IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'  dell'aria,  che
obbliga gli Stati membri a  mantenere  al  di  sotto  di  determinati
livelli le concentrazioni di inquinanti specifici nell'aria, presenti
nelle emissioni connesse al consumo di energia e al riscaldamento, ai
trasporti, all'industria e all'agricoltura, come il particolato PM10; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  30  giugno  2021  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento  (CE)  n.  401/2009  e  il  regolamento  (UE)   2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Visto il regolamento (UE) 2023/851 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  19  aprile  2023  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2019/631  per  quanto  riguarda  il  rafforzamento  dei  livelli   di
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove  e
dei veicoli commerciali leggeri  nuovi,  in  linea  con  la  maggiore
ambizione dell'Unione in materia di clima; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 1, comma 392, primo periodo, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, che, al fine di  contribuire  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla  Commissione
europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro  l'anno
2030, le emissioni nette di  almeno  il  55  per  cento  rispetto  ai
livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento,  da  parte
dell'Unione  europea,  di  emissioni  zero  entro  l'anno  2050,   ha
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  apposito  fondo
denominato «Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione originaria di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027  e
2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2034; 
  Visto, altresi', il secondo periodo del citato art. 1,  comma  392,
che demanda ad apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di  riparto
del suddetto Fondo e l'entita' delle risorse destinate, tra  l'altro,
al  rinnovo  del  parco  autobus  del  trasporto   pubblico   locale,
all'acquisto  di  treni  ad  idrogeno  sulle  linee  ferroviarie  non
elettrificate, alla realizzazione di ciclovie  urbane  e  turistiche,
allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro,  all'adozione
di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi e  aerei  e  al
rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto; 
  Visto l'art. 14, del  decreto-legge  16  settembre  2024,  n.  131,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n.  166,
che ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di una Cabina di regia con il compito di  elaborare,  entro
il  31  dicembre  2024,  un  Piano  di  azione   nazionale   per   il
miglioramento della qualita' dell'aria; 
  Considerato l'impatto del settore  dei  trasporti  sulle  emissioni
climalteranti e inquinanti nonche' gli  obiettivi  intermedi  fissati
dall'art. 4 del citato regolamento (UE) 2021/1119 di riduzione  delle
emissioni di CO2 del 55 per cento entro  il  2030  e  le  misure  del
pacchetto «Fit for 55»  proposte  dalla  Commissione  europea  il  14
luglio 2021; 
  Considerati gli  esiti  della  procedura  di  infrazione  2014/2147
nell'ambito della quale all'Italia e' stata contestata la  violazione
sistematica e continua degli  obblighi  di  non  superare  il  limite
giornaliero e il limite annuale di concentrazione di PM10  nell'aria,
sanciti dall'art. 13,  direttiva  2008/50/CE,  nonche'  dell'obbligo,
previsto dall'art. 23 della medesima direttiva,  di  adottare  misure
appropriate affinche' il periodo di superamento fosse il  piu'  breve
possibile; 
  Considerata la sentenza del 10 novembre 2020, nella causa C-664/18,
con cui la Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  ha  accertato
l'inadempimento della Repubblica italiana  ai  suddetti  obblighi  ai
sensi dell'art. 258 del TFUE; 
  Tenuto conto che il richiamato art. 1, comma  392,  terzo  periodo,
della legge n. 234 del 2021 dispone che, con uno o piu'  decreti  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati, nei limiti delle risorse a tali fini  destinate  con  il
presente decreto, gli interventi ammissibili  a  finanziamento  e  il
relativo soggetto attuatore, con  indicazione  dei  codici  unici  di
progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale
con  i  relativi  obiettivi,  determinati   in   coerenza   con   gli
stanziamenti autorizzati  dalla  medesima  disposizione,  nonche'  le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei  sistemi  di
monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  dei  termini   previsti   dal
cronoprogramma procedurale; 
  Considerato che in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1,
comma 392, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  nello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' stato istituito il capitolo  7311,  denominato  «Fondo
per la strategia di mobilita' sostenibile»; 
  Considerato che sul citato capitolo 7311 «Fondo per la strategia di
mobilita' sostenibile», risultano attualmente disponibili 130 milioni
di euro per l'anno 2027, 140  milioni  di  euro  per  il  2028,  85,2
milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno  2030
e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034; 
  Considerato che circa il settanta per cento dei veicoli  circolanti
adibiti  all'autotrasporto  merci  appartiene  a  classi   ambientali
inferiori ad euro 6 e che circa la meta' degli stessi e' appartenente
alle classi ambientali comprese tra euro 0 ed euro 3; 
  Ritenuto   che,   al   fine   di   contribuire   efficacemente   al
raggiungimento  degli  obiettivi  connessi   alla   riduzione   delle
emissioni  inquinanti  riconducibili  al  settore  dell'autotrasporto
merci, e' necessario procedere ad impiegare una quota del  Fondo  per
la strategia di mobilita' sostenibile, complessivamente  pari  a  590
milioni  di  euro,  per  interventi  urgenti  a  favore  del  settore
dell'autotrasporto con specifico riferimento  al  rinnovo  del  parco
veicolare delle imprese iscritte al  Registro  elettronico  nazionale
(R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori,  rinviando  ad
un successivo decreto l'aggiornamento dei criteri  di  riparto  delle
disponibilita' residue del medesimo Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Incentivi per il rinnovo 
                 dei mezzi adibiti all'autotrasporto 
 
  1. Una quota complessivamente pari a 590 milioni di euro del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
e'  destinata  al  rinnovo  del  parco  veicolare  delle  imprese  di
autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  ed  e'  ripartita,  per
ciascuna delle  annualita'  dal  2027  al  2031,  secondo  lo  schema
seguente: 
    
 ==================================================================
 |                 |      |      |     |      |      |  Importo   |
 |     Misura      | 2027 | 2028 |2029 | 2030 | 2031 |totale (mln)|
 +=================+======+======+=====+======+======+============+
 |Rinnovo del parco|      |      |     |      |      |            |
 |veicolare delle  |      |      |     |      |      |            |
 |imprese di       |      |      |     |      |      |            |
 |autotrasporto    |      |      |     |      |      |            |
 |iscritte al      |100,00|100,00|50,00|150,00|190,00|   590,00   |
 |Registro         |      |      |     |      |      |            |
 |elettronico      |      |      |     |      |      |            |
 |nazionale        |      |      |     |      |      |            |
 |(R.E.N.) e       |      |      |     |      |      |            |
 |all'Albo         |      |      |     |      |      |            |
 |nazionale degli  |      |      |     |      |      |            |
 |autotrasportatori|      |      |     |      |      |            |
 +-----------------+------+------+-----+------+------+------------+
    
  2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'art.  1,  comma  392,  secondo  periodo,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, saranno aggiornati i criteri di
riparto delle residue disponibilita' del «Fondo per la  strategia  di
mobilita' sostenibile»,  mediante  l'individuazione  delle  ulteriori
categorie  di  intervento  ammesse  a  finanziamento,  nonche'   alla
determinazione dell'entita' delle risorse destinate al  finanziamento
di ciascuna categoria di intervento.