IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante  «Ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali»; 
  Visto il regolamento di organizzazione degli uffici  amministrativi
della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio di Stato n. 251  del  22  dicembre  2020  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria
da parte della Giustizia amministrativa, approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato in data  10  novembre  2020  e,  in
particolare, il Titolo V; 
  Vista   la   nota   del   segretario   generale   della   Giustizia
amministrativa prot. n. 25666 del 14  luglio  2025,  di  trasmissione
della «proposta di modifica del regolamento di organizzazione  e  del
Capo V del  regolamento  di  autonomia  finanziaria  della  Giustizia
amministrativa, nei termini illustrati nella relazione del  direttore
generale per le risorse umane, organizzative e finanziarie»; 
  Vista la delibera n. 74 del 20 novembre 2025, adottata nella seduta
del 19 novembre 2025, nella parte in cui il Consiglio  di  Presidenza
della Giustizia amministrativa ha deliberato, su proposta della terza
commissione,  la  modifica  al  Titolo  V  del  regolamento   recante
l'esercizio  dell'autonomia  finanziaria  da  parte  della  Giustizia
amministrativa; 
  Ritenuto di  provvedere  alla  suddetta  modifica  del  regolamento
recante  l'esercizio  dell'autonomia  finanziaria  da   parte   della
Giustizia amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  Capo  V  del  regolamento  recante  l'esercizio  dell'autonomia
finanziaria da parte della Giustizia amministrativa e' sostituito dal
seguente: 
    «Capo V - Attivita' negoziale. 
    Art. 29  (Norme  generali).  -  1.  La  G.A.  svolge  la  propria
attivita' negoziale nel pieno rispetto  della  normativa  unionale  e
nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici applicabile, dei
relativi allegati, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello
stesso, nonche' delle norme del presente regolamento. 
    2. Le procedure volte all'affidamento di contratti pubblici  sono
improntate al rispetto dei principi  del  risultato,  della  fiducia,
dell'accesso al mercato e libera  concorrenza,  della  buona  fede  e
tutela dell'affidamento, nonche' degli altri  principi  previsti  dal
codice dei contratti pubblici, incluso il principio di rotazione  per
gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie. 
    3. L'affidamento dei contratti esclusi,  in  tutto  o  in  parte,
dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del  codice  dei  contratti
pubblici avviene nel rispetto dei suddetti principi ove applicabili. 
    4. La G.A., nell'esercizio dell'attivita'  negoziale,  adotta  le
misure ritenute piu' idonee per contrastare le frodi e la  corruzione
e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di
interesse, nel rispetto del  Piano  nazionale  anticorruzione  e  nel
Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,  come
integrato nel P.I.A.O. dell'amministrazione. 
    Art.  30  (Organizzazione  e   modalita'   procedurali).   -   1.
Nell'ambito della stazione appaltante Consiglio di Stato  gli  uffici
centrali  svolgono  le  fasi  di  competenza   delle   procedure   di
approvvigionamento di lavori beni e servizi per il funzionamento  dei
medesimi. 
    2.  A  livello  periferico,  ciascun   Tribunale   amministrativo
regionale o sezione staccata dello stesso, con esclusione dei  T.A.R.
operanti nelle Province di Trento e  Bolzano,  e'  individuato  quale
stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali  per
il funzionamento della propria struttura. 
    3. Il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio contratti  e
risorse   materiali   ed   i   segretari   generali   dei   tribunali
amministrativi regionali o delle  sezioni  staccate  effettuano,  nei
limiti delle proprie  competenze,  le  procedure  di  affidamento  di
contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori. 
    4. Per l'espletamento delle attivita' inerenti il ciclo  di  vita
dei contratti pubblici di cui all'art. 2, comma 1,  allegato  I.1  al
decreto legislativo n. 36/2023, le  stazioni  appaltanti  della  G.A.
come    sopra    individuate    utilizzano    le    piattaforme    di
approvvigionamento digitale di cui all'art. 25,  decreto  legislativo
n. 36/2023. Tutte le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni
relative a dette procedure sono effettuati  ai  sensi  dell'art.  29,
decreto legislativo n. 36/2023. 
    5. La pubblicita' e la trasparenza dei dati e degli atti relativi
alle procedure di cui al  comma  4,  e'  effettuata  conformemente  a
quanto stabilito dagli articoli  27  e  28,  decreto  legislativo  n.
36/2023 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'A.N.A.C. 
