IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5); 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2668  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che   modifica   la   direttiva
2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi  connessi
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2009/148/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 novembre  2009,  sulla  protezione  dei  lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione  all'amianto  durante  il
lavoro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III; 
  Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo  e  al
Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo; 
  Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data  23
ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 27 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le
autonomie, della salute, degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 
                        9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. All'articolo 244, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo  261  del
presente  decreto  sotto   la   denominazione   Neoplasie   correlate
all'amianto;». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"  ,
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
                
                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  "Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3: 
                
                «Art. 31. (Procedure per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riportano l'articolo 1, comma 1,  e  l'allegato  A
          numero 5) della  legge  13  giugno  2025,  n.  91,  recante
          "Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2024", pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 25 giugno 2025, n. 145: 
                
                «Art. 1. (Delega al Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.» 
                «Allegato A 
                1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  24  febbraio  2022,  che  modifica  le
          direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
          riguarda la tassazione a carico di  veicoli  per  l'uso  di
          alcune infrastrutture; 
                2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  settembre  2023,  sull'efficienza
          energetica e che  modifica  il  regolamento  (UE)  2023/955
          (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                3) direttiva (UE) 2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio; 
                5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro; 
                6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il  riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in  Romania  (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE);3 
                7)   direttiva   delegata   (UE)    2024/782    della
          Commissione, del 4 marzo 2024, che  modifica  la  direttiva
          2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti minimi  di  formazione  per  le
          professioni  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale, dentista e farmacista; 
                8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE); 
                9)   direttiva   delegata   (UE)    2024/846    della
          Commissione, del 14  marzo  2024,  recante  modifica  della
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti  (CE)
          n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada; 
                10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione); 
                11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il  recupero
          e la confisca dei beni; 
                12)   direttiva   delegata   (UE)   2024/1262   della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli animali; 
                13) direttiva (UE) 2024/1265 del  Consiglio,  del  29
          aprile 2024, recante modifica  della  direttiva  2011/85/UE
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri; 
                14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  sulla  lotta  alla
          violenza contro le donne e alla violenza domestica; 
                15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana; 
                16) direttiva (UE) 2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
                17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
                18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica dell'Unione; 
                19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime; 
                20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme  comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che  abroga  la  direttiva  2009/73/CE  (rifusione)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE); 
                21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  sugli  incidenti  nel  settore   del   trasporto
          marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011
          della Commissione." 
              - La direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del  30.11.2023
          serie L. 
                
              - La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del  30  novembre  2009,  sulla  protezione  dei
          lavoratori contro  i  rischi  connessi  con  un'esposizione
          all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella GUUE del
          16.12.2009 serie L. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo  244  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                
                «Art. 244. (Registrazione dei tumori e degli  effetti
          nocivi sulla funzione sessuale e sulla  fertilita').  -  1.
          L'INAIL, tramite una  rete  completa  di  Centri  operativi
          regionali (COR) e nei limiti  delle  ordinarie  risorse  di
          bilancio,  realizza  sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi
          occupazionali da esposizione ad agenti chimici  cancerogeni
          o mutageni o sostanze tossiche per la  riproduzione  e  dei
          danni alla salute che ne conseguono, anche in  applicazione
          di  direttive  e  regolamenti  comunitari.  A  tale   scopo
          raccoglie, registra, elabora ed analizza i  dati,  anche  a
          carattere nominativo, derivanti dai flussi  informativi  di
          cui all'articolo 8 e dai  sistemi  di  registrazione  delle
          esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi
          sul territorio  nazionale,  nonche'  i  dati  di  carattere
          occupazionale  rilevati,   nell'ambito   delle   rispettive
          attivita'  istituzionali,  dall'Istituto  nazionale   della
          previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di  statistica,
          dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro,  e
          da  altre   amministrazioni   pubbliche.   I   sistemi   di
          monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano  i
          flussi informativi di cui all'articolo 8. 
                2. I medici e  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
          private, nonche' gli istituti previdenziali ed assicurativi
          pubblici o privati, che identificano casi di  neoplasie  da
          loro ritenute attribuibili  ad  esposizioni  lavorative  ad
          agenti cancerogeni o mutageni, o  casi  di  effetti  nocivi
          sulla  funzione   sessuale   e   sulla   fertilita'   delle
          lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo  della
          loro progenie da loro ritenute attribuibili ad  esposizioni
          lavorative a sostanze  tossiche  per  la  riproduzione,  ne
          danno segnalazione all'INAIL, tramite  i  Centri  operativi
          regionali  (COR)  di  cui  al  comma  1,  trasmettendo   le
          informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 10  dicembre  2002,  n.  308,  che  regola  le
          modalita'  di  tenuta   del   registro,   di   raccolta   e
          trasmissione delle informazioni. 
                3. Presso l'INAIL e' costituito il registro nazionale
          dei casi di neoplasia di sospetta origine  professionale  e
          dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione  a
          sostanze  tossiche  per  la   riproduzione,   con   sezioni
          rispettivamente dedicate: 
                  a)  ai   casi   di   cui   all'allegato   XLIII-ter
          dell'articolo   261   del   presente   decreto   sotto   la
          denominazione Neoplasie correlate all'amianto; 
                  b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e  dei
          seni  paranasali,  sotto  la  denominazione   di   Registro
          nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); 
                  c) ai casi  di  neoplasie  a  piu'  bassa  frazione
          eziologica riguardo alle quali, tuttavia,  sulla  base  dei
          sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma
          1, siano stati identificati cluster di  casi  possibilmente
          rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di  mortalita'
          di possibile significativita' epidemiologica in rapporto  a
          rischi occupazionali; 
                  c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute  da
          esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. 
                4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle
          regioni e province autonome i  risultati  del  monitoraggio
          con periodicita' annuale. 
                5. I contenuti, le modalita' di  tenuta,  raccolta  e
          trasmissione  delle   informazioni   e   di   realizzazione
          complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e
          3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province
          autonome.»