IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 6; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 ottobre 2022,  relativo  a  un  mercato  unico  dei
servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE  (regolamento
sui servizi digitali); 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2673  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE
per quanto riguarda i contratti  di  servizi  finanziari  conclusi  a
distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,  recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica
la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/29/CE  relativa   alle   pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel  mercato  interno  e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE,  2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze  e  della
giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6
                       settembre 2005, n. 206 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione  II-bis
- parte III - titolo III - capo I;»; 
    b) all'articolo 49, comma 1, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «h) in caso  di  sussistenza  di  un  diritto  di  recesso,  le
condizioni, i termini e le  procedure  per  esercitare  tale  diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il  modulo  tipo  di
recesso  di  cui  all'allegato  I,  parte  B  e,  se  del  caso,   le
informazioni circa l'esistenza e la collocazione  della  funzione  di
recesso di cui all'articolo 54-bis;»; 
    c) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente: 
      «Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti  a
distanza  conclusi  mediante  un'interfaccia  online). -  1.  Per   i
contratti a distanza  conclusi  mediante  un'interfaccia  online,  il
professionista consente al  consumatore  di  recedere  dal  contratto
anche utilizzando una funzione di recesso. 
      2. La funzione di recesso consente al  consumatore  di  inviare
una dichiarazione di recesso online  che  informa  il  professionista
della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione  di
recesso online  consente  al  consumatore  di  fornire  o  confermare
facilmente le seguenti informazioni: 
        a) il suo nome; 
        b) le informazioni che identificano il  contratto  dal  quale
intende recedere; 
        c) le informazioni relative al mezzo elettronico  tramite  il
quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore. 
      3. La funzione  di  recesso  e'  indicata  in  modo  facilmente
leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con  un'altra
formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione e'
resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in  cui
puo' essere esercitato il diritto di  recesso,  figura  in  modo  ben
visibile sull'interfaccia online  ed  e'  facilmente  accessibile  al
consumatore. 
      4. Una volta che il consumatore ha compilato  la  dichiarazione
di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente
di presentarla mediante una funzione di conferma. 
      5. La funzione di  conferma  e'  indicata  in  modo  facilmente
leggibile  con  le  parole:  "conferma  recesso"   o   con   un'altra
formulazione altrettanto inequivocabile. 
      6. Una volta che il consumatore  ha  attivato  la  funzione  di
conferma, il professionista  invia  al  consumatore,  senza  indebito
ritardo,  un  avviso  di  ricevimento  del  recesso  su  un  supporto
durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della
sua trasmissione. 
      7.  Il  diritto  di  recesso  si   considera   esercitato   dal
consumatore entro il termine di recesso previsto se la  dichiarazione
di recesso online e' trasmessa dallo stesso consumatore  prima  della
scadenza del termine di recesso.»; 
    d) all'articolo 58, le parole:  «decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385»; 
    e) alla parte III, titolo III, capo I,  dopo  la  sezione  II  e'
inserita la seguente: 
 
                           «Sezione II-bis 
 
                   COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA 
                DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI 
 
      Art. 59-bis (Oggetto  e  ambito  di  applicazione). -  1.  Alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari  ai  consumatori
si applicano le disposizioni della presente sezione  e  gli  articoli
46, commi 2 e 3, 49-bis,  51,  comma  6,  primo  e  secondo  periodo,
54-bis, 62, comma 1, 64  e  65,  66-ter,  66-quater,  commi  2  e  3,
66-quinquies, comma 1, 67, comma 2. 
      2. Fatto  salvo  l'articolo  64,  se  i  contratti  a  distanza
conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di
servizi  finanziari  comprendono  un  accordo  iniziale  di  servizio
seguito da una serie di operazioni  successive  o  da  una  serie  di
operazioni distinte della stessa natura  scaglionate  nel  tempo,  le
disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   esclusivamente
all'accordo iniziale. 
      3. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le  operazioni
successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo  sono
eseguite tra le stesse parti contrattuali,  gli  articoli  59-quater,
59-quinquies, 59-septies e 59-decies  si  applicano  unicamente  alla
prima operazione. 
      4. Tuttavia, se  nessuna  operazione  della  stessa  natura  e'
eseguita per piu' di un anno, l'operazione successiva e'  considerata
come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza,  si
applicano le disposizioni  degli  articoli  59-quater,  59-quinquies,
59-septies e 59-decies. 
      5. Ferme restando le disposizioni che  stabiliscono  regimi  di
autorizzazione per la commercializzazione dei servizi  finanziari  in
Italia,  sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  bancaria,
finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e  di  previdenza
complementare, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti. 
      6. Ove le parti abbiano scelto di applicare  al  contratto  una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela  previste  dalla
presente sezione. 
      Art. 59-ter (Definizioni). - 1. Ai fini della presente  sezione
si applicano, oltre alle  definizioni  di  cui  all'articolo  45,  le
seguenti: 
        a) "interfaccia online": interfaccia  online  quale  definita
dall'articolo 3, lettera  m),  del  regolamento  (UE)  2022/2065  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022; 
        b) "stratificazione": tecnica in base alla quale  determinate
informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza
nel  primo  livello  di  visualizzazione  e  le  altre   informazioni
precontrattuali sono presentate nei livelli accessori. 
      Art.  59-quater  (Obblighi  di   informazione   concernenti   i
contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori).  -  1.
Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima  che  il
consumatore sia vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o  da  una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore  le
seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile: 
        a) l'identita' e l'attivita' principale del professionista e,
se   applicabile,   l'identita'   e   l'attivita'   principale    del
professionista per conto del quale agisce; 
        b)  l'indirizzo  geografico  in  cui  il  professionista   e'
stabilito, il proprio numero di telefono e il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo  di
comunicazione offerto dal professionista e, se del caso,  quelli  del
professionista per conto  del  quale  agisce.  I  suddetti  mezzi  di
comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di
contattare  rapidamente  il  professionista  e  di  intrattenere  con
quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole; 
        c) le pertinenti informazioni di contatto che  consentono  al
consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e,  se
del caso, al professionista per conto del quale agisce; 
        d)  se  il  professionista  e'  iscritto   in   un   registro
commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui  il
professionista e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento
equivalente per identificarlo nel registro; 
        e)  se  l'attivita'  del  professionista   e'   soggetta   ad
autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali  altre
informazioni di contatto dell'autorita' di controllo competente; 
        f)  una  descrizione  delle  principali  caratteristiche  del
servizio finanziario; 
        g) il prezzo totale che il consumatore  dovra'  corrispondere
al professionista per  il  servizio  finanziario,  compresi  tutti  i
relativi oneri, commissioni  e  spese  e  tutte  le  imposte  versate
tramite il professionista o, se non e' possibile indicare  il  prezzo
esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di
verificare quest'ultimo; 
        h) se applicabile,  le  informazioni  sulle  conseguenze  dei
ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti; 
        i)  se  applicabile,  il  fatto  che  il  prezzo   e'   stato
personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato; 
        l) se  applicabile,  un  avviso  indicante  che  il  servizio
finanziario e' in rapporto con strumenti  che  implicano  particolari
rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni  da
effettuare o il cui prezzo dipende  dalle  fluttuazioni  dei  mercati
finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un
avviso  indicante  che  i   risultati   ottenuti   in   passato   non
costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; 
        m) l'indicazione dell'eventuale esistenza  di  altre  imposte
e/o di costi non versati tramite il professionista o non  imposti  da
quest'ultimo; 
        n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono  valide
le informazioni fornite conformemente al presente comma; 
        o) le modalita' di pagamento e di esecuzione; 
        p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo  per  il  consumatore
relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza,  se
addebitato; 
        q) se fattori  ambientali  o  sociali  sono  integrati  nella
strategia di investimento del  servizio  finanziario,  gli  eventuali
obiettivi ambientali o sociali perseguiti  dal  servizio  finanziario
stesso; 
        r) l'esistenza o la mancanza del diritto  di  recesso  e,  se
tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni  per  esercitarlo,
comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo'
essere tenuto a versare e  alle  conseguenze  derivanti  dal  mancato
esercizio del suddetto diritto; 
        s) la durata minima del contratto  a  distanza,  in  caso  di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; 
        t) eventuali diritti  delle  parti,  secondo  i  termini  del
contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza
ovvero recedere,  comprese  le  penali  eventualmente  stabilite  dal
contratto in tali casi; 
        u)  istruzioni  pratiche  e  procedure  per  l'esercizio  del
diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e
4 comprendenti, tra l'altro, il  proprio  numero  di  telefono  e  il
proprio indirizzo di posta elettronica  o  informazioni  relative  ad
altri mezzi di  comunicazione  rilevanti  ai  fini  dell'invio  della
dichiarazione di recesso e, per i  contratti  di  servizi  finanziari
conclusi   mediante   un'interfaccia   online,   informazioni   circa
l'esistenza e la  collocazione  della  funzione  di  recesso  di  cui
all'articolo 54-bis; 
        v)  qualsiasi  clausola  contrattuale   che   stabilisce   la
legislazione  applicabile  al  contratto  a  distanza  e/o  il   foro
competente; 
        z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente
articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il professionista, con
l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la  durata  del
contratto a distanza; 
        aa) se  applicabile,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  un
meccanismo  extragiudiziale  di  reclamo  e  di   ricorso   cui   sia
assoggettato il professionista e le relative modalita' di accesso; 
        bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di  altri  dispositivi
di indennizzo. 
      2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un
giorno prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto  a
distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria  sulla
possibilita' di recedere dal contratto a distanza e  sulla  procedura
da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale
promemoria e' fornito al consumatore, su un  supporto  durevole,  tra
uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza. 
      3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  sono  fornite   al
consumatore su un supporto durevole e  sono  di  facile  lettura.  Su
richiesta, le  informazioni  di  cui  al  comma  1  sono  fornite  ai
consumatori con disabilita', compresi quelli con disabilita'  visive,
in un formato adeguato e accessibile. 
      4. Fatta eccezione per le  informazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere a), f), g), m) e r), il professionista puo'  stratificare  le
informazioni fornite per via elettronica.  Se  le  informazioni  sono
stratificate, e' sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le
informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi,
il professionista garantisce  che  al  consumatore  siano  presentate
tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1  prima  della
conclusione del contratto a distanza. 
      Art. 59-quinquies (Comunicazioni mediante telefonia vocale).  -
1. In caso di comunicazioni mediante  telefonia  vocale,  l'identita'
del professionista e lo  scopo  commerciale  della  chiamata  avviata
dallo stesso professionista sono dichiarati  in  modo  inequivocabile
all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con  il  consumatore.  Se
tale  chiamata  telefonica  e'   o   puo'   essere   registrata,   il
professionista ne informa il consumatore. 
      2. In deroga  all'articolo  59-quater,  comma  1,  in  caso  di
comunicazioni mediante telefonia vocale di cui  al  comma  1,  se  il
consumatore accetta esplicitamente, il  professionista  puo'  fornire
solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1,  lettere
a), f), g), m) e r), prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal
contratto a distanza.  In  tal  caso  il  professionista  informa  il
consumatore  della  natura  e  della   disponibilita'   delle   altre
informazioni   di   cui   all'articolo   59-quater,   comma   1.   Il
professionista fornisce le altre  informazioni  di  cui  all'articolo
59-quater, comma 1, su un supporto durevole  immediatamente  dopo  la
conclusione del contratto a distanza. 
      Art. 59-sexies (Onere della prova). - 1.  L'onere  della  prova
relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di  cui  agli
articoli  59-quater  e  59-quinquies,  nonche'  di  quelli   di   cui
all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista. 
      Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di  informazioni
precontrattuali). - 1. Oltre alle informazioni di cui  agli  articoli
59-quater e  59-quinquies,  sono  applicabili  le  disposizioni  piu'
rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta
del servizio o del prodotto interessato. 
      2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva  (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sulle  informazioni  da  fornire  al  consumatore  prima  della
conclusione del contratto, a detti specifici servizi  finanziari,  si
applicano  soltanto  le  norme  di  tale  atto  dell'Unione  europea,
indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme,  salvo  che
sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.  Se  tale
atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non  contiene
norme  sulle  informazioni  relative  al  diritto  di   recesso,   il
professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza
di  tale  diritto  conformemente  all'articolo  59-quater,  comma  1,
lettera r). 
      Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza  per
servizi finanziari). - 1. Il consumatore dispone  di  un  termine  di
quattordici giorni di calendario per  recedere  dal  contratto  senza
penali e senza dover indicare  il  motivo.  Il  predetto  termine  e'
esteso a trenta giorni di  calendario  per  i  contratti  a  distanza
aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari  individuali
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, incluse le assicurazioni sulla vita. 
      2. Il termine  durante  il  quale  puo'  essere  esercitato  il
diritto di recesso decorre, alternativamente: 
        a) dalla data della conclusione del contratto a distanza; 
        b) dalla data in cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni
contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater,
59-quinquies e 59-septies, se tale giorno e' successivo a  quello  di
conclusione del contratto. 
      3.  L'efficacia  dei   contratti   relativi   ai   servizi   di
investimento e' sospesa durante la decorrenza  del  termine  previsto
per l'esercizio del diritto di recesso. 
      4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali
e le informazioni di cui  agli  articoli  59-quater,  59-quinquies  e
59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi
e quattordici giorni dalla  conclusione  del  contratto  a  distanza.
Questa disposizione non si applica se il  consumatore  non  e'  stato
informato del  suo  diritto  di  recesso  conformemente  all'articolo
59-quater, comma 1, lettera r). 
      5. Il diritto di recesso non si applica: 
        a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio
di gestione su base individuale di portafogli di investimento se  gli
investimenti non sono stati gia' avviati, il cui  prezzo  dipende  da
fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non e'  in
grado di controllare e che possono aver luogo durante il  periodo  di
recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 
          1) operazioni di cambio; 
          2) strumenti del mercato monetario; 
          3) valori mobiliari; 
          4) quote di un organismo di investimento collettivo; 
          5)  contratti  a  termine  fermo  (futures)  su   strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti  che  si  regolano  in
contanti; 
          6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 
          7) contratti  swaps  su  tassi  d'interesse,  su  valute  o
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici  azionari  (equity
swaps); 
          8) opzioni per acquistare  o  vendere  qualsiasi  strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli  strumenti  equivalenti
che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare  in  questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; 
        b) alle polizze di assicurazione viaggio  e  bagagli  o  alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata  inferiore  a
un mese; 
        c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti  su
esplicita richiesta scritta del consumatore  prima  che  quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso. 
      6.  Il  diritto  di  recesso  si   considera   esercitato   dal
consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4
e 5  se  la  dichiarazione  di  recesso  e'  trasmessa  dallo  stesso
consumatore prima della scadenza del termine di recesso. 
      7. Se un servizio accessorio relativo al contratto  di  servizi
finanziari a distanza e' prestato dal professionista o  da  un  terzo
sulla base di  un  accordo  tra  il  medesimo  soggetto  terzo  e  il
professionista,  il  consumatore  non  e'  vincolato  dal   contratto
accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente
articolo.  Se  il  consumatore  sceglie  di  risolvere  il  contratto
accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non  gli  e'
addebitato alcun costo. 
      8.  Rimangono  impregiudicate  le  disposizioni  nazionali  che
stabiliscono il periodo di tempo durante il  quale  l'esecuzione  del
contratto non puo' avere inizio. 
      9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva  (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si
applicano soltanto le norme sul  diritto  di  recesso  di  tale  atto
dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto
dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli
Stati membri il diritto di scegliere tra  il  diritto  di  recesso  e
un'alternativa,   come   un   periodo   di   riflessione,   solo   le
corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano  a
tali  servizi  finanziari  specifici,  salvo  che  sia   diversamente
disposto in tale atto dell'Unione europea. 
      Art. 59-novies  (Pagamento  del  servizio  prestato  prima  del
recesso). - 1. Il consumatore che  esercita  il  diritto  di  recesso
previsto dall'articolo 59-octies puo' essere  tenuto  a  pagare  solo
l'importo  del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato   dal
professionista conformemente al contratto a distanza. Il  consumatore
paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non puo': 
        a)  eccedere  un  importo  proporzionale  all'importanza  del
servizio gia' prestato in rapporto a tutte  le  prestazioni  previste
dal contratto a distanza; 
        b) essere tale da poter costituire una penale. 
      2. Il consumatore non e'  tenuto  a  pagare  alcun  importo  se
recede da un contratto di assicurazione. 
      3. Il  professionista  non  puo'  esigere  dal  consumatore  il
pagamento di un importo in base al comma 1 se  non  e'  in  grado  di
provare  che  il   consumatore   e'   stato   debitamente   informato
dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 59-quater, comma  l,
lettera r). Egli non puo', comunque, esigere  tale  pagamento  se  ha
dato inizio all'esecuzione del contratto  prima  della  scadenza  del
termine di esercizio del  diritto  di  recesso  di  cui  all'articolo
59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva  richiesta  del
consumatore. 
      4. Il professionista e' tenuto  a  rimborsare  al  consumatore,
quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario  dalla  data  in
cui il professionista riceve la comunicazione di recesso,  tutti  gli
importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza,
ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. 
      5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e
non oltre trenta giorni di calendario dalla data in  cui  recede  dal
contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. 
