IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Vista la direttiva  UE  2023/2225  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE; 
  Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  giugno  2016,  n.  72,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141»; 
  Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione delle discriminazioni e la tutela  dei  diritti  delle
persone che sono state affette da malattie oncologiche»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della giustizia; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 120-quinquies: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  alla  lettera  g),  dopo  le  parole:  «commerciale   o
professionale» sono inserite le  seguenti:  «,  e  salve  le  ipotesi
descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma
1-bis,»; 
        1.2) alla lettera i), dopo le  parole:  «120-undecies,»  sono
inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»; 
    b) all'articolo 120-undecies: 
      1) al comma 5, le parole: «e, se del caso,  del  fatto  che  la
decisione  e'  basata  sul  trattamento  automatico  di  dati»   sono
soppresse; 
      2) il comma 7 e' abrogato; 
    c) dopo l'articolo 120-undecies e' inserito il seguente: 
      «Art. 120-undecies.1 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche
dati  contenenti  informazioni  nominative  sul  credito   consentono
l'accesso dei finanziatori degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto  a
quelle previste per gli altri finanziatori abilitati  nel  territorio
della  Repubblica.  Si  applica  l'articolo  125,  commi  1,  secondo
periodo, 1-bis e 1-ter. 
      2. Se il  rifiuto  della  domanda  di  credito  si  basa  sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore  informa  il
consumatore  immediatamente  e  gratuitamente  del  risultato   della
consultazione e degli estremi della banca dati. 
      3. I finanziatori informano preventivamente il  consumatore  la
prima volta che segnalano a una banca dati le  informazioni  negative
previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa  unitamente
all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma. 
      4. I finanziatori assicurano  che  le  informazioni  comunicate
alle banche dati  siano  esatte  e  aggiornate.  In  caso  di  errore
rettificano prontamente i dati errati. 
      5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 
      6. Il  presente  articolo  non  pregiudica  l'applicazione  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    d) all'articolo 120-noviesdecies, dopo il comma 1 e' inserito  il
seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117,  comma
6, si ha riguardo alla difformita' tra le clausole contrattuali  e  i
tassi, i prezzi e le  condizioni  forniti  al  consumatore  ai  sensi
dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.». 
  2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al
consumatore in combinazione con il contratto di credito;»; 
        1.2) alla lettera d), numero 1), le  parole:  «promuovere  o»
sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»; 
        1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
          «g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore"  indica  la
somma  dell'importo  totale  del  credito  e  del  costo  totale  del
credito;»; 
        1.4)  alla  lettera  h),  dopo  le  parole:  «commerciale   o
professionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  salve  le  ipotesi
descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma
1-bis,», e le  parole:  «dal  Titolo  VI-bis»  sono  sostitute  dalle
seguenti: «dalla legislazione vigente»; 
        1.5) alla lettera  m),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.6) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: 
          «m-bis)   "profilazione"   indica   l'attivita'    definita
all'articolo  4,  punto  4),  del  regolamento  (UE)  2016/679,   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
          m-ter) "servizio di consulenza" indica  le  raccomandazioni
personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in
merito a una o piu'  operazioni  relative  a  contratti  di  credito;
l'offerta di contratti di  credito  e  le  attivita'  indicate  negli
articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e  125-novies  non  implicano  un
servizio di consulenza; 
          m-quater)  "servizio  di  consulenza  sul  debito"   indica
l'assistenza  personalizzata   di   natura   tecnica,   giuridica   o
psicologica fornita da operatori professionali indipendenti  che  non
sono, in particolare, finanziatori  o  intermediari  del  credito,  o
gestori  di  crediti  in  sofferenza  o  acquirenti  di  crediti   in
sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c)  ed
e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare  difficolta'
nel rispettare i propri impegni finanziari; 
          m-quinquies)  "trattamento"  indica  l'attivita'   definita
all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»; 
    b) all'articolo 122: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»; 
        1.2) le lettere c) e d) sono abrogate; 
        1.3) alla lettera e), dopo le  parole:  «o  progettato»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  compresi  i  locali  utilizzati  a  fini
commerciali o professionali»; 
        1.4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
          «g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di  lavoro  o
da societa' del  gruppo  di  appartenenza  esclusivamente  ai  propri
dipendenti o a coloro che operano  sulla  base  di  rapporti  che  ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore  di  lavoro,
anche in forma diversa dal rapporto  di  lavoro  subordinato,  al  di
fuori della propria attivita' principale, senza interessi o  a  tassi
annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»; 
        1.5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
          «i-bis) dilazioni del pagamento in  forza  delle  quali  un
fornitore di beni o  un  prestatore  di  servizi,  senza  offerta  di
credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore
a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o  dalla  prestazione  dei
servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che  la
dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o  altre  spese,
fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in  caso
di ritardi di pagamento; 
          i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori
di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole  o
medie  imprese  definite  nella  raccomandazione  2003/361/CE,  della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi  della
societa' dell'informazione ai sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  1,
lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di
contratti a distanza con i consumatori per la vendita di  beni  o  la
prestazione di servizi ai sensi  dell'articolo  2,  punto  7),  della
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
ottobre 2011, per l'acquisto di beni o  servizi  da  essi  offerti  a
condizione che: 
          1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da  parte  di
un terzo; 
          2) il pagamento sia interamente eseguito entro  quattordici
giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; 
          3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e  senza
altre spese, fatta eccezione  per  le  spese  limitate  eventualmente
applicabili in caso di ritardi di pagamento;»; 
        1.6) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
          «m) contratti  di  locazione  o  di  locazione  finanziaria
(leasing),  che  non  prevedono  obbligo  od  opzione   di   acquisto
dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del contratto stesso ne'  di
altri contratti distinti;»; 
        1.7) alla lettera n), le parole: «e a tassi  d'interesse  non
superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse; 
        1.8) alla lettera  o),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.9) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 
          «o-bis) carte di debito  differito,  il  cui  credito  deve
essere rimborsato entro quaranta  giorni,  senza  interessi  e  senza
altre  spese,  fatta  eccezione  per  spese  limitate  connesse  alla
prestazione del servizio di pagamento.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole:  «75.000  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100.000 euro»; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
          «1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis),  si  considera
offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione
di pagamento e' offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi
sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o  abilitati
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano
la cessione del credito pro  soluto  contestuale  o  successiva  alla
dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e' tenuto  al  rispetto
degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora
il cessionario sia una societa' veicolo per le  cartolarizzazioni  di
cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  gli  obblighi  previsti  dal
presente capo per i finanziatori sono posti  a  carico  del  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di
cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6,  della  legge
n. 130 del 1999.»; 
      4) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Alle dilazioni  del  pagamento  e  alle  altre  modalita'
agevolate di rimborso di un debito preesistente,  concordate  tra  le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile
inadempimento, non  si  applicano  gli  articoli  122-bis,  comma  2,
123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis,  commi
3-bis  e  3-ter,  125-ter,  125-quinquies  e  125-septies  nei   casi
stabiliti dal CICR.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Fermi restando i casi di esclusione di cui  al  comma  1,
lettere i-bis) e i-ter), i  fornitori  di  beni  o  i  prestatori  di
servizi possono concludere contratti di credito, a titolo  accessorio
rispetto alla propria attivita' commerciale  o  professionale,  nella
sola forma della dilazione di pagamento gratuita  per  l'acquisto  di
beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese  per  i  ritardi
nel rimborso.»; 
      7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. La Banca d'Italia, in conformita' alle  deliberazioni
del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai  seguenti
contratti di credito, in conformita'  all'articolo  2,  paragrafo  8,
della  direttiva  (UE)  2023/2225  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 18 ottobre 2023: 
          a) contratti di credito per un importo totale  del  credito
inferiore a 200 euro. Ai fini del  computo  della  soglia  minima  si
prendono  in  considerazione  anche  i  crediti  frazionati  concessi
attraverso  piu'  contratti,  se  questi  sono  riconducibili  a  una
medesima operazione economica; 
          b) contratti di credito nei quali e' escluso  il  pagamento
di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che
il consumatore puo' essere tenuto a pagare  in  caso  di  ritardi  di
pagamento; 
          c) contratti di credito a fronte dei quali  il  consumatore
e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per  un  importo
non significativo, qualora il rimborso  del  credito  debba  avvenire
entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»; 
    c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente: 
      «Art. 122-bis (Principi generali, gratuita' delle  informazioni
e divieto di discriminazione). - 1. Il finanziatore e l'intermediario
del credito si comportano con diligenza, correttezza  e  trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. 
      2. Nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente  capo,
il finanziatore e l'intermediario del credito: 
        a) forniscono gratuitamente ai consumatori  le  informazioni,
compresi i chiarimenti adeguati; 
        b) si astengono dal praticare condizioni  discriminatorie  in
relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita'  di  un
contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente
nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di
residenza o qualsiasi altra  situazione  menzionata  all'articolo  21
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma
la possibilita' di offrire condizioni  differenti  di  accesso  a  un
credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. 
      3. La Banca d'Italia, in  conformita'  alle  deliberazioni  del
CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 
    d) all'articolo 123: 
      1) al comma 1 sono anteposti i seguenti: 
        «01. Fermo restando quanto previsto dalla  parte  II,  titolo
III, del Codice del consumo,  gli  annunci  pubblicitari  relativi  a
contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e  non
ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel
consumatore false aspettative sulla disponibilita'  o  il  costo  del
credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore. 
        02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito
includono  un  avvertimento  chiaro  ed   evidenziato   affinche'   i
consumatori  siano  consapevoli  che  prendere  in  prestito   denaro
comporta dei costi.»; 
      2) al comma 1: 
        2.1)  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli  annunci
pubblicitari  che  riportano  il  tasso  d'interesse  o  altre  cifre
concernenti  qualunque  costo  del  credito  indicano   le   seguenti
informazioni  di  base  precisate  con  l'impiego   di   un   esempio
rappresentativo ed espresse, in forma chiara,  concisa,  evidenziata,
facilmente leggibile o chiaramente udibile, a  seconda  del  caso,  e
adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita':»; 
        2.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «o  variabile»  sono
inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»; 
        2.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
          «e-bis) in caso di credito  sotto  forma  di  dilazione  di
pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici,  il  prezzo  in
contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito che: 
          a) incoraggia i consumatori a chiedere  credito  suggerendo
che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; 
          b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti
registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla  sulla
valutazione di una richiesta di credito; 
          c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento
delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del  risparmio  o
puo' migliorare il tenore di vita del consumatore.»; 
      4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua: 
          a) i casi specifici e giustificati in cui e' possibile  una
deroga al comma 1, lettere e-bis) e f); 
          b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; 
          c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.»; 
    e) dopo l'articolo 123 e' inserito il seguente: 
      «Art. 123-bis (Informazioni generali). - 1. Il  finanziatore  o
l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori,  in
qualsiasi  momento,  informazioni  generali  chiare  e  comprensibili
relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo  o
altro  supporto  durevole.   Presso   le   proprie   dipendenze,   il
finanziatore o l'intermediario del credito mette a  disposizione  dei
consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo. 
      2. La Banca d'Italia, in  conformita'  alle  deliberazioni  del
CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le  modalita'  di
messa a disposizione delle informazioni generali.»; 
    f) all'articolo 124: 
      1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che  egli  sia
vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni
necessarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  consumatore  le
informazioni precontrattuali necessarie»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le informazioni di cui al comma  1  sono  fornite  al
consumatore in tempo  utile  prima  che  egli  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta di credito, anche in caso  di  utilizzo  di
tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto  previsto
dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un
giorno prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto  o
dall'offerta  di  credito,  il  finanziatore  o  l'intermediario  del
credito inviano al consumatore un promemoria  sulla  possibilita'  di
recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il
recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria e'  fornito  su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e  sette  giorni
dopo  la  conclusione  del  contratto  o,  se  del  caso,   dopo   la
presentazione  dell'offerta  vincolante  di  credito  da  parte   del
consumatore.»; 
      3)   al   comma   2,   le   parole:   «dal    finanziatore    o
dall'intermediario del credito» sono soppresse: 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Su  richiesta,  il  finanziatore  o  l'intermediario  del
credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono  gratuitamente
al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto
cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore,
al momento della richiesta, intenda procedere  alla  conclusione  del
contratto di credito con il consumatore.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Prima della conclusione  del  contratto  di  credito,  il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al  consumatore
chiarimenti adeguati,  in  modo  che  questi  possa  valutare  se  il
contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle
sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»; 
      7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che  agiscono
come intermediari del credito a titolo accessorio non sono  tenuti  a
osservare gli obblighi di informativa  precontrattuale  previsti  dai
commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del  credito
assicura  che  il  consumatore  riceva   comunque   le   informazioni
precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.»; 
      8) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori
in modo chiaro e  comprensibile  quando  presentano  loro  un'offerta
personalizzata  basata  sul   trattamento   automatizzato   di   dati
personali.»; 
      9) al comma 7,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «b) il contenuto, le modalita' e la portata  dei  chiarimenti
adeguati da fornire al consumatore ai sensi del  comma  5,  anche  in
caso di contratti conclusi congiuntamente; 
        c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei  casi
di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e
altre modalita' agevolate di rimborso  di  un  credito  preesistente,
concordate tra le parti a seguito di  un  inadempimento  o  probabile
inadempimento del consumatore; offerta  attraverso  intermediari  del
credito che operano a titolo accessorio.»; 
    g) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di  credito,  consenso
desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. E'  vietata
ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta  ed
esplicito consenso di questo. 
      2. Il finanziatore o l'intermediario del  credito  non  possono
desumere il consenso del consumatore alla conclusione  del  contratto
di credito o all'acquisto di  servizi  accessori  presentati  tramite
l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate. 
