IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  recante  il
Codice della protezione civile, ed in particolare gli articoli  23  e
29; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello Musumeci, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  protezione
civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza
portafoglio sen. Nello  Musumeci,  le  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ivi  indicate,  con  particolare  riferimento
all'art.  2,  concernente  la  delega  di  funzioni  in  materia   di
protezione civile; 
  Considerato che nella notte di Capodanno (1° gennaio  2026)  si  e'
sviluppato un grave incendio in  un  locale  notturno  situato  nella
localita' turistica  di  Crans  Montana  nel  Cantone  Vallese  della
Confederazione Svizzera che ha determinato la perdita di vite umane e
numerosi feriti; 
  Tenuto conto che detto  incendio  ha  provocato  diversi  ustionati
gravi; 
  Considerata  la  richiesta   della   Confederazione   Svizzera   di
attivazione del Meccanismo  unionale  di  protezione  civile  dell'UE
(UCPM), nonche' in  via  bilaterale,  per  assistere  la  popolazione
colpita dagli eventi in argomento, attraverso: 
    interventi  di  evacuazione  medica   (Medevac) -   trasporto   e
trattamento; 
    team di  valutazione  medica  degli  ustionati  (Burn  assessment
teams); 
  Considerate le offerte di assistenza alla  Confederazione  Svizzera
da parte  del  Governo  italiano  presentate  tramite  il  Centro  di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC); 
  Considerata   l'eccezionalita'   della   situazione   emergenziale,
manifestatasi  con  gravita'   tale   da   compromettere   la   vita,
l'integrita' fisica e beni di primaria  importanza,  e  tenuto  conto
della necessita' di  porre  in  essere  con  immediatezza  interventi
urgenti di primo soccorso e assistenza alle persone coinvolte  ed  ai
loro familiari; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione delle prime iniziative di protezione civile  a
supporto delle autorita' locali,  con  riserva  di  quantificare  con
separato atto le risorse finanziarie finalizzate allo scopo; 
  Vista la  richiesta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  di  mobilitazione   straordinaria   del
Servizio nazionale di protezione civile per  l'intervento  all'estero
del 2 gennaio 2026; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
23, comma 1, e 29, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  in
considerazione  di  quanto  espresso  in  premessa,  e'  disposta  la
mobilitazione straordinaria  del  Servizio  nazionale  di  protezione
civile per intervento all'estero in conseguenza  del  grave  incendio
verificatosi in un locale notturno situato nella localita'  turistica
di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera. 
  2.  Per  fronteggiare  la  situazione  emergenziale  in  atto,   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento  del  Servizio
nazionale della protezione civile a supporto delle  autorita'  locali
di protezione civile. 
  3. Con successivo provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, qualora non dovesse intervenire  la  dichiarazione
dello  stato  di  emergenza  per  intervento  all'estero,  ai   sensi
dell'art. 24, comma 1, e 29, del decreto legislativo n. 1  del  2018,
si provvedera' alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile mobilitate, a valere sulle risorse finanziarie  del
Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'art.  44,  del  citato
decreto legislativo n. 1 del 2018.