IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Vista la legge 25 marzo  1997,  n.  77,  recante  «Disposizioni  in
materia di commercio e di camere di  commercio»  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 4; 
  Vista  la  direttiva  2014/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti di misura; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura, e della direttiva  2014/32/UE  del  26  febbraio  2014,  come
modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla messa  a  disposizione  sul  mercato  di  strumenti  di
misura, che ne dispone l'abrogazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59.» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2017, n. 169, concernente «Regolamento  recante  disciplina
sull'analisi  dell'impatto  della   regolamentazione,   la   verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  aprile
2017, n. 93, concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa
della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e
sulla vigilanza sugli strumenti di  misura  conformi  alla  normativa
nazionale e europea»; 
  Considerato che e' stata  esperita  la  procedura  di  informazione
prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,  giusta
comunicazione alla Commissione europea in data  10  dicembre  2024  e
pubblicazione sul  sistema  di  informazione  sulle  regolamentazioni
tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto  del  termine  di
tre mesi di cui al medesimo articolo 6; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  aprile
                             2017, n. 93 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017,
n. 93, alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda  colonna
«Periodicita'  della  verificazione»,  settima   riga,   le   parole:
«Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16  m³/h  compresi:  10
anni»  e  «Statici  e  venturimetrici  con  portata  permanente  (Q3)
maggiore di  16  m³/h:  13  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni». 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di  pesi,
          misure   e   determinazione   del   tempo;    coordinamento
          informativo   statistico    e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  47  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n.92 del 21 aprile 1998: 
              «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          1. Nelle materie oggetto di trasferimento  di  funzioni  ai
          sensi del presente titolo,  e'  conservata  allo  Stato  la
          definizione  degli  indirizzi  generali   delle   politiche
          economiche e delle politiche di settore. 
              2. Sono conservate, altresi', allo  Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
          normativa  comunitaria,  di  norme  tecniche   uniformi   e
          standard  di  qualita'   per   prodotti   e   servizi,   di
          caratteristiche merceologiche dei  prodotti,  ivi  compresi
          quelli alimentari e  dei  servizi,  nonche'  le  condizioni
          generali di sicurezza negli impianti  e  nelle  produzioni,
          ivi comprese le strutture ricettive. 
              3.  Resta  di   competenza   degli   organi   e   delle
          amministrazioni statali  e  centrali,  fino  al  compimento
          degli atti di  liquidazione,  erogazione  e  controllo,  la
          gestione  dei  procedimenti  amministrativi   inerenti   ad
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
          di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di
          effettivo esercizio  delle  funzioni  conferite,  sia  gia'
          avviato il relativo procedimento amministrativo. 
              4.  I  fondi  relativi  alle  funzioni  in  materia  di
          agevolazioni alle imprese,  a  qualunque  titolo  conferite
          alle regioni, confluiscono nel fondo  di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base
          di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 
              5. Al fine di concertare  i  criteri  e  gli  indirizzi
          unitari  nel  rispetto  delle  specificita'  delle  singole
          realta' regionali, in conformita' con  l'articolo  2  della
          legge 3 agosto  1999,  n.  280,  ed  assicurare  l'uniforme
          applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero
          delle politiche agricole e forestali  predispone,  d'intesa
          con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome, sentite le  associazioni
          nazionali di allevatori interessate, il  programma  annuale
          dei controlli funzionali. 
              6. Compete al Ministero per  le  politiche  agricole  e
          forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  del  decreto
          legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  il   finanziamento
          delleattivita'  di  tenuta  dei  registri   e   dei   libri
          genealogici esercitate  dalle  associazioni  di  allevatori
          operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati  dalla
          legislazione vigente. 
              7. Compete alle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi
          fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento
          delle attivita' relative ai controlli funzionali esercitate
          da  associazioni   di   allevatori   operanti   a   livello
          territoriale.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n.
          77, recante: «Disposizioni in materia  di  commercio  e  di
          camere di commercio», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 74 del 29 marzo 1997: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di pesi e  misure).  -
          1. All'articolo 16 del  testo  unico  approvato  con  regio
          decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dopo il secondo  comma  e'
          aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui  al
          primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e
          di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o
          simili". 
              2. Il terzo  comma  dell'articolo  64  del  regolamento
          approvato con regio decreto 31 gennaio  1909,  n.  242,  e'
          abrogato. 
              3. Gli  uffici  provinciali  metrici  formano  l'elenco
          degli utenti degli strumenti sottoposti alla  verificazione
          periodica, in base ai dati forniti dal comune. 
              4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          le  modifiche  e  le  integrazioni  alla  disciplina  della
          verificazione  periodica  dei  pesi  e  delle  misure  sono
          adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  in  conformita'  ai  seguenti
          criteri direttivi: 
                a) adeguamento delle  categorie  degli  strumenti  di
          misura da  assoggettare  alla  verificazione  periodica  ai
          principi desumibili dalla normativa comunitaria; 
                b) determinazione della frequenza della verificazione
          periodica in relazione alla tipologia  di  impiego  e  alle
          caratteristiche   di   affidabilita'   metrologica    degli
          strumenti metrici; 
                c) semplificazione delle modalita' per la  formazione
          dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione  dei
          dati dalle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura   e   da   altre   pubbliche    amministrazioni
          avvalendosi,    ove    possibile,    di     apparecchiature
          informatiche; 
                d) modificazione delle procedure di esecuzione  della
          verificazione periodica anche  attraverso  l'accreditamento
          di  laboratori  autorizzati   che   offrano   garanzie   di
          indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2017, n. 169,  recante:  «Regolamento  recante
          disciplina      sull'analisi       dell'impatto       della
          regolamentazione,   la    verifica    dell'impatto    della
          regolamentazione e la consultazione»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017. 
              - La direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
          di misura e' pubblicata nella GUUE del 29 marzo 2014, n.  L
          96. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21
          aprile  2017,  n.  93,  recante:  «Regolamento  recante  la
          disciplina attuativa della normativa  sui  controlli  degli
          strumenti di misura in servizio  e  sulla  vigilanza  sugli
          strumenti di misura conformi  alla  normativa  nazionale  e
          europea» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141  del
          20 giugno 2017. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'Allegato IV,  punto  1,  del
          citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  21
          aprile 2017, n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              Allegato IV 
              (art. 4, comma 3) 
              Periodicita' delle verificazioni 
              1. Periodicita' della verificazione degli strumenti  di
          misura in servizio 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Omissis.».