IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023
adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, con il quale sono state definite
le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di
sanita' animale e sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i
professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni in
materia di formazione di cui all'art. 11 del regolamento (UE)
2016/429;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, concernente
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che
prevede espressamente che «per favorire una migliore conoscenza degli
animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per
il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali,
corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per
gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia
conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia,
zootecnia e giurisprudenza.»;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, che in
attuazione della direttiva 2007/43/CE stabilisce norme minime per la
protezione di polli allevati per la produzione di carne e, in
particolare, l'art. 4 concernente formazione e orientamento per il
personale che si occupa dei polli che, al comma 1, prevede che i
detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed
essere in possesso di un certificato che attesta la formazione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013
«Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati
per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del
decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181» e, in particolare,
l'art. 3 concernente criteri e modalita' per l'organizzazione e lo
svolgimento dei corsi di formazione nonche' per il riconoscimento
dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da
carne;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, che in
attuazione della direttiva 2008/120/CE stabilisce le norme minime per
la protezione dei suini e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce
che qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto
ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto
istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'art. 3 e
all'allegato I, e che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del
settore relativi, in particolare, al benessere degli animali,
facendovi fronte con le risorse proprie;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga
la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto
2022, n. 127» che, all'art. 29, comma 4, prevede che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie
competenze, collaborano con il Ministero della salute ai fini del
contrasto alla resistenza agli antimicrobici promuovendo corsi di
formazione e attivita' divulgative per operatori e medici veterinari,
dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre
2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97 ed, in particolare, l'art. 17,
paragrafo 2, che prevede il rilascio del certificato di idoneita' per
i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi
domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o
suina o pollame, di cui all'art. 6, paragrafo 5;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 «Contenuti
e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e
dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie
selvatiche ed esotiche», adottato ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che con decreto del
Ministro della salute sono definite con apposito manuale operativo le
modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori
di animali selvatici ed esotici e che le Autorita' locali competenti
provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e
istruzioni anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita'
formative la cui partecipazione e' posta a carico degli operatori
stessi;
Ritenuto opportuno chiarire che i conducenti e i guardiani soggetti
all'obbligo formativo di cui al regolamento n. 1 del 2005 e gli
operatori e i proprietari o detentori di animali appartenenti a
specie selvatiche ed esotiche soggetti all'obbligo formativo di cui
al decreto 3 aprile 2025 sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto;
Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della
salute animale prot. 17996 dell'11 luglio 2023, con la quale sono
state fornite indicazioni operative in merito alla formazione in
materia di benessere animale che, in analogia al percorso formativo
stabilito per gli operatori delle specie dei polli da carne e dei
suini disciplinato, rispettivamente, dai predetti decreto legislativo
n. 181 del 2010 e decreto legislativo n. 122 del 2011, ha previsto un
medesimo percorso formativo anche per gli operatori di tutte le altre
specie di animali zootecnici che ai sensi del citato art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 146 del 2001 sono tenuti alla formazione in
materia di benessere animale;
Considerato che i contenuti dei programmi formativi in materia di
benessere animale presentano delle strette correlazioni e in parte
coincidono con quelli di cui agli allegati al decreto 6 settembre
