Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della societa'
  Rete  ferroviaria  italiana   S.p.A.   e   per   la   ricostruzione
  dell'Ucraina e disposizioni concernenti  la  societa'  Autobrennero
  S.p.A.)) 
 
  1.  L'autorizzazione  di  spesa  a  favore  ((della  societa'  Rete
ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. di  cui  all'art.  1,  comma  86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.400 milioni
di euro per il 2025, per la  manutenzione  straordinaria  nell'ambito
del contratto di ((programma - parte)) servizi. 
  2. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' RFI)) S.p.A.
di cui all'art. 1, comma 396, della L. 30 dicembre 2021,  n.  234  e'
incrementata di 400 milioni di euro per il 2025. 
  3. Nelle more dell'aggiornamento del  ((contratto  di  programma  -
parte servizi, la societa' RFI S.p.A.)) e'  autorizzata  all'utilizzo
delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate. 
  ((3-bis.  All'articolo  1,  comma  2-ter,  secondo   periodo,   del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modifica  zioni,
dalla legge 8 agosto  2024,  n.  120,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal mede simo  periodo,
tra i costi operativi, ai soli fini  dell'applicazione  del  presente
comma, l'accantonamento annuale nel fondo  di  cui  all'articolo  55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".)) 
  4. Al fine di consentire l'erogazione  di  un  contributo  a  fondo
perduto pari a 40 milioni di euro a favore  dell'Economic  Resilience
Action (ERA) Program della International Finance  Corporation  (IFC),
con l'obiettivo di sostenere il settore  privato  ucraino  durante  e
dopo il conflitto e di  rafforzare  le  potenzialita'  di  intervento
dell'IFC a beneficio  delle  imprese  italiane,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  86,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»: 
                «86.   Il   finanziamento   concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1°  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. 
                La modifica del sistema di finanziamento  di  cui  al
          presente comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il
          Gestore    dell'infrastruttura    ferroviaria    nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene.». 
              - Si riporta il testo del comma 396,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)»: 
                «396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e  600  milioni  di  euro  per
          l'anno  2027  per  il  finanziamento   del   contratto   di
          programma, parte servizi 2022-2027 tra il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le
          infrastrutture e gli investimenti di interesse  strategico,
          per il processo penale e in materia di sport»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          concessioni  autostradali).  -  1.  All'articolo   13   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo
          all'aggiornamento  dei   piani   economico-finanziari   dei
          concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                  "3-bis.  Entro  il  31  luglio  2024  le   societa'
          concessionarie per le  quali  interviene  la  scadenza  del
          periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024  presentano
          le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
          predisposti in conformita' alle delibere adottate ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130, dall'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti  di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'  alle  disposizioni
          emanate   dal   concedente.   L'aggiornamento   dei   piani
          economico-finanziari, presentati entro il  termine  del  31
          luglio 2024  conformemente  alle  modalita'  stabilite,  e'
          perfezionato entro il 31 dicembre 2024.". 
                2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge  10
          settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  «,   quantificato   sulla   base   della
          valutazione documentale e contabile affidata a una primaria
          societa'  di  revisione   abilitata   al   rilascio   della
          certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma
          2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri  sono  a
          carico della societa' ANAS S.p.A»; 
                  b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «,   nonche'
          all'entita' del  corrispettivo  da  riconoscere  secondo  i
          criteri di cui al primo periodo» sono soppresse. 
                2-bis. All'articolo 2, comma  1-bis,  primo  periodo,
          del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  le
          parole: "da concludere entro  il  30  novembre  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre
          2024". 
