art. 1 (commi 1-100)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          Risultati differenziali del bilancio dello Stato 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza  e  di  cassa,  di  cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a),  della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  per  gli  anni  2026,  2027  e  2028,  sono  indicati
nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al
mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine  di
rimborsare  prima  della  scadenza  o  di  ristrutturare   passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   il   comma   2
dell'articolo 4 del testo unico  delle  norme  di  legge  in  materia
valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite  e
detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte  nel  proprio  bilancio,
appartengono al Popolo italiano. 
  3. All'articolo 11, comma 1, lettera  b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «33 per cento». 
  4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Per i contribuenti titolari  di  un  reddito  complessivo
superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a  440  euro
l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato  tenendo
conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente  articolo  e
dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante  in  relazione  ai  seguenti
oneri: 
      a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella  misura  del
19  per  cento  dal  presente  testo  unico  o  da  qualsiasi   altra
disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera c); 
      b) le erogazioni liberali in favore dei  partiti  politici,  di
cui all'articolo 11 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 
      c) i premi di assicurazione per rischio eventi  calamitosi,  di
cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77». 
  5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  450,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  incrementata  di  500.000.000  di
euro per ciascuno degli anni 2026  e  2027  per  l'acquisto  di  beni
alimentari  di   prima   necessita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
ripartite le risorse del  fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  sono
individuati i termini e le modalita' di erogazione delle stesse. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre  2022,  n.
197, e' incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5. 
  7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della  vita
e di rafforzare il legame tra produttivita' e salario, gli incrementi
retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno  2026,  in
attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°  gennaio  2024
al 31 dicembre  2026,  sono  assoggettati,  salva  espressa  rinuncia
scritta  del  prestatore  di   lavoro,   a   un'imposta   sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali pari al 5 per cento.  L'imposta  sostitutiva  di
cui al primo periodo si applica soltanto ai  lavoratori  del  settore
privato con un reddito di  lavoro  dipendente,  nell'anno  2025,  non
superiore a 33.000 euro. 
  8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «negli anni 2025, 2026  e  2027,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2025». 
  9. Ai premi di produttivita' e  alle  somme  erogate  a  titolo  di
partecipazione agli utili di cui all'articolo  1,  comma  182,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  erogati  negli  anni  2026  e  2027,
l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di
importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta  all'1  per
cento. 
  10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia  scritta
del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro
il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: 
    a) maggiorazioni  e  indennita'  per  lavoro  notturno  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.
66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); 
    b) maggiorazioni e indennita'  per  lavoro  prestato  nei  giorni
festivi e nei giorni di  riposo  settimanale,  come  individuati  dai
CCNL; 
    c) indennita' di turno e ulteriori emolumenti connessi al  lavoro
a turni, previsti dai CCNL. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti
d'imposta del settore privato, escluse le attivita' di cui  al  comma
18, nei confronti dei titolari di reddito  di  lavoro  dipendente  di
importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo  stesso
che ha rilasciato la certificazione  unica  dei  redditi  per  l'anno
precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del  reddito
di lavoro dipendente conseguito  nel  medesimo  anno.  Non  rientrano
nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi  che,
ancorche' denominati come maggiorazioni o  indennita',  sostituiscono
in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.  Ai  fini  del  limite
annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi  di  risultato  e  le
somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle
disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive
in materia previdenziale e assistenziale, salvo  quanto  diversamente
previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. 
  12.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7,  10
e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. 
  13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo  periodo,
della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026. 
  14. All'articolo 51, comma 2, lettera c),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «euro  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 10». 
  15. All'articolo 1, comma  44,  secondo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «2024, 2025 e 2026». 
  16. All'articolo 5, comma 2-quater,  del  decreto-legge  15  maggio
2024, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di  installazione
si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.  La  registrazione  come
"impianto realizzato" nel sistema nazionale  di  Gestione  anagrafica
unica degli impianti di produzione di energia elettrica  (GAUDI)  da'
prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al
primo periodo». 
