IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 19; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/1544  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  12  luglio  2023,  recante  norme  armonizzate  sulla
designazione  di   stabilimenti   designati   e   sulla   nomina   di
rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche
nei procedimenti penali; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12  luglio  2023,  relativo  agli  ordini  europei  di
produzione  e  agli  ordini  europei  di   conservazione   di   prove
elettroniche nei procedimenti  penali  e  per  l'esecuzione  di  pene
detentive a seguito di procedimenti penali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2025; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 25 settembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie  ad  adeguare
l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni  del  regolamento
(UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  luglio
2023, relativo agli  ordini  europei  di  produzione  e  agli  ordini
europei di  conservazione  di  prove  elettroniche  nei  procedimenti
penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti
penali,  di  seguito  denominato   «regolamento»,   con   particolare
riferimento alla individuazione: 
    a) delle autorita' competenti per l'emissione, la convalida e  la
trasmissione degli  ordini  europei  di  produzione  e  degli  ordini
europei  di  conservazione  o  delle  relative  notifiche,  ai  sensi
dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure; 
    b) delle autorita' giudiziarie competenti per  la  ricezione,  ai
fini della notifica e della  esecuzione,  di  un  ordine  europeo  di
produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC)
o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine
europeo  di   conservazione   (EPOC-PR)   nonche'   delle   autorita'
giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento e delle relative procedure; 
    c) delle autorita' giudiziarie competenti e delle  procedure  per
il riesame delle obiezioni  motivate  dei  destinatari  degli  ordini
europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  comma  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi)  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione Europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  13
          giugno 2025, n. 91  recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione Europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  25
          giugno 2025: 
                «Art. 19 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/1543 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          luglio 2023, relativo agli ordini europei di  produzione  e
          agli ordini europei di conservazione di prove  elettroniche
          nei  procedimenti  penali  e  per  l'esecuzione   di   pene
          detentive a  seguito  di  procedimenti  penali).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro i  termini  indicati
          al comma 3 del presente articolo, con le procedure  di  cui
          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 luglio 2023. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  individuare  le  autorita'  competenti   e   le
          procedure per l'emissione, la convalida e  la  trasmissione
          degli ordini europei di produzione e degli  ordini  europei
          di conservazione  o  delle  relative  notifiche,  ai  sensi
          dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543; 
                  b) ferme  le  disposizioni  sulla  direzione  delle
          indagini  preliminari  da  parte  del  pubblico  ministero,
          coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui
          all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera  b),  e
          5, del regolamento (UE) 2023/1543, al  fine  di  consentire
          agli organi di polizia giudiziaria, nei casi  di  emergenza
          di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento,
          di emettere un ordine europeo di  produzione,  per  i  dati
          relativi  agli   abbonati,   o   un   ordine   europeo   di
          conservazione; 
                  c) prevedere che, nei casi di cui  all'articolo  4,
          paragrafo 5, del  regolamento  (UE)  2023/1543,  quando  ne
          faccia  richiesta  un'autorita'  competente  ai  sensi  del
          medesimo regolamento, il Ministero della giustizia  proceda
          alla trasmissione amministrativa dei certificati di  ordine
          europeo di produzione (EPOC) e dei  certificati  di  ordine
          europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di
          produzione e degli ordini europei di conservazione, nonche'
          agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo
          6, del medesimo regolamento; 
                  d)  prevedere  che,  in  ogni  caso,  a   fini   di
          coordinamento  investigativo,  copia  dei  certificati  sia
          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo, se si riferiscono  ai  procedimenti  per  i
          delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,  e
          371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e  al
          procuratore generale presso la  corte  di  appello,  se  si
          riferiscono  ai  procedimenti  per   i   delitti   di   cui
          all'articolo  118-bis  delle  norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
                  e) individuare le autorita' giudiziarie  competenti
          per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un
          EPOC o di un  ordine  europeo  di  conservazione  e  di  un
          EPOC-PR trasmessi dall'autorita' di emissione ai fini della
          notifica o dell'esecuzione in  conformita'  al  regolamento
          (UE) 2023/1543; 
                  f)  disciplinare  le  modalita'   di   informazione
          dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
