Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo
10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
=====================================================================
| Testo | Glosse |
+===========================================+=======================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati differenziali|
|finanziare e del ricorso al mercato |del bilancio dello |
|finanziario, in termini di competenza e di |Stato |
|cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter,| |
|lettera a), della legge 31 dicembre 2009, | |
|n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, | |
|sono indicati nell'allegato I annesso alla | |
|presente legge. I livelli del ricorso al | |
|mercato si intendono al netto delle | |
|operazioni effettuate al fine di rimborsare| |
|prima della scadenza o di ristrutturare | |
|passivita' preesistenti con ammortamento a | |
|carico dello Stato. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|2. Fermo restando quanto previsto dagli |Riserve auree |
|articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul | |
|funzionamento dell'Unione europea, il comma| |
|2 dell'articolo 4 del testo unico delle | |
|norme di legge in materia valutaria, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica | |
|31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel | |
|senso che le riserve auree gestite e | |
|detenute dalla Banca d'Italia, come | |
|iscritte nel proprio bilancio, appartengono| |
|al Popolo italiano. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), |Revisione della |
|del testo unico delle imposte sui redditi, |disciplina dell'imposta|
|di cui al decreto del Presidente della |sul reddito delle |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le |persone fisiche con |
|parole: «35 per cento» sono sostituite |riguardo alla |
|dalle seguenti: «33 per cento». |determinazione |
| |dell'imposta. E' |
| |ridotta dal 35 al 33 |
+-------------------------------------------+per cento l'aliquota |
|4. All'articolo 16-ter del testo unico |progressiva dell'IRPEF |
|delle imposte sui redditi, di cui al |relativa al secondo |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 |scaglione di reddito |
|dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' |delle persone fisiche |
|inserito il seguente: «5-bis. Per i | |
|contribuenti titolari di un reddito | |
|complessivo superiore a 200.000 euro e' | |
|diminuito di un importo pari a 440 euro | |
|l'ammontare della detrazione dall'imposta | |
|lorda, determinato tenendo conto di quanto | |
|previsto dai commi da 1 a 5 del presente | |
|articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, | |
|spettante in relazione ai seguenti oneri: | |
|a) gli oneri la cui detraibilita' e' | |
|fissata nella misura del 19 per cento dal | |
|presente testo unico o da qualsiasi altra | |
|disposizione fiscale, fatta eccezione per | |
|le spese sanitarie di cui all'articolo 15, | |
|comma 1, lettera c); | |
|b) le erogazioni liberali in favore dei | |
|partiti politici, di cui all'articolo 11 | |
|del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,| |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|21 febbraio 2014, n. 13; | |
|c) i premi di assicurazione | |
|per rischio eventi calamitosi, di cui | |
|all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, | |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|17 luglio 2020, n. 77». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|5. La dotazione del fondo di cui |Carta «Dedicata a te» |
|all'articolo 1, comma 450, della legge 29 |per l'acquisto di beni |
|dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di |alimentari di prima |
|500.000.000 di euro per ciascuno degli anni|necessita' |
|2026 e 2027 per l'acquisto di beni | |
|alimentari di prima necessita'. Con decreto| |
|del Ministro dell'agricoltura, della | |
|sovranita' alimentare e delle foreste, | |
|adottato di concerto con il Ministro del | |
|lavoro e delle politiche sociali e con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|sono ripartite le risorse del fondo di cui | |
|al primo periodo e sono individuati i | |
|termini e le modalita' di erogazione delle | |
|stesse. | |
+-------------------------------------------+ |
|6. Per le finalita' di cui al comma 5, | |
|l'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 1, comma 451-bis, della legge | |
|29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata | |
|di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni | |
|2026 e 2027, a valere sulle risorse del | |
|fondo di cui al medesimo comma 5. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|7. Al fine di favorire l'adeguamento |Imposta sostitutiva |
|salariale al costo della vita e di |dell'imposta sul |
|rafforzare il legame tra produttivita' e |reddito delle persone |
|salario, gli incrementi retributivi |fisiche e delle |
|corrisposti ai lavoratori dipendenti |addizionali |
|nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi |regionali e comunali |
|contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio |su incrementi |
|2024 al 31 dicembre 2026, sono |retributivi |
|assoggettati, salva espressa rinuncia |contrattuali |
|scritta del prestatore di lavoro, a |corrisposti ai |
|un'imposta sostitutiva dell'imposta sul |lavoratori dipendenti |
|reddito delle persone fisiche e delle |del settore privato |
|addizionali regionali e comunali pari al 5 | |
|per cento. L'imposta sostitutiva di cui al | |
|primo periodo si applica soltanto ai | |
|lavoratori del settore privato con un | |
|reddito di lavoro dipendente, nell'anno | |
|2025, non superiore a 33.000 euro. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|8. All'articolo 1, comma 385, della legge |Imposta |
|30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli|sostitutiva |
|anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite |dell'imposta sul |
|dalle seguenti: «nell'anno 2025». |reddito delle persone |
| |fisiche e delle |
| |addizionali regionali e|
| |comunali per i |
| |lavoratori dipendenti |
| |privati su premi di |
| |risultato e forme di |
| |partecipazione agli |
| |utili d'impresa nonche'|
| |su alcune maggiorazioni|
| |e indennita' |
+-------------------------------------------+ |
|9. Ai premi di produttivita' e alle somme | |
|erogate a titolo di partecipazione agli | |
|utili di cui all'articolo 1, comma 182, | |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208, | |
|erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta | |
|sostitutiva ivi prevista e' applicabile, | |
|entro il limite di importo complessivo di | |
|5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 | |
|per cento. | |
+-------------------------------------------+ |
|10. Per il periodo d'imposta 2026, salva | |
|espressa rinuncia scritta del prestatore di| |
|lavoro, sono assoggettate a un'imposta | |
|sostitutiva dell'imposta sul reddito delle | |
|persone fisiche e delle addizionali | |
|regionali e comunali pari al 15 per cento | |
|le somme corrisposte, entro il limite annuo| |
|di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a | |
|titolo di: a) maggiorazioni e indennita' | |
|per lavoro notturno ai sensi dell'articolo | |
|1, comma 2, del decreto legislativo 8 | |
|aprile 2003, n. 66, e dei contratti | |
|collettivi nazionali di lavoro (CCNL); | |
|b) maggiorazioni e indennita' per lavoro | |
|prestato nei giorni festivi e nei giorni di| |
|riposo settimanale, come individuati dai | |
|CCNL; | |
|c) indennita' di turno e ulteriori | |
|emolumenti connessi al lavoro a turni, | |
|previsti dai CCNL. | |
+-------------------------------------------+ |
|11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono| |
|applicate dai sostituti d'imposta del | |
|settore privato, escluse le attivita' di | |
|cui al comma 18, nei confronti dei titolari| |
|di reddito di lavoro dipendente di importo | |
|non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 | |
|euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad | |
|applicare l'imposta sostitutiva non e' lo | |
|stesso che ha rilasciato la certificazione | |
|unica dei redditi per l'anno precedente, il| |
|lavoratore attesta per iscritto l'importo | |
|del reddito di lavoro dipendente conseguito| |
|nel medesimo anno. Non rientrano | |
|nell'ambito di applicazione dell'imposta | |
|sostitutiva i compensi che, ancorche' | |
|denominati come maggiorazioni o indennita',| |
|sostituiscono in tutto o in parte la | |
|retribuzione ordinaria. Ai fini del limite | |
|annuo di cui al comma 10 non concorrono i | |
|premi di risultato e le somme erogate a | |
|titolo di partecipazione agli utili | |
|assoggettati alle disposizioni | |
|dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, | |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208. | |
|Restano ferme le ordinarie regole | |
|contributive in materia previdenziale e | |
|assistenziale, salvo quanto diversamente | |
|previsto dai CCNL e dalla normativa | |
|vigente. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|12. Per l'accertamento, la riscossione, le |Disposizioni |
|sanzioni e il contenzioso riguardanti le |applicabili in materia |
|imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e|di accertamento, |
|11, si applicano, in quanto compatibili, le|riscossione, sanzioni e|
|disposizioni in materia di imposte sui |contenzioso riguardanti|
|redditi. |le imposte sostitutive |
| |dell'imposta sul |
| |reddito delle persone |
| |fisiche e delle |
| |addizionali regionali e|
| |comunali, sugli |
| |incrementi retributivi |
| |contrattuali, sui premi|
| |di risultato e forme di|
| |partecipazione agli |
| |utili d'impresa, |
| |nonche' su alcune |
| |maggiorazioni e |
| |indennita' |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, |Proroga, per l'anno |
|comma 1, terzo periodo, della legge 15 |2026, dell'esenzione |
|maggio 2025, n. 76, si applicano anche |dalle imposte sui |
|nell'anno 2026. |redditi per i dividendi|
| |corrisposti ai |
| |lavoratori e derivanti |
| |dalle azioni attribuite|
| |in sostituzione di |
| |premi di risultato |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), |Innalzamento da 8 a 10 |
|del testo unico delle imposte sui redditi, |euro dell'importo |
|di cui al decreto del Presidente della |complessivo giornaliero|
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le |delle prestazioni |
|parole: «euro 8» sono sostituite dalle | sostitutive del vitto |
|seguenti: «euro 10». |(c.d. buoni pasto) rese|
| | in forma elettronica |
| |che non concorre a |
| |formare il reddito di |
| |lavoro dipendente |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|15. All'articolo 1, comma 44, secondo |Proroga, per l'anno |
|periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. |2026, |
|232, le parole: «2024 e 2025» sono |dell'agevolazione, ai |
|sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e |fini dell'IRPEF, per |
|2026». |i redditi dominicali |
| |e agrari posseduti dai |
| |coltivatori diretti |
| |e dagli imprenditori |
| |agricoli professionali,|
| diverse dalle societa' |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|16. All'articolo 5, comma 2-quater, del |Modifica dell'ambito di|
|decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, |applicazione della |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |disciplina di |
|12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati|determinazione del |
|in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono|reddito d'impresa nei |
|sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di|modi ordinari per le |
|installazione si sono completati dopo il 31|attivita' di produzione|
|dicembre 2025. La registrazione come |e cessione di energia |
|"impianto realizzato" nel sistema nazionale|elettrica e calorica |
|di Gestione anagrafica unica degli impianti|svolte tramite impianti|
|di produzione di energia elettrica (GAUDI) |fotovoltaici. Tale |
|da' prova dell'avvenuta installazione, |disciplina si applica |
|relativamente ai termini di cui al primo |alle attivita' svolte |
|periodo». |tramite impianti i cui |
| |lavori di installazione|
| |si sono completati dopo|
| |il 31 dicembre 2025 |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|17. All'articolo 1, comma 595, primo |Modifica alla |
|periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. |disciplina delle |
|178, le parole: «all'anno 2021» sono |locazioni brevi: |
|sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» |applicazione del regime|
|e le parole: «quattro appartamenti» sono |della cedolare secca |
|sostituite dalle seguenti: «due |solo in caso di |
|appartamenti». |destinazione alla |
| |locazione breve di non |
| |piu' di due |
| |appartamenti per |
| |ciascun periodo |
| |d'imposta |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|18. Al fine di garantire la stabilita' |Misure in favore dei |
|occupazionale e di sopperire |dipendenti di strutture|
|all'eccezionale mancanza di offerta di |turistico-alberghiere: |
|lavoro nel settore turistico, ricettivo e |riconoscimento di un |
|termale, per il periodo dal 1° gennaio al |trattamento integrativo|
|30 settembre 2026, ai lavoratori degli |speciale, che non |
|esercizi di somministrazione di alimenti e |concorre alla |
|bevande, di cui all'articolo 5 della legge |formazione del reddito,|
|25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del|pari al 15 per cento |
|comparto del turismo, ivi inclusi gli |delle retribuzioni |
|stabilimenti termali, e' riconosciuto un |lorde corrisposte in |
|trattamento integrativo speciale, che non |relazione al lavoro |
|concorre alla formazione del reddito, pari |notturno e alle |
|al 15 per cento delle retribuzioni lorde |prestazioni di lavoro |
|corrisposte in relazione al lavoro notturno|straordinario |
|e alle prestazioni di lavoro straordinario,|effettuate nei giorni |
|ai sensi del decreto legislativo 8 aprile |festivi |
|2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.| |
+-------------------------------------------+ |
|19. Le disposizioni di cui al comma 18 si | |
|applicano a favore dei lavoratori | |
|dipendenti del settore privato titolari di | |
|reddito di lavoro dipendente di importo non| |
|superiore, nel periodo d'imposta 2025, a | |
|40.000 euro. | |
+-------------------------------------------+ |
|20. Il sostituto d'imposta riconosce il | |
|trattamento integrativo speciale di cui al | |
|comma 18 su richiesta del lavoratore, che | |
|attesta per iscritto l'importo del reddito | |
|di lavoro dipendente conseguito nell'anno | |
|2025. Le somme erogate sono indicate nella | |
|certificazione unica prevista dall'articolo| |
|4, comma 6-ter, del regolamento di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|luglio 1998, n. 322. | |
+-------------------------------------------+ |
|21. Il sostituto d'imposta compensa il | |
|credito maturato per effetto | |
|dell'erogazione del trattamento integrativo| |
|speciale di cui al comma 18 ai sensi | |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, |Proroga, per l'anno |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |2026, alle stesse |
|3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le |condizioni previste per|
|seguenti modificazioni: a) all'articolo 14,|il 2025, delle |
|comma 3-quinquies: |detrazioni delle spese |
|1) al primo periodo, le parole: «al 36 |per interventi di |
|per cento delle spese sostenute nell'anno |recupero del patrimonio|
|2025 e al 30 per cento delle spese |edilizio e di |
|sostenute negli anni 2026 e 2027» sono |riqualificazione |
|sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento|energetica degli |
|delle spese sostenute negli anni 2025 |edifici e della |
|e 2026 e al 30 per cento delle spese |detrazione per |
|sostenute nell'anno 2027»; |l'acquisto di mobili e |
|2) al secondo periodo, le parole: |grandi elettrodomestici|
|«al 50 per cento delle spese, per |finalizzati all'arredo |
|l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese,|degli immobili oggetto |
|per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite |di ristrutturazioni |
|dalle seguenti: «al 50 per cento delle | |
|spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per | |
|cento delle spese per l'anno 2027»; | |
|b) all'articolo 16: | |
|1) al comma 1: | |
|1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 | |
|per cento delle spese sostenute | |
|nell'anno 2025 e al 30 per cento delle | |
|spese sostenute negli anni 2026 e 2027» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per | |
|cento delle spese sostenute negli anni 2025| |
|e 2026 e al 30 per cento delle spese | |
|sostenute nell'anno 2027»; 1.2) al secondo | |
|periodo, le parole: «al 50 per cento delle | |
|spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per | |
|cento delle spese sostenute negli anni 2026| |
|e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al| |
|50 per cento delle spese sostenute negli | |
|anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle | |
|spese sostenute nell'anno 2027»; | |
|2) al comma 1-septies.1: | |
|2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 | |
|per cento delle spese sostenute nell'anno | |
|2025 e al 30 per cento delle spese | |
|sostenute negli anni 2026 e 2027» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento| |
|delle spese sostenute negli anni 2025 e | |
|2026 e al 30 per cento delle spese | |
|sostenute nell'anno 2027»; | |
|2.2) al secondo periodo, le parole: | |
|«al 50 per cento delle spese sostenute | |
|per l'anno 2025 e al 36 per cento delle | |
|spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per | |
|cento delle spese sostenute per gli anni | |
|2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese | |
|sostenute per l'anno 2027»; | |
|3) al comma 2, primo e secondo periodo, | |
|le parole: «2024 e 2025» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e | |
|2026». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|23. All'articolo 5, comma 10, del |Interventi regionali |
|decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, |di rigenerazione urbana|
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: | |
|«rilasciato» sono inserite le seguenti: «o | |
|conseguito» e dopo le parole: «in | |
|sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, | |
|anche ai sensi della legge 28 febbraio | |
|1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, | |
|n. 724, e del decreto-legge 30 settembre | |
|2003, n. 269, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 24 novembre | |
|2003, n. 326». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|24. All'articolo 1, comma 154, della legge |Incremento |
|23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo|dell'autorizzazione di |
|e' sostituito dal seguente: «Per la |spesa relativa alla |
|liquidazione della quota del cinque per |quota cinque per mille |
|mille e' autorizzata la spesa di 500 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal| |
|2015 al 2019, di 510 milioni di euro per | |
|l'anno 2020, di 520 milioni di euro per | |
|l'anno 2021, di 525 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di | |
|610 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2026». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo|Misure in materia di |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al |imposta sostitutiva sui|
|decreto del Presidente della Repubblica 22 |redditi prodotti |
|dicembre 1986, n. 917, sono apportate le |all'estero realizzati |
|seguenti modificazioni: |da persone fisiche che |
|a) al primo periodo, le parole: |trasferiscono la |
|«euro 200.000» sono sostituite dalle |propria residenza |
|seguenti: «euro 300.000»; |fiscale in Italia. Si |
|b) al secondo periodo, |innalza: |
|le parole: «euro 25.000» sono |- da 200.000,00 euro |
|sostituite dalle seguenti: «euro 50.000». |a 300.000,00 euro |
| |l'importo dovuto |
| |forfetariamente dal |
| |contribuente che si |
| |trasferisce in Italia; |
| |- da 25.000,00 euro a |
| |50.000,00 l'importo |
| |forfetario dovuto per |
| |ciascun familiare in |
| |caso di opzione per |
| |l'applicazione del |
| |regime di favore anche |
| |ai familiari |
+-------------------------------------------+ |
|26. Le disposizioni di cui al comma 25 si | |
|applicano ai soggetti che hanno trasferito | |
|nel territorio dello Stato la residenza ai | |
|fini dell'articolo 43 del codice civile a | |
|decorrere dalla data di entrata in vigore | |
|della presente legge. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|27. All'articolo 1, comma 12, della legge |Proroga delle |
|30 dicembre 2024, n. 207, le parole: |condizioni reddituali |
|«l'anno 2025» sono sostituite dalle |di accesso al regime |
|seguenti: «gli anni 2025 e 2026». |forfetario |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|28. All'articolo 1, comma 24, della legge |Disposizioni in materia|
|30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in|di criptoattivita' |
|fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni | |
|di cui al primo periodo si applicano con | |
|l'aliquota del 26 per cento, in luogo di | |
|quella ordinaria del 33 per cento, ai | |
|redditi diversi e agli altri proventi di | |
|cui alla lettera c-sexies) del comma 1 | |
|dell'articolo 67 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, derivanti da operazioni di | |
|detenzione, cessione o impiego di token di | |
|moneta elettronica denominati in euro, di | |
|cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7),| |
|del regolamento (UE) 2023/1114 del | |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 | |
|maggio 2023. Ai fini del presente comma, | |
