IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  6  settembre  2023
adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo
5  agosto  2022,  n.  134  e  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, con il quale sono  state  definite
le modalita' di erogazione dei  programmi  formativi  in  materia  di
sanita' animale e sistema di identificazione  e  registrazione  degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed  i
professionisti degli animali, in  conformita'  alle  prescrizioni  in
materia di  formazione  di  cui  all'art.  11  del  regolamento  (UE)
2016/429; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  146,  concernente
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla  protezione  degli
animali negli allevamenti» e, in particolare, l'art. 2, comma 2,  che
prevede espressamente che «per favorire una migliore conoscenza degli
animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente,  per
il tramite dei servizi veterinari  delle  aziende  sanitarie  locali,
corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria  per
gli operatori del settore, allo  scopo  di  favorire  la  piu'  ampia
conoscenza in materia  di  etologia  animale  applicata,  fisiologia,
zootecnia e giurisprudenza.»; 
  Visto il decreto legislativo 27 settembre  2010,  n.  181,  che  in
attuazione della direttiva 2007/43/CE stabilisce norme minime per  la
protezione di polli  allevati  per  la  produzione  di  carne  e,  in
particolare, l'art. 4 concernente formazione e  orientamento  per  il
personale che si occupa dei polli che, al  comma  1,  prevede  che  i
detentori devono partecipare  ad  appositi  corsi  di  formazione  ed
essere in possesso di un certificato che attesta la formazione»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013
«Disposizioni attuative in materia di protezione  di  polli  allevati
per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e  8  del
decreto legislativo 27 settembre 2010, n.  181»  e,  in  particolare,
l'art. 3 concernente criteri e modalita' per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento dei corsi di formazione  nonche'  per  il  riconoscimento
dell'esperienza acquisita del personale che si occupa  dei  polli  da
carne; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  122,  che  in
attuazione della direttiva 2008/120/CE stabilisce le norme minime per
la protezione dei suini e, in particolare, l'art.  5  che  stabilisce
che qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto
ai suini garantisce che gli addetti  agli  animali  abbiano  ricevuto
istruzioni  pratiche  sulle  disposizioni  di  cui   all'art.   3   e
all'allegato I, e che le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano organizzano corsi di  formazione  per  gli  operatori  del
settore  relativi,  in  particolare,  al  benessere  degli   animali,
facendovi fronte con le risorse proprie; 
  Visto il decreto legislativo  7  dicembre  2023,  n.  218,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE)  2019/6  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che  abroga
la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge  4  agosto
2022, n. 127» che, all'art. 29, comma 4, prevede che le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito  delle  proprie
competenze, collaborano con il Ministero della  salute  ai  fini  del
contrasto alla resistenza agli  antimicrobici  promuovendo  corsi  di
formazione e attivita' divulgative per operatori e medici veterinari,
dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del  22  dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n.  1255/97  ed,  in  particolare,  l'art.  17,
paragrafo 2, che prevede il rilascio del certificato di idoneita' per
i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi
domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina,  caprina  o
suina o pollame, di cui all'art. 6, paragrafo 5; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 «Contenuti
e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli  operatori  e
dei  proprietari  o  detentori  di  animali  appartenenti  a   specie
selvatiche ed esotiche», adottato ai sensi dell'art.  9  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che  con  decreto  del
Ministro della salute sono definite con apposito manuale operativo le
modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori
di animali selvatici ed esotici e che le Autorita' locali  competenti
provvedono affinche'  gli  operatori  ricevano  idonea  formazione  e
istruzioni anche  attraverso  l'organizzazione  di  idonee  attivita'
formative la cui partecipazione e' posta  a  carico  degli  operatori
stessi; 
  Ritenuto opportuno chiarire che i conducenti e i guardiani soggetti
