IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante «Istituzione  di  una
zona  economica  esclusiva  oltre  il   limite   esterno   del   mare
territoriale», ed in particolare l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, recante «Norme  regolamentari  relative  all'applicazione  della
legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la  quale  e'  stata  autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed  e'  stata  data  esecuzione
alla medesima»; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  con
allegati e atto finale, fatta a Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994,  n.
689, ed in particolare la Parte V; 
  Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativa alla  delimitazione  delle
frontiere marittime nell'area delle  Bocche  di  Bonifacio,  fatta  a
Parigi il 28 novembre 1986, ratificata  e  resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 11 febbraio 1989, n. 59; 
  Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica
sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto  ad  Atene
il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1°
giugno 2021, n. 93; 
  Visto l'Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  di
Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto  a
Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo  ai  sensi  della
legge 15 maggio 2023, n. 62; 
  Visto  il   primo   Piano   del   mare   approvato   dal   Comitato
interministeriale per le politiche  del  mare  con  delibera  del  31
luglio 2023 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  23
ottobre 2023; 
  Considerata la necessita' di non pregiudicare il raggiungimento  di
accordi con Stati adiacenti o frontisti nelle more della  definizione
in via pattizia della delimitazione delle rispettive zone  economiche
esclusive; 
  Ritenuta l'opportunita' di procedere, in sede di prima applicazione
della legge 14 giugno 2021, n. 91,  all'istituzione  e  delimitazione
della zona economica esclusiva limitatamente al Mare Tirreno, al Mare
Ionio  e  a  parte  del  Mare  Adriatico,  riservando  ad   ulteriori
provvedimenti la delimitazione della zona economica  esclusiva  nelle
aree  circostanti  le  restanti  porzioni   del   mare   territoriale
nazionale; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  le
politiche del mare (CIPOM), adottata nella  riunione  del  25  giugno
2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 settembre 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 18 settembre 2025; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione di una zona economica  esclusiva  su  parte  delle  acque
              circostanti il mare territoriale italiano 
 
  1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n.  91,  e'  istituita  una
zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale
italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante:  «Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  10  del  14
          gennaio 1994: 
                «Art. 3. (Norme in materia di controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   commi
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          giugno 2021,  n.  91  recante:  «Istituzione  di  una  zona
          economica  esclusiva  oltre  il  limite  esterno  del  mare
          territoriale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  148
          del 23 giugno 2021: 
                «Art. 1. (Istituzione di una zona economica esclusiva
          oltre il limite esterno del mare  territoriale).  -  1.  In
          conformita'  a  quanto  previsto  dalla  Convenzione  delle
          Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay  il
          10 dicembre 1982, resa esecutiva ai  sensi  della  legge  2
          dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di  una
          zona economica esclusiva a partire dal limite  esterno  del
          mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati  ai
          sensi del comma 3 del presente articolo. 
                2. All'istituzione della  zona  economica  esclusiva,
          che  comprende  tutte  le   acque   circostanti   il   mare
          territoriale o parte di esse, si provvede con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  da
          notificare agli Stati il cui  territorio  e'  adiacente  al
          territorio dell'Italia o lo fronteggia. 
                3. I limiti esterni della  zona  economica  esclusiva
          sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui
          al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione  alla
          ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino
          alla data di entrata in vigore di tali  accordi,  i  limiti
          esterni della zona economica esclusiva  sono  stabiliti  in
          modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1977,  n.  816  recante:  «Norme   regolamentari   relative
          all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, numero  1658,
          con  la  quale  e'  stata   autorizzata   l'adesione   alla
          convenzione sul  mare  territoriale  e  la  zona  contigua,
          adottata a Ginevra il 29 aprile  1958,  ed  e'  stata  data
          esecuzione alla medesima»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977. 
              - La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante:  «Ratifica
          ed esecuzione della convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19  dicembre
          1994. 
              - La legge 11 febbraio 1989, n. 59, recante:  «Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativa  alla  delimitazione  delle  frontiere   marittime
          nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28
          novembre 1986» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48
          del 27 febbraio 1989. 
              - La legge 1° giugno 2021, n. 93, recante: «Ratifica ed
          esecuzione dell'Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  la
          Repubblica ellenica sulla  delimitazione  delle  rispettive
          zone marittime,  fatto  ad  Atene  il  9  giugno  2020»  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 149  del  24  giugno
          2021. 
              - La legge 15 maggio 2023, n. 62, recante: «Ratifica ed
          esecuzione dell'Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  la
          Repubblica  di  Croazia  sulla  delimitazione  delle   zone
          economiche esclusive, fatto a Roma il 24  maggio  2022»  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  129  del  5  giugno
          2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge 14 giugno 2021,  n.  91,
          si vedano le note alle premesse.