IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione  e  l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496»; 
  Vista la legge 2 agosto 1982,  n.  528,  recante  «Ordinamento  del
gioco del Lotto e misure per il personale del lotto»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,  n.
303, recante il «Regolamento  di  applicazione  ed  esecuzione  delle
leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85  sull'ordinamento
del gioco del lotto»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  Conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre  2001,  n.
383, concernente il riordino delle funzioni  statali  in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del
2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  di
tutte le funzioni statali in materia di organizzazione  ed  esercizio
dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha previsto, a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  nell'Agenzia
delle dogane con la contestuale  assunzione  della  denominazione  di
«Agenzia delle dogane e dei monopoli» e il  subentro  della  medesima
Agenzia in tutti i rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  poteri  e
competenze gia' in capo alla predetta  Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il quale dispone, tra l'altro, misure di prevenzione per  contrastare
la ludopatia; 
  Visto l'articolo  9  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  che
ha disposto il divieto di pubblicita' per i giochi e le scommesse con
vincita  in  denaro,  con  esclusione  delle  lotterie  nazionali   a
estrazione differita, delle manifestazioni  di  sorte  locali  e  dei
loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente
principi e criteri  direttivi  per  il  riordino  delle  disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  marzo  2024,  n.  41,  recante
«Disposizioni in materia  di  riordino  del  settore  dei  giochi,  a
partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9
agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2,  primo
periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi  di  cui
al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»; 
  Ravvisata la necessita'  di  definire  con  regolamento  l'impianto
regolatorio generale dei giochi numerici a quota fissa e  dei  giochi
numerici a totalizzatore e di rinviare a determinazioni  direttoriali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina delle  formule
di gioco all'interno di tali  tipologie  di  giochi  entro  i  limiti
previsti dal presente regolamento; 
  Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  981,  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 26 agosto 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota dell'11 novembre 2025, prot. n. 54740; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento individua  la  disciplina  generale  dei
giochi numerici, affidati in concessione,  in  virtu'  della  riserva
statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e  delle
singole leggi di  riferimento,  ad  un  soggetto  privato  a  seguito
dell'espletamento di idonea procedura di gara. 
  2. I giochi numerici di cui al presente regolamento sono  distinti,
in virtu' delle concessioni di  riferimento,  in  giochi  numerici  a
quota fissa e giochi numerici a totalizzatore nazionale. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
          recante  «Disciplina  delle  attivita'   di   giuoco»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948,  n.
          118. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1951,   n.   581   recante   «Norme    regolamentari    per
          l'applicazione e l'esecuzione del  decreto  legislativo  14
          aprile 1948, n. 496, sulla disciplina  delle  attivita'  di
          giuoco», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
          luglio 1951, n. 173. 
              - La legge 2 agosto 1982, n. 528, recante  «Ordinamento
          del gioco del Lotto e misure per il personale  del  lotto»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto  1982,
          n. 222. 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (omissis) 
                2. (omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          1990, n. 303, recante il «Regolamento  di  applicazione  ed
          esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528  e  19  aprile
          1990, n. 85  sull'ordinamento  del  gioco  del  lotto»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre, n. 250; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20 recante  «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n.
          10: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                1-ter.   Per   i    contratti    pubblici    connessi
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR)  e  del  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC),  il  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e'  svolto  sui
          provvedimenti di aggiudicazione, anche  provvisori,  e  sui
          provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
          non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
          comma 2 hanno carattere perentorio; qualora  alla  scadenza
          non sia intervenuta la  deliberazione,  l'atto  si  intende
          registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
          di cui all'articolo  1,  comma  1.  Il  visto  puo'  essere
          ricusato soltanto con deliberazione motivata. 
                1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
          locali, con norma di legge o  di  statuto  adottata  previo
          parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
          sottoporre al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte medesima i  provvedimenti  di  aggiudicazione,  anche
          provvisori,  ovvero  i   provvedimenti   conclusivi   delle
          procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
          formale,  relativi  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,
          servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai  contratti
          di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR  e  del
          PNC,   di   importo   superiore   alle   soglie    previste
          dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater  e'
          riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico  attuatore  del
          PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
          ordinamenti. 
