Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei
contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, ((l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL))), a decorrere dal 1° gennaio 2026, e'
autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione
in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la
riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori
di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione
tariffaria.
2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a
effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del
titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione
tariffaria.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del ((presente decreto)).
4. Sono escluse dal riconoscimento ((del beneficio)) di cui al
comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni
sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di
sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita'
giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalita'
informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini
dell'esclusione ((dal beneficio)). Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dell'INAIL, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del ((bilancio dell'INAIL)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2000:
«Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo
1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui
al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo
alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita'
dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via
sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli
tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo
44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per
cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente
all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto
comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico,
e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i
criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali e' ridotta al 110 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,
la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965.