IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), ed in
particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a
costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi
per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;
di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonche' di
scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla
prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del testo unico, che autorizza il
Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle
operazioni in strumenti derivati;
Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per
l'attuazione delle garanzie (di seguito decreto garanzie);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
l'approvazione delle «Disposizioni in materia di commercio con
l'estero, a norma dell'art. 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 1, comma 248,
lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di
bilancio 2024), ed in particolare l'art. 16, comma 1-ter, il quale,
al fine di garantire la gestione efficiente delle risorse disponibili
sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (c.d.
Fondo 295), autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c), del testo unico;
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come
modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1°
febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, come
modificato con decreto ministeriale n. 70066 del 17 luglio 2024 e con
decreto ministeriale n. 36794 del 7 agosto 2025, recante le
«Disposizioni per la movimentazione delle liquidita' depositata sul
conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di
seguito decreto gestione della liquidita');
Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il
servizio di Tesoreria»;
Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere:
contratti quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati,
secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito
I.S.D.A.), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta
per la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale del
debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al
fine di regolamentare le operazioni medesime;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare
l'art. 4 che, attribuendo agli organi di Governo l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti
e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, avente ad oggetto il «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», ed in
particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla
Direzione II;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
luglio 2023, n. 125, avente ad oggetto il «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, come modificato
con decreto ministeriale 7 agosto 2024, relativo alla «Individuazione
e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», mediante
il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni
uffici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante le «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove si
stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si
applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie
monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera
i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice relative ai
settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita
ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato adottato il «Regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato»;
Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Euronext Securities Milan (gia' Monte Titoli S.p.a.) il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche,
recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1,
comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti
«Green», proporzionata agli interventi con positivo impatto
ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un
efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;
Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2026;
Decreta:
Art. 1
Emissione dei prestiti
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di
seguito testo unico), per l'anno finanziario 2026 le operazioni di
emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo
della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore
della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le
operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente
generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore
generale del Tesoro.
2. Il Dipartimento del Tesoro puo' procedere:
a) a emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso
sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le
emissioni di «Green bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n.
160 del 2019;
b) a operazioni relative alla riapertura di titoli non piu' in
corso di emissione da svolgersi anche mediante sistemi telematici di
negoziazione;
c) all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso
nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei
mercati.