IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 65;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16
febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili»;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli
Archivi notarili»;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723, recante «Aggiornamento degli
organici del personale degli Archivi notarili»;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220, recante «Modificazioni
all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento
del Consiglio nazionale del notariato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Sentito il Consiglio nazionale del notariato il 7 novembre 2024;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con parere n. 724, in data 21 novembre 2024;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale il 9 maggio 2025;
Udito il parere n. 962/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto
2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 15 ottobre 2025;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «legge notarile»: la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
c) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «regolamento notarile»: il regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
e) «archivio centrale»: l'archivio centrale informatico di cui
all'articolo 65 della legge n. 89 del 1913;
f) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura;
g) «dominio del notariato»: l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale il Consiglio nazionale del notariato
gestisce in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita',
di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
h) «portale dei servizi telematici»: la piattaforma informatica
che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi
disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel decreto ministeriale 21 febbraio
2011, n. 44;
i) «sistema informatico»: il sistema informatico dell'archivio
centrale informatico previsto dall'articolo 65 della legge n. 89 del
1913;
l) «area riservata ai soggetti legittimati»: la sezione del
sistema informatico alla quale accedono singolarmente i soggetti
legittimati all'invio dei fascicoli digitali, contenente tutti i
documenti e i servizi forniti ai medesimi soggetti legittimati;
m) «area riservata all'amministrazione»: la sezione del portale
dei servizi telematici nella quale sono resi disponibili i documenti
e i servizi forniti ai soggetti abilitati interni;
n) «soggetti legittimati»: i soggetti legittimati alla
sottoscrizione e trasmissione dei documenti contenenti gli
adempimenti disciplinati dal presente decreto;
o) «soggetti abilitati interni»: il personale
dell'amministrazione degli archivi notarili;
p) «accesso»: l'operazione che consente di consultare i dati e i
documenti conservati nel sistema informatico mediante
visualizzazione, download e stampa di dati e documenti informatici;
q) «elaborazione»: l'operazione di trattamento dei dati per
monitoraggi, statistiche e ogni altra finalita' consentita dalla
legge;
r) «immissione:»: l'operazione di inserimento di dati e documenti
nel sistema informatico per le finalita' per cui esso e' istituito;
s) «aggiornamento»: l'operazione di trattamento che consente di
modificare o di cancellare i dati contenuti nel sistema informatico;
t) «interrogazione»: l'operazione di collegamento con il sistema
informativo al fine di effettuare le operazioni di accesso,
immissione e aggiornamento relative ai dati e ai documenti conservati
nel sistema stesso;
u) «Ufficio centrale»: l'Ufficio centrale degli archivi notarili.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta l'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n.
89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):
«Art. 65. - Il notaro ha l'obbligo di trasmettere
all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia
dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti
ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse
dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di
iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa
tariffa.
Tale copia sara' scritta in carta libera,
sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo
sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun
atto, trasmettera', sempre nel termine suindicato, un
certificato negativo.
A decorrere dalla data stabilita con il decreto di
cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica
all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato
digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale
informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al
primo comma, nonche' la copia trimestrale del registro
somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni
altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai
quali e' tenuto, a mezzo degli archivi notarili
distrettuali, su conto corrente postale gestito
dall'Ufficio centrale.
L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei
termini previsti per gli archivi notarili distrettuali
dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del
Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale
del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per
cento.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei
contributi e degli importi versati dai notai e
l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per
tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile
distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti
nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice
delle parti intervenute negli atti, previsto dall'art. 114.
L'Amministrazione degli archivi notarili provvede
alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al
presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli
archivi notarili.
Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del
notariato, il Garante per la protezione dei dati personali
e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che
riguardano le modalita' di formazione e trasmissione
telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti
di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la
ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi'
stabilite le date di entrata in vigore delle predette
disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di
eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi
notarili distrettuali.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44, recante: «Regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti
daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89.