IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante
«Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di
agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in
particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo
26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza
portafoglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25
ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea
Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022,
con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita la delega
di funzioni in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2022;
Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Udito il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025;
Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati
personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della
disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di
rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed
esercizio della professione di agente sportivo;
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Registro nazionale
1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di
seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per
l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia,
abilitandolo ad operare nell'ambito di una o piu' Federazioni
sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP),
di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione
Sportiva».
2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:
a) agenti sportivi;
b) societa' di agenti sportivi;
c) agenti sportivi stabiliti.
3. Il Registro nazionale contiene altresi' l'elenco degli «agenti
sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15.
4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a
raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti
sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente e' obbligato a
compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza
dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a
depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il
CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, indica,
nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati
personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i
relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale,
nonche' le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al
sistema informatico attraverso cui esso e' gestito, chiarendo
altresi' il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei
contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni
sportive ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo
n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla
titolarita' del relativo trattamento.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante: «Misure in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021:
«Art. 12 (Fonte di normazione secondaria). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e
integrazione delle norme contenute nel presente decreto.
2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento
sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il
CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a
garantire imparzialita', indipendenza, autonomia,
trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti
sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di
conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori
sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti,
anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia
esercitata in forma societaria, prevedendo altresi'
modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che
ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La
violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di
responsabilita', anche disciplinare, per l'agente
sportivo.».
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE del
30 settembre 2005, L 255.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.205
del 01 settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233:
«Art. 1. - Omissis.
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani;
e);
f) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
Omissis.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il
contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita',
essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
a) le generalita' complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche'
le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 8;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto.
2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1
deve essere apposto un termine di durata non superiore a
due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o
di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono
nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere
stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti
da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti
assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo.
L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo
e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa'
sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la
societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di
lavoro professionistico o per apportare integrazioni o
modificazioni allo stesso.
4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere
una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo,
in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.
5. Il contratto di mandato sportivo deve essere
redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua
di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda
ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva
Nazionale anche un originale del contratto in lingua
italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in
caso di contrasto interpretativo, prevale la versione
redatta in italiano.
6. E' nullo il contratto di mandato sportivo
stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale
degli agenti sportivi o che si trovi in una delle
situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi
di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle
circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto
contrattuale determina la risoluzione del contratto di
mandato sportivo al termine della stagione sportiva in
corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o
conflitto d'interessi.
7. Il contratto di mandato sportivo deve essere
depositato dall'agente sportivo presso la Federazione
Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di
inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua
stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'articolo 12, comma 1.
8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e'
istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4 maggio
2016, n. 119 del - serie L.