IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   di
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto  l'art.  41,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei
corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto
stesso; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per  la  prevenzione
del rischio sismico, nonche' le ordinanze  di  protezione  civile  di
attuazione del medesimo Fondo; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio
sismico»; 
  Visti il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus -  Linee  guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni  nonche'
le  modalita'  per  l'attestazione,  da   parte   di   professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e  i  relativi
allegati A e B; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data  17  gennaio  2018,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
con il quale e' stato aggiornato il testo delle Norme tecniche per le
costruzioni; 
  Viste le «Linee guida per la classificazione  del  rischio  sismico
delle  costruzioni»  allegate  al   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti in  data  7  marzo  2017,  n.  65,  di
modifica  al  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,  recante  «Misure
urgenti di prevenzione  del  rischio  sismico  connesso  al  fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti
per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure  semplificate
e altre disposizioni di accelerazione,  gli  effetti  dell'evoluzione
del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi  Flegrei,  nel
territorio  di  alcuni  comuni  o  parti  di  comuni   della   Citta'
metropolitana di Napoli; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge  12  ottobre
2023, n. 140, che prevede  un'analisi  della  vulnerabilita'  sismica
dell'edilizia  privata,  finalizzata  all'individuazione  di   idonee
misure  di  mitigazione  e  alla  stima   del   relativo   fabbisogno
finanziario; 
  Vista la delimitazione della  «zona  di  intervento»,  operata  dal
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2,  comma  2,
del  richiamato  decreto-legge  n.  140  del  2023,  approvata  dalla
Commissione  Grandi  Rischi,  di  cui  all'art.   20,   del   decreto
legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico
e vulcanico del 3 novembre 2023, nel corso della  quale  la  medesima
Commissione ha altresi' approvato la  delimitazione  della  «zona  di
intervento ristretta» per le finalita' di pianificazione speditiva di
emergenza di cui all'art. 4 del richiamato decreto-legge n.  140  del
2023; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del  2023,
in forza del quale, all'interno della zona di  intervento,  il  piano
straordinario e' realizzato, con riferimento alle attivita' di cui al
comma 1, lettera b), del medesimo art. 2, del  decreto-legge  n.  140
del 2023, mediante procedure semplificate che non hanno il valore  di
verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del
17  gennaio  2018,  individuate  dal  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile con apposita ordinanza,  d'intesa  con  la  Regione
Campania, con efficacia dalla data di adozione,  in  deroga  ad  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  nel
limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilita'  delle
zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il
26 febbraio 2024 con decreto del Ministro per la protezione civile  e
le politiche del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il Capitolo  3  del  Piano  straordinario  di  analisi  della
vulnerabilita' delle  zone  edificate  direttamente  interessate  dal
fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, che provvede  alla
disciplina di una misura finalizzata alla ricognizione speditiva  del
patrimonio edilizio privato ricompreso nella zona di  intervento,  al
fine di definirne un piano degli interventi, stimarne i  costi  e  le
priorita' di intervento; 
  Visto il Capitolo 3 del Piano straordinario, in  forza  del  quale,
attesa la necessita' di non creare disomogeneita' di trattamento  tra
i cittadini residenti in immobili ad uso residenziale  di  proprieta'
privata e cittadini residenti in immobili ad uso residenziale  ma  di
proprieta' pubblica, d'intesa con  la  Regione  Campania,  anche  gli
edifici residenziali (ACER), seppur di proprieta'  pubblica,  per  la
funzione residenziale  da  questi  espletata,  sono  ricondotti  alla
disciplina dell'edilizia privata del richiamato Piano straordinario; 
  Visti gli  esiti  della  valutazione  della  vulnerabilita'  areale
prodotti dal Centro studi PLINIVS condotta secondo  le  modalita'  di
cui alla Fase (i) del Capitolo 3 del richiamato  Piano  straordinario
e, in particolare, la mappa di vulnerabilita' areale  della  zona  di
intervento trasmessa dal Dipartimento della  protezione  civile  alla
Regione Campania e ai Comuni di  Napoli,  Bacoli  e  Pozzuoli  il  30
ottobre 2024 di cui alla nota prot. DPC. 55480; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1081 del 16 marzo 2024, recante le procedure semplificate relative
allo   svolgimento   dell'analisi   della   vulnerabilita'    sismica
dell'edilizia privata, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b)  del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140; 
  Considerato che la procedura di analisi  della  vulnerabilita'  dei
singoli edifici privati,  a  partire  dagli  esiti  dei  sopralluoghi
CARTIS-edificio, prevista dalla fase  (iv)  e  dalla  fase  (vi)  del
Capitolo 3 del Piano straordinario, basata su procedure  semplificate
che non hanno il valore di verifica  sismica  ai  sensi  delle  Norme
tecniche per le costruzioni di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio  2018,  prevede  la
definizione da parte del Consorzio ReLUIS di fasce di  vulnerabilita'
dei singoli edifici ricadenti nella zona di intervento; 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 2024, n.  23,  recante  «Norme
urbanistiche per la prevenzione del  rischio  bradisismico  nell'area
dei Campi Flegrei»; 
  Visto il decreto-legge 11  giugno  2024,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  giugno   2024,   n.   76,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',   per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», che prevede ulteriori misure urgenti  di  protezione
civile e di prevenzione del  rischio  sismico  connesso  al  fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei; 
  Vista la legge di  bilancio  30  dicembre  2024,  n.  207,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2025  e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»  e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 694 e seguenti, che autorizza la  spesa  di  euro  20
milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al  2029  al  fine  di
favorire la riduzione della  vulnerabilita'  sismica  del  patrimonio
edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei
contributi di cui all'art. 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2024,  n.
