IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1,  comma  6,
5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
successioni e donazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  recante
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  recante:  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2023,  n.  209,  recante
«Attuazione  della  riforma  fiscale   in   materia   di   fiscalita'
internazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,  recante
«Attuazione del primo modulo di riforma  delle  imposte  sul  reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  219,  recante
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il decreto legislativo 18 settembre  2024,  n.  139,  recante
«Disposizioni per  la  razionalizzazione  dell'imposta  di  registro,
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di  bollo  e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»; 
  Visto il decreto legislativo 26 settembre  2024,  n.  141,  recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale  dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di  accise  e  altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; 
  Visto il decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.  173,  recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; 
  Visto il decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.  174,  recante
«Testo unico dei tributi erariali minori»; 
  Visto il decreto legislativo 14  novembre  2024,  n.  175,  recante
«Testo unico della giustizia tributaria»; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2024,  n.  192,  recante
«Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,  recante  «Testo
unico in materia di versamenti e di riscossione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  marzo  2025,  n.  43,  recante
«Revisione delle disposizioni in materia di accise»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
registro e di altri tributi indiretti»; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  modifiche  ai  citati  decreti
legislativi relativamente alle disposizioni in  materia  di  IRPEF  e
IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta  sulle  successioni  e
donazioni e di imposta di registro, nonche'  di  apportare  modifiche
allo statuto dei diritti del contribuente  e  ai  testi  unici  delle
sanzioni tributarie amministrative e  penali,  dei  tributi  erariali
minori, della giustizia tributaria, in materia  di  versamenti  e  di
riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2025; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 10 settembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Trattamento fiscale dei familiari a carico 
 
  1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
    «4-ter. Quando le disposizioni  fiscali  fanno  riferimento  alle
persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non
spetti una  detrazione  per  carichi  di  famiglia,  il  coniuge  non
legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti,  i  figli  adottivi,  affiliati  o
affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre
persone elencate nell'articolo 433 del codice  civile  che  convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non  risultanti
da provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria.  Qualora  siano  anche
richiamate le condizioni previste  dal  comma  2,  ovvero  se  si  fa
riferimento ai familiari  fiscalmente  a  carico,  si  considerano  i
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  che  possiedono   un   reddito
complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87   della   Costituzione   conferisce   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta l'art. 14 della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              "Art. 14 - Decreti legislativi 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          "decreto legislativo" e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni." 
              Si riportano gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10,  11,
          16, 17 e 19 della legge 9  agosto  2023,  n.  111,  recante
          "Delega al Governo  per  la  riforma  fiscale",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: 
              "Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema
          tributario e termini di attuazione 
              omissis 
              6. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del  termine
          di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  previsti  dalla  presente  legge  e  secondo  la
          procedura di cui al presente articolo." 
              "Art. 5. Principi e criteri direttivi per la  revisione
          del  sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle  persone
          fisiche 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione  del  sistema   di
          imposizione sui redditi delle persone fisiche: 
              a) per gli aspetti generali: 
              1) la revisione e la  graduale  riduzione  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del
          principio  di  progressivita'  e  nella  prospettiva  della
          transizione del sistema verso l'aliquota impositiva  unica,
          attraverso  il  riordino   delle   deduzioni   dalla   base
          imponibile, degli scaglioni di reddito, delle  aliquote  di
          imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei  crediti
          d'imposta,  tenendo  conto  delle   loro   finalita',   con
          particolare riguardo: 
              1.1)  alla  composizione  del  nucleo   familiare,   in
          particolare di quelli in cui sia presente una  persona  con
          disabilita', e ai  costi  sostenuti  per  la  crescita  dei
          figli; 
              1.2) alla tutela del bene  costituito  dalla  casa,  in
          proprieta' o in locazione, e di quello della  salute  delle
          persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; 
              1.3) agli obiettivi del  miglioramento  dell'efficienza
          energetica,  della  riduzione  del  rischio   sismico   del
          patrimonio edilizio esistente nonche'  della  rigenerazione
          urbana e  della  rifunzionalizzazione  edilizia,  valutando
          anche le esigenze di tutela, manutenzione  e  conservazione
          dei beni culturali di cui all'articolo 10  del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              1.4)  a  misure  volte  a  favorire  la  propensione  a
          stipulare assicurazioni aventi per oggetto  il  rischio  di
          eventi calamitosi, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica; 
              1.5) a misure volte a favorire lo  stabile  inserimento
          nel mercato del lavoro dei giovani che non  hanno  compiuto
          il trentesimo anno di eta'; 
              2) il graduale perseguimento  dell'equita'  orizzontale
          prevedendo, nelle more dell'attuazione della  revisione  di
          cui al numero 1), in particolare: 
              2.1) la progressiva applicazione della medesima area di
          esenzione  fiscale  e  del   medesimo   carico   impositivo
          nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura  del
          reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione  tra  i
          redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; 
              2.2) la possibilita' di  consentire  la  deduzione  dal
          reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in  misura
          forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello
          stesso; 
              2.3) la possibilita' per il contribuente di  dedurre  i
          contributi   previdenziali   obbligatori   in    sede    di
          determinazione del reddito  della  pertinente  categoria  e
          l'eccedenza dal reddito complessivo; 
              2.4)  l'applicazione,  in  luogo  delle  aliquote   per
          scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva  dell'IRPEF
          e delle relative addizionali, in  misura  agevolata,  sulle
          retribuzioni corrisposte  a  titolo  di  straordinario  che
          eccedono una determinata  soglia  e  sui  redditi  indicati
          all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  riferibili  alla  percezione  della
          tredicesima  mensilita',  ferma  restando  la   complessiva
          valutazione,  anche  a   fini   prospettici,   del   regime
          sperimentale di  tassazione  degli  incrementi  di  reddito
          introdotto,  per  l'anno  2023,  per  le  persone   fisiche
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 9 
              2.5) l'applicazione del medesimo regime di  imposizione
          alternativa  di  cui  al   numero   2.4)   sui   premi   di
          produttivita'; 
              3) l'inclusione nel reddito complessivo,  rilevante  ai
          fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici  a
          qualsiasi titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  dei
          redditi assoggettati a imposte  sostitutive  e  a  ritenute
          alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF; 
              4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato  di
          tempo, di misure  idonee  a  favorire  i  trasferimenti  di
          residenza nei  comuni  periferici  e  ultraperiferici  come
          individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne; 
              b) per i redditi agrari: 
              1)  l'introduzione,  per  le  attivita'   agricole   di
          coltivazione di cui all'articolo  2135,  primo  comma,  del
          codice civile, di nuove classi e  qualita'  di  coltura  al
          fine  di  tenere  conto  dei  piu'   evoluti   sistemi   di
          coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione
          su base catastale e individuando il limite oltre  il  quale
          l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di  reddito
          d'impresa; 
              2) la riconducibilita' dei redditi  relativi  ai  beni,
          anche   immateriali,   derivanti   dalle    attivita'    di
          coltivazione  e  allevamento  che  concorrono  alla  tutela
          dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici,  entro
          limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle  attivita'
          agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del  codice
          civile  con   eventuale   assoggettamento   a   imposizione
          semplificata; 
              3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali,  che
          consentano, senza oneri aggiuntivi per  i  possessori  e  i
          conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31
          dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi  di  coltura
          indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; 
              4) la revisione, a fini di semplificazione, del  regime
          fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari  di  redditi
          di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto
          ammontare svolgono attivita' agricole; 
              c) per i redditi dei  fabbricati,  la  possibilita'  di
          estendere il regime della cedolare secca alle locazioni  di
          immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove  il
          conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
          o una professione; 
              d) per i redditi di natura finanziaria: 
              1)   l'armonizzazione   della   relativa    disciplina,
          prevedendo   un'unica   categoria    reddituale    mediante
          l'elencazione delle fattispecie che  costituiscono  redditi
          di  natura  finanziaria,  con  riferimento   alle   ipotesi
          attualmente  configurabili  come  redditi  di  capitale   e
          redditi diversi di natura finanziaria, e  prevedendo  norme
          di chiusura volte a  garantire  l'onnicomprensivita'  della
          categoria; 
              2) la determinazione dei redditi di natura  finanziaria
          sulla base del principio  di  cassa,  con  possibilita'  di
          compensazione, comprendendo, oltre alle  perdite  derivanti
          dalla liquidazione di  societa'  ed  enti  e  da  qualsiasi
          rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche  i
          costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo  di
          contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; 
              3) la previsione di  un'imposizione  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui
          redditi di natura finanziaria attualmente  soggetti  ad  un
          prelievo a monte a titolo definitivo; 
              4)  il   mantenimento   del   livello   di   tassazione
          attualmente previsto per i redditi derivanti da  titoli  di
          Stato ed equiparati; 
              5)  l'applicazione  di   un'imposta   sostitutiva   sul
          risultato  complessivo  netto   dei   redditi   di   natura
          finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto  sommando
          algebricamente i redditi finanziari positivi con i  redditi
          finanziari  negativi,  con  possibilita'  di  riportare  le
          eccedenze  negative  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
          quello di formazione; 
              6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi
          di natura finanziaria da parte  del  contribuente,  con  la
          possibilita' di  optare  per  l'applicazione  di  modalita'
          semplificate   di   riscossione   dell'imposta   attraverso
          intermediari autorizzati, con i  quali  sussistano  stabili
          rapporti, senza obbligo  di  successiva  dichiarazione  dei
          medesimi redditi; 
              7)  la   previsione   dell'obbligo   di   comunicazione
          all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei  soggetti  che
          intervengono  nella  riscossione,  dei  redditi  di  natura
          finanziaria per i quali il contribuente non  ha  scelto  il
          regime opzionale; 
              8) la razionalizzazione della disciplina in materia  di
          rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie
          digitali; 
              9)  la  revisione  del  sistema   di   tassazione   dei
          rendimenti  delle  attivita'  delle  forme   pensionistiche
          complementari  secondo   il   principio   di   cassa,   con
          possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
          risultato   realizzato   annuale   della   gestione,    con
          mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in  ragione
          della finalita' pensionistica; 
              10) l'applicazione  di  un'imposizione  sostitutiva  in
          misura  agevolata  sui  redditi   di   natura   finanziaria
          conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
              e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati,  la
          revisione   e   la   semplificazione   delle   disposizioni
          riguardanti le somme e i valori  esclusi  dalla  formazione
          del reddito, con particolare  riguardo  ai  limiti  di  non
          concorrenza al  reddito  previsti  per  l'assegnazione  dei
          compensi  in  natura,  salvaguardando  le  finalita'  della
          mobilita'  sostenibile,  dell'attuazione  della  previdenza
          complementare, dell'incremento dell'efficienza  energetica,
          dell'assistenza sanitaria,  della  solidarieta'  sociale  e
          della contribuzione agli enti bilaterali; 
              f) per i redditi di lavoro autonomo: 
              1) l'attuazione del principio di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), numero 1),  con  particolare  riguardo
          alle  modalita'  di  versamento   dell'IRPEF   dovuta   dai
          lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali  e  dai
          contribuenti a cui si applicano  gli  indici  sintetici  di
          affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
          calcolo, anche previsionale, del saldo e degli  acconti,  e
          realizzando,  senza  peggioramenti  per   il   contribuente
          rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica,  una  migliore  distribuzione  del
          carico fiscale nel tempo,  anche  mediante  la  progressiva
          introduzione  della  periodicita'  mensile  dei  versamenti
          degli acconti e dei saldi e  un'eventuale  riduzione  della
          ritenuta d'acconto; 
              2)  la  semplificazione  e  la  razionalizzazione   dei
          criteri   di   determinazione   del    reddito    derivante
          dall'esercizio  di  arti  e  professioni   stabilendo,   in
          particolare: 
              2.1) il concorso alla formazione  di  tale  reddito  di
          tutte le somme e i valori in  genere,  a  qualunque  titolo
          conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
          artistica  o  professionale,  ad  esclusione  delle   somme
          percepite a titolo di  rimborso  delle  spese  sostenute  e
          riaddebitate  al  cliente,  non  deducibili   dal   reddito
          dell'esercente un'arte o una professione.  Il  criterio  di
          imputazione   temporale   dei    compensi    deve    essere
          corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute  da
          parte del committente; 
              2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra
          l'acquisto in  proprieta'  e  l'acquisizione  in  locazione
          finanziaria  (leasing)  degli  immobili  strumentali  e  di
          quelli adibiti  promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o
          professione   e   all'uso   personale   o   familiare   del
          contribuente; 
              2.3) la riduzione delle ritenute operate  sui  compensi
          degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in  via
          continuativa e rilevante  dell'opera  di  dipendenti  o  di
          altre  tipologie  di  collaboratori,  al  fine  di  evitare
          l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; 
              2.4)  la  neutralita'  fiscale  delle   operazioni   di
          aggregazione e riorganizzazione degli studi  professionali,
          comprese quelle riguardanti il  passaggio  da  associazioni
          professionali a societa' tra professionisti; 
              g) per i redditi d'impresa, la previsione di un  regime
          opzionale di tassazione  per  le  imprese  in  contabilita'
          ordinaria che favorisca la tendenziale  neutralita'  tra  i
          diversi sistemi di tassazione mediante  l'assimilazione  al
          regime dell'imposta sul reddito delle societa'  (IRES)  con
          l'assoggettamento a un'imposta  ad  aliquota  proporzionale
          uniformata  a   quella   dell'IRES,   restando   ferma   la
          partecipazione  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          degli  utili  prelevati  dall'imprenditore  e   di   quelli
          distribuiti  ai  soci,  fino  a  concorrenza  delle   somme
          assoggettate  alla  predetta   imposta   proporzionale,   e
          prevedendo  lo  scomputo   di   quest'ultima   dall'imposta
          personale; 
              h) per i redditi diversi: 
              1) la revisione del criterio  di  determinazione  delle
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessione  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria, stabilendo che, qualora la  proprieta'  degli
          stessi sia stata acquistata per effetto  di  donazione,  si
          assume in ogni caso come prezzo di acquisto  quello  pagato
          dal donante; 
              2)  la  previsione  di  un'imposta  sostitutiva   sulla
          rivalutazione delle partecipazioni  e  dei  terreni,  anche
          edificabili,  con  possibilita'   di   stabilire   aliquote
          differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; 
              3) l'introduzione di una disciplina  sulle  plusvalenze
          conseguite,  al  di  fuori  dell'esercizio   di   attivita'
          d'impresa,  dai  collezionisti  di   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere
          dell'ingegno di carattere creativo appartenenti  alle  arti
          figurative, escludendo i casi in cui e'  assente  l'intento
          speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni
          acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i
          medesimi  da   ogni   forma   dichiarativa   di   carattere
          patrimoniale." 
