IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1948,
n.  1677,  recante  «Approvazione  del  regolamento  delle   lotterie
nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione  e  l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  sulla  disciplina
delle attivita' di giuoco»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in  materia  di
lotterie,  tombole   e   pesche.   Disciplina   degli   effetti   dei
decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.» e in
particolare l'articolo 6, comma 1, che autorizza  il  Ministro  delle
finanze a istituire le lotterie nazionali  a  estrazione  istantanea,
previa adozione di idoneo regolamento; 
  Visto il decreto ministeriale 12 febbraio  1991,  n.  183,  recante
«Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto l'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre
1996, n. 669 recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria,
finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, che ha  previsto  l'attribuzione  all'erario
delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n.  268  recante  «Misure
urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e  di
accise», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354, e in particolare l'articolo 7; 
  Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre  2001,  n.
383,  recante  «Primi  interventi  per  il  rilancio   dell'economia»
concernente  il  riordino  delle  funzioni  statali  in  materia   di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi; 
  Visto  il  decreto-legge  28  dicembre   2001,   n.   452   recante
«Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati,  di  giochi  e  scommesse,  nonche'  sui
rimborsi  IVA,  sulla  pubblicita'  effettuata  con  veicoli,   sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento  di
beni demaniali, sulla giustizia  tributaria,  sul  funzionamento  del
servizio nazionale della riscossione dei tributi e su  contributi  ad
enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2002, n. 16, e in particolare l'articolo 10 che  prevede  la
necessita' di  fissare  i  prezzi  di  vendita  dei  biglietti  delle
lotterie a estrazione istantanea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n.  33,  recante   «Regolamento   concernente   l'affidamento   delle
attribuzioni in materia di  giochi  e  scommesse  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo  12,  comma  1,
della legge n. 383 del 2001», nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138  recante  «Interventi  urgenti  in  materia  tributaria,   di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica  e  per  il
sostegno dell'economia anche nelle  aree  svantaggiate»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in particolare, l'articolo 49,  recante  limitazioni  all'uso  del
contante con finalita' antiriciclaggio; 
  Visto l'articolo 21  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
recante  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga   di   termini»
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi,  che  ha
previsto  l'affidamento  in  concessione  dell'esercizio  dei  giochi
pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea  anche
con partecipazione a distanza; 
  Visto l'articolo 24 della legge  7  luglio  2009,  n.  88,  recante
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del  gioco
raccolto a distanza; 
  Visto il decreto  direttoriale  prot.  17476  del  17  maggio  2011
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   recante
«Caratteristiche  tecniche  per  la  raccolta   delle   lotterie   ad
estrazione istantanea con partecipazione a distanza»; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  recante  «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che,  all'articolo  2,  comma  3,  ha,  tra  l'altro,  disposto   che
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri  decreti
dirigenziali, emana  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate,  potendo,  tra
l'altro, introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  a
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha previsto, a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   da   parte
dell'Agenzia  delle  dogane  che,  conseguentemente,  ha  assunto  la
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei  monopoli»,  subentrando
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri  e  competenze
gia' in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare,
l'art. 7  che  dispone  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
ludopatia; 
  Visto il decreto  direttoriale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli prot. 101848 del 15 dicembre  2014,  recante  «Modifica  del
pay-out delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza»  che
in relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  2,  del
decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  che  dispone  per  le  lotterie
istantanee valori di  restituzione  della  raccolta  in  vincite  non
superiori al 75 per cento,  ha  stabilito  che  il  limite  medio  di
pay-out deve essere inteso per  l'intero  settore  delle  lotterie  a
estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza; 
  Visto  il  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 20, comma 1 che ha previsto la
prosecuzione  del  rapporto  concessorio  in  essere  relativo   alla
raccolta, anche a distanza, delle lotterie  nazionali  ad  estrazione
istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo
1, dell'atto di concessione; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e in particolare
l'articolo 9 che ha disposto il divieto di pubblicita' per i giochi e
le scommesse con vincita in denaro,  con  esclusione  delle  lotterie
nazionali a  estrazione  differita,  delle  manifestazioni  di  sorte
locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e all'articolo 9-bis ha previsto la  necessita'
di inserire avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo
sui tagliandi delle lotterie istantanee; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 18  settembre  2018,
recante «Contenuto del testo  e  le  caratteristiche  grafiche  delle
avvertenze  relative  ai  rischi  connessi  al  gioco  d'azzardo   da
riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee», che definisce  il
contenuto del testo e le caratteristiche  grafiche  delle  avvertenze
relative ai rischi connessi al  gioco  d'azzardo,  da  riportare  sui
tagliandi delle lotterie istantanee; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 734, primo periodo, ai sensi del quale, a decorrere  dal  1°
marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente  l'importo
di euro 500,00 e' fissato al 20 per cento; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente
principi e criteri  direttivi  per  il  riordino  delle  disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  marzo  2024,  n.  41,  recante
«Disposizioni in materia  di  riordino  del  settore  dei  giochi,  a
partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9
agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2,  primo
periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi  di  cui
al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»; 
  Ravvisata la necessita' di definire con regolamento  la  disciplina
generale  delle  lotterie  a   estrazione   istantanea,   anche   con
partecipazione  a  distanza,   e   di   rinviare   a   determinazioni
direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  la  disciplina
di dettaglio delle medesime entro  i  limiti  previsti  dal  presente
regolamento; 
  Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  959,  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 26 agosto 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400  del  1988,
effettuata con nota del 28 ottobre 2025, prot. n. 51818; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento individua la disciplina  generale  delle
lotterie  a  estrazione  istantanea,  anche  con   partecipazione   a
distanza, affidate in concessione, in virtu' della riserva statale di
cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n.  496  e  delle  singole
leggi di riferimento, a un  soggetto  privato  a  seguito  di  idonea
procedura di gara. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
          recante:  «Disciplina  delle  attivita'   di   giuoco»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118  del  22  maggio
          1948. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          novembre  1948,  n.  1677   recante   «L'approvazione   del
          regolamento   delle   lotterie   nazionali    "Solidarieta'
          Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1949. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1951,   n.   581   recante:   «Norme   regolamentari    per
          l'applicazione e l'esecuzione del  decreto  legislativo  14
          aprile 1948, n. 496, sulla disciplina  delle  attivita'  di
          giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del
          31 luglio 1951. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  26
          marzo 1990, n. 62 recante: «Norme in materia  di  lotterie,
          tombola   e   pesche.   Disciplina   degli   effetti    dei
          decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175 e 13 luglio  1989,  n.
          255», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  28
          marzo 1990: 
                «Art. 6. - 1.Il Ministro delle finanze e' autorizzato
          ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad
          estrazione   istantanea,   previa   adozione   di    idoneo
          regolamento da emanare entro centoventi giorni alla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
                2. Per la distribuzione e la  vendita  dei  biglietti
          delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione  istantanea   si
          applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di
          vendita   dei   biglietti    delle    lotterie    nazionali
          tradizionali.». 
              - Il decreto ministeriale  12  febbraio  1991,  n.  183
          recante:  «Il  regolamento  delle  lotterie  nazionali   ad
          estrazione  istantanea»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   Conti»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10  del  14  gennaio
          1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli interni a ciascuna amministrazione. 
                Accerta, anche in base all'esito di altri  controlli,
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          agli   obiettivi   stabiliti   dalla    legge,    valutando
          comparativamente costi,  modi  e  tempi  dello  svolgimento
          dell'azione amministrativa. La Corte definisce  annualmente
          i programmi e i criteri di riferimento del controllo  sulla
          base   delle   priorita'   previamente   deliberate   dalle
          competenti Commissioni parlamentari a norma dei  rispettivi
          regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il
          coordinamento  del  sistema  di  finanza  pubblica,   delle
          relazioni redatte dagli organi, collegiali  o  monocratici,
          che  esercitano  funzioni  di  controllo  o  vigilanza   su
          amministrazioni, enti  pubblici,  autorita'  amministrative
          indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. 
                Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano. 
                L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo  di
          ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita' di atti. 
                Del collegio viene chiamato a far parte  in  qualita'
          di relatore il magistrato che deferisce la  questione  alla
          sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   29-ter   del
          decreto-legge  31   dicembre   1996,   n.   669,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria  e
          contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
          per l'anno 1997», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          305 del 31  dicembre  1996,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 28 febbraio 1996, n. 30: 
                «Art. 29-ter (Disposizioni in materia di lotterie). -
          1. In caso di irregolarita' procedimentali  nelle  lotterie
          nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato
          un danno ai possessori dei biglietti,  il  Ministero  delle
          finanze e' autorizzato  a  definire  il  rapporto  anche  a
          titolo  transattivo,  sentita  una   commissione   nominata
          annualmente dal Ministro delle finanze, costituita  da  tre
          magistrati, e nel  rispetto  delle  norme  di  contabilita'
          generale dello Stato. 
                2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche  per
          le situazioni ancora in corso di definizione, fanno  carico
          al  fondo  di  riserva  delle  lotterie  nazionali  di  cui
          all'articolo 23 del regolamento approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,  n.  1677,  e
          successive modificazioni. 
                3. Le somme non riscosse dai  vincitori  di  lotterie
          nazionali sono attribuite all'erario.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999  n.  300,
          recante: «La riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  30
          settembre 2000, n. 268, recante: «Misure urgenti in materia
          di imposta sui redditi delle persone fisiche e  di  accise»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  novembre  2000,
          n.  280,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   23
          novembre 2000: 
                «Art.  7  (Disposizioni  finalizzate   all'incremento
          delle entrate dei giochi). - 1. Il Ministro  delle  finanze
          pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, i bandi per le  concessioni
          dell'esercizio  delle  lotterie   istantanee,   di   quelle
          tradizionali  e  dei  nuovi  giochi  introdotti  sino  alla
          medesima data. Non sono assimilabili alle  carte  valori  i
          biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare  rilasciati
          a  coloro  che  partecipano  alle  lotterie  o  ai   giochi
          suindicati.». 
                - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n.  18
          ottobre 2001, n. 383, recante: «I primi interventi  per  il
          rilancio   dell'economia»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001: 
              «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni  statali  in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in materia di organizzazione e gestione dei  giochi,  delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi: 
                  a) eliminazione di duplicazioni  e  sovrapposizione
          di competenze, con attribuzione delle predette funzioni  ad
          una struttura unitaria; 
                  b) individuazione della predetta  struttura  in  un
          organismo esistente, ovvero da  istituire  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
                2. I giochi, le scommesse ed i concorsi  a  premi  di
          cui al  comma  1  sono  disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza  di  razionalizzare  i  sistemi   informatici
          esistenti,  con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
          secondo, terzo e quarto  periodo,  della  legge  13  maggio
          1999,  n.  133.  La  posta  unitaria  di  partecipazione  a
          scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                Le modalita' tecniche dei giochi, delle  scommesse  e
          dei concorsi a premi sono comunque  stabilite  con  decreto
          dirigenziale. Sino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti emanati ai sensi del presente comma  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  legge   e   regolamentari
          vigenti». 
