IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 5;
Vista la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e
delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione
e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento»;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante
«Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante
disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano
violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla
definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure
restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673,
di seguito denominata «direttiva».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 13 giugno 2025,
n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024), pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2025, n. 145:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle
sanzioni per la violazione delle misure restrittive
dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673). -
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni
penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE)
2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in
relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti
di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o
misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della
direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e
proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui
all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai
criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
c) individuare, tra le autorita' competenti,
un'unita' o un organo per garantire il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita'
incaricate dell'attuazione delle misure restrittive
dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15
della direttiva (UE) 2024/1226;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il
quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace
perseguimento delle finalita' della direttiva (UE)
2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
n. L 150.
- I Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento
dell'Unione europea nella versione consolidata, sono
pubblicati nella G.U.U.E. del 7 giugno 2016, n. C 202.