IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in
particolare, gli articoli 1, 4 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, recante «Regolamento recante norme di semplificazione del
procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del
bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2002, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del
Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da
adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari
e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del
Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in
particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia
di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
dicembre 2010, recante «Disciplina dello specifico sistema di
erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale
centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
marzo 2011, recante «Principi e direttive per la revisione e
l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di
proprieta' dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 2132 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
maggio 2014, recante «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria
intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione
degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi
complementari alla programmazione comunitaria»;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici»;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante
«Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle
modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
gennaio 2019, recante «Campionatura del controllo successivo di
regolarita' amministrativa e contabile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina regolamentare
riguardante l'attivita' amministrativo-contabile della Guardia di
finanza alle novita' normative intervenute nello specifico settore;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER)
della Guardia di finanza;
Visto il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite
in sede consultiva, con delibera n. 1/2023 nell'adunanza del 10
gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n. 35726 del
30 luglio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per
garantire la corretta attivita' amministrativo-contabile del Corpo
della Guardia di finanza.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile
1959.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei
compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
rideterminate, in base alle norme del presente decreto
legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai
sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio
nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di
finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il
concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di
concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e
della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6
novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126,
concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e
il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica,
amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di
finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in
vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i
regolamenti vigenti.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
recante: «Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante:
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 18 agosto 1999:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). -
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo
strategico supporta l'attivita' di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono
direttamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti
utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e'
svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'
demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le
normative regolamentari alle disposizioni del presente
decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e
delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla
valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei
professori e ricercatori delle universita', all'attivita'
didattica del personale della scuola, all'attivita' di
ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma
6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.».
«Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro
di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.».
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2.
3.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 15 dicembre 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione
di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8
marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67,
recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2005, n. 292, recante: «Regolamento di
amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in
attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2006 e' abrogato
dal presente decreto.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, recante: «Modalita' di attuazione
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 14 marzo 2008.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno
2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro
le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 23 agosto 2010:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
recante: «Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di
immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del
servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli
affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali
pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al
comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1.ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono
acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare
contratti di locazione passiva salvo che si tratti di
rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per
continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti.
Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e
15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni
recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica e le finalita' di contenimento della spesa
pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare
le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria.
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici
pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e'
fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare
l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a
norma degli impianti o correlati alle norme in materia di
prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di
promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o
maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al
periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili
gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di
piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia.
Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con
l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi
ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di
finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle
manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente
dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni
contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore
a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui
al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi
continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne
assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di
cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione
all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al
comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma
i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a
quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili
all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri,
salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della
presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita'
dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita',
termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello
stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite
dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza».
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2016.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante: «Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 2018.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Regolamento
recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione"», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.