IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto in particolare l'articolo 46 del citato  decreto  n.  95  del
2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce  le  Aree  negoziali  per  i
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e  militare  e
delle Forze armate, limitate agli istituti normativi  in  materia  di
rapporto di lavoro e  ai  trattamenti  accessori,  nel  rispetto  del
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti  dei  dirigenti
delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate,  ferme  restando  le
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti; 
  Visti i commi 3, 3-bis e 3  -ter,  del  medesimo  articolo  46  del
decreto legislativo n. 95 del  2017  che  disciplinano  le  procedure
negoziali per l'adozione di separati  decreti  del  Presidente  della
Repubblica concernenti rispettivamente il personale  dirigente  delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e  Corpo  di
polizia penitenziaria)  e  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il
personale dirigente delle Forze  armate  (Esercito  italiano,  Marina
militare  ed  Aeronautica   militare)   nonche'   le   modalita'   di
costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle  delegazioni
sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; 
  Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo
n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dai  commi  2,  3,
3-bis e 3-ter,  attraverso  l'applicazione,  in  quanto  compatibili,
delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.
195, con esclusione della negoziazione decentrata e  delle  modalita'
di accertamento della rappresentativita' sindacale»; 
  Visto l'articolo 7-quater, comma  1,  del  decreto-legge  14  marzo
2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del
quale «A decorrere dall'anno 2018, ai  fini  della  disciplina  degli
istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti
accessori  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  si  applicano  le  disposizioni
previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del  citato
decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le
modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per  la
pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo  46,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese,  in  quanto
compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia
a ordinamento militare  e  delle  Forze  armate,  ferme  restando  le
peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti,  facendo  riferimento  alla
data  del  31  dicembre  2024  ai  fini  dell'individuazione  di  cui
all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto  legislativo
n. 95 del 2017»; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione  del  2  marzo  2018  recante  «Modalita'   attuative
dell'area  negoziale  dei  dirigenti  delle  Forze  di   polizia   ad
ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30
giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali
a carattere sindacale  tra  militari  rappresentative  del  personale
dirigente delle Forze armate per i  trienni  2018-2020,  2021-2023  e
2024-2026»; 
  Vista l'ipotesi di accordo  sindacale,  2021-2023,  riguardante  il
personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto
2025  dalla  delegazione  di  parte   pubblica   e   dalle   seguenti
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative sul piano nazionale: 
    per l'Esercito Italiano: 
      USMIA 
      ASPMI 
    per la Marina Militare: 
      SIM MM 
    per l'Aeronautica militare 
      AMUS AM 
  Visti l'articolo 1, comma 680, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,
l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  che
dispongono  in  ordine  al   finanziamento   dei   predetti   accordi
collettivi; 
  Considerato  che  l'ipotesi   di   accordo   sindacale   e'   stata
sottoscritta da  tutte  le  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli  articoli
46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater,  comma
1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla  legge  9
maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del  decreto  del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  del  2  marzo  2018,
verificate  le  compatibilita'  finanziarie,   e'   stata   approvata
l'ipotesi di accordo sindacale  riguardante  il  personale  dirigente
delle Forze armate per il triennio 2021-2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  il  presente
decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2023, al personale dirigente delle Forze armate,  a  tal  fine  anche
impiegando le  risorse  non  utilizzate  per  l'accordo  relativo  al
triennio 2018-2020. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
          recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6  marzo  1992,
          n.  216,  in  materia  di  procedure  per  disciplinare   i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di  polizia  e  delle  Forze  armate»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  27  maggio
          1995, n. 122. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143: 
                «Art. 46  (Disciplina  dei  trattamenti  accessori  e
          degli istituti normativi per i  dirigenti  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate). - 1. Per i  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          istituita  un'area  negoziale,   limitata   agli   istituti
          normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
          accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
                1-bis. Per i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze  armate,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          comma, sono istituite le relative aree negoziali,  limitate
          agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro  e
          ai trattamenti accessori, di cui al comma 2,  nel  rispetto
          del principio di sostanziale perequazione  dei  trattamenti
          dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di  polizia,
          ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
                2. Le materie oggetto delle procedure  negoziali  per
          il personale dirigente civile e militare sono: 
                  a) il trattamento accessorio; 
                  b)  le  misure  per  incentivare  l'efficienza  del
          servizio; 
                  c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
          le licenze; 
                  d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia
          o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; 
                  e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  f)  le  aspettative  i  distacchi  e   i   permessi
          sindacali; 
                  g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                  h)  i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale; 
                  i) i criteri di massima per la gestione degli  enti
          di assistenza del personale. 