                3. Il personale addetto  alla  gestione  dell'imposta
          sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del  capo
          VI della presente legge, e' prioritariamente  addetto  alla
          realizzazione del piano straordinario  di  accertamento  di
          cui all'articolo 1, comma  7,  previa  adeguata  ed  idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia e delle finanze, senza oneri  finanziari  per
          l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore  dell'economia
          e delle finanze puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con
          universita'  degli   studi,   nonche'   avvalersi,   previa
          autorizzazione, per un periodo non  superiore  a  due  anni
          suscettibile   di    rinnovo,    di    personale    docente
          universitario, anche in posizione di  aspettativa  o  fuori
          ruolo. 
                4.  Con   le   modalita'   previste   dal   comma   4
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165,  dai  commi  2  e  3  dell'articolo  67  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  dai  regolamenti  di
          amministrazione delle agenzie fiscali,  nei  confronti  dei
          dirigenti  e  degli  altri   soggetti   appartenenti   alle
          strutture interessate dal riordino  previsto  dal  presente
          articolo puo' essere disposto unilateralmente il  passaggio
          ad altro incarico, fermo restando, fino alla  scadenza  del
          contratto, il trattamento economico previsto. 
                5.  L'articolo  2-quinquies  del   decreto-legge   27
          dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso  che
          le relative  disposizioni  si  applicano  a  tutti  i  beni
          immobili   compresi    nelle    saline    gia'    in    uso
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e
          dell'Ente tabacchi italiani, non destinati,  alla  data  di
          entrata in vigore della citata legge  n.  26  del  2001,  a
          riserva naturale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14
          dicembre 2001, n. 452, recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
          di oli usati, di giochi e scommesse, nonche'  sui  rimborsi
          IVA,  sulla  pubblicita'  effettuata  con  veicoli,   sulle
          contabilita'  speciali,  sui  generi  di   monopolio,   sul
          trasferimento   di   beni   demaniali,   sulla    giustizia
          tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale  della
          riscossione  dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti   ed
          associazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  301
          del 29 dicembre 2001, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2002, n. 16: 
                «Art.10 (Lotterie nazionali ad  estrazione  differita
          ed istantanea). - 1.Il  prezzo  di  vendita  dei  biglietti
          delle lotterie nazionali ad estrazione  differita  e  delle
          lotterie ad estrazione istantanea, indette dal  1°  gennaio
          2002, e' fissato, rispettivamente,  in  3,00  euro  e  1,50
          euro.». 
              - Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio
          2002,   n.   33,    recante:    «Regolamento    concernente
          l'affidamento delle attribuzioni in  materia  di  giochi  e
          scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1,  della  legge  n.
          383 del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
          del 15 marzo 2002. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49  del   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007: 
                «Art. 49 (Limitazioni  all'uso  del  contante  e  dei
          titoli al portatore). - 1. E' vietato il  trasferimento  di
          denaro contante e di titoli  al  portatore  in  euro  o  in
          valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti
          diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
          valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
          superiore a  3.000  euro.  Il  trasferimento  superiore  al
          predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo,  e'
          vietato anche quando  e'  effettuato  con  piu'  pagamenti,
          inferiori  alla  soglia,  che   appaiono   artificiosamente
          frazionati e puo' essere  eseguito  esclusivamente  per  il
          tramite di  banche,  Poste  italiane  S.p.a.,  istituti  di
          moneta elettronica e istituti di pagamento,  questi  ultimi
          quando prestano servizi di pagamento diversi da  quelli  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  numero  6),  del
          decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   11.   Il
          trasferimento effettuato per il tramite degli  intermediari
          bancari  e   finanziari   avviene   mediante   disposizione
          accettata per iscritto dagli  stessi,  previa  consegna  ai
          medesimi intermediari della somma in contanti. A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella  provincia  del  proprio  domicilio.  La
          comunicazione da parte  del  debitore  al  creditore  della
          predetta  accettazione   produce   gli   effetti   di   cui
          all'articolo 1277, primo comma, del codice  civile  e,  nei
          casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
          1210 del medesimo codice. 
                2. Per il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1),  numero  6),
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, la soglia e' di 1.000 euro. 
                3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
          in valuta,  svolta  dai  soggetti  iscritti  nella  sezione
          prevista dall'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.  3-bis.  A
          decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il
          divieto di cui al comma 1 e la soglia di  cui  al  comma  3
          sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal  1°
          gennaio 2023, il predetto divieto di  cui  al  comma  1  e'
          riferito alla cifra di 5.000 euro.  
                4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e  postali  sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
                5. Gli assegni bancari e postali emessi  per  importi
          pari o superiori a 1.000 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
                6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine
          del traente possono essere girati unicamente per  l'incasso
          a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
                7. Gli assegni circolari, vaglia postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
                8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari, di importo inferiore a  1.000  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
                9.  Il  richiedente  di  assegno  circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
                10. Per ciascun modulo di assegno bancario o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
                11.  I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare   le
          comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste Italiane S.p.A. i dati  identificativi  e  il  codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di assegni bancari o postali in  forma  libera  ovvero  che
          abbiano richiesto assegni  circolari  o  vaglia  postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
                12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
          disposizione  e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione   di
          libretti di deposito, bancari o postali, nominativi  ed  e'
          vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari  o
          postali al portatore che, ove esistenti, sono  estinti  dal
          portatore entro il 31 dicembre 2018. 
                13. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          concernenti la circolazione del contante e le modalita'  di
          circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
          trasferimenti in cui siano parte banche  o  Poste  Italiane
          S.p.A.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di
          pagamento,  nonche'  ai  trasferimenti   tra   gli   stessi
          effettuati  in  proprio  o  per  il  tramite   di   vettori
          specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 
                14.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai trasferimenti di  certificati  rappresentativi
          di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane  S.p.A.,
          SIM, SGR, SICAV,  SICAF  e  imprese  di  assicurazione  che
          operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma  1,
          CAP. 
                15.  Restano  ferme  le  disposizioni   relative   ai
          pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti  pubblici
          e alle erogazioni da questi comunque disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'   fatto   salvo   quanto   previsto
          all'articolo 494 del codice di procedura civile.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 1°
          luglio 2009,  n.  78,  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga  di  termini»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  1°  luglio  2009,  n.  150,  convertito  con
          modificazione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                «Art. 21  (Rilascio  di  concessioni  in  materia  di
          giochi).  -  1.  Per  garantire  la  tutela  di  preminenti
          interessi pubblici nelle attivita' di raccolta  del  gioco,
          qualora  attribuite  a  soggetti  estranei  alla   pubblica
          amministrazione, la gestione di queste attivita' e'  sempre
          affidata  in  concessione  attribuita,  nel  rispetto   dei
          principi e delle regole comunitarie e nazionali,  di  norma
          ad una pluralita' di  soggetti  scelti  mediante  procedure
          aperte,     competitive     e     non      discriminatorie.
          Conseguentemente,  per  assicurare  altresi'  la   maggiore
          concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
          della  raccolta  delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione
          istantanea  e  differita,  in  previsione  della   prossima
          scadenza della vigente concessione per l'esercizio di  tale
          forma di gioco, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato  avvia  le  procedure   occorrenti   per   conseguire
          tempestivamente   l'aggiudicazione    della    concessione,
          relativa anche alla  raccolta  a  distanza  delle  predette
          lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali
          e comunitari, individuati in numero comunque non  superiore
          a quattro e muniti di  idonei  requisiti  di  affidabilita'
          morale, tecnica ed economica. 
                2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio,
          comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto  ai  punti
          vendita per le  lotterie  ad  estrazione  istantanea,  pari
          all'11,90  per  cento  della  raccolta  e  valori  medi  di
          restituzione  della  raccolta  in  vincite,   per   ciascun
          concessionario aggiudicatario,  non  superiori  al  75  per
          cento. 
                3. La selezione concorrenziale  per  l'aggiudicazione
          della  concessione  e'  basata  sul  criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa,  nell'ambito  della  quale
          valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri: 
                  a)  rialzo  delle  offerte  rispetto  ad  una  base
          predefinita     che     assicuri,     comunque,     entrate
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          nell'anno 2009 e a 300  milioni  di  euro  nell'anno  2010,
          indipendentemente   dal   numero   finale   dei    soggetti
          aggiudicatari; 
                  b) offerta di standard qualitativi che garantiscano
          la piu' completa sicurezza dei consumatori  in  termini  di
          non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche'
          di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; 
                   c) capillarita' della distribuzione attraverso una
          rete  su  tutto  il  territorio  nazionale,  esclusiva  per
          concessionario, costituita da un  numero  non  inferiore  a
          10.000 punti vendita, da  attivare  entro  il  31  dicembre
          2010, fermo restando il divieto, a  pena  di  nullita',  di
          clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla
          liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 
                4. Le concessioni di cui al  comma  1,  eventualmente
          rinnovabili per non piu' di  una  volta,  hanno  la  durata
          massima  di   nove   anni,   suddivisi   in   due   periodi
          rispettivamente di cinque e quattro anni.  La  prosecuzione
          della concessione per il  secondo  periodo  e'  subordinata
          alla positiva valutazione dell'andamento della gestione  da
          parte dell'Amministrazione concedente, da  esprimere  entro
          il primo semestre del quinto anno di concessione. 
                5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale,
          le lotterie ad estrazione istantanea  indette  in  costanza
          della vigente concessione continuano ad essere  distribuite
          dalla rete esclusiva dell'attuale  concessionario,  che  le
          gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le
          regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato
          aggiudicatario anche della nuova concessione. 
                6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali
          ad estrazione differita restano in ogni caso  riservati  al
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   che   vi   provvede
          direttamente  ovvero  mediante  una   societa'   a   totale
          partecipazione pubblica. 
                7. Per  garantire  l'esito  positivo  della  concreta
          sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi  di  gioco
          costituiti  dal  controllo  remoto  del  gioco   attraverso
          videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro  il
          15  settembre  2009  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          avvia le procedure occorrenti per un nuovo  affidamento  in
          concessione della rete per la gestione telematica del gioco
          lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, prevedendo: 
                  a) l'affidamento  della  concessione  agli  attuali
          concessionari  che  ne  facciano  richiesta  entro  il   20
          novembre   2009   e    che    siano    stati    autorizzati
          all'installazione  dei  videoterminali,   con   conseguente
          prosecuzione  della  stessa  senza  alcuna   soluzione   di
          continuita'; 
                  b) l'affidamento  della  concessione  ad  ulteriori
          operatori di gioco, nazionali e comunitari,  di  dimostrata
          qualificazione morale, tecnica ed economica,  mediante  una
          selezione aperta  basata  sull'accertamento  dei  requisiti
          definiti dall'Amministrazione concedente  in  coerenza  con
          quelli   gia'   richiesti   e   posseduti   dagli   attuali
          concessionari. Gli operatori di cui alla presente  lettera,
          al pari dei concessionari di  cui  alla  lettera  a),  sono
          autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a  un
          massimo del 14 per cento del  numero  di  nulla  osta  gia'
          posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,
          lettera  a),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          e successive modificazioni, e a fronte  del  versamento  di
          euro 15.000 per ciascun terminale; 
                  c) la durata delle autorizzazioni all'installazione
          dei videoterminali, previste  dall'articolo  12,  comma  1,
          lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
          39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma. La perdita di  possesso
          dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo unico di cui al regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non
          determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite. 
                8.  All'articolo  12,  comma  1,  lettera   l),   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero
          5) e' sostituito dal seguente: "5) le modalita' con cui  le
          autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di  cui
          al  numero  4)  possono  essere  cedute  tra   i   soggetti
          affidatari della concessione e possono essere  prestate  in
          garanzia per operazioni  connesse  al  finanziamento  della
          loro  acquisizione  e   delle   successive   attivita'   di
          installazione". 
