IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 2  e
4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4,
7, 16, 17, 18 e 19; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento delle strutture e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266»; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2023  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», e, in particolare, gli articoli  1,  comma  5,  13,  comma  4,
13-bis, e 14, commi 4 e 8; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374  a
383; 
  Visto il decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024,  n.  112,  recante  «Misure
urgenti in materia penitenziaria, giustizia  civile  e  penale  e  di
personale del Ministero della giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  2024,  n.  166,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da  atti
dell'Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione
pendenti nei confronti  dello  Stato  italiano»  e,  in  particolare,
l'articolo 4, comma 1; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 823  a
834; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   maggio   2025,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e  funzionalita'
delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in  particolare,   l'articolo
17-quater; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,  n.
87, riguardante il «Regolamento recante  disposizioni  di  attuazione
della legge 30 giugno 2009, n. 85,  concernente  l'istituzione  della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la  banca
dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge  n.  85
del 2009»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente  organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della  giustizia,
nonche'   dell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
performance»; 
  Sentite organizzazioni sindacali di settore con comunicazioni del 5
marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e del  26  marzo  2025  per  le
modifiche apportate al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 100 del 2019; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  adottato  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza di  Sezione  del  26
agosto 2025; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
  giugno 2015, n. 84, relativo alla  riorganizzazione  del  Ministero
  della giustizia 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno
2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «,  coordinamento  del
servizio  delle  traduzioni  e  dei  piantonamenti   sul   territorio
nazionale» sono soppresse; 
        1.2) alla lettera b),  le  parole:  «attivita'  trattamentali
intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' trattamentali
e  rieducative  dei  detenuti  e  degli   internati;   promozione   e
coordinamento sul  territorio  nazionale  del  lavoro  penitenziario;
analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»; 
        1.3) alla lettera c), le parole: «; relazioni  internazionali
concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita',  in
raccordo con l'Ufficio legislativo  e  con  l'Ufficio  di  Gabinetto;
comunicazioni   istituzionali   e   attivita'   informativa,    anche
telematica, nelle materie di competenza  in  raccordo  con  l'ufficio
stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.4) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
          «c-bis) Direzione generale delle specialita' del  Corpo  di
polizia  penitenziaria:  attivita'  di  indirizzo,  coordinamento   e
pianificazione  strategica  dei   servizi   di   specialita'   e   di
specializzazione della Polizia penitenziaria; attivita'  di  analisi,
studio e progettazione nelle  materie  di  competenza;  coordinamento
delle attivita' del Gruppo  operativo  mobile,  dell'Ufficio  per  la
sicurezza  personale  e  la  vigilanza,  del   Nucleo   investigativo
centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale
banca dati nazionale del DNA  e  degli  altri  reparti  speciali  del
Corpo;  coordinamento   del   servizio   delle   traduzioni   e   dei
piantonamenti sul  territorio  nazionale,  della  Centrale  operativa
nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale; 
          c-ter) Direzione generale dei servizi logistici  e  tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici  e
dei beni  mobili  e  strumentali  serventi  l'esercizio  dei  compiti
istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del  Dipartimento  e
con  le  altre  direzioni  generali  per  le  materie  di  rispettiva
competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio
e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul
mercato; atti di programmazione  e  di  indirizzo  nelle  materie  di
competenza;   approvvigionamento   di   mezzi,    beni,    materiali,
attrezzature, infrastrutture, servizi  e  attivita'  di  supporto  al
Corpo; attivita' di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e
sperimentazione nelle materie di competenza.». 
      2) al comma 3, le parole: «, lettere  a),  a-bis)  e  b)»  sono
soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma  2»  sono  inserite  le
seguenti:  «;  relazioni  internazionali   concernenti   la   materia
penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con  l'Ufficio
di Gabinetto; comunicazioni istituzionali  e  attivita'  informativa,
anche  telematica,  nelle  materie  di  competenza  in  raccordo  con
l'Ufficio  comunicazione  e  stampa;  informatica  penitenziaria   in
raccordo con le competenti direzioni generali  del  Dipartimento  per
l'innovazione tecnologica della giustizia». 
