Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e  dei
  contributi in agricoltura da parte dell'INAIL 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, ((l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL))), a decorrere dal 1° gennaio  2026,  e'
autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di  oscillazione
in bonus per andamento infortunistico,  al  fine  di  incentivare  la
riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori
di lavoro  virtuosi,  nel  rispetto  dell'equilibrio  della  gestione
tariffaria. 
  2. L'INAIL, a decorrere dal  1°  gennaio  2026,  e'  autorizzato  a
effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai  sensi  del
titolo II del testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, nel  rispetto  dell'equilibrio  della  gestione
tariffaria. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del ((presente decreto)). 
  4. Sono escluse dal riconoscimento  ((del  beneficio))  di  cui  al
comma 1 le aziende  che  abbiano  riportato  negli  ultimi  due  anni
sentenze definitive di condanna per violazioni gravi  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle  more  della  realizzazione  di
sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita'
giudiziaria   comunica   tempestivamente,   anche    con    modalita'
informatiche, le sentenze definitive di condanna  all'INAIL  ai  fini
dell'esclusione ((dal  beneficio)).  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
giustizia e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta dell'INAIL, sono definite le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente nell'ambito del ((bilancio dell'INAIL)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Disposizioni
          in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          e le malattie  professionali,  a  norma  dell'articolo  55,
          comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2000: 
                «Art. 3 (Tariffe dei  premi).  -  1.  Fermo  restando
          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione
          industria, per ciascuna delle gestioni di cui  all'articolo
          1 sono approvate, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  su
          delibera  del  consiglio  di  amministrazione   dell'INAIL,
          distinte tariffe dei premi per l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  le
          relative   modalita'   di   applicazione,   tenendo   conto
          dell'andamento infortunistico aziendale  e  dell'attuazione
          delle norme di cui  al  decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione  dei
          tassi di premio. 
                2. In sede di prima applicazione, le tariffe  di  cui
          al comma 1 sono aggiornate  entro  il  triennio  successivo
          alla data di entrata in vigore delle stesse. 
                3.  Ogni  tariffa  stabilisce,  per  ciascuna   delle
          lavorazioni in essa comprese,  il  tasso  di  premio  nella
          misura corrispondente al relativo rischio  medio  nazionale
          in modo da includere l'onere finanziario di cui al  secondo
          comma dell'articolo 39 del testo unico. 
                4.    In    considerazione     della     peculiarita'
          dell'attivita'   espletata,   sono   introdotte,   in   via
          sperimentale, per  i  lavoratori  autonomi  artigiani,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL,  speciali  forme  e  livelli
          tariffari che, assicurando un trattamento minimo di  tutela
          obbligatoria, consentano flessibilita' nella  scelta  degli
          stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
          per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 
                5.  Le  tariffe  dei  premi  relative   al   triennio
          2000-2002, si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2000.
          Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   dell'INAIL   in
          applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
          suddette tariffe, il premio anticipato di cui  all'articolo
          44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
          sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
          1999, e' versato provvisoriamente nella misura del  95  per
          cento   dell'importo   cosi'   determinato.   Limitatamente
          all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28,  quarto
          comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo  unico,
          e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo.  Il
          decreto  ministeriale   di   approvazione   delle   tariffe
          fissera',  nelle  relative  modalita'  di  applicazione,  i
          criteri per eventuali conguagli. 
                6. Ferma restando la  possibilita'  di  modifica  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su delibera  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei  tassi
          medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 
                7. Ai fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della
          gestione agricoltura e' autorizzata per  gli  anni  2000  e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'articolo 55, comma  1,  lettera  o),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
          gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,
          la spesa e' autorizzata subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo 8  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
          emanati successivamente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie  professionali»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965.