      Art.  59-decies  (Chiarimenti  adeguati).  -  1.  Prima   della
conclusione del contratto, i professionisti  offrono  al  consumatore
chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per
consentirgli di valutare  se  il  contratto  e  i  servizi  accessori
proposti  sono  adatti  alle  sue  esigenze  e  alla  sua  situazione
finanziaria.   Tali   chiarimenti   sono   forniti   al   consumatore
gratuitamente e hanno ad oggetto almeno: 
        a) le informazioni precontrattuali obbligatorie; 
        b) le  caratteristiche  essenziali  del  contratto  proposto,
compresi gli eventuali servizi accessori; 
        c) gli effetti specifici che il contratto proposto puo' avere
sul consumatore, incluse, se del caso,  le  conseguenze  del  mancato
pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore. 
      2. Le disposizioni della normativa di settore che  disciplinano
l'offerta del servizio o  del  prodotto  interessato  specificano  le
modalita' e la portata  dei  chiarimenti  da  fornire  ai  sensi  del
presente articolo anche in base al contesto  nel  quale  il  servizio
finanziario e' offerto, al destinatario e alla  natura  del  servizio
finanziario offerto. 
      3.  Se  il  professionista  utilizza   strumenti   online,   il
consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere  l'intervento  umano
nella stessa lingua utilizzata per  le  informazioni  precontrattuali
fornite in conformita' dell'articolo 59-quater, comma 1,  nella  fase
precontrattuale e, in casi  giustificati,  dopo  la  conclusione  del
contratto a distanza. Per casi giustificati si  intendono,  a  titolo
esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficolta' per il
consumatore o la necessita' di ulteriori spiegazioni in  merito  alle
condizioni contrattuali. 
      4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli  obblighi
relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo  incombe
sul professionista. 
      5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva  (UE)
2023/2673 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene
norme sui chiarimenti adeguati da fornire  al  consumatore,  a  detti
specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme  di  tale
atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale
atto dell'Unione europea. 
      Art.  59-undecies  (Protezione  supplementare   relativa   alle
interfacce online). - 1. Fatte salve  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 18 a 27-quater  e  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile   2016,   il
professionista adotta  procedure  interne  volte  a  evitare  che  la
struttura e le funzionalita' delle interfacce  online  usate  per  la
conclusione di contratti  di  servizi  finanziari  a  distanza  siano
progettate, organizzate e gestite in modo  da  indurre  in  errore  o
manipolare  i  consumatori  che  sono  destinatari  del  servizio   o
altrimenti distorcere o compromettere la loro capacita'  di  prendere
decisioni libere e informate.  Le  procedure  interne  assicurano  in
particolare che le interfacce online: 
        a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune  scelte  nel
chiedere ai consumatori che sono destinatari  del  loro  servizio  di
prendere una decisione; 
        b) non chiedono ripetutamente  che  i  consumatori  che  sono
destinatari del servizio effettuino una scelta  laddove  tale  scelta
sia  gia'  stata   fatta,   specialmente   presentando   pop-up   che
interferiscono con l'esperienza dell'utente; 
        c) non rendono la procedura di recesso da  un  servizio  piu'
difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso. 
      Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza). - 1.  Le
autorita'  di   vigilanza   dei   settori   bancario,   assicurativo,
finanziario e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio  dei
rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati  la
cessazione  o  vietano  l'inizio  di  pratiche  non   conformi   alle
disposizioni della presente sezione. 
      2. Restano ferme le  competenze  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento  e  di
previdenza  complementare,  ivi  comprese   le   attribuzioni   delle
rispettive autorita' di vigilanza di settore. 
      Art.  59-terdecies  (Sanzioni). -  1.  Salvo   che   il   fatto
costituisca reato, il professionista che contravviene alle  norme  di
cui alla presente sezione e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro  7.500  a  euro  75.000,
tenuto conto della gravita' e della durata della violazione ed  anche
delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. 
      2. Nei casi di particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche'
nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1,  i
limiti minimo e massimo della  sanzione  indicata  al  comma  l  sono
raddoppiati. 
      3.  Le   autorita'   di   vigilanza   dei   settori   bancario,
assicurativo, finanziario e della previdenza complementare,  ciascuna
nel proprio  ambito  di  competenza,  accertano  le  violazioni  alle
disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono
irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in  ciascun
settore. 
      4. Il contratto e' nullo, nel caso  in  cui  il  professionista
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte  del  contraente
ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente  pagate,  ovvero
viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare
in modo significativo la rappresentazione delle  caratteristiche  del
servizio finanziario offerto. 
      5. La nullita' puo'  essere  fatta  valere  dal  consumatore  o
rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti  alla  restituzione
di quanto ricevuto.  Nei  contratti  di  assicurazione  l'impresa  e'
tenuta alla restituzione dei  premi  pagati  e  deve  adempiere  alle
obbligazioni concernenti il periodo in  cui  il  contratto  ha  avuto
esecuzione.  Non  sono  ripetibili  gli   indennizzi   e   le   somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e  agli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il  diritto
del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni. 
      6. Alle violazioni della presente sezione  rilevanti  ai  sensi
dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)  2017/2394  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  12  dicembre  2017,  le  autorita'  dei
settori  bancario,  assicurativo,  finanziario  e  della   previdenza
complementare applicano le sanzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Ai
procedimenti sanzionatori  di  competenza  delle  suddette  autorita'
nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,
n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore,
anche  in  relazione  alla  competenza   giurisdizionale,   prevedano
diversamente. 