    b)  la  tabella  B)  e'  sostituita  dalla  tabella  B   di   cui
all'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
    c)  la  tabella  C)  e'  sostituita  dalla  tabella  C   di   cui
all'allegato  II,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    d)  la  tabella  D)  e'  sostituita  dalla  tabella  D   di   cui
all'allegato III,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    e)  la  tabella  E)  e'  sostituita  dalla  tabella  E   di   cui
all'allegato  IV,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    f)  la  tabella  F)  e'  sostituita  dalla  tabella  F   di   cui
all'allegato  V,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
    g)  la  tabella  G)  e'  sostituita  dalla  tabella  G   di   cui
all'allegato  VI,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    h) nel titolo, le parole: «e riduzione degli uffici  dirigenziali
e delle dotazioni organiche» sono soppresse. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17,  commi  2  e
          4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: 
                «Art. 17 (Regolamenti).  -  1.  1.  Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e
          19 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.  300  recante:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999: 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
                «Art. 7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
                «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di  grazia
          e giustizia e il ministero di grazia e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
                2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni  e
          i compiti ad  esso  attribuiti  dalla  Costituzione,  dalle
          leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
                3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
          i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                  a) servizi  relativi  alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                  b)  organizzazione  e  servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
          relative  alle  competenze  del  ministro  in   ordine   ai
          magistrati; studio e proposta di interventi  normativi  nel
          settore di competenza; 
                  c)  servizi   dell'amministrazione   penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                  d) servizi relativi alla giustizia  minorile  e  di
          comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al
          ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento
          dei compiti relativi all'esecuzione  penale  esterna,  alla
          messa alla prova e alle pene sostitutive;  svolgimento  dei
          compiti assegnati dalla legge al Ministero della  giustizia
          in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa
          del personale e dei beni ad essi relativi; 
                  d-bis) servizi per la  transizione  digitale  della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
          gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
          tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
          innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
          analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
          all'amministrazione  della  giustizia;   attuazione   delle
          procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
          elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
          affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
          dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
          riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
          di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
          coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
          politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 
                3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti
          indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
          disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
          l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
          connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
          raccolti dagli uffici giudiziari. 
                4.  Relativamente  all'ispettorato  generale  restano
          salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195: 
                  Art.  17  (Ordinamento).  -  1.  Il  ministero   si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere  superiore  a  cinque,   in
          riferimento alle aree funzionali  definite  nel  precedente
          articolo. 
                  Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli  uffici
          di  diretta  collaborazione   con   il   ministro   ed   ai
          dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
          23 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'articolo  15  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati  delle   giurisdizioni
          ordinarie e  amministrative,  i  professori  e  ricercatori
          universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;
          quando  ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,   ai
          medesimi uffici  possono  essere  preposti  anche  soggetti
          estranei all'amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 80. 
                  2.  Agli  uffici  dirigenziali  generali  istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1. 
                  Art. 19 (Magistrati). - 1. Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          65 unita'.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  5,  13,
          comma 4, 13-bis e 14, commi da 1 a 8, del decreto-legge  22
          giugno  2023,  n.  75  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno  2025»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  22  giugno
          2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  agosto
          2023, n. 112: 
                «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). - Omissis 
                5. All'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204, in materia di  riorganizzazione  dei
          Ministeri,  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre  2023».
          Resta, comunque, fermo il termine del 30  giugno  2023  per
          l'adozione  dei  regolamenti  di   riorganizzazione   delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41. 
                Omissis.» 
                «Art. 13 (Disposizioni in materia  di  personale  del
          Ministero  della  giustizia  e  di   misure   organizzative
          finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di
          analisi, valutazione delle politiche pubbliche e  revisione
          della spesa). - Omissis 
                4. Ai fini  del  potenziamento  e  del  rafforzamento
          delle competenze del Ministero della giustizia  in  materia
          di  analisi,  valutazione  delle  politiche   pubbliche   e
          revisione  della  spesa,  in  coerenza  con  lo   specifico
          obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 891 a 893, della legge  29  dicembre  2022,  n.
          197, e nell'ottica di un  progressivo  efficientamento  del
          processo di  programmazione  delle  risorse  finanziarie  e
          degli investimenti a supporto delle scelte  allocative,  e'
          istituito, a decorrere  dal  1°  luglio  2023,  nell'ambito
          dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia,  in
          aggiunta all'attuale dotazione  organica  ministeriale,  un
          posto di funzione dirigenziale  di  livello  generale,  con
          compiti di studio e di analisi in  materia  di  valutazione
          delle politiche pubbliche e revisione della spesa,  nonche'
          per  coadiuvare  e  supportare  l'organo   politico   nelle
          funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento  delle
          articolazioni ministeriali nel settore delle  politiche  di
          bilancio. 
                Omissis. 
