IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 5; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1226  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati  e
delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione
e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  «Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante  «Nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  finanziamento  del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  221,  recante
«Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e
della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione
all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  marzo  2023,  n.  24,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto  dell'Unione  e  recante
disposizioni riguardanti la protezione delle  persone  che  segnalano
violazioni delle disposizioni normative nazionali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  attua  la  direttiva  (UE)  2024/1226  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla
definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure
restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva  (UE)  2018/1673,
di seguito denominata «direttiva». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
                
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 13  giugno  2025,
          n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2024), pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 25 giugno 2025, n. 145: 
                «Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2024/1226 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24
          aprile 2024, relativa alla definizione dei  reati  e  delle
          sanzioni  per  la  violazione  delle   misure   restrittive
          dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673).  -
          1. Nell'esercizio della delega  per  il  recepimento  della
          direttiva (UE)  2024/1226  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  prevedere  per  le  persone  fisiche   sanzioni
          penali, ai  sensi  dell'articolo  5  della  direttiva  (UE)
          2024/1226,  effettive,  dissuasive   e   proporzionate   in
          relazione ai reati  di  cui  agli  articoli  3  e  4  della
          medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai  limiti
          di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
          dicembre 2012, n. 234; 
                  b) prevedere per le persone giuridiche  sanzioni  o
          misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7  della
          direttiva   (UE)   2024/1226,   effettive,   dissuasive   e
          proporzionate in  relazione  alla  responsabilita'  di  cui
          all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai
          criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.
          689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
          dicembre 2012, n. 234; 
                  c)  individuare,  tra  le   autorita'   competenti,
          un'unita' o un organo per garantire il coordinamento  e  la
          cooperazione tra le autorita' di contrasto e  le  autorita'
          incaricate   dell'attuazione   delle   misure   restrittive
          dell'Unione, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  15
          della direttiva (UE) 2024/1226; 
                  d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
          norme dell'ordinamento interno, al fine di  armonizzare  il
          quadro giuridico nazionale e di favorire il  piu'  efficace
          perseguimento  delle   finalita'   della   direttiva   (UE)
          2024/1226,    anche    attraverso    l'abrogazione    delle
          disposizioni con essa incompatibili. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 31 maggio  2023  relativo  ai  mercati
          delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
          1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive  2013/36/UE  e
          (UE) 2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
          n. L 150. 
              - I Trattati sull'Unione europea  e  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  nella  versione   consolidata,   sono
          pubblicati nella G.U.U.E. del 7 giugno 2016, n. C 202.