      3. Il consenso del consumatore alla conclusione  del  contratto
di credito o all'acquisto di servizi  accessori  presentati  mediante
caselle e'  dato  tramite  un'azione  positiva  univoca  con  cui  il
consumatore fornisce un'indicazione libera,  specifica,  informata  e
inequivocabile del suo assenso  in  relazione  al  contenuto  e  alla
sostanza associati alle caselle. 
      4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies. 
      Art. 124.2  (Servizi  di  consulenza).  -  1.  Il  servizio  di
consulenza e' riservato  ai  finanziatori  e  agli  intermediari  del
credito. 
      2. Il servizio  di  consulenza  puo'  essere  qualificato  come
indipendente solo se e'  reso  dai  consulenti  di  cui  all'articolo
128-sexies, comma 2-bis. 
      3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i  finanziatori
o gli intermediari del credito: 
        a) agiscono nel migliore interesse del consumatore; 
        b)  acquisiscono  informazioni  aggiornate  sulla  situazione
finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; 
        c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito  a
una o piu' operazioni  relative  a  contratti  di  credito,  adeguata
rispetto  ai  suoi  bisogni  e  alla  sua  situazione   personale   e
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro
supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel  contratto
per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto  di  ipotesi
ragionevoli  circa  i  rischi  per  la  situazione  finanziaria   del
consumatore  per  tutta  la   durata   del   contratto   di   credito
raccomandato; 
        d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione,
un numero sufficientemente ampio di contratti di credito  nell'ambito
della gamma di prodotti da essi offerti o,  nel  caso  dei  mediatori
creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti  di  credito
disponibili sul mercato. 
      4.  Prima  della  prestazione  di  servizi  di  consulenza,  il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al  consumatore
le seguenti informazioni su supporto cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole scelto dal consumatore: 
        a) l'indicazione se  la  raccomandazione  sara'  basata  solo
sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di  prodotti  fra
quelli reperibili sul mercato; 
        b) se del caso, il compenso  dovuto  dal  consumatore  per  i
servizi  di  consulenza  o,  qualora  al   momento   dell'informativa
l'importo  non  possa  essere  definito,  il  metodo  utilizzato  per
calcolarlo. 
      5. Le informazioni previste al comma 4 possono  essere  fornite
al consumatore in un allegato al documento di cui  all'articolo  124,
comma 2. 
      6.  Nella  prestazione   del   servizio   di   consulenza,   il
finanziatore o l'intermediario del credito  avvisano  il  consumatore
quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria,  un  contratto
di credito puo' comportare un rischio specifico a suo carico.». 
    h) all'articolo 124-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Prima della conclusione  del  contratto  di  credito,  il
finanziatore  svolge  una   valutazione   approfondita   del   merito
creditizio del consumatore. Ferme le finalita'  di  sana  e  prudente
gestione previste dalla  normativa  prudenziale  ove  applicabile  ai
finanziatori,  il  finanziatore   effettua   la   valutazione   anche
nell'interesse del consumatore, per evitare  pratiche  irresponsabili
in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento,  e  tiene
conto  dei  fattori  pertinenti  per  verificare  le  prospettive  di
adempimento da parte del consumatore  degli  obblighi  stabiliti  dal
contratto di credito.»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. La valutazione del merito  creditizio  e'  effettuata
sulla  base  delle  informazioni   sulla   situazione   economica   e
finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto  alla
natura, alla durata, al  valore  e  ai  rischi  del  credito  per  il
consumatore e che non includono le categorie particolari di  dati  di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016.  Tali
informazioni sono ottenute da pertinenti  fonti  interne  o  esterne,
incluso il consumatore stesso e, ove  necessario,  sulla  base  della
consultazione di una banca  dati  pertinente  e  sono  opportunamente
verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social
network.  L'intermediario  del  credito  che   abbia   ottenuto   dal
consumatore  informazioni  necessarie  alla  valutazione  del  merito
creditizio le trasmette al finanziatore. 
        1-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto   dalla   normativa
prudenziale applicabile ai finanziatori,  i  finanziatori  elaborano,
documentano  e  tengono  aggiornate  le  proprie  procedure  per   la
valutazione del merito creditizio e documentano e tengono  aggiornate
le informazioni di cui al comma 1-bis  anche  ai  fini  del  presente
articolo. 
        1-quater. Il finanziatore eroga  il  credito  al  consumatore
solo quando i  risultati  della  valutazione  del  merito  creditizio
indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito  saranno
verosimilmente adempiuti secondo le modalita' prescritte dal medesimo
contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1. 
        1-quinquies. La circostanza che  la  valutazione  del  merito
creditizio non sia stata effettuata correttamente non puo' costituire
motivo per l'adozione di modifiche unilaterali  svantaggiose  per  il
consumatore ovvero per la risoluzione del  contratto  di  credito  da
parte   del   finanziatore,   salvo   che   il   consumatore    abbia
intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma
1-bis o abbia fornito informazioni false.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
svolge una nuova valutazione del merito  creditizio  del  consumatore
sulla base di  informazioni  aggiornate  prima  di  procedere  ad  un
aumento significativo dell'importo totale del credito.»; 
      4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Qualora  la  valutazione  del  merito  creditizio  si
fondi, anche solo in parte, sul  trattamento  automatizzato  di  dati
personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere  e  ottenere
dal finanziatore l'intervento umano, ossia: 
          a) chiedere e ottenere  dal  finanziatore  una  spiegazione
chiara e  comprensibile  della  valutazione  del  merito  creditizio,
compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato
dei  dati  personali  nonche'  la  rilevanza  e  gli  effetti   sulla
decisione; 
          b) esprimere la propria opinione al finanziatore; 
          c)  chiedere  un  riesame  della  valutazione  del   merito
creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da
parte del finanziatore. 
        2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi,
anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati  personali
del  consumatore  ad  opera  di  un  terzo  di  cui  si   avvale   il
finanziatore,  il  finanziatore  adotta  le  misure  necessarie   per
acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie  ai  fini  della
spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a). 
        2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei  diritti
di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento  automatizzato
dei suoi dati personali su cui si fondera' la valutazione del  merito
creditizio.  Se  del  caso,  il  finanziatore  informa  altresi'   il
consumatore della circostanza che il  trattamento  automatizzato  dei
suoi dati personali sara' svolto da un terzo. 
        2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili
dal  consumatore  nei  confronti   del   titolare   del   trattamento
automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 
        2-sexies. Quando  la  domanda  di  credito  e'  respinta,  il
finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto  e,  se
del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito
facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto
che la decisione e' basata sul trattamento automatizzato di dati, dei
suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per  chiedere
un riesame della decisione.»; 
    i) all'articolo 125: 
      1) al comma 1, la parola: «abilitati» e' soppressa; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ai dati di cui  al  comma  1  hanno  accesso  solo  i
finanziatori sottoposti a vigilanza e  che  osservano  pienamente  il
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016. 
        1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1  e  1-bis,
l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e' consentito
ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni. 
        1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli
arretrati del consumatore nel  rimborso  del  credito,  sul  tipo  di
credito e sull'identita' del finanziatore. 
        1-quinquies. I finanziatori e gli  intermediari  del  credito
non trattano ai fini  della  valutazione  del  merito  creditizio  le
categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network. » 
      3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi  della
banca dati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «consultazione,  degli
estremi della banca dati e delle  informazioni  segnaletiche  che  lo
hanno portato a respingere la richiesta»; 
      4) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«I finanziatori informano inoltre il consumatore della  registrazione
di informazioni negative previste dalla  relativa  disciplina  e  dei
suoi diritti in  conformita'  del  regolamento  (UE)  2016/679  entro
trenta giorni dalla medesima registrazione.» 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. I finanziatori assicurano che le informazioni  comunicate
alle banche dati siano esatte,  aggiornate  e,  in  caso  di  errore,
prontamente rettificate.»; 
      6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure  atte
a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche  dati
stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»; 
    l) all'articolo 125-bis: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti  di  credito»  sono
inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»; 
      2) al comma  2  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6,  si  ha  riguardo  alla
difformita'  tra  le  clausole  contrattuali  e  i  tassi,  prezzi  e
condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo  124,  comma
2.» 
      3)  al  comma  3-ter,  dopo  le   parole:   «comunicazione   al
consumatore» sono inserite le seguenti: «,  su  supporto  cartaceo  o
altro supporto durevole,»; 
      4) il comma 3-quater e' abrogato; 
    m) all'articolo 125-ter: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.  Qualora  il  consumatore  non  abbia   ricevuto   le
condizioni  contrattuali  e  le  informazioni  di  cui   all'articolo
125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade  in  ogni  caso  dodici
mesi e quattordici  giorni  dopo  la  conclusione  del  contratto  di
credito. 
        1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e'
stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e
delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto  ai
sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. 
        1-quater. Nel caso di un contratto di credito  collegato  per
l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore  sia  assicurato
un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo  superiore
a quattordici giorni di calendario, a fronte della  restituzione  dei
beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e'  esercitabile
entro tale piu' ampio periodo.»; 
      3) al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: 
        «a) ne da' comunicazione al finanziatore  inviandogli,  prima
della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e
specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato
nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma  1.  In  caso  di
contratti a distanza  conclusi  mediante  un'interfaccia  online,  si
applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206;»; 
      4) il comma 5 e' abrogato; 
    n) all'articolo 125-quinquies: 
      1) al comma 1 e' anteposto il seguente: 
        «01. Il contratto di credito collegato si intende risolto  di
diritto, senza alcuna penalita',  nel  caso  in  cui  il  consumatore
eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o
prestazione di servizi conformemente agli articoli da  52  a  57  del
Codice del consumo.»; 
      2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni
o»  e'  inserita  la  seguente:   «prestatore»,   dopo   le   parole:
«costituzione in mora del fornitore» sono inserite  le  seguenti:  «o
prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di  beni  o»
sono inserite le seguenti: «prestazione di»; 
      3) al comma 2: 
        3.1)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «versato   al
fornitore dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore»; 
        3.2) al terzo periodo, dopo le  parole:  «nei  confronti  del
fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»; 
      4) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «del  fornitore
dei beni o» e' inserita la seguente: «prestatore» e dopo  le  parole:
«dei servizi» e' inserita la seguente: «inadempiente»; 
    o) all'articolo 125-sexies: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Il  consumatore  puo'  rimborsare   anticipatamente   in
qualsiasi  momento,  in  tutto  o  in  parte,  l'importo  dovuto   al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto a  una  riduzione  del  costo
totale  del  credito  per  la  restante  durata  del  contratto.  Nel
calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione  tutti
i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  La  riduzione  del  costo  totale  del  credito   e'
proporzionata  alla  durata  residua  del  contratto  di  credito   e
comprende anche i costi  che  non  dipendono  dalla  durata  di  tale
contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attivita' pienamente
esaurite  all'atto  della  concessione  del  credito,  e   le   spese
addebitate dal finanziatore a favore di un terzo.  Sono  escluse  dal
calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e
pagate  direttamente  a  quest'ultimo  dal  consumatore  e  che   non
dipendono dalla durata del contratto di credito.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «del  credito»   sono
soppresse; 
        3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo  rimborsato
in  anticipo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'importo  del
credito oggetto del rimborso anticipato»; 
    p) all'articolo 125-octies: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Allo
sconfinamento si applicano gli articoli 121,  122,  124.1,  comma  1,
124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) all'alinea, la parola: «creditore» e'  sostituita  dalla
seguente: «finanziatore»; 
        2.2) alla  lettera  d)  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:  «d-bis)  la
data del rimborso.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In caso di sconfinamento  regolare,  il  finanziatore
offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo
reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del
CICR, detta disposizioni di  attuazione  dei  commi  2  e  2-bis,  in
particolare con riferimento: 
          a) al termine di invio della comunicazione; 
          b) ai criteri per la  determinazione  della  consistenza  e
della regolarita' dello sconfinamento.»; 
    q) dopo l'articolo 125-octies e' inserito il seguente: 
      «Art. 125-octies.1 (Riduzione o cancellazione  di  apertura  di
credito in conto corrente e  sconfinamento).  -  1.  Il  finanziatore
comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura
di credito in conto corrente o della  possibilita'  di  sconfinamento
secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo  118  per  le
modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali  e  dall'articolo
125-quater, comma 2, lettera a), per  il  recesso  dai  contratti  di
credito a tempo indeterminato. 
      2. Qualora  l'apertura  di  credito  in  conto  corrente  o  la
possibilita'  di  sconfinamento  siano  ridotte  o   cancellate,   il
finanziatore offre al  consumatore,  prima  dell'avvio  di  procedure
esecutive e senza costi aggiuntivi,  la  possibilita'  di  rimborsare
l'importo effettivamente prelevato nei limiti  di  tale  riduzione  o
cancellazione. Salvo che  il  consumatore  decida  di  effettuare  il
rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate  mensili  di
pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura  di  credito
in conto corrente o allo sconfinamento.»; 
    r)  all'articolo  125-novies,  al  comma  1,   le   parole:   «in
particolare» sono soppresse; 
    s)  all'articolo  125-decies,  il  comma  1  e'  sostituito   dal
seguente: 
      «1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con
i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove
opportuno, un ragionevole grado di  tolleranza  prima  dell'avvio  di
procedimenti esecutivi. La  Banca  d'Italia  adotta  disposizioni  di
attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi
informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi  di  eventuale
stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore,  nonche'
alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la  modifica
delle condizioni del contratto di credito.»; 
    t) dopo l'articolo 125-decies sono inseriti i seguenti: 
      «Art.    125-undecies    (Remunerazioni    e    requisiti    di
professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e,  se
del caso, gli intermediari del  credito  in  modo  da  assicurare  il
rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. 