                Art. 13-bis (Aumento  della  dotazione  organica  del
          personale  del  comparto  Funzioni   centrali,   area   dei
          funzionari, del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di
          assicurare la funzionalita' degli uffici  giudiziari  e  di
          garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli  interventi
          straordinari  effettuati  in  attuazione  del  PNRR   anche
          attraverso le assunzioni di personale  gia'  autorizzate  a
          legislazione vigente, la dotazione organica  del  personale
          del comparto Funzioni centrali, area  dei  funzionari,  del
          Ministero della giustizia e' aumentata di 1.947 unita'. 
                2.  All'adeguamento  delle  tabelle  concernenti   le
          dotazioni  organiche  del  personale   amministrativo   del
          Ministero  della  giustizia,  allegate  al  regolamento  di
          organizzazione del Ministero della  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84, si provvede con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato ai sensi  dell'articolo  13
          del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 
                Art.  14  (Amministrazione  penitenziaria).  -  1.  A
          decorrere dal 1° settembre 2023, nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Presidente della Repubblica di  recepimento
          degli accordi sindacali, previsto dall'articolo  23,  comma
          5, del decreto legislativo 15  febbraio  2006,  n.  63,  al
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  in
          servizio nei ruoli  del  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia  minorile
          e di comunita' del Ministero della giustizia,  al  fine  di
          riconoscere la specificita'  delle  funzioni  in  relazione
          alle   responsabilita'   e   peculiarita'   connesse   allo
          svolgimento  dell'incarico  di  direzione   conferito,   e'
          corrisposta un'indennita' annua lorda  aggiuntiva  rispetto
          agli  attuali  istituti  retributivi,   determinata   nelle
          seguenti misure: 
                  a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
          per minorenni, dirigente di esecuzione penale  esterna  con
          posto  di  funzione  di  direzione  di  primo  livello  con
          incarico superiore: euro 13.565; 
                  b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
          per minorenni, dirigente di esecuzione penale  esterna  con
          posto di funzione  di  direzione  di  primo  livello:  euro
          11.681; 
                  c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
          per minorenni, dirigente di esecuzione penale  esterna  con
          posto di funzione di direzione  di  secondo  livello:  euro
          10.174; 
                  d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
          per minorenni, dirigente di esecuzione penale  esterna  con
          posto di funzione  di  direzione  di  terzo  livello:  euro
          9.420. 
                2. Al fine di  assicurare  il  regolare  espletamento
          delle    funzioni    istituzionali     dell'Amministrazione
          penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia  minorile
          e di comunita' e far fronte alla scopertura degli  organici
          nei  ruoli  di  livello  dirigenziale  non   generale,   il
          Ministero     della      giustizia      -      Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e  Dipartimento  per  la
          giustizia minorile  e  di  comunita'  sono  autorizzati  ad
          assumere, nel corso  del  triennio  2023-2025,  nei  limiti
          delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo
          di sette unita' di  personale  dirigenziale  non  generale,
          area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti,
          mediante  scorrimento  delle   graduatorie   dei   concorsi
          pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio  2020  del
          Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al
          decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la
          giustizia   minorile   e    di    comunita',    pubblicati,
          rispettivamente,  nella  Gazzetta   Ufficiale,   4ª   serie
          speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78  del  6  ottobre
          2020. 
                3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.214.221  per
          l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno
          2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2023-2025  nell'ambito  del  Programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni demandate  all'amministrazione  penitenziaria,
          la   dotazione   organica   del   personale    dirigenziale
          penitenziario e' aumentata di trenta  unita'  di  dirigente
          penitenziario. 
                5. Per la copertura  della  dotazione  organica  come
          rideterminata ai sensi del  comma  4,  il  Ministero  della
          Giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire
          procedure concorsuali  pubbliche  e  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie
          dei concorsi gia' banditi, un corrispondente contingente di
          personale dirigenziale in aggiunta  alle  normali  facolta'
          assunzionali  dell'amministrazione  penitenziaria  previste
          dalla normativa vigente. 
                6. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 4 e 5 nonche' per le spese di funzionamento derivanti
          dal comma 8 e' autorizzata la  spesa  nel  limite  di  euro
          519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024,
          di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di  euro  3.160.157  per
          l'anno 2026, di euro 3.172.873 per  l'anno  2027,  di  euro
          3.236.454 per l'anno 2028, di  euro  3.249.171  per  l'anno
          2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro  3.325.468
          per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro
          3.401.766 per l'anno 2033  e  di  euro  3.465.347  annui  a
          decorrere dall'anno 2034, di cui euro  135.000  per  l'anno
          2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
          spese di funzionamento. 
