IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», e in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», e in
particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 3;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
«Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE»;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la
compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto
a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli
adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini
dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti
dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95
e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del
Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante
«Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6
dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da
parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo
scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a
causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva
2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30
novembre 2020, recante «Definizione delle regole tecniche e delle
procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di
informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
comunicazione all'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo
2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025,
recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima
direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che «La gamma di
informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure
transitorie di cui all'Allegato I, sezione XI, della direttiva
2011/16/UE»;
Visto, inoltre, l'articolo 1, numero 2), della citata direttiva
(UE) 2025/872, che modifica l'articolo 8, paragrafo 3-bis, della
direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre
2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata direttiva
(UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri,
nell'attuazione della medesima direttiva, «dovrebbero avvalersi dei
commentari sul modello di accordo tra autorita' competenti, che
figurano nel documento "Norme internazionali per lo scambio
automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la
comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita' e
aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di
informazioni", pubblicato dall'OCSE l'8 giugno 2023 ("commentari sul
modello di accordo tra autorita' competenti"), e del quadro dell'OCSE
per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita'
quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare
un'applicazione coerente negli Stati membri»;
Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE)
2023/2226 che prevede che «La presente direttiva si applica ai
prestatori di servizi per le cripto-attivita' regolamentati e
autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di
cripto-attivita' che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori
di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione in
quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della
presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attivita' e' molto
ampio e comprende anche le cripto-attivita' che sono state emesse in
modo decentrato, nonche' gli stablecoin, compresi i token di moneta
elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni
token non fungibili (non-fungible tokens - NFT). Le cripto-attivita'
che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento
sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente
direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le
cripto-attivita' possano essere utilizzate a fini di pagamento e di
investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento
(UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a
determinati utility token»;
Visto, altresi', il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE)
2023/2226 che prevede, tra l'altro, che nell'attuare le ultime
modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni
incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero
avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorita'
competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni,
comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti
illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente
applicazione negli Stati membri»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -
OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common reporting standard - CRS), firmato
a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su
conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni
finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorita'
competenti ai fini dello scambio automatico delle predette
informazioni (Common reporting standard);
Visto il Commentario al citato modello comune per la comunicazione
di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra
e interpreta le disposizioni ivi previste;
Visto il Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS
Implementation Handbook);
Visto l'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorita' competenti
in materia di scambio di informazioni basato sul Common Reporting
Standard, firmato il 20 novembre 2024;
Visto l'Accordo multilaterale tra autorita' competenti sullo
scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework
(CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;
Visto il Commentario al citato Crypto-Asset Reporting Framework;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive
2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo
ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/1937»;
Visto l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
Visti l'articolo 35, comma 2, e l'articolo 102, comma 1, del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE
della Commissione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 6 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il capo II del presente decreto modifica la disciplina sullo
scambio di informazioni nel settore fiscale prevista dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, dal decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100, dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, nonche'
la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti
finanziari di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.
2. Il capo III del presente decreto prevede la disciplina sullo
scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su
cripto-attivita'.
3. Il capo IV contiene la clausola di invarianza finanziaria e
disciplina la decorrenza delle disposizioni del presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 giugno
2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2025.
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la
dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato A,
numero 3) della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la
dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Allegato A
(art. 1, comma 1)
Omissis.
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
Omissis.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante:
«Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014.
- La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini dell'attuazione dello scambio automatico di
informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi
tra l'Italia e altri Stati esteri» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del
23 marzo 2017.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60,
recante: «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del
Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'
fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2018.
- Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del
Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020.
- Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del
22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
25 marzo 2023.
- La direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14
aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2025, Serie
L.
- La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 ottobre 2023, L.
- La legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante: «Ratifica
ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione
del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i
Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27
maggio 2010» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 23 novembre 2011, S.O.
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita'
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
giugno 2023, n. L 150
- Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
215 del 13 settembre 2024.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita
nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta'
se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica
agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione
previsti dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La
sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni
omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica
l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 102 del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante:
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28
novembre 2024:
«Art. 35 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari (art. 10 del decreto legislativo n. 471 del
1997)). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita
nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta'
se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo
periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato
invio dei dati e non si applica l'art. 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 102 (Decorrenza degli effetti). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026.».
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
novembre 2018, n. L 295.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 29 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° marzo
2023, n. 32 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 18 giugno 2015, n. 95 si
vedano le note alle premesse.