      7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.»; 
    f) all'articolo 66: 
      1) al comma 2, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo»
sono sostituite con le seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente
Capo»; 
      2) al comma 4, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo»
sono sostituite dalle seguenti «Sezioni I, II, III e IV del  presente
Capo»; 
    g)  all'allegato  I,  parte  A,  paragrafo  «Istruzioni  per   la
compilazione», il numero 3 e' sostituito dal seguente: 
      «[3.] Se si e' tenuti a fornire una funzione per consentire  al
consumatore di  recedere  dal  contratto  concluso  online,  inserire
quanto segue: "E' inoltre possibile esercitare il diritto di  recesso
online su  [inserire  l'indirizzo  Internet  o  un'altra  spiegazione
adeguata in merito a dove e' disponibile la funzione di recesso].  Se
si utilizza questa  funzione  online,  trasmetteremo  senza  indebito
ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto  durevole
(ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo  contenuto  e
la data e l'ora della sua trasmissione.". Se si da' al consumatore la
possibilita' di compilare e inviare elettronicamente le  informazioni
relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web,  inserire
quanto segue: "Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra  esplicita
dichiarazione si possono anche compilare e  inviare  elettronicamente
sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga  detta
opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento  del
recesso  su  un  supporto  durevole   (ad   esempio   tramite   posta
elettronica).".»; 
    h) all'allegato II-septies,  il  numero  11)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «11)  Articoli  dal  59-bis  al   59-terdecies,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo,  a
norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229",  in
attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  22  novembre  2023,  che  modifica  la  direttiva
2011/83/UE per quanto riguarda  i  contratti  di  servizi  finanziari
conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.». 
    i) alla parte III, titolo III, capo I, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'  abrogata  la
sezione IV-bis  relativa  alla  «Commercializzazione  a  distanza  di
servizi finanziari ai consumatori», a decorrere dal 19 giugno 2026. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 legge 13 giugno 2025,
          n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2024»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2023/2673 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          novembre 2023, che modifica  la  direttiva  2011/83/UE  per
          quanto riguarda i contratti di servizi finanziari  conclusi
          a  distanza  e  abroga  la  direttiva  2002/65/CE).  -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  per  il  recepimento   della
          direttiva (UE)  2023/2673  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva,  oltre
          ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  le  modifiche,  le
          integrazioni e le  abrogazioni  necessarie  al  corretto  e
          integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673; 
                  b) coordinare le disposizioni del codice di cui  al
          decreto legislativo n. 206 del  2005  con  le  disposizioni
          vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari  e
          finanziari  e,  in  particolare,   con   le   disposizioni,
          rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e
          del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  nonche'  con  la  disciplina  in
          materia  di  servizi  di  investimento  e   di   previdenza
          complementare; 
                  c)  confermare  l'attribuzione  alle  autorita'  di
          vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e
          della previdenza complementare, ciascuna per le  rispettive
          competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad
          assicurare il rispetto  delle  disposizioni  introdotte  in
          attuazione della direttiva (UE) 2023/2673; 
                  d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il
          consumatore, l'opzione di cui all'art. 16-bis, paragrafo 9,
          della direttiva 2011/83/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla  direttiva
          (UE)  2023/2673,  che  consente  di  adottare  o  mantenere
          disposizioni  piu'  rigorose  in  materia  di  informazioni
          precontrattuali,  anche  in  considerazione  della  diversa
          tipologia di servizi finanziari offerti; 
                  e) esercitare l'opzione di cui all'art.  16-quater,
          paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE,  introdotto  dalla
          direttiva (UE) 2023/2673, ai  sensi  del  quale  gli  Stati
          membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti
          a pagare alcun importo allorche' recedano da  un  contratto
          di assicurazione; 
                  f)   esercitare   l'opzione   di    cui    all'art.
          16-quinquies,  paragrafo  2,  della  direttiva  2011/83/UE,
          introdotto dalla direttiva (UE)  2023/2673,  ai  sensi  del
          quale  gli  Stati  membri  possono  precisare  modalita'  e
          portata della  comunicazione  delle  spiegazioni  adeguate,
          adattandole al contesto, al destinatario e alla natura  del
          servizio finanziario offerto; 
                  g) assicurare il coordinamento tra  l'art.  144-bis
          del codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo  n.
          206 del 2005, le disposizioni adottate per  il  recepimento
          delle direttive  (UE)  2023/2225  e  2023/2673  nonche'  le
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394; 
                  h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e
          integrazioni necessarie alle disposizioni del  testo  unico
          di cui  al  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  alle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 58 del 1998, alle disposizioni  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche'  a  ogni  altra
          disposizione vigente, anche di  derivazione  europea  o  di
          natura secondaria, al fine di assicurare  il  coordinamento
          con le disposizioni  emanate  in  attuazione  del  presente
          articolo. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016 n. L 119/1. 
              - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
          unico dei servizi digitali  e  che  modifica  la  direttiva
          2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022 n. L 277/1. 
              - La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva 2011/83/UE per quanto  riguarda  i  contratti  di
          servizi  finanziari  conclusi  a  distanza  e   abroga   la
          direttiva  2002/65/CE  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   28
          novembre 2023 Serie L. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  230
          del 30 settembre 1993. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante: «Codice del consumo, a  norma  dell'art.  7  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. 
