IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
l'articolo 9, comma 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della guardia  di  finanza,  ai  sensi
dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,   e,   in
particolare, gli articoli 1, 4 e 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469, recante «Regolamento recante  norme  di  semplificazione  del
procedimento  per  il  versamento   di   somme   all'entrata   e   la
riassegnazione alle unita' previsionali di  base  per  la  spesa  del
bilancio dello Stato, con particolare  riferimento  ai  finanziamenti
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della  legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 189, recante  «Regolamento  di  semplificazione  del  procedimento
relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2001,  n.  67,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2002, recante «Individuazione  dei  materiali  fuori  uso  del
Corpo della  guardia  di  finanza  suscettibili  di  alienazione,  da
adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23  dicembre
2000, n. 388»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2002,
n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari
e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento  di  amministrazione  del
Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9,  comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
gennaio 2008, n. 40, recante «Modalita' di  attuazione  dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da  parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  e,  in
particolare, l'articolo 14; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
  Vista  la  legge  del  13  agosto  2010,  n.  136,  recante  «Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
dicembre  2010,  recante  «Disciplina  dello  specifico  sistema   di
erogazione unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale
centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
marzo  2011,  recante  «Principi  e  direttive  per  la  revisione  e
l'informatizzazione delle scritture contabili dei  beni  immobili  di
proprieta' dello Stato»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
aprile 2013 emanato in  attuazione  dell'articolo  2132  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
maggio 2014, recante «Apertura di contabilita' speciali di  tesoreria
intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per  la  gestione
degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli  interventi
complementari alla programmazione comunitaria»; 
  Visto l'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento  di  immobili
pubblici»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,  recante
«Codice di giustizia contabile, adottato ai  sensi  dell'articolo  20
della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16 gennaio 2018, n. 14,  recante  «Regolamento  recante  procedure  e
schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale  dei  lavori   pubblici,   del   programma   biennale   per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi  annuali
e aggiornamenti annuali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle  linee  guida  sulle
modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore  dei  lavori  e
del direttore dell'esecuzione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
gennaio 2019,  recante  «Campionatura  del  controllo  successivo  di
regolarita' amministrativa e contabile»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Considerata la necessita' di adeguare la  disciplina  regolamentare
riguardante l'attivita'  amministrativo-contabile  della  Guardia  di
finanza alle novita' normative intervenute nello specifico settore; 
  Sentito l'organo centrale  della  rappresentanza  militare  (COCER)
della Guardia di finanza; 
  Visto il parere della Corte dei conti, espresso a  sezioni  riunite
in sede consultiva, con  delibera  n.  1/2023  nell'adunanza  del  10
gennaio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n.  35726  del
30 luglio 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare  per
garantire la corretta attivita'  amministrativo-contabile  del  Corpo
della Guardia di finanza. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  T.U.  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  La  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   recante:
          «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di  finanza»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  24  aprile
          1959. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei
          compiti della Guardia di Finanza, a norma  dell'articolo  4
          della legge 31 marzo 2000,  n.  78»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001: 
                «Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). -  1.
          Con regolamenti da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          rideterminate, in base  alle  norme  del  presente  decreto
          legislativo  e  tenuto   conto   delle   attribuzioni   del
          Comandante generale del Corpo della Guardia di  finanza  ai
          sensi della legge 23 aprile  1959,  n.  189,  e  successive
          modificazioni, le  modalita'  di  esecuzione  del  servizio
          nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di
          finanza. Per quanto attiene  agli  aspetti  concernenti  il
          concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
          e i  compiti  militari,  i  regolamenti  sono  adottati  di
          concerto, rispettivamente, con i  Ministri  dell'interno  e
          della difesa. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          dei citati regolamenti  sono  abrogati  i  regi  decreti  6
          novembre  1930,  n.  1643,  e  3  gennaio  1926,  n.   126,
          concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio  e
          il regolamento organico del Corpo. 
                2.  Al  fine  di  adeguare  la  struttura  logistica,
          amministrativa e  contabile  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
          disciplina, ai contenuti dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
          modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e  4,
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  il  Ministro  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  emana  apposito
          regolamento, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere  dall'entrata  in
          vigore del citato regolamento e' abrogato  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1986,   n.   189,
          concernente il regolamento di amministrazione del Corpo. 
                3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono  adottati
          sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
          tra militari rappresentative del personale del Corpo  della
          guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo  le  leggi  e  i
          regolamenti vigenti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,
          recante: «Completamento della riforma della  struttura  del
          bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma
          1, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016. 
