IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche», cosi' come modificato dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207 (di seguito «codice»), recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230)»;
Visto l'art. 42, comma 6 del citato decreto legislativo del 1°
agosto 2003, n. 259, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che dispone «I
contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio
per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di
operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1,
commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce
del quadro normativo vigente;
Visto l'art. 16, comma 1, del «codice», che disciplina i criteri di
imposizione dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese che
forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o
alle quali sono stati concessi diritti d'uso;
Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «codice», che
disciplina i criteri di determinazione dei contributi dovuti dalle
imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di
operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terreste per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte
radio;
Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorita' per le garanzie delle
comunicazioni (di seguito Autorita') del 23 giugno 2011, recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»;
Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorita', dell'11 aprile 2013,
recante «Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in
banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terreste e
misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a
tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni
dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»;
Considerato che quanto versato per il singolo lotto relativo ai
diritti d'uso delle suddette frequenze disponibili e' da intendersi a
titolo di contributo per i diritti d'uso dello spettro radio per
l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata
delibera 277/13/CONS;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di
seguito legge di stabilita' 2016)»;
Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilita'
2016 che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso
delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli
operatori di rete in ambito nazionale o locale, e' determinato, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo
scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione
geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle
frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla
cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali nonche'
all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»;
Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale
terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»;
Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9
dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che ha determinato
l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in
ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo
come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai
ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della
capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati
disponibili elaborati dall'Autorita';
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017) con il quale e' stato
determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di
rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come
riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi
medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della
capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati
disponibili elaborati dall'Autorita';
Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei
dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare
l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei
contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un
nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento,
quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2022 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2022) con il quale e' stato
determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di
rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2020 e 2021,
prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze
desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di
vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo
i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2023, recante
«Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze
digitali per gli anni 2022 e 2023 ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n.
208» sospeso subito dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio 2023;
Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di
frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire
misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire
la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi
della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio
2017 sopra indicata;
Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita', recante «Procedure
per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze
disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz
per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di
favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge
27 dicembre 2017, n. 205»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 39/19/CONS, del 7 febbraio
2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da
destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
giugno 2019, e successive modifiche, con il quale e' stato definito
il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per
il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17
maggio 2017;
Tenuto conto che a seguito delle procedure per l'assegnazione ad
operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del
servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative
alle reti di primo e di secondo livello previste dalla delibera
39/19/CONS (PNAF) dell'Autorita' modificata con delibera 162/20/CONS,
i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono attualmente
sessantasei, in capo a trenta operatori di rete;
Vista la delibera n. 564/20/CONS, con la quale l'Autorita' ha
disciplinato la procedura onerosa senza rilanci competitivi per
l'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in
ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 1,
comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. gara dei «mezzi MUX»);
Considerato che quanto versato dagli operatori di rete per i
singoli lotti relativi ai diritti d'uso delle frequenze generiche e'
da intendersi a titolo di contributo per i diritti d'uso dello
spettro radio per l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto
previsto dalla delibera 564/20/CONS;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 8 del suddetto decreto
legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni
previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente
decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n.
