IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli
straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di
Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di
carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
con il quale e' stata disciplinata la procedura per accedere ai
contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta,
disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet
istituzionale della struttura commissariale:
n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale
e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per
l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle
proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui
trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n.
25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025
in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei
conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643;
n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la
quale sono stati disciplinati criteri, modalita' e' termini per la
determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di
ricostruzione privata per gli immobili di edilizia abitativa e
relative pertinenze;
n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale
sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l'altro, alla
richiamata ordinanza n. 14/2023;
n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con
la quale sono state definite le modalita' per lo svolgimento di
verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle
richiamate ordinanze n. 5/2023 e n. 14/2023;
n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la
quale e' stata disciplinata l'integrazione dei contributi di
ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili;
n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la
quale e' stato disciplinato il riconoscimento con la modalita' del
credito d'imposta anche dei contributi di cui all'ordinanza n.
14/2023;
n. 52/2025 in data 21 agosto 2025, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 2 settembre 2025, con la quale, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera
f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo
modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire
al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi
fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalita' con le quali
i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di
cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore
della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di
contributo, possono manifestare la volonta' di presentare la predetta
istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla
piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita
dichiarazione;
n. 53/2025 in data 7 settembre 2025, ammessa alla registrazione
alla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, con la quale e' stato
stabilito che, in alternativa ai contributi di cui all'art. 1 della
richiamata ordinanza n. 14/2023, i soggetti beneficiari
legittimamente individuati ed ivi specificati, possono richiedere un
contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale,
disciplinandone le relative modalita' in conformita' a quanto
previsto dall'art. 20-sexies, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
stabilendo, altresi', che tale facolta' si applica anche ai soggetti
danneggiati nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati
dagli eventi alluvionali dell'anno 2024 richiamati dall'art. 1-bis
del citato decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto l'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come
da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in
particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15
maggio 2025, le disposizioni di cui al medesimo articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies «si applicano anche alle attivita'
di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli
interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere
a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati,
fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
Visto l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come
da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in
particolare:
il comma 7, lettera c), punto 2), ove e' stabilito che il
commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso
economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo,
ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e
le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;
il comma 9, in base al quale «il Commissario straordinario, al
fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e
territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari»,
i quali «operano in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, assicurano la partecipazione alle attivita' della
Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art.
20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al
coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione
privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli
20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa
integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di
risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento
delle funzioni di cui al comma 7»;
Visti gli articoli 20-sexies e 20-septies, del citato decreto-legge
n. 61 del 2023, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 65 del
2025, con i quali sono stati disciplinati i criteri, le modalita' e
le procedure per la concessione, erogazione, gestione e
rendicontazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici
privati e, in particolare, le innovazioni e semplificazioni
introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65
del 2025 e relative, in particolare:
alla previsione di una nuova tipologia di contributi dedicata a
sovvenire ai danni minori subiti da famiglie e imprese, mediante la
previsione di procedure particolarmente semplificate, alternativa
alle altre tipologie di contributo;
alla previsione di apposite procedure affinche' situazioni di
particolare complessita' possano essere esaminate, prima della
presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di
apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun
territorio regionale interessato, valutandosi, se del caso,
l'adozione di apposite ordinanze speciali, specificamente motivate,
fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da
concedere, che prevedano procedure particolari giustificate dalle
specifiche criticita' della situazione;
alla disciplina delle modalita' con le quali, qualora un immobile
sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel
mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il
contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma
gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi
danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli
eventi del 2024, prevedendo che il precedente procedimento precedente
sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei
soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su
attestazione documentata del professionista abilitato, specificando,
altresi', che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il
professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni
da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente
siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia'
eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non
realizzati al verificarsi del nuovo danno;
alla previsione che, in ragione delle particolari esigenze
derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, allo scopo
di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro
nei territori interessati, i contributi per la ricostruzione privata
possano essere concessi anche ai consorzi di cui all'art. 1 del
decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilendo che, in tal caso, il
contributo sia concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo
degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'art. 3,
primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del
1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto
dall'art. 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale;
alla previsione che la documentazione necessaria per il rilascio
del titolo edilizio sia obbligatoriamente allegata all'istanza di
contributo per la ricostruzione privata unicamente qualora tale
titolo sia richiesto per la realizzazione della specifica tipologia
di interventi da eseguire;
alla facolta' per il Commissario straordinario di individuare un
soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei
contributi per la ricostruzione privata;
ala previsione, qualora, all'atto della presentazione della
richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo
del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, che il
richiedente sia comunque tenuto a specificare tale circostanza e,
successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in
cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto
assicuratore, stabilendo, altresi', che in caso di inadempienza a
tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia
stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo sia
revocato e le somme eventualmente percepite debbano essere
restituite;
alla previsione che all'erogazione dei contributi per la
ricostruzione privata si provveda mediante uno o piu' acconti, con
relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al
10 per cento dell'importo del contributo determinato nel
provvedimento di concessione;
alla disciplina della possibilita' di richiedere i contributi per
la ricostruzione privata anche per interventi gia' effettuati e
completati, specificando le relative modalita', la documentazione
tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter
procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del
contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di
causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-bis del
citato decreto-legge n. 61 del 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di eccezionale intensita', che hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle
persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose
famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e
luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei
servizi essenziali;
Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli
interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle
richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive
semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie
normative di settore interessate, nonche' delle previsioni contenute
nei citati articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 65 del 2025,
finalizzate all'aggiornamento e all'ulteriore semplificazione di tali
modalita';
Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica
propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi,
adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della
governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art.
20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati
costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti
competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale,
composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima
e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti
appositamente designati dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla
ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione
delle misure per la ricostruzione privata, che si e' riunito da
ultimo in data 8 ottobre 2025;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento delle
disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 14/2023, e
successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle novita'
introdotte con il citato decreto-legge n. 65 del 2025, sulla base
degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico
tematico per la ricostruzione privata, stabilendo, in particolare,
che alcune di tali innovazioni divengano efficaci non appena le
piattaforme informatiche rese disponibili dalle tre regioni saranno
state aggiornate, circostanza di cui verra' data specifica pubblica
comunicazione, dando, contestualmente, atto che alla concessione ed
erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili
allo scopo a legislazione vigente;
Ritenuto necessario, altresi', differire il termine del 31 ottobre
2025 per la compilazione, sulla piattaforma INDICA, della
dichiarazione allegata alla richiamata ordinanza commissariale n. 52
del 2025 e concernente la manifestazione della volonta' di presentare
istanza di contributo per la ricostruzione privata, allo scopo di
consentire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei cittadini
interessati, alla luce delle ulteriori innovazioni e semplificazioni
introdotte con le modifiche apportate alle attivita' e procedure di
ricostruzione privata con la presente ordinanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio,
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65
del 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Misure per l'integrazione e la semplificazione delle attivita' di
ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14
del 3 novembre 2023 e successive modifiche e integrazioni
1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, sono contenute le misure per l'integrazione e la
semplificazione delle attivita' di ricostruzione privata che
modificano l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023,
richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni.
2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle
procedure per la ricostruzione privata relative alle famiglie e ai
soggetti privati, e' contenuto il testo coordinato del dispositivo
dell'ordinanza n. 14 del 2023 - aggiornamento ottobre 2025,
comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.