              - Il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  recante:
          «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello  Stato»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione
          e accelerazione delle procedure di spesa e  contabili»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136  del  13  giugno
          1994. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per  la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  4  e  6  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante:
          «Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
          del 18 agosto 1999: 
                «Art. 1 (Principi generali del controllo interno).  -
          1.  Le   pubbliche   amministrazioni,   nell'ambito   della
          rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                  a)  garantire  la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
                  b)   verificare    l'efficacia,    efficienza    ed
          economicita'  dell'azione   amministrativa   al   fine   di
          ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi   interventi   di
          correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
          gestione); 
                  c)  valutare  le  prestazioni  del  personale   con
          qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
                  d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute  in
          sede di attuazione dei piani, programmi ed altri  strumenti
          di determinazione dell'indirizzo politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
                2. La progettazione d'insieme dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": 
                  a)   l'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico   supporta   l'attivita'    di    programmazione
          strategica e di indirizzo  politico-amministrativo  di  cui
          agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
          n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che  rispondono
          direttamente      agli      organi       di       indirizzo
          politico-amministrativo; 
                  b)  il  controllo  di  gestione  e  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti, fermo restando  quanto  previsto
          alla lettera a), sono svolte da strutture  e  soggetti  che
          rispondono  ai  dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'
          organizzativa interessata; 
                  c)  l'attivita'  di   valutazione   dei   dirigenti
          utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e'
          svolta da strutture o soggetti diverse  da  quelle  cui  e'
          demandato il controllo di gestione medesimo; 
                  d) le funzioni di cui alle precedenti lettere  sono
          esercitate in modo integrato; 
                  e)  e'  fatto  divieto  di  affidare  verifiche  di
          regolarita' amministrativa e contabile a strutture  addette
          al controllo di gestione, alla valutazione  dei  dirigenti,
          al controllo strategico. 
                3.  Gli  enti  locali  e  le  camere  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  possono  adeguare  le
          normative  regolamentari  alle  disposizioni  del  presente
          decreto, nel rispetto dei  propri  ordinamenti  generali  e
          delle  norme  concernenti   l'ordinamento   finanziario   e
          contabile. 
                4.  Il  presente  decreto   non   si   applica   alla
          valutazione  dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca  dei
          professori e ricercatori delle  universita',  all'attivita'
          didattica del  personale  della  scuola,  all'attivita'  di
          ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. 
                5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e  24,  comma
          6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  le
          disposizioni    relative    all'accesso    ai     documenti
          amministrativi  non  si   applicano   alle   attivita'   di
          valutazione e controllo strategico. Resta fermo il  diritto
          all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5,  comma  3,
          ultimo periodo.». 
                «Art. 4 (Controllo di gestione). -  1.  Ai  fini  del
          controllo di gestione,  ciascuna  amministrazione  pubblica
          definisce: 
                  a)  l'unita'  o  le   unita'   responsabili   della
          progettazione e della gestione del controllo di gestione; 
                  b) le unita' organizzative a livello delle quali si
          intende misurare l'efficacia,  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione amministrativa; 
                  c) le procedure di determinazione  degli  obiettivi
          gestionali e dei soggetti responsabili; 
                  d)  l'insieme  dei  prodotti  e   delle   finalita'
          dell'azione  amministrativa,  con  riferimento   all'intera
          amministrazione o a singole unita' organizzative; 
                  e) le modalita' di rilevazione e  ripartizione  dei
          costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
          obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 
                  f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
          efficienza ed economicita'; 
                  g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 
                2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema  dei
          controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale  di
          cui all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto  n.  29.  Le
          amministrazioni   medesime   stabiliscono   le    modalita'
          operative per l'attuazione del controllo di gestione  entro
          tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          dandone comunicazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con
          propria direttiva, periodicamente aggiornabile,  stabilisce
          in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi  cui
          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 
                3. Nelle amministrazioni regionali, la  legge  quadro
          di contabilita' contribuisce a  delineare  l'insieme  degli
          strumenti operativi per le attivita'  di  pianificazione  e
          controllo.». 
                «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 
                2. 
                3.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante  norme
          di semplificazione del procedimento per  il  versamento  di
          somme  all'entrata  e   la   riassegnazione   alle   unita'
          previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
          con particolare riferimento  ai  finanziamenti  dell'Unione
          europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 293 del 15 dicembre 1999. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio   2001,   n.   189,   recante:   «Regolamento   di
          semplificazione del procedimento  relativo  all'alienazione
          di beni mobili dello Stato (n.  34,  allegato  1,  legge  8
          marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 118 del 23 maggio 2001. 