  17. All'articolo 1,  comma  595,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole:  «all'anno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole:  «quattro  appartamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti». 
  18. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,
ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio  al  30  settembre
2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti  e
bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  e
ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli  stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari  al  15  per  cento  delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 
  19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano  a  favore  dei
lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di
lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta
2025, a 40.000 euro. 
  20. Il sostituto d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo
speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che  attesta
per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito
nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate  nella  certificazione
unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma
18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241. 
  22.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 3-quinquies: 
      1) al primo periodo, le parole: «al 36 per  cento  delle  spese
sostenute nell'anno 2025 e al 30  per  cento  delle  spese  sostenute
negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti:  «al  36  per
cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per  cento
delle spese sostenute nell'anno 2027»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese,
per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni  2026  e
2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per  cento  delle  spese
per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento  delle  spese  per  l'anno
2027»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le parole: 
          «al 36 per cento delle spese sostenute nel l'anno 2025 e al
30 per cento delle spese sostenute  negli  anni  2026  e  2027»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 36 per  cento  delle  spese  sostenute
negli anni 2025 e 2026 e  al  30  per  cento  delle  spese  sostenute
nell'anno 2027»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50  per  cento  delle
spese sostenute  nell'anno  2025  e  al  36  per  cento  delle  spese
sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al
50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027»; 
      2) al comma 1-septies.1: 
        2.1) al primo periodo, le parole:  «al  36  per  cento  delle
spese sostenute  nell'anno  2025  e  al  30  per  cento  delle  spese
sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027»; 
        2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50  per  cento  delle
spese sostenute per l'anno  2025  e  al  36  per  cento  delle  spese
sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e  al
36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»; 
      3) al comma 2, primo e secondo  periodo,  le  parole:  «2024  e
2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026». 
  23. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, dopo la parola:  «rilasciato»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
conseguito» e  dopo  le  parole:  «in  sanatoria»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche ai sensi della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326». 
  24. All'articolo 1, comma 154, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Per   la
liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2019,  di
510 milioni di euro per l'anno 2020,  di  520  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022
al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». 
  25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «euro  200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 300.000»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 50.000». 
  26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che
trasferiscono  nel  territorio  dello  Stato  la  residenza  ai  fini
dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  anni
2025 e 2026». 
  28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni  di  cui
al primo periodo si applicano con l'aliquota del  26  per  cento,  in
luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli
altri  proventi  di  cui  alla  lettera   c-sexies)   del   comma   1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di
moneta  elettronica  denominati  in  euro,  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo  1,  numero  7),  del  regolamento  (UE)  2023/  1114   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai  fini  del
presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si
intendono i token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e  i
cui  fondi  di  riserva  sono  detenuti  integralmente  in  attivita'
denominate in euro presso soggetti autorizzati  nell'Unione  europea.
Non costituisce  realizzo  di  plusvalenza  o  minusvalenza  la  mera
conversione tra euro e token  di  moneta  elettronica  denominati  in
euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale». 
  29. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 491, primo periodo, le parole:  «aliquota  dello  0,2
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota  dello  0,4  per
cento»; 
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello  0,02
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello  0,04  per
cento». 
  30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole:  «aliquota
dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota  dello
0,4 per cento»; 
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota
dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello
0,04 per cento». 
  31. Le disposizioni di cui  ai  commi  29  e  30  si  applicano  ai
trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio
2026. 
  32. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte  le
seguenti: «, comprensiva delle  giacenze  in  valuta  all'estero,  in
criptovalute o consistenti in rimesse in denaro». 
  33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le  misure  volte  a  dare  attuazione,  anche  al  fine  di
assicurare l'assenza  di  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32,  prevedendo  altresi'
le  occorrenti  modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire  all'articolo  5
del citato regolamento, tra le componenti del  patrimonio  mobiliare,
le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti  in  rimesse  in
denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money  transfer  o  di
invio all'estero di denaro contante non accompagnato. 