              - Il decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,
          recante:    «Disciplina    delle    forme    pensionistiche
          complementari» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          289 del 13 dicembre 2005. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,
          recante:   «Attuazione   dell'art.   14   della   direttiva
          2005/29/CE  che  modifica  la  direttiva  84/450/CEE  sulla
          pubblicita'  ingannevole»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,
          recante: «Attuazione della  direttiva  2005/29/CE  relativa
          alle pratiche commerciali sleali tra imprese e  consumatori
          nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
          97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e  il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207
          del 6 settembre 2007. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 47, 49, 58,  66  e
          degli allegati I, parte A, e  II-septies,  numero  11,  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 47 (Esclusioni). -  1.  Le  disposizioni  delle
          Sezioni da I a IV del presente Capo  non  si  applicano  ai
          contratti: 
                  a) per i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi
          popolari, l'assistenza  all'infanzia  e  il  sostegno  alle
          famiglie e alle persone temporaneamente  o  permanentemente
          in stato di bisogno,  ivi  compresa  l'assistenza  a  lungo
          termine; 
                  b) di assistenza sanitaria, per i servizi  prestati
          da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare,
          mantenere o  ristabilire  il  loro  stato  di  salute,  ivi
          compresa  la  prescrizione,  la   somministrazione   e   la
          fornitura di medicinali  e  dispositivi  medici,  sia  essa
          fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
          sanitaria; 
                  c) di attivita' di azzardo che implicano una  posta
          di valore pecuniario in  giochi  di  fortuna,  comprese  le
          lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
                  d) di  servizi  finanziari  non  contemplati  dalla
          sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I; 
                  e) aventi ad oggetto la creazione di beni  immobili
          o la costituzione o il trasferimento  di  diritti  su  beni
          immobili; 
                  f)  per  la  costruzione  di  nuovi   edifici,   la
          trasformazione sostanziale di edifici esistenti  e  per  la
          locazione di alloggi a scopo residenziale; 
                  g) che rientrano nell'ambito di applicazione  della
          disciplina concernente i contratti del turismo organizzato,
          di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
                  h) che rientrano nell'ambito di applicazione  della
          disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio,  di  cui
          agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice; 
                  i)  stipulati  con  l'intervento  di  un   pubblico
          ufficiale,   tenuto   per    legge    all'indipendenza    e
          all'imparzialita',  il  quale  deve   garantire,   fornendo
          un'informazione  giuridica  completa,  che  il  consumatore
          concluda il contratto soltanto sulla base di una  decisione
          giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
          giuridica; 
                  l) di fornitura di alimenti, bevande o  altri  beni
          destinati al consumo corrente nella famiglia e  fisicamente
          forniti da un professionista in giri frequenti  e  regolari
          al domicilio, alla residenza  o  al  posto  di  lavoro  del
          consumatore; 
                  m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti  salvi
          l'art. 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; 
                  n)  conclusi  tramite  distributori  automatici   o
          locali commerciali automatizzati; 
                  o) conclusi con operatori  delle  telecomunicazioni
          impiegando  telefoni  pubblici  a  pagamento  per  il  loro
          utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo  collegamento
          tramite   telefono,   Internet   o   fax,   stabilito   dal
          consumatore; 
                  o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita  forzata
          o comunque venduti secondo altre modalita' dalle  autorita'
          giudiziarie. 
                2. Le disposizioni  delle  Sezioni  da  I  a  IV  del
          presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori
          dei locali commerciali in base ai  quali  il  corrispettivo
          che il consumatore deve pagare non e' superiore a 50  euro.
          Tuttavia, si applicano le disposizioni  del  presente  Capo
          nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
          medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
          che   il   consumatore   deve   pagare,   indipendentemente
          dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di  50
          euro.». 
                «Art. 49 (Obblighi di informazione  nei  contratti  a
          distanza  e  nei  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei  locali
          commerciali   o   da   una   corrispondente   offerta,   il
          professionista  fornisce  al  consumatore  le  informazioni
          seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
                  a)  le  caratteristiche  principali  dei   beni   o
          servizi, nella misura adeguata al  supporto  e  ai  beni  o
          servizi; 
                  b) l'identita' del professionista; 
                  c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
          stabilito, il suo numero di telefono  e  il  suo  indirizzo
          elettronico.  Inoltre,  se   il   professionista   fornisce
          qualsiasi altro  mezzo  di  comunicazione  elettronica  che
          garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una
          corrispondenza scritta, che rechi la data  e  l'orario  dei
          relativi   messaggi,   su   un   supporto   durevole,    il
          professionista deve fornire anche le informazioni  relative
          a tale altro mezzo. Tutti  questi  mezzi  di  comunicazione
          forniti dal professionista devono consentire al consumatore
          di contattarlo rapidamente e  di  comunicare  efficacemente
          con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce  anche
          l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
          conto del quale agisce; 
                  d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
          della lettera c), l'indirizzo  geografico  della  sede  del
          professionista  a  cui  il  consumatore  puo'   indirizzare
          eventuali   reclami   e,   se   applicabile,   quello   del
          professionista per conto del quale agisce; 
                  e)  il  prezzo  totale  dei  beni  o  dei   servizi
          comprensivo delle imposte  o,  se  la  natura  dei  beni  o
          servizi    comporta    l'impossibilita'    di     calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive di spedizione, consegna o postali e  ogni  altro
          costo   oppure,   qualora   tali    spese    non    possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate  al  consumatore;
          nel caso di un contratto a  tempo  indeterminato  o  di  un
          contratto comprendente un  abbonamento,  il  prezzo  totale
          include i costi totali per periodo di fatturazione;  quando
          tali contratti prevedono  l'addebitamento  di  una  tariffa
          fissa, il prezzo totale equivale  anche  ai  costi  mensili
          totali;   se   i   costi   totali   non   possono    essere
          ragionevolmente  calcolati  in  anticipo,   devono   essere
          fornite le modalita' di calcolo del prezzo; 
                  e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo
          e'  stato  personalizzato  sulla  base   di   un   processo
          decisionale  automatizzato,  ferme  le  garanzie   di   cui
          all'art. 22 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
                  f)   il   costo   dell'utilizzo   del   mezzo    di
          comunicazione a distanza per la conclusione  del  contratto
          quando tale costo e' calcolato su una  base  diversa  dalla
          tariffa di base; 
                  g)  le  modalita'   di   pagamento,   consegna   ed
          esecuzione, la data entro la  quale  il  professionista  si
          impegna a consegnare i beni o a prestare i  servizi  e,  se
          del  caso,  il  trattamento  dei  reclami  da   parte   del
          professionista; 
                  h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
          le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
          diritto conformemente all'art.  54,  comma  1,  nonche'  il
          modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se
          del  caso,  le  informazioni   circa   l'esistenza   e   la
          collocazione della funzione  di  recesso  di  cui  all'art.
