IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  e  successive
modificazioni ed integrazioni  recante  «Codice  delle  comunicazioni
elettroniche»,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 207  (di  seguito  «codice»),  recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230)»; 
  Visto l'art. 42, comma 6 del  citato  decreto  legislativo  del  1°
agosto 2003, n. 259, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1,  del
decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  che  dispone   «I
contributi per la concessione di diritti di uso dello  spettro  radio
per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di
operatore di rete televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti  dall'art.  1,
commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del «codice», che disciplina i criteri di
imposizione dei  diritti  amministrativi  dovuti  dalle  imprese  che
forniscono reti o servizi ai  sensi  dell'autorizzazione  generale  o
alle quali sono stati concessi diritti d'uso; 
  Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «codice»,  che
disciplina i criteri di determinazione dei  contributi  dovuti  dalle
imprese  titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di
operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale  terreste  per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte
radio; 
  Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni (di seguito Autorita')  del  23  giugno  2011,  recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorita', dell'11 aprile  2013,
recante «Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili  in
banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale  terreste  e
misure atte a garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza  e  a
tutela  del   pluralismo   ai   sensi   dell'art.   3-quinquies   del
decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»; 
  Considerato che quanto versato per il  singolo  lotto  relativo  ai
diritti d'uso delle suddette frequenze disponibili e' da intendersi a
titolo di contributo per i diritti  d'uso  dello  spettro  radio  per
l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla  citata
delibera 277/13/CONS; 
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (di
seguito legge di stabilita' 2016)»; 
  Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge  di  stabilita'
2016 che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti  d'uso
delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,   dovuto   dagli
operatori di rete in ambito nazionale o locale, e'  determinato,  con
decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale, in  modo  trasparente,  proporzionato  allo
scopo, non discriminatorio e  obiettivo  sulla  base  dell'estensione
geografica del  titolo  autorizzato,  del  valore  di  mercato  delle
frequenze, tenendo conto di  meccanismi  premianti  finalizzati  alla
cessione di  capacita'  trasmissiva  a  fini  concorrenziali  nonche'
all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»; 
  Visto il  successivo  comma  174  che  dispone:  «Dall'importo  dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre  e  per  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»; 
  Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede,  per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro  il  9
dicembre  2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che
restano acquisite all'erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2016  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  settembre  2016),  che  ha  determinato
l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle   frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016,  prendendo
come riferimento il valore di mercato  delle  frequenze  desunto  dai
ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita  della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Visto il decreto ministeriale  13  aprile  2017  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  22  maggio  2017)  con  il  quale  e'  stato
determinato l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di
rete in ambito nazionale o locale, per l'anno  2017,  prendendo  come
riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto  dai  ricavi
medi,  per  ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Considerato che, non essendoci state variazioni  significative  dei
dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da  giustificare
l'adozione di  un  nuovo  provvedimento  per  la  determinazione  dei
contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un
nuovo decreto, restando validi, riguardo ai  valori  di  riferimento,
quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017; 
  Visto il decreto  ministeriale  24  marzo  2022  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  21  maggio  2022)  con  il  quale  e'  stato
determinato l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di
rete in ambito  nazionale  o  locale,  per  gli  anni  2020  e  2021,
prendendo come riferimento  il  valore  di  mercato  delle  frequenze
desunto dai ricavi medi, per ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di
vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo
i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   17   aprile   2023,   recante
«Determinazione dei contributi per i diritti  d'uso  delle  frequenze