                7. Agli oneri di cui  al  comma  6  si  provvede  per
          519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno
          2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  Programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                8.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed
          il potenziamento dei  relativi  servizi  istituzionali,  la
          dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario
          e'  aumentata   di   1   unita'   di   dirigente   generale
          penitenziario. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  374  a  383,
          dell'articolo 1,  della  legge  30  dicembre  2023  n.  213
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2024 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del
          30 dicembre 2023: 
                «374. Al fine di incrementare il livello di efficacia
          ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia  in
          materia informatica e di transizione  digitale  assicurando
          il  potenziamento  dei  servizi  del  Dipartimento  per  la
          transizione digitale della giustizia, l'analisi  statistica
          e  le  politiche  di  coesione,  e  quindi  la  sua   piena
          operativita' e il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni, con decorrenza non anteriore al  1°  febbraio
          2024,  sono  istituiti  un'apposita  struttura  di  livello
          dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un
          ufficio   di    livello    dirigenziale    non    generale.
          Conseguentemente,  la  dotazione  organica  del   personale
          dirigenziale del Ministero della giustizia  -  Dipartimento
          per la  transizione  digitale  della  giustizia,  l'analisi
          statistica e le politiche di coesione e' aumentata  di  una
          posizione di livello generale e di una posizione di livello
          non generale. 
                375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal
          comma 374, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  ed  entro  il  30  giugno  2024,  il
          regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
          e' adottato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          deliberazione del  Consiglio  dei  ministri.  Sullo  stesso
          regolamento il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 
                376.  Per  la  copertura  della  dotazione   organica
          conseguente a quanto disposto dal comma 374,  il  Ministero
          della giustizia e' autorizzato ad assumere,  con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita'  di
          personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a
          quanto previsto dall'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite  procedure
          di  mobilita'  tra  amministrazioni  e  scorrimento   delle
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge,  in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta'   assunzionali   dell'amministrazione    per    il
          Dipartimento per la transizione digitale  della  giustizia,
          l'analisi statistica e le politiche di  coesione,  previste
          dalla normativa vigente.  L'amministrazione  comunica  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  entro  trenta  giorni  dalle  assunzioni,  i   dati
          concernenti le unita' di personale  effettivamente  assunte
          ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti. 
                377. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai
          commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro  403.096
          per l'anno  2024  e  di  euro  439.741  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025. 
                Comma 378. Al fine  di  incrementare  il  livello  di
          efficacia ed efficienza  dell'azione  del  Ministero  della
          giustizia  in  materia  di  giustizia  riparativa   e   per
          potenziare l'azione dei servizi  del  Dipartimento  per  la
          giustizia minorile e di comunita', assicurandone  la  piena
          operativita' e il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni,  all'articolo  16,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  la  lettera  d)  e'
          sostituita dalla  seguente:  «  d)  servizi  relativi  alla
          giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei  compiti
          assegnati dalla  legge  al  ministero  della  giustizia  in
          materia  di  minori;  svolgimento  dei   compiti   relativi
          all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle
          pene sostitutive; svolgimento dei compiti  assegnati  dalla
          legge al Ministero della giustizia in materia di  giustizia
          riparativa; gestione amministrativa  del  personale  e  dei
          beni ad essi relativi». 
                379. Per le medesime finalita' di cui al  comma  378,
          con  decorrenza  non  anteriore  al   1°   febbraio   2024,
          nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di
          comunita'  sono  istituiti   una   struttura   di   livello
          dirigenziale generale per  i  servizi  minorili  e  per  la
          giustizia riparativa e due  uffici  aggiuntivi  di  livello
          dirigenziale non generale.  Conseguentemente  la  dotazione
          organica del personale  dirigenziale  del  Ministero  della
          giustizia - Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di
          comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale
          e di due posizioni di livello non generale. 
                380. Per le medesime finalita' di cui al  comma  378,
          con decorrenza  non  anteriore  al  1°  febbraio  2024,  la
          dotazione  organica  del  Ministero   della   giustizia   -
          Dipartimento per la giustizia minorile e  di  comunita'  e'
          aumentata di 54 unita' di  personale  dell'area  funzionari
          del comparto funzioni centrali. 
                381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
          commi da 378 a 380, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024,  il
          regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
          e' adottato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          deliberazione del  Consiglio  dei  ministri.  Sullo  stesso
          regolamento il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 
                382.  Per  la  copertura  della  dotazione   organica
          conseguente a quanto disposto  dai  commi  379  e  380,  il
          Ministero della giustizia e' autorizzato ad  assumere,  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  2
          unita' di personale dirigenziale di livello non generale  e
          54  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  appartenenti
          all'area  funzionari  del   comparto   funzioni   centrali,
          mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite  procedure
          di  mobilita'  tra  amministrazioni  e  scorrimento   delle
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge,  in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
          minorile e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.
