IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 6;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei
servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento
sui servizi digitali);
Vista la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE
per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a
distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica
la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis
- parte III - titolo III - capo I;»;
b) all'articolo 49, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
«h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le
condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di
recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le
informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di
recesso di cui all'articolo 54-bis;»;
c) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a
distanza conclusi mediante un'interfaccia online). - 1. Per i
contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il
professionista consente al consumatore di recedere dal contratto
anche utilizzando una funzione di recesso.
2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare
una dichiarazione di recesso online che informa il professionista
della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di
recesso online consente al consumatore di fornire o confermare
facilmente le seguenti informazioni:
a) il suo nome;
b) le informazioni che identificano il contratto dal quale
intende recedere;
c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il
quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore.
3. La funzione di recesso e' indicata in modo facilmente
leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con un'altra
formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione e'
resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui
puo' essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben
visibile sull'interfaccia online ed e' facilmente accessibile al
consumatore.
4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione
di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente
di presentarla mediante una funzione di conferma.
5. La funzione di conferma e' indicata in modo facilmente
leggibile con le parole: "conferma recesso" o con un'altra
formulazione altrettanto inequivocabile.
6. Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di
conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito
ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto
durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della
sua trasmissione.
7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal
consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione
di recesso online e' trasmessa dallo stesso consumatore prima della
scadenza del termine di recesso.»;
d) all'articolo 58, le parole: «decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385»;
e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II e'
inserita la seguente:
«Sezione II-bis
COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA
DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
Art. 59-bis (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli
46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo,
54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3,
66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.
2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza
conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di
servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio
seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di
operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
all'accordo iniziale.
3. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le operazioni
successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono
eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater,
59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla
prima operazione.
4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e'
eseguita per piu' di un anno, l'operazione successiva e' considerata
come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si
applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies,
59-septies e 59-decies.
5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di
autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza
complementare, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti.
6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla
presente sezione.
Art. 59-ter (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione
si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 45, le
seguenti:
a) "interfaccia online": interfaccia online quale definita
dall'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022;
b) "stratificazione": tecnica in base alla quale determinate
informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza
nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni
precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.
Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i
contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori). - 1.
Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il
consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le
seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:
a) l'identita' e l'attivita' principale del professionista e,
se applicabile, l'identita' e l'attivita' principale del
professionista per conto del quale agisce;
b) l'indirizzo geografico in cui il professionista e'
stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di
posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di
comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del
professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di
comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di
contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con
quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;
c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al
consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se
del caso, al professionista per conto del quale agisce;
d) se il professionista e' iscritto in un registro
commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il
professionista e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento
equivalente per identificarlo nel registro;
e) se l'attivita' del professionista e' soggetta ad
autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre
informazioni di contatto dell'autorita' di controllo competente;
f) una descrizione delle principali caratteristiche del
servizio finanziario;
g) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere
al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i
relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate
tramite il professionista o, se non e' possibile indicare il prezzo
esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di
verificare quest'ultimo;
h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei
ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;
i) se applicabile, il fatto che il prezzo e' stato
personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
l) se applicabile, un avviso indicante che il servizio
finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari
rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da
effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati
finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un
avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non
costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
m) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte
e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da
quest'ultimo;
n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide
le informazioni fornite conformemente al presente comma;
o) le modalita' di pagamento e di esecuzione;
p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore
relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se
addebitato;
q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella
strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali
obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario
stesso;
r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se
tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo,
comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo'
essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato
esercizio del suddetto diritto;
s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del
contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza
ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal
contratto in tali casi;
u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del
diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e
4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il
proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad
altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della
dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari
conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa
l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui
all'articolo 54-bis;
v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la
legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro
competente;
z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente
articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il professionista, con
l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del
contratto a distanza;
aa) se applicabile, la possibilita' di avvalersi di un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia
assoggettato il professionista e le relative modalita' di accesso;
bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi
di indennizzo.
2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un
giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a
distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla
possibilita' di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura
da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale
promemoria e' fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra
uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al
consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su
richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai
consumatori con disabilita', compresi quelli con disabilita' visive,
in un formato adeguato e accessibile.
4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), f), g), m) e r), il professionista puo' stratificare le
informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono
stratificate, e' sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le
informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi,
il professionista garantisce che al consumatore siano presentate
tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della
conclusione del contratto a distanza.
Art. 59-quinquies (Comunicazioni mediante telefonia vocale). -
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identita'
del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata
dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se
tale chiamata telefonica e' o puo' essere registrata, il
professionista ne informa il consumatore.