digitali per gli anni  2022  e  2023  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208»  sospeso  subito  dopo  la  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio 2023; 
  Vista la decisione n. 2017/899/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  17  maggio  2017,  relativa  all'uso  della  banda  di
frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come  rettificata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  finalizzata  a  stabilire
misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire
la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli  obiettivi
della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17  maggio
2017 sopra indicata; 
  Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita', recante «Procedure
per  l'assegnazione  e  regole   per   l'utilizzo   delle   frequenze
disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-  27.5  GHz
per i sistemi terrestri di  comunicazioni  elettroniche  al  fine  di
favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della  legge
27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Vista la delibera dell'Autorita'  n.  39/19/CONS,  del  7  febbraio
2019, recante «Piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  da
destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
giugno 2019, e successive modifiche, con il quale e'  stato  definito
il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze  per
il  rilascio  delle  frequenze  nella  banda   700   MHz,   ai   fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del  17
maggio 2017; 
  Tenuto conto che a seguito delle procedure  per  l'assegnazione  ad
operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del
servizio televisivo digitale terrestre  in  ambito  locale,  relative
alle reti di primo e  di  secondo  livello  previste  dalla  delibera
39/19/CONS (PNAF) dell'Autorita' modificata con delibera 162/20/CONS,
i diritti d'uso  locali  oggetto  di  assegnazione  sono  attualmente
sessantasei, in capo a trenta operatori di rete; 
  Vista la delibera n.  564/20/CONS,  con  la  quale  l'Autorita'  ha
disciplinato la  procedura  onerosa  senza  rilanci  competitivi  per
l'assegnazione dell'ulteriore capacita'  trasmissiva  disponibile  in
ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi  dell'art.  1,
comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. gara dei «mezzi MUX»); 
  Considerato che quanto  versato  dagli  operatori  di  rete  per  i
singoli lotti relativi ai diritti d'uso delle frequenze generiche  e'
da intendersi a titolo  di  contributo  per  i  diritti  d'uso  dello
spettro radio per l'intera durata dei  diritti  ai  sensi  di  quanto
previsto dalla delibera 564/20/CONS; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo delle  comunicazioni  elettroniche  (rifusione)»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O; 
  Visto in particolare,  l'art.  5,  comma  8  del  suddetto  decreto
legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni
previste dagli articoli 16  e  42  e  dall'allegato  12  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003,  introdotte  dall'art.  1  del  presente
decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10  dicembre  2021,  n.
293, S.O.; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze acquisita
in data 17 agosto 2023 al prot. MIMIT n. 163932, che conferma che  la
disposizione del comma 174 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 e'  da
considerarsi vincolo di bilancio; 
  Tenuto conto della riorganizzazione dello spettro radioelettrico  a
seguito delle procedure di liberazione della banda 700  che  si  sono
concluse il 30 giugno 2022; 
  Considerato dunque che per l'anno 2022, occorre  procedere  ad  una
diversa determinazione degli importi dovuti  che  tenga  conto  della
graduale riduzione del numero delle  reti  avvenuta  progressivamente
nel corso del primo semestre; 
  Tenuto conto che gli operatori che hanno progressivamente  dismesso
le reti nel corso del primo semestre dell'anno 2022  dovranno  pagare
per ciascuna frequenza in base ai mesi di effettivo utilizzo  secondo
il valore indicato per le reti dismesse; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
173, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre
2022, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei  Ministeri»  che  stabilisce:  «Il  Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made in Italy»; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173: «le denominazioni "Ministro delle imprese e
del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del  made  in  Italy"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
"Ministro dello  sviluppo  economico"  e  "Ministero  dello  sviluppo
economico"»; 
  Considerato  dunque  che  ogni  riferimento,  anche  nel   presente
decreto, al «Ministro dello sviluppo economico» e al «Ministero dello
sviluppo economico» sono da intendersi rispettivamente  al  «Ministro
delle imprese e del made in Italy» e al «Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 22/25/CONS recante: «Avvio  del
procedimento per l'aggiornamento del quadro regolamentare in  materia
di spettro radio ad uso televisivo e  radiofonico  digitale  ai  fini
della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate  per  la
Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)»; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   n.   145/25/CONS   recante:
«Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di  spettro  radio
ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione
al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda  VHF
per la rete nazionale televisiva n. 12»; 
  Considerato che il numero delle reti nazionali in tecnologia DVB-T2
previste dal Piano nazionale di assegnazione delle  frequenze  (PNAF)
e' pari a undici; 
  Tenuto  conto  che  con  il  presente  decreto  viene   determinato
l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle   frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, per  gli  anni  2022,  2023,  2024,  2025,
prendendo come riferimento  il  valore  di  mercato  delle  frequenze
desunto dai ricavi medi, per ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di
vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo
i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Tenuto conto che con riferimento all'anno 2022 le somme dovute  per
l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei  ponti  di
collegamento risultano pari a circa euro 2.651.922 e che tale importo
va posto in relazione al  vincolo  di  ottenere  entrate  complessive
annuali per il bilancio dello Stato in misura non  inferiore  a  euro
32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge  di
stabilita' 2016; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica  e'  necessario  ottenere  dai  contributi  relativi
all'anno 2022 un introito complessivo annuale  di  almeno  30.148.078
euro; 
  Tenuto conto che con riferimento agli anni 2023,  2024  e  2025  le
somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi
e dei ponti di collegamento risultano rispettivamente  pari  ad  euro
1.543.610,09 per l'anno 2023, pari ad  euro  1.552.833,1  per  l'anno
2024 e pari ad euro 1.562.969,6 per  l'anno  2025  e  che,  pertanto,
considerando gli scostamenti poco significativi nel triennio ai  fini
del presente decreto,  puo'  essere  considerata  la  media  di  euro
1.553.138,00 quale importo per ciascun anno da porre in relazione  al
vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato  dal
comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi relativi  agli
anni 2023, 2024 e 2025 un  introito  complessivo  annuale  di  almeno
31.246.862,00 euro; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  i   nuovi   valori   di
riferimento per il calcolo dei contributi per l'anno  2022  per  reti
dismesse nel primo semestre  dell'anno  2022,  sulla  base  dei  dati
forniti dall'Autorita' relativamente  ai  ricavi  medi  da  attivita'
televisiva  degli  operatori  di  rete,  sia  nazionali  che  locali,
rilevati per il triennio 2019-2021; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  i   nuovi   valori   di
riferimento per il calcolo dei contributi per le nuove reti  per  gli
anni  2022  2023,  2024  e  2025,  sulla  base   dei   dati   forniti
dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da  attivita'  televisiva
degli operatori di rete, sia nazionali che locali,  rilevati  per  il
biennio 2022-2023; 
  Considerato  il  ricavo  medio  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita'  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete
nazionali relativamente al triennio 2019-2021, puo' essere desunto in
un importo pari a euro 24.008.492,00; 
  Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di  riferimento
del contributo dovuto per l'anno  2022  per  l'utilizzo  di  ciascuna
frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare  un'aliquota
contributiva da  applicare  al  ricavo  medio  relativo  al  triennio
2019-2021  nella  misura  del  13,98%  allo  scopo  di  ottenere   la
necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Considerato  il  ricavo  medio  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita'  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete
nazionali relativamente al biennio 2022-2023, puo' essere desunto  in
un importo pari a euro 46.430.383,00; 
  Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di  riferimento
del contributo dovuto per gli anni 2023, 2024 e 2025  per  l'utilizzo
di ciascuna  frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare
un'aliquota contributiva da applicare al suddetto  ricavo  medio  del
biennio 2022-2023 nella misura del 17,8% allo scopo  di  ottenere  la
necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Tenuto conto che l'aliquota applicata per gli  anni  2023,  2024  e
2025 e' superiore rispetto a quella individuata per l'anno 2022 anche
in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di
nuova assegnazione in esercizio a regime dal 1° luglio 2022; 
  Considerato infatti che lo spettro radioelettrico  e'  una  risorsa
naturale limitata e puo'  essere  ritenuta  una  risorsa  «scarsa»  e
quindi sempre piu'  preziosa,  essendosi  ridotto,  a  seguito  della
riorganizzazione dello  spettro  radio,  il  numero  delle  frequenze
destinate agli operatori di rete televisivi; 
  Considerato dunque che l'aumento delle aliquote appare coerente sia
con  l'obiettivo  di  finanza  pubblica  sia  con  il  nuovo  assetto
radiotelevisivo che ha determinato una  riduzione  del  numero  delle
reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore  da
attribuire  alle  frequenze   attualmente   destinate   al   servizio
televisivo digitale terrestre; 
  Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione  di
