IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6,
5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante
«Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro,
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
«Testo unico dei tributi erariali minori»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante
«Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante
«Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo
unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante
«Revisione delle disposizioni in materia di accise»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti
legislativi relativamente alle disposizioni in materia di IRPEF e
IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e
donazioni e di imposta di registro, nonche' di apportare modifiche
allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali
minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di
riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle
persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non
spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o
affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre
persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche
richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa
riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i
soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito
complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
"Art. 14 - Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni."
Si riportano gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11,
16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante
"Delega al Governo per la riforma fiscale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema
tributario e termini di attuazione
omissis
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo."
"Art. 5. Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del
principio di progressivita' e nella prospettiva della
transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica,
attraverso il riordino delle deduzioni dalla base
imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di
imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti
d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con
particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in
particolare di quelli in cui sia presente una persona con
disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei
figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in
proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle
persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza
energetica, della riduzione del rischio sismico del
patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione
urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando
anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione
dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a
stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento
nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale
prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di
cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di
esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo
nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del
reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i
redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal
reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura
forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello
stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i
contributi previdenziali obbligatori in sede di
determinazione del reddito della pertinente categoria e
l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle
retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che
eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati
all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della
tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva
valutazione, anche a fini prospettici, del regime
sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito
introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 9
2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione
alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di
produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai
fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei
redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute
alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di
tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di
residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come
individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di
coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del
codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al
fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di
coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione
su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito
d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni,
anche immateriali, derivanti dalle attivita' di
coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro
limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione
semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che
consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i
conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31
dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura
indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime
fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi
di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto
ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di
estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il
conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina,
prevedendo un'unica categoria reddituale mediante
l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi
di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi
attualmente configurabili come redditi di capitale e
redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della
categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria
sulla base del principio di cassa, con possibilita' di
compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti
dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi
rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i
costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di
contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui
redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un
prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione
attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di
Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul
risultato complessivo netto dei redditi di natura
finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando
algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi
finanziari negativi, con possibilita' di riportare le
eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi
di natura finanziaria da parte del contribuente, con la
possibilita' di optare per l'applicazione di modalita'
semplificate di riscossione dell'imposta attraverso
intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili
rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei
medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che
intervengono nella riscossione, dei redditi di natura
finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il
regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia di
rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie
digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei
rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
complementari secondo il principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione
della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in
misura agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la
revisione e la semplificazione delle disposizioni
riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione
del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non
concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei
compensi in natura, salvaguardando le finalita' della
mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza
complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica,
dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e
della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo
alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai
lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai
contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente
rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del
carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva
introduzione della periodicita' mensile dei versamenti
degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della
ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei
criteri di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in
particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
artistica o professionale, ad esclusione delle somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e
riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di
imputazione temporale dei compensi deve essere
corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da
parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra
l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione
finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di
quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del
contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi
degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via
continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di
altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare
l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali,
comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni
professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime
opzionale di tassazione per le imprese in contabilita'
ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i
diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al
regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con
l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale
uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la
partecipazione alla formazione del reddito complessivo
degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli
distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme
assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e
prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione delle
plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli
stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si
assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato
dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche
edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote
differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze
conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita'
d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere
dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti
figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento
speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni
acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i
medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere
patrimoniale."
"Art. 6. Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e
degli enti
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui
sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento
a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in
schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili
una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito
entro i due periodi d'imposta successivi alla sua
produzione. La riduzione non si applica al reddito
corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono
distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili
stessi si presume avvenuta qualora sia accertata
l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non
beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di
riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita' degli
interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle perdite
fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel consolidato,
al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle
condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle perdite
nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale,
non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso
dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite
quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto
e della nozione di modifica dell'attivita' principale
esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del loro
riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale."
"Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle
imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che
fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione
dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si
determina sulla base del metodo del residuo attivo
conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5,
5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti
derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti
istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta
maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle
procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili
anche prima della chiusura della procedura, previo
accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai
tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi11;
b) rivedere la disciplina delle societa' non operative,
prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare
periodicamente, che consentano di individuare le societa'
senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati,
in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che tengano
conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di
lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attivita' in
settori economici oggetto di specifica regolamentazione
normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla
scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo
2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con
la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la
riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero."
