IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400»,  e,  in  particolare,  l'art.  13,
«Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede  che  il
Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per  la
garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322  del  1989,
ove si prevede che  «con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza, dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma»; 
  Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n.  322  del
1989, ove si prevede che  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i  criteri
da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa,  sono
approvati  con  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   di
approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma  3
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo  n.  322  del
1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di  statistica»  e,  in  particolare  l'art.  3,  comma  6,
relativamente ai provvedimenti adottati dal Comitato di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante  le
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali  19   dicembre   2018,   n.   514/2018,   recante   «Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  11  del
14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2024
registrato dalla Corte dei conti con visto n.  2702  del  21  ottobre
2024  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  Statistico
nazionale 2023-2025 con i relativi allegati; 
  Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che  «Qualora  la  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma  statistico
nazionale triennale e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del  1989  non  intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno  di  riferimento,  e'  prorogata
l'efficacia del Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del 28 giugno 2023
con la quale, come risulta dall'estratto del relativo  verbale,  sono
stati  approvati  il  Programma  statistico  nazionale  2023-2025   -
Aggiornamento 2024-2025  e  gli  atti  correlati,  «secondo  i  testi
allegati che formano parte integrante della presente deliberazione»; 
  Preso Atto che, con la precitata delibera del 28  giugno  2023,  il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato  altresi'  mandato  all'ISTAT  di   «procedere   con   eventuali
aggiustamenti al sopracitato atto che  si  rendessero  necessari  nel
corso dell'attivita' di ulteriore  verifica  da  parte  degli  uffici
competenti, anche a seguito di osservazioni  da  parte  dei  soggetti
deputati a fornire parere sul PSN»; 
  Visto il parere della Conferenza unificata del 21  settembre  2023,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica del 7 novembre 2023; 
  Visto il parere n. 91 del 27 febbraio 2025 con il quale il  Garante
per la protezione dei dati personali ha  espresso  parere  favorevole
sullo  schema  di  Programma   statistico   nazionale   2023-2025   -
Aggiornamento 2024-2025, fornendo altresi' alcune  prescrizioni  alle
quali  l'ISTAT  si  e'  adeguato,  come  comunicato  all'Ufficio   di
Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot.
n. 1408543 del 29 agosto 2025; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 29 del
25 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  2
agosto 2025, con la quale e' stato approvato il Programma  statistico
nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, invitando  l'ISTAT  «a
implementare le misure necessarie per ottimizzare  i  processi  e  le
tempistiche di approvazione del PSN, tenendo conto delle osservazioni
e delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei  conti,  dalla  CU,
dalla COGIS e dal Garante per la protezione dei  dati  personali,  al
fine di rafforzare la  natura  pianificatoria  e  autorizzatoria  del
Programma e garantire la sua massima efficacia »; 
  Vista la nota prot. n. 1408543 del 29  agosto  2025  con  la  quale
l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, rispettivamente,  il  Programma  statistico
nazionale 2023-2025 - Aggiornamento  2024-2025  di  cui  alla  citata
deliberazione   del   Comitato   di   indirizzo    e    coordinamento
dell'informazione statistica del 28 giugno 2023 e  la  documentazione
ad  esso  inerente,  ai  fini   della   sua   approvazione   e   piu'
specificatamente: 
    Programma  statistico   nazionale   2023-2025   -   Aggiornamento
2024-2025 Volumi 1 e 2; 
    Elenco  dei  lavori  statistici  per  i  quali  e'  prevista   la
diffusione di variabili in forma disaggregata; 
    Elenco delle rilevazioni che comportano obbligo  di  risposta  da
parte dei soggetti privati; 
    Criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la
cui  mancata  risposta   comporta   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
e correlato elenco dei lavori (Sdi e  Sda)  compresi  nel  «Programma
statistico  nazionale  per  il  triennio  2023-2025  -  Aggiornamento
2024-2025 per  i  quali  la  mancata  fornitura  dei  dati  configura
violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo e, in  particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera h) e i); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
del 2 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e'  approvato  il  «Programma  statistico
nazionale 2023-2025 -  Aggiornamento  2024-2025»  unito  al  presente
decreto, di cui costituisce parte  integrante,  insieme  ai  relativi
allegati, di seguito elencati: 
    a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente  le
variabili che  possono  essere  diffuse  in  forma  disaggregata  per
esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale e comunitario
- allegato 1; 
    b) «Elenco delle  rilevazioni  rientranti  nel  PSN  2023-2025  -
Aggiornamento 2024-2025 che comportano obbligo di risposta  da  parte
dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322» - allegato 2; 
    c)   «Criteri   da   utilizzare   per   individuare,   ai    fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la  cui
mancata   risposta    comporta    l'applicazione    della    sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
(art. 13 comma 3-ter decreto legislativo  n.  322/1989)  e  correlato
Elenco  dei  lavori  (Sdi  e  Sda)  compresi  nel  PSN  2023-2025   -
Aggiornamento 2024-2025 per i quali la  mancata  fornitura  dei  dati
configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2024» - allegato
3;