all'obbligo formativo di cui al regolamento  n.  1  del  2005  e  gli
operatori e i proprietari  o  detentori  di  animali  appartenenti  a
specie selvatiche ed esotiche soggetti all'obbligo formativo  di  cui
al decreto 3 aprile 2025 sono esclusi dal campo di  applicazione  del
presente decreto; 
  Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della
salute animale prot. 17996 dell'11 luglio 2023,  con  la  quale  sono
state fornite indicazioni operative  in  merito  alla  formazione  in
materia di benessere animale che, in analogia al  percorso  formativo
stabilito per gli operatori delle specie dei polli  da  carne  e  dei
suini disciplinato, rispettivamente, dai predetti decreto legislativo
n. 181 del 2010 e decreto legislativo n. 122 del 2011, ha previsto un
medesimo percorso formativo anche per gli operatori di tutte le altre
specie di animali zootecnici che ai sensi del citato art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 146 del 2001 sono tenuti alla  formazione  in
materia di benessere animale; 
  Considerato che i contenuti dei programmi formativi in  materia  di
benessere animale presentano delle strette correlazioni  e  in  parte
coincidono con quelli di cui agli allegati  al  decreto  6  settembre
2023  e  che,  pertanto,  esistono  delle  sovrapposizioni  e   delle
duplicazioni tra i due  programmi  formativi  e  che  i  criteri,  le
caratteristiche e le modalita' operative di erogazione  dei  percorsi
formativi  in  materia  di  benessere  animale  sono  per   lo   piu'
equivalenti a quelli previsti dal decreto 6 settembre 2023; 
  Tenuto conto che la predetta nota della  Direzione  generale  della
salute animale dell'11 luglio 2023, in conformita' a quanto  previsto
dal citato art. 3 del decreto 4 febbraio 2013, prevede che i  docenti
dei  corsi  di  formazione  in  materia  di  benessere  animale  sono
individuati tra quelli inseriti nell'elenco  pubblicato  sul  portale
del Ministero o, in alternativa, che sono in possesso  di  competenza
specifica nelle materie attinenti; 
  Ritenuto di modificare il decreto  6  settembre  2023  al  fine  di
integrare i contenuti dei programmi formativi ivi  previsti  con  gli
argomenti oggetto di formazione in materia di benessere animale,  per
consentire all'operatore di assolvere a tutti gli obblighi  formativi
con la  partecipazione  ed  il  superamento  di  un  unico  programma
formativo pur mantenendo i requisiti specifici dei docenti dei  corsi
di formazione sul benessere animale previsti dal decreto  4  febbraio
2013; 
  Ritenuto inoltre opportuno prevedere che l'adempimento dell'obbligo
di formazione di cui ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n.  134  e
n. 136, sia valido anche ai fini dell'attuazione dell'art. 29,  comma
4, del decreto legislativo n. 218/2023; 
  Considerato necessario, per la specificita' del settore,  esonerare
espressamente dall'applicazione del decreto  6  settembre  2023,  gli
operatori  ed   i   trasportatori   che   detengono   o   trasportano
esclusivamente animali appartenenti a specie selvatiche  ed  esotiche
tenuti alla formazione di cui al decreto del Ministro della salute  3
aprile 2025; 
  Valutato che  nelle  fasi  di  prima  applicazione  del  decreto  6
settembre 2023, la  Piattaforma  informativa  nazionale  attivata  ai
sensi dell'art.  5,  comma  5,  del  decreto  6  settembre  2023,  ha
assicurato  un'adeguata   trasmissione,   raccolta,   validazione   e
pubblicazione dei programmi di formazione, e che  gli  enti  deputati
all'organizzazione  dei  programmi  formativi  hanno  assicurato  una
sufficiente  disponibilita'  di   programmi   formativi   consentendo
l'adempimento  dell'obbligo  formativo  per  gli   operatori   ed   i
professionisti degli animali; 
  Considerato che il sistema di validazione dei  programmi  formativi
attraverso la Piattaforma informativa nazionale permette alle regioni
e alle province autonome una tempestiva valutazione degli  stessi  ai
fini della loro validazione; 
  Ritenuto necessario superare il termine del 31 ottobre di ogni anno
previsto all'art. 4, comma 4, del decreto 6 settembre  2023,  per  la
trasmissione attraverso  la  piattaforma  informativa  nazionale  dei
programmi  formativi  alle  regioni  e  province  autonome   per   la
successiva validazione; 
  Ritenuto  altresi'   di   superare,   quale   condizione   per   la
registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R  di
cui al decreto legislativo n. 134 del 2022  e  al  Manuale  operativo
adottato con il decreto 7 marzo 2023, la verifica del superamento del
programma in quanto la mancata formazione e' gia' oggetto di sanzione
amministrativa; 
  Ritenuto altresi' necessario, prorogare il termine del 31  dicembre
2025 previsto dalla predetta normativa  per  l'adeguamento  da  parte