    Art.  31  (Programmazione  dei  contratti  pubblici).  -  1.   Il
segretario generale ogni anno, entro il termine stabilito dalla norma
primaria, approva,  relativamente  alle  esigenze  del  Consiglio  di
Stato, su proposta dei dirigenti competenti: 
      a) il programma triennale dei lavori pubblici  e  il  programma
triennale  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   ed   i   relativi
aggiornamenti. I programmi sono approvati nel rispetto dei  documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio; 
      b) l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella  prima
annualita', specificando, per ogni opera, la fonte di  finanziamento,
stanziata nello  stato  di  previsione  o  nel  bilancio  o  comunque
disponibile. 
    2.  Gli  stessi  atti  di  programmazione  sono   adottati,   con
riferimento alla specifica stazione  appaltante  operante  a  livello
periferico,  dai  segretari  generali  dei  tribunali  amministrativi
regionali o dai dirigenti delle sezioni  staccate  e  successivamente
approvati dal Segretario delegato per i TT.AA.RR. 
    3. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti commi  1  e  2
sono adottati secondo la disciplina prevista dal  suddetto  art.  37,
decreto legislativo n. 36/2023 e dal relativo allegato I.5. 
    4. Per ogni singola procedura di affidamento,  ciascuna  stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 15, decreto  legislativo  n.  36/2023,
nomina nell'atto di avvio dell'intervento  pubblico  un  responsabile
unico del progetto (R.U.P.). L'ufficio di R.U.P.  e'  obbligatorio  e
non puo' essere rifiutato. In  caso  di  mancata  nomina  del  R.U.P.
nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal
responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'intervento. 
    5. Il R.U.P. e' individuato tra i soggetti di  cui  all'art.  15,
decreto legislativo n. 36/2023, in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'allegato I.2, con competenze  professionali  adeguate.  Resta  in
ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti,  in  caso
di accertata carenza nel proprio organico di  personale  in  possesso
dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il R.U.P.  tra  i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa  autorizzazione
del Segretario generale. 
    6. Per gli approvvigionamenti di beni e di servizi di  competenza
degli uffici centrali,  la  nomina  del  R.U.P.,  del  D.E.C.  e  del
responsabile di fase avvengono,  rispettivamente  in  base  a  quanto
stabilito nei commi  3,  4  e  5  dell'art.  24  del  regolamento  di
organizzazione  della  Giustizia  amministrativa.   Negli   atti   di
programmazione  e  relativi  aggiornamenti  di  cui  al  comma  1  e'
contenuta l'indicazione del R.U.P. come sopra nominato. 
    7. Le  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  sono
condotte nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa. 
    8. Nelle procedure di affidamento di cui all'art.  50,  comma  1,
lettere a) e b), decreto legislativo n. 36/2023, di importo inferiore
a 40.000 euro, la stazione appaltante con determinazione dirigenziale
puo' stabilire annualmente le modalita' dei controlli a  campione  di
sul possesso dei requisiti di cui all'art. 52  dello  stesso  decreto
legislativo n. 36/2023. 
    9. In caso di successione di disposizioni di legge  le  procedure
sono soggette alla disciplina legislativa vigente  al  momento  della
pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito,  ovvero
a quella stabilita da eventuali disposizioni transitorie. 
    Art. 32 (Principio di rotazione - fasce di valore  economico  per
servizi, forniture e lavori). - 1.  Per  gli  affidamenti  di  valore
inferiore  alla  soglia  comunitaria,  sono  individuate,  ai   sensi
dell'art. 49, comma 3, decreto legislativo n.  36/2023,  le  seguenti
fasce di valore economico, in relazione alle quali va  verificato  il
divieto di affidamento di cui al comma 2 della citata disposizione. 
    Servizi e forniture: 
      affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed  inferiore  ad  euro
20.000,00; 
      affidamenti  di  importo  da  20.000,00  euro  ed  inferiore  a
40.000,00 euro; 
      affidamenti  di  importo  da  40.000,00   euro   ed   inferiore
all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera  b),  decreto
legislativo n. 36/2023; 
      affidamenti dall'importo soglia di cui all'art.  50,  comma  1,
lettera b), decreto legislativo n. 36/2023 ed inferiori  alla  soglia
comunitaria. 
