IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  Europea»,  e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024»,  e  in
particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
«Attuazione della direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE»; 
  Vista la  legge  18  giugno  2015,  n.  95,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati  Uniti  d'America  finalizzato  a  migliorare  la
compliance  fiscale  internazionale  e  ad  applicare  la   normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati,  fatto
a Roma il 10  gennaio  2014,  nonche'  disposizioni  concernenti  gli
adempimenti  delle   istituzioni   finanziarie   italiane   ai   fini
dell'attuazione dello scambio automatico  di  informazioni  derivanti
dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n.  95
e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  32,  recante
«Attuazione della direttiva (UE)  2015/2376  recante  modifica  della
direttiva  2011/16/UE  per  quanto  riguarda  lo  scambio  automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
2017, recante «Attuazione dell'articolo 1,  commi  145  e  146  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208  e  della  direttiva  2016/881/UE  del
Consiglio, del 25  maggio  2016,  recante  modifica  della  direttiva
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  60,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2016/2258/UE  del  Consiglio,  del   6
dicembre  2016,  recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, per  quanto  riguarda  l'accesso  da
parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in  materia  di
antiriciclaggio»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  2020,  n.  100,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  per  quanto
riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, recante «Differimento di termini  per  la  comunicazione  e  lo
scambio di informazioni su conti finanziari  nel  settore  fiscale  a
causa della  pandemia  di  COVID-19  e  recepimento  della  direttiva
2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  30
novembre 2020, recante «Definizione delle  regole  tecniche  e  delle
procedure  relative   allo   scambio   automatico   obbligatorio   di
informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo  di
comunicazione all'Agenzia delle entrate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  marzo  2023,  n.  32,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22  marzo
2021, recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»; 
  Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025,
recante  «Modifica  della   direttiva   2011/16/UE,   relativa   alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»; 
  Visto,  in  particolare,  il  Considerando  n.  19  della  medesima
direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che  «La  gamma  di
informazioni  da  scambiare  dovrebbe  tener   conto   delle   misure
transitorie di  cui  all'Allegato  I,  sezione  XI,  della  direttiva
2011/16/UE»; 
  Visto, inoltre, l'articolo 1, numero  2),  della  citata  direttiva
(UE) 2025/872, che modifica  l'articolo  8,  paragrafo  3-bis,  della
direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga  la
direttiva 77/799/CEE; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del  Consiglio,  del  17  ottobre
2023, recante «Modifica della  direttiva  2011/16/UE,  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»; 
  Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata  direttiva
(UE) 2023/2226 che  prevede,  tra  l'altro,  che  gli  Stati  membri,
nell'attuazione della medesima direttiva, «dovrebbero  avvalersi  dei
commentari sul modello  di  accordo  tra  autorita'  competenti,  che
figurano  nel  documento  "Norme  internazionali   per   lo   scambio
automatico  di  informazioni  a   fini   fiscali:   quadro   per   la
comunicazione  di  informazioni  in  materia  di  cripto-attivita'  e
aggiornamento  2023  dello  standard  comune  di   comunicazione   di
informazioni", pubblicato dall'OCSE l'8 giugno 2023 ("commentari  sul
modello di accordo tra autorita' competenti"), e del quadro dell'OCSE
per la comunicazione di informazioni in materia  di  cripto-attivita'
quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di  assicurare
un'applicazione coerente negli Stati membri»; 
  Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE)
2023/2226 che prevede  che  «La  presente  direttiva  si  applica  ai
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  regolamentati   e
autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e  ai  gestori  di
cripto-attivita' che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori
di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di  comunicazione  in
quanto sono tenuti a  effettuare  la  comunicazione  ai  sensi  della
presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attivita' e' molto
ampio e comprende anche le cripto-attivita' che sono state emesse  in
modo decentrato, nonche' gli stablecoin, compresi i token  di  moneta
elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114,  e  alcuni
token non fungibili (non-fungible tokens - NFT). Le  cripto-attivita'
che possono essere utilizzate a fini di pagamento o  di  investimento
sono soggette all'obbligo di comunicazione  a  norma  della  presente
direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le  cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se  le
cripto-attivita' possano essere utilizzate a fini di pagamento  e  di
investimento, tenendo conto delle esenzioni  di  cui  al  regolamento
(UE) 2023/1114, con particolare riguardo a  una  rete  limitata  e  a
determinati utility token»; 
