IL MINISTRO PER LO SPORT 
                             E I GIOVANI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.  37,  recante
«Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e  delle
societa' sportive e di accesso  ed  esercizio  della  professione  di
agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1; 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'articolo
26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato  Ministro  senza
portafoglio, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  25
ottobre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea
Abodi e' stato  conferito  l'incarico  per  lo  sport  e  i  giovani,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16  novembre  2022,
con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita  la  delega
di funzioni in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2022; 
  Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025; 
  Udito il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025; 
  Udito il parere  reso  dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   dover   procedere   all'adozione   della
disciplina di attuazione  delle  norme  in  materia  di  rapporti  di
rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed
esercizio della professione di agente sportivo; 
  Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani,  di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Registro nazionale 
 
  1. L'iscrizione al Registro  nazionale  degli  agenti  sportivi  di
seguito denominato «Registro nazionale»  costituisce  condizione  per
l'esercizio  della  professione  di  agente   sportivo   in   Italia,
abilitandolo  ad  operare  nell'ambito  di  una  o  piu'  Federazioni
sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche  (FSP),
di seguito, congiuntamente,  «Federazioni  Sportive»  o  «Federazione
Sportiva». 
  2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni: 
    a) agenti sportivi; 
    b) societa' di agenti sportivi; 
    c) agenti sportivi stabiliti. 
  3. Il Registro nazionale contiene altresi' l'elenco  degli  «agenti
sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15. 
  4. Il  Registro  nazionale  contiene  infine  un'area  destinata  a
raccogliere i contratti di mandato  sportivo  che  i  singoli  agenti
sportivi,  rispetto  ai  quali  ciascun  contraente  e'  obbligato  a
compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza
dei titoli che consentono ai  medesimi  di  operare,  sono  tenuti  a
depositare presso le Federazioni  sportive  di  competenza  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  nel  presente  regolamento,  il
CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5,  comma  2,  indica,
nel rispetto del principio di minimizzazione di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c) del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  le  tipologie  di  dati
personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i
relativi tempi di conservazione nell'ambito del  Registro  nazionale,
nonche' le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e  al
sistema  informatico  attraverso  cui  esso  e'  gestito,   chiarendo
altresi' il rapporto tra il  Registro  nazionale  e  i  Registri  dei
contratti  di  mandato  sportivo  istituiti  presso  le   Federazioni
sportive ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del  decreto  legislativo
n. 37 del 2021,  con  le  conseguenti  implicazioni  in  ordine  alla
titolarita' del relativo trattamento. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea, vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea. (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n.  37  recante:  «Misure  in
          materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e  delle
          societa'  sportive  e  di  accesso   ed   esercizio   della
          professione di agente sportivo», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021: 
                «Art. 12 (Fonte di normazione secondaria). -  1.  Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   o
          dell'Autorita' politica da  esso  delegata  in  materia  di
          sport, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da  adottarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentito il CONI, previa intesa in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, entro 9 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione  e
          integrazione delle norme contenute nel presente decreto. 
                2. Nel rispetto delle norme  contenute  nel  presente
          decreto  e  tenendo  conto  dei  principi  dell'ordinamento
          sportivo  internazionale,  entro  9  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il CONI,  in  accordo  con  il
          CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi,  volto  a
          garantire    imparzialita',    indipendenza,     autonomia,
          trasparenza  e  correttezza  nell'attivita'  degli   agenti
          sportivi, nonche' a  prevenire  e  dirimere  situazioni  di
          conflitto  d'interessi  nei  rapporti  tra   i   lavoratori
          sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti,
          anche nel caso in cui  l'attivita'  di  questi  ultimi  sia
          esercitata  in  forma   societaria,   prevedendo   altresi'
          modalita' di svolgimento delle transazioni  economiche  che
          ne  garantiscano  la  regolarita'  e  la  trasparenza.   La
          violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte  di
          responsabilita',   anche   disciplinare,    per    l'agente
          sportivo.». 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
          delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE del
          30 settembre 2005, L 255. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante: «Ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'articolo 11  della  Legge  15  marzo
          1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.205
          del 01 settembre 1999. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  19,  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.114  del  18  maggio
          2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio
          2006, n. 233: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                19. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri: 
                  a) le funzioni di competenza statale attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52, comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in materia di sport. 