  34.  Gli  enti  che  disciplinano  l'erogazione  delle  prestazioni
sociali agevolate  adottano,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma  33,  gli  atti,  anche
normativi,  necessari  all'erogazione  delle  nuove  prestazioni   in
conformita' alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel  rispetto  degli
equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le  prestazioni
sociali  agevolate  in  corso  di   erogazione   sulla   base   delle
disposizioni previgenti. 
  35. Le societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata per azioni e in accomandita per azioni  che,
entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40  a  condizione
che  tutti  i  soci  risultino  iscritti  nel  libro  dei  soci,  ove
prescritto, alla data del 30 settembre  2025  o  che  siano  iscritti
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  in  forza  di  titolo  di  trasferimento  avente  data  certa
anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni  si  applicano
alle societa'  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  la
gestione dei predetti beni e  che  entro  il  30  settembre  2026  si
trasformano in societa' semplici. 
  36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati,  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto  si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8  per  cento,
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in  corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della  trasformazione.
Le  riserve  in   sospensione   d'imposta   annullate   per   effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle  delle  societa'  che  si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura  del
13 per cento. 
  37. Per gli immobili, su richiesta della societa'  e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, o, in alternativa, ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori. 
  38.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o   quote
possedute dai soci delle societa' trasformate deve  essere  aumentato
della differenza assoggettata a imposta  sostitutiva.  Nei  confronti
dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e da 5 a 8 dell'articolo 47  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti,
al  netto  dei  debiti  accollati,  riduce   il   costo   fiscalmente
riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. 
  39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35
a  37,   le   aliquote   dell'imposta   proporzionale   di   registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
  40. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi
da 35 a 39 devono versare il 60 per  cento  dell'imposta  sostitutiva
entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il  30  novembre
2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 30 settembre 2025, poste in essere dal  1°  gennaio  2026  al  31
maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui  al
citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n.  208  del  2015  sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno
2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni  di  cui  al
presente  comma  gli  effetti  dell'estromissione  decorrono  dal  1°
gennaio 2026. 
  42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle   di   cui
all'articolo 87,  determinate  a  norma  del  comma  2  del  presente
articolo, concorrono a formare  il  reddito  per  l'intero  ammontare
nell'esercizio  in  cui  sono  state   realizzate.   Le   plusvalenze
realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda  concorrono  a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui  sono
state realizzate o,  se  l'azienda  o  il  ramo  d'azienda  e'  stato
posseduto per un periodo non inferiore  a  tre  anni,  a  scelta  del
contribuente,  in  quote  costanti  nell'esercizio   stesso   e   nei
successivi,  ma  non  oltre  il  quarto.  Le  plusvalenze  realizzate
mediante  cessione   dei   diritti   all'utilizzo   esclusivo   della
prestazione dell'atleta per le  societa'  sportive  professionistiche
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a due anni, a scelta  del  contribuente,  in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma  non  oltre
il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al
corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;  la  residua  parte
della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui
e' stata realizzata. Le  scelte  di  cui  al  presente  comma  devono
risultare  dalla  dichiarazione  dei  redditi;  se  questa   non   e'
presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata». 
  43.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  42  si  applicano   alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello  in  corso  al  31   dicembre   2025.   Nella   determinazione
dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre  2025  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al medesimo comma 42. 
  44. I saldi attivi di rivalutazione,  le  riserve  e  i  fondi,  in
sospensione di imposta,  esistenti  nel  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto  o  in
parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  nella
misura del 10 per cento. L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2025 ed e' versata obbligatoriamente in quattro  rate  di
pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine  previsto
per il versamento a saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative  al
medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. 
  45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni  del  decreto
del Vice Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27  giugno  2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11  luglio  2025,  di
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024,
n. 192. 