293, S.O.;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze acquisita
in data 17 agosto 2023 al prot. MIMIT n. 163932, che conferma che la
disposizione del comma 174 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 e' da
considerarsi vincolo di bilancio;
Tenuto conto della riorganizzazione dello spettro radioelettrico a
seguito delle procedure di liberazione della banda 700 che si sono
concluse il 30 giugno 2022;
Considerato dunque che per l'anno 2022, occorre procedere ad una
diversa determinazione degli importi dovuti che tenga conto della
graduale riduzione del numero delle reti avvenuta progressivamente
nel corso del primo semestre;
Tenuto conto che gli operatori che hanno progressivamente dismesso
le reti nel corso del primo semestre dell'anno 2022 dovranno pagare
per ciascuna frequenza in base ai mesi di effettivo utilizzo secondo
il valore indicato per le reti dismesse;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» che stabilisce: «Il Ministero dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made in Italy»;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173: «le denominazioni "Ministro delle imprese e
del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
"Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo
economico"»;
Considerato dunque che ogni riferimento, anche nel presente
decreto, al «Ministro dello sviluppo economico» e al «Ministero dello
sviluppo economico» sono da intendersi rispettivamente al «Ministro
delle imprese e del made in Italy» e al «Ministero delle imprese e
del made in Italy»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 22/25/CONS recante: «Avvio del
procedimento per l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia
di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini
della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la
Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 145/25/CONS recante:
«Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio
ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione
al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF
per la rete nazionale televisiva n. 12»;
Considerato che il numero delle reti nazionali in tecnologia DVB-T2
previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF)
e' pari a undici;
Tenuto conto che con il presente decreto viene determinato
l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in
ambito nazionale o locale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025,
prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze
desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di
vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo
i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Tenuto conto che con riferimento all'anno 2022 le somme dovute per
l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di
collegamento risultano pari a circa euro 2.651.922 e che tale importo
va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive
annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro
32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di
stabilita' 2016;
Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di
finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi relativi
all'anno 2022 un introito complessivo annuale di almeno 30.148.078
euro;
Tenuto conto che con riferimento agli anni 2023, 2024 e 2025 le
somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi
e dei ponti di collegamento risultano rispettivamente pari ad euro
1.543.610,09 per l'anno 2023, pari ad euro 1.552.833,1 per l'anno
2024 e pari ad euro 1.562.969,6 per l'anno 2025 e che, pertanto,
considerando gli scostamenti poco significativi nel triennio ai fini
del presente decreto, puo' essere considerata la media di euro
1.553.138,00 quale importo per ciascun anno da porre in relazione al
vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal
comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016;
Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di
finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi relativi agli
anni 2023, 2024 e 2025 un introito complessivo annuale di almeno
31.246.862,00 euro;
Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di
riferimento per il calcolo dei contributi per l'anno 2022 per reti
dismesse nel primo semestre dell'anno 2022, sulla base dei dati
forniti dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita'
televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali,
rilevati per il triennio 2019-2021;
Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di
riferimento per il calcolo dei contributi per le nuove reti per gli
anni 2022 2023, 2024 e 2025, sulla base dei dati forniti
dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita' televisiva
degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il
biennio 2022-2023;
Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete
nazionali relativamente al triennio 2019-2021, puo' essere desunto in
un importo pari a euro 24.008.492,00;
Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento
del contributo dovuto per l'anno 2022 per l'utilizzo di ciascuna
frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota
contributiva da applicare al ricavo medio relativo al triennio
2019-2021 nella misura del 13,98% allo scopo di ottenere la
necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;
Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete
nazionali relativamente al biennio 2022-2023, puo' essere desunto in
un importo pari a euro 46.430.383,00;
Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento
del contributo dovuto per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'utilizzo
di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare
un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio del
biennio 2022-2023 nella misura del 17,8% allo scopo di ottenere la
necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;
Tenuto conto che l'aliquota applicata per gli anni 2023, 2024 e
2025 e' superiore rispetto a quella individuata per l'anno 2022 anche
in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di
nuova assegnazione in esercizio a regime dal 1° luglio 2022;
Considerato infatti che lo spettro radioelettrico e' una risorsa
naturale limitata e puo' essere ritenuta una risorsa «scarsa» e
quindi sempre piu' preziosa, essendosi ridotto, a seguito della
riorganizzazione dello spettro radio, il numero delle frequenze
destinate agli operatori di rete televisivi;
Considerato dunque che l'aumento delle aliquote appare coerente sia
con l'obiettivo di finanza pubblica sia con il nuovo assetto
