IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 30 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'allegato; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009  e  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/2448   della
Commissione,  del  13  dicembre  2022,  che  stabilisce  orientamenti
operativi concernenti i metodi  di  dimostrazione  del  rispetto  dei
criteri  di  sostenibilita'  per  la  biomassa   forestale   di   cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del
10 febbraio  2023,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  definendo   una   metodologia
dell'Unione che stabilisce norme dettagliate  per  la  produzione  di
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 ottobre  2023,  sulla  garanzia  di  condizioni  di
parita' per un trasporto aereo sostenibile; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del
10 febbraio  2023,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio  definendo  la  soglia  minima  di
riduzione delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  dei  carburanti
derivanti da  carbonio  riciclato  e  precisando  la  metodologia  di
valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a  effetto  serra  da
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  «Norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia»; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre
1997»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica,  della  direttiva  2010/31/UE,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Visto il decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  12,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  201,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro  per  l'elaborazione  di  specifiche  per   la   progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un  quadro  per
la pianificazione dello spazio marittimo»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  recante  «Misure  urgenti
per il contenimento  dei  costi  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.  190,  recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
dicembre 2017, recante «Approvazione delle linee guida contenenti gli
indirizzi e i criteri per la predisposizione dei  piani  di  gestione
dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio 2018; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica del  7  agosto  2024,  recante  «Istituzione  del  sistema
nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili,
della  certificazione  dei  carburanti  rinnovabili  di  origine  non
biologica  e  di  quella  dei  carburanti  da  carbonio   riciclato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  2030
predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE)  2018/1999
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,
aggiornato ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119 e  trasmesso  alla
Commissione europea  in  data  3  luglio  2024,  con  il  quale  sono
individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia  di
decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),   efficienza
energetica,  sicurezza  energetica,  mercato  interno   dell'energia,
ricerca, innovazione e competitivita'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sancita nella seduta del 18 dicembre 2025; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze,  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,   della   cultura,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e  per
la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifica al titolo del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come  modificata  dalla  direttiva
(UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il  regolamento  (UE)
2018/1999  e  la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto  riguarda   la
promozione  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e  che  abroga   la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
           Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della  costituzione,  comma  quinto,  della
          Costituzione conferisce al Presidente della  Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  - 1.  I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella G.U.R.I. 4 gennaio
          2013, n. 3. 
              - Si riporta l'allegato alla legge 13 giugno 2025, n.91
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2024)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145: 
                «Allegato A 
                (articolo 1, comma 1) 
                1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  24  febbraio  2022,  che  modifica  le
          direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
          riguarda la tassazione a carico di  veicoli  per  l'uso  di
          alcune infrastrutture; 
                2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  settembre  2023,  sull'efficienza
          energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955; 
                3) direttiva (UE) 2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio; 
                5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro; 
                6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il  riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in Romania; 
                7)   direttiva   delegata   (UE)    2024/782    della
          Commissione, del 4 marzo 2024, che  modifica  la  direttiva
          2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti minimi  di  formazione  per  le
          professioni  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale, dentista e farmacista; 
                8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione; 
                9)   direttiva   delegata   (UE)    2024/846    della
          Commissione, del 14  marzo  2024,  recante  modifica  della
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti  (CE)
          n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada; 
                10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro; 
                11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il  recupero
          e la confisca dei beni; 
                12)   direttiva   delegata   (UE)   2024/1262   della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli animali; 
                13) direttiva (UE) 2024/1265 del  Consiglio,  del  29
          aprile 2024, recante modifica  della  direttiva  2011/85/UE
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri; 
                14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  sulla  lotta  alla
          violenza contro le donne e alla violenza domestica; 
                15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana; 
                16) direttiva (UE) 2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
                17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
                18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica dell'Unione; 
                19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime; 
                20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme  comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che abroga la direttiva 2009/73/CE; 
                21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  sugli  incidenti  nel  settore   del   trasporto
          marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011
          della Commissione.». 