|per token di moneta elettronica denominati | |
|in euro si intendono i token il cui valore | |
|e' stabilmente ancorato all'euro e i cui | |
|fondi di riserva sono detenuti | |
|integralmente in attivita' denominate in | |
|euro presso soggetti autorizzati | |
|nell'Unione europea. Non costituisce | |
|realizzo di plusvalenza o minusvalenza la | |
|mera conversione tra euro e token di moneta| |
|elettronica denominati in euro, ne' il | |
|rimborso in euro del relativo valore | |
|nominale». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre |Aumento dell'aliquota |
|2012, n. 228, sono apportate le seguenti |d'imposta sulle |
|modificazioni: |transazioni finanziarie|
|a) al comma 491, primo periodo, le parole: |(cosiddetta Tobin Tax) |
|«aliquota dello 0,2 per cento» | |
|sono sostituite dalle seguenti: | |
|«aliquota dello 0,4 per cento»; | |
|b) al comma 495, quarto | |
|periodo, le parole: | |
|«aliquota dello 0,02 per cento» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «aliquota | |
|dello 0,04 per cento». | |
+-------------------------------------------+ |
|30. Al testo unico dei tributi erariali | |
|minori, di cui al decreto legislativo 5 | |
|novembre 2024, n. 174, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: a) all'articolo 42,| |
|comma 1, primo periodo, le parole: | |
|«aliquota dello 0,2 per cento» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «aliquota dello | |
|0,4 per cento»; | |
|b) all'articolo 46, comma 1, | |
|quarto periodo, le parole: | |
|«aliquota dello 0,02 per cento» | |
|sono sostituite dalle seguenti: | |
|«aliquota dello 0,04 per cento». | |
+-------------------------------------------+ |
|31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30| |
|si applicano ai trasferimenti e alle | |
|operazioni effettuati a decorrere dal 1° | |
|gennaio 2026. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|32. All'articolo 5, comma 1, del |Inclusione nel calcolo |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, |della definizione del |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |reddito disponibile ai |
|22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: |fini ISEE, anche delle |
|«sia in Italia sia all'estero» sono |giacenze in valuta |
|aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle |all'estero, consistenti|
|giacenze in valuta all'estero, in |anche in rimesse in |
|criptovalute o consistenti in rimesse in |denaro, e delle |
|denaro». |criptovalute e |
| |da parte degli enti che|
| |disciplinano |
| |l'erogazione di |
| |prestazioni sociali |
| |agevolate |
+-------------------------------------------+ |
|33. Con decreto del Ministero del lavoro e | |
|delle politiche sociali, di concerto con il| |
|Ministero dell'economia e delle finanze, | |
|sono adottate le misure volte a dare | |
|attuazione, anche al fine di assicurare | |
|l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la | |
|finanza pubblica, alle disposizioni di cui | |
|al comma 32, prevedendo altresi' le | |
|occorrenti modifiche al regolamento di cui | |
|al decreto del Presidente del Consiglio dei| |
|ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita | |
|la Conferenza unificata di cui all'articolo| |
|8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, | |
|n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del| |
|citato regolamento, tra le componenti del | |
|patrimonio mobiliare, le giacenze in | |
|valute, in criptovalute o consistenti in | |
|rimesse in denaro all'estero, anche | |
|attraverso sistemi di money transfer o di | |
|invio all'estero di denaro contante non | |
|accompagnato. | |
+-------------------------------------------+ |
|34. Gli enti che disciplinano l'erogazione | |
|delle prestazioni sociali agevolate | |
|adottano, entro novanta giorni dalla data | |
|di entrata in vigore del decreto di cui al | |
|comma 33, gli atti anche normativi | |
|necessari all'erogazione delle nuove | |
|prestazioni in conformita' con le | |
|disposizioni dei commi 32 e 33, nel | |
|rispetto degli equilibri di bilancio | |
|programmati e senza nuovi o maggiori oneri | |
|per la finanza pubblica. Restano salve, | |
|fino a tale data, le prestazioni sociali | |
|agevolate in corso di erogazione sulla base| |
|delle disposizioni previgenti. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|35. Le societa' in nome collettivo, in |Disposizioni in materia|
|accomandita semplice, a responsabilita' |di assegnazione |
|limitata per azioni e in accomandita per |agevolata di beni ai |
|azioni che, entro il 30 settembre 2026, |soci e di estromissioni|
|assegnano o cedono ai soci beni immobili, |dei beni delle imprese |
|diversi da quelli indicati nell'articolo |individuali |
|43, comma 2, primo periodo, del testo unico| |
|delle imposte sui redditi, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, o beni mobili | |
|iscritti in pubblici registri non | |
|utilizzati come beni strumentali | |
|nell'attivita' propria dell'impresa, | |
|possono applicare le disposizioni del | |
|presente comma e dei commi da 36 a 40 a | |
|condizione che tutti i soci risultino | |
|iscritti nel libro dei soci, ove | |
|prescritto, alla data del 30 settembre 2025| |
|o che siano iscritti entro trenta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, in forza di titolo di | |
|trasferimento avente data certa anteriore | |
|al 1° ottobre 2025. Le medesime | |
|disposizioni si applicano alle societa' che| |
|hanno per oggetto esclusivo o principale la| |
|gestione dei predetti beni e che entro il | |
|30 settembre 2026 si trasformano in | |
|societa' semplici. | |
+-------------------------------------------+ |
|36. Sulla differenza tra il valore normale | |
|dei beni assegnati, o, in caso di | |
|trasformazione, quello dei beni posseduti | |
|all'atto della trasformazione, e il loro | |
|costo fiscalmente riconosciuto si applica | |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui | |
|redditi e dell'imposta regionale sulle | |
|attivita' produttive nella misura dell'8 | |
|per cento, ovvero del 10,5 per cento per le| |
|societa' considerate non operative in | |
|almeno due dei tre periodi d'imposta | |
|precedenti a quello in corso al momento | |
|dell'assegnazione, della cessione o della | |
|trasformazione. Le riserve in sospensione | |
|d'imposta annullate per effetto | |
|dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle| |
|delle societa' che si trasformano sono | |
|assoggettate a imposta sostitutiva nella | |
|misura del 13 per cento. | |
+-------------------------------------------+ |
|37. Per gli immobili, su richiesta della | |
|societa' e nel rispetto delle condizioni | |
|prescritte, il valore normale puo' essere | |
|determinato in misura pari a quello | |
|risultante dall'applicazione all'ammontare | |
|delle rendite risultanti in catasto dei | |
|moltiplicatori determinati con i criteri e | |
|le modalita' previsti dal primo periodo del| |
|comma 4 dell'articolo 52 del testo unico | |
|delle disposizioni concernenti l'imposta di| |
|registro, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In| |
|caso di cessione, ai fini della | |
|determinazione dell'imposta sostitutiva, il| |
|corrispettivo della cessione, se inferiore | |
|al valore normale del bene, determinato ai | |
|sensi dell'articolo 9 del testo unico delle| |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi | |
|del primo periodo del presente comma, e' | |
|computato in misura non inferiore a uno dei| |
|due valori. | |
+-------------------------------------------+ |
|38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle| |
|azioni o quote possedute dai soci delle | |
|societa' trasformate deve essere aumentato | |
|della differenza assoggettata a imposta | |
|sostitutiva. Nei confronti dei soci | |
|assegnatari non si applicano le | |
|disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 | |
|dell'articolo 47 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale | |
|dei beni ricevuti, al netto dei debiti | |
|accollati, riduce il costo fiscalmente | |
|riconosciuto delle azioni o delle quote | |
|possedute. | |
+-------------------------------------------+ |
|39. Per le assegnazioni e le cessioni ai | |
|soci di cui ai commi da 35 a 37, le | |
|aliquote dell'imposta proporzionale di | |
|registro eventualmente applicabili sono | |
|ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie | |
|e catastali si applicano in misura fissa. | |
+-------------------------------------------+ |
|40. Le societa' che si avvalgono delle | |
|disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 | |
|devono versare il 60 per cento dell'imposta| |
|sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la| |
|restante parte entro il 30 novembre 2026, | |
|con i criteri di cui al decreto legislativo| |
|9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, | |
|i rimborsi e il contenzioso si applicano le| |
|disposizioni previste per le imposte sui | |
|redditi. | |
+-------------------------------------------+ |
|41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, | |
|comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n.| |
|208, si applicano anche alle esclusioni dal| |
|patrimonio dell'impresa dei beni ivi | |
|indicati, posseduti alla data del 30 | |
|settembre 2025, poste in essere dal 1° | |
|gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I | |
|versamenti rateali dell'imposta sostitutiva| |
|di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 | |
|della legge n. 208 del 2015 sono | |
|effettuati, rispettivamente, entro il 30 | |
|novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i | |
|soggetti che si avvalgono delle | |
|disposizioni di cui al presente comma gli | |
|effetti dell'estromissione decorrono dal 1°| |
|gennaio 2026. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|42. All'articolo 86 del testo unico delle |Razionalizzazione |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |della disciplina in |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre |materia di |
|1986, n. 917, il comma 4 e' sostituito dal |rateizzazione per la |
|seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, |tassazione delle |
|diverse da quelle di cui all'articolo 87, |plusvalenze sui beni |
|determinate a norma del comma 2 del |strumentali |
|presente articolo, concorrono a formare il | |
|reddito per l'intero ammontare | |
|nell'esercizio in cui sono state | |
|realizzate. Le plusvalenze realizzate per | |
|le cessioni di azienda o rami d'azienda | |
|concorrono a formare il reddito per | |
|l'intero ammontare nell'esercizio in cui | |
|sono state realizzate o, se l'azienda o il | |
|ramo d'azienda e' stato posseduto per un | |
|periodo non inferiore a tre anni, a scelta | |
|del contribuente, in quote costanti | |
|nell'esercizio stesso e nei successivi, ma | |
