IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89,  recante  «Ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 65; 
  Visto  il  regio  decreto  10  settembre  1914,  n.  1326,  recante
«Approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge   16
febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili»; 
  Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli
Archivi notarili»; 
  Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723, recante «Aggiornamento degli
organici del personale degli Archivi notarili»; 
  Vista la legge 27  giugno  1991,  n.  220,  recante  «Modificazioni
all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento
del Consiglio nazionale del notariato»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Sentito il Consiglio nazionale del notariato il 7 novembre 2024; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 724, in data 21 novembre 2024; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale il 9 maggio 2025; 
  Udito il parere n. 962/2025 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto
2025; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 15 ottobre 2025; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    b) «legge notarile»: la legge 16 febbraio 1913, n. 89; 
    c) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    d) «regolamento notarile»: il regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli  archivi
notarili; 
    e) «archivio centrale»: l'archivio centrale  informatico  di  cui
all'articolo 65 della legge n. 89 del 1913; 
    f)  «dominio  giustizia»:  l'insieme  delle  risorse  hardware  e
software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura; 
    g) «dominio del notariato»: l'insieme delle  risorse  hardware  e
software, mediante il quale  il  Consiglio  nazionale  del  notariato
gestisce in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita',
di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; 
    h) «portale dei servizi telematici»: la  piattaforma  informatica
che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi  telematici  resi
disponibili   dal    dominio    giustizia,    secondo    le    regole
tecnico-operative riportate  nel  decreto  ministeriale  21  febbraio
2011, n. 44; 
    i) «sistema informatico»: il  sistema  informatico  dell'archivio
centrale informatico previsto dall'articolo 65 della legge n. 89  del
1913; 
    l) «area riservata  ai  soggetti  legittimati»:  la  sezione  del
sistema informatico alla  quale  accedono  singolarmente  i  soggetti
legittimati all'invio dei  fascicoli  digitali,  contenente  tutti  i
documenti e i servizi forniti ai medesimi soggetti legittimati; 
    m) «area riservata all'amministrazione»: la sezione  del  portale
dei servizi telematici nella quale sono resi disponibili i  documenti
e i servizi forniti ai soggetti abilitati interni; 
    n)  «soggetti   legittimati»:   i   soggetti   legittimati   alla
sottoscrizione  e   trasmissione   dei   documenti   contenenti   gli
adempimenti disciplinati dal presente decreto; 
    o)     «soggetti     abilitati     interni»:     il     personale
dell'amministrazione degli archivi notarili; 
    p) «accesso»: l'operazione che consente di consultare i dati e  i
documenti    conservati    nel    sistema    informatico     mediante
visualizzazione, download e stampa di dati e documenti informatici; 
    q) «elaborazione»:  l'operazione  di  trattamento  dei  dati  per
monitoraggi, statistiche e  ogni  altra  finalita'  consentita  dalla
legge; 
    r) «immissione:»: l'operazione di inserimento di dati e documenti
nel sistema informatico per le finalita' per cui esso e' istituito; 
    s) «aggiornamento»: l'operazione di trattamento che  consente  di
modificare o di cancellare i dati contenuti nel sistema informatico; 
    t) «interrogazione»: l'operazione di collegamento con il  sistema
informativo  al  fine  di  effettuare  le  operazioni   di   accesso,
immissione e aggiornamento relative ai dati e ai documenti conservati
nel sistema stesso; 
    u) «Ufficio centrale»: l'Ufficio centrale degli archivi notarili. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988, n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n.
          89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili): 
                «Art. 65. - Il notaro  ha  l'obbligo  di  trasmettere
          all'archivio notarile distrettuale, ogni  mese,  una  copia
          dei repertori limitatamente  alle  annotazioni  degli  atti
          ricevuti nel mese precedente,  con  l'importo  delle  tasse
          dovute all'archivio,  compresa  la  parte  del  diritto  di
          iscrizione a repertorio di  che  all'art.  24  dell'annessa
          tariffa. 
                Tale   copia   sara'   scritta   in   carta   libera,
          sottoscritta dal notaro, e  munita  dell'impronta  del  suo
          sigillo. 
                Qualora nel mese il notaro non abbia  ricevuto  alcun
          atto,  trasmettera',  sempre  nel  termine  suindicato,  un
          certificato negativo. 
                A decorrere dalla data stabilita con  il  decreto  di
          cui al nono comma, il notaio trasmette  in  via  telematica
          all'Ufficio centrale degli  archivi  notarili,  in  formato
          digitale,   per   l'inserimento   nell'archivio    centrale
          informatico, la copia mensile  dei  repertori,  di  cui  al
          primo comma, nonche'  la  copia  trimestrale  del  registro
          somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed  ogni
          altra documentazione connessa ed  esegue  i  versamenti  ai
          quali  e'  tenuto,   a   mezzo   degli   archivi   notarili
          distrettuali,   su   conto   corrente    postale    gestito
          dall'Ufficio centrale. 
                L'Amministrazione degli archivi notarili  versa,  nei
          termini previsti  per  gli  archivi  notarili  distrettuali
          dalla normativa vigente, le somme riscosse  per  conto  del
          Consiglio nazionale del notariato e della  Cassa  nazionale
          del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2  per
          cento. 
                Il controllo della liquidazione  delle  tasse  e  dei
          contributi  e   degli   importi   versati   dai   notai   e
          l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per
          tardivo o mancato pagamento  spetta  all'archivio  notarile
          distrettuale. 
                I dati estratti  dalle  copie  dei  repertori  tenuti
          nell'archivio centrale informatico  sostituiscono  l'indice
          delle parti intervenute negli atti, previsto dall'art. 114. 
                L'Amministrazione  degli  archivi  notarili  provvede
          alla dematerializzazione delle  copie  mensili  di  cui  al
          presente articolo conservate  su  supporto  cartaceo  dagli
          archivi notarili. 
                Con uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  sentiti  il   Consiglio   nazionale   del
          notariato, il Garante per la protezione dei dati  personali
          e l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono  determinate,  nel
          rispetto del codice di cui al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni  che
          riguardano  le  modalita'  di  formazione  e   trasmissione
          telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti
          di cui al quarto  e  quinto  comma,  la  conservazione,  la
          ricerca  e  la  consultazione  dei  documenti  e  dei  dati
          inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono  altresi'
          stabilite le date  di  entrata  in  vigore  delle  predette
          disposizioni e le date  della  cessazione  dell'obbligo  di
          eseguire i corrispondenti adempimenti  presso  gli  archivi
          notarili distrettuali.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
          89, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
          2011, n. 44, recante: «Regolamento  concernente  le  regole
          tecniche per l'adozione nel processo civile e nel  processo
          penale,  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione,  in   attuazione   dei   principi   previsti
          daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'art.  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito  nella
          legge  22  febbraio  2010,  n.  24»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89.