IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma
15-quinquies;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle disposizioni in
materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della
disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonche' di adeguamento
del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento
dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente:
«Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall'attivita'
commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale dell'attivita' esercitata). - 1. In caso di
passaggio di beni relativi all'impresa dall'attivita' commerciale a
quella non commerciale, per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tale attivita' in applicazione delle
disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono
optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoche' i
beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attivita'
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale. L'opzione di cui al presente
comma e' esercitata nella dichiarazione dei redditi.
2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare
il reddito imponibile dell'ente:
a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalita'
diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza e'
costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto
della destinazione a finalita' diverse ai sensi della medesima
lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del
passaggio di cui al comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza e'
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo
conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato
del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.
5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e
4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni
del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel
patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del
medesimo articolo 4, comma 3.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo
per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo
l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il
termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui
al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo.».
«Art. 3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai
livelli di protezione dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel
rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della
residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e
degli enti diversi dalle societa' come criterio di
collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
coerente con la migliore prassi internazionale e con le
convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie
imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della
stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche
valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la
violazione dei relativi adempimenti informativi; 6
f) semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la
revisione dell'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di
renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le
operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le
quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in
conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione
europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle
aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa
dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale
omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi
similari, anche individuati mediante il richiamo alla
nomenclatura combinata o alla classificazione statistica,
meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare
le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la
detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e
dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette
all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di
applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli
beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per
operazioni che danno diritto a detrazione sia per
operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita'
dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla
normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi
acquistati o importati per i quali l'esigibilita'
dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di
ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa
essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione
relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di
opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del
Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota
ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al
fine di semplificare le disposizioni previste per la
costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli
enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli
adempimenti relativi alle attivita' di interesse
generale.».
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati
dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma
4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi
3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche
ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del
processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli
civilistici, di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina
del codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina
della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e
delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento
ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con
le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza
in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 1° novembre 1972.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1997.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15-
quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
Omissis.
15-quinquies. In attesa della piena operativita'
delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto,
il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».