|non oltre il quarto. Le plusvalenze | |
|realizzate mediante cessione dei diritti | |
|all'utilizzo esclusivo della prestazione | |
|dell'atleta per le societa' sportive | |
|professionistiche concorrono a formare il | |
|reddito per l'intero ammontare | |
|nell'esercizio in cui sono state realizzate| |
|o, se i diritti sono stati posseduti per un| |
|periodo non inferiore a due anni, a scelta | |
|del contribuente, in quote costanti | |
|nell'esercizio stesso e nei successivi, ma | |
|non oltre il quarto, nei limiti della parte| |
|proporzionalmente corrispondente al | |
|corrispettivo eventualmente conseguito in | |
|denaro; la residua parte della plusvalenza | |
|concorre a formare il reddito | |
|nell'esercizio in cui e' stata realizzata. | |
|Le scelte di cui al presente comma devono | |
|risultare dalla dichiarazione dei redditi; | |
|se questa non e' presentata, la plusvalenza| |
|concorre a formare il reddito per l'intero | |
|ammontare nell'esercizio in cui e' stata | |
|realizzata». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|43. Le disposizioni di cui al comma 42 si | |
|applicano alle plusvalenze realizzate a | |
|decorrere dal periodo d'imposta successivo | |
|a quello in corso al 31 dicembre 2025. | |
|Nella determinazione dell'acconto dovuto | |
|per il periodo d'imposta successivo a | |
|quello in corso al 31 dicembre 2025 si | |
|assume, quale imposta del periodo | |
|precedente, quella che si sarebbe | |
|determinata applicando le disposizioni di | |
|cui al medesimo comma 42. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|44. I saldi attivi di rivalutazione, le |Affrancamento |
|riserve e i fondi, in sospensione di |straordinario delle |
|imposta, esistenti nel bilancio |riserve in sospensione |
|dell'esercizio in corso al 31 dicembre |di imposta |
|2024, che residuano al termine | |
|dell'esercizio in corso al 31 dicembre | |
|2025, possono essere affrancati, in tutto o| |
|in parte, con l'applicazione di un'imposta | |
|sostitutiva delle imposte sui redditi e | |
|dell'imposta regionale sulle attivita' | |
|produttive nella misura del 10 per cento. | |
|L'imposta sostitutiva e' liquidata nella | |
|dichiarazione dei redditi relativa al | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2025 ed e' versata obbligatoriamente in | |
|quattro rate di pari importo, di cui la | |
|prima con scadenza entro il termine | |
|previsto per il versamento a saldo delle | |
|imposte sui redditi relative al medesimo | |
|periodo d'imposta e le altre con scadenza | |
|entro il termine rispettivamente previsto | |
|per il versamento a saldo delle imposte sui| |
|redditi relative ai periodi d'imposta | |
|successivi. | |
+-------------------------------------------+ |
|45. Ai fini del comma 44 si applicano le | |
|disposizioni del decreto del Viceministro | |
|dell'economia e delle finanze 27 giugno | |
|2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | |
|n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione | |
|dell'articolo 14 del decreto legislativo 13| |
|dicembre 2024, n. 192. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|46. Al decreto legislativo 15 dicembre |Revisione della |
|1997, n. 446, sono apportate le seguenti |disciplina ai fini IRAP|
|modificazioni: |dei dividendi |
|a) all'articolo 6, dopo il comma 6 |provenienti da societa'|
|e' inserito il seguente: |o enti residenti in uno|
|«6-bis. A condizione che sussistano |Stato membro UE o in un|
|i requisiti di cui all'articolo 27-bis |paese aderente allo |
|del decreto del Presidente della Repubblica|Spazio Economico |
|29 settembre 1973, n. 600, i dividendi |Europeo e della |
|provenienti da societa' o enti residenti |disciplina delle |
|o localizzati in uno Stato membro |istanze di rimborso |
|dell'Unione europea o in uno Stato aderente| |
|all'Accordo sullo Spazio economico europeo | |
|con il quale l'Italia abbia stipulato un | |
|accordo che assicuri un effettivo scambio | |
|di informazioni, verificandosi la | |
|condizione di cui all'articolo 44, comma 2,| |
|lettera a), secondo periodo, del testo | |
|unico delle imposte sui redditi, di cui | |
|al decreto del Presidente della Repubblica | |
|22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono | |
|a formare il margine di intermediazione | |
|dell'esercizio in cui sono imputati a | |
|conto economico, in quanto esclusi dalla | |
|formazione del valore della produzione | |
|netta della societa' o dell'ente ricevente | |
|per il 95 per cento del loro ammontare»; | |
|b) all'articolo 7, dopo il comma 1 e' | |
|inserito il seguente: | |
|«1-bis. A condizione che sussistano | |
|i requisiti di cui all'articolo 27-bis | |
|del decreto del Presidente della Repubblica| |
|29 settembre 1973, n. 600, i dividendi | |
|provenienti da societa' o enti residenti | |
|o localizzati in uno Stato membro | |
|dell'Unione europea o in uno Stato aderente| |
|all'Accordo sullo Spazio economico europeo | |
|con il quale l'Italia abbia stipulato un | |
|accordo che assicuri un | |
|effettivo scambio di informazioni, | |
|verificandosi la condizione di cui | |
|all'articolo 44, comma 2, lettera a), | |
|secondo periodo, del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, non concorrono a formare la | |
|base imponibile della societa' o dell'ente | |
|ricevente per il 95 per cento del loro | |
|ammontare». | |
+-------------------------------------------+ |
|47. Le disposizioni di cui al comma 46 si | |
|applicano dal periodo d'imposta in corso al| |
|31 dicembre 2025; in relazione ai periodi | |
|d'imposta anteriori, la quota dell'imposta | |
|regionale sulle attivita' produttive | |
|riferita ai dividendi che hanno concorso | |
|alla formazione del valore della produzione| |
|netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del | |
|decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. | |
|446, in misura eccedente rispetto a quanto | |
|disposto dal comma 46, puo' essere | |
|esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi | |
|dell'articolo 38 del decreto del Presidente| |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.| |
+-------------------------------------------+ |
|48. Fatte salve le istanze di rimborso gia'| |
|presentate alla data di entrata in vigore | |
|della presente legge, i contribuenti per i | |
|quali sia ancora pendente alla medesima | |
|data il termine di cui all'articolo 38 del | |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 | |
|settembre 1973, n. 602, hanno diritto al | |
|rimborso previa presentazione dell'istanza | |
|all'Agenzia delle entrate. | |
+-------------------------------------------+ |
|49. Con l'istanza di cui al comma 48 e' | |
|altresi' ammessa la facolta' di optare per | |
|l'utilizzo delle somme rimborsabili in | |
|compensazione, ai sensi dell'articolo 17 | |
|del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. | |
|241, con il contributo straordinario di cui| |
|ai commi da 68 a 73 del presente articolo, | |
|nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo | |
|del credito in compensazione e' ammesso a | |
|decorrere dal decimo giorno del mese | |
|successivo alla presentazione dell'istanza.| |
|L'opzione puo' essere esercitata anche dai | |
|soggetti che, alla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, hanno gia' | |
|presentato le istanze di rimborso. Non si | |
|applicano i limiti di cui all'articolo 31, | |
|comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, | |
|n. 78, convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo | |
|37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4| |
|luglio 2006, n. 223, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, | |
|n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 | |
|dicembre 2000, n. 388. | |
+-------------------------------------------+ |
|50. Con provvedimento del direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate sono stabilite | |
|le modalita' di attuazione dei commi 48 e | |
|49. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|51. Al testo unico delle imposte sui |Modifiche alla |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |disciplina dei |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |dividendi e delle |
|sono apportate le seguenti modificazioni: |plusvalenze derivanti |
|a) all'articolo 58, comma 2, dopo le |dalla cessione di |
|parole: «articolo 87» sono inserite le |strumenti |
|seguenti: «, con i requisiti di cui al |partecipativi, |
|comma 1.1 del medesimo articolo 87,»; |limitando il regime |
|b) all'articolo 59, il comma 1 e' |della c.d. esclusione |
|sostituito dai seguenti: |agli utili provenienti |
|«1. Gli utili relativi alla |da societa' di cui si |
|partecipazione al capitale o al patrimonio |detengono |
|delle societa' e degli enti di cui |partecipazioni almeno |
|all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai|pari al 5 per cento del|
|titoli e agli strumenti finanziari di cui |fiscale non inferiore |
|all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le |500.000 euro |
|remunerazioni relative ai contratti di cui | |
|all'articolo 109, comma 9, lettera b), | |
|concorrono per l'intero ammontare alla | |
|formazione del reddito complessivo | |
|dell'esercizio in cui sono percepiti, ad | |
|eccezione di quelli di cui al comma 1-bis | |
|del presente articolo, che concorrono a | |
|formare il reddito dell'esercizio nella | |
|misura del 58,14 per cento. Si applica | |
|l'articolo 47, per quanto non diversamente | |
|previsto dal primo periodo. | |
|1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si | |
|applica agli utili relativi: | |
|a) a una partecipazione diretta nel | |
|capitale non inferiore al 5 per cento o di | |
|valore fiscale non inferiore a 500.000 | |
|euro; ai fini della determinazione della | |
|soglia del 5 per cento, si considerano | |
|anche le partecipazioni detenute | |
|indirettamente all'interno dello stesso | |
|gruppo, intendendo per tale quello | |
|costituito da soggetti tra i quali sussiste| |
|il rapporto di controllo ai sensi | |
|dell'articolo 2359, primo comma, | |
|numero 1), e secondo comma, del codice | |
|civile, tenendo conto dell'eventuale | |
|demoltiplicazione prodotta dalla catena | |
|partecipativa di controllo; | |
|b) ai titoli e agli strumenti finanziari di| |
|cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), | |
|e ai contratti di cui all'articolo 109, | |
|comma 9, lettera b), di valore fiscale non | |
|inferiore a 500.000 euro»; | |
|c) all'articolo 87: | |
|1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:| |
|«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si | |
|applica esclusivamente alle plusvalenze | |
|realizzate in relazione a una | |
|partecipazione diretta nel capitale non | |
|inferiore al 5 per cento o di valore | |
|fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai | |
