IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata
istituita l'Agenzia italiana del farmaco (di  seguito  indicata  come
AIFA o Agenzia) e, in  particolare,  il  comma  33,  che  dispone  la
negoziazione del  prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal  Servizio
sanitario nazionale (di seguito indicato  come  SSN)  tra  Agenzia  e
produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  e  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   avente   ad   oggetto
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato  dal  consiglio
di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025,  il  cui
avviso  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 220 del  22  settembre  2025,  che  ha
abrogato  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione con delibera dell'8  aprile
2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e
finali», comma 3, ai sensi  del  quale  «le  strutture  organizzative
previste  dal  predetto  regolamento  e  i  corrispondenti  incarichi
dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione  delle  procedure
di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali  relativi
alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine  di
sessanta giorni dalla comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana   dell'avvenuta   pubblicazione   del   presente
regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del  Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista  la  determina  del  direttore  tecnico-scientifico  AIFA  n.
122/2024 con la  quale  e'  stato  conferito  alla  dott.ssa  Claudia
Bernardini l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  monitoraggio  della
spesa farmaceutica e rapporti con  le  regioni,  a  decorrere  dal  2
dicembre 2024; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  contenente   il
«Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento AIFA per l'attuazione degli  articoli  2  e  4
della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il  regolamento  AIFA  in  materia  di  accesso  documentale,
accesso civico e accesso generalizzato; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state  confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA con la delibera del CdA  27  settembre
2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della gia' citata  legge  27
dicembre 2006, n. 296 che ha riconosciuto alle aziende  farmaceutiche
la possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti, di
cui alla delibera citata al punto precedente, previa dichiarazione di
impegno al versamento, in favore  delle  regioni  interessate,  degli
importi cosi'  come  indicati  nelle  tabelle  di  equivalenza  degli
effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Vista la determina del direttore generale  dell'AIFA  27  settembre
2006, recante  «Manovra  per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre  2006,  n.  227,
con cui sono stati disposti dall'AIFA: i) la riduzione, nella  misura
del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente, dei medicinali comunque
dispensati o impiegati dal SSN; ii) la ridefinizione dello sconto  al
produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da  determina  del
direttore generale dell'AIFA 30 dicembre  2005,  recante  «Misure  di
ripiano della spesa farmaceutica convenzionata  e  non  convenzionata
per l'anno 2005»; iii) il mantenimento delle predette misure  sino  a
integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007; 
  Vista la determina del  direttore  generale  dell'AIFA  9  febbraio
2007,  di  «Approvazione  delle  richieste  relative   alle   aziende
farmaceutiche, che  si  sono  avvalse  della  facolta'  di  ripianare
l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalita' di  pay-back»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  21
febbraio 2007, n. 43 e, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il
quale  sono  state  individuate  le  quote  di  spettanza  dovute  al
farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662,  contenente  «Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica»; 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilita'
alle aziende farmaceutiche che ne  facciano  richiesta  di  usufruire
della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1,
comma 796, lettera g), della legge  citata  n.  296  del  2006,  come
disposta con la citata determina 27 settembre 2006; 
  Vista la determina del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA  del
24 novembre 2025, n. 80, recante «Procedura pay-back 5% - Anno 2025»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
novembre 2025, n. 277, che ha  regolamentato,  per  l'anno  2025,  la
relativa procedura di  pay-back,  specificando,  nell'allegato  2,  i
prezzi dei medicinali rispetto ai quali le aziende  si  sono  avvalse
della sospensione del 5% nonche' i  prezzi  dei  medicinali  cui  era
stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2026-2028»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del  30
dicembre 2025 e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  395,  il  quale
prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la  facolta'
delle aziende farmaceutiche  di  avvalersi  della  sospensione  della
riduzione nella misura del 5 per cento del  prezzo  al  pubblico  dei
medicinali comunque impiegati o  dispensati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del  comma
796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e
227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati»; 
  Visto il comunicato del  31  dicembre  2025,  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA, recante «Legge di bilancio 2026: abolita  la
facolta' di sospendere la riduzione di legge del 5%»; 
  Tenuto   conto,   in   ossequio   alla   legge   n.   199   citata,
dell'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2026,  della  lettera  g)
del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dei
commi 225 e 227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e,
per  l'effetto,  dell'abolizione  della  facolta'  per   le   aziende
farmaceutiche di sospensione della riduzione del  5%  prevista  dalla
determina AIFA  del  27  settembre  2006  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006); 
  Ritenuto   che,   alla   luce   delle   disposizioni    di    legge
sopramenzionate, i prezzi dei medicinali di cui all'allegato 2  della
determina n. 80/2025 citata sono rideterminati  a  far  data  dal  1°
gennaio 2026; 
  Ritenuto,  per  l'effetto,  doversi  procedere  alla  pubblicazione
dell'aggiornamento dei prezzi dei medicinali di  cui  all'allegato  2
della determina n. 80/2025 citata; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' ripristinata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'applicazione
della riduzione in misura del 5% prevista dalla determina AIFA del 27
settembre 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006), ai  prezzi  dei  medicinali
per i quali le aziende  si  erano  avvalse  della  sospensione  della
riduzione medesima, come indicati  nell'allegato  2  della  determina
AIFA n. 80/2025, recante «Procedura pay-back 5% - Anno 2025». 
  2. I prezzi rideterminati a far data dal 1° gennaio 2026  ai  sensi
del comma 1 sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.