              - La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023  (che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio) e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 ottobre 2023 serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  Europeo
          e del Consiglio del  30  giugno  2021  (che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
          UE  n.  2018/1999  -  Normativa  europea  sul   clima)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/2448  della
          Commissione  del   13   dicembre   2022   (che   stabilisce
          orientamenti   operativi   concernenti    i    metodi    di
          dimostrazione del rispetto dei  criteri  di  sostenibilita'
          per la biomassa forestale  di  cui  all'articolo  29  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14  dicembre  2022,
          n. L 320. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2023/1184   della
          Commissione del 10 febbraio 2023 (che integra la  direttiva
          (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce  norme
          dettagliate per la produzione di  combustibili  rinnovabili
          di origine non biologica) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  20
          giugno 2023, n. L 157. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento  Europeo
          e del Consiglio del 18  ottobre  2023  (sulla  garanzia  di
          condizioni di parita' per un  trasporto  aereo  sostenibile
          (ReFuelEU  Aviation))  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   31
          ottobre 2023, L. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2023/1185   della
          Commissione del 10 febbraio 2023 (che integra la  direttiva
          (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni  di
          gas a effetto serra dei carburanti  derivanti  da  carbonio
          riciclato e precisando la metodologia di valutazione  delle
          riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti
          rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica  per
          il  trasporto  e  da  carburanti  derivanti   da   carbonio
          riciclato) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 giugno 2023,  n.
          L 157. 
              -  La  legge  9  gennaio  1991,  n.   10   (Norme   per
          l'attuazione del Piano energetico nazionale in  materia  di
          uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e'  pubblicata
          nella G.U.R.I. 16 gennaio 1991, n. 13. 
              - La legge 4  novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita')  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 20 giugno 2000, n. 142. 
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella  G.U.R.I.  19
          giugno 2002, n. 142. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita') e' pubblicato nella G.U.R.I. 31  gennaio
          2004, n. 25. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 24 febbraio, n. 45. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella G.U.R.I. 13 settembre 2004, n. 215. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento energetico nell'edilizia)  e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 23 settembre 2005, n. 158. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale)  e'  pubblicato  nella  G.U.R.I.  14
          aprile 2006, n. 88. 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2007)  e'  pubblicata   nella
          G.U.R.I. 27 dicembre 2006, n. 299. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20
          (Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE  sulla  promozione
          della cogenerazione basata su una domanda di  calore  utile
          nel mercato interno  dell'energia,  nonche'  modifica  alla
          direttiva 92/42/CEE) e' pubblicato nella G.U.R.I.  6  marzo
          2007, n. 54. 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia di liberalizzazione dei mercati  dell'energia.)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2007, n. 139. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  201
          (Attuazione    della    direttiva    2005/32/CE    relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          che consumano  energia)  e'  pubblicato  nella  G.U.R.I.  9
          novembre 2007, n. 261. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008)  e'  pubblicata   nella
          G.U.R.I. 28 dicembre 2007, n. 300. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115
          (Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e  abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 3 luglio 2008, n. 154. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia)  e'  pubblicata  nella  G.U.R.I.  31
          luglio 2009, n. 176. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato  nella  G.U.R.I.  28
          marzo 2011, n. 71. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201
          (Attuazione della direttiva 2014/89/UE  che  istituisce  un
          quadro per la pianificazione  dello  spazio  marittimo)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 7 novembre 2016, n. 260. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n.285, S.O. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti
          per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e  del
          gas naturale, per lo sviluppo delle energie  rinnovabili  e
          per il rilancio delle politiche industriali) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50. 
              -  Il   decreto-legge   9   dicembre   2023,   n.   181
          (Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  energetica  del
          Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili  di
          energia, il  sostegno  alle  imprese  a  forte  consumo  di
          energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
          dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
          dal 1° maggio  2023)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          dicembre 2023, n. 287. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2024,  n.  190
          (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione  di
          energia da fonti rinnovabili, in  attuazione  dell'articolo
          26, commi 4 e 5, lettera b) e  d),  della  legge  5  agosto
          2022, n. 118) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 2024, n. 291. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° dicembre 2017 (Approvazione delle linee guida contenenti
          gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei  piani
          di gestione dello spazio  marittimo)  e'  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 24 gennaio 2018, n.19. 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  (sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE)  n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  Europeo
          e del Consiglio del  30  giugno  2021  (che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
          UE  n.  2018/1999  -  Normativa  europea  sul   clima)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella G.U.R.I.  30  agosto
          1997, n. 202.: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».