La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della Corte
dei conti
1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di
diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un
fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle
norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del
grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche'
dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non
costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal
riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle
autorita' competenti»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite
dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che
costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto
a controllo»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento
di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) conclusione di procedimenti di accertamento con
adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di
transazioni fiscali in materia tributaria»;
3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di
riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi
restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere
riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo,
nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale
concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno
medesimo e»;
4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei
titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria,
fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi
titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti,
vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o
amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di
contrario avviso»;
5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:
«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di
illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di
riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto
per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio
accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione
lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione
o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo',
nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del
funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse
pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.
L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un
procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine
della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della
sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni
di studio e ricerca.
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi
indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la
cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;
6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le
seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o
la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le
parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «,
realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di
comunicazione»;
7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione
di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla
giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima
dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura
dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per
colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di
assicurazione e' litisconsorte necessario»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se
di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa
comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di
lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie
previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo
preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto
sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non
prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno
carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la
deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini
dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il
visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni
riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo
preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di
aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi
delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o
forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione,
finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore
alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del
PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi
1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma
1-ter»;
3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si
intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di
responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la violazione
manifesta delle norme di diritto applicabili, il
travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui
esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai
fini della determinazione dei casi in cui sussiste la
violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si
tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e
precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita'
e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa
grave la violazione o l'omissione determinata dal
riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a
pareri delle autorita' competenti. In ogni caso e' esclusa
la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga
origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimita', ovvero dagli
atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto
logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La
gravita' della colpa e ogni conseguente responsabilita'
sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto
dannoso trae origine da decreti che determinano la
cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti
di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta
dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi.
1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
a) conclusione di accordi di conciliazione nel
procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte
dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) conclusione di procedimenti di accertamento con
adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni
giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermi
restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio
del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies
del presente articolo, nella quantificazione del danno deve
tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione
danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso
che la buona fede dei titolari degli organi politici si
presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di
dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari,
nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti,
vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici
tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali,
interni o esterni, di contrario avviso.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o
di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in
quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta,
il danno o il valore perduto per un importo non superiore
al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non
superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento
o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero
non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la
funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio.
1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei
conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del
dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla
gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra
sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente,
avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
concludere improrogabilmente entro il termine della
sospensione disposta con il passaggio in giudicato della
sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a
funzioni di studio e ricerca.
1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli
importi indicati nella sentenza definitiva di condanna
determina la cessazione di ogni altro effetto della
condanna medesima.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal
momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono
venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole:
«occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti:
«, realizzato con una condotta attiva o in violazione di
obblighi di comunicazione, ovvero, in caso di occultamento
doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la
gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua
sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e'
tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico,
una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di
assicurazione e' litisconsorte necessario.»
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»