«meccanismi  premianti  finalizzati  alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a fini  concorrenziali»  e  che  per  tale  finalita'  e'
ragionevole  applicare  una  percentuale  variabile  di  sconto   sul
contributo, applicabile agli operatori  in  base  alla  quantita'  di
capacita' trasmissiva ceduta; 
  Ravvisata  l'esigenza   a   fini   concorrenziali   di   confermare
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo  imprenditoriale,  secondo  i
seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b)
cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il  75%
e il 100%, sconto del 60%; 
  Ritenuto di confermare l'individuazione  di  «meccanismi  premianti
finalizzati  all'uso  di  tecnologie  innovative»  e  che  per   tale
finalita' e' ragionevole applicare  una  percentuale  di  sconto  sul
contributo del 20% per  ciascuna  rete  in  caso  di  gestione  e  di
eventuale  diffusione  di  programmi  in  modalita'  DVB-T2,  nonche'
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete che assicurino la gestione e la diffusione  di  programmi  in
modalita' DVB-T2; 
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto  occorre
confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico
ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze  operanti
in ambito locale; 
  Considerato che tale valore per l'anno 2022 si puo' desumere  negli
importi dei ricavi medi  dell'attivita'  di  vendita  a  terzi  della
capacita'  trasmissiva  ottenuti  dagli  operatori  di  rete   locali
relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base
alla popolazione residente nelle regioni  appositamente  elaborati  e
forniti dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
relativo all'anno 2022 dovuto dagli operatori di rete per  l'utilizzo
delle frequenze con copertura locale pre-refarming, distintamente per
ogni regione, secondo la seguente tabella: 
 
                                    
 
                              TABELLA 1 
 
           ===============================================
           |                     | Valore di riferimento |
           |                     | 2022 (Frequenze pre-  |
           |       Regione       |      refarming)       |
           +=====================+=======================+
           |Abruzzo              |            € 37.362,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Basilicata           |            € 10.349,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Calabria             |            € 34.503,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Campania             |            € 64.499,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Emilia- Romagna      |            € 94.775,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Friuli- Venezia      |                       |
           |Giulia               |            € 64.519,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Lazio                |           € 128.237,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Liguria              |            € 22.007,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Lombardia            |           € 131.154,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Marche               |            € 62.288,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Molise               |             € 6.550,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Piemonte             |            € 84.304,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Puglia               |            € 56.118,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Sardegna             |            € 45.259,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Sicilia              |            € 45.675,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Toscana              |            € 25.703,33|
           +---------------------+-----------------------+
           |Trentino- Alto Adige/|                       |
           |Südtirol             |            € 73.806,67|
           +---------------------+-----------------------+
           |Umbria               |             € 9.705,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Valle d'Aosta/ Vallee|                       |
           |d'Aoste              |             € 6.330,00|
           +---------------------+-----------------------+
           |Veneto               |            € 93.506,67|
           +---------------------+-----------------------+
 
   Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 dovuti dagli operatori  di
rete  per  l'utilizzo  delle  frequenze  di  nuova  assegnazione  con
copertura locale, distintamente per ogni area  tecnica,  distinguendo
fra reti di primo e di secondo livello, secondo la seguente tabella: 
 
                              TABELLA 2 
 
=====================================================================
| Area tecnica Nuove |                       |                      |
|  reti anni 2022,   | Valore di riferimento |Valore di riferimento |
| 2023, 2024 e 2025  |  Reti primo livello   | Reti secondo livello |
+====================+=======================+======================+
|AT01 - Piemonte     |         € 1.090.460,00|          € 402.689,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT02 - Valle        |                       |                      |