2. In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di
comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il
consumatore accetta esplicitamente, il professionista puo' fornire
solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere
a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal
contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il
consumatore della natura e della disponibilita' delle altre
informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il
professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo
59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la
conclusione del contratto a distanza.
Art. 59-sexies (Onere della prova). - 1. L'onere della prova
relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli
articoli 59-quater e 59-quinquies, nonche' di quelli di cui
all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.
Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di informazioni
precontrattuali). - 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli
59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni piu'
rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta
del servizio o del prodotto interessato.
2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della
conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si
applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea,
indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che
sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale
atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene
norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il
professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza
di tale diritto conformemente all'articolo 59-quater, comma 1,
lettera r).
Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per
servizi finanziari). - 1. Il consumatore dispone di un termine di
quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza
penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine e'
esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza
aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, incluse le assicurazioni sulla vita.
2. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il
diritto di recesso decorre, alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto a distanza;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater,
59-quinquies e 59-septies, se tale giorno e' successivo a quello di
conclusione del contratto.
3. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di
investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto
per l'esercizio del diritto di recesso.
4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali
e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e
59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi
e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza.
Questa disposizione non si applica se il consumatore non e' stato
informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo
59-quater, comma 1, lettera r).
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio
di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli
investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da
fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non e' in
grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di
recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in
contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity
swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti
che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a
un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su
esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso.
6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal
consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4
e 5 se la dichiarazione di recesso e' trasmessa dallo stesso
consumatore prima della scadenza del termine di recesso.
7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi
finanziari a distanza e' prestato dal professionista o da un terzo
sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il
professionista, il consumatore non e' vincolato dal contratto
accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente
articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto
accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli e'
addebitato alcun costo.
8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che
stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del
contratto non puo' avere inizio.
9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si
applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto
dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto
dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli
Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e
un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le
corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a
tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente
disposto in tale atto dell'Unione europea.
Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del
recesso). - 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso
previsto dall'articolo 59-octies puo' essere tenuto a pagare solo
l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal
professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore
paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del
servizio gia' prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste
dal contratto a distanza;
b) essere tale da poter costituire una penale.
2. Il consumatore non e' tenuto a pagare alcun importo se
recede da un contratto di assicurazione.
3. Il professionista non puo' esigere dal consumatore il
pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di
provare che il consumatore e' stato debitamente informato
dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 59-quater, comma l,
lettera r). Egli non puo', comunque, esigere tale pagamento se ha
dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del
termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo
59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del
consumatore.
4. Il professionista e' tenuto a rimborsare al consumatore,
quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in
cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli
importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza,
ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.
5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e
non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal
contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.
Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati). - 1. Prima della
conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore
chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per
consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori
proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione
finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore
gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:
a) le informazioni precontrattuali obbligatorie;
b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto,
compresi gli eventuali servizi accessori;
c) gli effetti specifici che il contratto proposto puo' avere
sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato
pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.
2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano
l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le
modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del
presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio
finanziario e' offerto, al destinatario e alla natura del servizio
finanziario offerto.
3. Se il professionista utilizza strumenti online, il
consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano
nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali
fornite in conformita' dell'articolo 59-quater, comma 1, nella fase
precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del
contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo
esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficolta' per il
consumatore o la necessita' di ulteriori spiegazioni in merito alle
condizioni contrattuali.
4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi
relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe
sul professionista.
5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti
specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale
atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale
atto dell'Unione europea.
Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle
interfacce online). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il
professionista adotta procedure interne volte a evitare che la
struttura e le funzionalita' delle interfacce online usate per la
conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano
progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o
manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o
altrimenti distorcere o compromettere la loro capacita' di prendere
decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in
particolare che le interfacce online:
a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel
chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di
prendere una decisione;
b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono
destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta
sia gia' stata fatta, specialmente presentando pop-up che
interferiscono con l'esperienza dell'utente;
c) non rendono la procedura di recesso da un servizio piu'
difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.
Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza). - 1. Le
autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei
rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la
cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle
disposizioni della presente sezione.
2. Restano ferme le competenze dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di
previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle
rispettive autorita' di vigilanza di settore.
Art. 59-terdecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di
cui alla presente sezione e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000,
tenuto conto della gravita' e della durata della violazione ed anche
delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche'
nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono
raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario,
assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna
nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle
disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono
irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun
settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il professionista
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente
ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero
viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare
in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del
servizio finanziario offerto.
