La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati
nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al
mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2
dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e
detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio,
appartengono al Popolo italiano.
3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo
superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro
l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo
conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e
dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti
oneri:
a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del
19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra
disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di
cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77».
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 500.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni
alimentari di prima necessita'. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono
individuati i termini e le modalita' di erogazione delle stesse.
6. Per le finalita' di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita
e di rafforzare il legame tra produttivita' e salario, gli incrementi
retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in
attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024
al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di
cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore
privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non
superiore a 33.000 euro.
8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2025».
9. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di
partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027,
l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di
importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per
cento.
10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta
del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro
il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
a) maggiorazioni e indennita' per lavoro notturno ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
b) maggiorazioni e indennita' per lavoro prestato nei giorni
festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai
CCNL;
c) indennita' di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro
a turni, previsti dai CCNL.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti
d'imposta del settore privato, escluse le attivita' di cui al comma
18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso
che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno
precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito
di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano
nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che,
ancorche' denominati come maggiorazioni o indennita', sostituiscono
in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite
annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le
somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle
disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive
in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente
previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10
e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di imposte sui redditi.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo,
della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.
14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 10».
15. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «2024, 2025 e 2026».
16. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione
si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come
"impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica
unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da'
prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al
primo periodo».
17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».
18. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico,
ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre
2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e
ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta
2025, a 40.000 euro.
20. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo
speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta
per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione
unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma
18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese
sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute
negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per
cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento
delle spese sostenute nell'anno 2027»;
2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese,
per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e
2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese
per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno
2027»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole:
«al 36 per cento delle spese sostenute nel l'anno 2025 e al
30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono
sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute
negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute
nell'anno 2027»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle
spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al
50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;
2) al comma 1-septies.1:
2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle
spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle
spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti:
«al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al
36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»;
3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e
2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
23. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o
conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le
seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326».
24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Per la
liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di
510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per
l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 300.000»;
b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 50.000».
26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che
trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini
dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni
2025 e 2026».
28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui
al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in
luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli
altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di
moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del
presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si
intendono i token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i
cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivita'
denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera
conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in
euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale».
29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per
cento»;
b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per
cento».
30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota
dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello
0,4 per cento»;
b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota
dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello
0,04 per cento».
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai
trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio
2026.
32. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte le
seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in
criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».
33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di
assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresi'
le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5
del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare,
le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in
denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di
invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
34. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni
sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche
normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in
conformita' alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni
sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle
disposizioni previgenti.
35. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le
disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione
che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano
alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la
gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si
trasformano in societa' semplici.
36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento,
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative
in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del
13 per cento.
37. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto
delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere
determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente
comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate deve essere aumentato
della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti
dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti,
al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35
a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
40. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi
da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre
2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data
del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31
maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al
citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno
2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al
presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1°
gennaio 2026.
42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente
articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze
realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato
posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate
mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre
il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al
corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte
della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui
e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono
risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e'
presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata».
43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione
dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al medesimo comma 42.
44. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in
sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in
parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025 ed e' versata obbligatoriamente in quattro rate di
pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto
del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, di
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024,
n. 192.
46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da societa' o enti
residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare
il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a
conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della
produzione netta della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per
cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da societa' o enti
residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare
la base imponibile della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per
cento del loro ammontare».
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi
d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione
del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente
rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puo'
essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
48. Fatte salve le istanze di rimborso gia' presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali
sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza
all'Agenzia delle entrate.
49. Con l'istanza di cui al comma 48 e' altresi' ammessa la
facolta' di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi
da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati.
L'utilizzo del credito in compensazione e' ammesso a decorrere dal
decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.
L'opzione puo' essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia' presentato le
istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37,
comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi 48 e 49.
51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo 87» sono
inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del
medesimo articolo 87,»;
b) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73,
nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono
per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo
dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui
al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il
reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica
l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo
periodo.
1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili
relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al
5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini
della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano
anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello
stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra
i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile,
tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa di controllo;
b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;
c) all'articolo 87:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una
partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di
valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della
determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le
partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso
gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali
sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto
dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa
di controllo»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse
condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai
sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al
comma 1.1 del presente articolo, nonche' ai titoli e agli strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2,
lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), secondo periodo»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli
distribuiti dalle medesime societa' ed enti nei quali e' detenuta una
partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del
presente articolo che non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «e alla remunerazione
dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui
al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili
relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000
euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si
considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente
all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello
costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma,
del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono
inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con
i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e
dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le
seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del
presente articolo»;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono
inserite le seguenti: «, nei quali e' detenuta una partecipazione con
i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e
dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le
seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del
presente articolo»;
4) al comma 3-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti
finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai
sensi dello stesso articolo 109».
52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma
2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e,
sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato».
53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo
unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i
requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore
fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico
delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato».