                3. L'accordo sindacale relativo  ai  dirigenti  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
          al comma  2  e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte
          pubblica,   composta   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione in conformita'  alle  disposizioni
          vigenti per il pubblico impiego in materia di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
          riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto  del
          dato associativo e del dato elettorale, anche ai  fini  del
          riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
          e  di  permessi  per  motivi  sindacali;  le  modalita'  di
          espressione del  dato  elettorale,  le  relative  forme  di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito accordo,  recepito,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
                3-bis.  L'accordo  sindacale  relativo  ai  dirigenti
          delle Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare  per  le
          materie di cui al comma 2 e' stipulato da  una  delegazione
          di parte pubblica, composta dal Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, che la  presiede,  e  dai  Ministri  della
          difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
          giustizia o dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati,  alla  quale   partecipano,   nell'ambito   delle
          delegazioni dei Ministri della  difesa  e  dell'economia  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza,   e   da   una
          delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di
          livello dirigenziale  delle  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
          nazionale anche del  personale  dirigente  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento militare,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  secondo  i
          criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66,  riferendo  le  misure  percentuali  ivi
          previste  al  solo  personale  dirigente.  Le  associazioni
          professionali a carattere sindacale interforze  partecipano
          alla delegazione sindacale di cui  al  presente  comma  con
          rappresentanti di livello  dirigenziale  appartenenti  alla
          Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare  di  cui  sono
          rappresentative. L'accordo e' recepito con il  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al comma 3,  concernente
          il personale delle Forze di polizia. 
                3-ter.  L'accordo  sindacale  relativo  ai  dirigenti
          delle Forze armate per le materie di  cui  al  comma  2  e'
          stipulato da una delegazione di  parte  pubblica,  composta
          dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  che  la
          presiede, e dai Ministri della  difesa  e  dell'economia  e
          delle   finanze,   o   dai    Sottosegretari    di    Stato
          rispettivamente   delegati,   alla    quale    partecipano,
          nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il
          Capo  di   stato   maggiore   della   difesa   o   un   suo
          rappresentante, accompagnato dai  Capi  di  stato  maggiore
          delle  Forze  armate  o  loro  rappresentanti,  e  da   una
          delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di
          livello dirigenziale  delle  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
          nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo  le
          misure  percentuali  ivi   previste   al   solo   personale
          dirigente.  Le  associazioni  professionali   a   carattere
          sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
          di cui al presente  comma  con  rappresentanti  di  livello
          dirigenziale appartenenti alla Forza  armata  di  cui  sono
          rappresentative. L'accordo  e'  recepito  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
          giustizia e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  il
          Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
          di  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  3-bis  e   3-ter,
          attraverso l'applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
          procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 195, con  esclusione  della  negoziazione  decentrata  e
          delle modalita' di  accertamento  della  rappresentativita'
          sindacale. 
                5. All'attuazione dei  commi  3,  3-bis  e  3-ter  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  civile,  ai
          sensi dell'articolo 24, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nonche'  dell'articolo  1,
          comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  gli
          anni dal 2018 al 2026 non si applicano le  disposizioni  di
          cui al precedente periodo. 
                6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, di cui ai commi  3-bis  e  3-ter,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione,
          della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
          Ministri dell'interno e  della  giustizia,  possono  essere
          estese al personale dirigente delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e a quello delle forze  armate,  anche
          attraverso  eventuali  adattamenti   tenuto   conto   delle
          peculiarita'  funzionali,  le  disposizioni   adottate   in
          attuazione di quanto previsto  dal  comma  3,  al  fine  di
          assicurare  la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
          economici  accessori  e  degli   istituti   normativi   dei
          dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare  e
          delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del  presente
          comma si provvede nei limiti della quota parte  di  risorse
          destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
          personale dirigente delle Forze di  polizia  a  ordinamento
          militare e delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
          a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dell'articolo  20,
          comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si  applicano
          le disposizioni di cui al precedente periodo. 
                7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,  del  primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero  del  primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e delle  Forze  armate  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti. 