                9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno
          2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
          "5. Al fine  di  incrementare  l'efficienza  e  l'efficacia
          dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione
          fiscale, con particolare riferimento al settore  del  gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita' di controllo sul territorio, e di  utilizzare  le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale dell'amministrazione  finanziaria  a  cura  della
          Scuola di cui  al  presente  articolo,  ferme  restando  le
          riduzioni    degli    assetti    organizzativi    stabilite
          dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni  organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie fiscali possono essere  rideterminate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri,  diminuendo,  in
          misura equivalente  sul  piano  finanziario,  la  dotazione
          organica del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita prioritariamente  nei  ruoli  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie  interessate
          dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
          primo periodo del presente comma, anche mediante  procedure
          selettive.5-bis.  Agli  eventuali   oneri   derivanti   dal
          transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei  limiti
          delle  risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma  14,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286;  le
          predette  risorse  sono  utilizzate  secondo  le  modalita'
          previste  dall'articolo  1,  comma  530,  della  legge   27
          dicembre  2006,  n.  296.  Il  personale  interessato   dal
          transito di cui al comma 5 e' destinatario di  un  apposito
          programma di riqualificazione da effettuare a valere e  nei
          limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della
          Scuola di cui al presente articolo". 
                10. All'articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta
          la seguente: "p-bis) disporre, in via sperimentale  e  fino
          al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente". 
                11. Al fine di consentire la parita'  di  trattamento
          tra i soggetti che parteciperanno alle  selezioni  previste
          dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo,
          qualora il nuovo  aggiudicatario  sia  gia'  concessionario
          dello  specifico  gioco,  il  trasferimento  in  proprieta'
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti
          i  beni  materiali  e  immateriali  costituenti   la   rete
          distributiva fisica, previsto dalle concessioni in  essere,
          e' differito alla scadenza della convenzione di concessione
          sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione. 
                12. Relativamente al gioco istituito dal  regolamento
          di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  31  gennaio
          2000, n. 29, e' possibile  adottare  ulteriori  formule  di
          gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di  100
          numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi,  e  stabilire,  per
          tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale  in
          misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate,  la
          percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura
          non inferiore al  70  per  cento  della  raccolta  di  ogni
          partita  e  il  compenso  dell'affidatario  del   controllo
          centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per  cento
          del valore delle cartelle acquistate. 
                13. Il termine di pagamento dell'imposta unica  sulle
          scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle
          corse dei cavalli e' stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31
          ottobre con riferimento all'imposta  unica  dovuta  per  il
          periodo  da  aprile  dell'anno   precedente   a   settembre
          dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31
          ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica
          dovuta per il periodo da  ottobre  dell'anno  precedente  a
          marzo dell'anno in corso e per quella dovuta  da  aprile  a
          settembre dell'anno in corso». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 luglio
          2009, n. 88, recante: «Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2008»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009: 
                «Art. 24  (Adeguamento  comunitario  di  disposizioni
          tributarie). - 1. Il comma 3 dell'articolo 27  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e' sostituito dal seguente: 
                  "3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
          gli utili pagati  ad  azionisti  di  risparmio.  L'aliquota
          della ritenuta e' ridotta all' 11  per  cento  sugli  utili
          corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I  soggetti  non
          residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai  fondi
          pensione di cui al periodo precedente e dalle  societa'  ed
          enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto  al  rimborso,
          fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della   ritenuta,
          dell'imposta che dimostrino di aver  pagato  all'estero  in
          via definitiva sugli stessi utili  mediante  certificazione
          del competente ufficio fiscale dello Stato estero". 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. 
                3.  Fino  all'emanazione  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi   dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 27  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
          dal comma 1  del  presente  articolo,  gli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  sono  quelli
          inclusi nella lista di cui al decreto  del  Ministro  delle
          finanze  4  settembre  1996,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  emanato   in
          attuazione dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
                4. Nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a)  all'articolo  7,  quarto  comma,   la   lettera
          f-quinquies) e' sostituita dalla seguente: 
                    "f-quinquies) le prestazioni di  intermediazione,
          relative ad  operazioni  diverse  da  quelle  di  cui  alla
          lettera  d)  del  presente  comma  e  da  quelle   di   cui
          all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1993,  n.  427,  si  considerano  effettuate   nel
          territorio  dello  Stato  quando  le   operazioni   oggetto
          dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a  meno
          che non siano commesse da  soggetto  passivo  in  un  altro
          Stato membro dell'Unione europea; le  suddette  prestazioni
          si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
          Stato se  il  committente  delle  stesse  e'  ivi  soggetto
          passivo  d'imposta,  sempre  che  le  operazioni   cui   le
          intermediazioni  si  riferiscono   siano   effettuate   nel
          territorio della Comunita'"; 
                  b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  13  (Base  imponibile).  -   1.  La   base
          imponibile delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di
          servizi  e'  costituita  dall'ammontare   complessivo   dei
          corrispettivi dovuti al cedente  o  prestatore  secondo  le
          condizioni contrattuali, compresi  gli  oneri  e  le  spese
          inerenti all'esecuzione e i  debiti  o  altri  oneri  verso
          terzi accollati al cessionario o al committente,  aumentato
          delle   integrazioni   direttamente    connesse    con    i
          corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
                    2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi  sono
          costituiti: 
                    a) per le cessioni di beni e  le  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  atto  della  pubblica   autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato; 
                    b) per i passaggi  di  beni  dal  committente  al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al  numero  3)   del   secondo   comma   dell'articolo   2,
          rispettivamente  dal  prezzo  di   vendita   pattuito   dal
          commissionario, diminuito della provvigione, e  dal  prezzo
          di acquisto pattuito dal  commissionario,  aumentato  della
          provvigione; per le prestazioni di servizi rese o  ricevute
          dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
          del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
          di  fornitura  del  servizio   pattuito   dal   mandatario,
          diminuito della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  del
          servizio   ricevuto   dal   mandatario,   aumentato   della
          provvigione; 
                    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
          del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo  di  acquisto
          o, in mancanza, dal prezzo di costo  dei  beni  o  di  beni
          simili, determinati nel momento in cui si  effettuano  tali
          operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
          al secondo periodo del terzo comma dell'articolo  3,  dalle
          spese sostenute dal soggetto passivo per  l'esecuzione  dei
          servizi medesimi; 
                    d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di
          cui all'articolo 11, dal valore  normale  dei  beni  e  dei
          servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; 
                    e) per le cessioni di beni  vincolati  al  regime
          della  temporanea  importazione,  dal  corrispettivo  della
          cessione  diminuito  del  valore   accertato   dall'ufficio
          doganale all'atto della temporanea importazione. 
                    3. In deroga al comma 1: 
                    a) per le operazioni  imponibili  effettuate  nei
          confronti di un  soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'articolo 19, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'articolo 36-bis, la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo inferiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono   effettuate   da   societa'   che   direttamente    o
          indirettamente   controllano   tale   soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
                    b) per le  operazioni  esenti  effettuate  da  un
          soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del   diritto   alla
          detrazione e' limitato a norma del  comma  5  dell'articolo
          19, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei
          beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo  inferiore
          a tale valore  e  se  le  operazioni  sono  effettuate  nei
          confronti di societa'  che  direttamente  o  indirettamente
          controllano tale  soggetto,  ne  sono  controllate  o  sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto
          soggetto; 
                    c) per  le  operazioni  imponibili,  nonche'  per
          quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
          effettuate da un soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'articolo 19, la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo superiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono effettuate nei confronti di societa' che  direttamente
          o  indirettamente  controllano  tale  soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
                    d)  per  la  messa  a  disposizione  di   veicoli
          stradali a motore nonche' delle  apparecchiature  terminali
          per  il  servizio   radiomobile   pubblico   terrestre   di
          telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione
          effettuata dal datore di lavoro nei confronti  del  proprio
          personale dipendente la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei servizi se e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore. 
                    4.  Ai  fini  della  determinazione  della   base
          imponibile i corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri
          sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio
          del giorno in cui e' stata effettuata  l'operazione  e,  in
          mancanza, secondo il cambio  del  giorno  antecedente  piu'
          prossimo. 
                    5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per
          il cui acquisto  o  importazione  la  detrazione  e'  stata
          ridotta  ai  sensi  dell'articolo  19-bis.1  o   di   altre
          disposizioni  di   indetraibilita'   oggettiva,   la   base
          imponibile e' determinata moltiplicando per la  percentuale
          detraibile  ai  sensi  di   tali   disposizioni   l'importo
          determinato ai sensi dei commi precedenti"; 
                  c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 14 (Determinazione del valore normale).  - 
          1. Per valore normale si intende l'intero  importo  che  il
          cessionario  o  il  committente,  al  medesimo  stadio   di
          commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di
          beni o la  prestazione  di  servizi,  dovrebbe  pagare,  in
          condizioni  di  libera  concorrenza,  ad   un   cedente   o
          prestatore indipendente per ottenere i beni  o  servizi  in
          questione  nel  tempo  e  nel  luogo  di  tale  cessione  o
          prestazione. 
                    2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni
          o prestazioni di servizi analoghe, per  valore  normale  si
          intende: 
                    a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto
          dei beni o di beni simili o,  in  mancanza,  il  prezzo  di
          costo, determinati nel momento in cui  si  effettuano  tali
          operazioni; 
                    b)  per  le  prestazioni  di  servizi,  le  spese
          sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi
          medesimi. 
                    3. Per le operazioni indicate  nell'articolo  13,
          comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  sono  stabiliti  appositi  criteri   per
          l'individuazione del valore normale"; 
                  d) all'articolo 17, il terzo  comma  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "Gli obblighi relativi alle cessioni  di  beni  e
          alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
          Stato  da  soggetti  non  residenti,  che  non   si   siano
          identificati direttamente ai  sensi  dell'articolo  35-ter,
          ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
          secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
          residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
          o utilizzano i servizi nell'esercizio di  imprese,  arti  o
          professioni. La disposizione non si  applica  relativamente
          alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
          comma, lettera f), effettuate  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti  o  con  stabili  organizzazioni   operanti   nei
          territori esclusi a norma  del  primo  comma,  lettera  a),
          dello  stesso  articolo  7.  Gli  obblighi  relativi   alle
          cessioni  di  cui  all'articolo  7,  secondo  comma,  terzo
          periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo
          7,  quarto  comma,  lettere  d)  e  f-quinquies),  rese  da
          soggetti  non  residenti   a   soggetti   domiciliati   nel
          territorio dello Stato, a soggetti ivi  residenti  che  non
          abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a  stabili
          organizzazioni  in  Italia  di   soggetti   domiciliati   e
          residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari  e  dai
          committenti medesimi  qualora  agiscano  nell'esercizio  di
          imprese, arti o professioni"; 
                  e)  all'articolo  38-ter,  primo  comma,  il  primo
          periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati
          e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non
          si siano identificati direttamente ai  sensi  dell'articolo
          35-ter e che non  abbiano  nominato  un  rappresentante  ai
          sensi del  secondo  comma  dell'articolo  17,  assoggettati
          all'imposta nello Stato in cui  hanno  il  domicilio  o  la
          residenza, che non hanno effettuato operazioni  in  Italia,
          ad eccezione delle  prestazioni  di  trasporto  e  relative
          prestazioni   accessorie   non    imponibili    ai    sensi
          dell'articolo  9,   nonche'   delle   operazioni   indicate
          nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e  settimo,  e
          nell'articolo 74, commi settimo  ed  ottavo,  del  presente
          decreto e nell'articolo 44, comma 2, del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  possono  ottenere,  in
          relazione  a  periodi  inferiori  all'anno,   il   rimborso
          dell'imposta, se detraibile a norma  dell'articolo  19  del
          presente decreto, relativa ai  beni  mobili  e  ai  servizi
          importati o acquistati, sempreche' di  importo  complessivo
          non inferiore a duecento euro"; 
                  f) all'articolo 54, il terzo  comma  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi  allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche' da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso". 