      2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un  livello
di professionalita' adeguato per predisporre,  offrire  e  concludere
contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e  prestare
servizi  di  consulenza,  nonche'  in  relazione   ai   diritti   dei
consumatori in tale ambito. 
      3. La Banca  d'Italia  detta  disposizioni  di  attuazione  del
presente articolo,  anche  individuando  le  categorie  di  personale
interessate. 
      Art.  125-duodecies  (Educazione   finanziaria).   -   1.   Con
riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per  la
programmazione e  il  coordinamento  delle  attivita'  di  educazione
finanziaria promuove e coordina misure, elaborate  dai  suoi  membri,
atte a favorire l'educazione dei consumatori,  fornendo  informazioni
chiare e generali sulla gestione  del  debito  responsabile  e  sulle
procedure  per  la  concessione  del  credito,  anche  per  mezzo  di
strumenti digitali. 
      Art. 125-terdecies (Servizi di consulenza al debito).  -  1.  I
consumatori che incontrano o potrebbero  incontrare  difficolta'  nel
rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito  dei  contratti
di credito di cui al capo I-bis del presente  titolo  e  al  presente
capo possono accedere ai servizi di  consulenza  sul  debito  di  cui
all'articolo  121,  comma  1,  lettera   m-quater),   erogati   dalle
fondazioni  e  associazioni  riconosciute  per  la  prevenzione   del
fenomeno  dell'usura  iscritte  nell'elenco  tenuto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  4
della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
      2.   Fermo   restando   quanto    previsto    dagli    articoli
120-quinquiesdecies   e   125-decies,   i   finanziatori,   altresi',
indirizzano i consumatori che incontrano difficolta'  nel  rispettare
gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti  di  credito
di cui al capo I-bis del  presente  titolo  e  al  presente  capo  ai
servizi previsti dal comma 1. 
      3.  I  servizi  di   consulenza   sul   debito   sono   forniti
gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente
con le finalita' del servizio, secondo parametri pubblicati sul  sito
internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1,  in  ogni
caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non  gia'
finanziati con risorse pubbliche. 
      4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro della  giustizia,  puo',  con
decreto, definire modalita', termini e  condizioni  per  l'erogazione
dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti: 
        a) gli enti del terzo settore  iscritti  nel  registro  unico
nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto  legislativo
3 luglio 2017, n. 117; 
        b) gli operatori  in  servizi  non  finanziari  ausiliari  di
assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22  ottobre  2016
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016
n. 225; 
        c) le associazioni dei consumatori e  degli  utenti  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo; 
        d)   gli   organismi   di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento di cui all'articolo  15  della  legge  27  gennaio
2012, n. 3.»; 
    u) l'articolo 126 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  puo'  individuare,  con  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione  prevista  dall'articolo
125-quater, comma 2, lettera b), non e' effettuata in quanto  vietata
dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza.». 
  3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 127-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 127-ter (Valutazione del merito  creditizio  fondata  sul
trattamento automatizzato di dati personali del cliente). - 1. Quando
la valutazione del merito  creditizio  relativa  a  un  contratto  di
finanziamento  si  fonda,  anche  solo  in  parte,  sul   trattamento
automatizzato di  dati  personali  del  cliente,  si  applica  quanto
stabilito dall'articolo 124-bis, commi  2,  2-bis,  2-ter,  2-quater,
2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22,  paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»; 
    b) all'articolo 128-ter, comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «e
ordinare la restituzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «ordinare
la restituzione»; 
  4. Al titolo  VI-bis,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 128-quater: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su  mandato  diretto
di  intermediari  finanziari  previsti  dal  titolo  V,  istituti  di
pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane  o
altri soggetti autorizzati o abilitati  all'erogazione  del  credito,
presenta  o  propone  ovvero   conclude   contratti   relativi   alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione
di servizi di pagamento, ovvero  assiste  i  consumatori  esercitando
attivita'   preparatorie    o    altre    attivita'    amministrative
precontrattuali  per  la  conclusione   di   contratti   di   credito
disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: 
        «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis,
non costituisce  esercizio  di  attivita'  di  agenzia  in  attivita'
finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di  un
consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione  del
credito, a un agente in  attivita'  finanziaria  o  ad  un  mediatore
creditizio,  prestata  a  titolo  accessorio,  nell'ambito   di   una
prestazione  svolta  nell'attivita'   commerciale   o   professionale
esercitata in via principale  e  relativa  ai  contratti  di  credito
disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»; 
    b) all'articolo 128-sexies: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  E'  mediatore
creditizio il soggetto  che  mette  in  relazione,  anche  attraverso
attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico,  banche  o
intermediari finanziari  previsti  dal  titolo  V  o  altri  soggetti
autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale
clientela  per  la  concessione  di  finanziamenti  sotto   qualsiasi
forma.»; 
      2) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  140-bis,  non  costituisce
esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione,
non remunerata,  di  un  consumatore  a  un  soggetto  autorizzato  o
abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio  o  a
un agente in attivita'  finanziaria  prestata  a  titolo  accessorio,
nell'ambito di una prestazione svolta  nell'attivita'  commerciale  o
professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di
credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1  puo'  svolgere
esclusivamente  l'attivita'  indicata  al  medesimo  comma,   nonche'
attivita' connesse o strumentali.»; 
    c) all'articolo 128-novies: 
      1) al comma 1, il primo periodo, e'  sostituito  dal  seguente:
«Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  i  mediatori   creditizi
assicurano e verificano,  anche  attraverso  l'adozione  di  adeguate
procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui  si
avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le  norme  loro
applicabili, ivi incluse  le  norme  del  titolo  VI  e  le  relative
disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i  requisiti
di   onorabilita'   e    professionalita'    indicati    all'articolo
128-quinquies,   lettera   c),   ad   esclusione   del    superamento
dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e),  ad
esclusione    del    superamento    dell'apposito    esame,    curino
l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una  casella  di
posta elettronica certificata attiva.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Gli agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori
creditizi rispondono all'Organismo di cui  all'articolo  128-undecies
del rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1.  A  tal  fine,
segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni  da  parte  dei
dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle  norme  a  essi
applicabili.  L'Organismo  puo'   richiedere   la   trasmissione   di
informazioni e l'esibizione di  documenti,  nonche'  degli  atti  che
ritiene necessari presso i dipendenti e i  collaboratori  di  cui  al
comma 1. L'Organismo puo', altresi', effettuare  ispezioni  presso  i
medesimi soggetti anche avvalendosi  della  Guardia  di  finanza  che
agisce  con  i  poteri  ad   essa   attribuiti   per   l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi,
utilizzando  strutture  e  personale  esistenti  in   modo   da   non
determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita' finanziaria e i
mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di  procedure
interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di
gravi  o  reiterate  violazioni,  come  definite  da  apposito   atto
attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori  di
cui  si  avvalgono,  delle  norme  ad  essi  applicabili.  L'iscritto
comunica la  cessazione  del  rapporto  per  motivi  non  commerciali
all'Organismo  che  l'annota  in  apposita  sottosezione  ad  accesso
riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione  e'  riservato  ai
mediatori creditizi e  agli  agenti  in  attivita'  finanziaria.  Nei
confronti  degli  iscritti  che  non   ottemperano   all'obbligo   di
comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura
sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.»; 
    d) all'articolo 128-decies: 
      1) al comma 1, le  parole:  «e  ai  mediatori  creditizi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti  e
collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «propri  agenti  in
attivita' finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche  nel  caso
in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»; 
        2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia»  sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando  i  poteri  di
controllo  attribuiti  dal  presente  titolo  all'Organismo  di   cui
all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia»; 
      3) il comma 5 e' abrogato; 
    e) all'articolo 128-undecies: 
      1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «In
aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma   4-bis   e   dall'articolo
128-terdecies, comma 4-bis, per le  finalita'  della  direttiva  (UE)
2023/2225, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  ottobre
2023, e nel rispetto del  diritto  dell'Unione  europea,  l'Organismo
collabora, anche  attraverso  lo  scambio  di  informazioni,  con  le
omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti ai sensi della
citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni  per
le  suddette  finalita'  non  costituisce  violazione   del   segreto
d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo
periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane  competenti,
salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le informazioni.»; 
      2) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
        «4-ter. Nell'esercizio delle proprie  funzioni  di  controllo
l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi  dipendenti
rispondono dei danni cagionati da  atti,  comportamenti  o  omissioni
posti in essere con dolo o colpa grave.»; 
    f) all'articolo 128-duodecies: 
      1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
        «Per   l'inosservanza   degli   obblighi   di   aggiornamento
professionale, la violazione di norme  legislative  o  amministrative
che regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria  o  di
mediazione  creditizia,  la  mancata  o   tardiva   comunicazione   o
trasmissione di  informazioni  o  documenti  richiesti  ivi  compreso
l'elenco  dei  dipendenti  e  collaboratori   di   cui   all'articolo
128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti  e
collaboratori di cui all'articolo  128-novies,  comma  1,  l'ostacolo
alle  attivita'  ispettive  o  di   controllo   ovvero   la   mancata
ottemperanza alle sanzioni irrogate  ai  sensi  del  presente  comma,
l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:»; 
      2) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione  entro
il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato
dall'Organismo degli  agenti  e  mediatori  (OAM)  per  l'adempimento
tardivo, nonche' delle altre  somme  dovute  per  l'iscrizione  negli
elenchi.»; 
      3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
        «4. I soggetti  cancellati  ai  sensi  del  comma  1  possono
richiedere  una  nuova   iscrizione   o   esercitare   attivita'   di
collaborazione,  amministrazione,  direzione,  controllo  oppure   di
dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo  128-novies,  comma
2, presso persone giuridiche iscritte o  che  presentano  domanda  di
iscrizione purche' siano  decorsi  cinque  anni  dalla  pubblicazione
della cancellazione.»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Nel caso di persone giuridiche,  la  disposizione  di
cui al comma  4  si  applica  a  coloro  che  svolgono  attivita'  di
amministrazione, direzione e controllo, quando  la  cancellazione  e'
conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di
appartenenza.»; 
      5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite
le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e
dei mediatori creditizi,»; 
      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b)  e  c),  e  del  comma  3  e
pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito  al
decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.». 
  5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo le parole: «degli articoli 116,  123,»
sono inserite le seguenti: «123-bis,»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) inosservanza degli articoli 117, commi 1,  2  e  4,  118,
119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2,  124-bis,  125,
commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis,  3-ter  e
4,  125-septies,  comma  2,  125-octies,  commi   2,   2-bis   e   3,
125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2,  126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies,
126-octiesdecies,    126-noviesdecies,    comma    1,     126-vicies,
126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e  128-decies,
commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;»; 
      3) alla lettera e-bis), dopo le  parole:  «120-undecies,»  sono
inserite le seguenti: «120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,»; 
    b) al comma 4, lettera a), la parola: «inibitorie» e' soppressa. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione Europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  13
          giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione Europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2023/2225 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18
          ottobre  2023,  relativa  ai  contratti   di   credito   ai
          consumatori e che abroga la  direttiva  2008/48/CE).  -  1.
          Nell'esercizio  della  delega  per  il  recepimento   della
          direttiva (UE)  2023/2225  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo  osserva,  oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il
          decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  141,  e  il  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le
          modifiche, le integrazioni e le abrogazioni  necessarie  al
          corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e  integrazioni,
          il Governo tiene conto, ove opportuno,  degli  orientamenti
          delle autorita' di vigilanza europee e assicura la coerenza
          e l'efficacia complessiva del  sistema  di  protezione  dei
          consumatori; 
                  b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la
          gestione  degli   elenchi   degli   agenti   in   attivita'
          finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi  quali  autorita'
          competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze
          indicate  dal  citato  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   a   garantire
          l'applicazione  e  il  rispetto   delle   disposizioni   di
          attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli
          stessi i poteri di indagine e di controllo  previsti  dalla
          medesima direttiva, anche tenuto conto di  quanto  previsto
          alla lettera h); 
                  c) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          della Banca d'Italia, ove opportuno e  nel  rispetto  delle
          competenze alla stessa  spettanti,  nell'ambito  e  per  le
          finalita'  specificamente  previste  dalla  direttiva  (UE)
          2023/2225; 
                  d) esercitare, ove ritenuto opportuno,  le  opzioni
          normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225,  tenendo
          conto delle caratteristiche  e  peculiarita'  del  contesto
          nazionale  di  riferimento,  dei  benefici  e  degli  oneri
          sottesi  alle  suddette  opzioni,   della   necessita'   di
          garantire  un  alto  grado  di  protezione  e  tutela   dei
          consumatori e  di  assicurare  il  buon  funzionamento  del
          mercato del credito al consumo italiano; 
                  e) prevedere,  in  conformita'  con  l'articolo  2,
          paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo
          8, paragrafo 3,  lettere  d),  e)  ed  f),  l'articolo  10,
          paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e  l'articolo  21,
          paragrafo 3, della medesima direttiva non si  applicano  ai
          seguenti contratti di credito: 
                    1) contratti di credito per un importo totale del
          credito inferiore a 200 euro; 
                    2) contratti di credito  in  cui  il  credito  e'
          senza interessi e senza altre spese; 
                    3) contratti di credito in  forza  dei  quali  il
          credito  deve  essere  rimborsato  entro  tre  mesi  e  che
          comportano solo spese di entita' trascurabile; 
                  f)  valutare  l'introduzione  di   una   disciplina
          relativa alle dilazioni di pagamento in cui il  credito  e'
          acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo
          2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225,
          tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato  grado
          di  protezione  dei  consumatori,   di   salvaguardare   la
          competitivita' del mercato italiano del credito al  consumo
          e avuto riguardo alle peculiarita' del contesto nazionale; 
                  g) individuare i soggetti che  possono  prestare  i
          servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo  36
          della    direttiva    (UE)    2023/2225,    definendo    le
          caratteristiche,  le  modalita'  di  prestazione  di   tali
          servizi  e  le  eventuali  spese  limitate  a  carico   dei
          consumatori, tenendo conto, in particolare,  dell'obiettivo
          di  assicurare  un  servizio  indipendente  e  di   elevata
          qualita'; 
                  h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva
          (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio  dell'opzione
          normativa ivi prevista,  definire  le  caratteristiche  del
          sistema di abilitazione, registrazione  e  vigilanza  degli
          enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche
          valutando l'opportunita' di attribuire compiti di controllo
          ad  autorita'  dotate  di  indipendenza  e   competenti   a
          esercitare le attivita'  di  vigilanza,  nonche'  valutando
          l'adeguatezza del perimetro dell'attivita'  riservata  agli
          intermediari del credito e  delle  relative  esenzioni,  al
          fine di garantire idonei livelli  di  professionalita'  dei
          soggetti  che  entrano  in  contatto  con  il  pubblico,  e
          assicurare  la  coerenza  e  l'efficacia  complessiva   del
          sistema  di  protezione   dei   consumatori,   l'efficiente
          funzionamento del mercato e la proporzionalita' degli oneri
          per gli operatori; 
                  i) conformemente all'articolo  44  della  direttiva
          (UE)  2023/2225,  valutare  le  opportune  modifiche   alla
          disciplina delle sanzioni di cui ai titoli  VI-bis  e  VIII
          del citato testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  in  modo  da  prevedere  sanzioni
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni degli obblighi derivanti  dalla  direttiva  (UE)
          2023/2225  e  dalle  relative  disposizioni  nazionali   di
          attuazione, ivi comprese le modalita' di riscossione  delle
          sanzioni  pecuniarie  di  cui  all'articolo  128-duodecies,
          comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al
          decreto legislativo n. 385 del 1993; 
                  l) prevedere le opportune disposizioni transitorie,
          in  linea  con  quanto  previsto  dall'articolo  47   della
          direttiva (UE) 2023/2225; 
                  m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e
          integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione
          europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del  caso,
          il codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  al  fine   di   assicurare   il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo e con  le  disposizioni  del  regolamento
          (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 dicembre 2017. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa  ai  contratti
          di  credito  ai  consumatori  e  che  abroga  la  direttiva
          2008/48/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  del  30  ottobre
          2023, serie L. 