              "Art. 6. Principi e criteri direttivi per la  revisione
          del sistema di imposizione sui  redditi  delle  societa'  e
          degli enti 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione  del  sistema   di
          imposizione sui redditi delle societa' e degli enti: 
              a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel  caso  in  cui
          sia impiegata in investimenti, con particolare  riferimento
          a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in
          schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli  utili
          una somma corrispondente, in tutto o in parte,  al  reddito
          entro  i  due  periodi  d'imposta   successivi   alla   sua
          produzione.  La  riduzione  non  si  applica   al   reddito
          corrispondente agli utili che, nel predetto  biennio,  sono
          distribuiti o destinati a finalita' estranee  all'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  La  distribuzione  degli  utili
          stessi  si   presume   avvenuta   qualora   sia   accertata
          l'esistenza   di   componenti   reddituali   positivi   non
          contabilizzati  o  di  componenti   negativi   inesistenti;
          coordinamento di tale disciplina con le altre  disposizioni
          in materia di reddito d'impresa; 
              b) in alternativa alle disposizioni di cui al  primo  e
          al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non
          beneficiano della riduzione di  cui  alla  citata  lettera,
          prevedere la possibilita' di fruire di eventuali  incentivi
          fiscali riguardanti  gli  investimenti  qualificati,  anche
          attraverso il potenziamento dell'ammortamento,  nonche'  di
          misure finalizzate all'effettuazione di  nuove  assunzioni,
          anche   attraverso   la   possibile   maggiorazione   della
          deducibilita' dei costi relativi alle medesime; 
              c) razionalizzazione e semplificazione  dei  regimi  di
          riallineamento dei valori fiscali a  quelli  contabili,  al
          fine di prevedere una disciplina omogenea e un  trattamento
          fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti  a  tal
          fine,   comprese   quelle   di   cambiamento   dell'assetto
          contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra  realizzi
          non  imponibili  e   assunzioni   di   valori   fiscalmente
          riconosciuti; 
              d) revisione della disciplina della deducibilita' degli
          interessi  passivi  anche  attraverso   l'introduzione   di
          apposite   franchigie,   fermo   restando   il    contrasto
          dell'erosione della base imponibile realizzata  dai  gruppi
          societari transnazionali; 
              e) riordino del regime di compensazione  delle  perdite
          fiscali  e  di  circolazione  di  quelle   delle   societa'
          partecipanti a operazioni straordinarie  o  al  consolidato
          fiscale, con l'osservanza,  in  particolare,  dei  seguenti
          principi: 
              1) revisione del regime delle perdite nel  consolidato,
          al   fine   di   evitare    le    complessita'    derivanti
          dall'attribuzione   di   quelle   non   utilizzate    dalla
          consolidante  all'atto  dell'interruzione  o  della  revoca
          della tassazione di gruppo; 
              2) tendenziale  omogeneizzazione  dei  limiti  e  delle
          condizioni di compensazione delle perdite fiscali; 
              3) modifica della disciplina del riporto delle  perdite
          nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale,
          non penalizzando quelle conseguite a partire  dall'ingresso
          dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del  limite
          quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio  netto
          e  della  nozione  di  modifica  dell'attivita'  principale
          esercitata; 
              4) definizione delle perdite finali ai  fini  del  loro
          riconoscimento   secondo   i   principi   espressi    dalla
          giurisprudenza  degli  organi  giurisdizionali  dell'Unione
          europea; 
              f)   sistematizzazione   e   razionalizzazione    della
          disciplina dei conferimenti di azienda e  degli  scambi  di
          partecipazioni  mediante  conferimento,   con   particolare
          riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
          rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale  e  di
          valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
          base alla corrispondente quota delle  voci  del  patrimonio
          netto  formato   dalla   conferitaria   per   effetto   del
          conferimento; 
              g)  previsione  di  un  regime  speciale  in  caso   di
          passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella  non
          commerciale e viceversa per  effetto  del  mutamento  della
          qualificazione fiscale di  tali  attivita'  in  conformita'
          alle  disposizioni  adottate  in  attuazione  della  delega
          conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                
              h)  razionalizzazione  in  materia  di   qualificazione
          fiscale  interna  delle  entita'   estere,   prendendo   in
          considerazione   la   loro   qualificazione   di    entita'
          fiscalmente trasparente ovvero  fiscalmente  opaca  operata
          dalla pertinente legislazione dello Stato o  territorio  di
          costituzione o di residenza fiscale." 
