IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria
spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il
disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte
del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;
Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 205 del 2017, ai
sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018
al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in
misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n.
205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n.
145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare i commi
da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a
condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese
per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per
cento rispetto al corrispondente valore del 2017;
Visto l'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi del quale i documenti trasmessi da chiunque a
una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della
certificazione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 781 della
legge del 27 dicembre 2017, n. 205;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'esercizio 2025, le regioni interessate all'applicazione
dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
forniscono le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai
sensi della predetta norma, con i tempi, le modalita' e i prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2026, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione
degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 780 della legge del 27
dicembre 2017, n. 205 secondo il prospetto e le modalita' contenute
nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Ragioniere generale dello Stato:
Perrotta