IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, gli articoli 5 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 4,  14  e
16; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero»  ed  il  relativo  decreto  del  Presidente   della
Repubblica,  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.
286»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  53,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE)  2016/681  sull'uso  dei  dati  del
codice di prenotazione (PNR), ai fini di  prevenzione,  accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e  dei
reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di  comunicare  i
dati relativi alle persone trasportate in attuazione della  direttiva
2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004»; 
  Visto il decreto-legge 13  giugno  2023,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   103,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da  atti
dell'Unione europea e da procedure di  infrazione  e  pre-infranzione
pendenti nei confronti  dello  Stato  italiano»  e,  in  particolare,
l'art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019, n. 78, recante il «Regolamento recante  l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del  Ministero
dell'interno»   e,   in   particolare,   l'art.   4   che   individua
l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di  soggiorno
rilasciati  ai  cittadini  di  paesi  terzi,  come   modificato   dal
regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e,  da
ultimo, modificato dal  regolamento  (UE)  2017/1954  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema  di  informazione
visti (VIS) e lo scambio dei dati tra  Stati  membri  sui  visti  per
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS); 
  Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un  codice  comunitario
dei visti (Codice dei visti); 
  Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'EURODAC  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/399 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  9  marzo  2016,  che  istituisce  un  codice  unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone (Codice Frontiere Schengen); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  del  27
aprile 2016, relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre  2017  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  30  novembre  2017,  che  istituisce  un  sistema  di
ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei  dati  di  ingresso  e
uscita e dei dati relativi al respingimento dei  cittadini  di  Paesi
terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e  che
determina le condizioni di accesso al sistema  di  ingressi/uscite  a
fini di contrasto e  che  modifica  la  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e  (UE)  n.
1077/2011; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi  (ETIAS)  e  che  modifica  i
regolamenti  (UE)  1077/2011,  (UE)  515/2014,  (UE)  2016/399,  (UE)
2016/1624 (UE) 2017/2226; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  14  novembre  2018  relativo  all'Agenzia  dell'Unione
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica  il
regolamento  (CE)  n.  1987/2006  e  la  decisione  2007/533/GAI  del
Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  28  novembre  2018,  relativo  all'uso  del   sistema
d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi  terzi
il cui soggiorno e' irregolare; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso
del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche
di  frontiera,  che   modifica   la   convenzione   di   applicazione
dell'accordo di Schengen e abroga,  a  partire  dalla  data  indicata
nell'art. 66, paragrafo 5, il regolamento (CE) n. 1987/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso
del  sistema  d'informazione  Schengen  (SIS)   nel   settore   della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria  in  materia
penale,  che  modifica  e  abroga  la  decisione  2007/533/GAI/   del
Consiglio  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1986/2006   del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione  2010/261/UE  della
Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/816 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato
per individuare gli Stati membri in possesso  di  informazioni  sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi  e  apolidi
(ECRIS-TCN) e  integrare  il  sistema  europeo  di  informazione  sui
casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  20  maggio  2019,  che  istituisce  un   quadro   per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore
delle frontiere e  dei  visti  e  che  modifica  i  regolamenti  (CE)
767/2008,  (UE)  2016/399,  (UE)  2017/2226,  (UE)  2018/1240,   (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/818 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  20  maggio  2019,  che  istituisce  un   quadro   per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo  e  migrazione,  e
che modifica i regolamenti (UE)  2018/1726,  (UE)  2018/1862  e  (UE)
2019/816; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 novembre 2019 - relativo alla guardia di  frontiera
e costiera europea e che abroga i regolamenti  (UE)  n.  1052/2013  e
(UE) 2016/1624 - e, in particolare, gli articoli 5,  paragrafo  3,  e
10, paragrafo 1, punti ac) e ad), che, nello stabilire che  l'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera -  per  assicurare  una
gestione europea integrata delle  frontiere  coerente  -  faciliti  e
renda piu' efficace l'applicazione delle misure dell'Unione  relative
alla gestione delle frontiere  esterne  e  al  regolamento  2016/399,
prevede che - la predetta Agenzia - presti la  necessaria  assistenza
per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni,
