IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di
parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation);
Vista la direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea
per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n.
2111/2015, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 376/2014 e le direttive
2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga i regolamenti (CE) n. 552/2204 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato;
Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la
direttiva 2014/94/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5
ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione,
del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto
della destinazione d'uso dei terreni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12 e 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2405
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla
garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile.
Il presente decreto si applica agli operatori aerei, agli aeroporti
dell'Unione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai
rispettivi enti di gestione degli aeroporti nonche' ai fornitori di
carburante per l'aviazione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di
condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile
(ReFuelEU Aviation) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre
2023, L.
- La direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n.
L 275.
- La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 marzo 2009, n.
L 70.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n.
996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga
i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE)
n. 3922/91 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 22
agosto 2018, n. L 212.
- Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il
regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e'
pubblicato nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130.
- La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del
trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni
in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante
adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L
130.
- Il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che
abroga la direttiva 2014/94/UE e' pubblicato nella G.U.U.E.
22 settembre 2023, n. L 234.
- Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione,
del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni
di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 ottobre 2012, n. L 296.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della
Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per
verificare i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e i criteri che
definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni e' pubblicato nella G.U.U.E.
27 giugno 2022, n. L 168.
- Si riportano gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981:
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e
rapporto tra limite minimo e limite massimo). - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,
il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria
non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.".
Art. 12 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni
di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo
che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, anche quando questa
sanzione non e' prevista in sostituzione di una sanzione
penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.".
Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.