IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
sensi del quale  il  ripiano  del  disavanzo  al  31  dicembre  2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre  venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la  propria
spesa attraverso il progressivo  incremento  degli  investimenti.  Il
disavanzo di cui al  periodo  precedente  e'  quello  risultante  dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del  rendiconto  da  parte
del consiglio regionale, quello risultante dal  consuntivo  approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 205 del  2017,  ai
sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018
al 2026, incrementano i pagamenti  complessivi  per  investimenti  in
misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato  annualmente   applicando   all'anno   base   2017   la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5  per  cento  per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4  per  cento  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n.
205 del 2017, ai sensi del quale le  regioni  di  cui  al  comma  779
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
comma 780  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 886, della legge del  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare  i  commi
da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  a
condizione che nel 2018 abbia incrementato gli  impegni  delle  spese
per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per
cento rispetto al corrispondente valore del 2017; 
  Visto l'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi del quale i documenti trasmessi da chiunque a
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo  ad  accertarne  la  provenienza,  soddisfano  il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve  essere
seguita da quella del documento originale; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   fini   della
certificazione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 781  della
legge del 27 dicembre 2017, n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'esercizio 2025, le  regioni  interessate  all'applicazione
dell'art. 1, comma  780,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
forniscono le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai
sensi della predetta norma, con i tempi, le modalita' e  i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2026,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  ove  previsto,  relativa  alla  realizzazione
degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 780 della legge del 27
dicembre 2017, n. 205 secondo il prospetto e le  modalita'  contenute
nell'allegato  B  al  presente  decreto.  La  trasmissione  per   via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2025 
 
                                  Il Ragioniere generale dello Stato: 
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