IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del
2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di
rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti;
Visti i commi 3, 3-bis e 3 -ter, del medesimo articolo 46 del
decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure
negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di
polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il
personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina
militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di
costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni
sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;
Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo
n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3,
3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili,
delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita'
di accertamento della rappresentativita' sindacale»;
Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del
quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli
istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti
accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni
previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le
modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto
compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia
a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla
data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui
all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo
n. 95 del 2017»;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative
dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30
giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale
dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e
2024-2026»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il
personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto
2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative sul piano nazionale:
per l'Esercito Italiano:
USMIA
ASPMI
per la Marina Militare:
SIM MM
per l'Aeronautica militare
AMUS AM
Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi
collettivi;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale e' stata
sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli
46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma
1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9
maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018,
verificate le compatibilita' finanziarie, e' stata approvata
l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente
delle Forze armate per il triennio 2021-2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente
decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche
impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al
triennio 2018-2020.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1995, n. 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituita un'area negoziale, limitata agli istituti
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per
il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia
o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi
sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti
di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti
delle Forze di polizia a ordinamento militare per le
materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione
di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi
previste al solo personale dirigente. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla
Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente
il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti
delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e'
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il
Capo di stato maggiore della difesa o un suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore
delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le
misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti di livello
dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera f), del presente articolo, il personale con
qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita'
sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative
puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi,
nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per
i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione,
rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui
al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio
2025, n. 69:
«Art. 7-quater (Disposizioni in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della
disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto
di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis
dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e
3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto
legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione,
le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione di cui
all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo
n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle
aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando
le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo
riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini
dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e
3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera f), del presente articolo, il personale con
qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita'
sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative
puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi,
nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per
i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione,
rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui
al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis)
e' aggiunta la seguente:
«i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»;
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente
disposto, la posizione di stato giuridico del distacco
sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella
dell'aspettativa".»
- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 2 marzo 2018, recante «Modalita'
attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46,
comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 9 giugno 2025, recante «Individuazione
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative del personale dirigente delle
Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e
2024-2026», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 30 giugno 2025.
- Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«680. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della semplificazione e della pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le
risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai
trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento
dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»
- Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze
di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per
l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le
predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
Forza di polizia e delle Forze armate in misura
proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020
dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
Omissis»
- Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui
all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le
predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
Forza di polizia e delle Forze armate in misura
proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020,
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.»
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle
note alle premesse.