IL MINISTRO PER LO SPORT 
                             E I GIOVANI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  «Disciplina  delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni  ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 15  relativo  al  Dipartimento
per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile  universale  (di
seguito anche «Dipartimento»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022 con cui al Ministro senza  portafoglio  dott.  Andrea
Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data  16
novembre 2022 al n. 2868, concernente «Delega di funzioni al Ministro
senza portafoglio dott. Andrea Abodi», e in particolare l'art. 3  che
attribuisce allo stesso le funzioni  «nelle  materie  concernenti  le
politiche giovanili e il servizio civile universale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2024, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario  2025  e
per il triennio 2025-2027; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto 2007, n.  127,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
finanziaria», e in particolare l'art. 15, comma 6, il  quale  prevede
che, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani  di  eta'  compresa  tra  i
diciotto e i quaranta anni, e' istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani»,
finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari; 
  Considerato che lo stesso  art.  15,  comma  6,  dispone  che,  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche
giovanili e le  attivita'  sportive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo medesimo, di
rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche'  le  modalita'  di
apporto di ulteriori risorse al medesimo fondo da parte dei  soggetti
pubblici o privati; 
  Visto il decreto del Ministro della  gioventu'  19  novembre  2010,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
(di seguito «decreto interministeriale»), che disciplina le modalita'
di attuazione e gestione del fondo di cui all'art. 15, comma  6,  del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge  3  agosto
2007, n. 127; 
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio  2011,
tra il Ministro della gioventu' e  l'Associazione  bancaria  italiana
(ABI), in attuazione dell'art. 1, comma 5,  del  citato  decreto  del
Ministro della gioventu' 19 novembre 2010, adottato di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il disciplinare stipulato, in data 23  giugno  2011,  tra  il
Dipartimento e Consap (di seguito «disciplinare»), in base  al  quale
la gestione del fondo e' stata affidata  a  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., societa' a capitale interamente
pubblico; 
  Considerato che le risorse, stanziate sul pertinente  capitolo  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (n.  893),  sono
affluite  in  un  apposito  conto  corrente  infruttifero  presso  la
Tesoreria centrale dello  Stato  e  utilizzato  dal  gestore  per  le
finalita' previste dal fondo; 
  Considerato che, in attuazione  del  disciplinare,  il  gestore  ha
sviluppato un sistema informativo, attualmente in fase di revisione e
ulteriore sviluppo, di  gestione  del  fondo  e  delle  richieste  di
ammissione alla garanzia fideiussoria del fondo stesso da  parte  dei
soggetti finanziatori, nonche' un portale di progetto (sito  internet
dedicato); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico  agli  alunni  con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico  2024/2025  e
in materia di universita' e ricerca» convertito,  con  modificazioni,
in legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'art. 16-ter che
ha modificato l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito dalla legge 3 agosto 2007,  n.  127,  prevendendo  che
«Gli impegni assunti dal fondo, ... sono assistiti dalla garanzia  di
ultima istanza  dello  Stato.  Il  gestore  svolge  anche  per  conto
dell'amministrazione  titolare  del  fondo  le   attivita'   relative
all'escussione della garanzia e al recupero  dei  crediti,  che  puo'
altresi' delegare a terzi o agli  stessi  garantiti,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. [...] I soggetti finanziatori
sono tenuti a indicare, in  sede  di  richiesta  della  garanzia,  le
condizioni economiche di maggior favore applicate ai  beneficiari  in
ragione dell'intervento del fondo. La dotazione del fondo puo' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e  di  altri  enti  e  organismi  pubblici  o  privati   ovvero   con
l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo  restando  che
la garanzia del fondo non puo'  essere  superiore  al  70  per  cento
dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale  di  promozione
puo' intervenire mediante il versamento di  contributi  a  valere  su
risorse proprie e puo' altresi'  rilasciare  garanzie  a  favore  del
fondo anche a valere su risorse europee»; 
  Ritenuto  quindi  di   dover   provvedere   all'adeguamento   della
disciplina secondaria recata dal  citato  decreto  interministeriale,
anche in ragione dell'ampio lasso di tempo intercorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo  per  il  credito  ai  giovani  (di  seguito  «fondo»),
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge  3  agosto  2007,  n.  127,  come
modificato dall'art. 16-ter del decreto-legge 31 maggio 2024, n.  71,
recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sport,  di  sostegno
didattico  agli  alunni  con  disabilita',  per  il  regolare   avvio
dell'anno  scolastico  2024/2025  e  in  materia  di  universita'   e
ricerca», convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024,  n.
106, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per le politiche  giovanili  e  il  Servizio  civile  universale  (di
seguito «Dipartimento»), e' destinato agli interventi di cui all'art.
2. 