54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle
distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonche' alle
plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in
societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2,
lettera a), del predetto testo unico nonche' ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico
acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine,
si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o
i contratti sottoscritti in data meno recente.
55. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.
56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo
106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti
del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni
derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del
fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono
deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono
iscritte in bilancio e nei quattro successivi.
57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono
applicabili alle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo
periodo non rilevano altresi' ai fini della differenza di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
58. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
59. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1-bis della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che tra le
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si
intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio
del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio
sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo
alle assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le
parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di
infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza
stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto
assicurativo»;
b) alla tariffa di cui all'allegato A, l'articolo 19 e'
sostituito dal seguente:
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
| | |Assicurazioni dei rischi | |
|Assicurazioni | |(compresi quelli di cui agli| |
|obbligatorie della | |artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e | |
|responsabilita' civile | |24) inerenti al veicolo o al| |
|per i danni causati | |natante o ai danni causati | |
|dalla circolazione dei | |dalla loro circolazione, | |
|veicoli e dei natanti e| |anche nel caso in cui non | |
|di altri rischi | |siano assicurati con lo | |
|inerenti al veicolo o | |stesso contratto | |
|al natante o ai danni | |dell'assicurazione | |
|causati dalla loro | |obbligatoria della | |
|circolazione |19 |responsabilita' civile |12,50 |
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o
ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti:
«, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio
del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a
prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;
b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo 19 e' sostituito
dal seguente:
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
| | |Assicurazioni dei rischi | |
|Assicurazioni | |(compresi quelli di cui agli| |
|obbligatorie della | |artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e | |
|responsabilita' civile | |24) inerenti al veicolo o al| |
|per i danni causati | |natante o ai danni causati | |
|dalla circolazione dei | |dalla loro circolazione, | |
|veicoli e dei natanti e| |anche nel caso in cui non | |
|di altri rischi | |siano assicurati con lo | |
|inerenti al veicolo o | |stesso contratto | |
|al natante o ai danni | |dell'assicurazione | |
|causati dalla loro | |obbligatoria della | |
|circolazione |19 |responsabilita' civile |12,50 |
+-----------------------+-----+----------------------------+--------+
62. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo
periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12,
comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo
5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al
rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio
di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono
versati entro il 30 giugno 2026.
63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione
dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad
almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi
60 e 61.
64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano
sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
65. I soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli
non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base
al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole.
66. Le imprese che si avvalgono della facolta' di cui al comma 65
destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione della facolta' e i valori di mercato rilevati alla data
di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello
della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
67. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina
altresi' le modalita' applicative. Le imprese applicano le suddette
disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli
impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al
1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di
riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume
prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale
presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva e'
costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di
cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136, puo' essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale
contributo straordinario si applica alla suddetta riserva
indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla
sua formazione e dalle relative modalita' di costituzione, sulla base
delle modalita' indicate al comma 70 del presente articolo.
70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 e'
stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al
termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per
cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.
71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo in cui esso e' applicato, ai sensi dei
commi 69 e 70, e' indeducibile e deve essere versato entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al medesimo periodo d'imposta.
72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva
di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136.
73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonche' del relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti
diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza
della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe
determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il
successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.
75. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.
76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione
del reddito:
a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior
reddito imponibile;
b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui
ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al
42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.
80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini
della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al
consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il
reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente
formato dal maggior reddito imponibile che si determina,
rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle
disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonche' ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del
presente articolo.
81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente
articolo;
b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30
dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi
76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene
conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del
presente articolo.
82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti
dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni
annuali e dalle attivita' di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso
versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a
seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere
le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi
e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o
le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate
a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale
e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 e' effettuato in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di
cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio
2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31
gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e
il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima,
rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio
2035.
84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1°
agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
85. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori,
nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati
necessari a individuare i carichi definibili.
86. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo,
entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalita',
esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio
sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 83.
87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi
dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il
versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione
e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte
del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte
nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della
dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista
dal comma 92 nonche' della documentazione attestante il versamento
della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta
l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore puo' integrare, con le
modalita' previste dal comma 86, la dichiarazione presentata
anteriormente a tale data.
89. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli
importi gia' versati a titolo di capitale compreso nei carichi
affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il
debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 86.
90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
91. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di
presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui
agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, che non puo' essere inferiore a
100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area
riservata del sito internet istituzionale dell'agente della
riscossione, la comunicazione e' resa disponibile esclusivamente in
tale area.
93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente della
riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto a rendere disponibili, mediante apposito
servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 86:
a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono
essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo.
95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della
riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del
debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il
pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il
debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto
di dilazionare il pagamento.
96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al
comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo
IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel
decreto di omologazione.
97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di
cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi,
comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina
dei crediti prededucibili.
99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi
da 82 a 98:
a) pur se con riferimento ad essi si e' determinata l'inefficacia
della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di
dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225;
2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172;
3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla
data del 30 settembre 2025, si e' determinata l'inefficacia della
definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n.
197;
2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15.
100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai
commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte
le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese
ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n.
197;
b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15.