|d'Aosta             |            € 31.687,00|                     -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT03 - Lombardia e  |                       |                      |
|Piemonte orientale  |         € 2.426.236,00|          € 387.043,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT4A - Prov. aut.   |                       |                      |
|Trento              |           € 131.146,00|                     -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT4B - Prov. aut.   |                       |                      |
|Bolzano             |           € 148.111,00|                     -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT05 - Veneto       |         € 1.029.949,00|          € 180.125,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT06 -              |                       |                      |
|Friuli-Venezia      |                       |                      |
|Giulia              |           € 238.435,00|           € 20.000,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT07 - Liguria      |           € 392.487,00|          € 148.303,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT08 -              |                       |                      |
|Emilia-Romagna      |         € 1.013.898,00|          € 119.694,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT09 - Toscana      |           € 917.614,00|           € 67.486,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT10 - Umbria       |           € 294.294,00|           € 47.713,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT11 - Marche       |           € 385.147,00|           € 97.229,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT12 - Lazio        |         € 1.375.068,00|          € 202.396,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT13 - Abruzzo e    |                       |                      |
|Molise              |           € 405.050,00|           € 73.875,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT14 - Campania     |         € 1.441.017,00|          € 397.961,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT15 - Puglia e     |                       |                      |
|Basilicata          |           € 905.753,00|          € 325.464,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT16 - Calabria     |           € 489.530,00|           € 66.133,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT17 - Sicilia      |           € 978.576,00|          € 215.699,00|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|AT18 - Sardegna     |           € 409.646,00|                     -|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
 
   Ritenuto necessario,  in  quanto  proporzionato  allo  scopo,  non
discriminatorio e obiettivo, sulla  base  dell'estensione  geografica
del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per
l'utilizzo  di  ciascuna  frequenza  operante   in   ambito   locale,
determinare  un'aliquota  contributiva  per  le   frequenze   cessate
nell'anno 2022 e per le quelle di nuova assegnazione negli anni 2022,
2023, 2024 e 2025, da applicare ai suddetti valori di riferimento che
puo' essere  stabilita  nella  misura  del  50%  per  quelle  cessate
nell'anno 2022 e del 10% per quelle di nuova assegnazione allo  scopo
di ottenere la necessaria quota  annuale  di  introiti  attesa  dagli
operatori di rete locali per il bilancio dello Stato; 
  Tenuto conto che in virtu' della configurazione  organizzativa  dei
nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti  d'uso  locali
e' possibile prevedere che la cessione  della  capacita'  trasmissiva
sara' sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun  MUX,
consentendo  dunque  l'applicazione  di  uno  sconto  pari   al   60%
dell'importo lordo; 
  Considerato dunque che le gia' menzionata aliquota del  50%  e  del
10% sono da intendersi solo teoriche, essendo attesa una richiesta di
applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete  locali
pari al 60% dell'importo  lordo  e,  conseguentemente,  una  aliquota
effettiva rispettivamente pari al 20% per le frequenze cessate e  del
4% per le frequenze di nuova assegnazione; 
  Considerato che in  relazione  alla  sopracitata  disposizione  del
comma 172 della legge n. 208 del 2015, l'importo dei contributi  deve
essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che
pertanto e' necessario calcolare  il  contributo  in  proporzione  al
numero degli abitanti (in base ai dati  ISTAT  al  1°  gennaio  2022)
corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso  assegnato  ai
singoli operatori di rete; 
  Considerato che, con riferimento alle frequenze dismesse nel  primo
semestre dell'anno 2022, nei casi  di  diritto  d'uso  assegnato  con
copertura locale limitata in cui le aree  indicate  di  servizio  non
coincidono con quelle delle circoscrizioni  amministrative,  ai  fini
del calcolo dell'estensione geografica  del  titolo  autorizzato,  e'
ragionevole continuare a prendere in considerazione, in  mancanza  di
informazioni di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli  abitanti
di tutte le circoscrizioni amministrative interessate; 
  Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali
4 agosto 2016, 13 aprile 2017  e  24  marzo  2022,  relativamente  al
regime  degli  sconti  e  delle  esenzioni  per  il   pagamento   dei
contributi; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  confermare,  con  riferimento  al  primo