          L'amministrazione comunica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta  giorni
          dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
          effettivamente assunte ai sensi dei commi 379  e  380  e  i
          relativi oneri sostenuti. 
                383. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai
          commi da  378  a  382  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.756.976 per l'anno 2024, di  euro  3.007.610  per  l'anno
          2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro  3.011.467
          per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro
          3.015.325 per l'anno 2029, di  euro  3.018.860  per  l'anno
          2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro  3.022.718
          per l'anno 2032 e  di  euro  3.023.040  annui  a  decorrere
          dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la  spesa  di  euro
          500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle  procedure
          concorsuali e di euro  275.868  per  l'anno  2024  ed  euro
          30.249 annui a decorrere  dall'anno  2025  per  i  maggiori
          oneri  di  funzionamento  derivanti  dal  reclutamento  del
          contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge  16   settembre   2024,   n.   131   recante:
          «Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          derivanti da atti dell'Unione europea  e  da  procedure  di
          infrazione e pre-infrazione pendenti  nei  confronti  dello
          Stato italiano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  n.
          217 del 16 settembre 2024, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 2024, n. 166: 
                «Art. 4 (Misure per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativo-contabile del Ministero  della  giustizia  -
          Procedura d'infrazione n. 2021/4037).  -  1.  Ai  fini  del
          rafforzamento della  capacita'  amministrativo-contabile  e
          per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e
          territoriali in  relazione  alla  riduzione  dei  tempi  di
          pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi
          ai servizi di intercettazione  nelle  indagini  penali,  la
          dotazione  organica  dell'amministrazione  giudiziaria   e'
          aumentata di 250 unita' di personale del comparto  funzioni
          centrali, di cui 61 unita' dell'area dei funzionari  e  189
          unita'  dell'area  degli  assistenti.   Per   le   medesime
          finalita', il Ministero della giustizia, in  aggiunta  alle
          ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
          vigente, e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente
          contingente di personale amministrativo  non  dirigenziale,
          di cui 61 unita' appartenenti all'area dei funzionari e 189
          unita' appartenenti  all'area  degli  assistenti,  mediante
          l'espletamento di procedure  concorsuali  e,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   anche   tramite
          scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro  5.002.710  per
          l'anno  2025  e  di  euro  10.005.420  annui  a   decorrere
          dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la  spesa  di  euro
          2.000.000  per  l'anno  2025  per  lo   svolgimento   delle
          procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno
          2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per
          i   maggiori   oneri   di   funzionamento   derivanti   dal
          reclutamento del contingente di personale. 
                3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a
          euro 2.000.000 per  l'anno  2025,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 16,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a
          euro 6.058.960 per  l'anno  2025  e  a  euro  10.111.170  a
          decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della Missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  823  a  834,
          dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2024  n.  207
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2025 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2025-2027: 
                "823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19  giugno
          2019, n. 56, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
          "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di
          20 dipendenti in servizio con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, la percentuale ivi prevista e'  pari  al  75
          per cento per l'anno 2025 e al 100 per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo  periodo  non  si
          applicano al personale togato  delle  magistrature  e  agli
          avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere
          dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino  al  100
          per cento delle unita' cessate nell'anno precedente". 
                824.  All'articolo  584,  comma  3-bis,  del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo   2010,   n.   66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento
          a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
          ", del 12 per cento dall'anno  2016  all'anno  2024  e  del
          15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025"; 
                  b) al secondo  periodo,  le  parole:  "a  decorrere
          dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti:  "dall'anno
          2018  all'anno  2025  e  di  euro  4.657.573  a   decorrere
          dall'anno 2026". 
                825. All'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: "del
          cento per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite
          dalle seguenti: "del 100 per cento per gli anni dal 2016 al
          2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per  cento
          a decorrere dall'anno 2027"; 
                  b) al comma 13-bis,  secondo  periodo,  le  parole:
          "del  100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2018"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento per gli  anni
          dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno  2025  e  del
          100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
          universitari la predetta facolta' e' fissata  nella  misura
          del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
          cento per l'anno 2026". 
                826.  All'articolo  9  del  decreto  legislativo   25
          novembre 2016,  n.  218,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: "2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
          personale e' calcolato  annualmente  rapportando  le  spese
          complessive per il personale  di  competenza  dell'anno  di
          riferimento alla media delle entrate individuate,  per  gli
          Enti  che  adottano  la  contabilita'  finanziaria,   dalle
          entrate correnti come risultanti dagli ultimi  tre  bilanci
          consuntivi  approvati.  Per  gli  Enti  che   adottano   la
          contabilita' civilistica si fa riferimento  alle  voci  dei
          ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti  tale
          rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno  2026
          gli enti e gli istituti di  ricerca  possono  procedere  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base
          dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari  al  25
          per cento di quella relativa al personale di ruolo  cessato
          nell'anno precedente". 
