IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare  24  settembre  2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025,  concernente  «Approvazione  di
una  modifica  ordinaria  al   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini "Garda"»; 
  Vista  la  nota  Ares(2025)10716551 -   4   dicembre   2025   della
Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale
relativa  alla  comunicazione   di   una   modifica   ordinaria   del
disciplinare del «Garda» (PDO-IT-A1320-AM03) a norma del  regolamento
(UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini,  delle  bevande
spiritose  e  dei  prodotti  agricoli,   nonche'   alle   specialita'
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per
i prodotti agricoli; 
  Considerato che la modifica riguardante il confezionamento comporta
una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo  1,
lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023 e che, ai  sensi  dell'art.
50, paragrafo 1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  2024/1143  il
documento  unico  comprende,  tra  l'altro,   le   norme   specifiche
applicabili al confezionamento e all'etichettatura; 
  Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare la  parte
del documento unico consolidato interessata dalla modifica, ai  sensi
dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento  di  esecuzione
(UE) 2025/2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La sezione «Ulteriori  requisiti  applicabili»  dell'allegato  B
(documento unico)  del  decreto  del  dirigente  della  PQA  I  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 24
settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025,  e'  sostituito
dal testo di seguito riportato: 
 
Ulteriori requisiti applicabili 
  Titolo del requisito / della deroga 
    Vinificazione 
  Quadro di riferimento giuridico 
    Nella legislazione nazionale 
  Tipo di ulteriore requisito / deroga 
    Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata 
  Descrizione del requisito / della deroga 
    Le operazioni di vinificazione  delle  uve,  tenuto  conto  delle
situazioni tradizionali di produzione, sono consentite entro l'intero
territorio  delle  Province  di  Brescia,  Mantova  e  Verona.   Tali
operazioni solo altresi' consentite  anche  in  cantine  aziendali  o
associate site nei Comuni di Gambellara e Montecchio Maggiore. 
    
  Titolo del requisito / della deroga 
    Elaborazione dei vini spumanti e frizzanti 
  Quadro di riferimento giuridico 
    Nella legislazione nazionale 
  Tipo di ulteriore requisito / deroga 
    Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata 
  Descrizione del requisito / della deroga 
    Le operazioni di elaborazione  dei  vini  spumanti  e  frizzanti,
comprese le pratiche enologiche di presa di spuma, stabilizzazione  e
dolcificazione ove ammessa,  possono  essere  effettuate  nell'intero
territorio amministrativo delle  Regioni  Lombardia,  Veneto  e  loro
confinanti. 
      
  Titolo del requisito / della deroga 
    Menzione qualificata «Cremant» 
  Quadro di riferimento giuridico 
    Nella legislazione unionale 
  Tipo di ulteriore requisito / deroga 
    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura 
  Descrizione del requisito / della deroga 
    Le tipologie di vino «Garda» Spumante metodo  classico  Bianco  e
Rose', possono essere  immesse  al  consumo  anche  con  la  menzione
qualificata  «Cremant»   qualora   in   possesso   delle   specifiche
caratteristiche previste dalla normativa vigente. 
    
  Titolo del requisito / della deroga 
    Disposizioni per il confezionamento 
  Quadro di riferimento giuridico 
    Nella legislazione unionale 
  Tipo di ulteriore requisito / deroga 
    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura 
  Descrizione del requisito / della deroga 
    Per  il  confezionamento  e'  stato  normato  l'uso  di  tutti  i
contenitori previsti  dalla  normativa  dell'UE  e  nazionale,  fatta
eccezione per la tipologia spumante e  passito  che  obbligano  l'uso
della bottiglia in vetro fino a 18 litri. 
    Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi. 
    Per  la  tappatura  dei  vini  spumanti  si  applicano  le  norme
comunitarie  e  nazionali  che  disciplinano  la  specifica  materia.
Tuttavia per  le  bottiglie  di  capacita'  fino  a  litri  0,200  e'
consentito anche l'uso del tappo a vite.