semestre dell'anno 2022, la previsione di un regime agevolato  per  i
soggetti non aventi scopo di  lucro  titolari  di  diritto  d'uso  in
ambito locale che  utilizzano  la  frequenza  esclusivamente  per  la
trasmissione  di  programmi  da  parte  di  emittenti  televisive   a
carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n)  del
previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in vigore fino
al  23  dicembre  2021,  come  peraltro  avveniva  in   passato   per
l'emittente  televisiva  analogica  a  carattere  comunitario,  quale
«emittente  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito   locale
costituita  da  associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro,  che  trasmette  in
tecnica  analogica  programmi  originali  autoprodotti  a   carattere
culturale,  etnico,  politico  e  religioso,  e  si  impegna:  a  non
trasmettere piu' del 5 per cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21»; 
  Vista la sentenza n. 568 del  27  gennaio  2022  con  la  quale  il
Consiglio di  Stato  ha  riformato  la  pronuncia  n.  3940/2020  del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio che  aveva  annullato  i
decreti  ministeriali  del  4  agosto  2016  e  del  13  aprile  2017
applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
  Tenuto conto, dunque, della legittimita' dei  criteri  fissati  nei
decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017, riproposti anche
dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022; 
  Considerate  le  richieste  di  chiarimento  sulle  previsioni  del
decreto ministeriale del 17 aprile 2023 pervenute dagli operatori del
settore dopo la  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  e  accertata
l'opportunita'  di  introdurre  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
rendere piu' chiaro il quadro regolamentare per gli anni 2022 e 2023,
allo   scopo   anche   di   differenziare   il   regime   applicabile
all'annualita' 2022, tenuto conto del diverso valore delle  frequenze
di nuova assegnazione a regime dal 1° luglio 2022; 
  Tenuto  conto  di  dover  procedere  all'abrogazione  del   decreto
ministeriale del 17 aprile 2023; 
  Ritenuto dunque di dover procedere all'adozione di un nuovo decreto
che disciplini oltre le annualita'  2022  e  2023,  che  erano  state
regolamentate dal decreto ministeriale del 17 aprile 2023,  anche  le
successive annualita' 2024 e 2025, tenendo conto dei dati  aggiornati
ricevuti dall'AGCOM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2022 il valore di riferimento relativo al  contributo
annuale  dovuto  per  l'utilizzo  di  una  frequenza  con   copertura
nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai  ricavi  medi
per ciascuna  frequenza  dell'attivita'  televisiva  da  parte  degli
operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota  di  contribuzione
del 13,98% e' fissato in euro 3.356.387,00 per ciascuna rete. 
  2. Per gli anni  2023,  2024  e  2025,  il  valore  di  riferimento
relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza
con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai
ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte
degli  operatori  di  rete  nazionali,   applicando   l'aliquota   di
contribuzione del 17,8% e' fissato in euro 4.132.304,00 per  ciascuna
rete. 
  3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale che abbiano  ceduto,  nell'anno  a  cui  si
riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non
riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale,  e'  scontato  per  la
corrispondente annualita' secondo le seguenti percentuali: a) 20% per
cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b)  40%  per  cessione  di
capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di  capacita'  tra
il 75% e il 100%. 
  4. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20%  per  ciascuna
rete in caso di gestione e di diffusione di  programmi  in  modalita'
DVB-T2. 
  5. Ciascun operatore di  rete  in  ambito  nazionale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo  dovuto  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo secondo quanto
previsto dai commi precedenti. 
  6. La frazione di mese superiore a quindici giorni  e'  considerata
come mese intero. 
  7. Ai fini di quanto previsto al comma 3 e' equiparato al  soggetto
titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una  rete  nazionale  di
diffusione televisiva un soggetto che: 
    a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio  di  una  rete
nazionale di diffusione televisiva; 
    b) sia sottoposto a  controllo,  direttamente  o  indirettamente,
anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso
per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; 
    c) sia sottoposto a controllo, anche in via  indiretta,  e  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare  di  diritti
d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 
  8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7,  il  controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice  civile,  e
si considera esistente anche nella  forma  dell'influenza  dominante,
salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art.  5,  comma  2
del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  208,  e  dell'influenza
notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.