                1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti  di  cui  ai
          commi 1-quater e 1-quinquies si applicano  le  disposizioni
          di cui al comma 1-ter. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi e si intendono registrati a  tutti  gli
          effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Si riporta l'articolo  33  della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724 recante  «Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          30 dicembre 1994, n. 304: 
                «Art. 33 (Gioco del lotto). - 1.  Il  Ministro  delle
          finanze,  con  proprio  decreto,  provvede  a  fissare   in
          anticipo sui tempi previsti dal  comma  2  dell'articolo  5
          della legge 19 aprile 1990,  n.  85,  l'allargamento  della
          rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro  tre
          anni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta  e  che
          successivamente sia  estesa  a  tutti  i  tabaccai  che  ne
          facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno,  purche'
          sia assicurato un incasso  medio  annuo  da  stabilire  con
          decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con  le
          organizzazioni    sindacali    dei    rispettivi    settori
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          salvaguardando l'esigenze di garantire  la  presenza  nelle
          zone  periferiche  del  Paese.  Sulla  base  delle  domande
          presentate il Ministro delle finanze, con  propri  decreti,
          definisce il piano di progressiva estensione della  rete  a
          tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre  di  ogni
          anno. Per conseguire tali obiettivi,  la  distanza  tra  le
          ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di  monopolio
          e  le  ricevitorie  gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto
          prevista come requisito  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.  85,
          e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale  piu'
          breve. 
                2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
          lotto  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  stabilita
          dall'autorita'  concedente  nella  misura  minima  di  lire
          200.000 e massima di lire 1.000.000  oltre  agli  interessi
          sul ritardato pagamento nella misura di una volta  e  mezzo
          gli interessi legali. 
                3.  Il  Ministro  delle  finanze,  ad  invarianza  di
          gettito  complessivo,  provvede  con  proprio   decreto   a
          riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta  per
          l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi  della  legge  6
          giugno 1973, n. 312,  e  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  30  dicembre  1975,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  22  del  26  gennaio  1976,   e   successive
          modificazioni, e per la gestione  di  una  ricevitoria  del
          lotto,  ai  sensi  della  legge  19  aprile  1990,  n.  85,
          perequando  gli  importi   relativi   in   funzione   della
          redditivita' media delle rispettive attivita'». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante
          «La  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999,  n.
          203, S.O., n. 163. 
              - Si riporta l'art. 12, commi 1 e 2, della legge n.  18
          ottobre 2001, n. 383, recante «I primi  interventi  per  il
          rilancio   dell'economia»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248: 
                «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in materia di organizzazione e gestione dei  giochi,  delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi: 
                  a) eliminazione di duplicazioni  e  sovrapposizione
          di competenze, con attribuzione delle predette funzioni  ad
          una struttura unitaria; 
                  b) individuazione della predetta  struttura  in  un
          organismo esistente, ovvero da  istituire  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
                2. I giochi, le scommesse ed i concorsi  a  premi  di
          cui al  comma  1  sono  disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza  di  razionalizzare  i  sistemi   informatici
          esistenti,  con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
          secondo, terzo e quarto  periodo,  della  legge  13  maggio
          1999,  n.  133.  La  posta  unitaria  di  partecipazione  a
          scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le
          modalita'  tecniche  dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei
          concorsi  a  premi  sono  comunque  stabilite  con  decreto
          dirigenziale. Sino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti emanati ai sensi del presente comma  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  legge   e   regolamentari
          vigenti». 
              - Il decreto del Presidente delle Repubblica 24 gennaio
          2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento
          delle  attribuzioni  in  materia  di  giochi  e   scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  2002,  n.
          63. 
              - Il decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  recante
          «Interventi   urgenti    in    materia    tributaria,    di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree
          svantaggiate»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'8 luglio 2002, n. 158,  convertito  con  modificazioni
          dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002,  n.  187,  S.O.,  n.
          168. 
              - Si  riporta  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012,  n.  156,  convertito
          con modificazione  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012,  n.
