Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Agli Uffici territoriali del Governo
- prefetture
Alle amministrazioni regionali
Alla amministrazione della Provincia
autonoma di Bolzano
Alla amministrazione della Provincia
autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle citta' metropolitane
Alle amministrazioni comunali
All' ANAS S.p.a.
Ai Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche
Alle Direzioni generali territoriali
Al CONI
All'ACI (Federazione automobilistica
italiana)
Alla F.M.I. (Federazione
motociclistica italiana)
Alle A.S.D., societa', Automobile
club organizzatori di gare
motoristiche
1. Premesse
1.1 Autorizzazione per le gare motoristiche
Competenze
L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada,
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le
competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree
pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate.
La presente circolare e' rivolta agli organizzatori e agli enti che
autorizzano lo svolgimento delle gare con veicoli a motore, e cioe'
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni, ferma
restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto
svolta dalle prefetture.
L'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti, informando tempestivamente l'autorita' di
pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della
strada e dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:
dalla regione o dalle Province autonome di Trento o di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali o nel caso di espletamento
di gare motoristiche su strade ordinarie di interesse di piu'
province, nell'ambito della medesima regione;
dalle province e dalle citta' metropolitane per le strade
provinciali;
dai comuni per le strade comunali.
In forza del disposto di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 quando, in presenza della concorrente competenza di piu' enti,
si renda necessario acquisire le relative autorizzazioni, si puo' far
ricorso all'istituto della conferenza dei servizi.
La conferenza di servizi deve essere convocata dall'ente pubblico
territoriale competente di grado di coordinamento superiore.
Per competizioni che interessano la competenza di piu' regioni o
piu' province, citta' metropolitane e comuni la conferenza di servizi
deve essere convocata dall'ente pubblico territoriale di grado di
coordinamento superiore in cui ha inizio la competizione.
Ambito di applicazione
Secondo quanto previsto dal Codice della strada, la disciplina in
parola si applica alle manifestazioni caratterizzabili come
competizioni sportive con carattere agonistico.
Ricadono pertanto nella disciplina le gare motoristiche, sia
automobilistiche che motociclistiche, che comportano la previsione di
una classifica basata sui fattori propri delle manifestazioni
agonistiche, quali:
il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o
tratti di esso;
l'abilita' di guida dei partecipanti;
l'impegno psico-fisico dei partecipanti ;
la durata dell'impegno;
la prestazione dei veicoli.
Sono pertanto comprese, tra le altre, le gare automobilistiche di
abilita' (quali slalom, drifting, formula challenge, regolarita' -
classica, regolarita' sport e a media) anche quando caratterizzate da
un ridotto contenuto agonistico, con riferimento a quanto definito al
punto 12.1 del RSN - Regolamento sportivo nazionale di ACI Sport,
lettera B.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina
le gare in cui la competizione si svolge in ambiti circoscritti al
fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade
ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Codice della
strada, e a brevi circuiti provvisori, quali gare karting, le gare su
piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e
similari, purche' con velocita' di percorrenza ridotta. Intendendo
come tale una velocita', per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h;
il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la
manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocita'.
Altresi', non rientrano in tale disciplina le manifestazioni che
non hanno carattere agonistico, ma ludico ricreativo e amatoriale.
Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione
previste dal titolo III del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».
Si evidenzia che tali manifestazioni possono anche svolgersi con
modalita' competitive e possono financo comportare l'assegnazione di
premi e/o trofei di natura simbolica sulla base di classifiche che
non siano basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche
di cui sopra.
A tal merito, per quanto attiene alle gare di regolarita' con auto
storiche, ai fini della presente circolare, si configurano a tutti
gli effetti come gare amatoriali, quando e solo se rispettino le
seguenti condizioni:
rispetto del limite di velocita' massimo di 40 km/h su tutto il
percorso;
assenza di prove speciali all'interno della competizione e
percorso interamente su strade aperte al traffico ordinario;
condotta dei partecipanti, rispettosa del Codice della strada,
non condizionata dal raggiungimento di uno scopo agonistico, con
assenza di una classifica finalizzata all'assegnazione di titoli o
premi se non simbolici.
Nel rispetto di queste condizioni le gare si possono configurare
come raduni di tipo ludico-ricreativo e amatoriale e pertanto non
necessitano di autorizzazione.