radiotelevisivo che ha determinato una riduzione del numero delle
reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore da
attribuire alle frequenze attualmente destinate al servizio
televisivo digitale terrestre;
Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di
«meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita'
trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalita' e'
ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul
contributo, applicabile agli operatori in base alla quantita' di
capacita' trasmissiva ceduta;
Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori
di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i
seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b)
cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75%
e il 100%, sconto del 60%;
Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti
finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale
finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul
contributo del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di
eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2, nonche'
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori
di rete che assicurino la gestione e la diffusione di programmi in
modalita' DVB-T2;
Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre
confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico
ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti
in ambito locale;
Considerato che tale valore per l'anno 2022 si puo' desumere negli
importi dei ricavi medi dell'attivita' di vendita a terzi della
capacita' trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali
relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base
alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e
forniti dall'Autorita';
Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale
relativo all'anno 2022 dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo
delle frequenze con copertura locale pre-refarming, distintamente per
ogni regione, secondo la seguente tabella:
TABELLA 1
===============================================
| | Valore di riferimento |
| | 2022 (Frequenze pre- |
| Regione | refarming) |
+=====================+=======================+
|Abruzzo | € 37.362,00|
+---------------------+-----------------------+
|Basilicata | € 10.349,67|
+---------------------+-----------------------+
|Calabria | € 34.503,33|
+---------------------+-----------------------+
|Campania | € 64.499,33|
+---------------------+-----------------------+
|Emilia- Romagna | € 94.775,67|
+---------------------+-----------------------+
|Friuli- Venezia | |
|Giulia | € 64.519,67|
+---------------------+-----------------------+
|Lazio | € 128.237,00|
+---------------------+-----------------------+
|Liguria | € 22.007,67|
+---------------------+-----------------------+
|Lombardia | € 131.154,00|
+---------------------+-----------------------+
|Marche | € 62.288,33|
+---------------------+-----------------------+
|Molise | € 6.550,67|
+---------------------+-----------------------+
|Piemonte | € 84.304,00|
+---------------------+-----------------------+
|Puglia | € 56.118,33|
+---------------------+-----------------------+
|Sardegna | € 45.259,00|
+---------------------+-----------------------+
|Sicilia | € 45.675,00|
+---------------------+-----------------------+
|Toscana | € 25.703,33|
+---------------------+-----------------------+
|Trentino- Alto Adige/| |
|Südtirol | € 73.806,67|
+---------------------+-----------------------+
|Umbria | € 9.705,00|
+---------------------+-----------------------+
|Valle d'Aosta/ Vallee| |
|d'Aoste | € 6.330,00|
+---------------------+-----------------------+
|Veneto | € 93.506,67|
+---------------------+-----------------------+
Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale
relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 dovuti dagli operatori di
rete per l'utilizzo delle frequenze di nuova assegnazione con
copertura locale, distintamente per ogni area tecnica, distinguendo
fra reti di primo e di secondo livello, secondo la seguente tabella:
TABELLA 2
=====================================================================
| Area tecnica Nuove | | |
| reti anni 2022, | Valore di riferimento |Valore di riferimento |
| 2023, 2024 e 2025 | Reti primo livello | Reti secondo livello |
+====================+=======================+======================+
|AT01 - Piemonte | € 1.090.460,00| € 402.689,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT02 - Valle | | |
|d'Aosta | € 31.687,00| -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT03 - Lombardia e | | |
|Piemonte orientale | € 2.426.236,00| € 387.043,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT4A - Prov. aut. | | |
|Trento | € 131.146,00| -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT4B - Prov. aut. | | |
|Bolzano | € 148.111,00| -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT05 - Veneto | € 1.029.949,00| € 180.125,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT06 - | | |
|Friuli-Venezia | | |
|Giulia | € 238.435,00| € 20.000,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT07 - Liguria | € 392.487,00| € 148.303,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT08 - | | |
|Emilia-Romagna | € 1.013.898,00| € 119.694,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT09 - Toscana | € 917.614,00| € 67.486,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT10 - Umbria | € 294.294,00| € 47.713,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT11 - Marche | € 385.147,00| € 97.229,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT12 - Lazio | € 1.375.068,00| € 202.396,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT13 - Abruzzo e | | |
|Molise | € 405.050,00| € 73.875,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT14 - Campania | € 1.441.017,00| € 397.961,00|
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|AT15 - Puglia e | | |
|Basilicata | € 905.753,00| € 325.464,00|
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|AT16 - Calabria | € 489.530,00| € 66.133,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT17 - Sicilia | € 978.576,00| € 215.699,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT18 - Sardegna | € 409.646,00| -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non
discriminatorio e obiettivo, sulla base dell'estensione geografica
del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per
l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale,
determinare un'aliquota contributiva per le frequenze cessate
nell'anno 2022 e per le quelle di nuova assegnazione negli anni 2022,