                827. Al comma 654  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.  205,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn
          over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e'
          pari  al  100  per  cento  dei  risparmi  derivanti   dalle
          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a
          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,
          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016/2017
          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
          con contratti a tempo determinato"; 
                  b)  dopo  il  secondo  periodo  sono   inseriti   i
          seguenti: "Per l'anno accademico 2025/2026,  il  turn  over
          del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari
          al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
          servizio  dell'anno  accademico  precedente.  A   decorrere
          dall'anno accademico 2026/2027 il turn over  del  personale
          delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari  al  100  per
          cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal  servizio
          dell'anno accademico precedente". 
                828. A decorrere dall'anno  scolastico  2025/2026  la
          dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
          64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta  di
          5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente,
          le consistenze dell'organico dell'autonomia  del  personale
          docente di cui all'articolo 16-ter, comma  5,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente
          ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies,  del
          decreto-legge  31  maggio  2024,  n.  71,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2024,  n.  106,  con
          decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da  adottare
          entro il 15 febbraio 2025, si procede  alla  revisione  dei
          criteri e dei parametri previsti per la  definizione  delle
          dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
          ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
          dall'anno scolastico 2026/2027, una  riduzione  nel  numero
          dei posti pari a 2.174 unita'. Con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione e del merito, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  le  riduzioni  riferite  al
          personale docente  possono  essere  rimodulate  nell'ambito
          dell'organico triennale dell'autonomia di cui  all'articolo
          1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  ad
          invarianza finanziaria. Con il decreto  di  cui  al  quarto
          periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, e'
          possibile rimodulare le riduzioni dei  posti  dell'organico
          dell'autonomia e del personale  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria. 
                829. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa,   l'Autorita'   di   regolazione   dei    trasporti,
          l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante
          per la protezione dei dati personali, l'Autorita' nazionale
          anticorruzione,  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
          pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione  della
          legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,
          l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia
          per la cyber-sicurezza nazionale, per l'anno 2025,  possono
          procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato nei limiti  della  spesa  determinata
          sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo
          pari al 25 per cento di quella  relativa  al  personale  di
          ruolo cessato nell'anno precedente. 
                830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti  di
          regolazione dell'attivita' economica, gli  enti  produttori
          di servizi tecnici e  economici,  gli  enti  produttori  di
          servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita'
          di bacino distrettuali e le altre  amministrazioni  locali,
          non comprese nei commi da 823 a  829,  inserite  nel  conto
          economico consolidato e individuate ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nei
          rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono  procedere
          ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
          nei  limiti  della  spesa  determinata   sulla   base   dei
          rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente. Le disposizioni del primo periodo si  applicano
          alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri  nazionali  e
          di  rilevante  interesse  culturale  nell'anno   2026.   La
          disposizione di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai
          soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e  alle
          amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato  non  superiore  a
          20. 
                831. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o
          consentire  l'assunzione  di  specifiche  professionalita',
          puo' derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del
          presente    articolo    mediante     compensazione,     fra
          amministrazioni soggette al medesimo  regime  assunzionale,
          delle   facolta'    assunzionali,    garantendo    comunque
          l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi. 
                832. Al fine  di  garantire  maggiore  efficienza  ed
          efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti
          conseguiti a seguito dell'effettuazione  di  assunzioni  di
          personale a  tempo  indeterminato  in  misura  inferiore  a
          quella consentita dalla legislazione vigente in materia  di
          turn over, asseverati dai rispettivi organi  di  controllo,
          possono essere destinati ad incrementare  i  fondi  per  il
          trattamento accessorio del personale delle  amministrazioni
          destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830  del
          presente articolo per un importo, non superiore al  10  per
          cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno
          2016 ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato  ai  sensi
          dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  o  delle  analoghe  disposizioni   previste   dai
          rispettivi ordinamenti, al netto  delle  eventuali  risorse
          per lavoro straordinario ivi presenti. 
                833. Per effetto di quanto previsto dai commi da  822
          a  830   del   presente   articolo,   le   amministrazioni,
          nell'ambito dei  piani  triennali  dei  fabbisogni  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, provvedono ad adeguare la propria dotazione  organica,
          anche  in  termini  finanziari.  Le   amministrazioni   non
          soggette alla adozione dei  predetti  piani  provvedono  ad
          adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi
          ordinamenti.  L'adeguamento  della  dotazione  organica  e'
          asseverato dall'organo di controllo. 