  46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis.  A  condizione  che  sussistano  i  requisiti  di   cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da  societa'  o  enti
residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o  in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con  il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri  un  effettivo
scambio  di  informazioni,  verificandosi  la   condizione   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  secondo  periodo,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono  a  formare
il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono  imputati  a
conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore  della
produzione netta della societa' o dell'ente ricevente per il  95  per
cento del loro ammontare»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  A  condizione  che  sussistano  i  requisiti  di   cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da  societa'  o  enti
residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o  in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con  il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri  un  effettivo
scambio  di  informazioni,  verificandosi  la   condizione   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  secondo  periodo,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono  a  formare
la base imponibile della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per
cento del loro ammontare». 
  47. Le disposizioni di cui al comma 46  si  applicano  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2025;  in  relazione  ai  periodi
d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive riferita ai dividendi che hanno concorso  alla  formazione
del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  in  misura  eccedente
rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente  articolo,  puo'
essere esclusivamente chiesta a rimborso ai  sensi  dell'articolo  38
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. 
  48. Fatte salve le istanze di rimborso gia' presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge, i contribuenti  per  i  quali
sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, hanno diritto  al  rimborso  previa  presentazione  dell'istanza
all'Agenzia delle entrate. 
  49. Con l'istanza di  cui  al  comma  48  e'  altresi'  ammessa  la
facolta'  di  optare  per  l'utilizzo  delle  somme  rimborsabili  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai  commi
da 68 a 73 del  presente  articolo,  nei  termini  ivi  disciplinati.
L'utilizzo del credito in compensazione e' ammesso  a  decorrere  dal
decimo giorno del mese successivo  alla  presentazione  dell'istanza.
L'opzione puo' essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente  legge,  hanno  gia'  presentato  le
istanze di rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  all'articolo  37,
comma  49-quinquies,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi 48 e 49. 
  51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo  87»  sono
inserite le seguenti: «, con i requisiti di  cui  al  comma  1.1  del
medesimo articolo 87,»; 
    b) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Gli utili relativi alla partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio delle societa'  e  degli  enti  di  cui  all'articolo  73,
nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative  ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  concorrono
per  l'intero  ammontare  alla  formazione  del  reddito  complessivo
dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli  di  cui
al comma 1-bis del presente articolo, che  concorrono  a  formare  il
reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento.  Si  applica
l'articolo  47,  per  quanto  non  diversamente  previsto  dal  primo
periodo. 
      1-bis. L'esclusione di cui al comma 1  si  applica  agli  utili
relativi: 
        a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al
5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini
della determinazione della soglia del 5  per  cento,  si  considerano
anche le partecipazioni  detenute  indirettamente  all'interno  dello
stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti  tra
i quali sussiste il rapporto  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo
2359, primo comma, numero 1), e secondo  comma,  del  codice  civile,
tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla  catena
partecipativa di controllo; 
        b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui  all'articolo
44, comma 2, lettera a), e ai  contratti  di  cui  all'articolo  109,
comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»; 
        c) all'articolo 87: 
          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1.1.  L'esenzione  di  cui  al  comma   1   si   applica
esclusivamente  alle  plusvalenze  realizzate  in  relazione  a   una
partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di
valore  fiscale  non  inferiore  a  500.000  euro;  ai   fini   della
determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche  le
partecipazioni  detenute  indirettamente  all'interno  dello   stesso
gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali
sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359,  primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile,  tenendo  conto
dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena  partecipativa
di controllo»; 
        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica,  alle  stesse
condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai
sensi  dell'articolo  86,  commi  1,  2  e  3,   relativamente   alle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al
comma 1.1 del presente articolo, nonche' ai titoli e  agli  strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44,  comma  2,
lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera
b), di valore fiscale non inferiore a  500.000  euro.  Concorrono  in
ogni caso alla formazione del reddito per il  loro  intero  ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo  44,
comma 2, lettera a), secondo periodo»; 