          189, S.O., n.173: 
                «Art. 23-quater (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -  1.  L'Amministrazione  autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1º dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
                2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
                3.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
          31  dicembre  2012,  sono  trasferite  le  risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
                4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
                5. A decorrere dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
                6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
                7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia delle entrate istituisce  uno  o  piu'  posti  di
          vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
          deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,  comma  6,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  compiti  di
          indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni  riconducibili
          all'area  di   attivita'   dell'Agenzia   del   territorio;
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  puo'  conferire,  a
          valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o  piu'
          incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui
          due anche in deroga ai contingenti  previsti  dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
          lo svolgimento sul territorio  dei  compiti  gia'  devoluti
          all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
          l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  stipula  apposite
          convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza  e  con
          l'Agenzia  delle  entrate.  Al   fine   di   garantire   la
          continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti  di
          cui al presente comma fino al perfezionamento del  processo
          di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente  capo  ai
          predetti  enti  continua   ad   essere   esercitata   dalle
          articolazioni competenti, con i relativi  titolari,  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.  Nei  casi
          in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
          contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del  territorio
          ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  si
          intendono  riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia   delle
          entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
                9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico-ASSI
          e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   In
          relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i  decreti  di
          natura  non  regolamentare  sono  adottati,  nello   stesso
          termine di  cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Con  i  medesimi
          decreti sono ripartite tra  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
                9-bis. Al fine di assicurare  il  controllo  pubblico
          dei  concorsi  e  delle  manifestazioni  ippiche,  Unirelab
          s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
                10. A decorrere dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  all'articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «,
          l'agenzia del territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «e dei monopoli»; 
                  b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  delle  entrate  svolge,
          inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                  c) all'articolo 63, nella rubrica e  nel  comma  1,
          dopo le parole: «delle dogane» sono inserite  le  seguenti:
          «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  svolge,   inoltre,   le
          funzioni gia' di competenza  dell'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato»; 
                  d) all'articolo  64,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                    1)  nella  rubrica,  le  parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                    2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
          3) ai commi 3-bis e 4, le  parole:  «del  territorio»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
                  d-bis) all'articolo 67, comma 3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
                11. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              - Si riporta l'art. 7 del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute››, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          13 settembre 2012, n.  214,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O. n. 201: 
                «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  vendita  di
          prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
          la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica).  -
          1. All'articolo  25  del  testo  unico  delle  leggi  sulla
          protezione ed assistenza della maternita'  e  infanzia,  di
          cui  al  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,   e
          successive modificazioni, il primo e il secondo comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                  «Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo
          di   chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia  manifesta.  Si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  250  a
          1.000 euro a chiunque vende o somministra  i  prodotti  del
          tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
          piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
          mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 
                2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556,
          e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
          il seguente: 
                  «I  distributori  automatici  per  la  vendita   al
          pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un  sistema
          automatico    di    rilevamento    dell'eta'     anagrafica
          dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i  sistemi  di
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione.». 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
          articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
          adottati alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
                3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della  legge  30  marzo
          2001, n. 125, e' inserito il seguente: 
                «Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di
          bevande alcoliche a minori). - 1.  Chiunque  vende  bevande
          alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
          dell'acquisto, l'esibizione di un documento  di  identita',
          tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
          sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato,
          si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  250  a
          1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori  di
          anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000  euro  con  la  sospensione  dell'attivita'  per  tre
          mesi.». 
                3-ter. All'articolo 689 del codice  penale,  dopo  il
          primo comma sono inseriti i seguenti: «La  stessa  pena  di
          cui al primo comma si applica a  chi  pone  in  essere  una
          delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,   attraverso
          distributori automatici che non consentano  la  rilevazione
          dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante  sistemi  di
          lettura ottica dei documenti. La pena  di  cui  al  periodo
          precedente non si applica qualora sia  presente  sul  posto
          personale incaricato di effettuare il  controllo  dei  dati
          anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma  e'  commesso
          piu'  di  una  volta   si   applica   anche   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000  euro  con
          la sospensione dell'attivita' per tre mesi.». 