          54-bis; 
                  i)   se   applicabile,   l'informazione   che    il
          consumatore dovra' sostenere il  costo  della  restituzione
          dei beni in caso di  recesso  e  in  caso  di  contratti  a
          distanza qualora i beni per loro natura non possano  essere
          normalmente restituiti a mezzo posta; 
                  l) che, se il consumatore esercita  il  diritto  di
          recesso  dopo  aver  presentato  una  richiesta  ai   sensi
          dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51,  comma  8,  egli  e'
          responsabile  del  pagamento  al  professionista  di  costi
          ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3; 
                  m) se non e' previsto  un  diritto  di  recesso  ai
          sensi dell'art. 59, l'informazione che il  consumatore  non
          beneficera' di un diritto di recesso o,  se  del  caso,  le
          circostanze in cui  il  consumatore  perde  il  diritto  di
          recesso; 
                  n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia
          legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e 
                  o) se  applicabili,  l'esistenza  e  le  condizioni
          dell'assistenza postvendita  al  consumatore,  dei  servizi
          postvendita e delle garanzie commerciali; 
                  p) l'esistenza di codici  di  condotta  pertinenti,
          come  definiti  all'art.  18,  comma  1,  lettera  f),  del
          presente Codice, e come possa esserne  ottenuta  copia,  se
          del caso; 
                  q) la durata del contratto, se applicabile,  o,  se
          il contratto e' a tempo indeterminato o e' un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni   per   recedere   dal
          contratto; 
                  r) se applicabile, la durata minima degli  obblighi
          del consumatore a norma del contratto; 
                  s) se applicabili, l'esistenza e le  condizioni  di
          depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
          tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; 
                  t) se applicabile, la funzionalita'  dei  beni  con
          elementi digitali, del contenuto  digitale  e  dei  servizi
          digitali, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                  u)  qualsiasi  compatibilita'  e  interoperabilita'
          pertinente dei beni con elementi  digitali,  del  contenuto
          digitale e dei servizi digitali, di cui  il  professionista
          sia a conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'  ragionevolmente
          attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; 
                  v) se applicabile, la possibilita' di  servirsi  di
          un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui  il
          professionista e'  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi
          accesso. 
                2. Gli obblighi di informazione  precontrattuali,  di
          cui al comma 1, si applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
                3. Nel caso di un'asta pubblica, le  informazioni  di
          cui al comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  possono  essere
          sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. 
                4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),  i)
          e l), possono essere fornite mediante  le  istruzioni  tipo
          sul  recesso  di  cui   all'allegato   I,   parte   A.   Il
          professionista ha adempiuto agli obblighi  di  informazione
          di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  se  ha  presentato
          dette istruzioni al consumatore, debitamente  compilate.  I
          riferimenti al periodo di  recesso  di  quattordici  giorni
          nelle istruzioni tipo sul recesso di  cui  all'allegato  I,
          parte A, sono sostituiti da riferimenti  a  un  periodo  di
          recesso di trenta giorni nei casi di cui all'art. 52, comma
          1-bis. 
                5. Le informazioni di cui al comma  1  formano  parte
          integrante  del  contratto  a  distanza  o  del   contratto
          negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
          modificate se non con accordo espresso delle parti. 
                6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di
          informazione sulle spese aggiuntive o gli  altri  costi  di
          cui al comma 1, lettera e), o sui costi della  restituzione
          dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore  non
          deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 
                7.  Nel  caso  di  utilizzazione  di   tecniche   che
          consentono una comunicazione individuale,  le  informazioni
          di cui al comma 1  sono  fornite,  ove  il  consumatore  lo
          richieda, in lingua italiana. 
                8.  Gli  obblighi  di  informazione  stabiliti  nella
          presente   sezione   si   aggiungono   agli   obblighi   di
          informazione contenuti nel  decreto  legislativo  26  marzo
          2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  nel  decreto
          legislativo  9   aprile   2003,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, e non ostano  ad  obblighi  di  informazione
          aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 
                9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8,  in  caso
          di conflitto tra una disposizione del  decreto  legislativo
          26 marzo 2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni, sul contenuto e  le  modalita'  di  rilascio
          delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
          sezione, prevale quest'ultima. 
                10.  L'onere  della  prova  relativo  all'adempimento
          degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione
          incombe sul professionista.». 
                «Art.  58  (Effetti  dell'esercizio  del  diritto  di
          recesso sui contratti accessori). - 1. Fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni,  in  materia  di  contratti  di
          credito ai consumatori, se il consumatore esercita  il  suo
          diritto di recesso da un contratto a  distanza  o  concluso
          fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a
          57, eventuali contratti accessori sono risolti di  diritto,
          senza costi per il  consumatore,  ad  eccezione  di  quelli
          previsti dall'art. 56, comma 2, e dall'art. 57.». 
                «Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
          1. Al fine di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nelle Sezioni da I a  IV  del  presente  Capo  da
          parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
          di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e  144  del
          presente Codice. 
                2.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato,  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto   o
          organizzazione  che  ne   abbia   interesse,   accerta   le
          violazioni delle norme di cui alle Sezioni I, II, III e  IV
          del presente Capo nonche' dell'art. 141-sexies, commi 1,  2
          e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 
                3.  In  materia  di  accertamento  e  sanzione  delle
          violazioni, si applica l'art. 27, commi  da  2  a  15,  del
          presente Codice. 
                4.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi
          dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,
          nelle materie di cui alle Sezioni  I,  II,  III  e  IV  del
          presente Capo. 
                5. E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la  possibilita'
          di  promuovere   la   risoluzione   extragiudiziale   delle
          controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
          di cui alle sezioni da I a IV del presente  capo,  mediante
          il ricorso alle procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo
          II-bis, del presente codice.». 
              «Allegato I 
              Informazioni  relative  all'esercizio  del  diritto  di
          recesso 
              A. Istruzioni tipo sul recesso 
              - ai sensi dell'art. 49, comma 4, - 
              Omissis. 