          (UE)  2023/1543,  definendo  altresi'   i   casi   in   cui
          l'autorita' di emissione puo' ritardare od  omettere  detta
          informazione; 
                  g)  prevedere  sanzioni  amministrative   efficaci,
          dissuasive  e  proporzionate  per   la   violazione   delle
          disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento  (UE)
          2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche  in
          deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
                  h) individuare le procedure e, fuori  dei  casi  di
          cui all'articolo 16, paragrafo  10,  del  regolamento  (UE)
          2023/1543, le autorita' competenti per l'irrogazione  delle
          sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente
          comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale  effettivo,  a
          tutela dei destinatari della sanzione; 
                  i) individuare le autorita' giudiziarie  competenti
          e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo  16
          del regolamento (UE) 2023/1543,  degli  ordini  europei  di
          produzione e degli ordini  europei  di  conservazione,  per
          conto di un altro Stato membro; 
                  l) individuare le autorita' giudiziarie  competenti
          e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate  dei
          destinatari   degli   ordini   europei    di    produzione,
          conformemente  all'articolo   17   del   regolamento   (UE)
          2023/1543; 
                  m) prevedere, in conformita'  all'articolo  18  del
          regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi
          a tutela della persona, i cui  dati  sono  stati  richiesti
          tramite un ordine europeo di produzione; 
                  n) provvedere, anche attraverso  la  previsione  di
          regolamenti  o  atti  amministrativi,  all'adozione   delle
          disposizioni  necessarie  a  garantire  il   tempestivo   e
          completo adempimento degli obblighi di cui al  capo  V  del
          regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e
          all'adattamento del sistema informatico  nazionale  e  alla
          creazione dei  punti  di  accesso  al  sistema  informatico
          decentrato, assicurando l'adozione di  adeguate  misure  di
          sicurezza nel trattamento dei dati personali; 
                  o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la
          notifica e la trasmissione  di  un  EPOC,  un  EPOC-PR,  un
          ordine  europeo  di  produzione  o  un  ordine  europeo  di
          conservazione,  in  caso  di  esecuzione,  in   conformita'
          all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543; 
                  p) prevedere che le autorita' nazionali  competenti
          trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente,  a
          fini statistici, i dati di cui all'articolo  28,  paragrafo
          2, del regolamento (UE) 2023/1543; 
                  q) prevedere  la  competenza  del  Ministero  della
          giustizia  per  la  registrazione,   l'elaborazione   delle
          statistiche contenenti  i  dati  di  cui  all'articolo  28,
          paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  2023/1543  e  per  la
          trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche'  per
          l'effettuazione delle notifiche di cui  agli  articoli  31,
          paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento; 
                  r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
          norme dell'ordinamento interno, al fine di  armonizzare  il
          quadro giuridico nazionale e di favorire il  piu'  efficace
          perseguimento  delle   finalita'   del   regolamento   (UE)
          2023/1543,    anche    attraverso    l'abrogazione    delle
          disposizioni con esso incompatibili. 
                3. Il Governo esercita la delega di cui  al  comma  1
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, eccezion fatta per  l'individuazione  delle
          autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e  l)
          del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue
          accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a
          cui provvede entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                4. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 2, lettera  n),  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.145.412 per  l'anno  2025  e  di  euro  225.840  annui  a
          decorrere  dall'anno  2026,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
          normativa europea, di cui all'articolo 41-bis  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 234. 
                5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   comma   4,
          dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate   provvedono   all'adempimento   dei    compiti
          derivanti dall'esercizio della delega di  cui  al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   luglio   2023,   recante   norme
          armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati  e
          sulla   nomina   di   rappresentanti   legali    ai    fini
          dell'acquisizione di prove  elettroniche  nei  procedimenti
          penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023,  n.
          L 191. 
              - Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 12 luglio  2023  relativo  agli  ordini
          europei  di   produzione   e   agli   ordini   europei   di
          conservazione di prov elettroniche nei procedimenti  penali
          e  per  l'esecuzione  di  pene  detentive  a   seguito   di
          procedimenti penali e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  del  28
          luglio 2023, n. L 191. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/1543  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio  2023  si
          vedano le note alle premesse.