                3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
                4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
                  a) incitamento al gioco  ovvero  esaltazione  della
          sua pratica; 
                  b) presenza di minori; 
                  c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio
          di   dipendenza   dalla   pratica   del   gioco,    nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
                4-bis.  La  pubblicita'  dei  giochi  che   prevedono
          vincite  in  denaro  deve  riportare  in  modo  chiaramente
          visibile la percentuale di probabilita' di vincita  che  il
          soggetto ha nel singolo  gioco  pubblicizzato.  Qualora  la
          stessa percentuale  non  sia  definibile,  e'  indicata  la
          percentuale  storica  per  giochi  similari.  In  caso   di
          violazione, il soggetto proponente e' obbligato a  ripetere
          la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e
          quantita' di annunci identici alla  campagna  pubblicitaria
          originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal
          presente articolo nonche' il fatto che  la  pubblicita'  e'
          ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per
          le lotterie  istantanee  indette  dal  1°  gennaio  2019  o
          ristampate da tale data, i  premi  eguali  o  inferiori  al
          costo della giocata non  sono  compresi  nelle  indicazioni
          sulla probabilita' di vincita. 
                5. Formule di avvertimento sul rischio di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
                5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  segnala  agli  istituti  di   istruzione
          primaria e secondaria la valenza  educativa  del  tema  del
          gioco  responsabile  affinche'  gli  istituti,  nell'ambito
          della propria  autonomia,  possano  predisporre  iniziative
          didattiche volte a rappresentare  agli  studenti  il  senso
          autentico  del  gioco  e  i  potenziali   rischi   connessi
          all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 
                6. Il committente del messaggio pubblicitario di  cui
          al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui  al  citato  articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al
          solo soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta
          dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui
          si  esercita  come  attivita'   principale   l'offerta   di
          scommesse, la sanzione si applica  al  titolare  del  punto
          vendita, se diverso dal concessionario. 46 Per le attivita'
          di contestazione degli  illeciti,  nonche'  di  irrogazione
          delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 4,  5  e  6  hanno
          efficacia dal 1° gennaio 2013. 
                8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
          all'articolo 24, commi 20, 21 e  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di  anni
          diciotto l'ingresso  nelle  aree  destinate  al  gioco  con
          vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonche'  nelle
          aree  ovvero  nelle  sale  in   cui   sono   installati   i
          videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          b), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, e nei punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
          attivita'  principale  quella  di   scommesse   su   eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. La  violazione  del
          divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
          del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di  cui
          al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,
          del locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con
          vincite in denaro identifica  i  minori  di  eta'  mediante
          richiesta di  esibizione  di  un  documento  di  identita',
          tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia  manifesta.  Il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva
          introduzione  obbligatoria  di  idonee  soluzioni  tecniche
          volte a bloccare automaticamente l'accesso  dei  minori  ai
          giochi,  nonche'  volte  ad  avvertire  automaticamente  il
          giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 
                9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato
          e, a seguito  della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, di intesa con la  Societa'  italiana
          degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma
          dei Carabinieri  e  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          pianifica  su  base  annuale  almeno  diecimila  controlli,
          specificamente destinati al contrasto del  gioco  minorile,
          nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati
          gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          a), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, ovvero  vengono  svolte  attivita'  di  scommessa  su
          eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
          prossimita' di istituti scolastici primari e secondari,  di
          strutture sanitarie ed ospedaliere,  di  luoghi  di  culto.
          Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
          possono essere segnalate da parte degli agenti  di  Polizia
          locale le violazioni delle norme in materia di  giochi  con
          vincite in denaro constatate,  durante  le  loro  ordinarie
          attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
          luoghi deputati  alla  raccolta  dei  predetti  giochi.  Le
          attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          e, a seguito  della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle
          dogane  e  dei  monopoli,  tenuto  conto  degli   interessi
          pubblici di settore, sulla base di criteri, anche  relativi
          alle  distanze  da  istituti  di  istruzione   primaria   e
          secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi
          di culto, da centri socio-ricreativi e  sportivi,  definiti
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
          sancita  in  sede   di   Conferenza   unificata,   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive   modificazioni,   da   emanare   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto,  provvede  a
          pianificare forme di progressiva ricollocazione  dei  punti
          della rete fisica di raccolta del gioco praticato  mediante
          gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          a), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931,   e   successive   modificazioni,    che    risultano
          territorialmente   prossimi   ai   predetti   luoghi.    Le
          pianificazioni operano relativamente  alle  concessioni  di
          raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione,
          in funzione della dislocazione territoriale degli  istituti
          scolastici primari e secondari, delle  strutture  sanitarie
          ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del
          relativo bando. Ai fini di  tale  pianificazione  si  tiene
          conto dei risultati conseguiti all'esito dei  controlli  di
          cui  al  comma  9,  nonche'  di  ogni   altra   qualificata
          informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte
          motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali
          o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato e, a  seguito  della  sua  incorporazione,  presso
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  un
          osservatorio  di  cui  fanno  parte,   oltre   ad   esperti
          individuati dai Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dell'economia e  delle  finanze,  anche  esponenti  delle
          associazioni rappresentative delle famiglie e dei  giovani,
          nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare  le  misure
          piu' efficaci  per  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          d'azzardo  e  il  fenomeno  della  dipendenza   grave.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  e'  corrisposto   alcun
          emolumento, compenso o rimborso di spese. 
                11. Al fine di salvaguardare la salute dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici e automatici  (DAE)  e  di  eventuali  altri
          dispositivi   salvavita   nelle   competizioni   e    negli
          allenamenti. 
                11-bis. E' fatto obbligo alle  societa'  sportive  di
          cui al comma  11,  che  utilizzano  gli  impianti  sportivi
          pubblici, di condividere il DAE con coloro  che  utilizzano
          gli impianti stessi. In  ogni  caso,  il  DAE  deve  essere
          registrato presso la  centrale  operativa  del  sistema  di
          emergenza sanitaria «118»  territorialmente  competente,  a
          cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
          modulistica   informatica,   l'esatta   collocazione    del
          dispositivo, le caratteristiche, la marca, il  modello,  la
          data di scadenza delle parti deteriorabili, quali  batterie
          e piastre adesive, nonche' gli orari di  accessibilita'  al
          pubblico. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
              - Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87 recante «Disposizioni urgenti  per  la  dignita'  dei
          lavoratori e delle  imprese››,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  13  luglio  2018,  n.  161,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2018, n. 186: 
                «Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e  scommesse).
          - 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore
          e per un piu' efficace  contrasto  del  disturbo  da  gioco
          d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,
          commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo
          1, commi da 937 a 940, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita',
          anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con  vincite
          di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
          su qualunque mezzo,  incluse  le  manifestazioni  sportive,
          culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive   o
          radiofoniche,  la  stampa  quotidiana   e   periodica,   le
          pubblicazioni  in  genere,  le  affissioni   e   i   canali
          informatici,  digitali  e  telematici,  compresi  i  social
          media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di  cui  al  presente
          comma si applica anche  alle  sponsorizzazioni  di  eventi,
          attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi  e
          a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di  contenuto
          promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
          sovraimpressione del nome, marchio,  simboli,  attivita'  o
          prodotti  la  cui  pubblicita',  ai  sensi   del   presente
          articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto  di  cui  al
          presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita
          di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte  locali  di
          cui  all'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e  i  loghi  sul  gioco
          sicuro e  responsabile  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli. 
                1-bis. Nelle  leggi  e  negli  altri  atti  normativi
          nonche'  negli  atti   e   nelle   comunicazioni   comunque
          effettuate su  qualunque  mezzo,  i  disturbi  correlati  a
          giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  sono  definiti
          «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 
                1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «Per le  lotterie  istantanee  indette
          dal 1° gennaio 2019 o ristampate  da  tale  data,  i  premi
          eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
          nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». 
