IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali»;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria
da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 e, in
particolare, il Titolo V;
Vista la nota del segretario generale della Giustizia
amministrativa prot. n. 25666 del 14 luglio 2025, di trasmissione
della «proposta di modifica del regolamento di organizzazione e del
Capo V del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia
amministrativa, nei termini illustrati nella relazione del direttore
generale per le risorse umane, organizzative e finanziarie»;
Vista la delibera n. 74 del 20 novembre 2025, adottata nella seduta
del 19 novembre 2025, nella parte in cui il Consiglio di Presidenza
della Giustizia amministrativa ha deliberato, su proposta della terza
commissione, la modifica al Titolo V del regolamento recante
l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia
amministrativa;
Ritenuto di provvedere alla suddetta modifica del regolamento
recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della
Giustizia amministrativa;
Decreta:
Art. 1
Il Capo V del regolamento recante l'esercizio dell'autonomia
finanziaria da parte della Giustizia amministrativa e' sostituito dal
seguente:
«Capo V - Attivita' negoziale.
Art. 29 (Norme generali). - 1. La G.A. svolge la propria
attivita' negoziale nel pieno rispetto della normativa unionale e
nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici applicabile, dei
relativi allegati, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello
stesso, nonche' delle norme del presente regolamento.
2. Le procedure volte all'affidamento di contratti pubblici sono
improntate al rispetto dei principi del risultato, della fiducia,
dell'accesso al mercato e libera concorrenza, della buona fede e
tutela dell'affidamento, nonche' degli altri principi previsti dal
codice dei contratti pubblici, incluso il principio di rotazione per
gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie.
3. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti
pubblici avviene nel rispetto dei suddetti principi ove applicabili.
4. La G.A., nell'esercizio dell'attivita' negoziale, adotta le
misure ritenute piu' idonee per contrastare le frodi e la corruzione
e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di
interesse, nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione e nel
Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come
integrato nel P.I.A.O. dell'amministrazione.
Art. 30 (Organizzazione e modalita' procedurali). - 1.
Nell'ambito della stazione appaltante Consiglio di Stato gli uffici
centrali svolgono le fasi di competenza delle procedure di
approvvigionamento di lavori beni e servizi per il funzionamento dei
medesimi.
2. A livello periferico, ciascun Tribunale amministrativo
regionale o sezione staccata dello stesso, con esclusione dei T.A.R.
operanti nelle Province di Trento e Bolzano, e' individuato quale
stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali per
il funzionamento della propria struttura.
3. Il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio contratti e
risorse materiali ed i segretari generali dei tribunali
amministrativi regionali o delle sezioni staccate effettuano, nei
limiti delle proprie competenze, le procedure di affidamento di
contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori.
4. Per l'espletamento delle attivita' inerenti il ciclo di vita
dei contratti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, allegato I.1 al
decreto legislativo n. 36/2023, le stazioni appaltanti della G.A.
come sopra individuate utilizzano le piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui all'art. 25, decreto legislativo
n. 36/2023. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
relative a dette procedure sono effettuati ai sensi dell'art. 29,
decreto legislativo n. 36/2023.
5. La pubblicita' e la trasparenza dei dati e degli atti relativi
alle procedure di cui al comma 4, e' effettuata conformemente a
quanto stabilito dagli articoli 27 e 28, decreto legislativo n.
36/2023 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'A.N.A.C.
Art. 31 (Programmazione dei contratti pubblici). - 1. Il
segretario generale ogni anno, entro il termine stabilito dalla norma
primaria, approva, relativamente alle esigenze del Consiglio di
Stato, su proposta dei dirigenti competenti:
a) il programma triennale dei lavori pubblici e il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi
aggiornamenti. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
b) l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima
annualita', specificando, per ogni opera, la fonte di finanziamento,
stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque
disponibile.
2. Gli stessi atti di programmazione sono adottati, con
riferimento alla specifica stazione appaltante operante a livello
periferico, dai segretari generali dei tribunali amministrativi
regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate e successivamente
approvati dal Segretario delegato per i TT.AA.RR.
3. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
sono adottati secondo la disciplina prevista dal suddetto art. 37,
decreto legislativo n. 36/2023 e dal relativo allegato I.5.
