Estratto determina AAM/PPA n. 826/2025 del 19 dicembre 2025
Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con
attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata la seguente variazione un tipo
IAIN B.II.e.5.a.1, per il medicinale APREMILAST TEVA che comporta
l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle
confezioni gia' autorizzate:
«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
PVC/PCTFE/PVC/Al - A.I.C. 050673084 (base 10) 1JBFFW(base 32);
principio attivo: apremilast;
codice pratica: C1A/2025/2591;
procedura europea: SE/H/2304/002/IA/003;
titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e
domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - Cap 20123 -
Milano, codice fiscale n. 11654150157.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le nuove confezioni di cui all'art. 1. e' adottata la
seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': Cnn.
Classificazione ai fini della fornitura
Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RRL (medicinali soggetti a
prescrizione medica di centri ospedalieri o di specialisti:
reumatologo, dermatologo, internista).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento
alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.