      d) all'articolo 89: 
        1) al comma 2: 
          1.1) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli
utili   distribuiti,   in   qualsiasi   forma   e   sotto   qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,  dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e
c),  concorrono  per  l'intero  ammontare  a   formare   il   reddito
dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  ad  eccezione   di   quelli
distribuiti dalle medesime societa' ed enti nei quali e' detenuta una
partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera  a),  del
presente  articolo  che  non  concorrono   a   formare   il   reddito
dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del  reddito  della
societa'  o  dell'ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare»; 
          1.2) al secondo periodo, le parole: «e  alla  remunerazione
dei finanziamenti  eccedenti  di  cui  all'articolo  98  direttamente
erogati dal socio o dalle sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui
al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»; 
        2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli  utili
relativi: 
            a)  a  una  partecipazione  diretta  nel   capitale   non
inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a  500.000
euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per  cento,  si
considerano   anche   le   partecipazioni   detenute   indirettamente
all'interno  dello  stesso  gruppo,  intendendo   per   tale   quello
costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di  controllo
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma,
del codice civile,  tenendo  conto  dell'eventuale  demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa di controllo; 
            b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»; 
        3) al comma 3: 
          3.1) al primo periodo, dopo le parole:  «lettera  d)»  sono
inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con
i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e
dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite  le
seguenti: «, con i requisiti di cui al comma  2.1,  lettera  b),  del
presente articolo»; 
          3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera d)»  sono
inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con
i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e
dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite  le
seguenti: «, con i requisiti di cui al comma  2.1,  lettera  b),  del
presente articolo»; 
          4) al comma  3-bis,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
            «a)  alle  remunerazioni  sui  titoli,  sugli   strumenti
finanziari e sui  contratti  indicati  dall'articolo  109,  comma  9,
lettere a) e b), di valore fiscale  non  inferiore  a  500.000  euro,
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non  deducibile  ai
sensi dello stesso articolo 109». 
  52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
  «3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai  decreti  emanati  in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e  ivi  residenti,  in  relazione
alle partecipazioni con i requisiti di  cui  all'articolo  89,  comma
2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e,
sempre che di valore fiscale  non  inferiore  a  500.000  euro,  agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  del  medesimo  testo
unico, non relativi a stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello
Stato». 
  53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti  e  di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La ritenuta e' operata a titolo di  imposta  e  con  l'aliquota
dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai  decreti  emanati  in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente  testo
unico e  ivi  residenti,  in  relazione  alle  partecipazioni  con  i
requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera  a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre  che  di  valore
fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli  strumenti  finanziari  di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  predetto  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi  e  ai  contratti  di  associazione   in
partecipazione di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera  b),  del
medesimo testo unico,  non  relativi  a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato». 
  54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si  applicano  alle
distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve  e  degli  altri
fondi, deliberate a decorrere  dal  1°  gennaio  2026,  nonche'  alle
plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni  o  quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale  in
societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  e  alla  cessione  di  titoli  e  strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44,  comma  2,
lettera a), del predetto testo unico  nonche'  ai  contratti  di  cui
all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  del  medesimo  testo  unico
acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine,
si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti  o
i contratti sottoscritti in data meno recente. 
  55.  Nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51. 
  56. In deroga a  quanto  disposto,  rispettivamente,  dall'articolo
106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi,  per  i  crediti
del primo e secondo stadio di rischio  di  credito,  le  svalutazioni
derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del
fondo a copertura delle perdite per perdite attese  su  crediti  sono
deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le  stesse  sono
iscritte in bilancio e nei quattro successivi. 
  57. I commi 55, 56-bis,  56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  non  sono
applicabili  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  iscritte   in
bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo
periodo non  rilevano  altresi'  ai  fini  della  differenza  di  cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