4. Per ogni singola procedura di affidamento, ciascuna stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 15, decreto legislativo n. 36/2023,
nomina nell'atto di avvio dell'intervento pubblico un responsabile
unico del progetto (R.U.P.). L'ufficio di R.U.P. e' obbligatorio e
non puo' essere rifiutato. In caso di mancata nomina del R.U.P.
nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal
responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'intervento.
5. Il R.U.P. e' individuato tra i soggetti di cui all'art. 15,
decreto legislativo n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui
all'allegato I.2, con competenze professionali adeguate. Resta in
ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso
di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso
dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il R.U.P. tra i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione
del Segretario generale.
6. Per gli approvvigionamenti di beni e di servizi di competenza
degli uffici centrali, la nomina del R.U.P., del D.E.C. e del
responsabile di fase avvengono, rispettivamente in base a quanto
stabilito nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 del regolamento di
organizzazione della Giustizia amministrativa. Negli atti di
programmazione e relativi aggiornamenti di cui al comma 1 e'
contenuta l'indicazione del R.U.P. come sopra nominato.
7. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono
condotte nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa.
8. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1,
lettere a) e b), decreto legislativo n. 36/2023, di importo inferiore
a 40.000 euro, la stazione appaltante con determinazione dirigenziale
puo' stabilire annualmente le modalita' dei controlli a campione di
sul possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello stesso decreto
legislativo n. 36/2023.
9. In caso di successione di disposizioni di legge le procedure
sono soggette alla disciplina legislativa vigente al momento della
pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, ovvero
a quella stabilita da eventuali disposizioni transitorie.
Art. 32 (Principio di rotazione - fasce di valore economico per
servizi, forniture e lavori). - 1. Per gli affidamenti di valore
inferiore alla soglia comunitaria, sono individuate, ai sensi
dell'art. 49, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023, le seguenti
fasce di valore economico, in relazione alle quali va verificato il
divieto di affidamento di cui al comma 2 della citata disposizione.
Servizi e forniture:
affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore ad euro
20.000,00;
affidamenti di importo da 20.000,00 euro ed inferiore a
40.000,00 euro;
affidamenti di importo da 40.000,00 euro ed inferiore
all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), decreto
legislativo n. 36/2023;
affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1,
lettera b), decreto legislativo n. 36/2023 ed inferiori alla soglia
comunitaria.
Lavori:
affidamenti di importo da euro 5.000,00 ed inferiore a 40.000
euro;
affidamenti di importo da euro 40.000,00 ed inferiori
all'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), decreto
legislativo n. 36/2023;
affidamenti dall'importo soglia di cui all'art. 50, comma 1,
lettera a) ed inferiori ad euro 1.000.000,00;
affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 ed inferiori ad
euro 2.500.000,00;
affidamenti di importo da euro 2.500.000,00 euro ed inferiori
all'importo della soglia comunitaria.
2. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio
di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a
5.000,00 euro.
3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e
alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata
esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della
prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o
essere individuato quale affidatario diretto.
Art. 33 (Coordinamento nelle procedure contrattuali). - 1. Nel
caso di procedure di affidamento di contratti pubblici cui all'art.
31, comma 5, del presente regolamento, il responsabile unico del
progetto e della fase procedimentale eventualmente nominato,
rispondono, per ogni singola fase svolta, al dirigente dell'ufficio
competente per tale fase in base al regolamento di organizzazione
della Giustizia amministrativa.
2. Nella relazione tecnica o in altro atto equivalente di
impulso, il responsabile unico del progetto fornisce al responsabile
di fase eventualmente nominato, tutti gli elementi, le informazioni e
le valutazioni tecniche e di congruita' concernenti la fase di
competenza dell'intervento, anche con riferimento al costo della
manodopera e agli aspetti concernenti l'applicazione del GDPR e della
disposizioni di Cybersicurezza, ai fini della redazione dei
capitolati o degli altri documenti della procedura di affidamento.
Art. 34 (Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei
contratti). - 1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono
all'affidamento ed all'aggiudicazione degli appalti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo o sulla base
dell'elemento del prezzo o del costo del ciclo vita ai sensi
dell'art. 108, decreto legislativo n. 36/2023.