                
              "Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
              a) nell'ambito degli istituti disciplinati  dal  codice
          della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
              1) prevedere un regime di tassazione del reddito  delle
          imprese, comprese quelle minori e le  grandi  imprese,  che
          fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 
              1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione
          dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si
          determina  sulla  base  del  metodo  del   residuo   attivo
          conseguito in un periodo unico; 
              1.2)  istituti  di  risanamento,  che  non  determinano
          l'estinzione  dell'impresa,  per   i   quali   si   applica
          l'ordinaria   disciplina   del   reddito   d'impresa,   con
          conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
          anche di carattere dichiarativo, da porre  a  carico  delle
          procedure  liquidatorie,  anche  relativamente  al  periodo
          d'imposta precedente; 
              2)  estendere  agli  istituti  liquidatori  nonche'  al
          concordato preventivo e  all'amministrazione  straordinaria
          delle grandi imprese, anche non liquidatori, il  regime  di
          adempimenti attualmente previsto ai fini  dell'IVA  per  la
          liquidazione giudiziale; 
              3) estendere a  tutti  gli  istituti  disciplinati  dal
          codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui  al
          citato decreto legislativo n. 14 del  2019,  l'applicazione
          delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter,  e  101,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, nonche' dell'articolo  26,  commi  3-bis,  5,
          5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
          26   ottobre   1972,   n.   633,   e   l'esclusione   dalle
          responsabilita'  previste  dall'articolo  14  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo  2560
          del codice civile; 
              4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti
          derivanti dall'accesso delle imprese  a  uno  dei  predetti
          istituti relativamente: 
              4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti  d'imposta
          maturati nel corso delle procedure, prevedendo  che,  nelle
          procedure liquidatorie,  tali  operazioni  siano  possibili
          anche  prima  della  chiusura   della   procedura,   previo
          accertamento    degli    stessi    crediti     da     parte
          dell'Amministrazione finanziaria; 
              4.2)  alla   notificazione   degli   atti   impositivi,
          prevedendone  l'obbligo  nei  riguardi  sia  degli   organi
          giudiziali sia dell'impresa debitrice e  attribuendo  nelle
          procedure liquidatorie la legittimazione  processuale  agli
          organi giudiziali, ferma restando,  in  ogni  caso,  quella
          dell'impresa debitrice; 
              5) prevedere la  possibilita'  di  estendere  anche  ai
          tributi regionali e locali la  disciplina  del  trattamento
          dei debiti tributari di cui agli articoli 23,  63,  64-bis,
          88, 245 e 284-bis del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
          del 2019, concernente il pagamento parziale  o  dilazionato
          dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          crisi11; 
              b) rivedere la disciplina delle societa' non operative,
          prevedendo: 
              1) l'individuazione di nuovi parametri,  da  aggiornare
          periodicamente, che consentano di individuare  le  societa'
          senza impresa, tenendo anche conto dei principi  elaborati,
          in  materia  di  imposta   sul   valore   aggiunto,   dalla
          giurisprudenza della Corte di cassazione e della  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea; 
              2) la determinazione di cause di esclusione che tengano
          conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero  di
          lavoratori dipendenti e dello svolgimento di  attivita'  in
          settori economici  oggetto  di  specifica  regolamentazione
          normativa; 
              c)  semplificare  e   razionalizzare   i   criteri   di
          determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
          adempimenti amministrativi, fermi restando  i  principi  di
          inerenza,   neutralita'   fiscale   delle   operazioni   di
          riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del  diritto,
          attraverso  la  revisione  della   disciplina   dei   costi
          parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo  di
          avvicinamento dei  valori  fiscali  a  quelli  civilistici,
          prevedendo la possibilita' di  limitare  le  variazioni  in
          aumento e in diminuzione da apportare alle  risultanze  del
          conto economico quali, in particolare,  quelle  concernenti
          gli ammortamenti, le opere, le forniture  e  i  servizi  di
          durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti,  i
          crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta  ferma  la
          possibilita', per alcune  fattispecie,  di  applicare  tale
          avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il  proprio
          bilancio di esercizio a revisione legale dei  conti  ovvero
          sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate  da
          professionisti qualificati, che  attestano  la  correttezza
          degli imponibili dichiarati; 
              d) al fine di garantire il rafforzamento  del  processo
          di avvicinamento dei valori fiscali a  quelli  civilistici,
          di cui alla lettera c): 
              1) semplificare  e  razionalizzare  la  disciplina  del
          codice civile  in  materia  di  bilancio,  con  particolare
          riguardo alle imprese di minori dimensioni; 
              2)  rivedere   la   disciplina   recata   dal   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  prevedendo,  per  i
          soggetti che adottano i principi  contabili  internazionali
          IAS/IFRS  per  il  bilancio  consolidato,  la  facolta'  di
          applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte  salve  le
          eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali  lacune
          dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio  di
          esercizio con la  sua  funzione  organizzativa  ed  evitare
          eccessivi aggravi amministrativi; 
              e) introduzione della disciplina fiscale relativa  alla
          scissione societaria  parziale  disciplinata  dall'articolo
          2506.1 del codice civile, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica; 
              f) semplificare e razionalizzare  la  disciplina  della
          liquidazione ordinaria delle imprese  individuali  e  delle
          societa'  commerciali,  stabilendo  la  definitivita'   del
          reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta  salva
          la facolta' del contribuente, se  la  liquidazione  non  si
          protrae  rispettivamente  per  piu'  di  tre  o  di  cinque
          esercizi, di determinare il reddito d'impresa  relativo  ai
          periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
          base al bilancio finale,  provvedendo  alla  riliquidazione
          dell'imposta; 
              g) rivedere e razionalizzare, anche in  adeguamento  ai
          principi di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  gli
          incentivi  fiscali  alle  imprese   e   i   meccanismi   di
          determinazione e fruizione degli stessi,  tenendo  altresi'
          conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del  14
          dicembre 2022; 
              h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con
          la  disciplina  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
          privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione   europea,   al   fine   di    consentire    il
          riconoscimento di agevolazioni fiscali alle  imprese  senza
          la  previa  autorizzazione  da  parte   della   Commissione
          europea; 
              i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e  la
          riduzione   del   divario   territoriale,   valutando    la
          semplificazione del sistema  di  agevolazioni  fiscali  nei
          riguardi  delle  imprese  finalizzato  al  sostegno   degli
          investimenti,  con  particolare   riferimento   alle   zone
          economiche speciali; 
              l) semplificare e razionalizzare, in  coerenza  con  le
          disposizioni del  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
          dell'Unione  europea,  i  regimi  agevolativi  previsti  in
          favore  dei  soggetti  che  svolgono  con   modalita'   non
          commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali  nel
          rispetto dei principi  di  solidarieta'  e  sussidiarieta',
          nonche' i  diversi  regimi  di  deducibilita'  dal  reddito
          complessivo delle erogazioni liberali  disposte  in  favore
          degli enti aventi per oggetto statutario lo  svolgimento  o
          la promozione di attivita' di ricerca scientifica; 
              m)  completare  e  razionalizzare  le  misure   fiscali
          previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento  con
          le  altre  disposizioni  dell'ordinamento  tributario,  con
          l'obiettivo di favorire, tra  l'altro,  l'avviamento  e  la
          formazione  allo  sport  dei   giovani   e   dei   soggetti
          svantaggiati; 
              n) adottare misure volte a favorire  la  permanenza  in
          Italia  di  studenti  ivi  formati,   anche   mediante   la
          razionalizzazione degli incentivi per il rientro in  Italia
          di persone ivi formate occupate all'estero." 