                2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
          6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,
          l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
          comporta a carico del  committente,  del  proprietario  del
          mezzo  o  del  sito  di  diffusione  o  di  destinazione  e
          dell'organizzatore   della   manifestazione,    evento    o
          attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
          importo  pari  al   20   per   cento   del   valore   della
          sponsorizzazione o della pubblicita' e  in  ogni  caso  non
          inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 
                3.  L'Autorita'  competente  alla   contestazione   e
          all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo
          e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  vi
          provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                4. I proventi delle sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti  da
          pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio  statale  e  riassegnati
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
          salute per essere destinati al fondo per  il  contrasto  al
          gioco d'azzardo patologico di  cui  all'articolo  1,  comma
          946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  resta
          applicabile, fino alla loro scadenza  e  comunque  per  non
          oltre un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, la normativa vigente anteriormente  alla  medesima
          data di entrata in vigore. 
                6.  La  misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, il Governo
          propone  una  riforma  complessiva  in  materia  di  giochi
          pubblici in modo da assicurare  l'eliminazione  dei  rischi
          connessi al disturbo da gioco d'azzardo  e  contrastare  il
          gioco illegale e le frodi a danno dell'erario,  e  comunque
          tale da garantire almeno l'invarianza delle  corrispondenti
          entrate, ivi comprese le  maggiori  entrate  derivanti  dal
          comma 6. 
                7. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  147
          milioni di euro per l'anno 2019 e a  198  milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
          quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6». 
              La legge 9 agosto 2023,  n.  111,  recante  «Delega  al
          Governo  per  la  riforma  fiscale»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. 
              - Si riporta l'art. 15 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante «Delega al Governo per  la  riforma  fiscale»,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale del  14  agosto  2023,  n.
          189: 
                «Art.  15  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino delle disposizioni vigenti in  materia  di  giochi
          pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad  attuare,  con  i
          decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  il  riordino
          delle disposizioni vigenti in materia di  giochi  pubblici,
          fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
          fondato sul  regime  concessorio  e  autorizzatorio,  quale
          garanzia  di  tutela  della  fede,  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblici,  del  contemperamento  degli  interessi
          pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
          regolare afflusso  del  prelievo  tributario  gravante  sui
          giochi,  nonche'  della  prevenzione  del  riciclaggio  dei
          proventi di attivita' criminose. 
                2. Il riordino di cui al comma 1  e'  effettuato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) introduzione  di  misure  tecniche  e  normative
          finalizzate a garantire la piena tutela dei  soggetti  piu'
          vulnerabili  nonche'  a  prevenire  i  disturbi  da   gioco
          d'azzardo e il gioco minorile, quali: 
                    1)  diminuzione  dei  limiti  di  giocata  e   di
          vincita; 
                    2) obbligo della formazione continua dei  gestori
          e degli esercenti; 
                    3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
          dal gioco, anche sulla base di  un  registro  nazionale  al
          quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di  essere
          esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma  ai  giochi
          con vincita in denaro; 
                    4)  previsione  di  caratteristiche  minime   che
          devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
          il gioco; 
                    5) certificazione  di  ciascun  apparecchio,  con
          passaggio  graduale,   tenendo   conto   del   periodo   di
          ammortamento degli investimenti effettuati,  ad  apparecchi
          che consentono il gioco solo da  ambiente  remoto,  facenti
          parte di sistemi di gioco non alterabili; 
                    6) divieto di raccogliere gioco  su  competizioni
          sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
          di anni diciotto; 
                    7) impiego di forme di  comunicazione  del  gioco
          legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti  piu'
          vulnerabili; 
                  b) disciplina di adeguate  forme  di  concertazione
          tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in  ordine  alla
          pianificazione della dislocazione territoriale  dei  luoghi
          fisici  di  offerta  di  gioco,  nonche'  del   conseguente
          procedimento di abilitazione all'erogazione della  relativa
          offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso  apposite
          selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
          agli  investitori  la  prevedibilita'   nel   tempo   della
          dislocazione dei  predetti  luoghi  nell'intero  territorio
          nazionale e  la  loro  predeterminata  distanza  da  luoghi
          sensibili uniformemente individuati; 
                  c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia  a
          distanza   sia   in   luoghi   fisici,   al   fine    della
          razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
          di offerta di gioco secondo criteri di  specializzazione  e
          progressiva concentrazione  della  raccolta  del  gioco  in
          ambienti   sicuri   e    controllati,    con    contestuale
          identificazione dei parametri  soggettivi  e  oggettivi  di
          relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti  dei
          concessionari della raccolta del gioco a distanza  possano,
          sotto la loro diretta responsabilita',  comprendere  luoghi
          fisici   per   l'erogazione   di   servizi   esclusivamente
          accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del  gioco
          a distanza e il pagamento delle relative vincite; 
                  d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
          delle   infiltrazioni   delle   organizzazioni    criminali
          nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
          trasparenza e sui requisiti soggettivi  e  di  onorabilita'
          dei soggetti che, direttamente o indirettamente,  detengono
          il controllo  o  partecipano  al  capitale  delle  societa'
          concessionarie dei giochi pubblici,  nonche'  dei  relativi
          esponenti aziendali, prevedendo altresi'  specifiche  cause
          di decadenza dalle concessioni e di esclusione  dalle  gare
          per il rilascio delle concessioni, anche  nei  riguardi  di
          societa' fiduciarie, fondi  di  investimento  e  trust  che
          detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
          o  al  patrimonio  di  societa'  concessionarie  di  giochi
          pubblici  e  che  risultino  non  rispettare  l'obbligo  di
          dichiarazione dell'identita'  del  soggetto  indirettamente
          partecipante;   individuazione   di   limiti   massimi   di
          concentrazione,  per  ciascun  concessionario  e   relativi
          soggetti proprietari  o  controllanti,  della  gestione  di
          luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  antimafia  a  tutti  i  partner
          contrattuali  dei  concessionari,  in   analogia   con   la
          disciplina  del  subappalto  di  opere  e  forniture   alla
          pubblica   amministrazione,   intendendo    per    «partner
          contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti  nella
          cosiddetta filiera, tra cui i produttori,  i  distributori,
          gli  installatori  di  apparecchiature   e   strumenti   di
          qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
          della raccolta e del versamento degli  incassi  (cosiddetto
          «trasporto valori»); 
                  e) estensione della disciplina sulla trasparenza  e
          sui requisiti soggettivi e  di  onorabilita'  di  cui  alla
          lettera d) a tutti  i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi
          forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
          filiere di offerta attivate dalle  societa'  concessionarie
          di  giochi  pubblici,  integrando,   ove   necessario,   le
          discipline settoriali vigenti; 
                  f) previsione di una  disciplina  generale  per  la
          gestione dei  casi  di  crisi  irreversibile  del  rapporto
          concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente  se
          derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; 
                  g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
          riserva alla legge ordinaria o agli atti  aventi  forza  di
          legge  ordinaria,  nel  rispetto  dell'articolo  23   della
          Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie
          imponibili,  i  soggetti  passivi  e  la   misura   massima
          dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare  e  l'atto
          amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
          e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
          regole tecniche, anche di infrastruttura;  definizione  del
          contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
          punti di offerta del  gioco,  da  sottoporre  a  preventiva
          approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  h) adeguamento delle  disposizioni  in  materia  di
          prelievo  erariale  sui  singoli  giochi,  assicurando   il
          riequilibrio   del   prelievo   fiscale   e    distinguendo
          espressamente quello  di  natura  tributaria,  in  funzione
          delle diverse tipologie  di  gioco  pubblico,  al  fine  di
          armonizzare altresi' le percentuali  di  aggio  o  compenso
          riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
          nonche'  le  percentuali  destinate  a  vincita   (payout);
          adeguamento delle disposizioni in materia  di  obblighi  di
          rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
          durata delle  concessioni  attribuite  a  seguito  di  gare
          pubbliche   e   previsione   di   specifici   obblighi   di
          investimenti periodici da parte dei  concessionari  per  la
          sicurezza del gioco e la realizzazione  di  costanti  buone
          pratiche nella gestione delle concessioni; 
                  i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