              - La direttiva (UE) 2008/48/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e' pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio  2008,  serie  L
          133. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  230
          del 30 settembre 1993. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante: «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141
          recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010. 
              - Il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  recante:
          «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              - Il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 72 recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2014/17/UE,  in  merito   ai
          contratti  di  credito  ai  consumatori  relativi  a   beni
          immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni  del
          titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria
          e dei mediatori creditizi  e  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 117 del 20 maggio 2016. 
              -  La  legge  7  dicembre   2023,   n.   193   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la
          tutela dei diritti delle persone che sono state affette  da
          malattie  oncologiche»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  120-quinquies,
          120-undecies,  120-noviesdecies,  121,   122,   123,   124,
          124-bis, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quinquies,  125-sexies,
          125-octies,   125-novies,   125-decies,    126,    128-ter,
          128-quater,  commi  1  e  1-bis,  128-sexies,   128-novies,
          128-decies,  128-undecies,   commi   da   4   a   4-ter   e
          128-duodecies del citato decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel  presente
          capo, l'espressione: 
                  a)  "Codice  del   consumo"   indica   il   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                  b) "consumatore"  indica  una  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  c) "contratto di credito" indica  un  contratto  di
          credito con cui un finanziatore  concede  o  si  impegna  a
          concedere a  un  consumatore  un  credito  sotto  forma  di
          dilazione  di   pagamento,   di   prestito   o   di   altra
          facilitazione finanziaria, quando il credito  e'  garantito
          da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro  diritto
          reale avente a oggetto  beni  immobili  residenziali  o  e'
          finalizzato all'acquisto o alla conservazione  del  diritto
          di proprieta' su un terreno o su un  immobile  edificato  o
          progettato; 
                  d) "costo totale del credito" indica gli  interessi
          e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
          e le altre spese, a eccezione di quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                  e) "finanziatore" indica un soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                  f) "importo totale del credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                  g) "intermediario del credito" indica gli agenti in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale, e salve le ipotesi descritte dagli  articoli
          128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge,
          a fronte di un compenso in  denaro  o  di  altro  vantaggio
          economico oggetto  di  pattuizione  e  nel  rispetto  delle
          riserve di attivita' previste dalla  legislazione  vigente,
          almeno una delle seguenti attivita': 
                    1)  presentazione  o  proposta  di  contratti  di
          credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista  della
          conclusione di tali contratti; 
                    2) conclusione di contratti di credito per  conto
          del finanziatore; 
                  h) "servizio accessorio connesso con  il  contratto
          di credito" indica un servizio offerto  al  consumatore  in
          combinazione con il contratto di credito; 
                  i)   "servizio    di    consulenza"    indica    le
          raccomandazioni personalizzate fornite  al  consumatore  ai
          sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a  una  o  piu'
          operazioni relative a contratti di  credito;  l'offerta  di
          contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli
          120-octies,    120-novies,    120-decies,     120-undecies,
          120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di
          consulenza; 
                  l) "supporto durevole" indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                  m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG"  indica
          il costo totale del credito per il consumatore espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito; 
                  n) "valuta estera" indica  una  valuta  diversa  da
          quella in cui, al momento della conclusione del  contratto,
          il consumatore percepisce il proprio reddito o  detiene  le
          attivita' con le quali dovra' rimborsare  il  finanziamento
          ovvero una valuta diversa da  quella  avente  corso  legale
          nello  Stato  membro  dell'Unione   europea   in   cui   il
          consumatore ha la residenza al  momento  della  conclusione
          del contratto. 
                2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
          valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere  il
          credito. 
                Sono esclusi i costi di connessi con la  trascrizione
          dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali
          penali pagabili dal consumatore per  l'inadempimento  degli
          obblighi stabiliti nel contratto di credito. 
                3.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di  calcolo
          del  TAEG,  secondo   le   disposizioni   della   direttiva
          2014/17/UE e del presente decreto.». 
                «Art. 120-undecies (Verifica del merito  creditizio).
          - 1. Prima della conclusione del contratto di  credito,  il
          finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito
          creditizio  del  consumatore,  tenendo  conto  dei  fattori
          pertinenti per verificare le prospettive di adempimento  da
          parte  del  consumatore  degli   obblighi   stabiliti   dal
          contratto di credito. La valutazione del merito  creditizio
          e'  effettuata  sulla   base   delle   informazioni   sulla
          situazione  economica   e   finanziaria   del   consumatore
          necessarie, sufficienti e  proporzionate  e  opportunamente
          verificate. 
                2. Le informazioni di  cui  al  comma  1  comprendono
          quelle   fornite    dal    consumatore    anche    mediante
          l'intermediario del credito; il finanziatore puo'  chiedere
          chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute,  se
          necessario  per  consentire  la  valutazione   del   merito
          creditizio. 
                3.  Il  finanziatore  non  risolve  il  contratto  di
          credito  concluso  con  il  consumatore  ne'   vi   apporta
          modifiche  svantaggiose  per  il  consumatore,   ai   sensi
          dell'articolo 118, in ragione del fatto che la  valutazione
          del merito creditizio e' stata  condotta  scorrettamente  o
          che le informazioni fornite  dal  consumatore  prima  della
          conclusione del contratto di credito ai sensi del  comma  1
          erano  incomplete,   salvo   che   il   consumatore   abbia
          intenzionalmente omesso  di  fornire  tali  informazioni  o
          abbia fornito informazioni false. 
                4. Prima di  procedere  a  un  aumento  significativo
          dell'importo totale del credito  dopo  la  conclusione  del
          contratto di credito,  il  finanziatore  svolge  una  nuova
          valutazione del merito  creditizio  del  consumatore  sulla
          base di informazioni aggiornate,  a  meno  che  il  credito
          supplementare fosse previsto e  incluso  nella  valutazione
          del merito creditizio originaria. 
                5. Quando la  domanda  di  credito  e'  respinta,  il
          finanziatore  informa  il  consumatore  senza  indugio  del
          rifiuto. 
                6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                7. (abrogato) 
                8. I finanziatori elaborano e documentano la  propria
          politica di offerta di contratti di  credito,  che  include
          l'elencazione dei tipi  di  diritti  e  beni  su  cui  puo'
          vertere l'ipoteca. 
                9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
          presente articolo.». 
                «Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili).  -
          1. Ai contratti di credito disciplinati dal  presente  capo
          si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma  2,
          120-ter, 120-quater e 125-septies. 
                1-bis. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  117,
          comma 6, si ha riguardo alla difformita'  tra  le  clausole
          contrattuali e i tassi,  prezzi  e  condizioni  forniti  al
          consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4. 
                2. Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito
          forniscono gratuitamente  ai  consumatori  le  informazioni
          previste ai sensi del presente  capo,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 127-bis. 
                2-bis. Il finanziatore comunica  al  consumatore,  su
          supporto cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi
          modifica delle condizioni  contrattuali  del  contratto  di
          credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
          illustra chiaramente il contenuto della modifica,  i  tempi
          previsti per la sua applicazione, le procedure  di  reclamo
          disponibili per il consumatore e  i  relativi  termini.  La
          comunicazione menziona altresi' la facolta' di  inviare  un
          esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
                2-ter. Alle modifiche  unilaterali  delle  condizioni
          contrattuali  si  applica  l'articolo  118  e  la  relativa
          comunicazione  al   consumatore   e'   integrata   con   le
          informazioni di cui al comma 2-bis.». 
                «Art. 121 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  capo,
          l'espressione: 
                  a)  "Codice  del   consumo"   indica   il   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                  b) "consumatore"  indica  una  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  c) "contratto di credito" indica il  contratto  con
          cui un finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un
          consumatore  un  credito  sotto  forma  di   dilazione   di
          pagamento,   di   prestito   o   di   altra   facilitazione
          finanziaria; 
                  c-bis) "servizio  accessorio"  indica  un  servizio
          offerto al consumatore in combinazione con il contratto  di
          credito; 
                  d)  "contratto  di  credito  collegato"  indica  un
          contratto   di   credito   finalizzato   esclusivamente   a
          finanziare la fornitura di un bene o la prestazione  di  un
          servizio specifici se ricorre  almeno  una  delle  seguenti
          condizioni: 
                    1) il finanziatore si avvale  del  fornitore  del
          bene o del prestatore del servizio per presentare, proporre
          ovvero concludere il contratto di credito; 
                    2)  il  bene  o  il   servizio   specifici   sono
          esplicitamente individuati nel contratto di credito; 
                  e) "costo totale del credito" indica gli  interessi
          e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
          e le altre spese, a eccezione di quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                  f) "finanziatore" indica un soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                  g) "importo totale del credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                  g-bis)  "importo  totale  dovuto  dal  consumatore"
          indica la somma dell'importo totale del credito e del costo
          totale del credito; 
                  h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale e salve le ipotesi descritte  dagli  articoli
          128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge,
          a fronte di un compenso in  denaro  o  di  altro  vantaggio
          economico oggetto  di  pattuizione  e  nel  rispetto  delle
          riserve di attivita' previste dalla  legislazione  vigente,
          almeno una delle seguenti attivita': 
                    1)  presentazione  o  proposta  di  contratti  di
          credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista  della
          conclusione di tali contratti; 
                    2) conclusione di contratti di credito per  conto
          del finanziatore; 
                  i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da  parte  del
          consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
          rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
          di credito ovvero  rispetto  all'importo  dell'apertura  di
          credito concessa; 
                  l) "supporto durevole" indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                  m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG"  indica
          il costo totale del credito per il consumatore espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito; 
                  m-bis) "profilazione" indica  l'attivita'  definita
          all'articolo 4, punto 4), del  regolamento  (UE)  2016/679,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
                  m-ter)   "servizio   di   consulenza"   indica   le
          raccomandazioni personalizzate fornite  al  consumatore  ai
          sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni
          relative a contratti di credito; l'offerta di contratti  di
          credito  e  le  attivita'  indicate  negli  articoli   123,
          123-bis,  124,  124-bis  e  125-novies  non  implicano   un
          servizio di consulenza; 
                  m-quater)  "servizio  di  consulenza  sul   debito"
          indica  l'assistenza  personalizzata  di  natura   tecnica,
          giuridica o psicologica fornita da operatori  professionali
          indipendenti che non sono, in particolare,  finanziatori  o
          intermediari  del  credito,  o  gestori   di   crediti   in
          sofferenza o acquirenti  di  crediti  in  sofferenza  quali
          definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed  e),  a
          consumatori  che   incontrano   o   potrebbero   incontrare
          difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari; 
                  m-quinquies)   "trattamento"   indica   l'attivita'
          definita all'articolo 4, punto  2),  del  regolamento  (UE)
          2016/679. 
                2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. 
                3.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di  calcolo
          del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in  cui  i
          costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale  del
          credito.». 