              "Art.  10.  Principi  e  criteri   direttivi   per   la
          razionalizzazione dell'imposta  di  registro,  dell'imposta
          sulle successioni e  donazioni,  dell'imposta  di  bollo  e
          degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici per la  razionalizzazione  dell'imposta
          di registro, dell'imposta sulle  successioni  e  donazioni,
          dell'imposta di  bollo  e  degli  altri  tributi  indiretti
          diversi dall'IVA: 
              a) razionalizzare la disciplina  dei  singoli  tributi,
          anche  mediante  l'accorpamento  o   la   soppressione   di
          fattispecie imponibili ovvero mediante la  revisione  della
          base imponibile o della misura dell'imposta applicabile; 
              b)  prevedere  il  sistema  di   autoliquidazione   per
          l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro; 
              c) semplificare la disciplina dell'imposta di  bollo  e
          dei tributi speciali tenendo conto, in  particolare,  della
          dematerializzazione dei documenti e degli atti; 
              d)    prevedere    l'applicazione    di     un'imposta,
          eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta  di
          bollo, delle imposte ipotecaria e  catastale,  dei  tributi
          speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per  gli  atti
          assoggettati all'imposta di registro  e  all'imposta  sulle
          successioni e donazioni e per le conseguenti formalita'  da
          eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; 
              e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico  dei
          contribuenti  anche  mediante   l'introduzione   di   nuove
          soluzioni  tecnologiche  e  il  potenziamento  dei  servizi
          telematici; 
              f) semplificare le modalita' di pagamento dei  tributi,
          anche al fine  del  graduale  superamento  dei  sistemi  di
          autoliquidazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla
          lettera  b),  e  assicurare  sistemi  piu'  efficienti   di
          riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi  elettronici
          di pagamento; 
              g) rivedere le modalita' di  applicazione  dell'imposta
          di  registro  sugli  atti  giudiziari  con   finalita'   di
          semplificazione  e  con  la  previsione  della   preventiva
          richiesta  del  tributo   alla   parte   soccombente,   ove
          agevolmente identificabile; 
              h)  riordinare   le   tasse   automobilistiche,   anche
          nell'ottica della razionalizzazione e  semplificazione  del
          prelievo, valutando l'eventuale e  progressivo  superamento
          dell'addizionale erariale sulla tassa  automobilistica  per
          le autovetture e gli  autoveicoli  destinati  al  trasporto
          promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185
          chilowatt, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica    a    carico    del    settore    delle    tasse
          automobilistiche." 
              "Art. 11. Principi e criteri direttivi per la revisione
          della disciplina doganale 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione  della  disciplina
          doganale: 
              a) procedere  al  riassetto  del  quadro  normativo  in
          materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
          delle disposizioni attualmente vigenti, in  conformita'  al
          diritto dell'Unione europea in materia doganale; 
              b) completare la  telematizzazione  delle  procedure  e
          degli  istituti  doganali  allo  scopo  di  incrementare  e
          migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; 
              c)  accrescere  la  qualita'  dei  controlli   doganali
          migliorando il coordinamento tra le autorita'  doganali  di
          cui al numero 1) dell'articolo 5 del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e  semplificare  le  verifiche  inerenti  alle
          procedure   doganali   anche   attraverso    un    maggiore
          coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
          lo Sportello unico doganale e dei controlli; 
              d)   riordinare   le   procedure    di    liquidazione,
          accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione  di
          cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
              e)  rivedere  l'istituto  della  controversia  doganale
          previsto dal titolo II, capo  IV,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43." 
              "Art. 16. Principi e criteri direttivi per la revisione
          generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in
          materia di  accise  e  di  altre  imposte  indirette  sulla
          produzione e sui consumi 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione   generale   degli
          adempimenti tributari, anche  con  riferimento  ai  tributi
          degli enti territoriali: 
              a) razionalizzare, in un quadro di  reciproca  e  leale
          collaborazione che privilegi l'adempimento  spontaneo,  gli
          obblighi dichiarativi, riducendone gli  adempimenti,  anche
          mediante  nuove  soluzioni  tecnologiche,  in  vista  della
          semplificazione, della razionalizzazione e della  revisione
          degli indici sintetici di affidabilita', per  rendere  meno
          gravosa la gestione da parte dei contribuenti; 
              b) armonizzare i termini degli  adempimenti  tributari,
          anche dichiarativi, e di versamento,  razionalizzandone  la
          scansione temporale nel corso  dell'anno,  con  particolare
          attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; 
              c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel  caso
          di inadempimenti formali o di minore gravita'; 
              d) rafforzare i regimi  premiali  attualmente  vigenti,
          inclusa la possibile riduzione dei tempi  di  rimborso  dei
          crediti fiscali, per i  contribuenti  che  presentano  alti
          livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base
          degli indicatori  statistico-economici  utilizzati  per  la
          definizione  degli  indici   sintetici   di   affidabilita'
          fiscale; 
              e)   semplificare   la   modulistica   prescritta   per
          l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di  versamento,
          prevedendo che i modelli, le  istruzioni  e  le  specifiche
          tecniche  siano  resi  disponibili  con  un  anticipo   non
          inferiore a sessanta  giorni  rispetto  all'adempimento  al
          quale si riferiscono; 
              f) ampliare  le  forme  di  pagamento,  consentendo  la
          facolta'  al  contribuente  di   utilizzare   un   rapporto
          interbancario  diretto  (RID)  ovvero  altro  strumento  di
          pagamento elettronico; 
              g) incentivare  con  sistemi  premiali  l'utilizzazione
          delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
          contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
          telematici   per   i   soggetti   con   minore   attitudine
          all'utilizzo   degli   strumenti    informatici,    nonche'
          incentivare   le   attivita'   di   certificazione    delle
          dichiarazioni fiscali; 
              h)   semplificare   le   modalita'   di   accesso   dei
          contribuenti    ai    servizi    messi    a    disposizione
          dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
          le modalita' per il rilascio delle deleghe anche  esclusive
          ai professionisti abilitati; 
              i) incrementare i servizi digitali a  disposizione  dei
          cittadini   utilizzando   la   piattaforma   digitale   per
          l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
          dati, prevedendo che agli adempimenti si possa  ottemperare
          anche direttamente per via telematica; 
              l) rafforzare  i  contenuti  conoscitivi  del  cassetto
          fiscale; 
              m) prevedere  misure  volte  a  incentivare,  anche  in
          prospettiva e garantendone  la  gratuita',  l'utilizzo  dei
          pagamenti elettronici, l'ammodernamento  dei  terminali  di
          pagamento e  la  digitalizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              n) prevedere il potenziamento di  strumenti  e  modelli
          organizzativi che favoriscano la condivisione  dei  dati  e
          dei documenti,  in  via  telematica,  tra  l'Agenzia  delle
          entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine  di
          facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non
          censiti e degli immobili abusivi; 
              o)  prevedere,  ferma  restando  la  salvaguardia   dei
          termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto  e
          dicembre di ciascun anno, dell'invio  delle  comunicazioni,
          degli  inviti  e  delle  richieste  di   atti,   documenti,
          registri, dati  e  notizie  da  parte  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
              p) prevedere la sospensione, nel mese  di  agosto,  dei
          termini per la risposta  dell'Agenzia  delle  entrate  alle
          istanze di interpello; 
              q) armonizzare progressivamente i  tassi  di  interesse
          applicabili   alle   somme   dovute    dall'Amministrazione
          finanziaria e dai contribuenti; 
              r)  rafforzare  la  specializzazione  e  la  formazione
          professionale continua del  personale  dell'Amministrazione
          finanziaria, con particolare riferimento alle attivita'  di
          contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
          delle  nuove  tecnologie  digitali,  anche  applicate  alle
          attivita'  economiche,  all'utilizzo  dei  big  data  e  al
          relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
          modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
          si applicano ai  fini  della  revisione  degli  adempimenti
          previsti dalla disciplina doganale e da quella  in  materia
          di accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione
          e sui consumi previste dal titolo III del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per  la
          revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
          delle altre predette imposte indirette,  nell'ambito  della
          generale revisione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
          amministrative,  il  Governo  osserva,  in  particolare,  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) rivedere il sistema generale delle cauzioni  per  il
          pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  introdurre  un  sistema  di
          qualificazione dei  soggetti  obbligati  al  pagamento  dei
          predetti tributi, basato sull'individuazione  di  specifici
          livelli   di   affidabilita'   e   solvibilita',   per   la
          concessione, ai medesimi soggetti, di benefici  consistenti
          nella semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  e
          nell'esonero,   anche    parziale,    dall'obbligo    della
          prestazione delle predette cauzioni; 
              b) rivedere le procedure amministrative per la gestione
          della rete di  vendita  dei  prodotti  del  tabacco  e  dei
          prodotti di cui agli articoli 62-quater e  62-quater.1  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,
          n. 504; 
              c) prevedere, con finalita' di  contrasto  del  mercato
          illecito, di tutela della  salute  dei  consumatori  e  dei
          minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
          di vendita a distanza, ai consumatori  che  acquistano  nel
          territorio dello Stato, dei prodotti  da  inalazione  senza
          combustione  costituiti  da  sostanze  liquide   contenenti
          nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504." 