Per quanto concerne le manifestazioni ludico-ricreativo e
amatoriale, non assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art.
9 del Codice della strada, e' necessario in ogni caso, che la
Commissione di vigilanza di cui al citato regio-decreto,
eventualmente avvalendosi delle Prefetture e delle Federazioni
sportive nazionali, preliminarmente, sulla base della documentazione
prodotta dai promotori, verifichi il «carattere sportivo» sotto il
profilo della tipologia della gara, agonistico o amatoriale,
contestualmente alla professionalita' degli organizzatori, e ai
presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme
ai canoni di sicurezza.
Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi su circuiti
cittadini a meno di limitare con adeguate misure il disagio,
l'intralcio o l'impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei
pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei
trasporti urbani.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure
di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 6 del Codice della strada e quelle
di seguito richiamate.
1.2 Atti preparatori per l'autorizzazione
Nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 2,
comma 1 del Codice della strada, di competenza delle regioni o enti
locali, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato
Codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di una
valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale
circolazione.
Il nulla-osta del Ministero, in assenza di limitazioni al servizio
di trasporto pubblico e al traffico ordinario, puo' non essere
richiesto nel caso di slalom e gare di formula challenge quando siano
verificate contemporaneamente ciascuna delle seguenti condizioni:
percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km),
successione di tratti che obbligano a ridurre la velocita'
imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocita'
libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri;
velocita' media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h.
Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno
avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di
gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico
ordinario dovra' farne espressa richiesta a questo ufficio.
Parere del CONI
L'ente territoriale competente e il Ministero, al fine del rilascio
dei rispettivi atti di competenza in materia di gare motoristiche,
devono acquisire il preventivo parere del CONI; tale parere e'
espresso, secondo disposizione del CONI stesso, dalle Federazioni
sportive nazionali (1)
Il suddetto parere non e' richiesto per le manifestazioni di
regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Codice
della strada, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di
competenza, come previsto dall'art. 9, comma 3 del Codice della
strada.
2. Procedure
Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si
formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed
uniforme indirizzo sia agli organizzatori per il corretto svolgimento
dei loro adempimenti, sia alle amministrazioni interessate per gli
atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le
responsabilita' amministrative e penali in capo agli enti competenti
che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di
competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del
nulla-osta e delle verifiche prescritte.
2.1 Autorizzazione
Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare
richiesta agli enti territoriali competenti, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento della gara.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del Codice della
strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validita' della
autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti; la sospensione temporanea e'
disposta dal sindaco per le competizioni che si svolgono interamente
nel territorio di un solo comune, e, negli altri casi, dal prefetto.
L'autorizzazione all'effettuazione della competizione viene
rilasciata, sentite le competenti Federazioni, dagli enti
territoriali competenti o, come determinazione di conclusione della
conferenza dei servizi, nel caso di indizione della stessa,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti, di altre specifiche prescrizioni tecniche ed
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4,
del Codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di
regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita'
medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o
chiusi al traffico.
In tal modo e' chiarita la corretta interpretazione del termine
«velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in cui in una
unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarita' e prove
speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Ne segue che nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la
velocita' media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su
strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, sia
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente territoriale
competente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo, ovvero
richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata
non e' di sua proprieta'.
Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del Codice della strada, al
collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate, l'ente territoriale competente ovvero il proprietario della
strada comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino
ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Per quanto riguarda l'assistenza al collaudo dei rappresentanti dei
Ministeri, la loro eventuale assenza non puo' essere impeditiva circa
il regolare svolgimento del collaudo stesso, che viene rilasciato
come atto finale dal tecnico incaricato dall'ente proprietario della
strada.
Resta inteso che il nulla-osta ministeriale e' provvedimento
autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri
eventuali nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade
diversi da quello che autorizza la competizione.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Codice della strada, gli enti
territoriali competenti possono autorizzare, per sopravvenute e
motivate necessita', debitamente documentate, lo spostamento della
data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su
richiesta delle Federazioni sportive competenti, comunicando la
variazione al Ministero.
Al termine di ogni gara gli enti territoriali competenti devono
altresi' tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per la mobilita' sostenibile -
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le
risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze
rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterra'
tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente
senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del
calendario per l'anno successivo di cui al punto seguente.