                «Art.  122  (Ambito  di  applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
          credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
                  a) finanziamenti di  importo  superiore  a  100.000
          euro; 
                  b) contratti  di  somministrazione  previsti  dagli
          articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
          appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; 
                  c) (abrogata) 
                  d) (abrogata) 
                  e)  finanziamenti  destinati  all'acquisto  o  alla
          conservazione di un diritto di proprieta' su un  terreno  o
          su un immobile edificato o progettato,  compresi  i  locali
          utilizzati a fini commerciali o professionali; 
                  f)  finanziamenti  garantiti  da  ipoteca  su  beni
          immobili; 
                  g) finanziamenti, concessi da banche o  da  imprese
          di investimento,  finalizzati  a  effettuare  un'operazione
          avente  a  oggetto  strumenti  finanziari  quali   definiti
          dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e successive  modificazioni,  purche'
          il finanziatore partecipi all'operazione; 
                  g-bis) i finanziamenti concessi  da  un  datore  di
          lavoro  o  da   societa'   del   gruppo   di   appartenenza
          esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che  operano
          sulla base di rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento
          nell'organizzazione del datore di lavoro,  anche  in  forma
          diversa dal rapporto di lavoro  subordinato,  al  di  fuori
          della propria attivita' principale,  senza  interessi  o  a
          tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti
          sul mercato; 
                  h) finanziamenti concessi  in  base  a  un  accordo
          raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra
          autorita' prevista dalla legge; 
                  i)   dilazioni   del   pagamento   di   un   debito
          preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; 
                  i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali
          un fornitore di beni o  un  prestatore  di  servizi,  senza
          offerta  di  credito  da  parte  di   terzi,   concede   al
          consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla  consegna
          dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i  beni
          o i servizi da esso offerti, sempre che  la  dilazione  sia
          offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta
          eccezione per spese limitate eventualmente  applicabili  in
          caso di ritardi di pagamento; 
                  i-ter) dilazioni di pagamento offerte da  parte  di
          fornitori di beni o prestatori  di  servizi  che  non  sono
          microimprese,  piccole  o  medie  imprese  definite   nella
          raccomandazione 2003/361/CE, quando offrono  servizi  della
          societa'  dell'informazione  ai  sensi   dell'articolo   1,
          paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre  2015,
          consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i
          consumatori per la vendita di  beni  o  la  prestazione  di
          servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva
          2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          ottobre 2011, per l'acquisto di  beni  o  servizi  da  essi
          offerti a condizione che: 
                    1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti  da
          parte di un terzo; 
                    2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14
          giorni dalla consegna dei  beni  o  dalla  prestazione  dei
          servizi; e 
                    3)  il  prezzo  d'acquisto   sia   pagato   senza
          interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese
          limitate eventualmente applicabili in caso  di  ritardi  di
          pagamento; 
                  l) finanziamenti garantiti  da  pegno  su  un  bene
          mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
          eccedente il valore del bene; 
                  m)  contratti   di   locazione   o   di   locazione
          finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione
          di acquisto dell'oggetto del contratto ne'  in  virtu'  del
          contratto stesso ne' di altri contratti distinti; 
                  n)   iniziative   di    microcredito    ai    sensi
          dell'articolo 111 e altri contratti di credito  individuati
          con legge  relativi  a  prestiti  concessi  a  un  pubblico
          ristretto, con finalita' di  interesse  generale,  che  non
          prevedono il  pagamento  di  interessi  o  prevedono  tassi
          inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure  ad  altre
          condizioni piu' favorevoli per il  consumatore  rispetto  a
          quelle prevalenti sul mercato; 
                  o)   contratti   di   credito   sotto   forma    di
          sconfinamento del conto  corrente,  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 125-octies; 
                  o-bis) carte di debito differito,  il  cui  credito
          deve  essere  rimborsato  entro  quaranta   giorni,   senza
          interessi e senza altre spese, fatta  eccezione  per  spese
          limitate  connesse  alla  prestazione   del   servizio   di
          pagamento. 
                1-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,
          lettera a), il presente capo si  applica  ai  contratti  di
          credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione  di
          un immobile residenziale, anche se il finanziamento  ha  un
          importo superiore a 100.000 euro. 
                1-ter. Ai  fini  del  comma  1,  lettera  i-bis),  si
          considera offerta di credito da parte di terzi anche quella
          in cui la dilazione di pagamento e' offerta  dal  fornitore
          di beni o prestatore di servizi sulla base  di  convenzioni
          con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione
          di finanziamenti sotto qualsiasi  forma  che  prevedano  la
          cessione del credito pro soluto  contestuale  o  successiva
          alla dilazione; in  tali  casi,  il  terzo  cessionario  e'
          tenuto al rispetto degli  obblighi  previsti  dal  presente
          capo per i finanziatori. Qualora  il  cessionario  sia  una
          societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge
          30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti  dal  presente
          capo per i finanziatori sono posti a  carico  del  soggetto
          incaricato della  riscossione  dei  crediti  ceduti  e  dei
          servizi di cassa e di pagamento ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 6, della legge n. 130 del 1999. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4.  Alle  dilazioni  del  pagamento  e   alle   altre
          modalita' agevolate di rimborso di un debito  preesistente,
          concordate tra le parti a seguito di un  inadempimento  del
          consumatore  o  di  un  probabile  inadempimento,  non   si
          applicano gli articoli  122-bis,  comma  2,  123-bis,  124,
          commi 5 e 6-bis,  124.1,  124.2,  124-bis,  commi  3-bis  e
          3-ter,  125-ter,  125-quinquies  e  125-septies  nei   casi
          stabiliti dal CICR. 
                5. Fermi restando i casi  di  esclusione  di  cui  al
          comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni  o  i
          prestatori  di  servizi  possono  concludere  contratti  di
          credito,  a  titolo  accessorio   rispetto   alla   propria
          attivita' commerciale o  professionale,  nella  sola  forma
          della dilazione di pagamento  gratuita  per  l'acquisto  di
          beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per  i
          ritardi nel rimborso. 
                5-bis.  La  Banca  d'Italia,  in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, individua le disposizioni  che  non
          si  applicano  ai  seguenti  contratti   di   credito,   in
          conformita' all'articolo 2, paragrafo  8,  della  direttiva
          (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 ottobre 2023: 
                  a) contratti di credito per un importo  totale  del
          credito inferiore a 200 euro. Ai  fini  del  computo  della
          soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti
          frazionati concessi attraverso piu'  contratti,  se  questi
          sono riconducibili a una medesima operazione economica; 
                  b) contratti di credito nei  quali  e'  escluso  il
          pagamento di interessi o di altri  oneri,  fatta  eccezione
          per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto  a
          pagare in caso di ritardi di pagamento; 
                  c) contratti di  credito  a  fronte  dei  quali  il
          consumatore  e'  tenuto  a   corrispondere   esclusivamente
          commissioni per un importo non  significativo,  qualora  il
          rimborso  del  credito  debba  avvenire  entro   tre   mesi
          dall'utilizzo delle somme.». 
                «Art. 123 (Pubblicita'). - 01. Fermo restando  quanto
          previsto  dalla  parte  II,  titolo  III,  del  Codice  del
          consumo, gli annunci pubblicitari relativi a  contratti  di
          credito sono effettuati in forma  corretta,  chiara  e  non
          ingannevole. Essi non contengono formulazioni  che  possano
          indurre   nel   consumatore   false    aspettative    sulla
          disponibilita' o il costo del  credito  o  circa  l'importo
          totale dovuto dal consumatore. 
                02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di
          credito includono un  avvertimento  chiaro  ed  evidenziato
          affinche' i consumatori siano consapevoli che  prendere  in
          prestito denaro comporta dei costi. 
                1. Gli annunci pubblicitari che  riportano  il  tasso
          d'interesse o altre cifre concernenti qualunque  costo  del
          credito indicano le seguenti informazioni di base precisate
          con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in
          forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile  o
          chiaramente udibile, a seconda  del  caso,  e  adattata  ai
          limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicita': 
                  a) il tasso d'interesse, specificando  se  fisso  o
          variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le  spese
          comprese nel costo totale del credito; 
                  b) l'importo totale del credito; 
                  c) il TAEG; 
                  d)  l'esistenza  di  eventuali  servizi   accessori
          necessari per ottenere il  credito  o  per  ottenerlo  alle
          condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi  a  tali
          servizi  non  siano  inclusi  nel  TAEG   in   quanto   non
          determinabili in anticipo; 
                  e) la durata del contratto, se determinata; 
                  e-bis) in caso di credito sotto forma di  dilazione
          di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il
          prezzo in contanti e l'importo  degli  eventuali  pagamenti
          anticipati; 
                  f) se determinabile in anticipo,  l'importo  totale
          dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare  delle  singole
          rate. 
                2. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di  credito
          che: 
                  a) incoraggia  i  consumatori  a  chiedere  credito
          suggerendo che il credito migliorerebbe la loro  situazione
          finanziaria; 
                  b) precisa che i contratti di credito in essere o i
          crediti registrati nelle  banche  dati  hanno  un'influenza
          minima o  nulla  sulla  valutazione  di  una  richiesta  di
          credito; 
                  c) suggerisce falsamente che il credito comporta un
          aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto
          del risparmio o puo'  migliorare  il  tenore  di  vita  del
          consumatore. 
                2-bis Il CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,
          individua: 
                  a) i  casi  specifici  e  giustificati  in  cui  e'
          possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f); 
                  b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; 
                  c)  le  caratteristiche   delle   informazioni   da
          includere negli annunci pubblicitari e le  modalita'  della
          loro divulgazione.». 
                «Art.  124  (Obblighi  precontrattuali).  -   1.   Il
          finanziatore o  l'intermediario  del  credito,  sulla  base
          delle condizioni offerte dal finanziatore e, se  del  caso,
          delle preferenze espresse e delle informazioni fornite  dal
          consumatore,  forniscono  al  consumatore  le  informazioni
          precontrattuali  necessarie  per  consentire  il  confronto
          delle diverse offerte di credito sul mercato,  al  fine  di
          prendere una decisione informata e  consapevole  in  merito
          alla conclusione di un contratto di credito. 
                1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite
          al consumatore in tempo utile prima che egli sia  vincolato
          da un contratto o da un'offerta di credito, anche  in  caso
          di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.  Fermo
          restando quanto previsto dal primo  periodo,  qualora  tali
          informazioni siano fornite meno di un giorno prima  che  il
          consumatore sia vincolato dal contratto o  dall'offerta  di
          credito, il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito
          inviano al consumatore un promemoria sulla possibilita'  di
          recedere dal contratto di  credito  e  sulla  procedura  da
          seguire per il recesso ai sensi dell'articolo  125-ter.  Il
          promemoria e' fornito su supporto cartaceo o altro supporto
          durevole, tra uno e sette giorni dopo  la  conclusione  del
          contratto  o,  se   del   caso,   dopo   la   presentazione
          dell'offerta   vincolante   di   credito   da   parte   del
          consumatore. 
                2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite  su
          supporto cartaceo o su altro supporto  durevole  attraverso
          il modulo contenente le "Informazioni europee di  base  sul
          credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al
          comma 1 si considerano assolti attraverso  la  consegna  di
          tale modulo. Il finanziatore o  l'intermediario  forniscono
          qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto,
          che puo' essere allegato al modulo. 
                3. (abrogato) 
                4. Su richiesta, il  finanziatore  o  l'intermediario
          del credito, oltre al modulo di cui al comma 2,  forniscono
          gratuitamente  al  consumatore  copia   della   bozza   del
          contratto di credito,  su  supporto  cartaceo  o  su  altro
          supporto durevole, a condizione  che  il  finanziatore,  al
          momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione
          del contratto di credito con il consumatore. 
                5. Prima della conclusione del contratto di  credito,
          il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al
          consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi  possa
          valutare se il contratto di credito e i  servizi  accessori
          proposti  siano  adatti  alle  sue  esigenze  e  alla   sua
          situazione finanziaria. 
                6. I fornitori di beni o prestatori  di  servizi  che
          agiscono come intermediari del credito a titolo  accessorio
          non sono tenuti a osservare  gli  obblighi  di  informativa
          precontrattuale previsti dai commi 1,  1-bis,  2  e  4.  Il
          finanziatore o l'intermediario del credito  assicurano  che
          il   consumatore   riceva    comunque    le    informazioni
          precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. 
                6-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  regolamento
          (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 aprile 2016,  i  finanziatori  e  gli  intermediari  del
          credito  informano  i  consumatori   in   modo   chiaro   e
          comprensibile    quando    presentano    loro    un'offerta
          personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati
          personali. 
                7.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, detta  disposizioni  di  attuazione
          del presente articolo, con riferimento a: 
                  a)  il  contenuto,  i  criteri  di  redazione,   le
          modalita'  di  messa  a  disposizione  delle   informazioni
          precontrattuali; 
                  b) il contenuto, le  modalita'  e  la  portata  dei
          chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del
          comma   5,   anche   in   caso   di   contratti    conclusi
          congiuntamente; 
                  c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare
          nei  casi  di:  comunicazioni  mediante  telefonia  vocale;
          dilazioni di  pagamento  e  altre  modalita'  agevolate  di
          rimborso di un  credito  preesistente,  concordate  tra  le
          parti  a  seguito   di   un   inadempimento   o   probabile
          inadempimento   del   consumatore;    offerta    attraverso
          intermediari del credito che operano a titolo accessorio.». 
                «Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). -  1.
          Prima  della  conclusione  del  contratto  di  credito,  il
          finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito
          creditizio del consumatore. Ferme le finalita'  di  sana  e
          prudente gestione previste dalla normativa prudenziale  ove
          applicabile ai finanziatori, il  finanziatore  effettua  la
          valutazione  anche  nell'interesse  del  consumatore,   per
          evitare pratiche irresponsabili in materia  di  concessioni
          di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori
          pertinenti per verificare le prospettive di adempimento  da
          parte  del  consumatore  degli   obblighi   stabiliti   dal
          contratto di credito. 