                5. Il primo comma dell'articolo 39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "Per i  redditi  d'impresa  delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
                    a) se gli elementi indicati  nella  dichiarazione
          non corrispondono a quelli  del  bilancio,  del  conto  dei
          profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di  cui
          al comma 1 dell'articolo 3; 
                    b) se non sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
                    c)   se   l'incompletezza,    la    falsita'    o
          l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
          nei relativi allegati risulta in modo certo e  diretto  dai
          verbali e dai questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del
          primo comma  dell'articolo  32,  dagli  atti,  documenti  e
          registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero  3)  dello
          stesso  comma,  dalle  dichiarazioni  di   altri   soggetti
          previste negli articoli 6 e  7,  dai  verbali  relativi  ad
          ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da
          altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; 
                    d)   se   l'incompletezza,    la    falsita'    o
          l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
          nei  relativi   allegati   risulta   dall'ispezione   delle
          scritture  contabili  e  dalle  altre  verifiche   di   cui
          all'articolo 33 ovvero  dal  controllo  della  completezza,
          esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla
          scorta  delle  fatture  e  degli  altri  atti  e  documenti
          relativi all'impresa  nonche'  dei  dati  e  delle  notizie
          raccolti dall'ufficio nei modi previsti  dall'articolo  32.
          L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di
          passivita' dichiarate e' desumibile  anche  sulla  base  di
          presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
          concordanti". 
                6. Il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo 14, comma 3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal comma 4, lettera c), del presente  articolo,
          e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. Fino  alla  data  dalla  quale
          trovano applicazione le disposizioni del  suddetto  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa  a
          disposizione di veicoli stradali  a  motore  da  parte  del
          datore di lavoro nei confronti del personale dipendente  si
          assume come  valore  normale  quello  determinato  a  norma
          dell'articolo 51, comma 4,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  comprensivo
          delle somme eventualmente trattenute  al  dipendente  e  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto  compresa  in  detto
          importo. 
                7.  Nel  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 38: 
                    1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
                    "4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  costituiscono  prodotti   soggetti   ad   accisa
          l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi  lavorati  ed  i
          prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema  di
          distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica,  quali
          definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore"; 
                    2) al comma 5, la lettera c) e' sostituita  dalla
          seguente: 
                    "c) gli acquisti di beni, diversi  dai  mezzi  di
          trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,  effettuati
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell'articolo 19,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui  all'articolo  34  dello  stesso
          decreto  che  non   abbiano   optato   per   l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui
          all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. 
                    L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa"; 
                  b) all'articolo 40: 
                    1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: 
                    a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  a
          quelle di beni da installare, montare o assiemare ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                    b) alle  cessioni  di  beni,  diversi  da  quelli
          soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello  Stato,
          fino  ad  un  ammontare  nel  corso  dell'anno  solare  non
          superiore a 35.000 euro e sempreche' tale  limite  non  sia
          stato superato nell'anno precedente.  La  disposizione  non
          opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte
          di soggetti passivi in altro Stato  membro  che  hanno  ivi
          optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello
          Stato"; 
                    2) il comma 8 e' abrogato; 
                    3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                    "9. Non si considerano effettuate nel  territorio
          dello   Stato   le   cessioni   intracomunitarie   di   cui
          all'articolo 41 nonche'  le  prestazioni  di  servizio,  le
          prestazioni   di   trasporto    intracomunitario,    quelle
          accessorie e le prestazioni di intermediazione  di  cui  ai
          commi 4-bis, 5 e 6 rese a  soggetti  passivi  d'imposta  in
          altro Stato membro"; 
                  c) all'articolo 41,  comma  1,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b)  le  cessioni  in  base  a   cataloghi,   per
          corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
          ad accisa, spediti o trasportati  dal  cedente  o  per  suo
          conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti  intracomunitari  e  che  non  hanno  optato   per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare, montare o assiemare ai sensi della lettera  c).
          La disposizione non  si  applica  altresi'  se  l'ammontare
          delle cessioni effettuate in  altro  Stato  membro  non  ha
          superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
          in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore  ammontare
          al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
          34  della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre  2006.  In  tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per
          l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
          comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   relativa   all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          della  prima  operazione  non  imponibile.   L'opzione   ha
          effetto,  se  esercitata   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in  corso  e,
          negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino  a
          quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
          del biennio successivo all'anno solare nel corso del  quale
          e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso"; 
                  d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 43 (Base imponibile ed aliquota). -  1. Per
          gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile  e'
          determinata secondo le disposizioni di  cui  agli  articoli
          13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  Per  i  beni
          soggetti ad accisa concorre a formare  la  base  imponibile
          anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o  esigibile
          in dipendenza dell'acquisto. 
                    2.  La  base  imponibile,  nell'ipotesi  di   cui
          all'articolo  40,  comma  2,  primo  periodo,  e'   ridotta
          dell'ammontare assoggettato ad imposta nello  Stato  membro
          di destinazione del bene. 
                    3.  Ai  fini  della  determinazione  della   base
          imponibile i corrispettivi, le spese e  gli  oneri  di  cui
          all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, in valuta  estera  sono  computati
          secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di
          effettuazione  dell'operazione  o,  in  mancanza  di   tale
          indicazione, della data della fattura. 
                    4. Per le introduzioni di  cui  all'articolo  38,
          comma 3, lettera b), e per gli invii  di  cui  all'articolo
          41, comma 2, lettera c), la base imponibile  e'  costituita
          dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di  costo
          dei beni o di beni simili, determinati nel momento  in  cui
          si effettuano tali operazioni. 
                    5. Per gli acquisti intracomunitari  di  beni  si
          applica   l'aliquota   relativa   ai   beni,   secondo   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  16  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
                  e) all'articolo 44, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: 
                    a)  per  le  cessioni   di   cui   al   comma   7
          dell'articolo   38,   dal   cessionario    designato    con
          l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46,  47
          e 50, comma 6; 
                    b) per le prestazioni  di  cui  all'articolo  40,
          commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta  non
          residenti,  dal  committente  se   soggetto   passivo   nel
          territorio dello Stato"; 
                  f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.   46   (Fatturazione    delle    operazioni
          intracomunitarie). -  1. La fattura  relativa  all'acquisto
          intracomunitario  deve  essere  numerata  e  integrata  dal
          cessionario   o   committente   con    l'indicazione    del
          controvalore  in  euro  del  corrispettivo  e  degli  altri
          elementi  che  concorrono  a  formare  la  base  imponibile
          dell'operazione,  espressi  in   valuta   estera,   nonche'
          dell'ammontare dell'imposta, calcolata  secondo  l'aliquota
          dei beni o servizi acquistati. La disposizione  si  applica
          anche  alle  fatture  relative  alle  prestazioni  di   cui
          all'articolo 40, commi  4-bis,  5  e  6,  rese  a  soggetti
          passivi d'imposta nel territorio dello Stato.  Se  trattasi
          di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
          non  imponibile   o   esente,   in   luogo   dell'ammontare
          dell'imposta nella fattura deve essere indicato  il  titolo
          unitamente alla relativa norma. 
                    2.  Per  le  cessioni  intracomunitarie  di   cui
          all'articolo 41 e per le prestazioni  di  cui  all'articolo
          40, commi 4-bis, 5 e  6,  non  soggette  all'imposta,  deve
          essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   con   l'indicazione,   in    luogo    dell'ammontare
          dell'imposta, che trattasi di operazione non  imponibile  o
          non  soggetta  all'imposta,  con  la  specificazione  della
          relativa  norma.  La   fattura   deve   inoltre   contenere
          l'indicazione del  numero  di  identificazione  attribuito,
          agli  effetti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   al
          cessionario   o   committente   dallo   Stato   membro   di
          appartenenza; in caso di consegna del bene  al  cessionario
          di questi in  diverso  Stato  membro,  dalla  fattura  deve
          risultare specifico riferimento. La fattura emessa  per  la
          cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro
          in  altro  Stato   membro,   acquistati   senza   pagamento
          dell'imposta a norma dell'articolo  40,  comma  2,  secondo
          periodo,  deve  contenere  il  numero  di   identificazione
          attribuito   al   cessionario   dallo   Stato   membro   di
          destinazione dei beni e la designazione dello stesso  quale
          debitore dell'imposta. 
                    3. La fattura di cui al comma 2, se  trattasi  di
          beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o  per  suo
          conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c),  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro,  deve  recare   anche
          l'indicazione del numero  di  identificazione  allos  tesso
          attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni  di  beni
          in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,  di  cui
          all'articolo 41, comma 1, lettera b),  non  si  applica  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 
                    4. Se la cessione  riguarda  mezzi  di  trasporto
          nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono
          essere indicati  anche  i  dati  di  identificazione  degli
          stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio  di
          imprese, arti  e  professioni  tiene  luogo  della  fattura
          l'atto  relativo  alla  cessione  o  altra   documentazione
          equipollente. 
                    5. Il cessionario o committente  di  un  acquisto
          intracomunitario di cui  all'articolo  38,  commi  2  e  3,
          lettere b) e c), o committente  delle  prestazioni  di  cui
          all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la
          relativa fattura entro  il  mese  successivo  a  quello  di
          effettuazione dell'operazione deve emettere entro  il  mese
          seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma  1
          con  l'indicazione  anche  del  numero  di  identificazione
          attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto,
          al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
          se ha  ricevuto  una  fattura  indicante  un  corrispettivo
          inferiore a quello reale deve emettere fattura  integrativa
          entro il quindicesimo giorno successivo alla  registrazione
          della fattura originaria"; 
                  g) all'articolo 50, il comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "1.   Le   cessioni   intracomunitarie   di   cui
          all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le
          prestazioni di cui all'articolo 40, commi  4-bis,  5  e  6,
          sono  effettuate  senza   applicazione   dell'imposta   nei
          confronti dei cessionari  e  dei  committenti  che  abbiano
          comunicato  il  numero  di  identificazione   agli   stessi
          attribuito dallo Stato membro di appartenenza"; 
                  h) all'articolo 50, il comma 3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "3.  Chi  effettua  acquisti  intracomunitari   o
          commette le  prestazioni  di  cui  all'articolo  40,  commi
          4-bis,  5  e  6,  soggetti  all'imposta   deve   comunicare
          all'altra parte contraente il  proprio  numero  di  partita
          IVA,  come  integrato   agli   effetti   delle   operazioni
          intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di  acquisto  di
          mezzi di trasporto nuovi da parte di  persone  fisiche  non
          operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni". 