                834. Entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  le  somme
          derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a  829  e  830
          sono  versate,  dalle   amministrazioni   interessate,   su
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  e
          restano acquisite all'erario.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17-quater  del
          decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25  recante:  «Disposizioni
          urgenti in materia di reclutamento  e  funzionalita'  delle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.61  del  14  marzo   2025,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: 
                «Art. 17-quater (Misure urgenti per il  potenziamento
          e la funzionalita' del Ministero della giustizia). - 1.  Al
          fine  di  assicurare,  nell'ambito  di   una   piu'   ampia
          possibilita' di stabilizzazione del personale  in  servizio
          presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il  Piano
          strutturale di bilancio  di  medio  termine  per  gli  anni
          2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie
          in corso di validita' per l'integrale copertura  dei  posti
          previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento  1.8,
          del PNRR,  cosi'  da  rendere  lo  stesso  ufficio  per  il
          processo  pienamente  funzionale  al  raggiungimento  degli
          obiettivi  del  PNRR,  e,  in   prospettiva,   lo   stabile
          potenziamento  degli  uffici  giudiziari,  con  particolare
          riguardo a  quelli  per  i  quali  sussistono  le  maggiori
          carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge
          30 dicembre  2024,  n.  207,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi»
          sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; 
                  b) dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
          "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per  i
          soggetti utilmente collocati nelle  graduatorie  di  merito
          formate all'esito della selezione comparativa, a condizione
          che i medesimi abbiano maturato, alla data  del  30  giugno
          2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta  e
          siano  in  servizio  alla  medesima  data.  Completata   la
          procedura di  stabilizzazione,  le  graduatorie  sono  rese
          disponibili anche per lo  scorrimento  da  parte  di  altre
          pubbliche  amministrazioni.  La  dotazione   organica   del
          Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
          e  dei   servizi   del   Ministero   della   giustizia   e'
          conseguentemente aumentata di 2.600  unita'  nell'Area  dei
          funzionari e  di  400  unita'  nell'Area  degli  assistenti
          previste dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -
          comparto Funzioni centrali"; 
                  c) al secondo periodo, dopo le parole:  «al  primo»
          sono inserite le seguenti: «e al quarto» e  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle  ordinarie
          facolta' assunzionali"; 
                  d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per
          lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata  la
          spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a  cui  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2025-2027,  nell'ambito  del  programma
          'Fondi di riserva e  speciali'  della  missione  'Fondi  da
          ripartire'  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della giustizia". 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  del
          presente  articolo,  all'articolo  16-bis,  comma  1,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  le
          parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
          "dodici mesi". 
                3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,  le
          facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi
          comprese quelle relative  alle  procedure  di  reclutamento
          straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge
          30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma  27,  della
          legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e  all'articolo  13,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno  2023,   n.   75,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026. 
                4.  Al  fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'
          dell'amministrazione penitenziaria  nonche'  il  necessario
          supporto alla gestione del  commissario  straordinario  per
          l'edilizia penitenziaria, di  cui  all'articolo  4-bis  del
          decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  2024,  n.  112,  le
          disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  non  si
          applicano ai concorsi pubblici indetti per il  reclutamento
          del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31
          dicembre 2026.». 
              - Il decreto Presidente del Consiglio dei  Ministri  19
          giugno 2019,  n.  100,  recante:  «Regolamento  concernente
          organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro   della    giustizia,    nonche'    dell'organismo
          indipendente  di   valutazione   della   performance»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  29  agosto
          2019. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15  giugno  2015,  n.
          84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.
          148 del  29  giugno  2015,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.    6     (Dipartimento     dell'amministrazione
          penitenziaria). - 1. Il  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti  le
          aree funzionali  individuate  dall'articolo  16,  comma  3,
          lettera c), del decreto legislativo. 
