IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2115   del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della  Commissione
del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la
gestione finanziaria, la liquidazione  dei  conti,  i  controlli,  le
cauzioni e la trasparenza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della  Commissione  del
22 novembre 2022 che modifica e  rettifica  il  regolamento  delegato
(UE)  2022/126  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione  del
17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891  e
abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)
2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e  abroga  il
regolamento (UE) 738/2010 e  i  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.
615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, applicabili ai  regimi  di
aiuti in taluni settori agricoli; 
  Visto il Piano strategico della PAC italiano  (PSP)  2023-2027,  di
cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto  in
conformita'  dell'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/2290, approvato con decisione della Commissione  europea  del  2
dicembre 2022; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e  modernizzazione
del settore agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633,  recante
«Disposizioni nazionali in  materia  di  riconoscimento  e  controllo
delle  organizzazioni   di   produttori   "ortofrutticoli"   e   loro
associazioni, di fondi di esercizio e  programmi  operativi  previsti
dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico  della
PAC   (PSP)»,   come   modificato   dal    decreto    del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del  18
ottobre 2024, prot. n. 0552025; 
  Tenuto conto dell'intesa espressa in data 9 settembre  2025,  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Tenuto conto della comunicazione del  23  settembre  2025,  con  la
quale  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  suggerito
l'esclusione dal provvedimento  della  disposizione  che  proroga  di
ulteriori due anni l'Aiuto finanziario nazionale; 
  Ritenuto opportuno modificare le disposizioni di  cui  al  predetto
decreto 27 settembre 2023, al  fine  di  agevolare  l'attuazione  dei
programmi operativi per il recepimento degli aiuti unionali; 
  Ravvisata l'urgenza di prorogare i termini di  presentazione  delle
domande di aiuto, nonche' di modificare  i  programmi  operativi,  in
virtu'  della  scadenza  fissata  al  30  settembre  2025,   con   il
sopracitato decreto ministeriale del  27  settembre  2023,  prot.  n.
525633; 
  Vista la comunicazione prot. n. 485256 del 24 settembre  2025  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 2 ottobre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Al  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste del 27 settembre  2023,  n.  525633,  come
modificato  dal  decreto   del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste del 18 ottobre 2024,  prot.  n.
552025, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 13, comma  1,  secondo  capoverso,  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto  costitutivo
o lo statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili  a
quelle proprie di una  filiale  che  intende  operare  ai  sensi  del
presente articolo. Nel caso dell'applicazione dell'art. 15, paragrafo
5,  costituisce  requisito   necessario   la   distinzione   tra   il
rappresentante legale della OP/AOP e il rappresentante  legale  della
filiale»; 
    b) all'art. 16, comma 1 e comma 3, le parole «30 settembre» e «31
ottobre» sono -  rispettivamente -  sostituite  dalle  seguenti:  «20
ottobre» e «15 novembre» e tali  nuovi  termini  sono  applicabili  a
partire dal 2025; 
    c) l'allegato II al decreto ministeriale e' abrogato e sostituito
dall'allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, e'  trasmesso  agli
organi di controllo per la registrazione. 
 
    Roma, 8 ottobre 2025 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1235 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto comprensivo degli allegati e' pubblicato sul
sito del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste al link: 
    https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/23618