IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 15 relativo al Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di
seguito anche «Dipartimento»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022 con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea
Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16
novembre 2022 al n. 2868, concernente «Delega di funzioni al Ministro
senza portafoglio dott. Andrea Abodi», e in particolare l'art. 3 che
attribuisce allo stesso le funzioni «nelle materie concernenti le
politiche giovanili e il servizio civile universale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, recante approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e
per il triennio 2025-2027;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria», e in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede
che, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto e i quaranta anni, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani»,
finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari;
Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo medesimo, di
rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche' le modalita' di
apporto di ulteriori risorse al medesimo fondo da parte dei soggetti
pubblici o privati;
Visto il decreto del Ministro della gioventu' 19 novembre 2010,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
(di seguito «decreto interministeriale»), che disciplina le modalita'
di attuazione e gestione del fondo di cui all'art. 15, comma 6, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto
2007, n. 127;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011,
tra il Ministro della gioventu' e l'Associazione bancaria italiana
(ABI), in attuazione dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del
Ministro della gioventu' 19 novembre 2010, adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il disciplinare stipulato, in data 23 giugno 2011, tra il
Dipartimento e Consap (di seguito «disciplinare»), in base al quale
la gestione del fondo e' stata affidata a Consap - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., societa' a capitale interamente
pubblico;
Considerato che le risorse, stanziate sul pertinente capitolo del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 893), sono
affluite in un apposito conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale dello Stato e utilizzato dal gestore per le
finalita' previste dal fondo;
Considerato che, in attuazione del disciplinare, il gestore ha
sviluppato un sistema informativo, attualmente in fase di revisione e
ulteriore sviluppo, di gestione del fondo e delle richieste di
ammissione alla garanzia fideiussoria del fondo stesso da parte dei
soggetti finanziatori, nonche' un portale di progetto (sito internet
dedicato);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e
in materia di universita' e ricerca» convertito, con modificazioni,
in legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'art. 16-ter che
ha modificato l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevendendo che
«Gli impegni assunti dal fondo, ... sono assistiti dalla garanzia di
ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto
dell'amministrazione titolare del fondo le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo'
altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. [...] I soggetti finanziatori
sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le
condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del fondo. La dotazione del fondo puo' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con
l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che
la garanzia del fondo non puo' essere superiore al 70 per cento
dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione
puo' intervenire mediante il versamento di contributi a valere su
risorse proprie e puo' altresi' rilasciare garanzie a favore del
fondo anche a valere su risorse europee»;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'adeguamento della
disciplina secondaria recata dal citato decreto interministeriale,
anche in ragione dell'ampio lasso di tempo intercorso;
Decreta:
Art. 1
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «fondo»),
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come
modificato dall'art. 16-ter del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio
dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e
ricerca», convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024, n.
106, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di
seguito «Dipartimento»), e' destinato agli interventi di cui all'art.
2.
2. Le risorse finanziarie del fondo che, alla data di adozione del
presente decreto, risultino gia' contabilmente impegnate dal
Dipartimento, ivi incluse quelle gia' trasferite e non ancora
utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al
decreto interministeriale 19 novembre 2010, nonche' gli eventuali
successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8 e all'art. 8-bis del
presente provvedimento, affluiscono tutte in un apposito conto
corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al fondo gestito da Consap S.p.a. (di seguito
«gestore») e da questa utilizzato per le finalita' di cui al presente
decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui al
comma 4. Affluiscono, altresi', e sono da considerarsi nella
disponibilita' del fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo
svincolo degli accantonamenti operati dal gestore a seguito
dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonche'
le somme recuperate dal gestore medesimo, nell'esercizio
dell'attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto. Salvo
quanto previsto dagli articoli 9 e 10, in ordine a futuri ulteriori
apporti finanziari, le risorse finanziarie del fondo, in ogni caso,
sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente
stanziate dall'art. 15, comma 6, gia' trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1,
e' il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla
gestione amministrativa del fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle prestazioni di
Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.,
societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle
seguenti attivita':
a) sviluppo e gestione del sistema informativo per l'ammissione
alla garanzia del fondo, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e
conseguente gestione del portale di progetto;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in
caso di intervento della garanzia del fondo, richiesto ai sensi
dell'art. 6;
c) monitoraggio, sul rispetto da parte dei soggetti finanziatori,
degli impegni assunti in sede di adesione al fondo, ivi compresa
l'applicazione di condizioni economiche di maggior favore ai
beneficiari, in considerazione dei parametri inseriti nel portale di
progetto;
d) adempimenti connessi all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti insoluti, eventualmente anche mediante ricorso
alla procedura di iscrizione a ruolo, che il gestore puo' delegare a
terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
e) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.
4. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 e' regolata
dall'apposito disciplinare sottoscritto tra il Dipartimento e il
gestore che, opportunamente aggiornato, stabilisce le modalita' di
svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le
forme di vigilanza sull'attivita' del gestore stesso, tali da
configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento
esercita sui propri servizi. In particolare, in base al menzionato
disciplinare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;
b) il gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e
le informazioni concernenti la regolarita', l'efficienza e
l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal
Dipartimento. In ogni caso il gestore e' tenuto a trasmettere
annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli
articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione
sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia
della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso rendiconto
e' inviata all'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di
cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri».
5. Il Ministro per lo sport e i giovani stipula con l'Associazione
bancaria italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito
protocollo di intesa (di seguito denominato: «protocollo») che
aggiorni i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18
maggio 2011, tra il Ministro della gioventu' e l'Associazione
bancaria italiana (ABI), nonche' quelli dello schema di convenzione
allo stesso allegato, da sottoscriversi tra il Dipartimento e i
soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi
possono volontariamente aderire. Il protocollo prevede espressamente
che, per tutte le attivita' delegate dal Dipartimento al gestore,
quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei
successivi rapporti tra quest'ultimo, l'ABI e i singoli finanziatori.
6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 3, come
regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a
valere sulle risorse del fondo, ad esclusione delle attivita' di cui
alla lettera a) dello stesso comma 4. Il disciplinare di cui al comma
4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i
criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma,
fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche
parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta
l'ammissione alla garanzia del fondo di cui all'art. 4 (di seguito
denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente
ammesse alla garanzia, all'importo delle garanzie concesse e al
numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 8.