                8. Le disposizioni di cui al comma 4,  lettere  b)  e
          c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle  operazioni
          effettuate dal sessantesimo giorno successivo a  quello  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                9. Le altre disposizioni di cui ai commi  4  e  7  si
          applicano a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge; tuttavia, per le operazioni effettuate  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata  gia'  applicata
          la disciplina risultante da tali disposizioni, resta  fermo
          il trattamento fiscale applicato. 
                10. Il Governo, entro il termine di cui  all'articolo
          1, comma 1, ultimo  periodo,  della  presente  legge,  puo'
          adottare  decreti   legislativi   contenenti   disposizioni
          modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da  4
          a 9 del presente articolo, al fine di effettuare  ulteriori
          coordinamenti con  la  normativa  comunitaria  in  tema  di
          imposta sul valore aggiunto. 
                11. Al fine di contrastare in  Italia  la  diffusione
          del gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire  la
          tutela dei consumatori e dell'ordine  pubblico,  la  tutela
          dei  minori  e  la  lotta  al  gioco   minorile   ed   alle
          infiltrazioni della criminalita'  organizzata  nel  settore
          dei giochi, tenuto conto del monopolio statale  in  materia
          di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  14
          aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e  49
          del Trattato CE, oltre che  delle  disposizioni  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
          discriminazione,     necessita',     proporzionalita'     e
          trasparenza, i commi da  12  a  26  del  presente  articolo
          recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
          distanza dei seguenti giochi: 
                  a) scommesse, a quota fissa e a  totalizzatore,  su
          eventi, anche simulati, sportivi, inclusi  quelli  relativi
          alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; 
                  b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; 
                  c) giochi di ippica nazionale; 
                  d) giochi di abilita'; 
                  e) scommesse a quota fissa con interazione  diretta
          tra i giocatori; 
                  f) bingo; 
                  g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
                  h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 
                12. La disciplina dei giochi di cui al  comma  11  e'
          introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
          degli articoli 16 della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
          n. 383, e  successive  modificazioni.  Nel  rispetto  della
          predetta  disciplina,  con  provvedimenti   del   direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi,  alla
          definizione delle condizioni  generali  di  gioco  e  delle
          relative regole  tecniche,  anche  d'infrastruttura,  della
          posta unitaria di  partecipazione  al  gioco,  anche  sotto
          forma di prezzo di acquisto del  titolo  di  legittimazione
          alla  partecipazione  al  gioco,  nonche'  della   relativa
          variazione   in   funzione   dell'andamento   del    gioco,
          considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
          individuazione della misura di aggi, diritti o proventi  da
          corrispondere  in  caso  di  organizzazione  indiretta  del
          gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
          imposte, nell'ambito  della  misura  massima  prevista  per
          ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. 
                13. L'esercizio e la raccolta a  distanza  di  uno  o
          piu' dei giochi di cui al comma 11, lettere  da  a)  a  f),
          ferma  la  facolta'   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma  26,  in
          funzione delle effettive esigenze di mercato, in un  numero
          massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera  a)
          del  presente  comma  da  attribuire  in  fase   di   prima
          applicazione, e' consentito: 
                  a) ai soggetti in  possesso  dei  requisiti  e  che
          assumono  gli  obblighi  di  cui  al  comma  15,  ai  quali
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          attribuisce concessione per la durata di nove anni; 
                  b) ai soggetti che, alla data di entrata in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe. 
                14. L'esercizio e la raccolta a distanza  dei  giochi
          di cui al comma 11, lettere g) e h), sono  effettuati  fino
          alla  data  di  scadenza  delle  relative  concessioni  dai
          soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
          legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e
          lo  sviluppo  dei  medesimi   giochi.   Su   autorizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11,  lettere
          g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
          13 ai quali i titolari unici di  concessione  abbiano  dato
          licenza con la previsione  di  un  aggio  non  inferiore  a
          quello percepito dai  titolari  di  punti  di  vendita  dei
          medesimi giochi  che  fanno  parte  della  rete  fisica  di
          raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 
                15. La concessione richiesta dai soggetti di  cui  al
          comma 13, lettera a),  e'  rilasciata  subordinatamente  al
          rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: 
                  a)  esercizio  dell'attivita'  di  gestione  e   di
          raccolta di giochi, anche a distanza, in  uno  degli  Stati
          dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
          operativa,  sulla  base  di  valido  ed   efficace   titolo
          abilitativo  rilasciato  secondo  le  disposizioni  vigenti
          nell'ordinamento  di   tale   Stato,   con   un   fatturato
          complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore  ad
          euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due  esercizi  chiusi
          anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
                  b) fuori dai casi di cui alla lettera a),  possesso
          di una capacita' tecnico-infrastrutturale non  inferiore  a
          quella richiesta dal capitolato  tecnico  sottoscritto  dai
          soggetti di cui al comma  16,  lettera  b),  comprovata  da
          relazione tecnica sottoscritta  da  soggetto  indipendente,
          nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato di una garanzia bancaria  ovvero  assicurativa,  a
          prima richiesta  e  di  durata  biennale,  di  importo  non
          inferiore ad euro 1.500.000; 
                  c) costituzione in forma giuridica di  societa'  di
          capitali, con sede legale in uno degli Stati  dello  Spazio
          economico  europeo,   anteriormente   al   rilascio   della
          concessione   ed   alla   sottoscrizione   della   relativa
          convenzione accessiva; 
                  d)  possesso  da  parte   del   presidente,   degli
          amministratori  e  dei   procuratori   dei   requisiti   di
          affidabilita'    e    professionalita'    richiesti    alle
          corrispondenti figure dei soggetti  di  cui  al  comma  16,
          lettera b); 
                  e)  residenza  delle  infrastrutture  tecnologiche,
          hardware e software, dedicate  alle  attivita'  oggetto  di
          concessione in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico
          europeo; 
                  f)  versamento  all'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato di un corrispettivo una  tantum,  per  la
          durata della concessione e a titolo di contributo spese per
          la gestione tecnica  ed  amministrativa  dell'attivita'  di
          monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,  piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite ai giochi di cui  al
          comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite al gioco di  cui  al
          comma 11, lettera f); 
                  g) sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  di  cui  al
          comma 17. 
                16. I soggetti di cui al comma 13,  lettera  b),  che
          chiedono la concessione per l'esercizio  e  la  raccolta  a
          distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
          al fine di ampliare ovvero completare la gamma  dei  giochi
          per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio  e
          alla  raccolta  a  distanza,  versano   all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato  il  contributo  di  cui  al
          comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: 
                  a) euro 300.000,  per  i  concessionari  del  gioco
          previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31  gennaio  2000,  n.  29,  relativamente  a
          domande di concessione riferite ai giochi di cui  al  comma
          11, lettere da a) ad e); 
                  b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio  a
          distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e all'articolo 38, comma  4,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione
          riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); 
                  c) euro 350.000, per i concessionari  di  rimanenti
          giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta  a  distanza,
          relativamente a domande di concessione riferite  ai  giochi
          di cui al comma 11, lettere da a) a f). 
                17. La sottoscrizione della domanda  di  concessione,
          il cui modello  e'  reso  disponibile  dall'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato  sul  proprio  sito  web,
          implica  altresi'  l'assunzione  da  parte   del   soggetto
          richiedente dei seguenti  obblighi  valevoli  per  l'intera
          durata della concessione: 
                  a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato,  della  persistenza  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
          a) a e); 
                  b) comunicazione all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai  requisiti
          ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); 
                  c) accesso dei  giocatori  all'area  operativa  del
          sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi
          di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente  sub
          registrazione telematica  da  parte  del  sistema  centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
                  d) esclusione dei consumatori residenti  in  Italia
          dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
          f),  attraverso  siti  diversi  da   quelli   gestiti   dai
          concessionari  in  aderenza   a   quanto   previsto   dalla
          concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
          direttamente  ovvero  attraverso   societa'   controllanti,
          controllate o collegate; 
                  e)  adozione  ovvero  messa   a   disposizione   di
          strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero  per
          l'autoesclusione dal gioco,  l'esclusione  dall'accesso  al
          gioco  da  parte  di  minori,  nonche'  l'esposizione   del
          relativo divieto in modo visibile negli  ambienti  virtuali
          di gioco gestiti dal concessionario; 
                  f)  promozione  di  comportamenti  responsabili  di
          gioco  e  vigilanza  sulla  loro  adozione  da  parte   dei
          giocatori, nonche'  di  misure  a  tutela  del  consumatore
          previste  dal  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                  g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta  dei
          giochi di  cui  al  comma  11,  svolgimento  dell'eventuale
          attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
          canale prescelto; 
                  h)     trasmissione     al     sistema     centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          informazioni anonime  relative  alle  singole  giocate,  ai
          prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli  conti  di
          gioco, ai relativi saldi, nonche',  utilizzando  protocolli
          di    comunicazione     stabiliti     con     provvedimento
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  ai
          movimenti, da identificare con apposita codifica,  relativi
          ad attivita' di gioco  effettuate  dal  giocatore  mediante
          canali che non prevedono la sub registrazione da parte  del
          sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato; 
                  i)  messa  a  disposizione,  nei  tempi  e  con  le
          modalita'  indicati   dall'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti  i
          documenti e le informazioni occorrenti  per  l'espletamento
          delle attivita' di vigilanza  e  controllo  della  medesima
          Amministrazione; 
                  l)  consenso   all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di  Stato  per  l'accesso,  nei  tempi  e  con  le
          modalita' indicati dalla stessa  Amministrazione,  di  suoi
          dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini
          di  controllo  e  ispezione,  nonche',  ai  medesimi  fini,
          impegno di  massima  assistenza  e  collaborazione  a  tali
          dipendenti o incaricati; 
                  h) utilizzo di conti  correnti  bancari  o  postali
          dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti  di
          gioco di titolarita' dei giocatori. 
                18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          effettua l'istruttoria delle domande di  concessione  entro
          novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete  di
          tutta la documentazione occorrente  per  il  riscontro  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
          incompletezza   della   domanda   ovvero   della   relativa
          documentazione, il termine e' sospeso fino alla data  della
          sua regolarizzazione. Il termine e'  altresi'  sospeso,  in
          caso di richiesta di  integrazioni  documentali  ovvero  di
          chiarimenti  chiesti  dall'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato, dalla data della richiesta e  fino  alla
          loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi  ai
          requisiti ovvero alle condizioni di cui  al  comma  15  non
          possono      essere       attestati       nella       forma
          dell'autocertificazione    ovvero    della    dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
          termine  per   l'istruttoria   senza   l'adozione   di   un
          provvedimento     conclusivo     espresso     da      parte
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          domanda di concessione si intende respinta. 