|fini della determinazione della soglia del | |
|5 per cento, si considerano anche le | |
|partecipazioni detenute indirettamente | |
|all'interno dello stesso gruppo, intendendo| |
|per tale quello costituito da soggetti tra | |
|i quali sussiste il rapporto di controllo | |
|ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, | |
|numero 1), e secondo comma, del codice | |
|civile, tenendo conto dell'eventuale | |
|demoltiplicazione prodotta dalla catena | |
|partecipativa di controllo»; | |
|2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: | |
|«3. L'esenzione di cui al comma 1 si | |
|applica, alle stesse condizioni ivi | |
|previste, alle plusvalenze realizzate e | |
|determinate ai sensi dell'articolo 86, | |
|commi 1, 2 e 3, relativamente alle | |
|partecipazioni al capitale o al patrimonio,| |
|con i requisiti di cui al comma 1.1 del | |
|presente articolo, nonche' ai titoli e | |
|agli strumenti finanziari similari alle | |
|azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, | |
|lettera a), e ai contratti di cui | |
|all'articolo 109, comma 9, lettera b), | |
|di valore fiscale non inferiore | |
|a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso | |
|alla formazione del reddito per il loro | |
|intero ammontare gli utili relativi ai | |
|contratti di cui all'articolo 109, comma 9,| |
|lettera b), che non soddisfano la | |
|condizione di cui all'articolo 44, comma 2,| |
|lettera a), secondo periodo»; | |
|d) all'articolo 89: 1) al comma 2: | |
|1.1) il primo periodo e' sostituito | |
|dal seguente: «Gli utili distribuiti, | |
|in qualsiasi forma e sotto qualsiasi | |
|denominazione, anche nei casi di cui | |
|all'articolo 47, comma 7, dalle | |
|societa' ed enti di cui all'articolo 73, | |
|comma 1, lettere a), b) e c), concorrono | |
|per l'intero ammontare a formare il reddito| |
|dell'esercizio in cui sono percepiti ad | |
|eccezione di quelli distribuiti dalle | |
|medesime societa' ed enti nei quali e' | |
|detenuta una partecipazione con i requisiti| |
|di cui al comma 2.1, lettera a), del | |
|presente articolo che non concorrono a | |
|formare il reddito dell'esercizio in quanto| |
|esclusi dalla formazione del reddito della | |
|societa' o dell'ente ricevente per il 95 | |
|per cento del loro ammontare»; 1.2) al | |
|secondo periodo, le parole: «e alla | |
|remunerazione dei finanziamenti eccedenti | |
|di cui all'articolo 98 direttamente erogati| |
|dal socio o dalle sue parti correlate, | |
|anche in sede di accertamento» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «con i requisiti| |
|di cui al comma 2.1, lettera b), del | |
|presente articolo»; | |
|2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:| |
|«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 | |
|si applica agli utili relativi: | |
|a) a una partecipazione diretta | |
|nel capitale non inferiore al 5 per cento o| |
|di valore fiscale non inferiore a 500.000 | |
|euro; ai fini della determinazione della | |
|soglia del 5 per cento, si considerano | |
|anche le partecipazioni detenute | |
|indirettamente all'interno dello stesso | |
|gruppo, intendendo per tale quello | |
|costituito da soggetti tra i quali sussiste| |
|il rapporto di controllo ai sensi | |
|dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),| |
|e secondo comma, del codice civile, tenendo| |
|conto dell'eventuale demoltiplicazione | |
|prodotta dalla catena partecipativa di | |
|controllo; | |
|b) ai contratti di cui all'articolo 109, | |
|comma 9, lettera b), di valore fiscale non | |
|inferiore a 500.000 euro»; | |
|3) al comma 3: | |
|3.1) al primo periodo, dopo le parole: | |
|«lettera d)» sono inserite le seguenti: | |
|«, nei quali e' detenuta una partecipazione| |
|con i requisiti di cui al comma 2.1, | |
|lettera a), del presente articolo» e dopo | |
|le parole: «articolo 109, comma 9, | |
|lettera b)» sono inserite le seguenti: «, | |
|con i requisiti di cui al comma 2.1, | |
|lettera b), del presente articolo»; | |
|3.2) al secondo periodo, dopo le | |
|parole: «lettera d)» sono inserite le | |
|seguenti: «, nei quali e' detenuta una | |
|partecipazione con i requisiti di cui al | |
|comma 2.1, lettera a), del presente | |
|articolo» e dopo le parole: «articolo 109, | |
|comma 9, lettera b)» sono inserite le | |
|seguenti: «, con i requisiti di cui al | |
|comma 2.1, lettera b), del presente | |
|articolo»; | |
|4) al comma 3-bis, la lettera a) | |
|e' sostituita dalla seguente: | |
|«a) alle remunerazioni sui titoli, sugli | |
|strumenti finanziari e sui contratti | |
|indicati dall'articolo 109, comma 9, | |
|lettere a) e b), di valore fiscale non | |
|inferiore a 500.000 euro, limitatamente al | |
|95 per cento|capitale o di valore | |
|della quota di esse non deducibile ai sensi| |
|dello stesso articolo 109». | |
+-------------------------------------------+ |
|52. All'articolo 27 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito | |
|dal seguente: «3-ter. La ritenuta e' | |
|operata a titolo di imposta e con | |
|l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili | |
|corrisposti alle societa' e agli enti | |
|soggetti a un'imposta sul reddito delle | |
|societa' negli Stati membri dell'Unione | |
|europea e negli Stati aderenti all'Accordo | |
|sullo spazio economico europeo inclusi | |
|nella lista di cui ai decreti emanati in | |
|attuazione dell'articolo 11, comma 4, | |
|lettera c), del decreto legislativo 1° | |
|aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in | |
|relazione alle partecipazioni con i | |
|requisiti di cui all'articolo 89, comma | |
|2.1, lettera a), del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, e, sempre che di valore | |
|fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli | |
|strumenti finanziari di cui all'articolo | |
|44, comma 2, lettera a), del predetto testo| |
|unico e ai contratti di associazione in | |
|partecipazione di cui all'articolo 109, | |
|comma 9, lettera b), del medesimo testo | |
|unico, non relativi a stabili | |
|organizzazioni nel territorio dello Stato».| |
+-------------------------------------------+ |
|53. All'articolo 55 del testo unico in | |
|materia di versamenti e di riscossione, di | |
|cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, | |
|n. 33, il comma 5 e' sostituito dal | |
|seguente: «5. La ritenuta e' operata a | |
|titolo di imposta e con l'aliquota | |
|dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti| |
|alle societa' e agli enti soggetti a | |
|un'imposta sul reddito delle societa' negli| |
|Stati membri dell'Unione europea e negli | |
|Stati aderenti all'Accordo sullo spazio | |
|economico europeo inclusi nella lista di | |
|cui ai decreti emanati in attuazione | |
|dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del | |
|presente testo unico e ivi residenti, in | |
|relazione alle partecipazioni con i | |
|requisiti di cui all'articolo 89, comma | |
|2.1, lettera a), del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, e, sempre che di valore | |
|fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli | |
|strumenti finanziari di cui all'articolo | |
|44, comma 2, lettera a), del predetto testo| |
|unico delle imposte sui redditi e ai | |
|contratti di associazione in partecipazione| |
|di cui all'articolo 109, comma 9, lettera | |
|b), del medesimo testo unico, non relativi | |
|a stabili organizzazioni nel territorio | |
|dello Stato». | |
+-------------------------------------------+ |
|54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 | |
|e 53 si applicano alle distribuzioni | |
|dell'utile di esercizio, delle riserve e | |
|degli altri fondi, deliberate a decorrere | |
|dal 1° gennaio 2026, nonche' alle | |
|plusvalenze realizzate in relazione alla | |
|cessione di azioni o quote di | |
|partecipazioni, anche non rappresentate da | |
|titoli, al capitale in societa' ed enti di | |
|cui all'articolo 73 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, e alla cessione di titoli e | |
|strumenti finanziari similari alle azioni | |
|ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera| |
|a), del predetto testo unico nonche' ai | |
|contratti di cui all'articolo 109, comma 9,| |
|lettera b), del medesimo testo unico | |
|acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla | |
|medesima data; a tal fine, si considerano | |
|ceduti per primi gli strumenti finanziari | |
|acquisiti o i contratti sottoscritti in | |
|data meno recente. | |
+-------------------------------------------+ |
|55. Nella determinazione dell'acconto | |
|dovuto per il periodo d'imposta successivo | |
|a quello in corso al 31 dicembre 2025 si | |
|assume, quale imposta del periodo | |
|precedente, quella che si sarebbe | |
|determinata applicando le disposizioni di | |
|cui al comma 51. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|56. In deroga a quanto disposto, |Regime della |
|rispettivamente, dall'articolo 106, comma |deducibilita', per |
|3, del testo unico delle imposte sui |il periodo d'imposta |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |successivo a |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |quello in corso al 31 |
|e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis),|dicembre 2025 e per i |
|del decreto legislativo 15 dicembre 1997, |tre anni successivi, |
|n. 446, per il periodo d'imposta successivo|delle svalutazioni sui |
|a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per|crediti verso la |
|i tre successivi, per i crediti del primo e|clientela delle imprese|
|secondo stadio di rischio di credito, le |del comparto bancario |
|svalutazioni derivanti esclusivamente |per la ripartizione |
|dall'adozione del modello di rilevazione |della deduzione degli |
|del fondo a copertura delle perdite per |oneri relativi alle |
|perdite attese su crediti sono deducibili, |rettifiche sui crediti |
|in quote costanti, nell'esercizio in cui le|del primo e secondo |
|stesse sono iscritte in bilancio e nei |stadio di rischio di |
|quattro successivi. |credito |
+-------------------------------------------+ |
|57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter | |
|dell'articolo 2 del decreto-legge 29 | |
|dicembre 2010, n. 225, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio | |
|2011, n. 10, non sono applicabili alle | |
|attivita' per imposte anticipate iscritte | |
|in bilancio, a seguito dell'applicazione | |
|delle disposizioni di cui al comma 56 del | |
|presente articolo. Le imposte anticipate di| |
|cui al primo periodo non rilevano altresi' | |
|ai fini della differenza di cui | |
|all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge| |
|3 maggio 2016, n. 59, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, | |
|n. 119. | |
+-------------------------------------------+ |
|58. Nella determinazione dell'acconto | |
