IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  testo  unico),  ed   in
particolare l'art. 3,  comma  1,  ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario,  nel  limite  annualmente  stabilito  dalla   legge   di
approvazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato  interno  o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso  il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre  in  uso  nei
mercati; 
    di disporre l'emissione di tranche di prestiti  vigenti  volte  a
costituire un portafoglio attivo di titoli di  Stato  da  utilizzarsi
per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi; 
    di  effettuare  operazioni  di  rimborso  anticipato  nonche'  di
scambio di titoli e di  utilizzare  altri  strumenti  previsti  dalla
prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto l'art. 3, comma 1-bis, del  testo  unico,  che  autorizza  il
Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in  relazione  alle
operazioni in strumenti derivati; 
  Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20  dicembre  2017  per
l'attuazione delle garanzie (di seguito decreto garanzie); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  recante
l'approvazione  delle  «Disposizioni  in  materia  di  commercio  con
l'estero, a norma dell'art. 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n.  59»,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  248,
lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d.  legge  di
bilancio 2024), ed in particolare l'art. 16, comma 1-ter,  il  quale,
al fine di garantire la gestione efficiente delle risorse disponibili
sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295  (c.d.
Fondo 295), autorizza il Ministero dell'economia e delle  finanze  ad
effettuare operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c), del testo unico; 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato all'art.  7  dal  decreto  ministeriale  n.  9487  del  1°
febbraio 2005, che regola le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1416 del  10  gennaio  2022,  come
modificato con decreto ministeriale n. 70066 del 17 luglio 2024 e con
decreto  ministeriale  n.  36794  del  7  agosto  2025,  recante   le
«Disposizioni per la movimentazione delle liquidita'  depositata  sul
conto disponibilita' del Tesoro per il  servizio  di  Tesoreria»  (di
seguito decreto gestione della liquidita'); 
  Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la  Banca  d'Italia  per  il
servizio di Tesoreria»; 
  Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: 
    contratti quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di  seguito
I.S.D.A.), associazione di categoria internazionalmente  riconosciuta
per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale del
debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni  finanziarie  al
fine di regolamentare le operazioni medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante le «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed  in  particolare
l'art. 4 che, attribuendo agli organi di  Governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli  atti
e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica ed amministrativa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno  2019,  n.  103,  avente  ad  oggetto   il   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze»,  ed  in
particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla
Direzione II; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
luglio 2023, n.  125,  avente  ad  oggetto  il  «Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019,  n.  103,  concernente  l'organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre  2021,  come  modificato
con decreto ministeriale 7 agosto 2024, relativo alla «Individuazione
e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle  finanze»,  mediante
il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro, sono state  disposte  modifiche  alle  competenze  di  alcuni
uffici; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  e  successive  modifiche,
recante le «Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove  si
stabilisce che le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  relative  al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti,  non  si
applicano  agli  atti  ed  ai  provvedimenti  emanati  nelle  materie
monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56,  comma  1,  lettera
i), ove si stabilisce che le  disposizioni  del  codice  relative  ai
settori ordinari non si applicano agli appalti  pubblici  concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita
ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  «Regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato»; 
  Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Euronext Securities Milan (gia' Monte Titoli S.p.a.) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modifiche,
recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  1,
comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato  cosiddetti
«Green»,  proporzionata  agli   interventi   con   positivo   impatto
ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un
efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli; 
  Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle  disposizioni
legislative e  regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico»  (di
seguito testo unico), per l'anno finanziario 2026  le  operazioni  di
emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal  dirigente  generale  Capo
della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore
della  Direzione  II»).  In  caso  di  assenza   o   impedimento   di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possono  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa. In caso  di  assenza  o  impedimento  di  entrambi,  le
operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente
generale delegato a firmare gli atti in  sostituzione  del  direttore
generale del Tesoro. 
  2. Il Dipartimento del Tesoro puo' procedere: 
    a) a emissioni di titoli di Stato in tutte le  tipologie  in  uso
sui mercati finanziari,  a  tasso  fisso  o  variabile,  comprese  le
emissioni di «Green bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n.
160 del 2019; 
    b) a operazioni relative alla riapertura di titoli  non  piu'  in
corso di emissione da svolgersi anche mediante sistemi telematici  di
negoziazione; 
      c) all'emissione di tranche di prestiti vigenti per  consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro  termine  o  altre  in  uso
nella prassi finanziaria  al  fine  di  promuovere  l'efficienza  dei
mercati.