IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio  1997,  che
stabilisce i criteri per l'avvio della  seconda  fase  del  programma
nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge  n.
67 del 1988; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5  dicembre  1997,
n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17  maggio  1999,  n.
144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di  gestione
tecnica,  amministrativa  e  finanziaria   attribuite   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica; 
  Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6  agosto
1999 recante «Regolamento concernente il  riordino  delle  competenze
del CIPE»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra  le  funzioni
da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento
dei progetti  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  suscettibili  di
immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge  11  marzo
1988, n. 67; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (Rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visti, con riferimento agli stanziamenti di  risorse  nel  bilancio
statale, la  tabella  F  delle  leggi  finanziarie  n.  488/1999,  n.
388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002,  n.  350/2003,  n.  311/2004,  n.
266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007,  n.  203/2008,  n.  191/2009;  la
tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E
della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge  n.  228  del
2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del
2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n.
205 del 2017 (bilancio 2018); la legge  n.  145  del  2018  (bilancio
2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178  del
2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021  (bilancio  2022);  la
legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023);  la  legge  n.  213  del  2023
(bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025); 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24  luglio  2019  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  15  del  20
gennaio 2020) per il riparto delle  risorse  stanziate  dall'art.  1,
comma 555, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  delle  risorse
residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 per la prosecuzione del programma straordinario  di  investimenti
in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, che prevede l'accantonamento di una  riserva  pari  ad
euro  635.000.000,00  da  ripartire  e   assegnare   con   successivi
provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede
la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa  la  verifica  dei
relativi tempi di attesa; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Visto  il  Piano  nazionale  di  Governo  delle  liste  di   attesa
2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede  di  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep.  atti  n.  28/CSR  del  21
febbraio 2019); 
  Visto il  decreto-legge  7  giugno  2024,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,  n.  107,  recante  «Misure
urgenti per la riduzione  dei  tempi  delle  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede: 
    al comma 1 che «Al fine di governare le  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del
Portale della  Trasparenza"  previsto  dal  sub-investimento  1.2.2.5
della Missione 6 - Salute,  componente  1,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) e'  istituita  la  Piattaforma  nazionale
delle liste di attesa, di cui si avvale il  Ministero  della  salute,
finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le  piattaforme  per
le liste di attesa delle prestazioni sanitarie  relative  a  ciascuna
regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al  trattamento
dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»; 
    al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro della salute,  sentita  l'AGENAS,  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche
linee  guida  per  definire  i  criteri   di   realizzazione   e   di
funzionamento della Piattaforma nazionale di  cui  al  comma  1  e  i
criteri  di  interoperabilita'  tra  la  medesima  Piattaforma  e  le
piattaforme regionali»; 
  Vista, la nota della ex Direzione generale della  digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica, prot.  n.  1541
del 3 febbraio 2025 (prot. DGPROGS n. 2314/2025)  con  cui  e'  stata
rappresentata la stima delle risorse  destinate  ad  implementare  la
Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui all'art. 1, comma
1, decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2024, n. 107; 
  Considerato che sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  di
cui al punto 2, lettera c) della deliberazione  CIPE  n.  51  del  24
luglio 2019 sono state destinate da disposizioni  normative,  risorse
pari a euro 588.892.157,44; 
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  prot.  n.  9949
del 12 giugno 2025  (prot.  DGPROGS  n.  12014/2025),  con  la  quale
inoltra la comunicazione della Commissione salute dell'11 giugno 2025
di   trasmissione   delle   richieste   di   modifica   al   presente
provvedimento; 
  Ritenuto di poter recepire le modifiche proposte dalla  Commissione
salute con la citata nota DAR prot. n. 9949/2025; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
nella seduta del 27 novembre 2025 (Rep. atti n. 220/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finanziamento per la realizzazione 
          della Piattaforma nazionale delle liste di attesa 
 
  1. Per la realizzazione dell'infrastruttura di cui al DM  «Adozione
linee guida per la definizione e il funzionamento  della  Piattaforma
nazionale liste d'attesa» e' autorizzato, nell'ambito della quota  di
riserva per interventi urgenti di  cui  alla  deliberazione  CIPE  24
luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui  all'art.  20  della
legge 11 marzo  1988,  n.  67,  un  contributo  complessivo  di  euro
27.407.501,00, ripartito  alle  regioni,  pari  al  95%  rispetto  al
complessivo fabbisogno secondo gli importi di  cui  alla  Tabella  1,
parte integrante del presente decreto, al netto delle quote  relative
alle Province di Trento e di  Bolzano  rese  indisponibili  ai  sensi
dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;