|dovuto per il periodo d'imposta successivo | |
|a quello in corso al 31 dicembre 2025 si | |
|assume, quale imposta del periodo | |
|precedente, quella che si sarebbe | |
|determinata applicando le disposizioni di | |
|cui ai commi 56 e 57. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|59. Il secondo periodo del primo comma |Norma interpretativa |
|dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre |e modifica della |
|1961, n. 1216, si interpreta nel senso che |disciplina relativa |
|per assicurazioni di altri rischi inerenti |all'imposta sui premi |
|al veicolo o al natante non si intendono |assicurativi per i |
|comprese le assicurazioni relative al |danni causati dalla |
|rischio di infortunio del conducente e |circolazione dei |
|all'assistenza stradale, nel caso in cui il|veicoli e dei natanti |
|premio sia indicato in modo separato e |e di altri rischi |
|distinto rispetto a quello relativo alle |inerenti al veicolo o |
|assicurazioni obbligatorie della |natante o ai danni |
|responsabilita' civile per i danni causati |causati dalla |
|dalla circolazione dei veicoli e dei |loro circolazione. |
|natanti. |Versamento dell'imposta|
| |dovuta sui premi |
| |relativi al rischio di |
| |infortunio del |
| |conducente e su quelli |
| |relativi al rischio di |
| |assistenza stradale |
| |incassati nei primi |
| |cinque mesi del 2026 |
+-------------------------------------------+ |
|60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, | |
|sono apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) all'articolo 1-bis, primo comma, secondo| |
|periodo, dopo le parole: «o ai danni | |
|causati dalla loro circolazione» sono | |
|aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le | |
|assicurazioni relative al rischio di | |
|infortunio del conducente e quelle relative| |
|al rischio di assistenza stradale a | |
|prescindere dalla distinta indicazione nel | |
|contratto assicurativo»; b) alla tariffa di| |
|cui all'allegato A, l'articolo 19 e' | |
|sostituito dal seguente: | |
| |
| +--------------------+----+---------------------+-------+ |
| |Assicurazioni ob- | |Assicurazioni dei | | |
| |bligatorie della | |rischi (compresi | | |
| |responabilita' ci- | |quelli di cui agli | | |
| |vile per i danni | |artt. 4, 5, 6, 7, 15,| | |
| |causati dalla cir- | |17 e 24) inerenti | | |
| |colazione dei vei- | |al veicolo o al na- | | |
| |coli e dei natanti e| 19 |tante o ai danni | 12,50 | |
| |di altri rischi ine-| |causati dalla loro | | |
| |renti al veicolo o | |circolazione, an- | | |
| |al natante o ai | |che nel caso in cui | | |
| |danni causati | |non siano assicu- | | |
| |dalla loro circola- | |rati con lo stesso | | |
| |zione | |contratto dell'as- | | |
| | | |sicurazione obbli- | | |
| | | |gatoria della re- | | |
| | | |sponsabilita' civile | | |
| +--------------------+----+---------------------+-------+ |
| |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|61. Al testo unico dei tributi erariali | |
|minori, di cui al decreto legislativo 5 | |
|novembre 2024, n. 174, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, | |
|comma 1, secondo periodo, dopo le parole: | |
|«o ai danni causati dalla loro | |
|circolazione» sono aggiunte le seguenti: «,| |
|ivi comprese le assicurazioni relative al | |
|rischio di infortunio del conducente e | |
|quelle relative al rischio di assistenza | |
|stradale a prescindere dalla distinta | |
|indicazione nel contratto assicurativo»; | |
|b) alla tabella A dell'allegato 1, | |
|l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: | |
| | |
| +--------------------+----+---------------------+-------+ |
| |Assicurazioni ob- | |Assicurazioni dei | | |
| |bligatorie della | |rischi (compresi | | |
| |responabilita' ci- | |quelli di cui agli | | |
| |vile per i danni | |artt. 4, 5, 6, 7, 15,| | |
| |causati dalla cir- | |17 e 24) inerenti | | |
| |colazione dei vei- | |al veicolo o al na- | | |
| |coli e dei natanti e| 19 |tante o ai danni | 12,50 | |
| |di altri rischi ine-| |causati dalla loro | | |
| |renti al veicolo o | |circolazione, an- | | |
| |al natante o ai | |che nel caso in cui | | |
| |danni causati | |non siano assicu- | | |
| |dalla loro circola- | |rati con lo stesso | | |
| |zione | |contratto dell'as- | | |
| | | |sicurazione obbli- | | |
| | | |gatoria della re- | | |
| | | |sponsabilita' civile | | |
| +--------------------+----+---------------------+-------+ |
| |
+-------------------------------------------+ |
|62. In deroga a quanto previsto | |
|dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, | |
|della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e | |
|dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, | |
|del testo unico di cui al decreto | |
|legislativo 5 novembre 2024, n. 174, | |
|l'imposta dovuta sui premi relativi al | |
|rischio di infortunio del conducente e su | |
|quelli relativi al rischio di assistenza | |
|stradale incassati nei primi cinque mesi | |
|del 2026 sono versati entro il 30 giugno | |
|2026. | |
+-------------------------------------------+ |
|63. Le imprese di assicurazione | |
|riconoscono, in riduzione dell'ammontare | |
|dovuto dal contraente, una somma | |
|corrispondente ad almeno i due terzi della | |
|maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi | |
|60 e 61. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61,|Introduzione, per i |
|62 e 63 si applicano sui contratti |soggetti che non |
|stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° |adottano i principi |
|gennaio 2026. |contabili |
+-------------------------------------------+internazionali, della |
|65. I soggetti che non adottano i principi |possibilita' di |
|contabili internazionali, negli esercizi |valutare negli anni |
|2025 e 2026, possono valutare i titoli non |2025 e 2026 i titoli |
|destinati a permanere durevolmente nel |non destinati a |
|proprio patrimonio in base al loro valore |permanere durevolmente |
|di iscrizione, come risultante dall'ultimo |nel proprio patrimonio |
|bilancio annuale regolarmente approvato, |in base al valore di |
|anziche' al valore di realizzazione |iscrizione anziche' in |
|desumibile dall'andamento del mercato, |base al valore di |
|fatta eccezione per le perdite di carattere|realizzazione |
|durevole. | |
+-------------------------------------------+ |
|66. Le imprese che si avvalgono della | |
|facolta' di cui al comma 65 destinano a una| |
|riserva indisponibile utili di ammontare | |
|corrispondente alla differenza tra i valori| |
|registrati in applicazione della facolta' e| |
|i valori di mercato rilevati alla data di | |
|chiusura del periodo di riferimento, al | |
|netto del relativo onere fiscale. In caso | |
|di utili di esercizio di importo inferiore | |
|a quello della suddetta differenza, la | |
|riserva e' integrata utilizzando riserve di| |
|utili o altre riserve patrimoniali | |
|disponibili o, in mancanza, mediante utili | |
|degli esercizi successivi. | |
+-------------------------------------------+ |
|67. Per le imprese di cui all'articolo 91, | |
|comma 2, del codice delle assicurazioni | |
|private, di cui al decreto legislativo 7 | |
|settembre 2005, n. 209, le modalita' | |
|attuative delle disposizioni di cui ai | |
|commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto | |
|per la vigilanza sulle assicurazioni con | |
|proprio regolamento, che ne disciplina | |
|altresi' le modalita' applicative. Le | |
|imprese applicano le suddette disposizioni | |
|previa verifica della coerenza con la | |
|struttura degli impegni finanziari connessi| |
|al proprio portafoglio assicurativo. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 |Introduzione dal 2028 |
|agosto 2023, n. 104, convertito, con |di una nuova disciplina|
|modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, |di distribuzione degli |
|n. 136, dopo il comma 5-bis e' inserito il |utili e revisione del |
|seguente: |contributo |
|«5-ter. A partire dall'esercizio |straordinario sui |
|avente inizio successivamente al 1° gennaio|margini di interesse |
|2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel|(cosiddetti |
|caso di distribuzione di utili, inclusi gli|extraprofitti) delle |
|acconti sui dividendi, o di riserve, |banche operanti nel |
|indipendentemente dalla delibera |territorio dello Stato |
|assembleare, si presume prioritariamente |e affrancamento della |
|distribuita la riserva di cui al comma |riserva |
|5-bis; tale presunzione non si applica se e| |
|nei limiti in cui la riserva e' costituita | |
|con utili destinati alle riserve di cui | |
|all'articolo 37 del testo unico delle leggi| |
|in materia bancaria e creditizia, di cui al| |
|decreto legislativo 1° settembre 1993, n. | |
|385». | |
+-------------------------------------------+ |
|69. Fino all'esercizio in corso al 31 | |
|dicembre 2028, la riserva di cui | |
|all'articolo 26, comma 5-bis, del | |
|decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|9 ottobre 2023, n. 136, puo' essere | |
|assoggettata a un contributo straordinario.| |
|Tale contributo straordinario si applica | |
|alla suddetta riserva indipendentemente | |
|dalla natura delle poste che hanno | |
|contribuito alla sua formazione e dalle | |
|relative modalita' di costituzione, sulla | |
|base delle modalita' indicate al comma 70 | |
|del presente articolo. | |
+-------------------------------------------+ |
|70. L'aliquota del contributo straordinario| |
|di cui al comma 69 e' stabilita nella | |
|misura del 27,5 per cento della riserva | |
|esistente al termine dell'esercizio in | |
|corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per | |
|cento della riserva esistente al termine | |
|dell'esercizio successivo. | |
+-------------------------------------------+ |
|71. Il contributo straordinario, liquidato | |
|nella dichiarazione dei redditi relativa al| |
|periodo in cui esso e' applicato, ai sensi | |
|dei commi 69 e 70, e' indeducibile e deve | |
|essere versato entro il termine previsto | |
|per il versamento a saldo delle imposte sui| |
|redditi relative al medesimo periodo | |
|d'imposta. | |
+-------------------------------------------+ |
|72. Per i soggetti che hanno applicato il | |
|contributo sulla riserva di cui al comma 69| |
|non trovano applicazione le disposizioni di| |
|cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo | |
|periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, | |
|n. 104, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. | |
+-------------------------------------------+ |
|73. Ai fini dell'accertamento, delle | |
|sanzioni e della riscossione del contributo| |
|di cui ai commi da 68 a 72, nonche' del | |
|relativo contenzioso, si applicano le | |
|disposizioni in materia di imposte sui | |
|redditi. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|74. Per il periodo d'imposta successivo a |Incremento |
|quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i|dell'aliquota dell'IRAP|
|due successivi, le aliquote di cui |per gli enti creditizi |
|all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e |e le imprese di |
|c), del decreto legislativo 15 dicembre |assicurazione |
|1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti | |
|percentuali per i soggetti diversi da | |
|quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, | |
|3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo | |
|n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della | |
|differenza tra l'imposta derivante | |
|dall'applicazione delle disposizioni di cui| |
|al primo periodo e quella che si sarebbe | |
|determinata in assenza delle predette | |
|disposizioni, per il periodo d'imposta | |
|successivo a quello in corso al 31 dicembre| |
|2026 e per il successivo spetta una | |
|detrazione pari a euro 90.000. | |
+-------------------------------------------+ |
|75. Nella determinazione dell'acconto | |
|dovuto per il periodo d'imposta successivo | |
|a quello in corso al 31 dicembre 2025 si | |
|assume, quale imposta del periodo | |
|precedente, quella che si sarebbe | |
|determinata applicando le disposizioni di | |
|cui al comma 74. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|76. La deduzione di una quota pari al 3,80 |Differimento parziale |
|per cento, per il periodo d'imposta in |della deduzione dei |
|corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare |componenti negativi |
|dei componenti negativi, prevista, ai fini |connessi alle DTA |
|dell'imposta sul reddito delle societa' e |riferibili al periodo |
|dell'imposta regionale sulle attivita' |d'imposta in corso al |
|produttive, sulla base dei commi 4 e 9 |31 dicembre 2027 |
|dell'articolo 16 del decreto-legge 27 | |
|giugno 2015, n. 83, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, | |
|n. 132, e' differita, in quote costanti, al| |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2028 e a quello successivo. | |
+-------------------------------------------+ |
|77. La deduzione di una quota pari al 12,36| |
|per cento, per il periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare | |
|dei componenti negativi, prevista | |
|dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30| |
|dicembre 2018, n. 145, e' differita, in | |
|quote costanti, al periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2028 e a quello | |
|successivo. | |
+-------------------------------------------+ |
|78. La deduzione di una quota pari al 9,50 | |
|per cento, per il periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare | |
|dei componenti negativi, prevista, ai fini | |
|dell'imposta sul reddito delle societa' e | |
|dell'imposta regionale sulle attivita' | |
|produttive, rispettivamente dai commi 1067 | |
|e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 | |
|dicembre 2018, n. 145, e' differita, in | |
|quote costanti, al periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2028 e a quello | |
|successivo. | |
+-------------------------------------------+ |
|79. Il computo delle perdite, ai sensi | |
|dell'articolo 84 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi | |
|dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 | |
|dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto | |
|alla crescita economica di cui all'articolo| |
|1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre | |
|2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214, in diminuzione del reddito: | |
|a) del periodo d'imposta in corso al 31 | |
|dicembre 2026 e' effettuato limitatamente | |
|al maggior reddito imponibile del medesimo | |
|periodo d'imposta determinato per effetto | |
|delle disposizioni di cui all'articolo 1, | |
|commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre | |
|2024, n. 207, in misura non superiore al 35| |
|per cento dello stesso maggior reddito | |
|imponibile; b) del periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2027 e' effettuato | |
|limitatamente al maggior reddito imponibile| |
|del medesimo periodo d'imposta determinato | |
|per effetto delle disposizioni di cui ai | |
|commi da 76 a 78 del presente articolo in | |
|misura non superiore al 42 per cento dello | |
|stesso maggior reddito imponibile. | |
+-------------------------------------------+ |
|80. Le disposizioni di cui al comma 79 si | |
|applicano anche ai fini della | |
|determinazione del reddito dei soggetti | |
|partecipanti al consolidato nazionale e | |
|mondiale di cui agli articoli 117 e | |
|seguenti del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | |
|A tale fine, il reddito complessivo globale| |
|dei periodi d'imposta in corso al 31 | |
|dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si | |
|considera prioritariamente formato dal | |
|maggior reddito imponibile che si | |
|determina, rispettivamente, ai sensi delle | |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi | |
|da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, | |
|n. 207, e delle disposizioni di cui al | |
|comma 79, lettera a), nonche' ai sensi | |
|delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, | |
|78 e 79, lettera b), del presente articolo.| |
+-------------------------------------------+ |
|81. Nella determinazione degli acconti | |
|dovuti per il periodo d'imposta in corso: | |
|a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale | |
|imposta del periodo precedente, quella che | |
|si sarebbe determinata applicando le | |
|disposizioni di cui ai commi 79, lettera | |
|a), e 80 del presente articolo; | |
|b) al 31 dicembre 2027, si assume, |
|quale imposta del periodo precedente, | |
|quella che si sarebbe determinata non | |
|applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, | |
|del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, | |
|convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, | |
|l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 | |
|dicembre 2018, n. 145, nonche' l'articolo | |
|1, commi 1067 e 1068, della medesima legge | |
|30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le | |
|disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, | |
|79, lettera b), e 80 del presente articolo;| |
|c) al 31 dicembre 2028 e per quello | |
|successivo, non si tiene conto delle quote | |
|differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del| |
|presente articolo. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|82. I debiti risultanti dai singoli carichi|Definizione agevolata |
|affidati agli agenti della riscossione dal |dei carichi affidati |
|1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, |all'agente della |
|derivanti dall'omesso versamento di imposte|riscossione (c.d. |
|risultanti dalle dichiarazioni annuali e |Rottamazione-quinquies)|
|dalle attivita' di cui agli articoli 36-bis|dal 1° gennaio 2000 al |
|e 36-ter del decreto del Presidente della |31 dicembre 2023 |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e |derivanti da omesso |
|agli articoli 54- bis e 54-ter del decreto |versamento di: |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre |- imposte risultanti |
|1972, n. 633, o derivanti dall'omesso |dalle dichiarazioni |
|versamento di contributi previdenziali |annuali e dalle |
|dovuti all'Istituto nazionale della |attivita' |
|previdenza sociale (INPS), con esclusione |dell'amministrazione |
|di quelli richiesti a seguito di |finanziaria di cui agli|
|accertamento, possono essere estinti senza |articoli 36-bis e |
|corrispondere le somme affidate all'agente |36-ter del DPR n. 600 |
|della riscossione a titolo di interessi e |del 1973, e agli |
|di sanzioni, gli interessi di mora di cui |articoli 54-bis e |
|all'articolo 30 del decreto del Presidente |54-ter del DPR n. 633 |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,|del 1972; |
|o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui |- contributi |
|all'articolo 27, comma 1, del decreto |previdenziali dovuti |
|legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le |all'INPS, con |
|somme maturate a titolo di aggio ai sensi |esclusione di quelli |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 13|richiesti a seguito di |
|aprile 1999, n. 112, versando le somme |accertamento |
|dovute a titolo di capitale e quelle | |
|maturate a titolo di rimborso delle spese | |
|per le procedure esecutive e di | |
|notificazione della cartella di pagamento. | |
+-------------------------------------------+ |
|83. Il pagamento delle somme di cui al | |
|comma 82 e' effettuato in unica soluzione, | |
|entro il 31 luglio 2026, o nel numero | |
|massimo di cinquantaquattro rate | |
|bimestrali, di pari ammontare, con | |
|scadenza: | |
|a) la prima, la seconda e la terza, | |
|rispettivamente, il 31 luglio 2026, | |
|il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;| |
|b) dalla quarta alla cinquantunesima, | |
|rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 | |
|marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 | |
|settembre e il 30 novembre di ciascun anno | |
|a decorrere dal 2027; | |
|c) dalla cinquantaduesima alla | |
|cinquantaquattresima, rispettivamente, il | |
|31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il | |
|31 maggio 2035. | |
+-------------------------------------------+ |
|84. In caso di pagamento rateale, sono | |
|dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli| |
|interessi al tasso del 3 per cento annuo; | |
|non si applicano le disposizioni di cui | |
|all'articolo 19 del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.| |
+-------------------------------------------+ |
|85. L'agente della riscossione rende | |
|disponibili ai debitori, nell'area | |
|riservata del proprio sito internet | |
|istituzionale, i dati necessari a | |
|individuare i carichi definibili. | |
+-------------------------------------------+ |
|86. Il debitore manifesta all'agente della | |
|riscossione la sua volonta' di procedere | |
|alla definizione di cui al comma 82 | |
|rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita| |
|dichiarazione, con le modalita', | |
|esclusivamente telematiche, che lo stesso | |
|agente pubblica nel proprio sito internet | |
|entro venti giorni dalla data di entrata in| |
|vigore della presente legge; in tale | |
|dichiarazione il debitore sceglie altresi' | |
|il numero di rate nel quale intende | |
|effettuare il pagamento, entro il limite | |
|massimo previsto dal comma 83. | |
+-------------------------------------------+ |
|87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 | |
|il debitore indica l'eventuale pendenza di | |
|giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa| |
|ricompresi e assume l'impegno a rinunciare | |
|agli stessi giudizi, che, dietro | |