111, ubicato nella zona di intervento di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183; 
  Visto il comma 701, della citata  legge  di  bilancio  30  dicembre
2024, n. 207, ai sensi del quale, con decreto  del  Ministro  per  la
protezione civile e  le  politiche  del  mare,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   il
Presidente della Regione Campania, sono definiti:  a)  i  criteri  di
riparto delle risorse tra i comuni  interessati  e  le  modalita'  di
trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure  e
i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi
i  criteri  per  la   certificazione   dell'abitazione   abituale   e
continuativa, i criteri di determinazione del contributo  concedibile
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione  sismica  e
le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento
altresi' alla percentuale di riduzione della vulnerabilita'  sismica,
espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle Norme  tecniche  per
le costruzioni di cui al decreto ministeriale  17  gennaio  2018,  in
relazione  alle  tipologie  di  intervento  previste,  da  conseguire
all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo  pubblico,
nonche' alla definizione dei costi convenzionali di intervento  sulla
base dei quali determinare  il  contributo  sul  singolo  intervento,
comprensivo  delle  spese  tecniche  per  la  progettazione;  c)   le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  contributo,   anche
mediante la predisposizione di modelli  uniformi;  d)  i  termini  di
conclusione degli  interventi  e  di  redazione  del  certificato  di
regolare esecuzione o del collaudo degli stessi;  e)  i  tempi  e  le
modalita' di rendicontazione  da  parte  dei  comuni  dei  contributi
erogati per la realizzazione dei medesimi interventi; 
  Visto il comma 702, della citata legge n. 207 del  2024,  ai  sensi
del quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da  694  a
701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2025  al
2029, si provvede  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1,  comma  140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
relativamente alla quota  affluita  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  226  del  27  settembre  2017,  per  gli
interventi di prevenzione  del  rischio  sismico  di  competenza  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 dicembre  2024,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2025,
n.  20,  recante  misure  organizzative  urgenti   per   fronteggiare
situazioni di particolare emergenza,  nonche'  per  l'attuazione  del
Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,   che   prevede   una
interpretazione dell'art. 9-novies,  comma  5,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'art. 1, comma  698,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale e' stato delegato  al  Ministro  senza
portafoglio  sen.  Nello  Musumeci  l'esercizio  delle  funzioni   di
coordinamento, indirizzo, promozione  d'iniziative  anche  normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  protezione  civile,  superamento   delle   emergenze   e
ricostruzione civile, nonche'  per  le  politiche  del  mare,  e,  in
particolare, gli articoli 3 e 5; 
  Attesa  la  necessita'  di  procedere  all'adozione   del   decreto
interministeriale di cui all'art. 1, comma 701, della citata legge di
bilancio 30 dicembre 2024, n. 207; 
  Considerata l'opportunita' di modulare l'importo del contributo  in
relazione agli esiti delle  analisi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) e comma 3, lettera  b),  del  decreto-legge  n.  140/2023,
secondo le procedure previste al Capitolo 3 del Piano straordinario; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui all'art.  13,  alla  concessione  di
contributi per la realizzazione degli interventi di  riqualificazione
sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione  principale,
abituale e continuativa, sia  risultata  di  maggiore  vulnerabilita'
sismica sulla base  degli  esiti  dell'analisi  della  vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12  ottobre  2023,  n.  140,
secondo le procedure descritte al Capitolo 3 del Piano  straordinario
di analisi della vulnerabilita' delle zone  direttamente  interessate
dal fenomeno bradisismico citato in premessa. Nel caso di edifici con
piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto  di
un'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale,  abituale  e
continuativa, consente la concessione del contributo anche in  favore
dei soggetti titolari delle altre unita'  immobiliari  componenti  il
medesimo edificio, anche se adibite ad abitazione  non  principale  o
aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale. 
  2. I contributi di  cui  al  comma  1  sono  concessi,  secondo  le
procedure di cui  al  presente  decreto  e  previa  presentazione  di
domanda di  contributo  ai  sensi  dell'art.  7,  al  proprietario  o
all'usufruttuario  dell'unita'  immobiliare  interessata  ovvero   al
conduttore a tal fine delegato dal proprietario o  dall'usufruttuario
dell'unita' immobiliare. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella «zona di
intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n.  140,  pubblicata  nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  oggetto  del  piano
straordinario di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 140  del
2023, ricadente nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, in cui  sono
localizzati gli edifici  oggetto  dell'analisi  della  vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui al comma 1. 
  4.  Gli   allegati   1   (Condizioni   per   l'applicabilita'   del
rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)) e 2 (Modello per  la
domanda di contributo ai  sensi  dell'art.  7),  costituiscono  parte
integrante del presente decreto.