degli operatori del settore, prevedendo quale  nuovo  termine  il  31
dicembre 2026, per consentire la piena applicazione  del  sistema  di
formazione di cui al decreto 6 settembre 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59; 
  Sentiti  i  portatori  di  interesse  coinvolti  nell'ambito  della
consultazione avviata dalla Direzione generale della  salute  animale
del Ministero della salute; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (Rep. atti 252/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 6 settembre 2023 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro  della  salute  6  settembre
2023, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
      «2-bis) La partecipazione ai  programmi  formativi  di  cui  al
presente decreto ed il superamento della relativa verifica e'  valida
ai fini dell'adempimento  degli  obblighi  formativi  in  materia  di
benessere animale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
146/2001, all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2010  e
all'art. 5 del decreto legislativo n.  122/2011,  ed  in  materia  di
contrasto alla resistenza agli  antimicrobici  di  cui  all'art.  29,
comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023. 
      2-ter) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona  giuridica,
l'obbligo formativo e' in capo al rappresentante legale il quale puo'
delegare formalmente una o piu' persone  fisiche  che  ha  incaricato
della   gestione,   rispettivamente,   degli   animali   detenuti   o
trasportati. 
      2-quater) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui
al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona  fisica,
puo'  delegare  all'adempimento  dell'obbligo  formativo  la  persona
fisica che  ha  incaricato  della  gestione,  rispettivamente,  degli
animali detenuti o trasportati.» 
    al comma 3 dopo le parole: « degli  operatori  e  degli  animali»
sono inserite le seguenti: «e la seguente: 
      «professionisti degli animali»: persone fisiche, diverse  dagli
operatori  e  dai  veterinari,  che,  in  ragione  di  una  specifica
qualifica professionale (ordine o albo professionale) o in quanto  in
possesso di specifiche competenze tecniche o professionali,  svolgono
a  titolo  abituale  o  prevalente  servizi  specifici  e   attivita'
qualificate relative alla gestione degli animali  negli  stabilimenti
registrati o riconosciuti,  inclusi  i  soggetti  che  prestano  tali
attivita'  in  forma  autonoma  o  mediante  partita  IVA.  Non  sono
considerati professionisti degli animali i lavoratori subordinati che
svolgono mansioni ordinarie o  esecutive  di  cura  quotidiana  degli
animali»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: 
      «3-bis)  L'operatore  o  suo  delegato  e'  tenuto  a   fornire
istruzioni sulle buone prassi da adottare  adeguate  alle  specifiche
mansioni svolte, ai soggetti che prestano lavoro nello  stabilimento,
se diversi dai professionisti degli animali; 
    3-ter) Sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione  del  presente
decreto: 
      a) gli operatori e i trasportatori che detengono o  trasportano
animali appartenenti a specie selvatiche ed  esotiche  diverse  dalle
specie di cui agli Allegati al presente decreto, soggetti all'obbligo
formativo di cui al decreto del Ministro della salute 3  aprile  2025
adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo  5  agosto
2022, n. 135; 
      b)  i  conducenti  e  i  guardiani  dei  veicoli  stradali  che
trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina,
ovina, caprina, suina o pollame, soggetti alla  formazione  specifica
prevista dall'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.»; 
  2. All'art. 2 del decreto 6 settembre 2023, dopo il  comma  2  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la  seguente  lettera:
«g) benessere animale;»; 
    al comma  2,  dopo  le  parole:  «degli  animali  detenuti»  sono
eliminate le seguenti parole: «in via prevalente»; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: 
      «2-bis. Qualora il programma formativo di cui all'Allegato 1 al
presente decreto sia  differenziato  per  gruppo  specie  e  non  per
singola specie, il Modulo 4-Benessere animale- deve trattare anche  i
contenuti specie specifici;»; 
      2-ter) L'operatore o il trasportatore che detiene  o  trasporta
animali appartenenti a gruppi specie diversi e' tenuto a  frequentare
un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le  aziende
agrituristiche che allevano piu' specie animali, anche appartenenti a
gruppi specie diversi, per le quali la formazione sara' svolta per la
specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente. 