|presentazione di copia della dichiarazione | |
|e nelle more del pagamento della prima o | |
|unica rata delle somme dovute, sono sospesi| |
|dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione | |
|dei predetti giudizi l'effettivo | |
|perfezionamento della definizione si | |
|realizza con il versamento della prima o | |
|unica rata delle somme dovute e | |
|l'estinzione e' dichiarata dal giudice | |
|d'ufficio dietro presentazione, da parte | |
|del debitore o dell'Agenzia delle entrate -| |
|Riscossione che sia parte nel giudizio o, | |
|in sua assenza, da parte dell'ente | |
|creditore, della dichiarazione prevista dal| |
|comma 86 e della comunicazione prevista dal| |
|comma 92 nonche' della documentazione | |
|attestante il versamento della prima o | |
|unica rata. L'estinzione del giudizio | |
|comporta l'inefficacia delle sentenze di | |
|merito e dei provvedimenti pronunciati nel | |
|corso del processo e non passati in | |
|giudicato. | |
+-------------------------------------------+ |
|88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore | |
|puo' integrare, con le modalita' previste | |
|dal comma 86, la dichiarazione presentata | |
|anteriormente a tale data. | |
+-------------------------------------------+ |
|89. Ai fini della determinazione | |
|dell'ammontare delle somme da versare ai | |
|sensi del comma 82, si tiene conto | |
|esclusivamente degli importi gia' versati a| |
|titolo di capitale compreso nei carichi | |
|affidati e a titolo di rimborso delle spese| |
|per le procedure esecutive e di | |
|notificazione della cartella di pagamento. | |
|Il debitore, se, per effetto di precedenti | |
|pagamenti parziali, ha gia' integralmente | |
|corrisposto quanto dovuto ai sensi del | |
|comma 82, per beneficiare degli effetti | |
|della definizione deve comunque manifestare| |
|la sua volonta' di aderirvi con le | |
|modalita' previste dal comma 86. | |
+-------------------------------------------+ |
|90. Le somme relative ai debiti definibili,| |
|versate a qualsiasi titolo, anche | |
|anteriormente alla definizione, restano | |
|definitivamente acquisite e non sono | |
|rimborsabili. | |
+-------------------------------------------+ |
|91. A seguito della presentazione della | |
|dichiarazione, relativamente ai carichi | |
|definibili che ne costituiscono oggetto: | |
|a) sono sospesi i termini di prescrizione e| |
|decadenza; | |
|b) sono sospesi, fino alla scadenza | |
|della prima o unica rata delle somme | |
|dovute a titolo di definizione, gli | |
|obblighi di pagamento derivanti da | |
|precedenti dilazioni in essere alla data di| |
|presentazione; | |
|c) non possono essere iscritti nuovi | |
|fermi amministrativi e ipoteche, fatti | |
|salvi quelli gia' iscritti alla data | |
|di presentazione; | |
|d) non possono essere avviate nuove | |
|procedure esecutive; | |
|e) non possono essere proseguite le | |
|procedure esecutive precedentemente | |
|avviate, salvo che non si sia tenuto il | |
|primo incanto con esito positivo; | |
|f) il debitore non e' considerato | |
|inadempiente ai fini di cui agli articoli | |
|28-ter e 48-bis del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;| |
|g) si applica la disposizione di cui | |
|all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile| |
|2017, n. 50, convertito, con modificazioni,| |
|dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, | |
|ai fini del rilascio del documento unico | |
|di regolarita' contributiva (DURC), | |
|di cui al decreto del Ministro del lavoro | |
|e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, | |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 | |
|del 1° giugno 2015. | |
+-------------------------------------------+ |
|92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della| |
|riscossione comunica ai debitori che hanno | |
|presentato la dichiarazione di cui al comma| |
|86 l'ammontare complessivo delle somme | |
|dovute ai fini della definizione, nonche' | |
|quello delle singole rate, che non puo' | |
|essere inferiore a 100 euro, e la data di | |
|scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori | |
|che hanno presentato la dichiarazione di | |
|cui al comma 82 nell'area riservata del | |
|sito internet istituzionale dell'agente | |
|della riscossione, la comunicazione e' resa| |
|disponibile esclusivamente in tale area. | |
+-------------------------------------------+ |
|93. Il pagamento delle somme dovute per la | |
|definizione puo' essere effettuato: | |
|a) mediante domiciliazione sul conto
|corrente eventualmente indicato dal | |
|debitore con le modalita' determinate | |
|dall'agente della riscossione nella | |
|comunicazione di cui al comma 92; | |
|b) mediante moduli di pagamento | |
|precompilati, che l'agente della | |
|riscossione e' tenuto a rendere | |
|disponibili, mediante apposito servizio, | |
|nel proprio sito internet istituzionale; | |
|c) presso gli sportelli dell'agente della | |
|riscossione. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|94. Limitatamente ai debiti definibili per | |
|i quali e' stata presentata la | |
|dichiarazione di cui al comma 86: | |
|a) alla data del 31 luglio 2026 | |
|le dilazioni sospese ai sensi del comma 91,| |
|lettera b), sono automaticamente revocate | |
|e non possono essere accordate nuove | |
|dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del | |
|decreto del Presidente della Repubblica | |
|29 settembre 1973, n. 602; | |
|b) il pagamento della prima o unica rata | |
|delle somme dovute a titolo di definizione | |
|determina l'estinzione delle procedure | |
|esecutive precedentemente avviate, salvo | |
|che non si sia tenuto il primo incanto con | |
|esito positivo. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|95. La definizione non produce effetti, | |
|riprendono a decorrere i termini di | |
|prescrizione e di decadenza per il recupero| |
|dei carichi oggetto di dichiarazione, che | |
|prosegue a cura dell'agente della | |
|riscossione, e i versamenti effettuati sono| |
|acquisiti a titolo di acconto dell'importo | |
|complessivamente dovuto a seguito | |
|dell'affidamento del carico, senza che si | |
|determini l'estinzione del debito residuo, | |
|in caso di mancato o di insufficiente | |
|versamento: | |
|a) dell'unica rata scelta dal debitore | |
|per effettuare il pagamento; | |
|b) di due rate, anche non consecutive, | |
|di quelle nelle quali il debitore | |
|ha scelto di dilazionare il pagamento; | |
|c) dell'ultima rata di quelle nelle | |
|quali il debitore ha scelto di dilazionare | |
|il pagamento. | |
+-------------------------------------------+ |
|96. Possono essere compresi nella | |
|definizione agevolata di cui al comma 82 | |
|anche i debiti risultanti dai carichi | |
|affidati agli agenti della riscossione che | |
|rientrano nei procedimenti instaurati a | |
|seguito di istanza presentata dai debitori | |
|ai sensi del capo II, sezione prima, della | |
|legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte | |
|prima, titolo IV, capo II, sezioni II e | |
|III, del codice della crisi d'impresa e | |
|dell'insolvenza, di cui al decreto | |
|legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la | |
|possibilita' di effettuare il pagamento del| |
|debito, anche falcidiato, con le modalita' | |
|e nei tempi eventualmente previsti nel | |
|decreto di omologazione. | |
+-------------------------------------------+ |
|97. Per le sanzioni amministrative | |
|irrogate, per violazioni del codice della | |
|strada, di cui al decreto legislativo 30 | |
|aprile 1992, n. 285, dalle competenti | |
|amministrazioni dello Stato le disposizioni| |
|di cui ai commi da 82 a 98 si applicano | |
|limitatamente agli interessi, comunque | |
|denominati, compresi quelli di cui | |
|all'articolo 27, sesto comma, della legge | |
|24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui | |
|all'articolo 30 del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,| |
|e alle somme maturate a titolo di aggio ai | |
|sensi dell'articolo 17 del decreto | |
|legislativo 13 aprile 1999, n. 112. | |
+-------------------------------------------+ |
|98. Alle somme occorrenti per aderire alla | |
|definizione di cui al comma 82 che sono | |
|oggetto di procedura concorsuale nonche' di| |
|tutte le procedure di composizione | |
|negoziale della crisi d'impresa previste | |
|dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e | |
|dal codice di cui al decreto legislativo 12| |
|gennaio 2019, n. 14, si applica la | |
|disciplina dei crediti prededucibili. | |
+-------------------------------------------+ |
|99. Possono essere estinti, secondo le | |
|disposizioni di cui ai commi da 82 a 98: | |
|a) pur se con riferimento ad essi si e' | |
|determinata l'inefficacia della relativa | |
|definizione, anche i debiti relativi ai | |
|carichi affidati agli agenti della | |
|riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di | |
|dichiarazioni rese ai sensi: | |
|1) dell'articolo 6, comma 2, del | |
|decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|1° dicembre 2016, n. 225; | |
|2) dell'articolo 1, comma 5, | |
|del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|4 dicembre 2017, n. 172; | |
|3) dell'articolo 3, comma 5, del | |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|17 dicembre 2018, n. 136; | |
|4) dell'articolo 1, comma 189, della legge | |
|30 dicembre 2018, n. 145; | |
|5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del | |
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 giugno 2019, n. 58; | |
|b) anche i debiti relativi ai carichi | |
|affidati agli agenti della riscossione dal | |
|1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i | |
|quali, alla data del 30 settembre 2025, si | |
|e' determinata l'inefficacia della | |
|definizione, ricompresi in dichiarazioni | |
|rese ai sensi: | |
|1) dell'articolo 1, comma 235, della legge | |
|29 dicembre 2022, n. 197; | |
|2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del | |
|decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 21 febbraio 2025, n. 15. | |
+-------------------------------------------+ |
|100. Non possono essere estinti secondo le | |
|disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i | |
|debiti risultanti dai singoli carichi | |
|affidati agli agenti della riscossione dal | |
|1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i | |
|quali, alla data del 30 settembre 2025, | |
|risultano versate tutte le rate scadute | |
|alla medesima data, ricompresi in | |
|dichiarazioni rese ai sensi: a) | |
|dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 | |
|dicembre 2022, n. 197; | |
|b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del | |
|decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|21 febbraio 2025, n. 15. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+