                1-bis.  La  valutazione  del  merito  creditizio   e'
          effettuata sulla base delle informazioni  sulla  situazione
          economica  e  finanziaria  del  consumatore  necessarie   e
          proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al  valore
          e ai rischi del  credito  per  il  consumatore  e  che  non
          includono  le  categorie  particolari  di   dati   di   cui
          all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
          Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne
          o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario,
          sulla base della consultazione di una banca dati pertinente
          e sono opportunamente verificate. A questi  fini  non  sono
          considerate fonti esterne i social network. L'intermediario
          del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni
          necessarie  alla  valutazione  del  merito  creditizio,  le
          trasmette al finanziatore. 
                1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
          prudenziale applicabile  ai  finanziatori,  i  finanziatori
          elaborano, documentano  e  tengono  aggiornate  le  proprie
          procedure  per  la  valutazione  del  merito  creditizio  e
          documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui  al
          comma 1-bis anche ai fini del presente articolo. 
                1-quater.  Il  finanziatore  eroga  il   credito   al
          consumatore solo quando i risultati della  valutazione  del
          merito creditizio indicano che gli obblighi  derivanti  dal
          contratto  di  credito  saranno  verosimilmente   adempiuti
          secondo le modalita'  prescritte  dal  medesimo  contratto,
          tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1. 
                1-quinquies. La circostanza che  la  valutazione  del
          merito creditizio non sia  stata  effettuata  correttamente
          non puo' costituire  motivo  per  l'adozione  di  modifiche
          unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero  per  la
          risoluzione  del  contratto  di  credito   da   parte   del
          finanziatore,    salvo    che    il    consumatore    abbia
          intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste
          dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false. 
                2. Se le parti  convengono  di  modificare  l'importo
          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di
          credito, il finanziatore svolge una nuova  valutazione  del
          merito   creditizio   del   consumatore   sulla   base   di
          informazioni aggiornate prima di procedere  ad  un  aumento
          significativo dell'importo totale del credito. 
                2-bis. Qualora la valutazione del  merito  creditizio
          si  fondi,   anche   solo   in   parte,   sul   trattamento
          automatizzato di dati personali del consumatore, questi  ha
          diritto   di   chiedere   e   ottenere   dal   finanziatore
          l'intervento umano, ossia: 
                  a)  chiedere  e  ottenere  dal   finanziatore   una
          spiegazione chiara e comprensibile  della  valutazione  del
          merito creditizio, compresi la logica e i rischi  derivanti
          dal trattamento automatizzato dei dati personali nonche' la
          rilevanza e gli effetti sulla decisione; 
                  b) esprimere la propria opinione al finanziatore; 
                  c) chiedere un riesame della valutazione del merito
          creditizio e della decisione relativa alla concessione  del
          credito da parte del finanziatore. 
                2-ter. Qualora la valutazione del  merito  creditizio
          si  fondi,   anche   solo   in   parte,   sul   trattamento
          automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di
          un terzo di cui si avvale il finanziatore, il  finanziatore
          adotta le misure necessarie per acquisire dal  terzo  tutte
          le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui
          al comma 2-bis, lettera a). 
                2-quater. Il finanziatore informa il consumatore  dei
          diritti  di  cui  al  comma  2-bis  prima  dell'avvio   del
          trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si
          fondera' la valutazione del merito creditizio. Se del caso,
          il  finanziatore  informa  altresi'  il  consumatore  della
          circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi  dati
          personali sara' svolto da un terzo. 
                2-quinquies.  Restano  fermi  gli  ulteriori  diritti
          esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del
          trattamento automatizzato, ai sensi  del  regolamento  (UE)
          2016/679. 
                2-sexies. Quando la domanda di credito  e'  respinta,
          il finanziatore informa il consumatore  senza  indugio  del
          rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a  servizi
          di consulenza sul debito  facilmente  accessibili.  Se  del
          caso, informa il consumatore del fatto che la decisione  e'
          basata sul trattamento  automatizzato  di  dati,  dei  suoi
          diritti ai sensi del comma  2-bis  e  della  procedura  per
          chiedere un riesame della decisione. 
                3.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, detta  disposizioni  attuative  del
          presente articolo.». 
                «Art. 125 (Banche dati). - 1. I gestori delle  banche
          dati  contenenti  informazioni   nominative   sul   credito
          consentono l'accesso dei finanziatori  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea alle proprie banche dati  a  condizioni
          non discriminatorie rispetto  a  quelle  previste  per  gli
          altri finanziatori  nel  territorio  della  Repubblica.  Il
          CICR,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, individua le condizioni di accesso, al  fine  di
          garantire il rispetto del principio di non discriminazione. 
                1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i
          finanziatori  sottoposti  a  vigilanza  e   che   osservano
          pienamente il regolamento  (UE)  2016/679,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
                1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1  e
          1-bis, l'accesso  alla  centrale  dei  rischi  della  Banca
          d'Italia e' consentito ai  soggetti  indicati  dalla  Banca
          d'Italia con proprie disposizioni. 
                1-quater.   Le   banche   dati   contengono    almeno
          informazioni sugli arretrati del consumatore  nel  rimborso
          del credito, sul  tipo  di  credito  e  sull'identita'  del
          finanziatore. 
                1-quinquies. I finanziatori e  gli  intermediari  del
          credito non trattano ai fini della valutazione  del  merito
          creditizio  le  categorie  particolari  di  dati   di   cui
          all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          e i dati personali ottenuti dai social network. 
                2. Se il rifiuto della domanda  di  credito  si  basa
          sulle  informazioni  presenti  in  una   banca   dati,   il
          finanziatore  informa  il  consumatore   immediatamente   e
          gratuitamente  del  risultato  della  consultazione   degli
          estremi della banca dati e delle informazioni  segnaletiche
          che lo hanno portato a respingere la richiesta. 
                3.  I  finanziatori  informano   preventivamente   il
          consumatore la prima volta che segnalano a una  banca  dati
          le   informazioni   negative   previste   dalla    relativa
          disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore
          della registrazione di informazioni negative previste dalla
          relativa disciplina e dei suoi diritti in  conformita'  del
          regolamento  (UE)  2016/679  entro  trenta   giorni   dalla
          medesima registrazione. L'informativa  e'  resa  unitamente
          all'invio di  solleciti,  altre  comunicazioni,  o  in  via
          autonoma. 
                4. I  finanziatori  assicurano  che  le  informazioni
          comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e,  in
          caso di errore, prontamente rettificate. 
                4-bis.  I  gestori  di  banche  dati  si  dotano   di
          procedure atte a verificare nel continuo che  i  segnalanti
          alimentino  le  banche   dati   stesse   con   informazioni
          aggiornate ed esatte. 
                5. I  finanziatori  informano  il  consumatore  sugli
          effetti che le informazioni negative registrate a suo  nome
          in una banca dati possono  avere  sulla  sua  capacita'  di
          accedere al credito. 
                6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
                «Art. 125-bis (Contratti e  comunicazioni).  -  1.  I
          contratti di credito e le  loro  eventuali  modifiche  sono
          redatti su supporto cartaceo o su altro  supporto  durevole
          che soddisfi i  requisiti  della  forma  scritta  nei  casi
          previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e  conciso
          le informazioni  e  le  condizioni  stabilite  dalla  Banca
          d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del  CICR.  Una
          copia del contratto e' consegnata ai clienti. 
                2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'articolo
          117, commi 2, 3 e 6, nonche' 118-bis, 119, comma 4, e  120,
          comma 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma
          6,  si  ha  riguardo  alla  difformita'  tra  le   clausole
          contrattuali e i tassi,  prezzi  e  condizioni  forniti  al
          consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2. 
                3. In caso di offerta contestuale di  piu'  contratti
          da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati  ai
          sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),  il  consenso
          del consumatore  va  acquisito  distintamente  per  ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
                3-bis. Il finanziatore comunica  al  consumatore,  su
          supporto cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi
          modifica delle condizioni  contrattuali  del  contratto  di
          credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
          illustra chiaramente il contenuto della modifica,  i  tempi
          previsti per la sua applicazione, le procedure  di  reclamo
          disponibili per il consumatore e  i  relativi  termini.  La
          comunicazione menziona altresi' la facolta' di  inviare  un
          esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
                3-ter. Alle modifiche  unilaterali  delle  condizioni
          contrattuali  si  applica  l'articolo  118  e  la  relativa
          comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o  altro
          supporto durevole, e' integrata con le informazioni di  cui
          al comma 3-bis. 
                3-quater. (abrogato) 
                4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
                5. Nessuna somma puo' essere richiesta  o  addebitata
          al consumatore se non sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
                6. Sono nulle le clausole del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  e),
          non sono stati inclusi o sono stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. 
                La nullita' della clausola non comporta  la  nullita'
          del contratto. 
                7. Nei casi di assenza o di nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                  a) il TAEG equivale al tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
                8.  Il  contratto  e'  nullo  se  non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                  a) il tipo di contratto; 
                  b) le parti del contratto; 
                  c)  l'importo  totale  del   finanziamento   e   le
          condizioni di prelievo e di rimborso. 
                9. In caso di nullita' del contratto, il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili.». 
                «Art. 125-ter (Recesso  del  consumatore).  -  1.  Il
          consumatore puo' recedere dal contratto  di  credito  entro
          quattordici giorni; il termine  decorre  dalla  conclusione
          del contratto o, se  successivo,  dal  momento  in  cui  il
          consumatore riceve tutte le condizioni  e  le  informazioni
          previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. 
                1-bis. Qualora il consumatore non abbia  ricevuto  le
          condizioni  contrattuali   e   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso  scade
          in ogni caso dodici  mesi  e  quattordici  giorni  dopo  la
          conclusione del contratto di credito. 
                1-ter.  Il  comma  1-bis  non  si   applica   se   il
          consumatore  non  e'  stato  informato  dell'esistenza  del
          diritto di recesso e dei termini  e  delle  condizioni  per
          esercitarlo in  conformita'  a  quanto  previsto  ai  sensi
          dell'articolo 125-bis, comma 1. 
                1-quater.  Nel  caso  di  un  contratto  di   credito
          collegato per l'acquisto di beni  in  forza  del  quale  al
          consumatore sia assicurato un rimborso  completo  entro  un
          determinato periodo di  tempo  superiore  a  14  giorni  di
          calendario,  a  fronte  della  restituzione  dei  beni,  il
          diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile
          entro tale piu' ampio periodo. 
                2. Il consumatore che recede: 
                  a)   ne   da'   comunicazione    al    finanziatore
          inviandogli, prima della scadenza del termine previsto  dal
          comma 1, una comunicazione su  supporto  cartaceo  o  altro
          supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel
          contratto di credito, conformemente a quanto  indicato  nel
          contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In  caso
          di contratti a distanza  conclusi  mediante  un'interfaccia
          online,  si   applica   l'articolo   54-bis   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                  b) se il contratto ha avuto esecuzione in  tutto  o
          in   parte,   entro   trenta   giorni   dall'invio    della
          comunicazione prevista dalla  lettera  a),  restituisce  il
          capitale e paga gli  interessi  maturati  fino  al  momento
          della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito  dal
          contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le  somme  non
          ripetibili   da   questo    corrisposte    alla    pubblica
          amministrazione. 
                3.  Il  finanziatore  non   puo'   pretendere   somme
          ulteriori rispetto a quelle previste dal comma  2,  lettera
          b). 
                4. Il recesso disciplinato dal presente  articolo  si
          estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni  e
          ai  termini  eventualmente  previsti  dalla  normativa   di
          settore, ai contratti aventi a  oggetto  servizi  accessori
          connessi col contratto di credito,  se  tali  servizi  sono
          resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base  di  un
          accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo   e'
          presunta.  E'  ammessa,  da  parte  del  terzo,  la   prova
          contraria. 
                5. (abrogato).». 
                «Art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore).  -
          01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di
          diritto,  senza  alcuna  penalita',  nel  caso  in  cui  il
          consumatore eserciti il diritto di recesso da un  contratto
          di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente
          agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo. 
                1. Nei contratti di credito  collegati,  in  caso  di
          inadempimento da parte del fornitore dei beni o  prestatore
          dei  servizi  il   consumatore,   dopo   aver   inutilmente
          effettuato  la  costituzione  in  mora  del   fornitore   o
          prestatore, ha diritto alla risoluzione  del  contratto  di
          credito, se con riferimento al contratto  di  fornitura  di
          beni o prestazione di servizi ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'articolo 1455 del codice civile. 
                2. La risoluzione del contratto di  credito  comporta
          l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore  le
          rate gia' pagate, nonche' ogni  altro  onere  eventualmente
          applicato. La risoluzione  del  contratto  di  credito  non
          comporta  l'obbligo  del  consumatore  di   rimborsare   al
          finanziatore  l'importo  che  sia  stato  gia'  versato  al
          fornitore  dei  beni   o   prestatore   dei   servizi.   Il
          finanziatore ha il diritto di ripetere  detto  importo  nei
          confronti del fornitore o prestatore stesso. 
                3. In caso  di  locazione  finanziaria  (leasing)  il
          consumatore,   dopo   aver   inutilmente   effettuato    la
          costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore di
          servizi inadempiente,  puo'  chiedere  al  finanziatore  di
          agire per la risoluzione del  contratto.  La  richiesta  al
          fornitore  determina  la  sospensione  del  pagamento   dei
          canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina
          la risoluzione di diritto, senza  penalita'  e  oneri,  del
          contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 
                4. I diritti previsti dal presente  articolo  possono
          essere fatti valere anche nei confronti del terzo al  quale
          il  finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal
          contratto di concessione del credito.». 
                «Art.  125-sexies  (Rimborso  anticipato).  -  1.  Il
          consumatore puo' rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi
          momento,  in  tutto  o  in  parte,  l'importo   dovuto   al
          finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del
          costo  totale  del  credito  per  la  restante  durata  del
          contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi
          in  considerazione  tutti  i  costi  posti  a  carico   del
          consumatore dal finanziatore. 