2023 e che, pertanto, esistono delle sovrapposizioni e delle
duplicazioni tra i due programmi formativi e che i criteri, le
caratteristiche e le modalita' operative di erogazione dei percorsi
formativi in materia di benessere animale sono per lo piu'
equivalenti a quelli previsti dal decreto 6 settembre 2023;
Tenuto conto che la predetta nota della Direzione generale della
salute animale dell'11 luglio 2023, in conformita' a quanto previsto
dal citato art. 3 del decreto 4 febbraio 2013, prevede che i docenti
dei corsi di formazione in materia di benessere animale sono
individuati tra quelli inseriti nell'elenco pubblicato sul portale
del Ministero o, in alternativa, che sono in possesso di competenza
specifica nelle materie attinenti;
Ritenuto di modificare il decreto 6 settembre 2023 al fine di
integrare i contenuti dei programmi formativi ivi previsti con gli
argomenti oggetto di formazione in materia di benessere animale, per
consentire all'operatore di assolvere a tutti gli obblighi formativi
con la partecipazione ed il superamento di un unico programma
formativo pur mantenendo i requisiti specifici dei docenti dei corsi
di formazione sul benessere animale previsti dal decreto 4 febbraio
2013;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere che l'adempimento dell'obbligo
di formazione di cui ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e
n. 136, sia valido anche ai fini dell'attuazione dell'art. 29, comma
4, del decreto legislativo n. 218/2023;
Considerato necessario, per la specificita' del settore, esonerare
espressamente dall'applicazione del decreto 6 settembre 2023, gli
operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano
esclusivamente animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche
tenuti alla formazione di cui al decreto del Ministro della salute 3
aprile 2025;
Valutato che nelle fasi di prima applicazione del decreto 6
settembre 2023, la Piattaforma informativa nazionale attivata ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 6 settembre 2023, ha
assicurato un'adeguata trasmissione, raccolta, validazione e
pubblicazione dei programmi di formazione, e che gli enti deputati
all'organizzazione dei programmi formativi hanno assicurato una
sufficiente disponibilita' di programmi formativi consentendo
l'adempimento dell'obbligo formativo per gli operatori ed i
professionisti degli animali;
Considerato che il sistema di validazione dei programmi formativi
attraverso la Piattaforma informativa nazionale permette alle regioni
e alle province autonome una tempestiva valutazione degli stessi ai
fini della loro validazione;
Ritenuto necessario superare il termine del 31 ottobre di ogni anno
previsto all'art. 4, comma 4, del decreto 6 settembre 2023, per la
trasmissione attraverso la piattaforma informativa nazionale dei
programmi formativi alle regioni e province autonome per la
successiva validazione;
Ritenuto altresi' di superare, quale condizione per la
registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R di
cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 e al Manuale operativo
adottato con il decreto 7 marzo 2023, la verifica del superamento del
programma in quanto la mancata formazione e' gia' oggetto di sanzione
amministrativa;
Ritenuto altresi' necessario, prorogare il termine del 31 dicembre
2025 previsto dalla predetta normativa per l'adeguamento da parte
degli operatori del settore, prevedendo quale nuovo termine il 31
dicembre 2026, per consentire la piena applicazione del sistema di
formazione di cui al decreto 6 settembre 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59;
Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della
consultazione avviata dalla Direzione generale della salute animale
del Ministero della salute;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (Rep. atti 252/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 6 settembre 2023
1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 6 settembre
2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis) La partecipazione ai programmi formativi di cui al
presente decreto ed il superamento della relativa verifica e' valida
ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in materia di
benessere animale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
146/2001, all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2010 e
all'art. 5 del decreto legislativo n. 122/2011, ed in materia di
contrasto alla resistenza agli antimicrobici di cui all'art. 29,
comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023.
2-ter) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona giuridica,
l'obbligo formativo e' in capo al rappresentante legale il quale puo'
delegare formalmente una o piu' persone fisiche che ha incaricato
della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o
trasportati.
2-quater) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui
al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona fisica,
puo' delegare all'adempimento dell'obbligo formativo la persona
fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli
animali detenuti o trasportati.»