              "Art. 17. Principi e criteri direttivi  in  materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri 
              direttivi specifici per la revisione dell'attivita'  di
          accertamento, anche con riferimento ai tributi degli 
              enti territoriali: 
              a)  semplificare  il  procedimento  accertativo,  anche
          mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con 
              conseguente  riduzione  degli  oneri  amministrativi  a
          carico dei contribuenti; 
              b) applicare in  via  generalizzata  il  principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei 
              controlli automatizzati  e  delle  ulteriori  forme  di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
              1)    previsione    di    una    disciplina    omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
              2) assegnazione di un termine non inferiore a  sessanta
          giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni
          sulla proposta di accertamento; 
              3)  previsione   dell'obbligo,   a   carico   dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
              4) estensione del livello di maggiore  tutela  previsto
          dall'articolo 12, comma 7, della citata legge  n.  212  del
          2000; 
              c)  razionalizzare   e   riordinare   le   disposizioni
          normative concernenti le attivita' di analisi del rischio, 
              nel rispetto della normativa in materia di tutela della
          riservatezza e di accesso agli  atti,  evitando  pregiudizi
          alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; 
              d)  introdurre,  in   attuazione   del   principio   di
          economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme 
              di cooperazione tra  le  amministrazioni  nazionali  ed
          estere che effettuano attivita' di controllo  sul  corretto
          adempimento  degli  obblighi  in   materia   tributaria   e
          previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
          confronti  dei  contribuenti   e   delle   loro   attivita'
          economiche; 
              e) rivedere, nel rispetto della  normativa  dell'Unione
          europea e delle pronunce della Corte di giustizia 
              dell'Unione europea, anche attraverso la promozione  di
          accordi di cooperazione tra le  amministrazioni  dei  Paesi
          membri e di forme di collaborazione tra le  amministrazioni
          nazionali  territorialmente  competenti,  le   disposizioni
          finalizzate  alla  prevenzione,   al   controllo   e   alla
          repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del  regime
          doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al
          momento   dell'importazione   nell'Unione   europea,   come
          previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera  d),  della
          direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,
          anche  al  fine  della  tutela  del  bilancio  nazionale  e
          dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi; 
              f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,  anche
          con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, 
              al   fine   di   ottenere,    attraverso    la    piena
          interoperabilita' tra le banche di dati, la  disponibilita'
          delle informazioni rilevanti e di garantirne il  tempestivo
          utilizzo per: 
              1) realizzare interventi volti a prevenire  gli  errori
          dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
              2)  operare  azioni  mirate,  idonee  a   circoscrivere
          l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti  a  piu'
          alto rischio fiscale, con minore impatto  sui  cittadini  e
          sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
              3) perseguire la riduzione dei fenomeni di  evasione  e
          di elusione fiscale, massimizzando i livelli di 
              adempimento spontaneo dei contribuenti; 
              g)  introdurre  misure  che  incentivino  l'adempimento
          spontaneo dei contribuenti attraverso: 
              1)  il  potenziamento   del   regime   dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, volto a: 
              1 .1) accelerare il processo di  progressiva  riduzione
          della soglia  di  accesso  all'applicazione  dell'istituto,
          provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia
          delle entrate di adeguate risorse; 
              1.2) consentire l'accesso all'applicazione  del  regime
          dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive  dei
          requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un  gruppo
          di  imprese  nel  quale  almeno  un  soggetto  possiede   i
          requisiti di ammissibilita', a  condizione  che  il  gruppo
          adotti un sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  gestito  in  modo
          unitario per tutte le societa' del gruppo; 
              1.3) introdurre la possibilita'  di  certificazione  da
          parte di professionisti qualificati dei  sistemi  integrati
          di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
          rischio fiscale anche in ordine alla  loro  conformita'  ai
          principi contabili, fermi restando i  poteri  di  controllo
          dell'Amministrazione finanziaria; 
              1.4) prevedere la possibilita' di  gestire  nell'ambito
          del regime dell'adempimento collaborativo  anche  questioni
          riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al
          regime; 
              1. 5) introdurre  nuove  e  piu'  penetranti  forme  di
          contraddittorio  preventivo  ed   endoprocedimentale,   con
          particolare  riguardo  alla  risposta   alle   istanze   di
          interpello  o  agli  altri  pareri,  comunque   denominati,
          richiesti   dai    contribuenti    aderenti    al    regime
          dell'adempimento   collaborativo,   prevedendo   anche   la
          necessita' di un'interlocuzione  preventiva  rispetto  alla
          notificazione di un parere negativo; 
              1.6)   prevedere   procedure   semplificate   per    la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportino  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi; 
              1.7) prevedere l'emanazione di un  codice  di  condotta
          che    disciplini    i    diritti    e     gli     obblighi
          dell'amministrazione e dei contribuenti; 
              1.8)   prevedere   che    l'esclusione    dal    regime
          dell'adempimento  collaborativo,  in  caso  di   violazioni
          fiscali non gravi, tali da non  pregiudicare  il  reciproco
          affidamento tra l'Amministrazione finanziaria 
              e  il  contribuente,  sia  preceduta  da   un   periodo
          transitorio  di  osservazione,  al  termine  del  quale  si
          determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
              1.9)   potenziare   gli   effetti   premiali   connessi
          all'adesione  al  regime   dell'adempimento   collaborativo
          prevedendo, in particolare: 
              1.9.1)  l'ulteriore   riduzione,   fino   all'eventuale
          esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per 