                19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
          11 e' subordinata alla stipula, anche per  via  telematica,
          di un contratto di conto di gioco tra  il  giocatore  e  il
          concessionario. Lo schema di riferimento del  contratto  di
          conto  di  gioco,  reso  disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato sul  proprio  sito  web,  e'
          predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni  minime,
          cui restano senz'altro soggetti i  contratti  di  conto  di
          gioco in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                  a) accettazione da parte del  concessionario  della
          regolazione del contratto  secondo  la  legge  dello  Stato
          italiano e che italiano  sia  il  foro  competente  per  le
          eventuali controversie, nel rispetto  delle  norme  vigenti
          anche di fonte comunitaria,  con  esclusione  di  forme  di
          risoluzione arbitrale delle controversie medesime; 
                  b) utilizzo del conto di gioco in osservanza  delle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231,  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
          la relativa esecuzione; 
                  c) unicita' del contratto di  conto  di  gioco  con
          ciascun giocatore, divieto di utilizzazione  del  conto  di
          gioco di un giocatore per la raccolta  o  l'intermediazione
          di giocate altrui, improduttivita' di frutti del  conto  di
          gioco per il giocatore, nonche'  gratuita'  della  relativa
          utilizzazione per il giocatore; 
                  d) indisponibilita'  da  parte  del  concessionario
          delle somme depositate sul conto di gioco, fatte  salve  le
          operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
          all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; 
                  e)   tempestiva   contabilizzazione   e   messa   a
          disposizione al giocatore delle vincite  e  delle  relative
          somme,  comunque  non  oltre  un'ora  dalla  certificazione
          ufficiale del  verificarsi  dell'evento  che  determina  la
          vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista  dal
          regolamento di un singolo gioco; 
                  f) accredito al giocatore, entro e non oltre  sette
          giorni dalla  richiesta  e  con  valuta  corrispondente  al
          giorno della richiesta, delle somme giacenti sul  conto  di
          gioco di cui  il  giocatore  chieda  al  concessionario  il
          prelievo; 
                  g) durata del  contratto  di  conto  di  gioco  non
          superiore alla data di scadenza della concessione; 
                  h) informativa relativa  al  trattamento  dei  dati
          personali rispettosa della normativa vigente in materia; 
                  i)  assenso  preventivo   ed   incondizionato   del
          giocatore alla trasmissione  da  parte  del  concessionario
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  su
          richiesta di quest'ultima, di  tutti  i  dati  relativi  ai
          movimenti e ai saldi del conto di gioco; 
                  l) devoluzione  all'erario  dell'intero  saldo  del
          conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
          movimentazione. 
                20.  Con   provvedimento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  i
          contributi di cui ai commi 15, lettera  f),  e  16  possono
          essere  adeguati  in  aumento  ogni  tre  anni  sulla  base
          dell'indice nazionale dei prezzi al  consumo  per  l'intera
          collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT. 
                21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
          assicurare la piu'  corretta  informazione  dei  giocatori,
          anche in tema di doveri di condotta dei concessionari,  con
          particolare riguardo a quelli di cui al comma  17,  lettera
          e). 
                22. Entro novanta  giorni  dalla  data  stabilita  ai
          sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13,  lettera
          b), ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta
          a distanza dei giochi di cui  al  comma  11,  sottoscrivono
          l'atto di integrazione  della  convenzione  accessiva  alla
          concessione  occorrente  per  adeguarne  i  contenuti  alle
          disposizioni dei commi da 11 a 26. 
                23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13  dicembre
          1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
          fine, i  seguenti  periodi:  «E'  punito  altresi'  con  la
          reclusione da sei  mesi  a  tre  anni  chiunque  organizza,
          esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la  prescritta
          concessione,  qualsiasi  gioco  istituito  o   disciplinato
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato.
          Chiunque, ancorche' titolare della prescritta  concessione,
          organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi  gioco
          istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato  con  modalita'  e  tecniche  diverse  da
          quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da  tre
          mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000». 
                24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso  di
          inadempimento   da   parte   del    concessionario    delle
          disposizioni di cui ai commi  17  e  19,  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato dispone: 
                  a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
          comma 17, lettere a), b), d), e),  f),  i)  e  l),  nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
          concessione fino alla data in  cui  il  concessionario  non
          ottemperi    alle     prescrizioni     comunicate     dalla
          Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
          per i  trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione,  la
          revoca della concessione; 
                  b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
          comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
          alla data in  cui  il  concessionario  non  ottemperi  alle
          prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel  caso
          in  cui  l'inadempimento  perduri  per   i   dieci   giorni
          successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; 
                  c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui
          al comma 17, lettera m), la sospensione  della  concessione
          per la durata di quindici giorni; al secondo  inadempimento
          delle   medesime   disposizioni,   la   sospensione   della
          concessione per trenta giorni; al  terzo  inadempimento  la
          revoca della concessione; 
                  d)  in  ogni  caso  al  terzo  inadempimento  delle
          disposizioni di cui ai  commi  17  e  19  l'Amministrazione
          dispone la revoca della concessione. 
                25. I termini di cui alle lettere a) e b)  del  comma
          24 sono ridotti a meta'  in  caso  di  nuovo  inadempimento
          rilevato  prima  che  siano  trascorsi  dodici  mesi  dalla
          notifica  del  primo.  In  caso  di   terzo   inadempimento
          nell'arco di dodici  mesi,  e'  disposta  la  revoca  della
          concessione. 
                26.  Con   provvedimento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  sulla
          base di apposito progetto di fattibilita'  tecnica  redatto
          dal partner tecnologico, e' stabilita la data  dalla  quale
          decorrono, in tutto o in parte,  gli  obblighi  di  cui  ai
          commi da  11  a  25.  Fino  a  tale  data  i  concessionari
          continuano   ad   effettuare   al    partner    tecnologico
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
          riguardo vigente anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                27. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
          16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.  133,  adottato
          di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati
          i tornei non a distanza di poker sportivo; con il  medesimo
          regolamento sono  altresi'  determinati  l'importo  massimo
          della quota di modico valore di partecipazione al torneo  e
          le modalita' che escludono i fini di lucro e  la  ulteriore
          partecipazione al torneo una  volta  esaurita  la  predetta
          quota, nonche' l'impossibilita' per  gli  organizzatori  di
          prevedere piu' tornei nella stessa giornata e nella  stessa
          localita'. 
                28.  Nel  rispetto  dell'articolo   1   del   decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22
          aprile  1953,  n.  342,  della  direttiva  2005/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005,
          recepita con il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
          Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei  di
          poker sportivo non a distanza sono consentiti  ai  soggetti
          titolari di concessione per l'esercizio e  la  raccolta  di
          uno o piu' dei giochi di cui al comma  11  attraverso  rete
          fisica nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e  le
          condizioni  di  cui  al  comma  15  previa   autorizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
                29. Il Fondo di cui all'articolo 81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          integrato di 6 milioni di euro per  l'anno  2009  e  di  15
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010.  Al  relativo
          onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3
          del presente articolo,  valutate  in  22  milioni  di  euro
          dall'anno  2009,  si  provvede  mediante   utilizzo   delle
          maggiori entrate  derivanti  dai  commi  da  11  a  26  del
          presente   articolo,   al   netto   dei   costi   sostenuti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la
          realizzazione e la  gestione  degli  strumenti  informatici
          occorrenti. 
                30.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          provvede al monitoraggio degli oneri  di  cui  al  presente
          articolo, anche ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti
          correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
                31. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                32. All'articolo 1,  comma  287,  lettera  h),  della
          legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   come   sostituita
          dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006,   n.   248,   le    parole:    "venticinquemila"    e
          "settemilacinquecento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «cinquantamila« e "diciassettemilacinquecento".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  3  del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.188  del
          13 agosto 2011: 
                «Art. 2 (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  - 
          Omissis. 
                3.    Il    Ministero    dell'economia    e     delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          tutte le disposizioni in materia di giochi  pubblici  utili
          al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
          introdurre nuovi giochi, indire nuove  lotterie,  anche  ad
          estrazione istantanea, adottare nuove  modalita'  di  gioco
          del Lotto, nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione
          nazionale, variare l'assegnazione della  percentuale  della
          posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro,  la
          misura del prelievo erariale unico, nonche' la  percentuale
          del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
          dei    punti     vendita.     Il     Direttore     generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
          proporre al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          disporre con propri  decreti,  entro  il  30  giugno  2012,
          tenuto anche conto dei provvedimenti  di  variazione  delle
          tariffe dei prezzi di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
          lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
          di  base  dell'accisa  sui   tabacchi   lavorati   prevista
          dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504  e   successive   modificazioni.   L'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma assicura  maggiori  entrate
          in misura non inferiore a 1.500 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
          presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario»,  pubblicato  nella
          Gazzetta. Ufficiale n. 156 del 6 luglio  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art. 23-quater (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -   1.  L'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1º dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
                2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
                3.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
          31  dicembre  2012,  sono  trasferite  le  risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
                4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
                5. A decorrere dal  1º  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
                6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
                7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia delle entrate istituisce  uno  o  piu'  posti  di
          vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
          deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,  comma  6,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  compiti  di
          indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni  riconducibili
          all'area  di   attivita'   dell'Agenzia   del   territorio;
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  puo'  conferire,  a
          valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o  piu'
          incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui
          due anche in deroga ai contingenti  previsti  dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
          lo svolgimento sul territorio  dei  compiti  gia'  devoluti
          all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
          l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  stipula  apposite
          convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza  e  con
          l'Agenzia  delle  entrate.  Al   fine   di   garantire   la
          continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti  di
          cui al presente comma fino al perfezionamento del  processo
          di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente  capo  ai
          predetti  enti  continua   ad   essere   esercitata   dalle
          articolazioni competenti, con i relativi  titolari,  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.  Nei  casi
          in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
          contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del  territorio
          ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  si
          intendono  riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia   delle
          entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
                9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico-ASSI
          e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   In
          relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i  decreti  di
          natura  non  regolamentare  sono  adottati,  nello   stesso
          termine di  cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Con  i  medesimi
          decreti sono ripartite tra  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
                9-bis. Al fine di assicurare  il  controllo  pubblico
          dei  concorsi  e  delle  manifestazioni  ippiche,  Unirelab
          s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
                10. A decorrere dal  1º  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  all'articolo 57, comma 1, le parole:  ",  l'agenzia
          del territorio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  dei
          monopoli"; 
                  all'articolo 62, comma 1, in fine, e'  aggiunto  il
          seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64"; 
                  all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,  dopo
          le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
          monopoli"; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato"; d) all'articolo 64, sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  nella rubrica, le parole: "Agenzia del  territorio"
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate"; 
                  al comma 1, le parole:  "del  territorio  e'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate e'  inoltre";  3)
          ai commi  3-bis  e  4,  le  parole:  `del  territorio  sono
          sostituite dalle seguenti: 'delle entrate. 
                  d-bis) all'articolo 67, comma 3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni sono inserite le
          seguenti:  ',  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                11. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti  per
          promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un  piu'  alto
          livello di tutela della salute››, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del  13  settembre  2012,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189: 
                «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  vendita  di
          prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
          la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 
          1. All'articolo  25  del  testo  unico  delle  leggi  sulla
          protezione ed assistenza della maternita'  e  infanzia,  di
          cui  al  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,   e
          successive modificazioni, il primo e il secondo comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                  "Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo
          di   chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
                  Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
          250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i  prodotti
          del tabacco ai minori di anni  diciotto.  Se  il  fatto  e'
          commesso  piu'  di  una  volta  si  applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  500  a  2.000  euro  e   la
          sospensione, per  tre  mesi,  della  licenza  all'esercizio
          dell'attivita'.". 
                2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556,
          e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
          il seguente: 
                  "I  distributori  automatici  per  la  vendita   al
          pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un  sistema
          automatico    di    rilevamento    dell'eta'     anagrafica
          dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i  sistemi  di
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione.". 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
          articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
          adottati alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
                3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della  legge  30  marzo
          2001, n.  125,  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  14-ter.