2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai fini della selezione
della migliore offerta e dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e' nominata, ai sensi dell'art. 93,
decreto legislativo n. 36/2023, una commissione giudicatrice, nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
3. Presso la G.A. e' istituito l'albo dei commissari di gara del
quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello
generale. Puo' essere designato quale membro interno della
commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza,
qualsiasi unita' di personale delle aree funzionali in possesso delle
competenze necessarie.
4. I contratti sono stipulati, nei tempi e con le modalita'
stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'ufficio
contratti e risorse materiali per le procedure di gara concluse dallo
stesso e dai segretari TT.AA.RR. o dai dirigenti delle sezioni
staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa
loro delegati dai titolari dei centri di responsabilita'.
5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente non
sono obbligatori e vincolanti finche' non siano approvati dal
titolare del centro di responsabilita' e diventano esecutivi solo a
seguito di registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio e di
ragioneria.
6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti individuati
all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 14 gennaio
1994.
7. Il segretario generale, su proposta dei segretari delegati,
puo' nominare piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di
studio e di competenze adeguate, per lo svolgimento delle funzioni di
ufficiale rogante per l'attivita' contrattuale disposta dalle singole
stazioni appaltanti.
8. l'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica
le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle
parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine
cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a quelle
previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze
fiscali. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.
Art. 35 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti). -
1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, su proposta del
R.U.P., la stazione appaltante provvede per gli affidamenti di
lavori, alla nomina del direttore dei lavori (D.L.), ovvero, per gli
affidamenti di servizi e forniture alla nomina del direttore
dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), quando i relativi compiti non
siano svolti direttamente dallo stesso R.U.P., ai sensi dell'art.
114, comma 7 e comma 8, decreto legislativo n. 36/2023.
2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di
norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu'
direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla
direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo
dell'esecuzione del contratto, in conformita' ai documenti
contrattuali. Il D.E.C. deve sempre essere appositamente nominato e
diverso dal RUP nei casi stabiliti dall'art. 32 dell'allegato II.14,
decreto legislativo n. 36/2023.
Art. 36 (Collaudo, verifica di conformita', regolare
esecuzione). - 1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e
a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture per
certificare, con le modalita' stabilite dall'allegato II.14 del
decreto legislativo n. 36/2023, il rispetto delle caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni,
nonche' degli obiettivi e dei tempi, in conformita' delle previsioni
e pattuizioni contrattuali. Le operazioni di collaudo sono
completate, con l'emissione del relativo certificato, entro sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di
particolare complessita' come individuati dall'allegato II.14 del
decreto legislativo n. 36/2023, per i quali il termine puo' essere
elevato fino ad un anno. Il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo puo' essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione nei casi stabiliti dall'art. 28 dell'allegato
II.14 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a
verifica di conformita', con le modalita' stabilite dall'allegato
II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. La verifica e' effettuata
direttamente dal RUP, dal direttore dell'esecuzione del contratto,
ovvero, nei casi previsti dal codice, decreto legislativo n. 36/2023,
e' affidata ad un soggetto ovvero ad una commissione composta da due
o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in
relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.
3. La verifica di conformita' e' avviata entro trenta giorni
dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine
esplicitamente previsto dal contratto e comunque non superiore a
quarantacinque giorni ed e' conclusa entro il termine stabilito dal
contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della
prestazione.
4. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, ove non
vi sia stata attribuzione di uno specifico incarico di verifica di
conformita', il certificato di verifica di conformita' e' sostituito,
con l'osservanza dei termini per la verifica di conformita' e delle
modalita' stabilite dall'art. 38 dell'allegato II.14, dal certificato
di regolare esecuzione che e' emesso dal direttore dell'esecuzione e
confermato dal RUP.
Art. 37 (Incentivazione funzioni tecniche). - 1. A carico degli
stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento nello
stato di previsione della spesa dell'amministrazione, sono destinate
risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio
personale, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure
di affidamento e sono erogate a detto personale ai sensi e nel
rispetto delle modalita' previste dall'art. 45 del codice, decreto
legislativo n. 36/2023 e della disciplina attuativa di dettaglio
individuata in apposito piano di ripartizione approvato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato e contenente i criteri di
riparto degli incentivi stabiliti in sede di contrattazione
decentrata.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo
devono sempre essere accantonate dal dirigente responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito
delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del
relativo progetto.».