IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);
Vista la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
Vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;
Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al
Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;
Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 23
ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del
presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate
all'amianto;».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" ,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea",
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riportano l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A
numero 5) della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024", pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2025, n. 145:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le
direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di
alcune infrastrutture;
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza
energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento
delle qualifiche professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza generale che hanno completato
la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del
SEE);3
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della
Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le
direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione
verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del
SEE);
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della
Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero
e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della
Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la
cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda
i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29
aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le
direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione;
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime;
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni
per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE);
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la
direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi fondamentali in materia di
inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011
della Commissione."
- La direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del 30.11.2023
serie L.
- La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del
16.12.2009 serie L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 244 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 244. (Registrazione dei tumori e degli effetti
nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilita'). - 1.
L'INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni
o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei
danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione
di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a
carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di
cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi
sul territorio nazionale, nonche' i dati di carattere
occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive
attivita' istituzionali, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica,
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e
da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i
flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' gli istituti previdenziali ed assicurativi
pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da
loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad
agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi
sulla funzione sessuale e sulla fertilita' delle
lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della
loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni
lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne
danno segnalazione all'INAIL, tramite i Centri operativi
regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le
informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le
modalita' di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'INAIL e' costituito il registro nazionale
dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e
dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a
sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter
dell'articolo 261 del presente decreto sotto la
denominazione Neoplasie correlate all'amianto;
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei
seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione
eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei
sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma
1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente
rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalita'
di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali;
c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da
esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio
con periodicita' annuale.
5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e
trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e
3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province
autonome.»