2023, 2024 e 2025, da applicare ai suddetti valori di riferimento che
puo' essere stabilita nella misura del 50% per quelle cessate
nell'anno 2022 e del 10% per quelle di nuova assegnazione allo scopo
di ottenere la necessaria quota annuale di introiti attesa dagli
operatori di rete locali per il bilancio dello Stato;
Tenuto conto che in virtu' della configurazione organizzativa dei
nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti d'uso locali
e' possibile prevedere che la cessione della capacita' trasmissiva
sara' sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun MUX,
consentendo dunque l'applicazione di uno sconto pari al 60%
dell'importo lordo;
Considerato dunque che le gia' menzionata aliquota del 50% e del
10% sono da intendersi solo teoriche, essendo attesa una richiesta di
applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete locali
pari al 60% dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota
effettiva rispettivamente pari al 20% per le frequenze cessate e del
4% per le frequenze di nuova assegnazione;
Considerato che in relazione alla sopracitata disposizione del
comma 172 della legge n. 208 del 2015, l'importo dei contributi deve
essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che
pertanto e' necessario calcolare il contributo in proporzione al
numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2022)
corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai
singoli operatori di rete;
Considerato che, con riferimento alle frequenze dismesse nel primo
semestre dell'anno 2022, nei casi di diritto d'uso assegnato con
copertura locale limitata in cui le aree indicate di servizio non
coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini
del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, e'
ragionevole continuare a prendere in considerazione, in mancanza di
informazioni di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli abitanti
di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;
Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali
4 agosto 2016, 13 aprile 2017 e 24 marzo 2022, relativamente al
regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei
contributi;
Ravvisata l'esigenza di confermare, con riferimento al primo
semestre dell'anno 2022, la previsione di un regime agevolato per i
soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in
ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la
trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a
carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del
previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in vigore fino
al 23 dicembre 2021, come peraltro avveniva in passato per
l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale
«emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in
tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non
trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21»;
Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il
Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia n. 3940/2020 del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva annullato i
decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017
applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal
Ministero dello sviluppo economico;
Tenuto conto, dunque, della legittimita' dei criteri fissati nei
decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017, riproposti anche
dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022;
Considerate le richieste di chiarimento sulle previsioni del
decreto ministeriale del 17 aprile 2023 pervenute dagli operatori del
settore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e accertata
l'opportunita' di introdurre ulteriori disposizioni al fine di
rendere piu' chiaro il quadro regolamentare per gli anni 2022 e 2023,
allo scopo anche di differenziare il regime applicabile
all'annualita' 2022, tenuto conto del diverso valore delle frequenze
di nuova assegnazione a regime dal 1° luglio 2022;
Tenuto conto di dover procedere all'abrogazione del decreto
ministeriale del 17 aprile 2023;
Ritenuto dunque di dover procedere all'adozione di un nuovo decreto
che disciplini oltre le annualita' 2022 e 2023, che erano state
regolamentate dal decreto ministeriale del 17 aprile 2023, anche le
successive annualita' 2024 e 2025, tenendo conto dei dati aggiornati
ricevuti dall'AGCOM;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2022 il valore di riferimento relativo al contributo
annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura
nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi
per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte degli
operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione
del 13,98% e' fissato in euro 3.356.387,00 per ciascuna rete.
2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, il valore di riferimento
relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza
con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai
ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte
degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di
contribuzione del 17,8% e' fissato in euro 4.132.304,00 per ciascuna
rete.
3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno a cui si
riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non
riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, e' scontato per la
corrispondente annualita' secondo le seguenti percentuali: a) 20% per
cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di
capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra
il 75% e il 100%.
4. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna
rete in caso di gestione e di diffusione di programmi in modalita'
DVB-T2.
5. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e' tenuto a
corrispondere il contributo dovuto per ciascuna rete (multiplex)
assegnata in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo secondo quanto
previsto dai commi precedenti.
6. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata
come mese intero.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 3 e' equiparato al soggetto
titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di
diffusione televisiva un soggetto che:
a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete
nazionale di diffusione televisiva;
b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso
per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti
d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.
8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e
si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'influenza
notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.