IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 12 gennaio 2026 
 
  Visti gli articoli 117, primo comma, e 120,  secondo  comma,  della
Costituzione,  che  impongono  il  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e attribuiscono  al  Governo  il
potere di sostituirsi agli organi delle regioni in  caso  di  mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del  13
luglio  2021,  come  successivamente  modificato  con  decisioni  del
Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14  maggio
2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno  2025  e  del  27  novembre
2025; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in  particolare  l'art.  8,
recante l'attuazione dell'art.  120  della  Costituzione  sul  potere
sostitutivo; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in  particolare
l'art. 12 recante disposizioni in merito ai  poteri  sostitutivi  del
Governo nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni  e  degli
altri  enti  territoriali  degli  obblighi  e   impegni   finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,
nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione dei progetti o degli
interventi; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56  ed  in  particolare
l'art.  2,   comma   3,   recante   «Disposizioni   in   materia   di
responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  e,  in  particolare,  l'art.  137,  che  riserva
all'amministrazione statale i compiti e  le  funzioni  concernenti  i
criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e le
funzioni  relative  alla  determinazione  e  all'assegnazione   delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale
alle istituzioni scolastiche, l'art. 138, che delega alle regioni  le
funzioni amministrative  riguardanti  la  programmazione  della  rete
scolastica, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e sulla base
dei piani provinciali, e l'art. 139 che attribuisce alle province, in
relazione  all'istruzione  secondaria  superiore,  e  ai  comuni,  in
relazione agli altri gradi  inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le
funzioni concernenti tra l'altro «l'istituzione,  l'aggregazione,  la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti  di
programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della  rete
delle istituzioni scolastiche»; 
  Visto l'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che ha riformato la  disciplina  relativa  alla  definizione  e  alla
distribuzione dell'organico  dei  dirigenti  scolastici  (DS)  e  dei
direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 
  Visto l'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.
111, inserito dall'art. 1, comma 557, della legge 29  dicembre  2022,
n. 197 e successivamente modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lettere
a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,  che  stabilisce:
«Al  fine  di  dare  attuazione  alla  riorganizzazione  del  sistema
scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2024/2025,   i   criteri   per   la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali   e   amministrativi   e   la   sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31
maggio   dell'anno   solare   precedente   all'anno   scolastico   di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo  schema  del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito  alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  31
ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale  individuato
dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito puo' essere determinato un differimento  temporale  di  durata
non superiore a  trenta  giorni.  Gli  uffici  scolastici  regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato»; 
  Considerato che la suddetta disciplina costituisce attuazione della
riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della  Missione
4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1  «Potenziamento  dell'offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili  nido  alle  universita'»  del
PNRR,  finalizzata  ad  adeguare  la  rete  scolastica  all'andamento
demografico della popolazione studentesca su base regionale; 
  Considerato che la milestone M4C1-5 del PNRR prevede la definizione
entro il 31 dicembre 2022 della normativa primaria  della  riforma  e
che tale milestone e' stata conseguita con  l'introduzione  dell'art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 e rendicontata ai fini  del
pagamento della seconda rata del PNRR; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e, in particolare,
l'art. 5, comma 3, che ha inserito, tra gli altri,  il  comma  83-ter
all'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che «  (...)
le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025,  possono  attivare
un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non  superiore
al  2,5  per  cento  del  contingente  dei  corrispondenti  posti  di
dirigente  scolastico  e  di  direttore  dei   servizi   generali   e
amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il  medesimo  anno
scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle  quali
attribuire solo reggenze e senza un corrispondente  incremento  delle
facolta' assunzionali. (...)»; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025,  n.