al comma 3 dopo le parole: « degli operatori e degli animali»
sono inserite le seguenti: «e la seguente:
«professionisti degli animali»: persone fisiche, diverse dagli
operatori e dai veterinari, che, in ragione di una specifica
qualifica professionale (ordine o albo professionale) o in quanto in
possesso di specifiche competenze tecniche o professionali, svolgono
a titolo abituale o prevalente servizi specifici e attivita'
qualificate relative alla gestione degli animali negli stabilimenti
registrati o riconosciuti, inclusi i soggetti che prestano tali
attivita' in forma autonoma o mediante partita IVA. Non sono
considerati professionisti degli animali i lavoratori subordinati che
svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli
animali»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
«3-bis) L'operatore o suo delegato e' tenuto a fornire
istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche
mansioni svolte, ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento,
se diversi dai professionisti degli animali;
3-ter) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) gli operatori e i trasportatori che detengono o trasportano
animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche diverse dalle
specie di cui agli Allegati al presente decreto, soggetti all'obbligo
formativo di cui al decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025
adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 135;
b) i conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che
trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina,
ovina, caprina, suina o pollame, soggetti alla formazione specifica
prevista dall'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.»;
2. All'art. 2 del decreto 6 settembre 2023, dopo il comma 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera:
«g) benessere animale;»;
al comma 2, dopo le parole: «degli animali detenuti» sono
eliminate le seguenti parole: «in via prevalente»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Qualora il programma formativo di cui all'Allegato 1 al
presente decreto sia differenziato per gruppo specie e non per
singola specie, il Modulo 4-Benessere animale- deve trattare anche i
contenuti specie specifici;»;
2-ter) L'operatore o il trasportatore che detiene o trasporta
animali appartenenti a gruppi specie diversi e' tenuto a frequentare
un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende
agrituristiche che allevano piu' specie animali, anche appartenenti a
gruppi specie diversi, per le quali la formazione sara' svolta per la
specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente.
3. All'art. 3 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le
seguenti modificazioni:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis) I
contenuti del Modulo 4 del programma formativo di cui all'Allegato 1
al presente decreto relativi a «Cure d'emergenza, uccisione e
abbattimento d'emergenza» sono da erogarsi preferibilmente in
presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalita' sincrona»;
dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo i docenti incaricati di effettuare la formazione sui
contenuti di cui al Modulo 4- «Benessere animale» del programma
formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sono individuati
tra quelli inseriti nell'elenco dei formatori pubblicato sul Portale
Formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia Romagna o, in alternativa, tra quelli che hanno una
competenza specifica sugli argomenti trattati nel medesimo Modulo 4
verificata dagli enti di formazione; »;
al comma 4, dopo le parole: «tenuti a partecipare
periodicamente» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno
2026», dopo le parole: «ad un programma formativo» sono inserite le
seguenti: «di aggiornamento di durata pari a sei ore», la parola:
tre» e' sostituita dalla seguente:
«cinque», la parola «cinque», e' sostituita dalla parola:
«otto»;
4. All'art. 4 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera e) dopo le parole: «incluse le aziende
sanitarie locali» sono inserite le seguenti: «e gli altri enti di
formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano»;
al comma 4 sono eliminate le seguenti parole: «, entro il 31
ottobre di ogni anno,»;
al comma 6 dopo le parole: «la verifica finale del corso, » sono
inserite le seguenti parole: «entro trenta giorni, dandone notifica
ai discenti»;
5. All'art. 5 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis)
l'operatore che e' identificato e registrato nel Sistema I&R anche
come trasportatore e che adempie all'obbligo formativo di cui al
programma formativo ex Allegato 1 al presente decreto, non e' tenuto
ad adempiere all'obbligo formativo come trasportatore di cui al
programma formativo dell'Allegato 2 al presente decreto;»;
6. All'art. 6 del decreto 6 settembre 2023 sono apportate le
seguenti modificazioni:
alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni transitorie» sono
inserite le seguenti: «e abrogazioni»;
al comma 2 le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2026»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis) Il
superamento della verifica finale entro il 31 dicembre 2026 di
programmi di formazione validati ed erogati ai sensi dell'art. 4,
comma 6, nel biennio 2024- 2025 e' valido ai fini dell'adempimento
dell'obbligo formativo di cui al presente decreto.»;
al comma 3 la parola: «avviano» e' sostituita dalle seguenti:
«hanno avviato», le parole: «tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti parole: « successivamente al 31
dicembre 2024» e la parola: «12» e' sostituita dalla seguente: «24»;
il comma 4 e' eliminato;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis) L'art. 3 del
decreto 4 febbraio 2013 (GU n. 86 del 12-4-2013) e' abrogato.
