IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  alla ricostruzione nel territorio 
           delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  come,  a  sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2025,  n.  101,
recante  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   affrontare   gli
straordinari  eventi  alluvionali  verificatisi  nei   territori   di
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  e  gli  effetti   del   fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi  Flegrei,  nonche'  disposizioni  di
carattere finanziario in materia di protezione civile»; 
  Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30  dicembre  2023,
n. 213, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,
con il quale e' stata  disciplinata  la  procedura  per  accedere  ai
contributi di ricostruzione  privata  mediante  credito  di  imposta,
disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50  milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048; 
  Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul  sito  internet
istituzionale della struttura commissariale: 
    n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la  quale
e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per
l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati  dalle
proprie  abitazioni  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  di   cui
trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze  n.
25/2024, in data 23 maggio  2024,  ammessa  alla  registrazione  alla
Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e  n.  46/2025
in data 5 giugno 2025, ammessa  alla  registrazione  alla  Corte  dei
conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643; 
    n. 14/2023 in data 3 novembre 2023,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la
quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e'  termini  per  la
determinazione,  concessione  ed   erogazione   dei   contributi   di
ricostruzione privata  per  gli  immobili  di  edilizia  abitativa  e
relative pertinenze; 
    n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la  quale
sono state apportate modifiche  e  integrazioni,  tra  l'altro,  alla
richiamata ordinanza n. 14/2023; 
    n. 29/2024 in data 18 luglio  2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n.  2560,  con
la quale sono state definite  le  modalita'  per  lo  svolgimento  di
verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui  alle
richiamate ordinanze n. 5/2023 e n. 14/2023; 
    n. 31/2024 in data 12 agosto  2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la
quale  e'  stata  disciplinata  l'integrazione  dei   contributi   di
ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili; 
    n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la
quale e' stato disciplinato il riconoscimento con  la  modalita'  del
credito d'imposta  anche  dei  contributi  di  cui  all'ordinanza  n.
14/2023; 
    n. 52/2025 in data 21 agosto  2025,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 2  settembre  2025,  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma  1,  lettera
f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023,  come  da  ultimo
modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire
al Commissario straordinario di  aggiornare  le  stime  dei  relativi
fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalita' con le  quali
i soggetti potenzialmente interessati ad accedere  ai  contributi  di
cui al citato art. 20-sexies, che alla  data  di  entrata  in  vigore
della medesima ordinanza non  avevano  ancor  presentato  domanda  di
contributo, possono manifestare la volonta' di presentare la predetta
istanza, mediante la compilazione, entro il 31  ottobre  2025,  sulla
piattaforma    informatica    denominata    INDICA,     dell'apposita
dichiarazione; 
    n. 53/2025 in data 7 settembre 2025, ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, con la quale e' stato
stabilito che, in alternativa ai contributi di cui all'art.  1  della
richiamata   ordinanza   n.   14/2023,   i    soggetti    beneficiari
legittimamente individuati ed ivi specificati, possono richiedere  un
contributo per la delocalizzazione di immobili  a  uso  residenziale,
disciplinandone  le  relative  modalita'  in  conformita'  a   quanto
previsto  dall'art.  20-sexies,  commi  3-bis,  3-ter   e   3-quater,
stabilendo, altresi', che tale facolta' si applica anche ai  soggetti
danneggiati nei territori della  Regione  Emilia-Romagna  interessati
dagli eventi alluvionali dell'anno 2024  richiamati  dall'art.  1-bis
del citato decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Visto l'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del  2023,  come
da  ultimo  modificato  dal  decreto-legge  n.  65  del  2025  e,  in
particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a  decorrere  dal  15
maggio 2025, le disposizioni di  cui  al  medesimo  articolo  e  agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies «si applicano anche alle  attivita'
di  ricostruzione  nei   territori   della   Regione   Emilia-Romagna
interessati  dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  nei  mesi   di
settembre e ottobre  2024,  ad  eccezione  delle  attivita'  e  degli
interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2,  lettere
a), b) e c), del codice della protezione civile, di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati,
fino al relativo completamento,  con  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice»; 
  Visto l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del  2023,  come
da  ultimo  modificato  dal  decreto-legge  n.  65  del  2025  e,  in
particolare: 
    il comma 7, lettera  c),  punto  2),  ove  e'  stabilito  che  il
commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche  ad  uso
economico-produttivo, ubicati nei territori di cui  all'art.  20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo  articolo,
ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e
le  infrastrutture  sportive,  concedendo  i  relativi  contributi  e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»; 
    il comma 9, in base al quale «il  Commissario  straordinario,  al
fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  istituzionale   e
territoriale degli interventi per la  ricostruzione,  si  avvale  dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di  sub-commissari»,
i  quali  «operano   in   stretto   raccordo   con   il   Commissario
straordinario, assicurano  la  partecipazione  alle  attivita'  della
Cabina  di  coordinamento  per  la  ricostruzione  di  cui   all'art.