              tutti   i   rischi   di   natura   fiscale   comunicati
          preventivamente, in  modo  tempestivo  ed  esauriente,  nei
          confronti dei contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 
              rischio  fiscale  sia  certificato  da   professionisti
          qualificati anche in ordine alla  conformita'  ai  principi
          contabili,  fatti  salvi  i  casi  di  violazioni   fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali 
              da   pregiudicare   il   reciproco   affidamento    tra
          l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 
              1.9.2) l'esclusione,  ferme  restando  le  disposizioni
          previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera 
              b), delle sanzioni penali tributarie,  con  particolare
          riguardo  a  quelle  connesse  al  reato  di  dichiarazione
          infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime
          dell'adempimento    collaborativo    che    hanno    tenuto
          comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed
          esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 
              1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei  termini  di
          decadenza per l'attivita' di accertamento previsti 
              dall'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
          57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui
          sistema integrato di rilevazione, misurazione,  gestione  e
          controllo del 
              rischio  fiscale  sia  certificato  da   professionisti
          qualificati, anche  in  ordine  alla  loro  conformita'  ai
          principi  contabili,  fatti  salvi  i  casi  di  violazioni
          fiscali   caratterizzate   da   condotte   simulatorie    o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 
              1.9.4)  istituti  speciali  di   definizione,   in   un
          predeterminato lasso  temporale,  del  rapporto  tributario
          circoscritto,  in  presenza  di   apposite   certificazioni
          rilasciate da professionisti qualificati che attestano 
              la   correttezza   dei   comportamenti    tenuti    dai
          contribuenti; 
              2) per i soggetti di minore dimensione,  l'introduzione
          del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i
          contribuenti titolari di reddito di  impresa  e  di  lavoro
          autonomo, prevedendo: 
              2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio
          con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare  la
          proposta per la definizione biennale della base  imponibile
          ai fini delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP,  formulata
          dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le  banche  di
          dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero  anche
          sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita'  per
          i soggetti a cui si rendono applicabili; 
              2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e
          dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori,
          di eventuali maggiori o minori redditi imponibili  rispetto
          a  quelli  oggetto  del  concordato,  fermi  restando   gli
          obblighi contabili e dichiarativi; 
              2.  3)  l'applicazione  dell'IVA  secondo   le   regole
          ordinarie,  comprese  quelle  riguardanti  la  trasmissione
          telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
              2. 4) la decadenza dal concordato nel caso  in  cui,  a
          seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha
          correttamente   documentato,   negli   anni   oggetto   del
          concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
          per un importo superiore in misura  significativa  rispetto
          al dichiarato ovvero ha commesso altre  violazioni  fiscali
          di non lieve entita'; 
              3)  l'introduzione  di   un   regime   di   adempimento
          collaborativo per le persone fisiche che  trasferiscono  la
          propria residenza in  Italia  nonche'  per  quelle  che  la
          mantengono all'estero ma possiedono, anche  per  interposta
          persona o tramite trust,  nel  territorio  dello  Stato  un
          reddito complessivo, comprensivo di quelli  assoggettati  a
          imposte  sostitutive  o  ritenute  alla  fonte   a   titolo
          d'imposta, mediamente pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del numero 1), anche in merito alla  semplificazione  degli
          adempimenti  e  agli  effetti  ai   fini   delle   sanzioni
          amministrative e penali; 
              h)  assicurare  la  certezza  del  diritto  tributario,
          attraverso: 
              1)  la  previsione  della  decorrenza  del  termine  di
          decadenza  per  l'accertamento  a   partire   dal   periodo
          d'imposta nel quale si e' verificato il  fatto  generatore,
          per i componenti a efficacia pluriennale, e la  perdita  di
          esercizio, per evitare  un'eccessiva  dilatazione  di  tale
          termine  nonche'  di   quello   relativo   all'obbligo   di
          conservazione delle  scritture  contabili  e  dei  supporti
          documentali,  fermi  restando   i   poteri   di   controllo
          dell'Amministrazione  finanziaria   sulla   spettanza   dei
          rimborsi eventualmente richiesti; 
              2)   la   revisione   dei   termini   di   accertamento
          dell'imposta  sui  premi  di  assicurazione,  al  fine   di
          allinearli a quelli  delle  altre  imposte  indirette,  del
          relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita'  e
          dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
          razionalizzazione delle relative aliquote; 
              3) la limitazione  della  possibilita'  di  fondare  la
          presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di
          minori componenti reddituali negativi sulla base del valore
          di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni
          ai soli casi in cui sussistono altri elementi  rilevanti  a
          tal fine; 
              4) la limitazione della possibilita'  di  presumere  la
          distribuzione ai soci del reddito  accertato  nei  riguardi
          delle societa' di capitali a ristretta  base  partecipativa
          ai soli casi in cui e' accertata, sulla  base  di  elementi
          certi  e  precisi,  l'esistenza  di  componenti  reddituali
          positivi  non  contabilizzati  o  di  componenti   negativi
          inesistenti, ferma restando la medesima natura  di  reddito
          finanziario conseguito dai predetti soci. 
              2. I principi e criteri direttivi specifici di  cui  al
          presente articolo non si applicano ai fini della riforma 
              dell'attivita'   di   accertamento    prevista    dalla
          disciplina doganale e da quella  in  materia  di  accisa  e
          delle 
              altre imposte indirette sulla produzione e sui  consumi
          previste dal titolo III del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi  e
          criteri direttivi non si applicano altresi' ai  fini  della
          riforma  dell'istituto  della  revisione  dell'accertamento
          doganale.". 
