IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima
scadenza al fine di garantire la continuita' dell'azione
amministrativa, nonche' di adottare misure essenziali per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche
amministrazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
15, relativo all'attivita' istruttoria connessa alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2026».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone,
situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui
incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente:
«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma
13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del
sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' pari a
80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per
l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «quindici unita'»;
c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite
di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;
e) infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo
2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e
finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1,
anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei
collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in
materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili
fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1,
del decreto-legge n. 11 del 2023»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1,
del decreto-legge n. 11 del 2023».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,
relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,
n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti
relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole:
«31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2026».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,
in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario
nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di
pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i titolari».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario
straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il
risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il
31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui
saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione
comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale
che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del
Commissario e restano acquisite all'erario.».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro
347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti
di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14
ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai
procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal
giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della
Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024,
nonche' il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi
dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e
Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia,
in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio
dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed
estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili
le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si
provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore
del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V
dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da
ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga
all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
mediante una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi
dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire
l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle
attivita' e delle funzioni ancora in corso di definizione gia'
avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del
5 settembre 2008.
17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano
straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate
direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di
durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo
periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, e' prorogato al
31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al
contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo
periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di
1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di
cui al periodo precedente e' prorogato fino al 31 dicembre 2026,
altresi', il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro
analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge n. 140 del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, supporta altresi' gli enti locali, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato,
nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilita'
del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694,
della legge 31 dicembre 2024, n. 207.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati
in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.