              [6] Istruzioni per la compilazione: 
                [1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette: 
                  a) in caso di un  contratto  di  servizi  o  di  un
          contratto per la fornitura di acqua,  gas  o  elettricita',
          quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
          quantita' determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto
          digitale che non  e'  fornito  su  un  supporto  materiale:
          "della conclusione del contratto."; 
                  b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei
          o un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  da  Lei  designato,
          acquisisce il possesso fisico dei beni."; 
                  c)  nel  caso  di  un  contratto  relativo  a  beni
          multipli ordinati dal  consumatore  in  un  solo  ordine  e
          consegnati separatamente: "in cui Lei o un  terzo,  diverso
          dal vettore e da  Lei  designato,  acquisisce  il  possesso
          fisico dell'ultimo bene."; 
                  d) nel caso di un contratto relativo alla  consegna
          di un bene consistente di lotti o pezzi multipli:  "in  cui
          Lei o un terzo, diverso dal vettore  e  da  Lei  designato,
          acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo."; 
                  e)  nel  caso  di  un  contratto  per  la  consegna
          periodica di beni durante un determinato periodo di  tempo:
          "in cui Lei o un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  da  Lei
          designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene." 
                [2.] Inserire  il  nome,  l'indirizzo  geografico  e,
          qualora  disponibili,  il  numero  di  telefono  ((...))  e
          l'indirizzo di posta elettronica. 
                [3.] Se si e'  tenuti  a  fornire  una  funzione  per
          consentire  al  consumatore  di  recedere   dal   contratto
          concluso  online,  inserire  quanto  segue:   "E'   inoltre
          possibile  esercitare  il  diritto  di  recesso  online  su
          [inserire  l'indirizzo  Internet  o  un'altra   spiegazione
          adeguata in merito a dove e'  disponibile  la  funzione  di
          recesso].  Se   si   utilizza   questa   funzione   online,
          trasmetteremo  senza  indebito   ritardo   un   avviso   di
          ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio
          tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e  la
          data e  l'ora  della  sua  trasmissione.".  Se  si  da'  al
          consumatore  la  possibilita'  di   compilare   e   inviare
          elettronicamente le informazioni relative  al  suo  recesso
          dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto  segue:
          "Il modulo tipo di  recesso  o  qualsiasi  altra  esplicita
          dichiarazione  si  possono  anche   compilare   e   inviare
          elettronicamente   sul   nostro    sito    web    [inserire
          l'indirizzo].   Nel   caso   si   scelga   detta   opzione,
          trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del
          recesso su un supporto durevole (ad esempio  tramite  posta
          elettronica).". 
                [4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non  ha
          offerto di ritirare i beni in  caso  di  recesso,  inserire
          quanto segue: "Il rimborso  puo'  essere  sospeso  fino  al
          ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione
          da parte del consumatore  di  aver  rispedito  i  beni,  se
          precedente." 
                [5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del
          contratto: 
                  a) Inserire: 
                    "Ritireremo i beni."; oppure 
                    "E' pregato di rispedire i beni o di  consegnarli
          a noi o a ... [inserire il nome e  l'indirizzo  geografico,
          se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere  i
          beni], senza indebiti ritardi  e  in  ogni  caso  entro  14
          giorni dal giorno in cui ci ha comunicato  il  suo  recesso
          dal presente contratto. Il termine  e'  rispettato  se  Lei
          rispedisce i beni prima della scadenza del  periodo  di  14
          giorni." 
                  b) Inserire: 
                    "I costi della restituzione dei  beni  saranno  a
          nostro carico.", 
                    "I costi  diretti  della  restituzione  dei  beni
          saranno a Suo carico.", 
                    Se, in un contratto a distanza, Lei non offre  di
          sostenere il costo della restituzione  dei  beni  e  questi
          ultimi, per loro natura,  non  possono  essere  normalmente
          restituiti a mezzo posta: "Il  costo  diretto  di  ...  EUR
          [inserire l'importo] per la restituzione dei beni  sara'  a
          Suo carico."; oppure se il  costo  della  restituzione  dei
          beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo:
          "Il costo diretto della restituzione dei beni sara'  a  Suo
          carico. Il costo e' stimato essere pari  a  un  massimo  di
          circa ... EUR [inserire l'importo].", oppure 
                    Se, in caso di un contratto negoziato  fuori  dei
          locali commerciali, i beni, per loro  natura,  non  possono
          essere normalmente restituiti a mezzo posta  e  sono  stati
          consegnati  al  domicilio  del  consumatore  alla  data  di
          conclusione del contratto:  "Ritireremo  i  beni  a  nostre
          spese." 
                  c)  inserire:  «Lei  e'  responsabile  solo   della
          diminuzione  del  valore  dei  beni   risultante   da   una
          manipolazione del bene diversa  da  quella  necessaria  per
          stabilire la natura, le caratteristiche e il  funzionamento
          dei beni." 
                [6.] In caso di un  contratto  per  la  fornitura  di
          acqua, gas  ed  elettricita',  quando  non  sono  messi  in
          vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o
          di teleriscaldamento, inserire quanto  segue:  "Se  Lei  ha
          chiesto  di  iniziare  la  prestazione  di  servizi  o   la
          fornitura   di   acqua/gas   elettricita'/teleriscaldamento
          [cancellare la dicitura  inutile]  durante  il  periodo  di
          recesso, e' tenuto a pagarci  un  importo  proporzionale  a
          quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci  comunicato
          il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte  le
          prestazioni previste dal contratto." 
              Omissis.». 
              «Allegato II-septies 
              Omissis. 
              11) Articoli dal 59-bis al  59-terdecies,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante  «Codice  del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229», in attuazione  della  direttiva  (UE)  2023/2673  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  novembre  2023,
          che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda  i
          contratti di  servizi  finanziari  conclusi  a  distanza  e
          abroga la direttiva 2002/65/CE. 
              Omissis.».