                2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
          regionali dell'Amministrazione penitenziaria  di  cui  alla
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti  i  seguenti
          uffici dirigenziali di livello generale, con le  competenze
          per ciascuno di seguito indicate: 
                  a) Direzione  generale  del  personale:  attuazione
          delle politiche delle risorse umane; assunzione e  gestione
          del personale della carriera dirigenziale  penitenziaria  e
          del personale del  comparto  funzioni  centrali,  anche  di
          qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;    trattamento     giuridico,     economico,
          previdenziale  e  di   quiescenza;   relazioni   sindacali;
          procedimenti disciplinari; 
                  a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni,
          dei servizi e  degli  interventi  in  materia  di  edilizia
          penitenziaria: gestione dei beni demaniali e  patrimoniali,
          dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
          rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e  servizi  e
          degli interventi in materia  di  edilizia  penitenziaria  e
          residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti
          di programmazione e di indirizzo; progettazione in  materia
          di  edilizia  penitenziaria  e  residenziale  di  servizio;
          progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e  servizi
          la cui  gestione  sia  ad  essa  attribuita;  attivita'  di
          analisi, studio e ricerca per l'innovazione  nelle  materie
          di competenza; procedure  per  l'affidamento  di  lavori  e
          l'acquisizione di  beni  e  servizi  per  le  esigenze  del
          Dipartimento      dell'amministrazione       penitenziaria;
          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 
                  b)  Direzione   generale   dei   detenuti   e   del
          trattamento: assegnazione e trasferimento  dei  detenuti  e
          degli internati all'esterno dei  provveditorati  regionali;
          gestione  dei  detenuti  sottoposti  ai  regimi   speciali;
          servizio sanitario; attivita' trattamentali  e  rieducative
          dei detenuti e degli internati; promozione e  coordinamento
          sul territorio nazionale del lavoro penitenziario;  analisi
          strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta; 
                  c) Direzione generale della formazione: formazione,
          aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
          ai  quadri  direttivi  dell'amministrazione   penitenziaria
          secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
          ottobre 1992, n. 446  per  l'Istituto  superiore  di  studi
          penitenziari; formazione e aggiornamento professionale  del
          personale amministrativo, di polizia  penitenziaria  e  dei
          servizi  sociali;  organizzazione  delle  strutture   della
          Direzione generale,  al  fine  di  svolgere,  per  aree  di
          competenza  omogenee,   funzioni   di   raccordo   tra   il
          Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   e   il
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita';
          attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione  anche
          statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
          dell'attivita'   penitenziaria   e   della   giustizia   di
          comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
          minorile e di comunita', per il necessario  supporto  delle
          scelte gestionali; 
                  c-bis) Direzione  generale  delle  specialita'  del
          Corpo di polizia  penitenziaria:  attivita'  di  indirizzo,
          coordinamento e pianificazione strategica  dei  servizi  di
          specialita'   e   di   specializzazione    della    Polizia
          penitenziaria; attivita' di analisi, studio e progettazione
          nelle materie di competenza; coordinamento delle  attivita'
          del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la  sicurezza
          personale  e  la  vigilanza,   del   Nucleo   investigativo
          centrale,   del   Gruppo   d'intervento   operativo,    del
          Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA  e  degli
          altri  reparti  speciali  del  Corpo;   coordinamento   del
          servizio  delle  traduzioni   e   dei   piantonamenti   sul
          territorio nazionale, della Centrale  operativa  nazionale,
          del servizio navale e del servizio di polizia stradale; 
                  c-ter) Direzione generale dei servizi  logistici  e
          tecnici del Corpo di polizia  penitenziaria:  gestione  dei
          servizi logistici e dei beni mobili e strumentali  serventi
          l'esercizio  dei  compiti  istituzionali  del   Corpo,   in
          raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  e  con  le  altre
          direzioni generali per le materie di rispettiva competenza;
          gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e
          analisi dei  beni  strumentali  e  delle  nuove  tecnologie
          esistenti  sul  mercato;  atti  di  programmazione   e   di
          indirizzo nelle materie di  competenza;  approvvigionamento
          di mezzi, beni,  materiali,  attrezzature,  infrastrutture,
          servizi e attivita' di  supporto  al  Corpo;  attivita'  di
          studio,   ricerca,   analisi,   progettazione   tecnica   e
          sperimentazione nelle materie di competenza. 
                3.  Il  Capo  del  dipartimento  svolge  altresi'  le
          seguenti funzioni: compiti inerenti  l'attivita'  ispettiva
          nelle materie  di  competenza;  contenzioso  relativo  alle
          materia di competenza delle direzioni generali  di  cui  al
          comma 2; relazioni internazionali  concernenti  la  materia
          penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e  con
          l'Ufficio  di  Gabinetto;  comunicazioni  istituzionali   e
          attivita' informativa, anche telematica, nelle  materie  di
          competenza  in  raccordo  con  l'Ufficio  comunicazione   e
          stampa;  informatica  penitenziaria  in  raccordo  con   le
          competenti  direzioni   generali   del   Dipartimento   per
          l'innovazione tecnologica della giustizia.».