          (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a
          minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo
          di   chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne  che  nei
          casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
          2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a  1.000  euro  a
          chiunque  vende  bevande  alcoliche  ai  minori   di   anni
          diciotto. Se il fatto e' commesso  piu'  di  una  volta  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000  euro  con  la  sospensione  dell'attivita'  per  tre
          mesi.". 
                3-ter. All'articolo 689 del codice  penale,  dopo  il
          primo comma sono inseriti i seguenti: "La  stessa  pena  di
          cui al primo comma si applica a  chi  pone  in  essere  una
          delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,   attraverso
          distributori automatici che non consentano  la  rilevazione
          dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante  sistemi  di
          lettura ottica dei documenti. La pena  di  cui  al  periodo
          precedente non si applica qualora sia  presente  sul  posto
          personale incaricato di effettuare il  controllo  dei  dati
          anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma  e'  commesso
          piu'  di  una  volta   si   applica   anche   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000  euro  con
          la sospensione dell'attivita' per tre mesi.". 
                3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
                4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
                  a) incitamento al gioco  ovvero  esaltazione  della
          sua pratica; 
                  b) presenza di minori; 
                  c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio
          di   dipendenza   dalla   pratica   del   gioco,    nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
                4-bis.  La  pubblicita'  dei  giochi  che   prevedono
          vincite  in  denaro  deve  riportare  in  modo  chiaramente
          visibile la percentuale di probabilita' di vincita  che  il
          soggetto ha nel singolo  gioco  pubblicizzato.  Qualora  la
          stessa percentuale  non  sia  definibile,  e'  indicata  la
          percentuale  storica  per  giochi  similari.  In  caso   di
          violazione, il soggetto proponente e' obbligato a  ripetere
          la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e
          quantita' di annunci identici alla  campagna  pubblicitaria
          originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal
          presente articolo nonche' il fatto che  la  pubblicita'  e'
          ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per
          le lotterie  istantanee  indette  dal  1°  gennaio  2019  o
          ristampate da tale data, i  premi  eguali  o  inferiori  al
          costo della giocata non  sono  compresi  nelle  indicazioni
          sulla probabilita' di vincita. 
                5. Formule di avvertimento sul rischio di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
                5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  segnala  agli  istituti  di   istruzione
          primaria e secondaria la valenza  educativa  del  tema  del
          gioco  responsabile  affinche'  gli  istituti,  nell'ambito
          della propria  autonomia,  possano  predisporre  iniziative
          didattiche volte a rappresentare  agli  studenti  il  senso
          autentico  del  gioco  e  i  potenziali   rischi   connessi
          all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 
                6. Il committente del messaggio pubblicitario di  cui
          al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui  al  citato  articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al
          solo soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta
          dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui
          si  esercita  come  attivita'   principale   l'offerta   di
          scommesse, la sanzione si applica  al  titolare  del  punto
          vendita, se diverso dal concessionario. 46 Per le attivita'
          di contestazione degli  illeciti,  nonche'  di  irrogazione
          delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 4,  5  e  6  hanno
          efficacia dal 1° gennaio 2013. 
                8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
          all'articolo 24, commi 20, 21 e  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di  anni
          diciotto l'ingresso  nelle  aree  destinate  al  gioco  con
          vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonche'  nelle
          aree  ovvero  nelle  sale  in   cui   sono   installati   i
          videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          b), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, e nei punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
          attivita'  principale  quella  di   scommesse   su   eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. La  violazione  del
          divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
          del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di  cui
          al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,
          del locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con
          vincite in denaro identifica  i  minori  di  eta'  mediante
          richiesta di  esibizione  di  un  documento  di  identita',
          tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia  manifesta.  Il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva
          introduzione  obbligatoria  di  idonee  soluzioni  tecniche
          volte a bloccare automaticamente l'accesso  dei  minori  ai
          giochi,  nonche'  volte  ad  avvertire  automaticamente  il
          giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 
                9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato
          e, a seguito  della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, di intesa con la  Societa'  italiana
          degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma
          dei Carabinieri  e  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          pianifica  su  base  annuale  almeno  diecimila  controlli,
          specificamente destinati al contrasto del  gioco  minorile,
          nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati
          gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          a), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, ovvero  vengono  svolte  attivita'  di  scommessa  su
          eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
          prossimita' di istituti scolastici primari e secondari,  di
          strutture sanitarie ed ospedaliere,  di  luoghi  di  culto.
          Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
          possono essere segnalate da parte degli agenti  di  Polizia
          locale le violazioni delle norme in materia di  giochi  con
          vincite in denaro constatate,  durante  le  loro  ordinarie
          attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
          luoghi deputati  alla  raccolta  dei  predetti  giochi.  Le
          attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          e, a seguito  della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle
          dogane  e  dei  monopoli,  tenuto  conto  degli   interessi
          pubblici di settore, sulla base di criteri, anche  relativi
          alle  distanze  da  istituti  di  istruzione   primaria   e
          secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi
          di culto, da centri socio-ricreativi e  sportivi,  definiti
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
          sancita  in  sede   di   Conferenza   unificata,   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive   modificazioni,   da   emanare   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto,  provvede  a
          pianificare forme di progressiva ricollocazione  dei  punti
          della rete fisica di raccolta del gioco praticato  mediante
          gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          a), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931,   e   successive   modificazioni,    che    risultano
          territorialmente   prossimi   ai   predetti   luoghi.    Le
          pianificazioni operano relativamente  alle  concessioni  di
          raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione,
          in funzione della dislocazione territoriale degli  istituti
          scolastici primari e secondari, delle  strutture  sanitarie
          ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del
          relativo bando. Ai fini di  tale  pianificazione  si  tiene
          conto dei risultati conseguiti all'esito dei  controlli  di
          cui  al  comma  9,  nonche'  di  ogni   altra   qualificata
          informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte
          motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali
          o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato e, a  seguito  della  sua  incorporazione,  presso
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  un
          osservatorio  di  cui  fanno  parte,   oltre   ad   esperti
          individuati dai Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dell'economia e  delle  finanze,  anche  esponenti  delle
          associazioni rappresentative delle famiglie e dei  giovani,
          nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare  le  misure
          piu' efficaci  per  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          d'azzardo  e  il  fenomeno  della  dipendenza   grave.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  e'  corrisposto   alcun
          emolumento, compenso o rimborso di spese. 
                11. Al fine di salvaguardare la salute dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici e automatici  (DAE)  e  di  eventuali  altri
          dispositivi   salvavita   nelle   competizioni   e    negli
          allenamenti. 
                11-bis. E' fatto obbligo alle  societa'  sportive  di
          cui al comma  11,  che  utilizzano  gli  impianti  sportivi
          pubblici, di condividere il DAE con coloro  che  utilizzano
          gli impianti stessi. In  ogni  caso,  il  DAE  deve  essere
          registrato presso la  centrale  operativa  del  sistema  di
          emergenza sanitaria "118"  territorialmente  competente,  a
          cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
          modulistica   informatica,   l'esatta   collocazione    del
          dispositivo, le caratteristiche, la marca, il  modello,  la
          data di scadenza delle parti deteriorabili, quali  batterie
          e piastre adesive, nonche' gli orari di  accessibilita'  al
          pubblico. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  1  del
          decreto-legge   16   ottobre   2017,   n.   148,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
          del 16 ottobre 2017,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172: 
                «Art.  20  (Disposizioni  finanziarie).  -    1.   In
          applicazione  dell'articolo  21,   commi   3   e   4,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia
          delle dogane e dei  monopoli  provvede  ad  autorizzare  la
          prosecuzione del rapporto concessorio in  essere,  relativo
          alla raccolta, anche a distanza, delle  lotterie  nazionali
          ad estrazione istantanea, sino al termine  ultimo  previsto
          dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione,  in
          modo da assicurare nuove e  maggiori  entrate  al  bilancio
          dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per  l'anno
          2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 87 recante: «Disposizioni  urgenti  per  la
          dignita' dei lavoratori e delle imprese››, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13  luglio  2018,  convertito
          con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
                «Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e  scommesse).
          -   1.  Ai  fini  del  rafforzamento   della   tutela   del
          consumatore e per un piu' efficace contrasto  del  disturbo
          da  gioco  d'azzardo,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo  7,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge   13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e  in  conformita'  ai
          divieti contenuti nell'articolo 1,  commi  da  937  a  940,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  e'  vietata
          qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a
          giochi o scommesse con vincite di denaro nonche'  al  gioco
          d'azzardo,  comunque  effettuata  e  su  qualunque   mezzo,
          incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche,
          le  trasmissioni  televisive  o  radiofoniche,  la   stampa
          quotidiana e periodica,  le  pubblicazioni  in  genere,  le
          affissioni e i canali informatici, digitali  e  telematici,
          compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto  di
          cui   al   presente   comma   si   applica    anche    alle
          sponsorizzazioni  di  eventi,  attivita',   manifestazioni,
          programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre  forme  di
          comunicazione  di  contenuto  promozionale,   comprese   le
          citazioni visive e  acustiche  e  la  sovraimpressione  del
          nome,  marchio,  simboli,  attivita'  o  prodotti  la   cui
          pubblicita', ai sensi del presente  articolo,  e'  vietata.
          Sono esclusi dal  divieto  di  cui  al  presente  comma  le
          lotterie  nazionali   a   estrazione   differita   di   cui
          all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio  2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102, le manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui
          all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 2001, n. 430, e  i  loghi  sul  gioco  sicuro  e
          responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-bis. Nelle  leggi  e  negli  altri  atti  normativi
          nonche'  negli  atti   e   nelle   comunicazioni   comunque
          effettuate su  qualunque  mezzo,  i  disturbi  correlati  a
          giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  sono  definiti
          "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)". 
                1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Per le  lotterie  istantanee  indette
          dal 1° gennaio 2019 o ristampate  da  tale  data,  i  premi
          eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
          nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita". 
                2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
          6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,
          l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
          comporta a carico del  committente,  del  proprietario  del
          mezzo  o  del  sito  di  diffusione  o  di  destinazione  e
          dell'organizzatore   della   manifestazione,    evento    o
          attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
          importo  pari  al   20   per   cento   del   valore   della
          sponsorizzazione o della pubblicita' e  in  ogni  caso  non
          inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 
                3.  L'Autorita'  competente  alla   contestazione   e
          all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo
          e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  vi
          provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                4. I proventi delle sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti  da
          pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio  statale  e  riassegnati
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
          salute per essere destinati al fondo per  il  contrasto  al
          gioco d'azzardo patologico di  cui  all'articolo  1,  comma
          946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  resta
          applicabile, fino alla loro scadenza  e  comunque  per  non
          oltre un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, la normativa vigente anteriormente  alla  medesima
          data di entrata in vigore. 
                6.  La  misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, il Governo
          propone  una  riforma  complessiva  in  materia  di  giochi
          pubblici in modo da assicurare  l'eliminazione  dei  rischi
          connessi al disturbo da gioco d'azzardo  e  contrastare  il
          gioco illegale e le frodi a danno dell'erario,  e  comunque
          tale da garantire almeno l'invarianza delle  corrispondenti
          entrate, ivi comprese le  maggiori  entrate  derivanti  dal
          comma 6. 
                7. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  147
          milioni di euro per l'anno 2019 e a  198  milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
          quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.». 