                1-bis. La riduzione del costo totale del  credito  e'
          proporzionata alla durata residua del contratto di  credito
          e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di
          tale contratto  di  credito,  inclusi  quelli  relativi  ad
          attivita' pienamente esaurite  all'atto  della  concessione
          del credito, e  le  spese  addebitate  dal  finanziatore  a
          favore  di  un  terzo.  Sono  escluse  dal  calcolo   della
          riduzione le imposte e le spese applicate  da  un  terzo  e
          pagate direttamente a quest'ultimo dal  consumatore  e  che
          non dipendono dalla durata del contratto di credito. 
                2. I contratti di credito indicano in modo  chiaro  i
          criteri per la riduzione proporzionale  degli  interessi  e
          degli altri costi, indicando in  modo  analitico  se  trovi
          applicazione il criterio della proporzionalita'  lineare  o
          il  criterio  del   costo   ammortizzato.   Ove   non   sia
          diversamente indicato, si applica  il  criterio  del  costo
          ammortizzato. 
                3. Salva diversa pattuizione tra  il  finanziatore  e
          l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto  di
          regresso nei confronti dell'intermediario del  credito  per
          la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
          compenso per l'attivita' di intermediazione del credito. 
                4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
          diritto a un indennizzo equo e oggettivamente  giustificato
          per eventuali  costi  direttamente  collegati  al  rimborso
          anticipato. L'indennizzo non puo' superare  l'1  per  cento
          dell'importo del credito oggetto del  rimborso  anticipato,
          se la vita residua del contratto e' superiore  a  un  anno,
          ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo,  se  la  vita
          residua del contratto e' pari o inferiore  a  un  anno.  In
          ogni caso, l'indennizzo non puo' superare  l'importo  degli
          interessi che il consumatore avrebbe  pagato  per  la  vita
          residua del contratto. 
                5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: 
                  a) se  il  rimborso  anticipato  e'  effettuato  in
          esecuzione di un contratto  di  assicurazione  destinato  a
          garantire il credito; 
                  b) se il rimborso anticipato riguarda un  contratto
          di apertura di credito; 
                  c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo
          in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
          percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
                  d)   se   l'importo   rimborsato    anticipatamente
          corrisponde  all'intero  debito  residuo  ed  e'   pari   o
          inferiore a 10.000 euro.». 
                «Art.  125-octies  (Sconfinamento).  -   1.   Se   un
          contratto di conto corrente prevede la possibilita' che  al
          consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le
          disposizioni del capo I. Allo  sconfinamento  si  applicano
          gli articoli  121,  122,  124.1,  comma  1,  124-bis,  125,
          125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies. 
              2.  In  caso  di  sconfinamento  consistente   che   si
          protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza
          indugio  al  consumatore,  su  supporto  cartaceo  o  altro
          supporto durevole: 
                  a) lo sconfinamento; 
                  b) l'importo interessato; 
                  c) il tasso debitore; 
                  d) le penali, le spese  o  gli  interessi  di  mora
          eventualmente applicabili; 
                  d-bis) la data del rimborso. 
                2-bis.  In  caso  di   sconfinamento   regolare,   il
          finanziatore offre al consumatore  servizi  di  consulenza,
          laddove disponibili, e lo reindirizza  gratuitamente  verso
          servizi di consulenza sul debito. 
                3.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione de
          commi 2 e 2-bis, in particolare, con riferimento: 
                  a) al termine di invio della comunicazione; 
                  b)  ai  criteri   per   la   determinazione   della
          consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.». 
                «Art. 125-novies (Intermediari  del  credito).  -  1.
          L'intermediario   del   credito   indica,   negli   annunci
          pubblicitari e  nei  documenti  destinati  ai  consumatori,
          l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo
          con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. 
                2.  Il  consumatore   e'   informato   dell'eventuale
          compenso da versare all'intermediario  del  credito  per  i
          suoi servizi. Il compenso e'  oggetto  di  accordo  tra  il
          consumatore  e  l'intermediario  del  credito  su  supporto
          cartaceo o altro supporto durevole prima della  conclusione
          del contratto di credito. 
                3.   L'intermediario   del   credito   comunica    al
          finanziatore l'eventuale compenso che il  consumatore  deve
          versare all'intermediario del credito per i  suoi  servizi,
          al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito  dal
          CICR.». 
                «Art. 125-decies (Inadempimento del  consumatore).  -
          1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i  rapporti
          con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al  fine  di
          esercitare,  ove  opportuno,  un   ragionevole   grado   di
          tolleranza prima dell'avvio di procedimenti  esecutivi.  La
          Banca  d'Italia  adotta  disposizioni  di  attuazione   del
          presente comma,  con  particolare  riguardo  agli  obblighi
          informativi e di correttezza del finanziatore, ai  casi  di
          eventuale stato di bisogno o di particolare  debolezza  del
          consumatore,   nonche'   alle   misure    adottabili    dal
          finanziatore, che comprendono la modifica delle  condizioni
          del contratto di credito. 
                2. Il finanziatore non puo'  imporre  al  consumatore
          oneri, derivanti  dall'inadempimento,  superiori  a  quelli
          necessari  a  compensare  i   costi   sostenuti   a   causa
          dell'inadempimento stesso.». 
                «Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1.  Il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  individuare,
          con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i  casi  in  cui  la
          comunicazione prevista dall'articolo 125-quater,  comma  2,
          lettera  b),  non  effettuata  in  quanto   vietata   dalla
          normativa  dell'Unione  europea  o   contraria   all'ordine
          pubblico o alla pubblica sicurezza.». 
                «Art.  128-ter  (Misure  inibitorie).  -  1.  Qualora
          nell'esercizio dei  controlli  previsti  dall'articolo  128
          emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': 
                  a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e
          i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
          dell'attivita', anche di singole aree  o  sedi  secondarie,
          ordinare  la   restituzione   delle   somme   indebitamente
          percepite e altri comportamenti conseguenti; 
                  b) inibire specifiche forme di offerta,  promozione
          o  conclusione  di  contratti  disciplinati  dal   presente
          titolo; 
                  c) disporre in via provvisoria la sospensione,  per
          un periodo non superiore a novanta giorni, delle  attivita'
          di cui alle lettere a) e b), laddove  sussista  particolare
          urgenza; 
                  d) pubblicare i provvedimenti di  cui  al  presente
          articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre
          forme  di  pubblicazione,  eventualmente  a  cura  e  spese
          dell'intermediario.». 
                «Art. 128-quater (Agenti in attivita' finanziaria). -
          1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto  che,  su
          mandato diretto di  intermediari  finanziari  previsti  dal
          titolo  V,  istituti  di  pagamento,  istituti  di   moneta
          elettronica, banche  o  Poste  Italiane  o  altri  soggetti
          autorizzati  o  abilitati   all'erogazione   del   credito,
          presenta o propone ovvero conclude contratti relativi  alla
          concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  o  alla
          prestazione di  servizi  di  pagamento,  ovvero  assiste  i
          consumatori  esercitando  attivita'  preparatorie  o  altre
          attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione
          di contratti di credito disciplinati ai  sensi  del  titolo
          VI, capi I-bis e II. Gli agenti  in  attivita'  finanziaria
          possono svolgere esclusivamente  l'attivita'  indicata  nel
          presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di  agenzia
          in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione,
          non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato
          o abilitato all'erogazione del  credito,  a  un  agente  in
          attivita'  finanziaria  o  ad  un   mediatore   creditizio,
          prestata  a   titolo   accessorio,   nell'ambito   di   una
          prestazione    svolta    nell'attivita'    commerciale    o
          professionale esercitata in via principale  e  relativa  ai
          contratti di credito disciplinati ai sensi del  titolo  VI,
          capo I-bis e II. 
                Omissis.». 
                «Art.  128-sexies  (Mediatori  creditizi).  -  1.  E'
          mediatore creditizio il soggetto che  mette  in  relazione,
          anche attraverso attivita'  di  consulenza  ovvero  tramite
          canale  informatico,  banche  o   intermediari   finanziari
          previsti dal  titolo  V  o  altri  soggetti  autorizzati  o
          abilitati all'erogazione del  credito,  con  la  potenziale
          clientela  per  la  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia
          l'attivita' di mera presentazione, non  remunerata,  di  un
          consumatore  a  un   soggetto   autorizzato   o   abilitato
          all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio  o  a
          un  agente  in  attivita'  finanziaria  prestata  a  titolo
          accessorio,   nell'ambito   di   una   prestazione   svolta
          nell'attivita' commerciale o  professionale  esercitata  in
          via  principale  e  relativa  ai   contratti   di   credito
          disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II. 
                2.  L'esercizio  professionale  nei   confronti   del
          pubblico  dell'attivita'   di   mediatore   creditizio   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
                2-bis. Il soggetto che  presta  professionalmente  in
          via esclusiva servizi di consulenza indipendente  avente  a
          oggetto la concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
          forma, e' iscritto in una sezione speciale  dell'elenco  di
          cui al comma 2. 
                3. Il mediatore creditizio di cui  al  comma  1  puo'
          svolgere esclusivamente l'attivita'  indicata  al  medesimo
          comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 
                3-bis.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  2-bis  puo'
          svolgere esclusivamente l'attivita'  ivi  indicata  nonche'
          attivita' connesse o strumentali. Per queste  attivita'  e'
          remunerato esclusivamente dal cliente. 
                4. Il mediatore creditizio ovvero  il  consulente  di
          cui al comma  2-bis,  svolge  la  propria  attivita'  senza
          essere legato ad alcuna delle  parti  da  rapporti  che  ne
          possano compromettere l'indipendenza.». 
                «Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori).  -  1.
          Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi
          assicurano e verificano,  anche  attraverso  l'adozione  di
          adeguate procedure  interne,  che  i  propri  dipendenti  e
          collaboratori di cui si avvalgono per il  contatto  con  il
          pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse
          le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative
          in  quanto   compatibili,   possiedano   i   requisiti   di
          onorabilita'  e  professionalita'   indicati   all'articolo
          128-quinquies, lettera c), ad  esclusione  del  superamento
          dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere  d)
          ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e
          curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di
          una casella di posta elettronica certificata  attiva.  Tali
          soggetti  sono  comunque  tenuti  a  superare   una   prova
          valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di
          cui all'articolo 128-undecies. 
                1-bis.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  i
          mediatori  creditizi  rispondono   all'Organismo   di   cui
          all'articolo 128-undecies del rispetto  delle  disposizioni
          di cui al comma 1. A tal  fine,  segnalano  tempestivamente
          all'Organismo le  violazioni  da  parte  dei  dipendenti  e
          collaboratori di cui  si  avvalgono,  delle  norme  a  essi
          applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di
          informazioni e l'esibizione  di  documenti,  nonche'  degli
          atti  che  ritiene  necessari  presso  i  dipendenti  e   i
          collaboratori  di  cui  al  comma  1.   L'Organismo   puo',
          altresi', effettuare ispezioni presso i  medesimi  soggetti
          anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare  oneri  aggiuntivi.  Gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria e i mediatori  creditizi  inoltre  sono  tenuti
          alla  previsione  di  procedure  interne   che   assicurino
          l'immediata cessazione del rapporto  in  caso  di  gravi  o
          reiterate  violazioni,  come  definite  da  apposito   atto
          attuativo  dell'Organismo,  da  parte  dei   dipendenti   e
          collaboratori di cui si  avvalgono,  delle  norme  ad  essi
          applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto
          per motivi non commerciali all'Organismo  che  l'annota  in
          apposita sottosezione  ad  accesso  riservato  dell'elenco.
          L'accesso  alla  sottosezione  e'  riservato  ai  mediatori
          creditizi e  agli  agenti  in  attivita'  finanziaria.  Nei
          confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di
          comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la
          procedura    sanzionatoria    ai    sensi     dell'articolo
          128-duodecies. 
                2. Per il contatto con il  pubblico,  gli  agenti  in
          attivita'  finanziaria  che   siano   persone   fisiche   o
          costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono  di
          dipendenti o  collaboratori  iscritti  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 2. 
                3. I mediatori creditizi e gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria  diversi  da  quelli  indicati   al   comma   2
          trasmettono all'Organismo di cui all'articolo  128-undecies
          l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 
                4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i  mediatori
          creditizi  rispondono   in   solido   dei   danni   causati
          nell'esercizio    dell'attivita'    dai    dipendenti     e
          collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in  relazione
          a condotte penalmente sanzionate.». 
                «Art.  128-decies  (Disposizioni  di  trasparenza   e
          connessi  poteri  di  controllo).  -  1.  Agli  agenti   in
          attivita' finanziaria, agli agenti  previsti  dall'articolo
          128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti
          e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, si
          applicano, in quanto compatibili, le norme del  Titolo  VI.
          La Banca  d'Italia  puo'  stabilire  ulteriori  regole  per
          garantire trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  la
          clientela. 
                2.  L'intermediario  mandante  risponde  alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria, anche nel
          caso in cui si avvalgono di dipendenti e  collaboratori.  A
          tal fine, fermi restando i poteri di  controllo  attribuiti
          dal  presente  Titolo  all'Organismo  di  cui  all'articolo
          128-undecies, la Banca d'Italia puo'  effettuare  ispezioni
          presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
                2-bis. Le banche, gli istituti  di  pagamento  e  gli
          istituti di moneta elettronica comunitari che prestano,  in
          regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
          di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
          degli agenti di cui all'articolo 128-quater,  designano  in
          Italia un  punto  di  contatto  centrale  nei  casi  e  per
          l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
          regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
          dell'articolo   29,   paragrafo    7,    della    direttiva
          2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate  dalla  Banca
          d'Italia.  Restano  ferme  le  disposizioni   dettate   per
          finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento
          del  terrorismo  dall'articolo  43,   commi   3   e   4   e
          dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231 e successive modificazioni. 
