IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
                          guardia costiera 
 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  training  certification  and
watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW'  78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato codice STCW) adottato con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  conferenza
delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/1, paragrafo 1,  dell'annesso  alla  convenzione
sopra richiamata e la  corrispondente  sezione  A-VI/1.2.1.1.1.2  del
codice  STCW,  relative  standard  di  conoscenze   minime   per   la
prevenzione e per la lotta antincendio; 
  Vista la regola VI/3 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione  A-VI/3  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   per    l'addestramento    relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo; 
  Vista  la  regola  V/1-1.2  dell'annesso  alla  convenzione   sopra
richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1.1  del  codice  STCW,
relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del
personale  che  presta  servizio  a  bordo  di  navi   petroliere   e
chimichiere; 
  Vista  la  regola  V/1-2.2  dell'annesso  alla  convenzione   sopra
richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-2.1  del  codice  STCW,
relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del
personale che presta servizio a bordo di navi gasiere; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il modello di  corso  IMO  1.20  «Fire  prevention  and  fire
fighting» relativo alle linee  guida  per  l'elaborazione  del  corso
antincendio di base,  e  il  modello  di  corso  IMO  2.03  «Advanced
training  in  fire  fighting»   relativo   alle   linee   guida   per
l'elaborazione del corso antincendio avanzato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre   2023,   n.   186,   recante   regolamento   relativo   alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo  alla
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo  svolgimento  dei
corsi di addestramento per il personale marittimo»; 
  Visto   il   decreto   direttoriale   2   maggio   2017    relativo
all'istituzione dei corsi antincendio  di  base  e  avanzato  per  il
personale marittimo  inclusa  l'organizzazione  antincendio  a  bordo
delle navi petroliere, chimichiere e gasiere; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alle  sopra
citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso
alla  Convenzione  sopra  richiamata  e  le  corrispondenti   sezioni
A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e  A-V/1-2.1  del  relativo  codice
STCW; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2017; 
  Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato
a questo comando generale apposito  certificato  di  conformita'  ISO
9001-2015; 
  Vista la lettera circolare prot. n. 133550 in data 27 ottobre 2017,
recante chiarimenti al decreto direttoriale 2 maggio 2017; 
  Considerata la necessita' di fornire disposizioni di dettaglio  per
ricondurre la disciplina dell'erogazione del corso in un  unico  atto
di rango secondario; 
  Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in  data
13 novembre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi  antincendio
di   base   e   avanzato   per   il   personale   marittimo   inclusa
l'organizzazione  antincendio  a   bordo   delle   navi   petroliere,
chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate  per
i servizi a bordo di una nave, in  conformita'  rispettivamente  alla
regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla  convenzione  STCW'
78 nella  sua  versione  aggiornata  e  alle  corrispondenti  sezioni
A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del  codice  STCW,  nonche'  l'organizzazione
antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e  gasiere  in
conformita'   rispettivamente   alla   regola   V/1-1.2   e   V/1-2.2
dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione  aggiornata
e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.