              - Il decreto  legislativo  28  febbraio  2001,  n.  67,
          recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  in  materia  di  nuovo
          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente
          del Corpo della guardia di finanza»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
          «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato   giuridico   e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
          marzo 2001. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre 2002, n. 254, recante:  «Regolamento  concernente
          le  gestioni  dei  consegnatari  e   dei   cassieri   delle
          amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14  dicembre  2005,  n.  292,  recante:   «Regolamento   di
          amministrazione del Corpo  della  guardia  di  finanza,  in
          attuazione  dell'articolo   9,   comma   2,   del   decreto
          legislativo  19  marzo  2001,  n.  68»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2006  e'  abrogato
          dal presente decreto. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          18 gennaio 2008, n. 40, recante: «Modalita'  di  attuazione
          dell'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante  disposizioni
          in  materia  di  pagamenti   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          63 del 14 marzo 2008. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  31
          ottobre 2009: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
          «Codice dell'ordinamento  militare»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n.  90,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  18  giugno
          2010. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136, recante: «Piano  straordinario  contro
          le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
          antimafia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  196
          del 23 agosto 2010: 
                «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
                2. I pagamenti destinati a dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
                3. I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
                4. Ove per il pagamento di spese estranee ai  lavori,
          ai  servizi  e  alle  forniture  di  cui  al  comma  1  sia
          necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
          dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi  possono
          essere  successivamente   reintegrati   mediante   bonifico
          bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
          di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'
          delle operazioni. 
                5.  Ai   fini   della   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
          relazione a ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla
          stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma
          1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
                6. 
                7. I soggetti di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
                8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
                9. La stazione appaltante verifica che nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
                9-bis. Il mancato utilizzo del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,
          recante:   «Riforma   dei    controlli    di    regolarita'
          amministrativa e contabile e  potenziamento  dell'attivita'
          di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
          49 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011. 
              -  La  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2014)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27  dicembre
          2013. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante:  «Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  164  del  16  luglio  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
                «Art.   12   (Acquisto,   vendita,   manutenzione   e
          censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2012  le  operazioni  di  acquisto  e  vendita  di
          immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
          parte delle amministrazioni inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione   degli   enti
          territoriali, degli enti previdenziali  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale, nonche' del  Ministero  degli
          affari esteri con  riferimento  ai  beni  immobili  ubicati
          all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei
          saldi strutturali  di  finanza  pubblica  da  attuarsi  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Per gli  enti  previdenziali
          pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui  al
          comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
                1.bis A decorrere dal 1° gennaio  2014  nel  caso  di
          operazioni di  acquisto  di  immobili,  ferma  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
          effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
          indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
          responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
          attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
          spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
          stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                1.ter A decorrere dal 1°  gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
                1-quater.  Per   l'anno   2013   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione, come  individuate  dall'ISTAT  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non  possono
          acquistare  immobili  a  titolo   oneroso   ne'   stipulare
          contratti di locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di
          rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
          acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
          di locali in sostituzione di immobili dismessi  ovvero  per
          continuare ad avere la disponibilita' di immobili  venduti.
          Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
          i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi  4  e
          15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                1-quinquies.  Sono  fatte  salve  dalle  disposizioni
          recate dai  commi  1-ter  e  1-quater,  ferme  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica  e  le  finalita'  di  contenimento  della   spesa
          pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare
          le esigenze allocative in materia di edilizia  residenziale
          pubblica. 
                1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni  recate
          dal comma 1-quater le operazioni di  acquisto  previste  in
          attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
          speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
          quinto  comma  dell'articolo  119  della   Costituzione   e
          finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
                  a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del  demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria. 
                  b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                  c)   sono    attribuite    al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
          stesso assegnate per gli interventi relativi  agli  edifici
          pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
          spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
          cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai  sensi
          dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
          immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
          interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                  d) gli interventi di piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono
          curati  direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se  di  proprieta'  di  terzi.  Fermo
          restando   quanto   previsto   dal   periodo    precedente,
          nell'ambito del Sistema accentrato  delle  manutenzioni  e'
          fatta salva la  possibilita'  di  finanziare  e  realizzare
          l'esecuzione anche di  interventi  relativi  alla  messa  a
          norma degli impianti o correlati alle norme in  materia  di
          prevenzione incendi, al fine di favorire  il  coordinamento
          degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
          o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
          del presente comma  e  del  comma  5.  Sempre  al  fine  di
          promuovere forme di razionalizzazione tra  gli  interventi,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei   relativi   costi,   l'Agenzia   del   demanio   o   i
          Provveditorati  interregionali  per  le   opere   pubbliche
          possono curare, previo atto  di  intesa  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
          periodo precedente, nei casi in  cui  interessino  immobili
          gia' oggetto di finanziamenti  per  lavori  nell'ambito  di
          piani di investimento  approvati  dalla  medesima  Agenzia.