20-quater e provvedono, nei territori di  rispettiva  competenza,  al
coordinamento e all'attuazione  delle  misure  per  la  ricostruzione
privata di cui agli  articoli  20-sexies  e  20-septies,  nonche'  al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione  degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica  di  cui  agli  articoli
20-octies e  20-novies,  anche  al  fine  di  garantire  la  completa
integrazione con  la  programmazione  ordinaria  e  straordinaria  di
risorse, nel quadro  di  quanto  previsto  dalle  apposite  ordinanze
commissariali, coadiuvandolo nella  disciplina  e  nello  svolgimento
delle funzioni di cui al comma 7»; 
  Visti gli articoli 20-sexies e 20-septies, del citato decreto-legge
n. 61 del 2023, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 65 del
2025, con i quali sono stati disciplinati i criteri, le  modalita'  e
le   procedure   per   la   concessione,   erogazione,   gestione   e
rendicontazione dei contributi per  la  ricostruzione  degli  edifici
privati  e,  in  particolare,  le   innovazioni   e   semplificazioni
introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n.  65
del 2025 e relative, in particolare: 
    alla previsione di una nuova tipologia di contributi  dedicata  a
sovvenire ai danni minori subiti da famiglie e imprese,  mediante  la
previsione di  procedure  particolarmente  semplificate,  alternativa
alle altre tipologie di contributo; 
    alla previsione di apposite  procedure  affinche'  situazioni  di
particolare  complessita'  possano  essere  esaminate,  prima   della
presentazione delle relative istanze di  contributo,  nell'ambito  di
apposite commissioni tecniche straordinarie costituite,  per  ciascun
territorio  regionale  interessato,   valutandosi,   se   del   caso,
l'adozione di apposite ordinanze speciali,  specificamente  motivate,
fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei  contributi  da
concedere, che prevedano  procedure  particolari  giustificate  dalle
specifiche criticita' della situazione; 
    alla disciplina delle modalita' con le quali, qualora un immobile
sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel
mese di maggio 2023 e  nei  mesi  di  settembre-ottobre  2024,  e  il
contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato  concesso,  ma
gli interventi non fossero stati ultimati al  verificarsi  dei  nuovi
danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo  relativo  agli
eventi del 2024, prevedendo che il precedente procedimento precedente
sia concluso riducendo il contributo gia' concesso  a  copertura  dei
soli interventi eseguiti  al  verificarsi  del  nuovo  danno,  previa
rendicontazione   delle   spese   effettivamente   sostenute   e   su
attestazione documentata del professionista abilitato,  specificando,
altresi', che, a tal fine,  nella  nuova  istanza  di  contributo  il
professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni
da ripetere,  anche  parzialmente,  rispetto  all'istanza  precedente
siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle  opere  gia'
eseguite o siano relative  a  interventi  gia'  autorizzati,  ma  non
realizzati al verificarsi del nuovo danno; 
    alla  previsione  che,  in  ragione  delle  particolari  esigenze
derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, allo scopo
di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e  di  lavoro
nei territori interessati, i contributi per la ricostruzione  privata
possano essere concessi anche ai  consorzi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446,  convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilendo che, in tal  caso,  il
contributo sia concesso fino al 100 per cento dell'onere  complessivo
degli interventi di ricostruzione  nei  casi  previsti  dall'art.  3,
primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446  del
1918, in deroga ai limiti ivi  previsti  nonche'  a  quanto  previsto
dall'art. 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale; 
    alla previsione che la documentazione necessaria per il  rilascio
del titolo edilizio sia  obbligatoriamente  allegata  all'istanza  di
contributo per  la  ricostruzione  privata  unicamente  qualora  tale
titolo sia richiesto per la realizzazione della  specifica  tipologia
di interventi da eseguire; 
    alla facolta' per il Commissario straordinario di individuare  un
soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione  dei
contributi per la ricostruzione privata; 
    ala  previsione,  qualora,  all'atto  della  presentazione  della
richiesta di contributo, non sia ancora stato  determinato  l'importo
del  risarcimento  assicurativo  eventualmente  spettante,   che   il
richiedente sia comunque tenuto a  specificare  tale  circostanza  e,
successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel  caso  in
cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal  soggetto
assicuratore, stabilendo, altresi', che in  caso  di  inadempienza  a
tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento  sia
stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo sia
revocato  e  le  somme   eventualmente   percepite   debbano   essere
restituite; 