  58.  Nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57. 
  59. Il secondo periodo del primo comma  dell'articolo  1-bis  della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso  che  tra  le
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si
intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio
del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui  il  premio
sia indicato in modo separato e distinto rispetto a  quello  relativo
alle assicurazioni obbligatorie della responsabilita'  civile  per  i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 
  60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1-bis, primo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni  relative  al  rischio  di
infortunio del conducente e quelle relative al rischio di  assistenza
stradale a  prescindere  dalla  distinta  indicazione  nel  contratto
assicurativo»; 
    b)  alla  tariffa  di  cui  all'allegato  A,  l'articolo  19   e'
sostituito dal seguente: 
    

+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
|                       |     |Assicurazioni dei rischi    |        |
|Assicurazioni          |     |(compresi quelli di cui agli|        |
|obbligatorie della     |     |artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e  |        |
|responsabilita' civile |     |24) inerenti al veicolo o al|        |
|per i danni causati    |     |natante o ai danni causati  |        |
|dalla circolazione dei |     |dalla loro circolazione,    |        |
|veicoli e dei natanti e|     |anche nel caso in cui non   |        |
|di altri rischi        |     |siano assicurati con lo     |        |
|inerenti al veicolo o  |     |stesso contratto            |        |
|al natante o ai danni  |     |dell'assicurazione          |        |
|causati dalla loro     |     |obbligatoria della          |        |
|circolazione           |19   |responsabilita' civile      |12,50   |
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
    
 
  61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «o
ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le  seguenti:
«, ivi comprese le assicurazioni relative al  rischio  di  infortunio
del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale  a
prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; 
    b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo  19  e'  sostituito
dal seguente: 
    



+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
|                       |     |Assicurazioni dei rischi    |        |
|Assicurazioni          |     |(compresi quelli di cui agli|        |
|obbligatorie della     |     |artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e  |        |
|responsabilita' civile |     |24) inerenti al veicolo o al|        |
|per i danni causati    |     |natante o ai danni causati  |        |
|dalla circolazione dei |     |dalla loro circolazione,    |        |
|veicoli e dei natanti e|     |anche nel caso in cui non   |        |
|di altri rischi        |     |siano assicurati con lo     |        |
|inerenti al veicolo o  |     |stesso contratto            |        |
|al natante o ai danni  |     |dell'assicurazione          |        |
|causati dalla loro     |     |obbligatoria della          |        |
|circolazione           |19   |responsabilita' civile      |12,50   |
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
    
 
  62. In deroga a quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,  primo
periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,  e  dall'articolo  12,
comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo
5 novembre 2024, n. 174,  l'imposta  dovuta  sui  premi  relativi  al
rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al  rischio
di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026  sono
versati entro il 30 giugno 2026. 
  63.  Le  imprese  di  assicurazione   riconoscono,   in   riduzione
dell'ammontare dovuto dal contraente,  una  somma  corrispondente  ad
almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi  dei  commi
60 e 61. 
  64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e  63  si  applicano
sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. 
  65.  I   soggetti   che   non   adottano   i   principi   contabili
internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli
non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base
al loro valore di iscrizione, come  risultante  dall'ultimo  bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore  di  realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. 
  66. Le imprese che si avvalgono della facolta' di cui al  comma  65
destinano  a   una   riserva   indisponibile   utili   di   ammontare
corrispondente  alla  differenza   tra   i   valori   registrati   in
applicazione della facolta' e i valori di mercato rilevati alla  data
di chiusura del periodo di riferimento, al netto del  relativo  onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a  quello
della  suddetta  differenza,  la  riserva  e'  integrata  utilizzando
riserve di utili o  altre  riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 
  67. Per le imprese di cui all'articolo  91,  comma  2,  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni  di
cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto  per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina
altresi' le modalita' applicative. Le imprese applicano  le  suddette
disposizioni previa verifica della coerenza con  la  struttura  degli
impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. 
  68. All'articolo 26 del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
    «5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al
1° gennaio 2028, per i soggetti di  cui  al  comma  1,  nel  caso  di
distribuzione di utili, inclusi  gli  acconti  sui  dividendi,  o  di
riserve, indipendentemente dalla  delibera  assembleare,  si  presume
prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma  5-bis;  tale
presunzione non si applica se e nei  limiti  in  cui  la  riserva  e'
costituita con utili destinati alle riserve di  cui  all'articolo  37
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 
  69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva  di
cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10  agosto  2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136, puo' essere assoggettata a  un  contributo  straordinario.  Tale
contributo   straordinario   si   applica   alla   suddetta   riserva
indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla
sua formazione e dalle relative modalita' di costituzione, sulla base
delle modalita' indicate al comma 70 del presente articolo. 