20, che ha inserito il comma 83-sexies  all'art.  1  della  legge  13
luglio  2015,  n.  107  consentendo  alle  regioni,  che  non   hanno
provveduto  al  dimensionamento  della  rete  scolastica  per  l'anno
scolastico 2025/2026, di provvedervi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione,  attivando  per  il  solo  anno
scolastico  2025/2026  «(...)  un  ulteriore  numero   di   autonomie
scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente
dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali
e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo  anno
scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore  al
contingente autorizzato per l'anno  scolastico  2024/2025,  senza  un
corrispondente incremento delle facolta'  assunzionali  ovvero  delle
reggenze»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 22 novembre
2023, che ha confermato la piena  legittimita'  costituzionale  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557,  558,  560  e  561,  della
legge n. 197 del 2022 e che, in  particolare,  ha  chiarito  che  «la
piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica,  ...,  che
la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale,  piu'
volte specificato da questa Corte, di una responsabilita' diffusa  in
vista  della  "doverosa  cooperazione  per  assicurare  il   migliore
servizio alla collettivita'" (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62
del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza  n.  33  del
2019), evitando l'arroccamento in letture rigide delle  competenze  e
dei relativi raccordi»; 
  Vista, altresi', la successiva ordinanza della Corte costituzionale
n. 199 del 13 dicembre 2024, che ha ribadito  la  piena  legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni di cui all'art.  1,  commi
557, 558, 560 e 561, della legge n. 197 del 2022; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 23 dicembre
2025 che ha confermato la piena legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20  di  conversione  del
decreto-legge  31  dicembre  2024,  n.  208,  per   quanto   riguarda
l'anticipazione   del   termine   per   l'adozione   dei   piani   di
dimensionamento scolastico e il potere del Ministro dell'istruzione e
del merito di prorogarlo. In tale contesto la Corte ha affermato che:
«le norme concernenti il "dimensionamento  scolastico"  attengono  al
profilo    procedimentale    dell'attivita'     amministrativa     di
predisposizione  del  piano  di  dimensionamento,  sicche'  non  puo'
ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione  di  funzioni
da parte dello Stato...detto potere ministeriale  di  proroga...  [e'
giustificato]...  in  considerazione  del  complessivo  programma  di
riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono  inserite
e del preciso impegno assunto dall'Italia con il PNRR ...[e che]...le
norme  impugnate  sono  riconducibili  alla  materia  di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato "norme  generali  sull'istruzione",
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n),  della  Costituzione,
(...) al fine di garantire il  regolare  avvio  dell'anno  scolastico
nonche' adeguati spazi di  autonomia  alle  istituzioni  scolastiche,
tenuto altresi' conto del complessivo programma  di  riorganizzazione
del sistema scolastico...»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  30  giugno
2023, n. 127, adottato in attuazione del citato art.  1,  comma  557,
della legge n. 197 del 2022, e recante la determinazione dei  criteri
per la definizione per ciascuna regione del contingente organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi relativo agli anni  scolastici  2024/2025,  2025/2026,
2026/2027; 
  Considerato che il decreto interministeriale n.  127  del  2023  ha
costituito  il  presupposto  per  il  conseguimento  della  milestone
europea M4C1-10, con scadenza al 31 dicembre  2023,  rendicontata  ai
fini del pagamento della quarta rata del PNRR; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  30  giugno
2025, n. 124, con il quale e' stata aggiornata la  consistenza  delle
dotazioni organiche dei DS e dei DSGA per l'anno scolastico 2026/2027
ed in particolare l'art. 1 che prevede che «le  Regioni,  sulla  base
dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di  garantire  le
tutele ivi richiamate, provvedono  autonomamente  al  dimensionamento
della rete scolastica entro  il  31  ottobre  2025,  nel  limite  del
contingente indicato nella tabella di cui al  comma  2  del  seguente
art. 2, sentite le Province e le Citta' metropolitane per  le  scuole
secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole  di  ogni  altro
ordine  a  grado,  utilizzando  i  procedimenti  regionali   a   cio'
finalizzati»; 
  Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  del  31
ottobre 2025 n. 207 con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma
5-quater del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato differito
dal 31 ottobre 2025 al 30 novembre 2025  il  termine  ultimo  per  la
definizione da parte della Regione Sardegna del dimensionamento della
rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027; 
  Vista la deliberazione n. 62/2 con  cui  la  giunta  della  Regione
autonoma della Sardegna, nella riunione  del  28  novembre  2025,  ha
approvato il Piano di  programmazione  dell'offerta  formativa  della
Regione Sardegna rinviando il  Piano  di  Programmazione  della  rete
scolastica  2026/2027  di  definizione  del  numero  delle  autonomie
scolastiche; 
  Considerato che, decorso inutilmente il  termine  del  30  novembre
2025, la Regione Sardegna non ha provveduto all'adozione del piano di
dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027
in conformita' ai criteri stabiliti dall'art.  1,  comma  557,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalle vigenti norme attuative; 
  Vista la nota 0005225 del 3 dicembre 2025 con la quale, il Ministro
per gli affari europei, il PNRR e le politiche  di  coesione,  giusta
delega di funzioni ad esso attribuita dagli articoli 1 e 3, comma 1 e
comma 2, lettera a), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 dicembre 2024 recante  Delega  di  funzioni  al  Ministro
senza portafoglio on. Tommaso FOTI, e il Ministro  dell'istruzione  e
del merito hanno assegnato, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  12
del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con  modificazioni
in legge 29 luglio 2021, n. 108, alla Regione Sardegna il termine  di
quindici giorni per l'adozione  dell'atto  di  dimensionamento  della
rete scolastica regionale secondo i criteri  stabiliti  dall'art.  1,
comma 557, della legge n. 197 del 2022 e nei limiti  del  contingente
organico di DS e di DSGA assegnato dal decreto  interministeriale  n.