"Art. 10. Principi e criteri direttivi per la
razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta
sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta
di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi,
anche mediante l'accorpamento o la soppressione di
fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della
base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per
l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e
dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della
dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d) prevedere l'applicazione di un'imposta,
eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di
bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi
speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti
assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle
successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da
eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove
soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi
telematici;
f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi,
anche al fine del graduale superamento dei sistemi di
autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla
lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di
riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici
di pagamento;
g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta
di registro sugli atti giudiziari con finalita' di
semplificazione e con la previsione della preventiva
richiesta del tributo alla parte soccombente, ove
agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche
nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del
prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento
dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per
le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto
promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185
chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica a carico del settore delle tasse
automobilistiche."
"Art. 11. Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina doganale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione della disciplina
doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43."
"Art. 16. Principi e criteri direttivi per la revisione
generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in
materia di accise e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale
collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli
obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche
mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari,
anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la
scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare
attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso
di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti,
inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei
crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti
livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base
degli indicatori statistico-economici utilizzati per la
definizione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei
cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli
organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e
dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle
entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di
facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non
censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei
termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse
applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione
finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione
della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato
illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei
minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide contenenti
nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."
"Art. 17. Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di
accertamento, anche con riferimento ai tributi degli
enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a
carico dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta
giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni
sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela previsto
dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del
2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed
estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e delle pronunce della Corte di giustizia
dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di
accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi
membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni
nazionali territorialmente competenti, le disposizioni
finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla
repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime
doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al
momento dell'importazione nell'Unione europea, come
previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
anche al fine della tutela del bilancio nazionale e
dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche
con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena
interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita'
delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo
utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori
dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e
di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1 .1) accelerare il processo di progressiva riduzione
della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto,
provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia
delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime
dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei
requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo
di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i
requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da
parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai
principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito
del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni
riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al
regime;
1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta
che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, sia preceduta da un periodo
transitorio di osservazione, al termine del quale si
determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale sia certificato da professionisti
qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi
contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni
previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera
b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare
riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione
infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto
comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed
esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del
rischio fiscale sia certificato da professionisti
qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai
principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni
fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano
la correttezza dei comportamenti tenuti dai
contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione
del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i
contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio
con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la
proposta per la definizione biennale della base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata
dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di
dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche
sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per
i soggetti a cui si rendono applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori,
di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto
a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli
obblighi contabili e dichiarativi;
2. 3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2. 4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a
seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha
correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare la
presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di
minori componenti reddituali negativi sulla base del valore
di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni
ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a
tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere la
distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla
disciplina doganale e da quella in materia di accisa e
delle
altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.".
"Art. 19. Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per
la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa
essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
restando il diritto di queste ultime di partecipare in
presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che
le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma,
e 617 del codice di procedura civile siano proponibili
dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme
previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se
il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione
della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di
pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti
nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche
nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso
tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso
quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la
definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse."
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O.
Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle
successioni e donazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
La legge 27 luglio 2000, n. 112, recante "Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000,
n. 177.
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante:
"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143.
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,
recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalita' internazionale" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in
tema di imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219,
recante "Modifiche allo statuto dei diritti del
contribuente" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 gennaio 2024, n. 2.
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta
di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall'IVA" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231.
Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
recante "Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
"Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante
"Testo unico della giustizia tributaria" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
"Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,
recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192,
recante "Revisione del regime impositivo dei redditi
(IRPEF-IRES)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2024, n. 294.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante
"Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, S.O.
Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante
"Revisione delle disposizioni in materia di accise" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n.
79.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186,
S.O.
Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali":
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a
30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o
superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che
conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai
contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai
familiari residenti all'estero.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- bis.
4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento
alle persone indicate nel presente articolo, si
considerano, ancorche' non spetti una detrazione per
carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo
433 del codice civile che convivono con il contribuente o
percepiscono assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano
anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 del
presente articolo, ovvero se si fa riferimento ai familiari
fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al
periodo precedente che possiedono un reddito complessivo
non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.".