                7-bis. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,
          lettera  f),  del  presente  articolo,  il  personale   con
          qualifica dirigenziale o equiparata  che  svolge  attivita'
          sindacale per le organizzazioni dichiarate  rappresentative
          puo' continuare a fruire  dei  permessi  e  dei  distacchi,
          nell'ambito del contingente complessivamente assegnato  per
          i  comparti  di  contrattazione,  anche  dopo   l'adozione,
          rispettivamente, del primo  decreto  di  recepimento  delle
          procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di  cui
          al comma 6, ovvero del primo decreto di  recepimento  delle
          procedure negoziali di cui al comma 1-bis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7-quater  del
          decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di reclutamento  e  funzionalita'  delle
          pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio
          2025, n. 69: 
                «Art.   7-quater   (Disposizioni   in   materia    di
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai  fini  della
          disciplina degli istituti normativi in materia di  rapporto
          di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
          95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e
          3-ter  del  medesimo  articolo  46   del   citato   decreto
          legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima  applicazione,
          le modalita' attuative gia' adottate  con  il  decreto  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto  legislativo
          n. 95 del 2017, sono estese, in  quanto  compatibili,  alle
          aree negoziali dei  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare e delle Forze armate,  ferme  restando
          le  peculiarita'  dei   rispettivi   ordinamenti,   facendo
          riferimento  alla  data  del  31  dicembre  2024  ai   fini
          dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi  3-bis  e
          3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. 
                2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29  maggio
          2017, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                  "7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
          lettera  f),  del  presente  articolo,  il  personale   con
          qualifica dirigenziale o equiparata  che  svolge  attivita'
          sindacale per le organizzazioni dichiarate  rappresentative
          puo' continuare a fruire  dei  permessi  e  dei  distacchi,
          nell'ambito del contingente complessivamente assegnato  per
          i  comparti  di  contrattazione,  anche  dopo   l'adozione,
          rispettivamente, del primo  decreto  di  recepimento  delle
          procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di  cui
          al comma 6, ovvero del primo decreto di  recepimento  delle
          procedure negoziali di cui al comma 1-bis". 
                3. Al codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis)
          e' aggiunta la seguente: 
                    «i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»; 
                  b)  all'articolo  913-bis,  dopo  il  comma  2   e'
          aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo  che  sia  diversamente
          disposto, la posizione  di  stato  giuridico  del  distacco
          sindacale e' equiparata,  quanto  agli  effetti,  a  quella
          dell'aspettativa".» 
              - Il decreto del Ministro per la semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione 2 marzo 2018,  recante  «Modalita'
          attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, ai sensi  dell'articolo  46,
          comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  9  giugno  2025,  recante  «Individuazione
          delle associazioni professionali a carattere sindacale  tra
          militari  rappresentative  del  personale  dirigente  delle
          Forze  armate  per  i  trienni   2018-2020,   2021-2023   e
          2024-2026», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149
          del 30 giugno 2025. 
              - Si riporta il comma 680 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
                «680. Al fine di riconoscere  la  specificita'  della
          funzione e del ruolo del personale delle Forze armate,  dei
          Corpi di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi  Fondi
          per i servizi  istituzionali  del  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
          la rivalutazione delle misure orarie per  il  compenso  del
          lavoro straordinario, nonche' per  l'attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro  per  l'anno
          2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni  di
          euro a decorrere  dall'anno  2020,  ad  un  apposito  fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri   della   semplificazione   e    della    pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno, della difesa e della  giustizia.  Le
          risorse destinate  a  incrementare  le  disponibilita'  dei
          citati fondi devono essere attribuite  con  riferimento  ai
          trattamenti economici accessori relativi  allo  svolgimento
          dei servizi operativi per la  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
          tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.» 
              - Si riporta il comma 442 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
                «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza
          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di
          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati
          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908
          euro da destinare all'incremento di: 
                  a)   9.422.378   euro   delle   risorse    previste
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive
          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle
          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'
          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018; 
                  b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
                  c) 300.000 euro dei fondi per  la  retribuzione  di
          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
                  d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione  di
          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale
          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   recante
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8: 
                «Art. 20  (Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          accessori e istituti normativi per i dirigenti delle  Forze
          di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al  limite
          di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
          euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
          milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dal   2022,   per
          l'incremento delle risorse  previste  dall'articolo  3  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10
          maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  680,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  da   destinare
          all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
          e 6, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le
          predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
          Forza  di  polizia  e  delle   Forze   armate   in   misura
          proporzionale alla ripartizione  operata  per  l'anno  2020
          dall'articolo 3  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. 
                Omissis» 
              - Si riporta il comma 619 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
                «619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20,
          comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2022, destinati  al  personale  di  cui
          all'articolo 46, commi 3 e 6, del  decreto  legislativo  29
          maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti  ivi  previsti.  Le
          predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
          Forza  di  polizia  e  delle   Forze   armate   in   misura
          proporzionale alla ripartizione operata, per  l'anno  2020,
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'articolo  46,  comma  1-bis,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  si  veda  nelle
          note alle premesse.