    alla  previsione  che  all'erogazione  dei  contributi   per   la
ricostruzione privata si provveda mediante uno o  piu'  acconti,  con
relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non  inferiore  al
10  per   cento   dell'importo   del   contributo   determinato   nel
provvedimento di concessione; 
    alla disciplina della possibilita' di richiedere i contributi per
la ricostruzione privata  anche  per  interventi  gia'  effettuati  e
completati, specificando le  relative  modalita',  la  documentazione
tecnica  e  i  giustificativi  di  spesa  da  presentare  per   poter
procedere, previa istruttoria, alla  concessione  ed  erogazione  del
contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso  di
causalita' con gli eventi  calamitosi  di  cui  all'art.  20-bis  del
citato decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni  meteorologici  di   eccezionale   intensita',   che   hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita'  delle
persone, la  perdita  di  vite  umane  e  l'evacuazione  di  numerose
famiglie dalle loro abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici  e  privati,  a  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di  difesa  idraulica  e  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Dato atto delle  modalita'  speciali  per  la  realizzazione  degli
interventi urgenti di cui trattasi, come definite  e  regolate  nelle
richiamate  ordinanze  commissariali  comprensive  delle   rispettive
semplificazioni  e  facolta'  derogatorie  rispetto  alle   ordinarie
normative di settore interessate, nonche' delle previsioni  contenute
nei citati  articoli  5  e  6  del  decreto-legge  n.  65  del  2025,
finalizzate all'aggiornamento e all'ulteriore semplificazione di tali
modalita'; 
  Dato  atto  che  allo  scopo  di  svolgere  un'istruttoria  tecnica
propedeutica all'adozione delle ulteriori  misure  di  cui  trattasi,
adeguata  e  condivisa,  in  coerenza  con  il  nuovo  assetto  della
governance degli interventi di ricostruzione di cui  al  citato  art.
20-ter, comma 9,  del  decreto-legge  n.  61  del  2023,  sono  stati
costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai  dirigenti
competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale,
composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima
e  degli  enti  allo  scopo  convenzionati,   anche   dei   referenti
appositamente designati dai presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna,
Marche   e   Toscana,   nella   qualita'   di   sub-commissari   alla
ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione
delle misure per la ricostruzione  privata,  che  si  e'  riunito  da
ultimo in data 8 ottobre 2025; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  delle
disposizioni contenute  nella  richiamata  ordinanza  n.  14/2023,  e
successive modifiche e  integrazioni,  in  attuazione  delle  novita'
introdotte con il citato decreto-legge n. 65  del  2025,  sulla  base
degli approfondimenti sviluppati in seno  al  citato  tavolo  tecnico
tematico per la ricostruzione privata,  stabilendo,  in  particolare,
che alcune di tali  innovazioni  divengano  efficaci  non  appena  le
piattaforme informatiche rese disponibili dalle tre  regioni  saranno
state aggiornate, circostanza di cui verra' data  specifica  pubblica
comunicazione, dando, contestualmente, atto che alla  concessione  ed
erogazione dei contributi per la ricostruzione  privata  si  provvede
nei limiti delle  risorse  finanziarie  complessivamente  disponibili
allo scopo a legislazione vigente; 
  Ritenuto necessario, altresi', differire il termine del 31  ottobre
2025  per  la   compilazione,   sulla   piattaforma   INDICA,   della
dichiarazione allegata alla richiamata ordinanza commissariale n.  52
del 2025 e concernente la manifestazione della volonta' di presentare
istanza di contributo per la ricostruzione  privata,  allo  scopo  di
consentire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei  cittadini
interessati, alla luce delle ulteriori innovazioni e  semplificazioni
introdotte con le modifiche apportate alle attivita' e  procedure  di
ricostruzione privata con la presente ordinanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge  n.  65
del 2025; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per l'integrazione e la  semplificazione  delle  attivita'  di
  ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza commissariale n.  14
  del 3 novembre 2023 e successive modifiche e integrazioni 
 
  1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale  della  presente
ordinanza,  sono  contenute  le  misure  per  l'integrazione   e   la
semplificazione  delle  attivita'  di   ricostruzione   privata   che
modificano l'ordinanza commissariale  n.  14  del  3  novembre  2023,
richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale  della  presente
ordinanza, allo scopo di agevolare  la  lettura  e  attuazione  delle
procedure per la ricostruzione privata relative alle  famiglie  e  ai
soggetti privati, e' contenuto il testo  coordinato  del  dispositivo
dell'ordinanza  n.  14  del  2023  -  aggiornamento   ottobre   2025,
comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.