          l'intero  territorio  nazionale  in   materia   di   titoli
          abilitativi  all'esercizio  dell'offerta   di   gioco,   di
          autorizzazioni  e  di  controlli,   garantendo   forme   di
          partecipazione   dei   comuni   alla    pianificazione    e
          all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco  che  tenga
          conto  di  parametri  di  distanza  da   luoghi   sensibili
          determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
          e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
          di vendita in cui si  esercita  come  attivita'  principale
          l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non  sportivi,
          nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
          per il gioco lecito, di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
          lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato  della
          definizione delle regole necessarie per esigenze di  ordine
          e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle
          discipline regolatorie  nel  frattempo  emanate  a  livello
          locale, in quanto compatibili con i  principi  delle  norme
          adottate in attuazione della presente lettera; 
                  l) revisione  e  semplificazione  della  disciplina
          riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
          di gioco e divieto di rilascio di tali titoli  abilitativi,
          nonche' simmetrica nullita'  assoluta  di  tali  titoli  se
          rilasciati,  in  ambiti  territoriali  diversi  da   quelli
          pianificati, ai sensi  delle  precedenti  lettere,  per  la
          dislocazione di sale da gioco e  di  punti  di  vendita  di
          gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi  di  cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  citato  testo
          unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  ferme
          restando  le  competenze  del  Ministero  dell'interno   in
          materia, di cui agli articoli 16 e 88  del  medesimo  testo
          unico; 
                  m)  revisione  della  disciplina  dei  controlli  e
          dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per  una
          maggiore  efficacia  preventiva  e  repressiva  della  loro
          evasione o elusione,  nonche'  delle  altre  violazioni  in
          materia,   comprese   quelle   concernenti   il    rapporto
          concessorio; riordino del  vigente  sistema  sanzionatorio,
          penale e amministrativo, al fine di aumentarne  l'efficacia
          dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate
          per le violazioni concernenti il gioco a distanza; 
                  n) riordino, secondo criteri  di  maggiore  rigore,
          specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
          settore adottata dall'Unione europea, della  disciplina  in
          materia di qualificazione degli organismi di certificazione
          degli apparecchi da intrattenimento e divertimento  nonche'
          della disciplina riguardante  le  responsabilita'  di  tali
          organismi  e  quelle  dei  concessionari  per  i  casi   di
          certificazioni  non  veritiere  ovvero   di   utilizzo   di
          apparecchi non conformi ai  modelli  certificati;  riordino
          della disciplina degli obblighi,  delle  responsabilita'  e
          delle garanzie, in particolare  patrimoniali,  proprie  dei
          produttori o dei distributori di programmi informatici  per
          la gestione delle  attivita'  di  gioco  e  della  relativa
          raccolta; 
                  o)   definizione,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con  il  Comando
          generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  piani
          annuali di controlli volti al contrasto della  pratica  del
          gioco, in qualunque sua forma,  svolto  con  modalita'  non
          conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
          gioco lecito; 
                  p) previsione dell'accesso, da parte  dei  soggetti
          pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione  e
          cura  della  patologia  da   gioco   d'azzardo,   ai   dati
          concernenti la diffusione  territoriale,  la  raccolta,  la
          spesa e la tassazione dei giochi autorizzati  di  qualsiasi
          tipologia e classificazione; 
                  q) previsione di  una  relazione  alle  Camere  sul
          settore  del  gioco  pubblico,  presentata   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di  ogni
          anno, contenente tra  l'altro  i  dati  sullo  stato  delle
          concessioni,  sui  volumi  della  raccolta,  sui  risultati
          economici della gestione e  sui  progressi  in  materia  di
          tutela dei consumatori di giochi e della legalita'». 
              - Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
          25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in  materia  di
          riordino del settore dei giochi,  a  partire  da  quelli  a
          distanza, ai sensi dell'articolo 15 della  legge  9  agosto
          2023, n. 111», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
          aprile 2024, n. 78: 
                «Art.  6  (Giochi  pubblici  a  distanza  e   sistema
          concessorio). - 1. (omissis) 
                2. La disciplina dei giochi di  cui  al  comma  1  e'
          introdotta ovvero adeguata con appositi  regolamenti.  Fino
          alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati  in
          applicazione  del  presente  decreto   restano   ferme   le
          discipline di gioco vigenti  anteriormente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  14  aprile
          1948, n. 496 si veda nelle note alle premesse.