compresa l'interoperabilita' dei sistemi, sostenendo gli Stati membri
nel  facilitare  le  persone  nell'attraversamento  delle   frontiere
esterne anche mediante, pertanto,  lo  sviluppo  e  la  fornitura  di
applicazioni per dispositivi mobili; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13
giugno  1991  e  del  22  febbraio  2021  e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di
frontiera; 
  Visto il decreto dei Ministri degli affari  esteri  e  dell'interno
del 6 ottobre 2011, recante la ripartizione delle competenze sul  VIS
tra i due Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto  2017  che
stabilisce le modalita' di esercizio, in via preminente o  esclusiva,
da parte della Polizia di Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  dei  compiti  istituzionali  nei
relativi comparti di specialita'; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  6  febbraio  2020,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
recante  la  riorganizzazione   del   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza; 
  Rilevato  che  il  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza,   del
Ministero  dell'Interno,  in  attuazione  delle  direttive  impartite
dall'Autorita' nazionale di pubblica  sicurezza,  svolge  funzioni  e
compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 
  Considerato che il Capo della  Polizia,  direttore  generale  della
pubblica sicurezza,  con  proprio  decreto  del  25  marzo  2020,  ha
disposto l'allocazione di uno dei due apparati  fisici  -  forniti  e
gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI) e
dell'infrastruttura  di  accesso   ai   servizi   unionali,   nonche'
dell'Unita' nazionale ETIAS; 
  Considerato  che  il  direttore  generale  per   l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni del Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  con  proprio  decreto  del   12
febbraio 2025, ha disposto l'allocazione  di  uno  dei  due  apparati
fisici - forniti e  gestiti  da  euLISA -  costituenti  l'interfaccia
unica nazionale (NUI); 
  Ravvisata la necessita' di determinare le  autorita'  nazionali  di
frontiera  e  quelle  competenti  in  materia  di  immigrazione,   di
procedere alla designazione delle  autorita'  nazionali  responsabili
per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati  di
terrorismo  o  altri  gravi  reati,  provvedendo  a  disciplinare  le
modalita' tecniche di accesso, consultazione inserimento, modifica  e
cancellazione  dei  dati  nel  sistema   EES,   nonche'   l'eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali  e  la  comunicazione
dei dati ai sensi dell'art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto,  in  attuazione  dell'art.  18,  comma  1,
lettera a), capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno  2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,  n.
103, finalizzato  all'adempimento  delle  disposizioni  previste  dal
regolamento   (UE)   2017/2226,   istitutivo   di   un   sistema   di
ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES): 
    a. determina le autorita' nazionali di frontiera, nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione; 
    b. designa le autorita' nazionali responsabili per  le  finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine  di  reati  di  terrorismo  o
altri gravi reati; 
    c. disciplina le modalita' tecniche  di  accesso,  consultazione,
inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura
dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi  o
sistemi  nazionali,  nonche'  di  comunicazione  dei  dati  ai  sensi
dell'art. 41 del regolamento (UE) 2017/2226. 
  2.  Il  sistema  di  ingressi/uscite  (Entry/Exit  System  -  EES),
conformemente all'art. 1 del regolamento (UE) 2017/2226: 
    a) registra e conserva la data, l'ora e il luogo d'ingresso e  di
uscita dei cittadini di paesi terzi  che  attraversano  le  frontiere
degli Stati membri presso cui l'EES e' operativo; 
    b) calcola la durata del soggiorno autorizzato dei  cittadini  di
tali paesi terzi; 
    c) genera le segnalazioni destinate alle autorita'  nazionali  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del  presente  decreto,
allo scadere del soggiorno autorizzato; 
    d)  registra  e  conservare  la  data,  l'ora  e  il  luogo   del
respingimento  di  cittadini  di  paesi  terzi  ai  quali  sia  stato
rifiutato l'ingresso  per  un  soggiorno  di  breve  durata,  nonche'
l'autorita' che ha rifiutato l'ingresso e la relativa motivazione. 
  3. Fermo restando i casi di esclusione  specificamente  individuati
all'art. 1, paragrafo 1, capoverso 3), (al punto 3.), del regolamento
(UE) 2017/2225, le disposizioni del presente  decreto  si  applicano,
all'atto   dell'attraversamento   della   frontiera   esterna,   agli
stranieri: 
    a. ammessi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno  di
breve durata, non  superiore  a  novanta  giorni  su  un  periodo  di
centottanta giorni; 
    b. familiari di un cittadino dell'Unione  a  cui  si  applica  la
direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di Paese terzo  che  gode  del
diritto di libera circolazione equivalente  a  quello  dei  cittadini
dell'Unione (in virtu' di un accordo concluso tra l'Unione e  i  suoi
Stati membri, da una parte, e un Paese terzo dall'altra)  e  che  non
sono titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10  o  20
della medesima direttiva, ovvero di un permesso di soggiorno ai sensi
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002; 
    c. respinti dalla polizia di frontiera  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto e'
rifiutato  l'ingresso  nel  territorio  degli  Stati  membri  per  un
soggiorno di breve durata, non  superiore  a  novanta  giorni  su  un
periodo di centottanta giorni.