IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 19;
Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla
designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di
rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche
nei procedimenti penali;
Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di
produzione e agli ordini europei di conservazione di prove
elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene
detentive a seguito di procedimenti penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 25 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare
l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini
europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti
penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti
penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare
riferimento alla individuazione:
a) delle autorita' competenti per l'emissione, la convalida e la
trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini
europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure;
b) delle autorita' giudiziarie competenti per la ricezione, ai
fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di
produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC)
o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine
europeo di conservazione (EPOC-PR) nonche' delle autorita'
giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento e delle relative procedure;
c) delle autorita' giudiziarie competenti e delle procedure per
il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini
europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e
agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche
nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene
detentive a seguito di procedimenti penali). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro i termini indicati
al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare le autorita' competenti e le
procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione
degli ordini europei di produzione e degli ordini europei
di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;
b) ferme le disposizioni sulla direzione delle
indagini preliminari da parte del pubblico ministero,
coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui
all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e
5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire
agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza
di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento,
di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati
relativi agli abbonati, o un ordine europeo di
conservazione;
c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne
faccia richiesta un'autorita' competente ai sensi del
medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda
alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine
europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine
europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di
produzione e degli ordini europei di conservazione, nonche'
agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo
6, del medesimo regolamento;
d) prevedere che, in ogni caso, a fini di
coordinamento investigativo, copia dei certificati sia
trasmessa al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i
delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al
procuratore generale presso la corte di appello, se si
riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) individuare le autorita' giudiziarie competenti
per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un
EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un
EPOC-PR trasmessi dall'autorita' di emissione ai fini della
notifica o dell'esecuzione in conformita' al regolamento
(UE) 2023/1543;
f) disciplinare le modalita' di informazione
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
(UE) 2023/1543, definendo altresi' i casi in cui
l'autorita' di emissione puo' ritardare od omettere detta
informazione;
g) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE)
2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in
deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) individuare le procedure e, fuori dei casi di
cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE)
2023/1543, le autorita' competenti per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente
comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a
tutela dei destinatari della sanzione;
i) individuare le autorita' giudiziarie competenti
e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16
del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di
produzione e degli ordini europei di conservazione, per
conto di un altro Stato membro;
l) individuare le autorita' giudiziarie competenti
e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei
destinatari degli ordini europei di produzione,
conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE)
2023/1543;
m) prevedere, in conformita' all'articolo 18 del
regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi
a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti
tramite un ordine europeo di produzione;
n) provvedere, anche attraverso la previsione di
regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle
disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e
completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del
regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e
all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla
creazione dei punti di accesso al sistema informatico
decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di
sicurezza nel trattamento dei dati personali;
o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la
notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un
ordine europeo di produzione o un ordine europeo di
conservazione, in caso di esecuzione, in conformita'
all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;
p) prevedere che le autorita' nazionali competenti
trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a
fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2023/1543;
q) prevedere la competenza del Ministero della
giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle
statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la
trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per
l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31,
paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il
quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace
perseguimento delle finalita' del regolamento (UE)
2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni con esso incompatibili.
3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle
autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e l)
del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue
accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a
cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, lettera n), e' autorizzata la spesa di euro
2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a
decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme
armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti
penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n.
L 191.
- Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini
europei di produzione e agli ordini europei di
conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali
e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di
procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28
luglio 2023, n. L 191.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1543 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si
vedano le note alle premesse.