IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
guardia costiera
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of training certification and
watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW' 78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza
delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, paragrafo 1, dell'annesso alla convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1.2 del
codice STCW, relative standard di conoscenze minime per la
prevenzione e per la lotta antincendio;
Vista la regola VI/3 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo;
Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW,
relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del
personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e
chimichiere;
Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW,
relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del
personale che presta servizio a bordo di navi gasiere;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire
fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso
antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced
training in fire fighting» relativo alle linee guida per
l'elaborazione del corso antincendio avanzato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 2 maggio 2017 relativo
all'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il
personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo
delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle sopra
citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso
alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni
A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice
STCW;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2017;
Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato
a questo comando generale apposito certificato di conformita' ISO
9001-2015;
Vista la lettera circolare prot. n. 133550 in data 27 ottobre 2017,
recante chiarimenti al decreto direttoriale 2 maggio 2017;
Considerata la necessita' di fornire disposizioni di dettaglio per
ricondurre la disciplina dell'erogazione del corso in un unico atto
di rango secondario;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data
13 novembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio
di base e avanzato per il personale marittimo inclusa
l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere,
chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per
i servizi a bordo di una nave, in conformita' rispettivamente alla
regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla convenzione STCW'
78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni
A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione
antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in
conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2
dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata
e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.