Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa
degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese
dell'indotto))
1. La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione
straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite
dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in
ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire
la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione.
((1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207, le parole: «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle
seguenti: «2026, 2027 e 2028». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante: «Misure
urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni
nel settore del lavoro e delle politiche sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2025, n. 113:
«Art. 1 (Disposizioni finanziarie per assicurare la
continuita' produttiva degli stabilimenti ex ILVA). - 1. Al
fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi
di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche'
di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la
funzionalita' e continuita' produttiva degli impianti
siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in
amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di specifica e motivata richiesta dei commissari in
relazione alle finalita' di cui al presente comma, sono
erogati uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per
l'anno 2025. La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo
delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo
commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di
destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA
S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo
corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma
1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il
termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti
predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di
vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla
data di concessione del prestito, in ogni caso in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 11.».
- Si riporta il testo del comma 201, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«201. Nello stato di previsione del Ministero delle
imprese e del made in Italy e' istituito il Fondo a
sostegno delle imprese dell'indotto della societa' ILVA in
amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028.».