Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della societa'
Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione
dell'Ucraina e disposizioni concernenti la societa' Autobrennero
S.p.A.))
1. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' Rete
ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. di cui all'art. 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.400 milioni
di euro per il 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito
del contratto di ((programma - parte)) servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore ((della societa' RFI)) S.p.A.
di cui all'art. 1, comma 396, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e'
incrementata di 400 milioni di euro per il 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del ((contratto di programma -
parte servizi, la societa' RFI S.p.A.)) e' autorizzata all'utilizzo
delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi indicate.
((3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modifica zioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal mede simo periodo,
tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente
comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".))
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo
perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience
Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC),
con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e
dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialita' di intervento
dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 86, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di cui al
presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.».
- Si riporta il testo del comma 396, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)»:
«396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per
l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di
programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le
infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,
per il processo penale e in materia di sport», convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni autostradali). - 1. All'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo
all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei
concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa'
concessionarie per le quali interviene la scadenza del
periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano
le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni
emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 31
luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024.".
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10
settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, quantificato sulla base della
valutazione documentale e contabile affidata a una primaria
societa' di revisione abilitata al rilascio della
certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma
2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a
carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i
criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le
parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre
2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, la societa' Autobrennero Spa e' autorizzata a
versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini
di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma
pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto
dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori
introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al
31 dicembre 2022. Per le annualita' successive al 31
dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente
comma e' determinata nella misura percentuale del 27,25 per
cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di
esercizio, regolarmente approvati, della medesima societa',
comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi
operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente
comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui
all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma
concorre l'acconto gia' versato dalla societa'
concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo
periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un
atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione per la
conclusione della procedura di affidamento secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come
modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo
periodo del comma 2-ter del presente articolo e' effettuato
dalla societa' Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni
di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente,
al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, gia'
versato dalla medesima societa' concessionaria ai sensi del
secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella
misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella
misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il
versamento della somma di cui al secondo periodo del comma
2-ter e' effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il
28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025
entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita' successive
entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio
della medesima societa'.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle
somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, e' subordinata al pagamento della somma di
cui al comma 2-ter del presente articolo nonche' al
deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso le
sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di
ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del
concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli
atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative
domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche'
ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future
relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni
diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione
alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi
interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da
2-ter a 2-quinquies, la societa' titolare della concessione
di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale
A22 Brennero-Modena e' autorizzata ad accantonare, in base
al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche
prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo
destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e
potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di
potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada
medesima e finalizzati al miglioramento della viabilita',
anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base
ad apposite convenzioni da stipulare tra la societa'
concessionaria e gli enti locali territorialmente
competenti, che mantengono la responsabilita' e la
titolarita' della realizzazione degli interventi. La
convenzione di concessione relativa all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti
delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli
interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione
di eventuali interventi alternativi da approvare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«582. Al fine di consentire la partecipazione
italiana a centri di ricerca europei e internazionali e
alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori
informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione
europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di
investimento europei, comunque denominati, nonche' per
assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla
partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in
esecuzione di accordi internazionali approvati e resi
esecutivi, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019.».