  70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma  69  e'
stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente  al
termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre  2025  o  del  33  per
cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo. 
  71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo in cui esso e' applicato,  ai  sensi  dei
commi 69 e 70, e' indeducibile e deve essere versato entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al medesimo periodo d'imposta. 
  72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla  riserva
di cui al comma 69 non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136. 
  73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
del contributo di cui ai commi da  68  a  72,  nonche'  del  relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di  imposte  sui
redditi. 
  74. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31
dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti
diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4  e  9,  del
medesimo decreto legislativo n. 446  del  1997.  Fino  a  concorrenza
della differenza  tra  l'imposta  derivante  dall'applicazione  delle
disposizioni di  cui  al  primo  periodo  e  quella  che  si  sarebbe
determinata in assenza delle predette disposizioni,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e  per  il
successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000. 
  75.  Nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74. 
  76. La deduzione di una quota  pari  al  3,80  per  cento,  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2027,  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16  del  decreto-legge  27  giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, e' differita, in quote costanti, al  periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 
  77. La deduzione di una quota pari  al  12,36  per  cento,  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2027,  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista  dall'articolo  1,  comma  1079,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote  costanti,  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 
  78. La deduzione di una quota  pari  al  9,50  per  cento,  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2027,  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 
  79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in  diminuzione
del reddito: 
    a) del  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2026  e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile  del  medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207, in misura non superiore al 35 per  cento  dello  stesso  maggior
reddito imponibile; 
    b) del  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2027  e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile  del  medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni  di  cui
ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore  al
42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. 
  80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche  ai  fini
della  determinazione  del  reddito  dei  soggetti  partecipanti   al
consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e  seguenti
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il
reddito complessivo globale dei periodi  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2026 e al 31 dicembre  2027  si  considera  prioritariamente
formato  dal   maggior   reddito   imponibile   che   si   determina,
rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui  all'articolo  1,
commi da 14 a 17, della legge 30  dicembre  2024,  n.  207,  e  delle
disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonche' ai  sensi  delle
disposizioni di cui ai commi  76,  77,  78  e  79,  lettera  b),  del
presente articolo. 
  81. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2026, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui ai commi  79,  lettera  a),  e  80  del  presente
articolo; 
    b) al 31 dicembre 2027, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata   non   applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
l'articolo 1, comma 1079, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e  1068,  della  medesima  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui  ai  commi
76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo; 
    c) al 31 dicembre 2028 e per  quello  successivo,  non  si  tiene
conto delle quote differite ai  sensi  dei  commi  da  76  a  78  del
presente articolo. 
  82. I debiti risultanti dai singoli carichi  affidati  agli  agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,  derivanti
dall'omesso versamento  di  imposte  risultanti  dalle  dichiarazioni
annuali e dalle attivita' di cui agli articoli 36-bis  e  36-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
agli articoli 54-bis  e  54-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  o   derivanti   dall'omesso
versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a
seguito di accertamento, possono essere estinti  senza  corrispondere
le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di  interessi
e di sanzioni, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  o
le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'articolo 27,  comma  1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme  maturate
a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale
e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per  le  procedure
esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 
  83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82  e'  effettuato  in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o  nel  numero  massimo  di
cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: 
    a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio
2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; 
    b) dalla quarta  alla  cinquantunesima,  rispettivamente,  il  31
gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30  settembre  e
il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; 
    c)    dalla    cinquantaduesima    alla     cinquantaquattresima,
rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31  maggio
2035. 
  84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere  dal  1°
agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per  cento  annuo;  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  85. L'agente  della  riscossione  rende  disponibili  ai  debitori,
nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale,  i  dati
necessari a individuare i carichi definibili. 
  86. Il debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma  82  rendendo,
entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione,  con  le  modalita',
esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio
sito internet entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge;  in  tale  dichiarazione  il  debitore  sceglie
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 83. 
