IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che
stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma
nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n.
67 del 1988;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto
1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni
da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento
dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di
immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002;
Visti, con riferimento agli stanziamenti di risorse nel bilancio
statale, la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n.
388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n.
266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la
tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E
della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge n. 228 del
2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del
2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n.
205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio
2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del
2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la
legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023
(bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025);
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 15 del 20
gennaio 2020) per il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1,
comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse
residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti
in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad
euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi
provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede
la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei
relativi tempi di attesa;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa
2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21
febbraio 2019);
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure
urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle
prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede:
al comma 1 che «Al fine di governare le liste di attesa delle
prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del
Portale della Trasparenza" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5
della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) e' istituita la Piattaforma nazionale
delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute,
finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le piattaforme per
le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna
regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al trattamento
dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»;
al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche
linee guida per definire i criteri di realizzazione e di
funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i
criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le
piattaforme regionali»;
Vista, la nota della ex Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica, prot. n. 1541
del 3 febbraio 2025 (prot. DGPROGS n. 2314/2025) con cui e' stata
rappresentata la stima delle risorse destinate ad implementare la
Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui all'art. 1, comma
1, decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;
Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di
cui al punto 2, lettera c) della deliberazione CIPE n. 51 del 24
luglio 2019 sono state destinate da disposizioni normative, risorse
pari a euro 588.892.157,44;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie prot. n. 9949
del 12 giugno 2025 (prot. DGPROGS n. 12014/2025), con la quale
inoltra la comunicazione della Commissione salute dell'11 giugno 2025
di trasmissione delle richieste di modifica al presente
provvedimento;
Ritenuto di poter recepire le modifiche proposte dalla Commissione
salute con la citata nota DAR prot. n. 9949/2025;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 27 novembre 2025 (Rep. atti n. 220/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finanziamento per la realizzazione
della Piattaforma nazionale delle liste di attesa
1. Per la realizzazione dell'infrastruttura di cui al DM «Adozione
linee guida per la definizione e il funzionamento della Piattaforma
nazionale liste d'attesa» e' autorizzato, nell'ambito della quota di
riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24
luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, un contributo complessivo di euro
27.407.501,00, ripartito alle regioni, pari al 95% rispetto al
complessivo fabbisogno secondo gli importi di cui alla Tabella 1,
parte integrante del presente decreto, al netto delle quote relative
alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi
dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;