    Lavori: 
      affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore  a  40.000
euro; 
      affidamenti  di  importo  da  euro   40.000,00   ed   inferiori
all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera  a),  decreto
legislativo n. 36/2023; 
      affidamenti dall'importo soglia di cui all'art.  50,  comma  1,
lettera a) ed inferiori ad euro 1.000.000,00; 
      affidamenti di importo da euro  1.000.000,00  ed  inferiori  ad
euro 2.500.000,00; 
      affidamenti di importo da euro 2.500.000,00 euro  ed  inferiori
all'importo della soglia comunitaria. 
    2. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio
di rotazione per gli  affidamenti  diretti  di  importo  inferiore  a
5.000,00 euro. 
    3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e
alla effettiva assenza di alternative, previa verifica  dell'accurata
esecuzione del precedente  contratto  nonche'  della  qualita'  della
prestazione resa, il contraente  uscente  puo'  essere  reinvitato  o
essere individuato quale affidatario diretto. 
    Art. 33 (Coordinamento nelle procedure contrattuali).  -  1.  Nel
caso di procedure di affidamento di contratti pubblici  cui  all'art.
31, comma 5, del presente  regolamento,  il  responsabile  unico  del
progetto  e  della  fase   procedimentale   eventualmente   nominato,
rispondono, per ogni singola fase svolta, al  dirigente  dell'ufficio
competente per tale fase in base  al  regolamento  di  organizzazione
della Giustizia amministrativa. 
    2. Nella  relazione  tecnica  o  in  altro  atto  equivalente  di
impulso, il responsabile unico del progetto fornisce al  responsabile
di fase eventualmente nominato, tutti gli elementi, le informazioni e
le valutazioni tecniche  e  di  congruita'  concernenti  la  fase  di
competenza dell'intervento, anche  con  riferimento  al  costo  della
manodopera e agli aspetti concernenti l'applicazione del GDPR e della
disposizioni  di  Cybersicurezza,  ai  fini   della   redazione   dei
capitolati o degli altri documenti della procedura di affidamento. 
    Art.  34   (Aggiudicazione,   stipulazione   ed   efficacia   dei
contratti).  -  1.  Le  stazioni  appaltanti  della  G.A.   procedono
all'affidamento ed all'aggiudicazione degli appalti  sulla  base  del
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualita'  prezzo  o  sulla  base
dell'elemento del  prezzo  o  del  costo  del  ciclo  vita  ai  sensi
dell'art. 108, decreto legislativo n. 36/2023. 
    2.  Per  le  procedure  di  gara  aggiudicate  con  il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai fini della selezione
della migliore  offerta  e  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte  e'  nominata,  ai  sensi  dell'art.  93,
decreto legislativo n. 36/2023,  una  commissione  giudicatrice,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni. 
    3. Presso la G.A. e' istituito l'albo dei commissari di gara  del
quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello
generale.  Puo'  essere  designato   quale   membro   interno   della
commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza,
qualsiasi unita' di personale delle aree funzionali in possesso delle
competenze necessarie. 
    4. I contratti sono stipulati,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
stabilite  dal  codice  dei  contratti,  dal  dirigente  dell'ufficio
contratti e risorse materiali per le procedure di gara concluse dallo
stesso e dai  segretari  TT.AA.RR.  o  dai  dirigenti  delle  sezioni
staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa
loro delegati dai titolari dei centri di responsabilita'. 
    5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente  non
sono  obbligatori  e  vincolanti  finche'  non  siano  approvati  dal
titolare del centro di responsabilita' e diventano esecutivi  solo  a
seguito di registrazione  dell'Ufficio  centrale  di  bilancio  e  di
ragioneria. 
    6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita'  della
Corte dei conti i decreti di approvazione dei  contratti  individuati
all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n.  20  del  14  gennaio
1994. 
    7. Il segretario generale, su proposta  dei  segretari  delegati,
puo' nominare piu' funzionari di ruolo,  in  possesso  di  titolo  di
studio e di competenze adeguate, per lo svolgimento delle funzioni di
ufficiale rogante per l'attivita' contrattuale disposta dalle singole
stazioni appaltanti. 
    8. l'ufficiale rogante riceve gli atti e i  contratti,  autentica
le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle
parti che ne facciano richiesta, custodisce  i  contratti  in  ordine
cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a  quelle
previste dalla legge notarile, provvedendo alle  relative  incombenze
fiscali. L'ufficiale rogante e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. 