                3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia  esercita
          il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'articolo 43,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni  risponde
          alla Banca d'Italia del  rispetto  delle  disposizioni  del
          Titolo  VI  da  parte  degli  agenti  insediati  in  Italia
          dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
          comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in  Italia
          per conto di istituti di moneta elettronica o  istituto  di
          pagamento comunitari nonche' presso il  punto  di  contatto
          anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
                4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia  esercita
          il  controllo  sui  mediatori  creditizi   per   verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
                4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
                4-ter. Con riguardo ai soggetti di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente  dello  Stato
          membro di origine, dopo aver informato l'Organismo  di  cui
          all'articolo 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso
          le succursali stabilite nel territorio della Repubblica. 
                5. (abrogato).». 
                «Art. 128-undecies (Organismo). - Omissis. 
                4. L'Organismo verifica il rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. In aggiunta a quanto previsto  dal  comma
          4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma  4-bis,  per  le
          finalita' della direttiva (UE)  2023/2225,  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  e  nel
          rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,   l'Organismo
          collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con
          le omologhe autorita' degli altri Stati  membri  competenti
          ai  sensi  della  citata  direttiva  (UE)   2023/2225.   La
          trasmissione di informazioni per le suddette finalita'  non
          costituisce   violazione   del   segreto   d'ufficio.    Le
          informazioni ricevute dalle autorita'  di  cui  al  secondo
          periodo possono essere trasmesse  alle  autorita'  italiane
          competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito  le
          informazioni. 
                4-bis. L'Organismo  collabora  con  le  autorita'  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  competenti  sui
          soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a  tale
          fine puo'  scambiare  informazioni  con  queste  autorita',
          entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti  dal
          diritto dell'Unione europea. 
              4-ter.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo  l'Organismo,  i  componenti  dei  suoi   organi,
          nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da
          atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo  o
          colpa grave.». 
                «Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). -  1.
          Per  l'inosservanza   degli   obblighi   di   aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata  o  tardiva   comunicazione   o   trasmissione   di
          informazioni o documenti richiesti  ivi  compreso  l'elenco
          dei  dipendenti  e  collaboratori   di   cui   all'articolo
          128-novies, comma 3, la mancata  o  tardiva  vigilanza  sui
          dipendenti e  collaboratori  di  cui  all'art.  128-novies,
          comma 1, l'ostacolo alle attivita' ispettive o di controllo
          ovvero la mancata ottemperanza alle  sanzioni  irrogate  ai
          sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti
          degli iscritti: 
                  a) il richiamo scritto; 
                  a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
          euro  cinquemila  nei  confronti  degli  iscritti   persone
          fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino  al  10
          per  cento  del  fatturato  nei  confronti  degli  iscritti
          persone giuridiche. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione come conseguenza della  violazione  stessa
          e' superiore ai massimali indicati alla  presente  lettera,
          le  sanzioni  pecuniarie  sono  elevate  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
                  b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
          un periodo non inferiore a dieci giorni e non  superiore  a
          un anno; 
                  c) la cancellazione dagli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
                1-bis.  L'organismo,  quando  applica  al  punto   di
          contatto centrale di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          ii) del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni, la  sanzione  per  le  violazioni
          gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero   plurime   degli
          obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
          per  la  violazione  dell'obbligo   di   cui   all'articolo
          128-quater, comma 7-bis ne  da'  comunicazione  alla  Banca
          d'Italia per l'adozione dei  provvedimenti  di  competenza,
          ivi compresi quelli adottati  ai  sensi  dell'articolo  48,
          paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. 
                1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita'; 
                  c) la capacita' finanziaria del responsabile  della
          violazione; 
                  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
                  e) i pregiudizi cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione; 
                  f) il  livello  di  cooperazione  del  responsabile
          della violazione con l'Organismo; 
                  g) le precedenti violazioni delle disposizioni  che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito. 
                  h)  le  potenziali  conseguenze  sistemiche   della
          violazione; 
                  i)  le  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 
                1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla  ricezione
          della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma
          1,   comunica   l'intenzione   dell'agente   in   attivita'
          finanziaria o del mediatore creditizio di  svolgere  in  un
          altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   le   attivita'
          relative ai contratti  di  credito  disciplinati  dal  capo
          I-bis del titolo  VI  all'autorita'  competente  dell'altro
          Stato membro;  la  comunicazione  all'autorita'  competente
          comprende l'indicazione delle banche o  degli  intermediari
          finanziari previsti dal  titolo  V  su  mandato  dei  quali
          l'agente  in  attivita'  finanziaria  svolge   la   propria
          attivita'.  L'Organismo  definisce   le   modalita'   della
          comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1,  e
          della  successiva  comunicazione  all'autorita'  competente
          dell'altro Stato membro. 
                1-quinquies. Con riguardo alle attivita'  diverse  da
          quelle   alle   quali   si   applicano   le    disposizioni
          sull'operativita'  transfrontaliera  di  cui   all'articolo
          128-novies.1,  l'Organismo  informa  i  soggetti   di   cui
          all'articolo  128-novies.1,  comma  2,   delle   condizioni
          previste per il loro svolgimento in Italia.  L'informazione
          e'  fornita  prima   dell'avvio   dell'operativita'   della
          succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
          cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 
                1-sexies.  L'Organismo  verifica  il  rispetto  delle
          disposizioni applicabili ai soggetti  di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2. A questo fine puo': 
                  a) chiedere  loro  di  fornire  informazioni  e  di
          trasmettere atti e  documenti  secondo  le  modalita'  e  i
          termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche'  procedere
          ad audizione personale; 
                  b) effettuare ispezioni presso le  succursali  dopo
          averne informato l'autorita' competente dello Stato  membro
          di origine; 
                  c) ordinare ai soggetti che operano attraverso  una
          succursale  di  porre   termine   alla   violazione   delle
          disposizioni   previste   dagli    articoli    120-septies,
          120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma  2,
          120-terdecies e 120-noviesdecies,  comma  2,  del  presente
          testo unico e dell'articolo 13, comma  1-bis,  lettera  b),
          numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141;
          se  il  destinatario  dell'ordine  non  pone  termine  alla
          violazione, l'Organismo puo' adottare le  ulteriori  misure
          necessarie, compreso  il  divieto  di  intraprendere  nuove
          operazioni, dopo averne  informato  l'autorita'  competente
          dello  Stato  membro  di  origine;  della  misura  e'  data
          tempestiva comunicazione alla Commissione europea; 
                  d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare  alla
          struttura  organizzativa  della  succursale  le   modifiche
          necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  lettera  c)  o  per   consentire   all'autorita'
          competente dello Stato membro di origine di  assicurare  il
          rispetto  delle  disposizioni   sulla   remunerazione   del
          personale; 
                  e) informare  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro  di  origine  della  violazione  delle  disposizioni
          previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI  diverse  da
          quelle indicate alla lettera c), commesse da  soggetti  che
          operano   attraverso   una   succursale;   se   l'autorita'
          competente dello Stato membro di origine non adotta  misure
          adeguate entro un mese dalla comunicazione  o  il  soggetto
          comunque persiste nell'agire in  modo  tale  da  mettere  a
          repentaglio gli  interessi  dei  consumatori  o  l'ordinato
          funzionamento dei  mercati,  l'Organismo  puo'  vietare  di
          intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne   informato
          l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
          misura e' data tempestiva  comunicazione  alla  Commissione
          europea e all'ABE; l'Organismo  puo'  chiedere  alla  Banca
          d'Italia di ricorrere all'ABE  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 4; 
                  f) procedere ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla
          lettera e), quando un  soggetto  che  opera  in  regime  di
          libera prestazione dei servizi ha commesso  una  violazione
          delle disposizioni previste ai sensi  del  capo  I-bis  del
          titolo VI del presente  testo  unico  e  dell'articolo  13,
          comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141. 
                1-septies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
          forme e le modalita' con le quali  l'Organismo  esercita  i
          poteri previsti dal comma 1-sexies. 
                2. 
                3.  E'  disposta  altresi'  la  cancellazione   dagli
          elenchi  di  cui  agli  articoli  128-quater,  comma  2,  e
          128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: 
                  a) perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per
          l'esercizio dell'attivita'; 
                  b) inattivita' protrattasi per oltre un anno  salvo
          comprovati motivi; 
                  c) cessazione dell'attivita'. 
                  c-bis)  mancato   pagamento   del   contributo   di
          iscrizione  entro  il  termine  massimo,  non  superiore  a
          quarantacinque  giorni,  comunicato  dall'Organismo   degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          (OAM) per l'adempimento tardivo, nonche' delle altre  somme
          dovute per l'iscrizione negli elenchi. 
                3-bis. 
                4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono
          richiedere una nuova iscrizione o esercitare  attivita'  di
          collaborazione,   amministrazione,   direzione,   controllo
          oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo
          128-novies, comma 2, presso persone giuridiche  iscritte  o
          che presentano domanda di iscrizione purche' siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
                4-bis.   Nel   caso   di   persone   giuridiche,   la
          disposizione di cui al comma 4  si  applica  a  coloro  che
          svolgono  attivita'   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo, quando la  cancellazione  e'  conseguenza  della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. 
                5. In caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via cautelare, nei confronti  degli  agenti  in
          attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori   creditizi,   la
          sospensione   dagli   elenchi   previsti   dagli   articoli
          128-quater e 128-sexies per  un  periodo  massimo  di  otto
          mesi, qualora  sussistano  precisi  elementi  che  facciano
          presumere  gravi  violazioni   di   norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 
                6. L'Organismo annota negli elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e  c),  e
          del comma 3 e pubblica gli stessi  nel  proprio  bollettino
          elettronico  in  seguito  al   decorso   dei   termini   di
          impugnazione previsti dalla legge.». 
              - Si riporta l'articolo 144, commi da 1 a 4, del citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto e dal  decreto  legislativo
          31  dicembre  2025,  n.  208,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026: 
                «Art.  144  (Altre   sanzioni   amministrative   alle
          societa' o enti). - 1. Nei confronti  delle  banche,  degli
          intermediari finanziari delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria, delle societa' di  partecipazione  finanziaria
          mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni  aziendali,  nonche'  di
          quelli incaricati della  revisione  legale  dei  conti,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei  confronti
          degli istituti di pagamento  e  degli  istituti  di  moneta
          elettronica  e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti,
          dei gestori di crediti in  sofferenza  e  dei  soggetti  ai
          quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
          di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
          al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
                  a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
          comma 2-ter , 34, comma 2, 35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis,  commi
          1, 6, 7 e 9,  58-bis,  comma  1,  58-quinquies,  58-sexies,
          commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi  1,  2  e  3,
          60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4,  60-ter,  comma  1,  61,
          61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4,  66,  67,  67-ter,
          68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies,
          69-sexies,    69-octies,    69-novies,     69-sexiesdecies,
          69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110  in
          relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2  e
          4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4,  114.6,  comma  5,  114.7,
          comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies,  114-quaterdecies,  114-octiesdecies,   129,
          comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie, ovvero  dei  provvedimenti  specifici
          adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108,  109,
          114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2; 
                  b)   inosservanza   degli   articoli   116,    123,
          123-bis,124, 126-quater e 126-novies, comma 3 126-undecies,
          commi 3 e  4,  126-duodecies,  126-quaterdecies,  comma  1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                  c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
          118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1,  124.2,
          124-bis, 125, commi 1- quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis,  commi
          1,  2,  3,  3-bis,  3-ter  e  4,  125-septies,   comma   2,
          125-octies, commi 2, 2-bis  e  3,  125-octies.1,125-decies,
          125-undecies, 125-terdecies, comma 2,  126,  126-quinquies,
          comma  2,  126-sexies,   126-septies   126-quinquiesdecies,
          126-octiesdecies, 126-noviesdecies,  comma  1,  126-vicies,
          126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma  01,  127-ter  e
          128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
                  d) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                  e) inserimento nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
                  e-bis) inosservanza, da parte delle banche e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-undecies,   120-undecies.1,   commi   2,   3    e    4,
          120-duodecies,       120-terdecies,       120-quaterdecies,
          120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies. 
                  e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma  2,
          114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e  114.14,
          comma  1,  o  delle  relative   disposizioni   generali   o
          particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
                1-bis. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  si
          applica a una societa' di partecipazione  finanziaria  o  a
          una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  che,
          nonostante    l'ottenimento     dell'esenzione     prevista
          dall'articolo   60-bis,    comma    3,    o    la    revoca
          dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
          comma  5,  eserciti  il  ruolo  di  capogruppo   ai   sensi
          dell'articolo 61, comma 1. 
                1-ter. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicata  dalla  Banca  d'Italia   a   chiunque   eserciti
          l'attivita' di gestione di  crediti  in  sofferenza  al  di
          fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e  114.3,
          comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
          caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e  7,
          e 114.8. 
                Se la violazione e' commessa da una  persona  fisica,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 fino a 5 milioni di euro. 
                2. 
                2-bis.  Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da   euro   duemilacinquecentottanta   a   euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
                3. 
                3-bis. 
                4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
                  a)  per  l'inosservanza   delle   norme   contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'articolo  128-bis,  nonche'  di  inottemperanza   alle
          misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
          128-ter; 
                  b) nel caso  di  frazionamento  artificioso  di  un
          unico contratto di credito al consumo in una pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
          1, lettera a); 
                  c) nel caso di mancata partecipazione ai  siti  web
          di confronto previsti dall'articolo  126-terdecies,  ovvero
          di mancata trasmissione  agli  stessi  siti  web  dei  dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
                Omissis.».