2.2 Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nell'intento di operare uno snellimento nella procedura di rilascio
del nulla-osta, la Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un programma o calendario delle competizioni da svolgersi nel
corso dell'anno a venire per le quali il suddetto nulla osta si
intende automaticamente concesso.
A tal fine vengono prese in esame le proposte presentate dagli
organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica
italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), che
ne garantiscono il carattere sportivo, previo versamento al Ministero
da parte dei promotori dei diritti per le operazioni tecnico
amministrative di competenza, come previsto dall'art. 405 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in
tab. VII.1, punti A e B.
Vengono approvate e inserite in calendario le gare che soddisfano
integralmente le seguenti condizioni:
regolare svolgimento della gara nell'anno corrente con
concessione del nulla-osta e relativa verifica dell'insussistenza di
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse;
invarianza del percorso rispetto alla precedente edizione;
continuita' di organizzatore rispetto alla precedente edizione.
Si evidenzia, pertanto, che il contenuto del calendario cosi'
stilato non ricalca il programma federale contenente tutte le gare in
programma, ma riporta l'elenco delle gare per le quali il nulla osta
e' rilasciato in continuita' con l'anno precedente.
Il programma relativo alle gare da svolgersi nel corso dell'anno
2026 e' contenuto nell'allegato «A» della presente circolare e ne
costituisce parte integrante.
Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel programma annuale (fuori calendario), ai sensi del
disposto dell'art. 9, comma 5 del Codice della strada, gli
organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 2
almeno sessanta giorni prima della gara.
Nei casi in cui il nulla-osta ministeriale, sebbene non necessario,
sia richiesto dall'ente territoriale competente, i termini per la
presentazione dell'istanza sono i medesimi di quelli previsti per le
gare non inserite in calendario.
La richiesta di nulla-osta, da inviare esclusivamente a mezzo
P.E.C. all'indirizzo dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle
strade interessate dalla gara, le modalita' di svolgimento della
stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la
velocita' media prevista su strade aperte e chiuse al traffico,
eventuali indicazioni sulla necessita' di chiusura al traffico
ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonche' ogni
ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di
manifestazione;
b) dichiarazione relativa alle eventuali limitazioni al servizio
di trasporto pubblico;
c) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i
centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi
delle stesse non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani;
d) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano
previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
e) il regolamento particolare di gara che deve includere anche
l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;
f) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero
l'attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita'
alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le
manifestazioni derogate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Codice
della strada;
g) comunicazione dei nominativi dell'ente o degli enti competenti
al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile
del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo PEC a cui
inviare il nulla-osta ministeriale;
h) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, attualmente
solo su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci n. 36 - 00157
Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del
suddetto Ministero, come previsto dall'art. 405 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in
tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
Si dovra' altresi' presentare istanza di nulla-osta, con la
medesima procedura delle gare fuori calendario, per le gare che,
seppure iscritte in programma, hanno subito delle variazioni di
percorso e/o organizzatore successivamente all'inserimento nel
programma stesso. In tal caso l'organizzatore della gara non e'
tenuto a versare integralmente gli importi indicati al p.to h) ma a
corrispondere una integrazione a quanto gia' versato per
l'iscrizione, fino alla concorrenza della somma prevista per le gare
fuori programma.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
non garantira' il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze
non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del Codice della
strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorche'
presentata nel rispetto dei tempi previsti.
Il nulla-osta viene rilasciato solo dopo aver esperito singole
istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a
garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e della
conservazione del patrimonio stradale in tutti gli ambiti nei quali
la singola manifestazione motoristica abbia luogo.
Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo
svolgimento della competizione, e' trasmesso all'ente territoriale
competente al rilascio della autorizzazione per i successivi
adempimenti.
Si evidenzia che il silenzio assenso non e' applicabile al nulla
osta di cui all'art. 9, comma 3 del Codice della strada.
Per tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti e'
possibile consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/node/2662
Roma, 23 dicembre 2025
Il direttore generale: Fedele
(1) Ai fini del presente provvedimento il Coni riconosce come
Federazioni competenti: la F.M.I. - Federazione motociclistica
italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come
ribadito dal Coni medesimo con nota 1299/SR del 13.07.16 della
Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso
e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.
(2) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli
importi da versare sono stabiliti dal D.M. del 10 gennaio 2025,
pubblicato in G.U. Serie Generale n.45 del 24 febbraio 2025.