                  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
          dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
          di prevedere la  vigilanza  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali; 
                  b)  le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia   dei
          segretari  comunali  e  provinciali  nonche'  sulla  Scuola
          superiore per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
          dirigenti della pubblica amministrazione locale; 
                  c)   l'iniziativa   legislativa   in   materia   di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
          117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
          le competenze in  materia  di  promozione  e  coordinamento
          relativamente all'attuazione  dell'articolo  118,  primo  e
          secondo comma, della Costituzione; 
                  d) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di  coordinamento  delle  politiche  delle  giovani
          generazioni,  ivi  comprese  le  funzioni  di  indirizzo  e
          vigilanza sull'Agenzia  nazionale  italiana  del  programma
          comunitario gioventu',  esercitate  congiuntamente  con  il
          Ministro della  solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri puo' prendere parte  alle  attivita'
          del Forum nazionale dei giovani; 
                  e); 
                  f) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di  esercizio  delle   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19,  20,  43,  44,
          45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
          e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
          198; 
                  g) le funzioni di competenza statale attribuite  al
          Ministero  delle  attivita'  produttive  dalla   legge   25
          febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,  54
          e 55 del citato codice di cui  al  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37: 
                «Art. 5 (Contratto di  mandato  sportivo).  -  1.  Il
          contratto di mandato sportivo deve,  a  pena  di  nullita',
          essere redatto in forma  scritta  e  contenere  i  seguenti
          elementi: 
                  a) le generalita' complete delle parti contraenti; 
                  b) l'oggetto del contratto; 
                  c) la data di stipulazione del contratto; 
                  d) il compenso dovuto all'agente sportivo,  nonche'
          le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente  a
          quanto previsto dall'articolo 8; 
                  e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 
                2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1
          deve essere apposto un termine di durata  non  superiore  a
          due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o
          di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
          e' da intendersi automaticamente  pari  a  due  anni.  Sono
          nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto. 
                3. Il  contratto  di  mandato  sportivo  puo'  essere
          stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti
          da  lui  assistiti.  In  tal  caso,  una  delle  due  parti
          assistite dall'agente sportivo e' il  lavoratore  sportivo.
          L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo
          e una tra la societa' sportiva cessionaria  e  la  societa'
          sportiva  cedente,  ovvero  il  lavoratore  sportivo  e  la
          societa' sportiva in vista del  rinnovo  del  contratto  di
          lavoro professionistico  o  per  apportare  integrazioni  o
          modificazioni allo stesso. 
                4. Il contratto di mandato  sportivo  puo'  contenere
          una clausola di esclusiva in favore  dell'agente  sportivo,
          in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 
                5. Il  contratto  di  mandato  sportivo  deve  essere
          redatto in lingua italiana o, in subordine, in  una  lingua
          di uno dei  Paesi  dell'Unione  europea.  In  tale  seconda
          ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva
          Nazionale  anche  un  originale  del  contratto  in  lingua
          italiana, corredato della espressa  dichiarazione  che,  in
          caso  di  contrasto  interpretativo,  prevale  la  versione
          redatta in italiano. 
                6.  E'  nullo  il  contratto  di   mandato   sportivo
          stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale
          degli  agenti  sportivi  o  che  si  trovi  in  una   delle
          situazioni di incompatibilita' o di  conflitto  d'interessi
          di cui all'articolo  6.  La  sopravvenienza  di  una  delle
          circostanze di cui all'articolo 6 in costanza  di  rapporto
          contrattuale determina  la  risoluzione  del  contratto  di
          mandato sportivo al  termine  della  stagione  sportiva  in
          corso al  momento  della  sopraggiunta  incompatibilita'  o
          conflitto d'interessi. 
                7. Il  contratto  di  mandato  sportivo  deve  essere
          depositato  dall'agente  sportivo  presso  la   Federazione
          Sportiva  Nazionale  nel  cui  ambito  opera,  a  pena   di
          inefficacia,  entro  venti  giorni  dalla  data  della  sua
          stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
                8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale  e'
          istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4  maggio
          2016, n. 119 del - serie L.