          Parimenti i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  possono  gestire,  previo  atto  di  intesa  con
          l'Agenzia  del  demanio,  l'esecuzione   degli   interventi
          ascritti ai piani di intervento  dell'Agenzia  del  demanio
          nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto  di
          finanziamento  nell'ambito  del  Sistema  accentrato  delle
          manutenzioni.  Tutti  gli  interventi  curati  direttamente
          dalle   amministrazioni   utilizzatrici   sono   comunicati
          all'Agenzia  del  demanio  preventivamente,  al  fine   del
          necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
          ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di  immobili
          in locazione passiva, al fine di verificare  le  previsioni
          contrattuali in materia. 
                2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
          esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita'
          del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
          istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  il  Corpo  della
          guardia di finanza sono autorizzati,  previa  comunicazione
          all'Agenzia del demanio,  all'esecuzione  degli  interventi
          specifici presso le sedi dei propri  reparti.  A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2015,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi occorrenti per  le  finalita'  di
          cui al primo periodo. 
                3. Le Amministrazioni di cui al comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
                4.  Anche  sulla  base  delle  previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
          degli stessi edifici. Per le medesime finalita',  l'Agenzia
          del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
          puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
          imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
          rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
          non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
          l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
          Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
          sensi del presente comma non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, comma 618, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
          sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
          straordinaria dei lavori di importo in ogni caso  inferiore
          a 100.000 euro, di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
          curata, senza nuovi o maggiori  oneri,  direttamente  dalle
          amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili.  Gli  atti
          relativi  agli  interventi  gestiti  dalle  strutture   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          sottoposti  al  controllo  degli  uffici  appartenenti   al
          sistema delle ragionerie del Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Gli  atti
          relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del  Demanio
          sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
          propria organizzazione. Il ricorso  agli  operatori  con  i
          quali sono stipulati gli accordi quadro e'  disposto  anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
                6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di  cui
          al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
          fini della copertura dei costi degli interventi  comunicati
          ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
          al  comma  4,  mettono  a  disposizione  la  corrispondente
          provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
                7.  Fino  alla  stipula   degli   accordi   o   delle
          convenzioni quadro di cui al comma 5  e,  comunque,  per  i
          lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
          o delle  convenzioni  quadro,  gli  interventi  manutentivi
          continuano  ad   essere   gestiti   dalle   Amministrazioni
          interessate  fermi  restando  i  limiti   stabiliti   dalla
          normativa vigente dandone comunicazione,  limitatamente  ai
          nuovi  interventi,   all'Agenzia   del   demanio   che   ne
          assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi  di
          cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
          nel piano generale degli interventi. 
                Successivamente alla  stipula  dell'accordo  o  della
          convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni  nuovo  contratto  di
          manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   non   affidato
          dall'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in  relazione
          all'obbligo di avvalersi degli accordi  quadro  di  cui  al
          comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma
          i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  con  riferimento  a
          quanto previsto dal comma  2  ,  nonche'  i  beni  immobili
          all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari  esteri,
          salva la preventiva comunicazione dei piani  di  interventi
          all'Agenzia   del   demanio,   al   fine   del   necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                8. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
                9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
                10.  Con  uno  o   piu'   decreti   di   natura   non
          regolamentare del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine  di  90
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni,  sono  definite,   per   l'attuazione   della
          presente norma senza nuovi o maggiori oneri,  le  attivita'
          dei Provveditorati per le opere pubbliche e  le  modalita',
          termini, criteri e risorse disponibili. 
                11. Al comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
                12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
          per  razionalizzare  la  gestione  e  la  dismissione   del
          patrimonio residenziale pubblico"; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
          Unificata si  procede  annualmente  al  monitoraggio  dello
          stato di attuazione dei predetti accordi.". 
                13. La violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
                14. All'articolo 2, comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          "rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono  sostituite
          dalle    seguenti:    "rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
                15. All'articolo 2, comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza». 
              - Il  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
          recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 7 agosto  2015,  n.  124»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7  settembre
          2016. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 16 gennaio 2018,  n.  14,  recante:  «Regolamento
          recante procedure e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
          pubblicazione del programma triennale dei lavori  pubblici,
          del programma biennale per l'acquisizione  di  forniture  e
          servizi e dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti
          annuali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del
          9 marzo 2018. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  7  marzo  2018,  n.  49,  recante:  «Regolamento
          recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di
          svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori  e  del
          direttore dell'esecuzione"», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
          «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo
          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
          Governo in materia di contratti  pubblici»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.