  Visto, altresi', il Considerando n. 26 della citata direttiva  (UE)
2023/2226 che  prevede,  tra  l'altro,  che  nell'attuare  le  ultime
modifiche dello standard  comune  di  comunicazione  di  informazioni
incluse  nella  medesima  direttiva  «gli  Stati  membri   dovrebbero
avvalersi  dei  commentari  sul  modello  di  accordo  tra  autorita'
competenti e sullo standard comune di comunicazione di  informazioni,
comprese  le  ultime  modifiche  di  tale   standard,   quali   fonti
illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente
applicazione negli Stati membri»; 
  Vista la legge 27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010»; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di scambio automatico di informazioni  su  conti  finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common reporting standard - CRS), firmato
a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni; 
  Visto il modello comune per la  comunicazione  di  informazioni  su
conti  finanziari  in  materia  fiscale  da  parte   di   istituzioni
finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle  rispettive  autorita'
competenti  ai  fini  dello   scambio   automatico   delle   predette
informazioni (Common reporting standard); 
  Visto il Commentario al citato modello comune per la  comunicazione
di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che  illustra
e interpreta le disposizioni ivi previste; 
  Visto il Manuale di attuazione del Common reporting  standard  (CRS
Implementation Handbook); 
  Visto l'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorita' competenti
in materia di scambio di informazioni  basato  sul  Common  Reporting
Standard, firmato il 20 novembre 2024; 
  Visto  l'Accordo  multilaterale  tra  autorita'  competenti   sullo
scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset  Reporting  Framework
(CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024; 
  Visto il Commentario al citato Crypto-Asset Reporting Framework; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)  n.  1095/2010  e  le  direttive
2013/36/UE e (UE) 2019/1937; 
  Visto il decreto legislativo 5  settembre  2024,  n.  129,  recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo
ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i  regolamenti  (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le  direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/1937»; 
  Visto l'articolo  10,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471; 
  Visti l'articolo 35, comma  2,  e  l'articolo  102,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n.  173,  recante  «Testo  unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; 
  Visto la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  la  direttiva  2006/70/CE
della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 novembre 2025; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il capo II del presente decreto  modifica  la  disciplina  sullo
scambio di informazioni nel  settore  fiscale  prevista  dal  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, dal decreto  legislativo  30  luglio
2020, n. 100, dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n.  32,  nonche'
la disciplina sullo  scambio  automatico  di  informazioni  su  conti
finanziari di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95. 
  2. Il capo III del presente decreto  prevede  la  disciplina  sullo
scambio  automatico  di   informazioni   nel   settore   fiscale   su
cripto-attivita'. 
  3. Il capo IV contiene la  clausola  di  invarianza  finanziaria  e
disciplina la decorrenza delle disposizioni del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione Europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013. 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 giugno
          2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione Europea - Legge di delegazione  europea  2024»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del  25  giugno
          2025. 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
          41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.  Qualora  la
          dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente,  i
          decreti legislativi dai quali  derivino  nuovi  o  maggiori
          oneri sono  emanati  solo  successivamente  all'entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  e  dell'allegato  A,
          numero 3) della  legge  13  giugno  2025,  n.  91  recante:
          «Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
          41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.  Qualora  la
          dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente,  i
          decreti legislativi dai quali  derivino  nuovi  o  maggiori
          oneri sono  emanati  solo  successivamente  all'entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
                «Allegato A 
                (art. 1, comma 1) 
                Omissis. 
                  3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29,  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2011/16/UE   relativa   alla
          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che
          abroga  la  direttiva  77/799/CEE»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014. 
              - La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante: «Ratifica ed
          esecuzione dell'Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana  e  il  Governo  degli   Stati   Uniti   d'America
          finalizzato   a   migliorare    la    compliance    fiscale
          internazionale  e  ad  applicare  la  normativa  F.A.T.C.A.
