IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 5 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e
16;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero» ed il relativo decreto del Presidente della
Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e
integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante
«Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del
codice di prenotazione (PNR), ai fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i
dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva
2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004»;
Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti
dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infranzione
pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare,
l'art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, recante il «Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno» e, in particolare, l'art. 4 che individua
l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini di paesi terzi, come modificato dal
regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da
ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
visti (VIS) e lo scambio dei dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS);
Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario
dei visti (Codice dei visti);
Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'EURODAC per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e
che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
Visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (Codice Frontiere Schengen);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE)
2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite;
Visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di
ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e
uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi
terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che
determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a
fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n.
1077/2011;
Visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i
regolamenti (UE) 1077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE)
2016/1624 (UE) 2017/2226;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 novembre 2018 relativo all'Agenzia dell'Unione
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il
regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del
Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011;
Visto il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema
d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi
il cui soggiorno e' irregolare;
Visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso
del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche
di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e abroga, a partire dalla data indicata
nell'art. 66, paragrafo 5, il regolamento (CE) n. 1987/2006;
Visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso
del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI/ del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della
Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato
per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi
(ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;
Visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore
delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE)
767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e
le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e
che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE)
2019/816;
Visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2019 - relativo alla guardia di frontiera
e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e
(UE) 2016/1624 - e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 3, e
10, paragrafo 1, punti ac) e ad), che, nello stabilire che l'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera - per assicurare una
gestione europea integrata delle frontiere coerente - faciliti e
renda piu' efficace l'applicazione delle misure dell'Unione relative
alla gestione delle frontiere esterne e al regolamento 2016/399,
prevede che - la predetta Agenzia - presti la necessaria assistenza
per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni,
compresa l'interoperabilita' dei sistemi, sostenendo gli Stati membri
nel facilitare le persone nell'attraversamento delle frontiere
esterne anche mediante, pertanto, lo sviluppo e la fornitura di
applicazioni per dispositivi mobili;
Visti i decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13
giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e
integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di
frontiera;
Visto il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'interno
del 6 ottobre 2011, recante la ripartizione delle competenze sul VIS
tra i due Ministeri;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 che
stabilisce le modalita' di esercizio, in via preminente o esclusiva,
da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei
relativi comparti di specialita';
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante la riorganizzazione del Dipartimento della pubblica
sicurezza;
Rilevato che il Dipartimento della pubblica sicurezza, del
Ministero dell'Interno, in attuazione delle direttive impartite
dall'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, svolge funzioni e
compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
Considerato che il Capo della Polizia, direttore generale della
pubblica sicurezza, con proprio decreto del 25 marzo 2020, ha
disposto l'allocazione di uno dei due apparati fisici - forniti e
gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI) e
dell'infrastruttura di accesso ai servizi unionali, nonche'
dell'Unita' nazionale ETIAS;
Considerato che il direttore generale per l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con proprio decreto del 12
febbraio 2025, ha disposto l'allocazione di uno dei due apparati
fisici - forniti e gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia
unica nazionale (NUI);
Ravvisata la necessita' di determinare le autorita' nazionali di
frontiera e quelle competenti in materia di immigrazione, di
procedere alla designazione delle autorita' nazionali responsabili
per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di
terrorismo o altri gravi reati, provvedendo a disciplinare le
modalita' tecniche di accesso, consultazione inserimento, modifica e
cancellazione dei dati nel sistema EES, nonche' l'eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali e la comunicazione
dei dati ai sensi dell'art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, comma 1,
lettera a), capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
103, finalizzato all'adempimento delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di
ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES):
a. determina le autorita' nazionali di frontiera, nonche' quelle
competenti in materia di immigrazione;
b. designa le autorita' nazionali responsabili per le finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o
altri gravi reati;
c. disciplina le modalita' tecniche di accesso, consultazione,
inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura
dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o
sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi
dell'art. 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES),
conformemente all'art. 1 del regolamento (UE) 2017/2226:
a) registra e conserva la data, l'ora e il luogo d'ingresso e di
uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere
degli Stati membri presso cui l'EES e' operativo;
b) calcola la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di
tali paesi terzi;
c) genera le segnalazioni destinate alle autorita' nazionali di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto,
allo scadere del soggiorno autorizzato;
d) registra e conservare la data, l'ora e il luogo del
respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato
rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, nonche'
l'autorita' che ha rifiutato l'ingresso e la relativa motivazione.
3. Fermo restando i casi di esclusione specificamente individuati
all'art. 1, paragrafo 1, capoverso 3), (al punto 3.), del regolamento
(UE) 2017/2225, le disposizioni del presente decreto si applicano,
all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna, agli
stranieri:
a. ammessi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di
breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di
centottanta giorni;
b. familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la
direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di Paese terzo che gode del
diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini
dell'Unione (in virtu' di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi
Stati membri, da una parte, e un Paese terzo dall'altra) e che non
sono titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 o 20
della medesima direttiva, ovvero di un permesso di soggiorno ai sensi
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002;
c. respinti dalla polizia di frontiera ai sensi dell'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto e'
rifiutato l'ingresso nel territorio degli Stati membri per un
soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un
periodo di centottanta giorni.