                2-ter. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, la  societa'  Autobrennero  Spa  e'  autorizzata  a
          versare all'entrata del bilancio dello Stato,  nei  termini
          di cui al comma 2-quater del presente articolo,  una  somma
          pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento  di  quanto
          dovuto  dalla  medesima  societa'  a  titolo  di   maggiori
          introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio  2014  al
          31 dicembre  2022.  Per  le  annualita'  successive  al  31
          dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente
          comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per
          cento del margine operativo lordo desunto  dai  bilanci  di
          esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa',
          comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi
          operativi, ai  soli  fini  dell'applicazione  del  presente
          comma,  l'accantonamento   annuale   nel   fondo   di   cui
          all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449. Alla somma di cui al primo periodo del presente  comma
          concorre   l'acconto   gia'    versato    dalla    societa'
          concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
          dell'articolo 2 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
          121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021, n. 156. L'accettazione della somma di  cui  al  primo
          periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione  di  un
          atto aggiuntivo alla  convenzione,  e'  condizione  per  la
          conclusione  della  procedura  di  affidamento  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  2,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,  come
          modificato dal comma 2-bis del presente articolo. 
                2-quater. Il versamento della somma di cui  al  primo
          periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato
          dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70  milioni
          di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente,
          al netto dell'acconto, pari a  70  milioni  di  euro,  gia'
          versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del
          secondo  periodo  del  comma  1-bis  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  nella
          misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella
          misura di 51.184.408 euro entro il  15  dicembre  2026.  Il
          versamento della somma di cui al secondo periodo del  comma
          2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023  entro  il
          28 febbraio 2025, per gli anni di  esercizio  2024  e  2025
          entro il 31 ottobre 2026 e  per  le  annualita'  successive
          entro un mese dall'approvazione del bilancio  di  esercizio
          della medesima societa'. 
                2-quinquies. L'efficacia  liberatoria  rispetto  alle
          somme dovute ai sensi del secondo periodo del  comma  1-bis
          dell'articolo 2 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
          121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021, n. 156, e' subordinata al pagamento  della  somma  di
          cui  al  comma  2-ter  del  presente  articolo  nonche'  al
          deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le
          sedi competenti, a definitiva  e  completa  tacitazione  di
          ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del
          concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli
          atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative
          domande, a qualunque titolo dedotte e  deducibili,  nonche'
          ai giudizi cautelari connessi e a eventuali  azioni  future
          relative al rapporto concessorio fino alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con  compensazione  delle  spese,  ad  esclusione  di  ogni
          diritto e di ogni contenzioso, anche futuro,  in  relazione
          alle risorse del fondo di cui all'articolo  55,  comma  13,
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  ai  relativi
          interessi, maturati a vario titolo. 
                2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da
          2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione
          di costruzione e gestione dell'infrastruttura  autostradale
          A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in  base
          al proprio piano economico-finanziario,  una  quota,  anche
          prevalente, dei propri proventi in  un  fondo  di  accumulo
          destinato al finanziamento di interventi di  adeguamento  e
          potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di
          potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada
          medesima e finalizzati al miglioramento  della  viabilita',
          anche   ordinaria,   funzionale   all'asse    autostradale.
          L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene  in  base
          ad  apposite  convenzioni  da  stipulare  tra  la  societa'
          concessionaria   e   gli   enti   locali   territorialmente
          competenti,  che  mantengono  la   responsabilita'   e   la
          titolarita'  della  realizzazione  degli   interventi.   La
          convenzione  di  concessione  relativa   all'infrastruttura
          autostradale  A22  Brennero-Modena  definisce  i  contenuti
          delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli
          interventi da finanziare e i criteri  per  l'individuazione
          di  eventuali  interventi  alternativi  da  approvare   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              - Si riporta il testo del comma 582,  dell'articolo  1,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
                «582.  Al  fine  di  consentire   la   partecipazione
          italiana a centri di ricerca  europei  e  internazionali  e
          alle  iniziative  promosse  dai   gruppi   intergovernatori
          informali, dalle istituzioni e dagli organismi  dell'Unione
          europea e dalle  banche  e  dai  fondi  di  sviluppo  e  di
          investimento  europei,  comunque  denominati,  nonche'  per
          assicurare  l'adempimento   degli   oneri   connessi   alla
          partecipazione italiana  ai  predetti  soggetti,  anche  in
          esecuzione  di  accordi  internazionali  approvati  e  resi
          esecutivi, e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
          per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
          2019.».