  3. All'art. 3 del decreto  6  settembre  2023,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente  comma:  «1-bis)  I
contenuti del Modulo 4 del programma formativo di cui all'Allegato  1
al  presente  decreto  relativi  a  «Cure  d'emergenza,  uccisione  e
abbattimento  d'emergenza»  sono  da  erogarsi   preferibilmente   in
presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalita' sincrona»; 
    dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: 
      «3-bis) Fatto salvo quanto previsto dal comma  3  del  presente
articolo  i  docenti  incaricati  di  effettuare  la  formazione  sui
contenuti di cui al  Modulo  4-  «Benessere  animale»  del  programma
formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sono individuati
tra quelli inseriti nell'elenco dei formatori pubblicato sul  Portale
Formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia Romagna o, in alternativa, tra  quelli  che  hanno  una
competenza specifica sugli argomenti trattati nel medesimo  Modulo  4
verificata dagli enti di formazione; »; 
      al  comma  4,   dopo   le   parole:   «tenuti   a   partecipare
periodicamente» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2026», dopo le parole: «ad un programma formativo» sono  inserite  le
seguenti: «di aggiornamento di durata pari a  sei  ore»,  la  parola:
tre» e' sostituita dalla seguente: 
        «cinque», la parola «cinque»,  e'  sostituita  dalla  parola:
«otto»; 
  4. All'art. 4 del decreto  6  settembre  2023,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    al comma 1, lettera  e)  dopo  le  parole:  «incluse  le  aziende
sanitarie locali» sono inserite le seguenti: «e  gli  altri  enti  di
formazione accreditati dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
Trento e Bolzano»; 
    al comma 4 sono eliminate le seguenti  parole:  «,  entro  il  31
ottobre di ogni anno,»; 
    al comma 6 dopo le parole: «la verifica finale del corso, »  sono
inserite le seguenti parole: «entro trenta giorni,  dandone  notifica
ai discenti»; 
  5. All'art. 5 dopo la lettera a) e' inserita la  seguente:  «a-bis)
l'operatore che e' identificato e registrato nel  Sistema  I&R  anche
come trasportatore e che adempie  all'obbligo  formativo  di  cui  al
programma formativo ex Allegato 1 al presente decreto, non e'  tenuto
ad adempiere all'obbligo  formativo  come  trasportatore  di  cui  al
programma formativo dell'Allegato 2 al presente decreto;»; 
  6. All'art. 6 del  decreto  6  settembre  2023  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    alla rubrica dopo  le  parole:  «Disposizioni  transitorie»  sono
inserite le seguenti: «e abrogazioni»; 
    al comma 2 le parole: «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente  comma:  «2-bis)  Il
superamento della verifica  finale  entro  il  31  dicembre  2026  di
programmi di formazione validati ed erogati  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 6, nel biennio 2024- 2025 e' valido  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo formativo di cui al presente decreto.»; 
    al comma 3 la parola: «avviano»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«hanno avviato», le parole: «tra il 1° gennaio 2024 e il 31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti parole: « successivamente al  31
dicembre 2024» e la parola: «12» e' sostituita dalla seguente: «24»; 
    il comma 4 e' eliminato; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis)  L'art.  3  del
decreto 4 febbraio 2013 (GU n. 86 del 12-4-2013) e' abrogato. 
  7. L'allegato 1 al decreto  6  settembre  2023  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                             «Allegato 1 
 
  Contenuti del programma formativo per operatori  differenziato  per
specie o gruppo specie di animali detenuti. 