              - Si riporta il testo del comma 734,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: 
                «734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla
          parte  della  vincita  eccedente  i   500   euro   previsto
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del   direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato  nell'articolo  10,
          comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  e'
          fissato al 20 per cento. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  modificata  la
          percentuale  del  prelievo   sulla   vincita   dei   giochi
          SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per
          integrare il montepremi relativo alle vincite di  quarta  e
          quinta categoria  dell'Enalotto,  di  cui  all'articolo  6,
          comma   2,   del    decreto    del    direttore    generale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  12
          ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  265
          del 14 novembre 2011,  al  fine  di  adeguarla  alle  nuove
          aliquote del prelievo sulle vincite.». 
              - Si riporta l'art. 15 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante: «Delega al Governo per la  riforma  fiscale»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
          2023: 
                «Art.  15  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino delle disposizioni vigenti in  materia  di  giochi
          pubblici). -  1. Il Governo e' delegato ad attuare,  con  i
          decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  il  riordino
          delle disposizioni vigenti in materia di  giochi  pubblici,
          fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
          fondato sul  regime  concessorio  e  autorizzatorio,  quale
          garanzia  di  tutela  della  fede,  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblici,  del  contemperamento  degli  interessi
          pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
          regolare afflusso  del  prelievo  tributario  gravante  sui
          giochi,  nonche'  della  prevenzione  del  riciclaggio  dei
          proventi di attivita' criminose. 
                2. Il riordino di cui al comma 1  e'  effettuato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) introduzione  di  misure  tecniche  e  normative
          finalizzate a garantire la piena tutela dei  soggetti  piu'
          vulnerabili  nonche'  a  prevenire  i  disturbi  da   gioco
          d'azzardo e il gioco minorile, quali: 
                    1)  diminuzione  dei  limiti  di  giocata  e   di
          vincita; 
                    2) obbligo della formazione continua dei  gestori
          e degli esercenti; 
                    3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
          dal gioco, anche sulla base di  un  registro  nazionale  al
          quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di  essere
          esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma  ai  giochi
          con vincita in denaro; 
                    4)  previsione  di  caratteristiche  minime   che
          devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
          il gioco; 
                    5) certificazione  di  ciascun  apparecchio,  con
          passaggio  graduale,   tenendo   conto   del   periodo   di
          ammortamento degli investimenti effettuati,  ad  apparecchi
          che consentono il gioco solo da  ambiente  remoto,  facenti
          parte di sistemi di gioco non alterabili; 
                    6) divieto di raccogliere gioco  su  competizioni
          sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
          di anni diciotto; 
                    7) impiego di forme di  comunicazione  del  gioco
          legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti  piu'
          vulnerabili; 
                  b) disciplina di adeguate  forme  di  concertazione
          tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in  ordine  alla
          pianificazione della dislocazione territoriale  dei  luoghi
          fisici  di  offerta  di  gioco,  nonche'  del   conseguente
          procedimento di abilitazione all'erogazione della  relativa
          offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso  apposite
          selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
          agli  investitori  la  prevedibilita'   nel   tempo   della
          dislocazione dei  predetti  luoghi  nell'intero  territorio
          nazionale e  la  loro  predeterminata  distanza  da  luoghi
          sensibili uniformemente individuati; 
                  c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia  a
          distanza   sia   in   luoghi   fisici,   al   fine    della
          razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
          di offerta di gioco secondo criteri di  specializzazione  e
          progressiva concentrazione  della  raccolta  del  gioco  in
          ambienti   sicuri   e    controllati,    con    contestuale
          identificazione dei parametri  soggettivi  e  oggettivi  di
          relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti  dei
          concessionari della raccolta del gioco a distanza  possano,
          sotto la loro diretta responsabilita',  comprendere  luoghi
          fisici   per   l'erogazione   di   servizi   esclusivamente
          accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del  gioco
          a distanza e il pagamento delle relative vincite; 
                  d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
          delle   infiltrazioni   delle   organizzazioni    criminali
          nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
          trasparenza e sui requisiti soggettivi  e  di  onorabilita'
          dei soggetti che, direttamente o indirettamente,  detengono
          il controllo  o  partecipano  al  capitale  delle  societa'
          concessionarie dei giochi pubblici,  nonche'  dei  relativi
          esponenti aziendali, prevedendo altresi'  specifiche  cause
          di decadenza dalle concessioni e di esclusione  dalle  gare
          per il rilascio delle concessioni, anche  nei  riguardi  di
          societa' fiduciarie, fondi  di  investimento  e  trust  che
          detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
          o  al  patrimonio  di  societa'  concessionarie  di  giochi
          pubblici  e  che  risultino  non  rispettare  l'obbligo  di
          dichiarazione dell'identita'  del  soggetto  indirettamente
          partecipante;   individuazione   di   limiti   massimi   di
          concentrazione,  per  ciascun  concessionario  e   relativi
          soggetti proprietari  o  controllanti,  della  gestione  di
          luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  antimafia  a  tutti  i  partner
          contrattuali  dei  concessionari,  in   analogia   con   la
          disciplina  del  subappalto  di  opere  e  forniture   alla
          pubblica   amministrazione,   intendendo    per    «partner
          contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti  nella
          cosiddetta filiera, tra cui i produttori,  i  distributori,
          gli  installatori  di  apparecchiature   e   strumenti   di
          qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
          della raccolta e del versamento degli  incassi  (cosiddetto
          "trasporto valori"); 
                  e) estensione della disciplina sulla trasparenza  e
          sui requisiti soggettivi e  di  onorabilita'  di  cui  alla
          lettera d) a tutti  i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi
          forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
          filiere di offerta attivate dalle  societa'  concessionarie
          di  giochi  pubblici,  integrando,   ove   necessario,   le
          discipline settoriali vigenti; 
                  f) previsione di una  disciplina  generale  per  la
          gestione dei  casi  di  crisi  irreversibile  del  rapporto
          concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente  se
          derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; 
                  g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
          riserva alla legge ordinaria o agli atti  aventi  forza  di
          legge  ordinaria,  nel  rispetto  dell'articolo  23   della
          Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie
          imponibili,  i  soggetti  passivi  e  la   misura   massima
          dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare  e  l'atto
          amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
          e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
          regole tecniche, anche di infrastruttura;  definizione  del
          contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
          punti di offerta del  gioco,  da  sottoporre  a  preventiva
          approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  h) adeguamento delle  disposizioni  in  materia  di
          prelievo  erariale  sui  singoli  giochi,  assicurando   il
          riequilibrio   del   prelievo   fiscale   e    distinguendo
          espressamente quello  di  natura  tributaria,  in  funzione
          delle diverse tipologie  di  gioco  pubblico,  al  fine  di
          armonizzare altresi' le percentuali  di  aggio  o  compenso
          riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
          nonche'  le  percentuali  destinate  a  vincita   (payout);
          adeguamento delle disposizioni in materia  di  obblighi  di
          rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
          durata delle  concessioni  attribuite  a  seguito  di  gare
          pubbliche   e   previsione   di   specifici   obblighi   di
          investimenti periodici da parte dei  concessionari  per  la
          sicurezza del gioco e la realizzazione  di  costanti  buone
          pratiche nella gestione delle concessioni; 
                  i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
          l'intero  territorio  nazionale  in   materia   di   titoli
          abilitativi  all'esercizio  dell'offerta   di   gioco,   di
          autorizzazioni  e  di  controlli,   garantendo   forme   di
          partecipazione   dei   comuni   alla    pianificazione    e
          all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco  che  tenga
          conto  di  parametri  di  distanza  da   luoghi   sensibili
          determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
          e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
          di vendita in cui si  esercita  come  attivita'  principale
          l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non  sportivi,
          nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
          per il gioco lecito, di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
          lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato  della
          definizione delle regole necessarie per esigenze di  ordine
          e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle
          discipline regolatorie  nel  frattempo  emanate  a  livello
          locale, in quanto compatibili con i  principi  delle  norme
          adottate in attuazione della presente lettera; 
                  l) revisione  e  semplificazione  della  disciplina
          riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
          di gioco e divieto di rilascio di tali titoli  abilitativi,
          nonche' simmetrica nullita'  assoluta  di  tali  titoli  se
          rilasciati,  in  ambiti  territoriali  diversi  da   quelli
          pianificati, ai sensi  delle  precedenti  lettere,  per  la
          dislocazione di sale da gioco e  di  punti  di  vendita  di
          gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi  di  cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  citato  testo
          unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  ferme
          restando  le  competenze  del  Ministero  dell'interno   in
          materia, di cui agli articoli 16 e 88  del  medesimo  testo
          unico; 
                  m)  revisione  della  disciplina  dei  controlli  e
          dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per  una
          maggiore  efficacia  preventiva  e  repressiva  della  loro
          evasione o elusione,  nonche'  delle  altre  violazioni  in
          materia,   comprese   quelle   concernenti   il    rapporto
          concessorio; riordino del  vigente  sistema  sanzionatorio,
          penale e amministrativo, al fine di aumentarne  l'efficacia
          dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate
          per le violazioni concernenti il gioco a distanza; 
                  n) riordino, secondo criteri  di  maggiore  rigore,
          specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
          settore adottata dall'Unione europea, della  disciplina  in
          materia di qualificazione degli organismi di certificazione
          degli apparecchi da intrattenimento e divertimento  nonche'
          della disciplina riguardante  le  responsabilita'  di  tali
          organismi  e  quelle  dei  concessionari  per  i  casi   di
          certificazioni  non  veritiere  ovvero   di   utilizzo   di
          apparecchi non conformi ai  modelli  certificati;  riordino
          della disciplina degli obblighi,  delle  responsabilita'  e
          delle garanzie, in particolare  patrimoniali,  proprie  dei
          produttori o dei distributori di programmi informatici  per
          la gestione delle  attivita'  di  gioco  e  della  relativa
          raccolta; 
                  o)   definizione,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con  il  Comando
          generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  piani
          annuali di controlli volti al contrasto della  pratica  del
          gioco, in qualunque sua forma,  svolto  con  modalita'  non
          conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
          gioco lecito; 
                  p) previsione dell'accesso, da parte  dei  soggetti
          pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione  e
          cura  della  patologia  da   gioco   d'azzardo,   ai   dati
          concernenti la diffusione  territoriale,  la  raccolta,  la
          spesa e la tassazione dei giochi autorizzati  di  qualsiasi
          tipologia e classificazione; 
                  q) previsione di  una  relazione  alle  Camere  sul
          settore  del  gioco  pubblico,  presentata   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di  ogni
          anno, contenente tra  l'altro  i  dati  sullo  stato  delle
          concessioni,  sui  volumi  della  raccolta,  sui  risultati
          economici della gestione e  sui  progressi  in  materia  di
          tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  25  marzo  2024,  n.   41,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  riordino  del  settore  dei
          giochi,  a  partire  da  quelli  a   distanza,   ai   sensi
          dell'articolo 15  della  legge  9  agosto  2023,  n.  111»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  78  del  3  aprile
          2024: 
                «Art.  6  (Giochi  pubblici  a  distanza  e   sistema
          concessorio). -  Omissis. 
                2. La disciplina dei giochi di  cui  al  comma  1  e'
          introdotta ovvero adeguata con appositi  regolamenti.  Fino
          alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati  in
          applicazione  del  presente  decreto   restano   ferme   le
          discipline di gioco vigenti  anteriormente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496 si vedano le note alle premesse.