5. La nullita' puo' essere fatta valere dal consumatore o
rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione
di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa e'
tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle
obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto
esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto
del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorita' dei
settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza
complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai
procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorita'
nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore,
anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano
diversamente.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.»;
f) all'articolo 66:
1) al comma 2, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo»
sono sostituite con le seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente
Capo»;
2) al comma 4, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo»
sono sostituite dalle seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente
Capo»;
g) all'allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la
compilazione», il numero 3 e' sostituito dal seguente:
«[3.] Se si e' tenuti a fornire una funzione per consentire al
consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire
quanto segue: "E' inoltre possibile esercitare il diritto di recesso
online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione
adeguata in merito a dove e' disponibile la funzione di recesso]. Se
si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito
ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole
(ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e
la data e l'ora della sua trasmissione.". Se si da' al consumatore la
possibilita' di compilare e inviare elettronicamente le informazioni
relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire
quanto segue: "Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita
dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente
sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta
opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del
recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta
elettronica).".»;
h) all'allegato II-septies, il numero 11) e' sostituito dal
seguente:
«11) Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in
attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari
conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.».
i) alla parte III, titolo III, capo I, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' abrogata la
sezione IV-bis relativa alla «Commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori», a decorrere dal 19 giugno 2026.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 legge 13 giugno 2025,
n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per
quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi
a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;
b) coordinare le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e
finanziari e, in particolare, con le disposizioni,
rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nonche' con la disciplina in
materia di servizi di investimento e di previdenza
complementare;
c) confermare l'attribuzione alle autorita' di
vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e
della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive
competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad
assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in
attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il
consumatore, l'opzione di cui all'art. 16-bis, paragrafo 9,
della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva
(UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere
disposizioni piu' rigorose in materia di informazioni
precontrattuali, anche in considerazione della diversa
tipologia di servizi finanziari offerti;
e) esercitare l'opzione di cui all'art. 16-quater,
paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla
direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati
membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti
a pagare alcun importo allorche' recedano da un contratto
di assicurazione;
f) esercitare l'opzione di cui all'art.
16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE,
introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del
quale gli Stati membri possono precisare modalita' e
portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate,
adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del
servizio finanziario offerto;
g) assicurare il coordinamento tra l'art. 144-bis
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n.
206 del 2005, le disposizioni adottate per il recepimento
delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonche' le
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;
h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e
integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche' a ogni altra
disposizione vigente, anche di derivazione europea o di
natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento
con le disposizioni emanate in attuazione del presente
articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016 n. L 119/1.
- Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva
2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022 n. L 277/1.
- La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di
servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la
direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
novembre 2023 Serie L.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante: «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 13 dicembre 2005.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145,
recante: «Attuazione dell'art. 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla
pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n.
2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2007.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 47, 49, 58, 66 e
degli allegati I, parte A, e II-septies, numero 11, del
citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni delle
Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi
popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle
famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente
in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo
termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati
da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare,
mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi
compresa la prescrizione, la somministrazione e la
fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa
fornita o meno attraverso le strutture di assistenza
sanitaria;
c) di attivita' di azzardo che implicano una posta
di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le
lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse;
d) di servizi finanziari non contemplati dalla
sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni
immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la
trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la
locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell'ambito di applicazione della
disciplina concernente i contratti del turismo organizzato,
di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
h) che rientrano nell'ambito di applicazione della
disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui
agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;
i) stipulati con l'intervento di un pubblico
ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e
all'imparzialita', il quale deve garantire, fornendo
un'informazione giuridica completa, che il consumatore
concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione
giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza
giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni
destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente
forniti da un professionista in giri frequenti e regolari
al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del
consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi
l'art. 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o
locali commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro
utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento
tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal
consumatore;
o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata
o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del
presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori
dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo
che il consumatore deve pagare non e' superiore a 50 euro.
Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo
nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
che il consumatore deve pagare, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50
euro.».
«Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni
seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o
servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o
servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo
elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce
qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che
garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una
corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei
relativi messaggi, su un supporto durevole, il
professionista deve fornire anche le informazioni relative
a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione
forniti dal professionista devono consentire al consumatore
di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente
con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo' indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del
professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi
comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
servizi comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro
costo oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale
include i costi totali per periodo di fatturazione; quando
tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa
fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili
totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalita' di calcolo del prezzo;
e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo
e' stato personalizzato sulla base di un processo
decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui
all'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di
comunicazione a distanza per la conclusione del contratto
quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
g) le modalita' di pagamento, consegna ed
esecuzione, la data entro la quale il professionista si
impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se
del caso, il trattamento dei reclami da parte del
professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
diritto conformemente all'art. 54, comma 1, nonche' il
modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se
del caso, le informazioni circa l'esistenza e la
collocazione della funzione di recesso di cui all'art.