  2. Le risorse finanziarie del fondo che, alla data di adozione  del
presente  decreto,  risultino  gia'   contabilmente   impegnate   dal
Dipartimento,  ivi  incluse  quelle  gia'  trasferite  e  non  ancora
utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui  al
decreto interministeriale 19 novembre  2010,  nonche'  gli  eventuali
successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8 e all'art. 8-bis del
presente  provvedimento,  affluiscono  tutte  in  un  apposito  conto
corrente infruttifero  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, intestato al  fondo  gestito  da  Consap  S.p.a.  (di  seguito
«gestore») e da questa utilizzato per le finalita' di cui al presente
decreto, secondo le modalita' indicate nel  disciplinare  di  cui  al
comma  4.  Affluiscono,  altresi',  e  sono  da  considerarsi   nella
disponibilita'  del  fondo,  le  ulteriori  somme  scaturenti   dallo
svincolo  degli  accantonamenti  operati  dal   gestore   a   seguito
dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonche'
le   somme   recuperate   dal   gestore   medesimo,    nell'esercizio
dell'attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto. Salvo
quanto previsto dagli articoli 9 e 10, in ordine a  futuri  ulteriori
apporti finanziari, le risorse finanziarie del fondo, in  ogni  caso,
sono  comprese  nei  limiti  delle  risorse  a  legislazione  vigente
stanziate dall'art. 15, comma 6, gia' trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2, comma  1,
e' il Dipartimento che si avvale, per  le  operazioni  relative  alla
gestione amministrativa del fondo, ai sensi dell'art.  19,  comma  5,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle prestazioni di
Consap  -  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici   S.p.a.,
societa' a capitale  interamente  pubblico,  per  l'esecuzione  delle
seguenti attivita': 
    a) sviluppo e gestione del sistema informativo  per  l'ammissione
alla garanzia del fondo, secondo le modalita' di  cui  all'art.  5  e
conseguente gestione del portale di progetto; 
    b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute  in
caso di intervento della  garanzia  del  fondo,  richiesto  ai  sensi
dell'art. 6; 
    c) monitoraggio, sul rispetto da parte dei soggetti finanziatori,
degli impegni assunti in sede di  adesione  al  fondo,  ivi  compresa
l'applicazione  di  condizioni  economiche  di  maggior   favore   ai
beneficiari, in considerazione dei parametri inseriti nel portale  di
progetto; 
    d)  adempimenti  connessi  all'escussione  della  garanzia  e  al
recupero dei crediti insoluti, eventualmente anche  mediante  ricorso
alla procedura di iscrizione a ruolo, che il gestore puo' delegare  a
terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
    e)  eventuali  azioni  di  promozione  e  comunicazione,  ove  il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente. 
  4. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  3  e'  regolata
dall'apposito disciplinare sottoscritto  tra  il  Dipartimento  e  il
gestore che, opportunamente aggiornato, stabilisce  le  modalita'  di
svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'  le
forme  di  vigilanza  sull'attivita'  del  gestore  stesso,  tali  da
configurare  un  controllo  analogo  a  quello  che  il  Dipartimento
esercita sui propri servizi. In particolare, in  base  al  menzionato
disciplinare: 
    a) il Dipartimento esercita nei confronti del gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore; 
    b) il gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati  e
le  informazioni   concernenti   la   regolarita',   l'efficienza   e
l'efficacia  del  servizio,  con  la   periodicita'   richiesta   dal
Dipartimento. In  ogni  caso  il  gestore  e'  tenuto  a  trasmettere
annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai  sensi  degli
articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una  relazione
sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia
della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso  rendiconto
e' inviata all'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di
cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante  «Ordinamento
delle  strutture  generali  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri». 
  5. Il Ministro per lo sport e i giovani stipula con  l'Associazione
bancaria  italiana  (di  seguito  denominata:  «ABI»)   un   apposito
protocollo  di  intesa  (di  seguito  denominato:  «protocollo»)  che
aggiorni i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18
maggio  2011,  tra  il  Ministro  della  gioventu'  e  l'Associazione
bancaria italiana (ABI), nonche' quelli dello schema  di  convenzione
allo stesso allegato, da  sottoscriversi  tra  il  Dipartimento  e  i
soggetti finanziatori di cui  all'art.  3,  al  quale  questi  ultimi
possono volontariamente aderire. Il protocollo prevede  espressamente
che, per tutte le attivita' delegate  dal  Dipartimento  al  gestore,
quest'ultimo rappresenta a tutti  gli  effetti  il  Dipartimento  nei
successivi rapporti tra quest'ultimo, l'ABI e i singoli finanziatori. 
  6.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'espletamento  delle  attivita'  di  cui   al   comma   3,   come
regolamentati dal disciplinare di cui  al  comma  4,  si  provvede  a
valere sulle risorse del fondo, ad esclusione delle attivita' di  cui
alla lettera a) dello stesso comma 4. Il disciplinare di cui al comma
4 deve in ogni caso definire,  in  modo  puntuale  e  dettagliato,  i
criteri di quantificazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,
fissandone   un   limite   finanziario   massimo    annuale,    anche
parametrandoli al numero di operazioni per  le  quali  sia  richiesta
l'ammissione alla garanzia del fondo di cui all'art.  4  (di  seguito
denominata: «garanzia»),  al  numero  di  operazioni  definitivamente
ammesse alla garanzia,  all'importo  delle  garanzie  concesse  e  al
numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 8.