Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, ai sensi del decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
avente  ad  oggetto  le  disposizioni   nazionali   applicative   dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE)  2019/34  e  della
legge n. 238/2016, concernenti la procedura per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di  protezione  delle  DOP,  delle  IGP,  delle
menzioni tradizionali dei prodotti  vitivinicoli,  delle  domande  di
modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali
e per la cancellazione della protezione; 
    Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
    Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2024/1143  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con   norme   relative   alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche,  delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
    Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2025/26   della
Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di  applicazione
del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la  comunicazione
delle  indicazioni  geografiche  e  delle  specialita'   tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  668/2014  e  (UE)
2021/1236; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  parte
prima, n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale e' stata  riconosciuta
la  denominazione  di  origine  controllata   del   vino   «Trebbiano
d'Abruzzo»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
    Visto il decreto del dirigente  della  PQAI  IV  della  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica 19 gennaio  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  30  del  6  febbraio
2023, con il quale e' stato  da  ultimo  modificato  il  disciplinare
della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Trebbiano
d'Abruzzo»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela
vini d'Abruzzo, acquisita al prot. ingresso MASAF-Segreteria  PQA  n.
0522057 del 7 ottobre  2024,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», nel rispetto della procedura  di  cui
al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; 
    Considerato che, per l'esame della  suddetta  domanda,  e'  stata
esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto  ministeriale  6
dicembre 2021,  relativa  alle  domande  di  modifica  ordinaria  del
disciplinare di produzione e, in particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della  Regione  Abruzzo
prot. n. 0085573/25 del 4 marzo 2025,  acquisito  al  prot.  ingresso
MASAF-PQA I n. 0099402 di pari data; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025; 
    Provvede, ai sensi dell'art. 10,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre  2021,
alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica  ordinaria  del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
dei vini «Trebbiano d'Abruzzo». 
    Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di  modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Ufficio  PQA  I,  al  seguente   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it -  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  comunicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.