              "Art. 19. Principi e criteri direttivi per la revisione
          della  disciplina  e   l'organizzazione   del   contenzioso
          tributario 
              1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici per la  revisione  della  disciplina  e
          l'organizzazione del contenzioso tributario: 
              a)  coordinare  con  la   nuova   disciplina   di   cui
          all'articolo 4, comma  1,  lettera  h),  altri  istituti  a
          finalita' deflativa  operanti  nella  fase  antecedente  la
          costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini  del  massimo
          contenimento dei tempi di  conclusione  della  controversia
          tributaria; 
              b)  ampliare  e  potenziare  l'informatizzazione  della
          giustizia tributaria mediante: 
              1)  la  semplificazione  della  normativa   processuale
          funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 
              2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli  predefiniti  per
          la redazione degli atti  processuali,  dei  verbali  e  dei
          provvedimenti giurisdizionali; 
              3)  la   disciplina   delle   conseguenze   processuali
          derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
          modalita' telematiche; 
              4) la previsione che la  discussione  da  remoto  possa
          essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
          processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
          restando il diritto di  queste  ultime  di  partecipare  in
          presenza; 
              c) modificare l'articolo 57 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo  che
          le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo  comma,
          e 617 del codice  di  procedura  civile  siano  proponibili
          dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le  forme
          previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se
          il ricorrente assume la mancata  o  invalida  notificazione
          della cartella  di  pagamento  ovvero  dell'intimazione  di
          pagamento di cui all'articolo 50,  comma  2,  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
              d) rafforzare il divieto di  produrre  nuovi  documenti
          nei gradi processuali successivi al primo; 
              e)  prevedere  la   pubblicazione   e   la   successiva
          comunicazione alle parti del dispositivo dei  provvedimenti
          giurisdizionali entro sette giorni dalla  deliberazione  di
          merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
          trenta   giorni   successivi   alla    comunicazione    del
          dispositivo; 
              f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche
          nei gradi di giudizio successivi al primo; 
              g)  prevedere   l'impugnabilita'   dell'ordinanza   che
          accoglie    o    respinge    l'istanza    di    sospensione
          dell'esecuzione dell'atto impugnato; 
              h) prevedere interventi di deflazione  del  contenzioso
          tributario in tutti  i  gradi  di  giudizio,  ivi  compreso
          quello dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  favorendo  la
          definizione agevolata delle liti pendenti; 
              i) al fine di assicurare  la  parita'  delle  parti  in
          giudizio  e  il  diritto  alla  difesa,  garantire  che  le
          sentenze tributarie  presenti,  in  forma  digitale,  nelle
          banche  di  dati  della  giurisprudenza  delle   corti   di
          giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; 
              l) ridefinire l'assetto  territoriale  delle  corti  di
          giustizia  tributaria  di  primo  grado  e  delle   sezioni
          staccate delle corti di  giustizia  tributaria  di  secondo
          grado anche mediante  accorpamenti  delle  sedi  esistenti,
          sulla base dell'estensione del territorio, dei  carichi  di
          lavoro e degli indici di sopravvenienza, del  numero  degli
          abitanti della  circoscrizione,  degli  enti  impositori  e
          della riscossione; 
              m)  disciplinare  le  modalita'  di  assegnazione   dei
          magistrati  e  dei  giudici  tributari  e   del   personale
          amministrativo   interessati   al   riordino   dell'assetto
          territoriale di cui alla lettera l), al fine  di  garantire
          la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
          corti  di  primo  e  di  secondo  grado  alle  quali   sono
          trasferite le funzioni degli uffici accorpati o  soppressi,
          assicurando  ai   magistrati   e   ai   giudici   tributari
          l'attribuzione  delle  medesime  funzioni  gia'  esercitate
          presso le corti accorpate o soppresse." 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n.  99,
          S.O. 
              Il testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346  recante
          "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle
          successioni e donazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali"  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  recante
          "Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337" e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              La legge 27 luglio 2000, n. 112, recante  "Disposizioni
          in materia di statuto  dei  diritti  del  contribuente"  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2000,
          n. 177. 
              Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,  recante:
          "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori disposizioni  finanziarie  e  sociali"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143. 
              Il  decreto  legislativo  27  dicembre  2023,  n.  209,
          recante "Attuazione della riforma  fiscale  in  materia  di
          fiscalita'  internazionale"  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301. 
              Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2023,  n.  216,
          recante "Attuazione  del  primo  modulo  di  riforma  delle
          imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in
          tema di imposte sui  redditi"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303. 
              Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2023,  n.  219,
          recante   "Modifiche   allo   statuto   dei   diritti   del
          contribuente" e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 gennaio 2024, n. 2. 
              Il decreto  legislativo  18  settembre  2024,  n.  139,
          recante "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta
          di registro, dell'imposta sulle  successioni  e  donazioni,
          dell'imposta di  bollo  e  degli  altri  tributi  indiretti
          diversi  dall'IVA"  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231. 
              Il decreto  legislativo  26  settembre  2024,  n.  141,
          recante "Disposizioni  nazionali  complementari  al  codice
          doganale dell'Unione e revisione del sistema  sanzionatorio
          in materia  di  accise  e  altre  imposte  indirette  sulla
          produzione  e  sui  consumi"  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232. 
              Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
          "Testo unico delle  sanzioni  tributarie  amministrative  e
          penali" e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          novembre 2024, n. 279, S.O. 
              Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante
          "Testo  unico  della   giustizia   tributaria"   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2024,  n.
          279, S.O. 
              Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
          "Testo  unico  dei  tributi  erariali  minori"   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2024,  n.
          279, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  14  novembre  2024,  n.  175,
          recante "Testo unico della giustizia tributaria"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2024,  n.
          279, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  13  dicembre  2024,  n.  192,
          recante  "Revisione  del  regime  impositivo  dei   redditi
          (IRPEF-IRES)" e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          16 dicembre 2024, n. 294. 
              Il decreto legislativo 24 marzo 2025,  n.  33,  recante
          "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
          71, S.O. 
              Il decreto legislativo 28 marzo 2025,  n.  43,  recante
          "Revisione delle disposizioni  in  materia  di  accise"  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n.
          79. 
              Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          imposta di registro e di altri tributi indiretti" e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186,
          S.O. 
              Si riporta l'articolo  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  "Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali": 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 12  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia 
              1. Dall'imposta lorda  si  detraggono  per  carichi  di
          famiglia i seguenti importi: 
              a) per il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
              1) 800 euro, diminuiti del  prodotto  tra  110  euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
              2) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
              3) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
          aumentata di un importo pari a: 
              1) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
              2) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
              3) 30 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
              4) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
              5) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
              c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i  figli  nati
          fuori  del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli   adottivi,
          affiliati o affidati, e  i  figli  conviventi  del  coniuge
          deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a
          30  anni,  nonche'  per  ciascun  figlio  di  eta'  pari  o
          superiore a 30 anni  con  disabilita'  accertata  ai  sensi
          dell'articolo 3 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  95.000euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'  figli  che
          danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
          aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  nati  fuori  del  matrimonio  e  il
          contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
          ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
          solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
          coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
          effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
          se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
          a); 
              d) 750 euro, da ripartire  pro  quota  tra  coloro  che
          hanno diritto alla detrazione, per ciascun  ascendente  che
          conviva con il contribuente. La detrazione  spetta  per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 
              1-bis. 
              2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano   a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
          non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
          complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
          euro. 
              2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano  ai
          contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato
          membro  dell'Unione  europea  o  di  uno   Stato   aderente
          all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione  ai
          familiari residenti all'estero. 
              3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. 
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
          690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
          compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
          detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
          dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
          decimali. 
              4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- bis. 
              4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento
          alle   persone   indicate   nel   presente   articolo,   si
          considerano,  ancorche'  non  spetti  una  detrazione   per
          carichi  di  famiglia,  il  coniuge   non   legalmente   ed
          effettivamente separato, i figli,  compresi  i  figli  nati
          fuori  del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli   adottivi,
          affiliati o affidati, e  i  figli  conviventi  del  coniuge
          deceduto, nonche' le altre persone  elencate  nell'articolo
          433 del codice civile che convivono con il  contribuente  o
          percepiscono   assegni   alimentari   non   risultanti   da
          provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria.  Qualora  siano
          anche richiamate le condizioni previste  dal  comma  2  del
          presente articolo, ovvero se si fa riferimento ai familiari
          fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di  cui  al
          periodo precedente che possiedono  un  reddito  complessivo
          non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.".