7. L'allegato 1 al decreto 6 settembre 2023 e' sostituito dal
seguente:
«Allegato 1
Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per
specie o gruppo specie di animali detenuti.
Durata minima del corso: diciotto ore complessive articolate in
quattro moduli. *
Gruppi /specie: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini,
camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattivita';
lagomorfi; animali terrestri invertebrati, inclusi gli animali di
elicicoltura; animali di apicoltura e gli altri insetti impollinatori
diversi dalle api; gli animali di acquacoltura.
1° Modulo - Salute degli animali
Quadro normativo generale in materia di sanita' animale (principale
normativa eurounionale e nazionale di riferimento). Cenni alle
principali malattie animali. Aspetti inerenti alle interazioni tra
salute animale, salute umana, alimentazione animale, benessere
animale e ambiente.
Attivita' di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai
professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle
principali malattie animali; visite di sanita' animale; Obblighi
degli operatori in caso di sospetto di malattia. Collaborazione con
le autorita' competenti nelle attivita' di sorveglianza, prevenzione
e controllo delle malattie.
2° Modulo - Sistema I&R Identificazione e registrazione.
Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e
loro delegati.
Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli
stabilimenti- aggiornamento delle informazioni delle attivita'
registrate e riconosciute.
Tracciabilita' degli animali. Documento di accompagnamento
informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le
limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di
malattie. Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie
di api, e delle macellazioni al macello.
3° Modulo - Biosicurezza, altri aspetti gestionali, impiego del
farmaco e flussi informativi
Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.
Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato.
Raccolta ed inserimento delle informazioni in ClassyFarm e negli
altri sistemi informativi. Uso prudente e responsabile dei medicinali
veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.
4° Modulo - Benessere animale
Inquadramento della Normativa Europea in fatto di benessere degli
animali da reddito
Anatomia, fisiologia e comportamento, fabbisogni e stress
Indicatori di benessere
Guide alle buone pratiche di gestione e aspetti pratici della
manipolazione (accasamento, cattura, contenimento, carico e
trasporto);
Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza **
* La durata oraria del corso e' ridotta del 30% per ogni modulo per
gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacita'
strutturale, esclusi gli allevamenti familiari:
=================================================
| Capacita' strutturale |
+=========================+=====================+
|Specie |in BDN - fino a |
+-------------------------+---------------------+
|bovini |49 capi |
+-------------------------+---------------------+
|equini |9 capi |
+-------------------------+---------------------+
|suini |39 capi |
+-------------------------+---------------------+
|ovini e caprini |49 capi |
+-------------------------+---------------------+
|pollame e lagomorfi DPA |499 capi |
+-------------------------+---------------------+
|ratiti |9 capi |
+-------------------------+---------------------+
|apicoltura |19 alveari |
+-------------------------+---------------------+
|acquacoltura |50 tonnellate |
+-------------------------+---------------------+
Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata
registrata in BDN la capacita' strutturale la riduzione oraria non e'
applicabile. Per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta
di ungulati e pollame senza uno stabilimento come individuati nel
manuale operativo I&R, capitolo 2.1.3, non e' prevista alcuna
riduzione oraria.
** I contenuti relativi a «cure d'emergenza degli animali» sono da
erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente
in modalita' sincrona. »
8. All'allegato 2 al decreto 6 settembre 2023 sono apportate le
seguenti modificazioni:
al punto «Gruppo specie» sono eliminate le seguenti parole:
«camelidi, cervidi e renne».
alla tabella, seconda riga, sono eliminate le parole: «camelidi
e cervidi»;