Estratto determina AAM/A.I.C. n. 464 del 22 dicembre 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2024/83. 
    Procedura europea n. AT/H/1460/001-002/DC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIBLELAN,
le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate   nel   riassunto   delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: G.L. Pharma Gmbh, con sede legale e  domicilio
fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria; 
      confezioni: 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180015 (in base 10)  1KSF1H  (in  base
32); 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180027 (in base 10)  1KSF1V  (in  base
32); 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180039 (in base 10)  1KSF27  (in  base
32); 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180041 (in base 10)  1KSF29  (in  base
32); 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180054 (in base 10)  1KSF2Q  (in  base
32); 
        «1.3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180066 (in base 10)  1KSF32  (in  base
32); 
        «1.3 mg  compresse  rivestite  con  film»  100  compresse  in
blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180078 (in base 10) 1KSF3G (in
base 32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180080 (in base 10)  1KSF3J  (in  base
32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180092 (in base 10)  1KSF3W  (in  base
32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180104 (in base 10)  1KSF48  (in  base
32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180116 (in base 10)  1KSF4N  (in  base
32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180128 (in base 10)  1KSF50  (in  base
32); 
        «2.6 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister
PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180130 (in base 10)  1KSF52  (in  base
32); 
        «2.6 mg  compresse  rivestite  con  film»  100  compresse  in
blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180142 (in base 10) 1KSF5G (in
base 32); 
      principio attivo: idromorfone cloridrato; 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      G.L. Pharma GmbH - Industriestrasse 1, 8502 Lannach, Austria. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra riportate e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra riportate, e' adottata la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: 
      RNR: medicinale soggetto a  prescrizione  medica  da  rinnovare
volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei  testi
parti integranti della presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
parte integrante della presente determina. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7),  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata  nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.