54-bis;
i) se applicabile, l'informazione che il
consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione
dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a
distanza qualora i beni per loro natura non possano essere
normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi
dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51, comma 8, egli e'
responsabile del pagamento al professionista di costi
ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai
sensi dell'art. 59, l'informazione che il consumatore non
beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le
circostanze in cui il consumatore perde il diritto di
recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni
dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti,
come definiti all'art. 18, comma 1, lettera f), del
presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se
del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se
il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal
contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi
del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di
depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' dei beni con
elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi
digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
u) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita'
pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista
sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente
attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di
un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista e' soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di
cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di
cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere
sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i)
e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo
sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il
professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione
di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato
dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I
riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni
nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I,
parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di
recesso di trenta giorni nei casi di cui all'art. 52, comma
1-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte
integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di
informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di
cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione
dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non
deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni
di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo
richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella
presente sezione si aggiungono agli obblighi di
informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione
aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso
di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio
delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento
degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione
incombe sul professionista.».
«Art. 58 (Effetti dell'esercizio del diritto di
recesso sui contratti accessori). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, in materia di contratti di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo
diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso
fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a
57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto,
senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli
previsti dall'art. 56, comma 2, e dall'art. 57.».
«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da
parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del
presente Codice.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, accerta le
violazioni delle norme di cui alle Sezioni I, II, III e IV
del presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1, 2
e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle
violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del
presente Codice.
4. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi
dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
nelle materie di cui alle Sezioni I, II, III e IV del
presente Capo.
5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita'
di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante
il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo
II-bis, del presente codice.».
«Allegato I
Informazioni relative all'esercizio del diritto di
recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
- ai sensi dell'art. 49, comma 4, -
Omissis.
[6] Istruzioni per la compilazione:
[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
a) in caso di un contratto di servizi o di un
contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricita',
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale che non e' fornito su un supporto materiale:
"della conclusione del contratto.";
b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei
o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dei beni.";
c) nel caso di un contratto relativo a beni
multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e
consegnati separatamente: "in cui Lei o un terzo, diverso
dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso
fisico dell'ultimo bene.";
d) nel caso di un contratto relativo alla consegna
di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui
Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.";
e) nel caso di un contratto per la consegna
periodica di beni durante un determinato periodo di tempo:
"in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei
designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene."
[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e,
qualora disponibili, il numero di telefono ((...)) e
l'indirizzo di posta elettronica.
[3.] Se si e' tenuti a fornire una funzione per
consentire al consumatore di recedere dal contratto
concluso online, inserire quanto segue: "E' inoltre
possibile esercitare il diritto di recesso online su
[inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione
adeguata in merito a dove e' disponibile la funzione di
recesso]. Se si utilizza questa funzione online,
trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di
ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio
tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la
data e l'ora della sua trasmissione.". Se si da' al
consumatore la possibilita' di compilare e inviare
elettronicamente le informazioni relative al suo recesso
dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue:
"Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita
dichiarazione si possono anche compilare e inviare
elettronicamente sul nostro sito web [inserire
l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione,
trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del
recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta
elettronica).".
[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha
offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire
quanto segue: "Il rimborso puo' essere sospeso fino al
ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione
da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se
precedente."
[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del
contratto:
a) Inserire:
"Ritireremo i beni."; oppure
"E' pregato di rispedire i beni o di consegnarli
a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico,
se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i
beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14
giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso
dal presente contratto. Il termine e' rispettato se Lei
rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14
giorni."
b) Inserire:
"I costi della restituzione dei beni saranno a
nostro carico.",
"I costi diretti della restituzione dei beni
saranno a Suo carico.",
Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di
sostenere il costo della restituzione dei beni e questi
ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente
restituiti a mezzo posta: "Il costo diretto di ... EUR
[inserire l'importo] per la restituzione dei beni sara' a
Suo carico."; oppure se il costo della restituzione dei
beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo:
"Il costo diretto della restituzione dei beni sara' a Suo
carico. Il costo e' stimato essere pari a un massimo di
circa ... EUR [inserire l'importo].", oppure
Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei
locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono
essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati
consegnati al domicilio del consumatore alla data di
conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre
spese."
c) inserire: «Lei e' responsabile solo della
diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione del bene diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento
dei beni."
[6.] In caso di un contratto per la fornitura di
acqua, gas ed elettricita', quando non sono messi in
vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o
di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha
chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la
fornitura di acqua/gas elettricita'/teleriscaldamento
[cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di
recesso, e' tenuto a pagarci un importo proporzionale a
quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato
il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto."
Omissis.».
«Allegato II-septies
Omissis.
11) Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229», in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023,
che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i
contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e
abroga la direttiva 2002/65/CE.
Omissis.».