  Durata minima del corso: diciotto  ore  complessive  articolate  in
quattro moduli. * 
  Gruppi /specie: ungulati (bovini, ovini e caprini,  equini,  suini,
camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili  in  cattivita';
lagomorfi; animali terrestri invertebrati,  inclusi  gli  animali  di
elicicoltura; animali di apicoltura e gli altri insetti impollinatori
diversi dalle api; gli animali di acquacoltura. 
1° Modulo - Salute degli animali 
  Quadro normativo generale in materia di sanita' animale (principale
normativa  eurounionale  e  nazionale  di  riferimento).  Cenni  alle
principali malattie animali. Aspetti inerenti  alle  interazioni  tra
salute  animale,  salute  umana,  alimentazione  animale,   benessere
animale e ambiente. 
  Attivita'  di  sorveglianza  effettuata  dagli  operatori   e   dai
professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle
principali malattie animali;  visite  di  sanita'  animale;  Obblighi
degli operatori in caso di sospetto di malattia.  Collaborazione  con
le autorita' competenti nelle attivita' di sorveglianza,  prevenzione
e controllo delle malattie. 
2° Modulo - Sistema I&R Identificazione e registrazione. 
  Descrizione e alimentazione della BDN da parte  degli  operatori  e
loro delegati. 
  Registrazione   e   riconoscimento   degli   operatori   e    degli
stabilimenti-  aggiornamento  delle  informazioni   delle   attivita'
registrate e riconosciute. 
  Tracciabilita'  degli   animali.   Documento   di   accompagnamento
informatizzato e registrazione delle movimentazioni in  BDN,  con  le
limitazioni previste in casi  di  sospetto/conferma  di  focolaio  di
malattie. Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie
di api, e delle macellazioni al macello. 
3° Modulo -  Biosicurezza,  altri  aspetti  gestionali,  impiego  del
  farmaco e flussi informativi 
  Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali. 
  Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato. 
  Raccolta ed inserimento delle informazioni in  ClassyFarm  e  negli
altri sistemi informativi. Uso prudente e responsabile dei medicinali
veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza. 
4° Modulo - Benessere animale 
  Inquadramento della Normativa Europea in fatto di  benessere  degli
animali da reddito 
  Anatomia, fisiologia e comportamento, fabbisogni e stress 
  Indicatori di benessere 
  Guide alle buone pratiche  di  gestione  e  aspetti  pratici  della
manipolazione   (accasamento,   cattura,   contenimento,   carico   e
trasporto); 
  Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza ** 
  * La durata oraria del corso e' ridotta del 30% per ogni modulo per
gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente
a  quello  di  riferimento  hanno  in  BDN  la   seguente   capacita'
strutturale, esclusi gli allevamenti familiari: 
    

         =================================================
         |             Capacita' strutturale             |
         +=========================+=====================+
         |Specie                   |in BDN - fino a      |
         +-------------------------+---------------------+
         |bovini                   |49 capi              |
         +-------------------------+---------------------+
         |equini                   |9 capi               |
         +-------------------------+---------------------+
         |suini                    |39 capi              |
         +-------------------------+---------------------+
         |ovini e caprini          |49 capi              |
         +-------------------------+---------------------+
         |pollame e lagomorfi DPA  |499 capi             |
         +-------------------------+---------------------+
         |ratiti                   |9 capi               |
         +-------------------------+---------------------+
         |apicoltura               |19 alveari           |
         +-------------------------+---------------------+
         |acquacoltura             |50 tonnellate        |
         +-------------------------+---------------------+
    
  Qualora,  al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  non  sia  stata
registrata in BDN la capacita' strutturale la riduzione oraria non e'
applicabile. Per gli operatori che effettuano operazioni di  raccolta
di ungulati e pollame senza uno  stabilimento  come  individuati  nel
manuale  operativo  I&R,  capitolo  2.1.3,  non  e'  prevista  alcuna
riduzione oraria. 
  ** I contenuti relativi a «cure d'emergenza degli animali» sono  da
erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente
in modalita' sincrona. » 
  8. All'allegato 2 al decreto 6 settembre  2023  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    al punto «Gruppo  specie»  sono  eliminate  le  seguenti  parole:
«camelidi, cervidi e renne». 
      alla tabella, seconda riga, sono eliminate le parole: «camelidi
e cervidi»;