  87. Nella dichiarazione di cui  al  comma  86  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento della prima o unica rata delle somme dovute,  sono  sospesi
dal giudice.  Ai  soli  fini  dell'estinzione  dei  predetti  giudizi
l'effettivo perfezionamento della  definizione  si  realizza  con  il
versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione
e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro  presentazione,  da  parte
del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte
nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente  creditore,  della
dichiarazione prevista dal comma 86 e  della  comunicazione  prevista
dal comma 92 nonche' della documentazione  attestante  il  versamento
della  prima  o  unica  rata.  L'estinzione  del  giudizio   comporta
l'inefficacia  delle  sentenze  di   merito   e   dei   provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. 
  88. Entro il 30 aprile 2026 il  debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  86,  la   dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
  89. Ai fini della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma 82, si tiene  conto  esclusivamente  degli
importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  compreso  nei  carichi
affidati e  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
esecutive  e  di  notificazione  della  cartella  di  pagamento.   Il
debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali,  ha  gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del  comma  82,  per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 86. 
  90. Le somme relative ai debiti  definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
  91.   A   seguito   della   presentazione   della    dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
    b) sono sospesi, fino alla scadenza  della  prima  o  unica  rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
    c) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
    e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
    f) il debitore non e' considerato inadempiente  ai  fini  di  cui
agli articoli 28-ter  e  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    g)  si  applica  la  disposizione  di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
  92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di  cui  al  comma  86
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, che non puo'  essere  inferiore  a
100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori  che
hanno presentato la  dichiarazione  di  cui  al  comma  82  nell'area
riservata  del  sito   internet   istituzionale   dell'agente   della
riscossione, la comunicazione e' resa disponibile  esclusivamente  in
tale area. 
  93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo'  essere
effettuato: 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente  della
riscossione nella comunicazione di cui al comma 92; 
    b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente  della
riscossione  e'  tenuto  a  rendere  disponibili,  mediante  apposito
servizio, nel proprio sito internet istituzionale; 
    c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
  94. Limitatamente  ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 86: 
    a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 91, lettera b), sono automaticamente  revocate  e  non  possono
essere accordate  nuove  dilazioni  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    b) il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
  95. La definizione non produce effetti, riprendono  a  decorrere  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  dei  carichi
oggetto di dichiarazione,  che  prosegue  a  cura  dell'agente  della
riscossione, e i versamenti effettuati sono  acquisiti  a  titolo  di
acconto    dell'importo    complessivamente    dovuto    a    seguito
dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione  del
debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento: 
    a)  dell'unica  rata  scelta  dal  debitore  per  effettuare   il
pagamento; 
    b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle  quali  il
debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; 
    c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore  ha  scelto
di dilazionare il pagamento. 
  96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di  cui  al
comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati  agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo
IV, capo II, sezioni II e III, del codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito,  anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente  previsti  nel
decreto di omologazione. 
  97. Per le sanzioni amministrative  irrogate,  per  violazioni  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni  di
cui ai commi da 82 a 98 si applicano  limitatamente  agli  interessi,
comunque denominati, compresi quelli di cui  all'articolo  27,  sesto
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  quelli  di  cui
all'articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo  di  aggio  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112. 
  98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonche'  di  tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la  disciplina
dei crediti prededucibili. 
  99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi
da 82 a 98: 
    a) pur se con riferimento ad essi si e' determinata l'inefficacia
della relativa  definizione,  anche  i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al  2017  oggetto  di
dichiarazioni rese ai sensi: 
      1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225; 
      2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172; 
      3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136; 
      4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n.
145; 
      5) dell'articolo 16-bis, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
    b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i  quali,  alla
data del 30 settembre 2025, si  e'  determinata  l'inefficacia  della
definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 
      1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n.
197; 
      2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27  dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2025, n. 15. 
  100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di  cui  ai
commi da 82 a 98 i debiti risultanti  dai  singoli  carichi  affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30  giugno  2022
per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte
le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni  rese
ai sensi: 
    a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre  2022,  n.
197; 
    b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del  decreto-legge  27  dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2025, n. 15.