    Art. 35 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti). -
1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, su  proposta  del
R.U.P., la  stazione  appaltante  provvede  per  gli  affidamenti  di
lavori, alla nomina del direttore dei lavori (D.L.), ovvero, per  gli
affidamenti  di  servizi  e  forniture  alla  nomina  del   direttore
dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), quando i relativi compiti non
siano svolti direttamente dallo stesso  R.U.P.,  ai  sensi  dell'art.
114, comma 7 e comma 8, decreto legislativo n. 36/2023. 
    2. Per i contratti aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture  le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione  sono  svolti,  di
norma, dal RUP, che provvede, anche  con  l'ausilio  di  uno  o  piu'
direttori  operativi  individuati  dalla   stazione   appaltante   in
relazione alla  complessita'  dell'appalto,  al  coordinamento,  alla
direzione  e  al  controllo  tecnico   contabile   e   amministrativo
dell'esecuzione  del   contratto,   in   conformita'   ai   documenti
contrattuali. Il D.E.C. deve sempre essere appositamente  nominato  e
diverso dal RUP nei casi stabiliti dall'art. 32 dell'allegato  II.14,
decreto legislativo n. 36/2023. 
    Art.   36   (Collaudo,   verifica   di   conformita',    regolare
esecuzione). - 1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e
a verifica di conformita' per  i  servizi  e  per  le  forniture  per
certificare, con  le  modalita'  stabilite  dall'allegato  II.14  del
decreto legislativo n. 36/2023,  il  rispetto  delle  caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative dei lavori  e  delle  prestazioni,
nonche' degli obiettivi e dei tempi, in conformita' delle  previsioni
e  pattuizioni  contrattuali.  Le   operazioni   di   collaudo   sono
completate, con l'emissione del relativo certificato, entro sei  mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle  prestazioni,  salvo  i  casi  di
particolare complessita' come  individuati  dall'allegato  II.14  del
decreto legislativo n. 36/2023, per i quali il  termine  puo'  essere
elevato   fino   ad   un   anno.   Il   certificato    di    collaudo
tecnico-amministrativo puo'  essere  sostituito  dal  certificato  di
regolare esecuzione nei casi  stabiliti  dall'art.  28  dell'allegato
II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. 
    2. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a
verifica di conformita', con  le  modalita'  stabilite  dall'allegato
II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. La verifica  e'  effettuata
direttamente dal RUP, dal direttore  dell'esecuzione  del  contratto,
ovvero, nei casi previsti dal codice, decreto legislativo n. 36/2023,
e' affidata ad un soggetto ovvero ad una commissione composta da  due
o tre soggetti, in possesso della competenza  tecnica  necessaria  in
relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. 
    3. La verifica di conformita'  e'  avviata  entro  trenta  giorni
dall'ultimazione  della  prestazione,  salvo   un   diverso   termine
esplicitamente previsto dal contratto  e  comunque  non  superiore  a
quarantacinque giorni ed e' conclusa entro il termine  stabilito  dal
contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della
prestazione. 
    4. Per le prestazioni  contrattuali  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, ove non
vi sia stata attribuzione di uno specifico incarico  di  verifica  di
conformita', il certificato di verifica di conformita' e' sostituito,
con l'osservanza dei termini per la verifica di conformita'  e  delle
modalita' stabilite dall'art. 38 dell'allegato II.14, dal certificato
di regolare esecuzione che e' emesso dal direttore dell'esecuzione  e
confermato dal RUP. 
    Art. 37 (Incentivazione funzioni tecniche). - 1. A  carico  degli
stanziamenti previsti per le singole procedure di  affidamento  nello
stato di previsione della spesa dell'amministrazione, sono  destinate
risorse finanziarie per  le  funzioni  tecniche  svolte  dal  proprio
personale, in misura non superiore al 2 per  cento  dell'importo  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base  delle  procedure
di affidamento e sono erogate  a  detto  personale  ai  sensi  e  nel
rispetto delle modalita' previste dall'art. 45  del  codice,  decreto
legislativo n. 36/2023 e  della  disciplina  attuativa  di  dettaglio
individuata in apposito piano di ripartizione approvato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di  Stato  e  contenente  i  criteri  di
riparto  degli  incentivi  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
decentrata. 
    2. Le  somme  occorrenti  per  la  corresponsione  dell'incentivo
devono sempre essere accantonate  dal  dirigente  responsabile  della
gestione delle risorse  finanziarie  e  devono  figurare  nell'ambito
delle somme a  disposizione  all'interno  del  quadro  economico  del
relativo progetto.».