IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 41, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei
corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione
del rischio sismico, nonche' le ordinanze di protezione civile di
attuazione del medesimo Fondo;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio
sismico»;
Visti il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche'
le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e i relativi
allegati A e B;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile,
con il quale e' stato aggiornato il testo delle Norme tecniche per le
costruzioni;
Viste le «Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017, n. 65, di
modifica al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure
urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti
per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate
e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione
del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel
territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta'
metropolitana di Napoli;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre
2023, n. 140, che prevede un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee
misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno
finanziario;
Vista la delimitazione della «zona di intervento», operata dal
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023, approvata dalla
Commissione Grandi Rischi, di cui all'art. 20, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico
e vulcanico del 3 novembre 2023, nel corso della quale la medesima
Commissione ha altresi' approvato la delimitazione della «zona di
intervento ristretta» per le finalita' di pianificazione speditiva di
emergenza di cui all'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 140 del
2023;
Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023,
in forza del quale, all'interno della zona di intervento, il piano
straordinario e' realizzato, con riferimento alle attivita' di cui al
comma 1, lettera b), del medesimo art. 2, del decreto-legge n. 140
del 2023, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di
verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della
protezione civile con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione
Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel
limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023;
Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle
zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il
26 febbraio 2024 con decreto del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Visto il Capitolo 3 del Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal
fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, che provvede alla
disciplina di una misura finalizzata alla ricognizione speditiva del
patrimonio edilizio privato ricompreso nella zona di intervento, al
fine di definirne un piano degli interventi, stimarne i costi e le
priorita' di intervento;
Visto il Capitolo 3 del Piano straordinario, in forza del quale,
attesa la necessita' di non creare disomogeneita' di trattamento tra
i cittadini residenti in immobili ad uso residenziale di proprieta'
privata e cittadini residenti in immobili ad uso residenziale ma di
proprieta' pubblica, d'intesa con la Regione Campania, anche gli
edifici residenziali (ACER), seppur di proprieta' pubblica, per la
funzione residenziale da questi espletata, sono ricondotti alla
disciplina dell'edilizia privata del richiamato Piano straordinario;
Visti gli esiti della valutazione della vulnerabilita' areale
prodotti dal Centro studi PLINIVS condotta secondo le modalita' di
cui alla Fase (i) del Capitolo 3 del richiamato Piano straordinario
e, in particolare, la mappa di vulnerabilita' areale della zona di
intervento trasmessa dal Dipartimento della protezione civile alla
Regione Campania e ai Comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli il 30
ottobre 2024 di cui alla nota prot. DPC. 55480;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1081 del 16 marzo 2024, recante le procedure semplificate relative
allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;
Considerato che la procedura di analisi della vulnerabilita' dei
singoli edifici privati, a partire dagli esiti dei sopralluoghi
CARTIS-edificio, prevista dalla fase (iv) e dalla fase (vi) del
Capitolo 3 del Piano straordinario, basata su procedure semplificate
che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018, prevede la
definizione da parte del Consorzio ReLUIS di fasce di vulnerabilita'
dei singoli edifici ricadenti nella zona di intervento;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2024, n. 23, recante «Norme
urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area
dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 giugno 2024, n. 76, recante
«Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», che prevede ulteriori misure urgenti di protezione
civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,
l'art. 1, commi 694 e seguenti, che autorizza la spesa di euro 20
milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di
favorire la riduzione della vulnerabilita' sismica del patrimonio
edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei
contributi di cui all'art. 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.
111, ubicato nella zona di intervento di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
Visto il comma 701, della citata legge di bilancio 30 dicembre
2024, n. 207, ai sensi del quale, con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il
Presidente della Regione Campania, sono definiti: a) i criteri di
riparto delle risorse tra i comuni interessati e le modalita' di
trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e
i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi
i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e
continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e
le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento
altresi' alla percentuale di riduzione della vulnerabilita' sismica,
espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, in
relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire
all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico,
nonche' alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla
base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento,
comprensivo delle spese tecniche per la progettazione; c) le
modalita' di presentazione delle domande di contributo, anche
mediante la predisposizione di modelli uniformi; d) i termini di
conclusione degli interventi e di redazione del certificato di
regolare esecuzione o del collaudo degli stessi; e) i tempi e le
modalita' di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi
erogati per la realizzazione dei medesimi interventi;
Visto il comma 702, della citata legge n. 207 del 2024, ai sensi
del quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a
701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 dicembre 2024,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025,
n. 20, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare
situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede una
interpretazione dell'art. 9-novies, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'art. 1, comma 698, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen.
Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile
e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, con il quale e' stato delegato al Ministro senza
portafoglio sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative,
vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile, superamento delle emergenze e
ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare, e, in
particolare, gli articoli 3 e 5;
Attesa la necessita' di procedere all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'art. 1, comma 701, della citata legge di
bilancio 30 dicembre 2024, n. 207;
Considerata l'opportunita' di modulare l'importo del contributo in
relazione agli esiti delle analisi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140/2023,
secondo le procedure previste al Capitolo 3 del Piano straordinario;
Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui all'art. 13, alla concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale,
abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilita'
sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
secondo le procedure descritte al Capitolo 3 del Piano straordinario
di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate
dal fenomeno bradisismico citato in premessa. Nel caso di edifici con
piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di
un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e
continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore
dei soggetti titolari delle altre unita' immobiliari componenti il
medesimo edificio, anche se adibite ad abitazione non principale o
aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le
procedure di cui al presente decreto e previa presentazione di
domanda di contributo ai sensi dell'art. 7, al proprietario o
all'usufruttuario dell'unita' immobiliare interessata ovvero al
conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario
dell'unita' immobiliare.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella «zona di
intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicata nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano
straordinario di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 140 del
2023, ricadente nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, in cui sono
localizzati gli edifici oggetto dell'analisi della vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui al comma 1.
4. Gli allegati 1 (Condizioni per l'applicabilita' del
rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)) e 2 (Modello per la
domanda di contributo ai sensi dell'art. 7), costituiscono parte
integrante del presente decreto.