IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in
particolare, l'Allegato A, punto 18);
Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE)
2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica;
Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel
settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia
elettrica (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019
sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE)
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 18 maggio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della
giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle
seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia
autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia
elettrica,»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo
determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia
elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce
condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera
durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un
elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e
ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne
risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non
sono determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che
assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che
rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di
condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica
alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare
l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella
rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali
reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da
parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un
impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte;
oppure
b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente
attivo a pagamento o a titolo gratuito.».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2024) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025.
- La direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024 (che modifica le
direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione) e' pubblicata nella
GUUE del 26 giugno 2024, Serie L.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicata nella GUUE del 21 dicembre 2018, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (sul mercato interno
dell'energia elettrica) e' pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2019, Serie L.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella GUUE
del 14 giugno 2019, Serie L.
- La legge 4 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13
settembre 2004.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante:
«Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 18 giugno 2007.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante:
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2014.
- Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio
2020.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 30 novembre 2021.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche'
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
dell'11 dicembre 2021.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 15-ter,
15-quater, 15-quinquies.
2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un
gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o
condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno
dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti
funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio
consumo, accumulo o vendita di energia elettrica
autoprodotta, condivisione dell'energia elettrica,
partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di
flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto
aggregatore. Tali attivita' non possono in ogni caso
costituire l'attivita' commerciale o professionale
principale di tali clienti.
3. La comunita' energetica dei cittadini e' un
soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e
aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone
fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli
enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato
dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto
previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi
membri o soci o al territorio in cui opera benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita'
anziche' perseguire profitti finanziari;
d) che puo' partecipare alla generazione, alla
distribuzione, alla fornitura, al consumo,
all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi
di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per
veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai
suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende
ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai
sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5
giugno 2019.
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono
componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o
di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di
stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un
funzionamento sicuro e affidabile del sistema di
trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento
o la gestione delle congestioni di rete nel mercato
elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento
dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento
successivo alla sua generazione ovvero la conversione di
energia elettrica in una forma di energia che puo' essere
stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva
riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma
di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un
impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda e' la variazione del
carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto
ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a
segnali del mercato, anche in risposta a prezzi
dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi
finanziari, oppure in risposta all'accettazione
dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o
l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati
organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del
regolamento di esecuzione 2014/1348/ UE della Commissione
europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una
persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di
clienti o l'energia elettrica generata per la vendita,
l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato
dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al
mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma
precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti
interessati.
11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica
o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi
all'elettricita', alla gestione della domanda o allo
stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di
compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia
elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega
tra loro due o piu' reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento e' il
partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato,
responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato
dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia
elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica
tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la
variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i
mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a
intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di
mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di
terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di
una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o
dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
15-bis. Il contratto di fornitura di energia
elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un
contratto di fornitura di energia elettrica tra un
fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni
contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera
durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo
fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di
prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le
variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere
riconducibili soltanto agli elementi che non sono
determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente
che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti
finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile e'
l'insieme di condizioni concordate per la connessione della
capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per
limitare e controllare l'immissione di energia elettrica
nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e
il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia e'
l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia
rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti
condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano
in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro
cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.
».