127 del 30 giugno 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; 
  Considerato che la Regione Sardegna non ha provveduto  all'adozione
del sopra menzionato atto di dimensionamento  della  rete  scolastica
per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 18 dicembre  2025,  data  di
scadenza del termine assegnato con la  citata  nota  del  3  dicembre
2025; 
  Considerato che il contingente organico dei dirigenti scolastici  e
delle posizioni  di  lavoro  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi di n. 223 posti assegnato alla  Regione  Sardegna  per
l'anno scolastico 2026/2027 dal richiamato decreto n. 127  del  2023,
come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025,  non  e'  derogabile  ai
sensi di legge; 
  Considerato che la mancata adozione del  piano  di  dimensionamento
della rete scolastica da parte della regione entro i termini di legge
ovvero l'adozione dello stesso  secondo  criteri  diversi  da  quelli
stabiliti dalla legislazione vigente costituisce, ai sensi  dell'art.
12 del decreto-legge n. 77 del 2021, inadempimento degli  obblighi  e
degli impegni  finalizzati  all'attuazione  del  PNRR  in  quanto  e'
suscettibile  di  compromettere  il  conseguimento  degli   obiettivi
intermedi e finali della riforma M4C1R1.3 del PNRR; 
  Considerato che il sopra citato inadempimento compromette  altresi'
la procedura organizzativa, ed i  relativi  tempi  tecnici  richiesti
dagli atti di gestione, per il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2026/2027; 
  Tenuto  conto  che  il  Presidente  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna,  formalmente  invitato,  ha  delegato   l'assessore   della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
che ha partecipato all'odierna riunione del Consiglio  dei  ministri,
al  fine  di  acquisire,  ai  sensi  dell'art.  12,   comma   1   del
decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  le  ragioni  alla  base  della
mancata adozione del piano di dimensionamento della  rete  scolastica
per  l'anno  scolastico  2026/2027  entro  i  termini  e  secondo  le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni; 
  Visto l'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3
secondo cui il Presidente  della  Regione  Sardegna  interviene  alle
sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano  questioni  che
riguardano particolarmente la regione; 
  Accertata la perdurante inerzia e  la  mancata  adozione  da  parte
della Regione Sardegna della delibera di dimensionamento  della  rete
scolastica per l'anno scolastico 2026/2027  secondo  i  termini  e  i
criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197 e nei limiti del contingente organico di DS  e  di  DSGA
assegnato dal decreto interministeriale n. 127 del  30  giugno  2023,
come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; 
  Ritenuto necessario procedere all'esercizio dei poteri  sostitutivi
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77  nei
confronti  della  Regione  Sardegna  per  assicurare  il   tempestivo
conseguimento degli  obiettivi  del  PNRR  e  la  salvaguardia  degli
interessi finanziari nazionali ed europei; 
  Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e  del
Ministro dell'istruzione e del merito; 
 
                              Delibera: 
 
  a) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti  della
Regione Sardegna,  al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  della
riforma M4C1R1.3 del PNRR; 
  b) di nominare Commissario ad acta il  dott.  Francesco  Feliziani,
direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Regione  Sardegna,
per l'adozione, in via  sostitutiva,  del  piano  di  dimensionamento
della rete scolastica della Regione Sardegna  per  l'anno  scolastico
2026/2027 entro il 27 gennaio  2026,  nel  rispetto  del  contingente
assegnato  dal  decreto  interministeriale  n.  127  del  2023,  come
aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; 
  c) di attribuire al Commissario ad acta tutti  i  poteri  necessari
all'adozione degli atti occorrenti  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera b), in sostituzione degli organi regionali competenti  e  con
potere  di  avvalersi  degli  uffici   tecnici   della   regione   ed
eventualmente delle  province,  delle  citta'  metropolitane,  e  dei
comuni, nonche' dell'ufficio  scolastico  regionale  per  la  Regione
Sardegna del Ministero dell'istruzione e del merito. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni           
Il Ministro dell'istruzione 
       e del merito         
         Valditara          

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 234