IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 42 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, che stabilisce che  le  funzioni  amministrative
relative alla materia «assistenza  scolastica»  concernono  tutte  le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a  facilitare  mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi  individuali  o
collettivi,  a  favore  degli  alunni  di   istituzioni   scolastiche
pubbliche o private, anche  se  adulti,  l'assolvimento  dell'obbligo
scolastico nonche', per gli studenti capaci  e  meritevoli  ancorche'
privi di mezzi, la prosecuzione degli  studi.  Le  funzioni  suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai  minorati  psico-fisici;  l'erogazione  gratuita  dei
libri di testo agli alunni delle scuole elementari; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ove
si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali  di
fornire l'assistenza per l'autonomia  e  la  comunicazione  personale
degli alunni con disabilita' fisiche  o  sensoriali,  sono  garantite
attivita'   di   sostegno   mediante   l'assegnazione   di    docenti
specializzati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  e,   in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13  luglio
2015, n. 107; 
  Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, ove  si  statuisce  che,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo,  ai  sensi  dell'art.
128 della Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
all'istruzione secondaria di secondo grado, e ai comuni, in relazione
agli altri gradi  inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le  funzioni
concernenti i servizi  di  supporto  organizzativo  del  servizio  di
istruzione per gli alunni con disabilita'; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'  fisiche  o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»; 
  Visto il decreto 6 settembre 2024, recante «Criteri  di  riparto  e
modalita' per il monitoraggio della quota parte del Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita' in favore dei  comuni  per
l'anno  2024  per  il  potenziamento  dei   servizi   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita' della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado»; 
  Visto il decreto 16 settembre 2024 recante «Criteri  di  riparto  e
modalita'  di  monitoraggio  di  quota  parte  del  Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita' in favore delle regioni  a
statuto ordinario  e  delle  Regioni  a  statuto  speciale  Sardegna,
Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024 per il potenziamento
dei servizi di assistenza all'autonomia e  alla  comunicazione  degli
alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo grado e con
disabilita' sensoriale di ogni grado di istruzione»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1: 
      comma  210   che,   al   fine   di   assicurare   un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,  l'accessibilita'  e
il sostegno a favore delle persone con disabilita', a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 istituisce nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con  disabilita'  con  una
dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di  euro  231.807.485
annui a decorrere dall'anno 2025; 
      il comma 214 che dispone che l'utilizzo del  Fondo  di  cui  al
comma 210, per le finalita' di cui alle lettere da a) a h) del  comma
213, e' disposto con  uno  o  piu'  decreti  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di  disabilita',  adottati  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri  Ministri  per
le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo  periodo
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita'  di  cui
alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata per le finalita' di cui alla lettera  a)  del
citato comma 213; 
      comma 213, lettera a), che individua tra le finalita' del Fondo
di cui al comma  210  il  potenziamento  dei  servizi  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per  gli  alunni  con  disabilita'
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado; 
      comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone  gli  enti
territoriali beneficiari delle risorse di cui ai  commi  210  e  211,
primo  periodo,  a  monitoraggio  e  rendicontazione  ai  fini  della
definizione degli obiettivi di servizio; 
      comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra  gli  altri
abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, sezione II, che incrementa
le disponibilita' iscritte nel citato Fondo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare  in
favore delle regioni a statuto ordinario,  delle  Regioni  a  statuto
speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province  e
delle citta' metropolitane, per l'anno 2025, per la finalita' di  cui
all'art. 1, comma 213, lettera a), della  citata  legge  n.  213  del
2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento
dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per  gli
alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo  grado,  in
base al numero degli studenti con disabilita'  fisiche  o  sensoriali
presenti  nelle  scuole  secondarie  di   secondo   grado   nell'anno
scolastico 2024/2025, 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  -
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione generale per i sistemi  informativi  e  la  statistica,  26
novembre 2024, prot. n. 6247, con la quale sono  stati  comunicati  i
dati  relativi  agli  alunni  con  disabilita'   iscritti   nell'anno
scolastico 2024/2025, distinti per grado di istruzione, per provincia
e per comune della scuola; 
  Dato atto che i dati comunicati dal Ministero dell'istruzione e del
merito non tengono conto del nuovo assetto territoriale della Regione
Sardegna, come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7  e
dalla legge regionale 19 luglio 2024,  n.  9,  e  che  cio'  non  ha,
comunque, impatti sul riparto regionale; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base  al
quale le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono  escluse  dal
riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione
dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e  prestiti  obbligazionari  accesi  dalle  medesime  Province,   dei
rapporti giuridici gia' definiti entro il  31  dicembre  2009,  delle
risorse  comunitarie  e  dei  cofinanziamenti  statali   relativi   a
interventi comunitari, comunque denominati; 
  Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2022,  al  fine  di
garantire l'unitarieta' dell'azione di  governo,  nelle  funzioni  di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali
delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi  standard
e obiettivi di servizio,  i  Ministri  competenti  per  materia  sono
tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi,  ad
acquisire il  preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti  delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Ritenuto di assicurare anche per l'anno 2025 il  livello  di  spesa
per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro pro capite, gia' garantito per
l'anno 2024, per uno stanziamento complessivo di 128.227.991 euro; 
  Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, allo scopo integrata secondo quanto  stabilito  dall'art.  1,
comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del  24
luglio 2025; 
  Dato atto che le  regioni  assicurano  il  servizio  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti  dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, quando con  disabilita'  sensoriale,
qualora  previsto  da  specifiche  normative  applicabili  a  livello
regionale; 
  Visti gli assensi tecnici espressi dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota 6 agosto 2025, prot. n. 37086,  dal  Ministero
dell'istruzione e del merito con nota 31 luglio 2025, prot. n. 132375
e dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari  regionali  e
le autonomie con nota 2 luglio 2025, prot. n. 1788; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
10 settembre 2025; 
  Su proposta del Ministro per le disabilita' e di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e
del merito e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Il contributo di 128.227.990,97 euro, per l'anno  2025,  per  la
finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a),  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalita' del Fondo unico
per l'inclusione delle persone con disabilita',  istituito  ai  sensi
del comma  210,  per  il  potenziamento  dei  servizi  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per  gli  alunni  con  disabilita'
della scuola secondaria di secondo grado e con disabilita' sensoriale
di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative
applicabili a livello regionale, e' erogato a favore delle Regioni  a
statuto ordinario  e  delle  Regioni  a  statuto  speciale  Sardegna,
Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad  attribuirlo  alle
province e alle  citta'  metropolitane  che  esercitano  le  funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione  personale
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali ai sensi  dell'art.
13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Tale  contributo,  da  considerarsi  integrativo  rispetto  alla
copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti
alle funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane,
e' ripartito secondo l'allegato A), che forma  parte  integrante  del
presente provvedimento, in proporzione  al  numero  di  studenti  con
disabilita' iscritti nelle scuole statali secondarie di secondo grado
nell'anno scolastico 2024/2025. Tale modalita' di riparto costituisce
criterio generale ai sensi dell'art. 1,  comma  214,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
  3.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati.