Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finanziarie  per  assicurare  la  continuita'  operativa
  degli  stabilimenti  ex  ILVA  ((e   per   sostenere   le   imprese
  dell'indotto)) 
 
  1.  La  societa'  Acciaierie  d'Italia  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite
dalla  societa'  ILVA  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  in
ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1,  comma  1,
del  decreto-legge  26  giugno   2025,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e  residuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche  per  garantire
la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30  dicembre  2024,
n. 207,  le  parole:  «2025,  2026  e  2027»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2026, 2027 e 2028». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2028, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  26  giugno  2025,  n.  92  recante:  «Misure
          urgenti di sostegno ai comparti produttivi  e  disposizioni
          nel  settore  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  26  giugno
          2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto
          2025, n. 113: 
              «Art. 1 (Disposizioni  finanziarie  per  assicurare  la
          continuita' produttiva degli stabilimenti ex ILVA). - 1. Al
          fine di supportare gli indifferibili e  urgenti  interventi
          di ripristino e manutenzione, anche straordinaria,  nonche'
          di sostenere gli ulteriori oneri diretti  a  preservare  la
          funzionalita'  e  continuita'  produttiva  degli   impianti
          siderurgici di proprieta' della  societa'  ILVA  S.p.A.  in
          amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma
          1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231  e
          di garantirne adeguati standard di sicurezza,  con  decreto
          del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sulla  base
          di  specifica  e  motivata  richiesta  dei  commissari   in
          relazione alle finalita' di cui  al  presente  comma,  sono
          erogati uno o piu' finanziamenti  a  titolo  oneroso  della
          durata massima di cinque anni,  in  favore  della  medesima
          societa', nel limite massimo di 200  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025. La societa'  ILVA  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria  puo'  procedere  direttamente   all'utilizzo
          delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta  dell'organo
          commissariale,  alla  societa'   Acciaierie   d'Italia   in
          amministrazione straordinaria nel rispetto del  vincolo  di
          destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
          tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. 
              2. L'amministrazione straordinaria della societa'  ILVA
          S.p.A. provvede alla restituzione allo  Stato  dell'importo
          corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma
          1, per capitale,  interessi  e  spese  maturate,  entro  il
          termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti
          predetti a valere sulle somme corrisposte quale  prezzo  di
          vendita o, in mancanza, entro il termine di  5  anni  dalla
          data  di  concessione  del  prestito,  in  ogni   caso   in
          prededuzione rispetto ad  ogni  altra  posizione  debitoria
          della procedura,  anche  in  deroga  all'articolo  222  del
          codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui  al
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              3. Agli oneri di cui al presente articolo  pari  a  200
          milioni di euro per  l'anno  2025,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11.». 
              - Si riporta il testo del comma 201,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «201. Nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          imprese e del  made  in  Italy  e'  istituito  il  Fondo  a
          sostegno delle imprese dell'indotto della societa' ILVA  in
          amministrazione straordinaria, con una dotazione pari  a  1
          milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2026,  2027  e
          2028.».