          (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
          Roma il 10 gennaio 2014, nonche'  disposizioni  concernenti
          gli adempimenti delle istituzioni finanziarie  italiane  ai
          fini   dell'attuazione   dello   scambio   automatico    di
          informazioni derivanti dal predetto Accordo  e  da  accordi
          tra l'Italia e altri  Stati  esteri»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante:
          «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica
          della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda  lo  scambio
          automatico  obbligatorio  di   informazioni   nel   settore
          fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  69  del
          23 marzo 2017. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  60,
          recante:  «Attuazione  della  direttiva  2016/2258/UE   del
          Consiglio, del 6  dicembre  2016,  recante  modifica  della
          direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15  febbraio  2011,
          per quanto riguarda  l'accesso  da  parte  delle  autorita'
          fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  128  del  5  giugno
          2018. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  2020,  n.  100,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/822  del
          Consiglio, del  25  maggio  2018,  recante  modifica  della
          direttiva  2011/16/UE  per  quanto  riguarda   lo   scambio
          automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
          relativamente  ai  meccanismi   transfrontalieri   soggetti
          all'obbligo  di  notifica»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020. 
              - Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante:
          «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del
          22 marzo 2021, recante modifica della direttiva  2011/16/UE
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  72  del
          25 marzo 2023. 
              - La direttiva (UE)  2025/872  del  Consiglio,  del  14
          aprile 2025, recante modifica della  direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio  2025,  Serie
          L. 
              - La direttiva (UE) 2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 ottobre 2023, L. 
              - La legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante:  «Ratifica
          ed esecuzione del Protocollo emendativo  della  Convenzione
          del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa  ed  i
          Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione  e  lo
          sviluppo economico -  OCSE  -  sulla  reciproca  assistenza
          amministrativa in materia fiscale, fatto  a  Parigi  il  27
          maggio 2010» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  273
          del 23 novembre 2011, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio relativo ai mercati delle  cripto-attivita'
          e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2023, n. L 150 
              - Il decreto legislativo  5  settembre  2024,  n.  129,
          recante:  «Adeguamento   della   normativa   nazionale   al
          regolamento (UE) 2023/1114 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo  ai  mercati  delle
          cripto-attivita' e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive  2013/36/UE  e
          (UE) 2019/1937» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          215 del 13 settembre 2024. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  recante:  «Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996,  n.  662»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998: 
                «Art. 10 (Violazione degli obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi  dell'art.
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dell'art.  51,
          secondo comma, numero 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  nell'esercizio  dei
          poteri inerenti all'accertamento delle  imposte  dirette  o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero   i   documenti
          trasmessi non rispondono al  vero  o  sono  incompleti,  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  1.500  a  euro
          15.000. Si considera omessa la  trasmissione  non  eseguita
          nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta  alla  meta'
          se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 
                1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                1-ter. La sanzione prevista al  comma  1  si  applica
          agli operatori che violano  gli  obblighi  di  trasmissione
          previsti  dall'art.  22,  comma  5,  terzo   periodo,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157.  La
          sanzione di cui al primo  periodo  e'  applicata  per  ogni
          omesso, tardivo o errato invio dei dati e  non  si  applica
          l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
                3. 
                4. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  35  e  102  del
          decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.  173,  recante:
          «Testo unico delle  sanzioni  tributarie  amministrative  e
          penali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del  28
          novembre 2024: 
                «Art. 35 (Violazione degli obblighi  degli  operatori
          finanziari (art. 10 del  decreto  legislativo  n.  471  del
          1997)). - 1. Se viene  omessa  la  trasmissione  dei  dati,
          delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi  dell'art.
          32, primo comma, numero  7),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
          secondo comma, numero 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  nell'esercizio  dei
          poteri inerenti all'accertamento delle  imposte  dirette  o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero   i   documenti
          trasmessi non rispondono al  vero  o  sono  incompleti,  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  1.500  a  euro
          15.000. Si considera omessa la  trasmissione  non  eseguita
          nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta  alla  meta'
          se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 
                2. La sanzione prevista al comma  1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                3. La sanzione prevista al comma 1  si  applica  agli
          operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
          dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo
          periodo e' applicata per  ogni  omesso,  tardivo  o  errato
          invio dei dati e non si applica l'art. 13. 
                4. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A. 
                5. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.». 
                «Art.  102  (Decorrenza  degli  effetti).  -  1.   Le
          disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2026.». 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          giugno 2015, n. L 141 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2018,  sulla  tutela  delle
          persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
          personali da parte delle istituzioni, degli organi e  degli
          organismi dell'Unione e sulla libera circolazione  di  tali
          dati, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  45/2001  e  la
          decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella  G.U.U.E.  21
          novembre 2018, n. L 295. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003, S.O.  
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 29 si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  30  luglio
          2020, n. 100 si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  1°  marzo
          2023, n. 32 si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 18 giugno 2015, n. 95 si
          vedano le note alle premesse.